ACCORDO DI PARTENARIATO
Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano – Cusio - Ossola |
ACCORDO DI PARTENARIATO
PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER UN SINGOLO EVENTO FORMATIVO
(apprendimento non formale art. 4 Regolamento per l’aggiornamento delle competenze professionali - Allegato A)
TRA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA, con
sede a Verbania (VB), in xxx Xxx Xxxxxxxxxx 00, CF:93017870036 nella persona del Presidente, XXXXX XXXXX nato ad Alzano Lombardo il 13/03/1958, CF TRRFBA58C13A246Y , domiciliato per le proprie funzioni presso la sede dell'Ordine in qualità di “Capofila” del Partenariato
E
La società ……………, con sede a ……………, in via ………………………….., CF:
………………………….. nella persona del ………., legale rappresentante
……………………….nato a ………. il …………………. e residente ……………………., via
………….. CF… ,
(ripetere per ciascuna società facente parte del partenariato)
in qualità di “Partner” del Partenariato
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
✓ ai sensi dell’art.9 del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15.07.2013 viene demandata agli Ordini territoriali l’organizzazione dell’attività formativa rivolta agli iscritti propri e di altri Ordini territoriali;
✓ per l’assolvimento dei propri compiti, gli Ordini capifila dell’organizzazione e dello svolgimento degli eventi formativi possono avvalersi di partner o sponsor a condizione che le informazioni pubblicitarie non rientrino all’interno dell’evento, ma in spazi e tempi riconoscibili e distinti;
✓ che gli Ordini territoriali possono in alternativa acquisire sul libero mercato beni e servizi utili all’organizzazione delle attività formativa;
✓ che resta in ogni caso di competenza esclusiva dell’Ordine territoriale la responsabilità scientifica dell’evento formativo e che a tal fine, il Consiglio dell’Ordine designa un Responsabile Scientifico specifico, affinché questo svolga le attività di verifica della competenza tecnico-professionale del partner e dei docenti previsti;
✓ che è obbligo (esclusivo e non delegabile) dell’Ordine territoriale vigilare sull’efficacia dei sistemi di rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative;
✓ che è obbligo (esclusivo, non delegabile e secondo le modalità previste) comunicare al
C.N.I. tutti gli eventi formativi organizzati con le relative informazioni e, alla conclusione, l’elenco dei partecipanti effettivamente intervenuti;
TUTTO QUANTO PREMESSO
per la realizzazione di eventi formativi i cui contenuti sono approvati dall’Ordine territoriale, tra le Parti, si sottoscrive il seguente
ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Premesse
Le premesse al presente accordo di collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo
Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l’attuazione di eventi formativi (d’ora in avanti il “Evento”) e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.
Ogni singolo evento formativo dovrà essere approvato dall’Ordine territoriale.
Articolo 3 – Impegni reciproci
Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano l’Evento e si impegnano reciprocamente a:
✓ Organizzare e gestire l’evento formativo secondo le rispettive competenze previste all’art.5 del presente accordo;
✓ Pubblicizzare l’evento sia a livello locale che nazionale per tramite del Portale Nazionale degli Eventi Formativi (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) predisposto dal CNI;
✓ Gestire le procedure di accredito dei CFP riconoscibili agli ingegneri partecipanti.
Articolo 4 – Data e Luogo dell’Evento
Con il presente atto si stabilisce che l’evento dovrà avvenire presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola o presso un’altra sede accordata.
Articolo 5 – Definizione delle competenze e responsabilità in capo all'Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Nel dettaglio l'Ordine degli Ingegneri svolgerà le seguenti azioni/attività/compiti di cui è responsabile:
o Verificare la competenza tecnico-scientifica dei docenti e, se necessario, integrare l’offerta formativa proposta dal Partner;
o Gestire le modalità di raccolta delle iscrizioni all’evento predisponendo nel contempo elenco dei partecipanti atto ad essere utilizzato per la verifica delle presenze;
o Ricercare/Mettere a disposizione idonei locali per lo svolgimento dell’evento;
o Raccogliere e comunicare ogni informazione necessaria al caricamento dell’evento formativo sul Portale Nazionale al fine del riconoscimento dei CFP a tutti gli ingegneri partecipati;
o Pubblicizzare l’evento sia a livello locale, tramite il proprio sito istituzionale che a mezzo newsletter agli iscritti, sia a livello nazionale, con pubblicazione sul Portale Nazionale;
o Verificare, approvare e raccogliere le schede di valutazione dell’efficacia formativa predisposte dai docenti (solo per gli eventi “corsi”, non necessario in caso di “convegno” e facoltativo sui “seminari”);
o Predisporre e conservare le schede di valutazione dell’evento secondo il modello predisposto a livello nazionale dal CNI (non necessario in caso di “convegno”);
o Inviare il report inerente le schede di valutazione dell’evento (non necessario in caso di “convegno”);
o Verificare l’efficacia del sistema di rilevamento delle presenze;
o Comunicare al Portale Nazionale l’elenco degli ingegneri partecipanti che abbiano superato il test di accertamento dell’efficacia formativa.
Articolo 6 – Definizione delle competenze e responsabilità in capo al Partner
Nel dettaglio il Partner svolgerà le seguenti azioni/attività/compiti di cui è responsabile:
o Proporre i docenti per lo svolgimento completo o parziale dell’evento formativo;
o Gestire le modalità di trasposto/alloggio dei docenti per lo svolgimento completo o parziale dell’evento formativo;
o Gestire l’organizzazione di eventuali coffee break o pause pranzo ricomprese all’interno dell’evento formativo;
o Pubblicizzare l’evento a livello locale, attraverso il proprio sito o altro sistema ritenuto idoneo, previa richiesta di autorizzazione all’Ordine per la verifica dell’idoneità del sistema di pubblicizzazione proposto;
o Rilevare le presenze secondo le modalità concordate con l’Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola (in ogni caso per eventi su singola giornata la presenza è obbligatoria per l’intero evento mentre per eventi su più giornate per il 90% della durata del medesimo);
o Distribuire e verificare la compilazione delle schede di valutazione dell’efficacia formativa predisposte dai docenti, verificarne l’avvenuta correzione e revisionare l’elenco dei partecipanti escludendo dal medesimo gli ingegneri i cui test non risultino superati (non necessario in caso di convegno e facoltativo sui seminari);
o Distribuire e verificare la compilazione delle schede di valutazione dell’evento secondo il modello predisposto a livello nazionale dal CNI (non necessario in caso di convegno);
o Comunicare a conclusione dell’evento all’Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio- Ossola i nominativi degli ingegneri effettivamente partecipanti all’evento formativo e che abbiano superato il test di verifica dell’efficacia formativa eventualmente previsto.
Articolo 7 – Materiale didattico
La docenza metterà a disposizione dei presenti il materiale didattico.
Articolo 8 – Impegni finanziari
Sottoscrivendo il presente accordo la Società partner assumerà i seguenti impegni finanziari:
• svolgere l'attività di collaborazione di cui all’art. 6 a titolo gratuito;
• versare all'Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola al momento della stipula del presente accordo € 150,00 per ogni giornata dell’evento relativi ai costi per Diritti di Segreteria per attività formativa di apprendimento non formale;
Le quote di iscrizione all’evento saranno stabilite dal partner.
Articolo 9 – Attività di promozione e pubblicità
Non è consentita pubblicità durante l’evento formativo; potrà invece, in fase di introduzione all’evento (saluti iniziali), svolgere breve presentazione della propria attività a condizione che la medesima avvenga al di fuori dell’orario dell’evento e nelle tempistiche previste dal programma approvato.
E’ ammessa la presenza dei loghi dei partner sia in sede di materiale informativo da divulgare per la pubblicizzazione dell’evento che nella cancelleria omaggio (penne, blocchi per appunti) ma non nel materiale didattico (dispense e slide). Nel materiale pubblicizzante l’evento (locandine, brochure, etc.) sono consentiti link a siti ufficiali o fonti informative autorizzate relative al partner, contenenti materiale pubblicitario ed informativo dell’attività del medesimo.
Il partner potrà presentare la propria attività per mezzo di materiale informativo specifico da consegnarsi separatamente a quello didattico ai discenti che lo accettano, nonché per mezzo di cartellonistica da posizionarsi nella postazione di iscrizione e/o in altro luogo in ogni caso diverso nella sala in cui si svolge l’evento.
Sarà inoltre possibile, a fine evento, fornire ulteriori informazioni ai presenti a condizione che questo non impedisca la registrazione dell’uscita dei non interessati.
Il partner potrà raccogliere dati dei partecipanti per mezzo di apposita modulistica a condizione che la medesima specifichi in maniera chiara ed inequivocabile che la compilazione e consegna della medesima sia facoltativa e non impedisca il riconoscimento della partecipazione all’evento.
Si ritiene eccessiva la pubblicità che venga individuata da almeno il 30% dei partecipanti all’evento con valutazione superiore a 3 nelle schede di valutazione dell’evento secondo il modello predisposto a livello nazionale dal CNI.
Qualora la pubblicità sia ritenuta eccessiva secondo le modalità sopra riportate, il presente accordo decade automaticamente annullando qualsiasi evento successivo già programmato.
Articolo 10 – Conflitto di interessi
Sul programma dell’evento deve essere esplicitato se un relatore, moderatore o formatore abbia in essere un qualunque rapporto di dipendenza, collaborazione o consulenza con un’azienda che distribuisca o commercializzi prodotti direttamente collegati al settore oggetto dell’evento formativo. Qualora non fosse esplicitato con chiarezza nel programma dell’evento formativo, tale rapporto dovrà essere dichiarato all’inizio dell’intervento.
Articolo 11 – Trattamento dei dati
L’Ordine provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi ai partecipanti all’evento oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento per l’aggiornamento delle competenze professionali e dal D.Lgs. del 30/06/2003
n. 196 sul trattamento dei dati personali.
La Società si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Ordine unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. Non è ammesso l'uso dei dati forniti dall'Ordine per l'invio di materiale pubblicitario o per la creazione di mailing list a scopo promozionale; l'eventuale raccolta di dati a tale scopo è consentita secondo le modalità di cui all'art.9 del presente accordo.
Articolo 12 – Decorrenza e Durata
Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione, decade con la conclusione dell’evento e vale solo per un singolo evento formativo.
Articolo 13 - Clausola compromissoria ed elezione di domicilio
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, tutte le contestazioni saranno decise in prima istanza con una semplice procedura di Mediazione.
Qualora il tentativo di conciliazione avesse ulteriormente esito negativo, le parti indicano competente il foro di Verbania.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano valide le disposizioni previste nelle norme vigenti in materia.
Luogo e data
(Timbro e Firma del capofila e di tutti i partner)