POLIZZA
POLIZZA
Responsabilità Civile Professionale
Agente Immobiliare
in regime di assicurazione "Claims Made"
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Modello CondPoIRCPAgenteImm - Edizione 02-2021
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari
GLOSSARIO /DEFINIZIONI
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
IMPORTANTE: Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale
Claims Made: L'Assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate all'Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, e più precisamente si intende:
1. Il Contraente (singolo Assicurato o Studio Associato);
2. Ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, purché siano regolarmente iscritti al relativo albo professionale o siano membri della relativa associazione di categoria e/o abilitati e legittimati ai sensi di legge all'esercizio della propria Attività Professionale;
3. Ogni Dipendente/Collaboratore limitatamente all'Attività Professionale svolta congiuntamente col Contraente o per conto del medesimo.
La presente definizione di Assicurato si intende automaticamente estesa ai soggetti subentranti senza l'obbligo di comunicazione all'Assicuratore, purché tali modifiche non comportino un aggravamento o diminuzione rispetto a quanto convenuto in fase di compilazione del Modulo di Proposta.
La garanzia è prestata nel limite del Massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità.
Assicurazione: Il contratto a mezzo del quale un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto.
Heca S.r.l.: Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di Accredited Insurance (Europe) Limited, con sede in Xxxxxx (Xxxxxx), Xxx Xxxx, 00/x, 66026, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari IVASS, sezione A n. A000394782.
Assicuratore: la società assicuratrice (Accredited Insurance (Europe) Limited) esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa.
Attività Professionale: si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a Terzi, propri dell'attività dell'Assicurato e definiti nel Modulo di Proposta compilato dall'Assicurato, nel materiale ad esso incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'Assicurato prima della decorrenza della Polizza.
Atto illecito: qualsiasi atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni (Errore Professionale) compiuti dall'Assicurato o da uno dei suoi Dipendenti/Collaboratori; qualsiasi atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Terzi compiuto dai Dipendenti/Collaboratori dell'Assicurato. Atti illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito.
Atto terroristico: a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono atti di forza e/o violenza per ragioni politiche e/o religiose contro autorità governative od altre autorità statali volti ad incutere paura nella popolazione.
Circostanza: indica uno degli eventi qui di seguito riportati, sebbene elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. Una comunicazione formale contenente l'intenzione di promuovere una Richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato;
b. Qualsiasi critica o contestazione scritta, giustificata o meno, relativa alla prestazione dell'Assicurato che potrebbe dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo;
c. Qualsiasi critica o contestazione scritta, relativa a o derivante dall'attività prestata da una persona per la quale l'Assicurato è responsabile, e che potrebbe ragionevolmente dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.
Contraente: la persona fisica, l'associazione professionale, lo studio associato o la società indicati in polizza che stipula l'assicurazione.
Costi di Difesa: si intendono le spese giudiziali, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per resistere all'azione promossa contro di lui connessa a qualsiasi Richiesta di Risarcimento (spese di resistenza).
Non sono comprese le spese del giudizio liquidate dal giudice a favore del danneggiato vittorioso e poste a carico dell'Assicurato soccombente con la sentenza (spese di soccombenza). I Costi di Difesa sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati in Polizza e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi di Difesa non sono soggetti all'applicazione di alcuna Franchigia / Scoperto.
Danno (corporale e materiale): il pregiudizio economico conseguente a:
a. Danno corporale: lesione all'integrità fisica, morte o malattia;
b. Danno materiale: distruzione, perdita, deterioramento di cose (sia soggetti materiali, sia animali);
Dipendente/Collaboratore: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato o opererà per conto dell'Assicurato in qualità di dipendente, con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero in qualità di praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d'udienza, collaboratore, consulente, corrispondente italiano od estero, anche a tempo pieno o part-time, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, anche in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei svolti in favore dell'Assicurato nell'esercizio dell'Attività Professionale dichiarata e di cui l'Assicurato debba rispondere.
Fatturato (dichiarazione ai fini di calcolo del premio):
II totale complessivo dei compensi (al netto di IVA, oneri ed imposte) derivante da Attività Professionale rilevabili:
a. per i soggetti che siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, dall'ultimo Modello Unico o, qualora disponibile, dall'ultima Comunicazione Dati IVA o Dichiarazione IVA;
b. per i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, dalla dichiarazione dei redditi.
Nel caso di Studio Associato (o società tra professionisti) si intende il fatturato complessivo (come sopra definito) relativo alle competenze professionali dei professionisti associati indicati in Polizza.
Franchigia / Scoperto: la parte di ogni Richiesta di Risarcimento (sia essa espressa in cifra fissa o percentuale), indicata in Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Limite di Indennizzo / Massimale: l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima dell'Assicuratore per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione compreso l'eventuale Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento. A tale importo, vanno aggiunti i Xxxxx e le Spese come indicato nelle definizioni che precedono.
Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un "Sotto limite di indennizzo" questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima dell'Assicuratore per quella voce di rischio.
Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento: si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, entro il quale l'Assicurato può notificare all'Assicuratore le Richieste di Risarcimento ricevute per la prima volta dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione e riferite ad un Atto Illecito commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza e nel periodo di Retroattività indicato in Polizza.
Parti: l'Assicurato e l'Assicuratore.
Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni all'integrità fisica, morte o danneggiamenti a cose (sia soggetti materiali, sia animali).
Perdita Pecuniaria si intende:
a. L'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze e transazioni a cui l'Assicurato è tenuto per legge;
b. I Costi e Spese sostenuti da un terzo che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c. I Costi e Spese sostenuti dall'Assicurato con il consenso scritto dell'Assicuratore nell'attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l'Assicurato per Responsabilità Civile.
Non rientrano nella definizione di "Perdita Pecuniaria" e sono esclusi dalla copertura assicurativa:
x. Xxxxx e imposte;
b. Danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge 47/1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale;
c. Multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'Assicurato;
d. I costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria;
e. Xxxxxx, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti;
f. Qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente Xxxxxxx o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento.
Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza richiamati.
Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: il prezzo che l'Assicurato paga per acquistare l'Assicurazione offerta dall'Assicuratore. II pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I Premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Modulo di Proposta / Questionario: il formulario attraverso il quale l'Assicuratore prende atto di tutto ciò che è dichiarato dall'Assicurato e che forma parte integrante del contratto, fermo l'obbligo dell'Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero influenzare la valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore anche ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Periodo di Retroattività: il periodo di tempo compreso tra la data indicata in Polizza (alla voce Retroattività) e la data di decorrenza del
Periodo di Assicurazione.
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Sinistro):
a. qualsiasi azione o procedimento civile, penale o amministrativo promosso da una persona fisica o giuridica contro l'Assicurato per danni pecuniari o risarcimento di altri danni, anche in forma specifica;
b. qualsiasi richiesta scritta da parte di persone fisiche o giuridiche, con la quale questi ultimi attribuiscono la responsabilità all'Assicurato in conseguenza di uno specifico Atto illecito;
c. qualsiasi procedimento penale promosso nei confronti dell'Assicurato, risultante da un fatto non doloso dell'Assicurato;
d. tutte le Richieste di Risarcimento derivanti da/basate su o attribuibili alla stessa causa e/o ad un singolo Atto illecito saranno considerate, ai fini della presente Xxxxxxx, come una singola Richiesta di risarcimento.
Terzo: Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito, con esclusione di:
x. Xxxxxxx o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado;
b. Ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;
c. Soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.
Fermo quanto sopra, nel termine "Terzo" o "Terzi" sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'Attività Professionale esercitata.
INDICE
GLOSSARIO/DEFINIZIONI pag. [2] di [4]
CAPITOLO 1 – NORME COMUNI pag. [7] di [9]
Articolo 1 - Richiamo alle Definizioni
Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modulo di Proposta Articolo 3 - Coesistenza di Altre Assicurazioni
Articolo 4 - Pagamento del Premio
Articolo 5 - Calcolo del Premio - Dichiarazione del Fatturato - Variazioni del Fatturato Articolo 6 - Cessazione e Rinnovo dell'Assicurazione
Articolo 7 - Modifiche - Cessione dell'Assicurazione Articolo 8 - Aggravamento del rischio
Articolo 9 - Diminuzione del rischio Articolo 10 - Recesso in caso di sinistro Articolo 11 - Clausola dell'Intermediario Articolo 12 - Limiti territoriali
Articolo 13 - Oneri fiscali
Articolo 14 - Foro competente e procedura di mediazione Articolo 15 - Legge applicabile e rinvio
CAPITOLO 2
COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE pag. [10] di [11]
Articolo 16 - Oggetto dell'Assicurazione - "Claims Made" Articolo 17 - Condizioni relative al Periodo di Retroattività
Articolo 18 - Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato Persona Fisica)
CAPITOLO 3
ESTENSIONI DELLA COPERTURA SEMPRE OPERANTI pag. [12] di [13]
Articolo 19 - Estensioni della Copertura Assicurativa
CAPITOLO 4
ESTENSIONI DELLA COPERTURA ACQUISTABILI SEPARATAMENTE pag. [14] di [15]
Articolo 20 - Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa
CAPITOLO 5
COSA NON È ASSICURATO. ESCLUSIONI pag. [16] di [21]
Articolo 21 - Esclusioni
Articolo 22 - Casi di Cessazione dell’Assicurazione
Articolo 23 - Richieste di Risarcimento Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Risolutiva Espressa
CAPITOLO 6
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI pag. [22] di [24]
Articolo 24 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento Articolo 25 - Pagamento del Risarcimento
Articolo 26 - Vertenze e Costi di Difesa
Articolo 27 - Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento Articolo 28 - Diritto di Surrogazione
Articolo 29 - Massimale - Sotto Limiti di Indennizzo Articolo 30 - Franchigia / Scoperto
CAPITOLO 1 NORME COMUNI
L'Assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate all'Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta.
(Si vedano le definizioni "Periodo di Assicurazione" e "Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento" presenti nel Glossario e gli Articoli 16 (Oggetto dell'Assicurazione - "Claims Made), 21.2 - 21.3 - 21.4 (Richieste di Risarcimento/Circostanze Pregresse), 21.13 (Obbligazioni Fiscali), 24 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Xxxxxxxxx di Xxxxxxxxxxxx)).
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Modulo di Proposta costituiscano la base di questa Polizza e che il Modulo di Proposta stesso sia parte integrante della Polizza.
I termini presenti in grassetto assumono il significato delle Definizioni presenti nel contratto di Xxxxxxx. Articolo 1 - Richiamo alle Definizioni
Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questo contratto e sono tutte richiamate per
l'interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa Polizza.
Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modulo di Proposta
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando l'Assicurato ha agito con dolo o con colpa grave. Se l'Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente Polizza.
Articolo 3 - Coesistenza di Altre Assicurazioni
L'Assicurato, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, deve comunicare all'Assicuratore la coesistenza di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, l'Assicuratore non è tenuto a pagare l'indennità.
Qualora esistano e siano operanti dette altre assicurazioni contratte a coprire le stesse responsabilità e le stesse Perdite Patrimoniali, quest'Assicurazione opererà "a secondo rischio" e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano totalmente esauriti, fermo, in ogni caso, il Massimale e ferma la Franchigia / Scoperto a carico dell'Assicurato stabiliti in Polizza.
Nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata dell'Assicuratore, i Xxxxxxxxx non si cumuleranno e, pertanto, la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il Massimale della Polizza che prevede il Massimale più elevato.
Articolo 4 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima devono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato avrà pagato quanto da lui dovuto.
Articolo 5 - Calcolo del Premio - Dichiarazione del Fatturato - Variazioni del Fatturato
Il Premio di Polizza è calcolato in funzione del Fatturato dichiarato nel Modulo di Proposta che forma parte integrante dell'Assicurazione.
In caso di Studio Associato, per Xxxxxxxxx si intenderà il risultato della somma del Fatturato dichiarato da ciascun Assicurato. La dichiarazione del Fatturato è obbligatoria ai fini della valutazione del rischio e nel caso in cui tale dichiarazione sia falsa, l'Assicuratore, in caso di sinistro, si riserva il diritto di rifiutare l'Indennizzo o di pagarlo in forma proporzionale.
Metodo di valutazione del Fatturato dichiarato: sarà sempre preso in considerazione il Fatturato dichiarato nell'anno solare precedente alla stipula dell'Assicurazione, ossia dell'ultimo esercizio fiscale al netto di oneri ed imposte. È tuttavia facoltà dell'Assicuratore utilizzare elementi di valutazione diversi, in funzione delle dichiarazioni rilasciate.
Poiché il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio, eventuali incrementi di Fatturato di particolare rilevanza, dovranno essere comunicati all'Assicuratore, che si riserva di valutare la possibilità di richiedere un sovra premio.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'Assicurato riguardanti la dichiarazione del Fatturato, tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero ammontare degli introiti, sono regolate dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 6 - Cessazione e Rinnovo dell'Assicurazione
Se la Polizza è prestata con tacito rinnovo, è valida ed operante la clausola 6.1 di cui sotto. In caso contrario, alla scadenza indicata in Polizza il contratto cessa, senza obbligo di disdetta, con le Parti che rinunciano al tacito rinnovo previsto dall'Articolo 1899 del Codice Civile.
Se l'Assicurato intende rinnovare l'assicurazione, le condizioni relative e il Premio del nuovo contratto saranno determinati in base alle informazioni e dichiarazioni aggiornate, fornite dall'Assicurato all'Assicuratore. In assenza di Richieste di Xxxxxxxxxxxx è concesso un periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, per poter richiedere la quotazione di rinnovo di Polizza. In caso di accettazione della proposta da parte dell'Assicurato e dietro versamento del Premio richiesto, la copertura riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in Polizza.
Articolo 6.1 - Clausola del tacito rinnovo dell'Assicurazione
In assenza di disdetta inviata dalla Parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata e spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'Assicurazione si rinnova tacitamente e la Polizza è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.
In caso di disdetta regolarmente inviata, le garanzie assicurative relative alla presente Polizza cesseranno alla scadenza del contratto medesimo.
Nel caso di disdetta da parte dell'Assicurato, la raccomandata o posta elettronica certificata deve essere indirizzata a:
Heca S.r.l.
Xxx Xxxx, 00/x 00000 - Xxxxxx oppure xxxx@xxx.xx
II tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Fatturato dell'ultimo anno fiscale dichiarato dall'Assicurato nel Modulo di Proposta all'atto della sottoscrizione della presente Polizza risulti aumentato oltre il 40%.
II tacito rinnovo non sarà altresì operante nei casi in cui:
a. I ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Sindaco e/o Revisore Legale dei Conti siano superiori al 40% del fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale indicato nel Modulo di Proposta sottoscritto al momento della stipula;
b. Una Circostanza e/o una Richiesta di Risarcimento sia stata notificata all'Assicuratore, o vi siano ulteriori riserve o nuovi risarcimenti nel rispetto di ogni notifica di Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento precedente;
c. L'attività svolta dall'Assicurato abbia subito modifiche rispetto a quanto espressamente pattuito all'interno del Modulo di Proposta e che abbiano comportato un aggravamento o diminuzione del rischio, così come previsto dall'Articolo 8 (Aggravamento del Rischio) e dall'Articolo 9 (Diminuzione del Rischio);
d. L'Assicuratore si riserva, in accordo con l'Assicurato, di derogare tale clausola purché specificato in Polizza.
Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà dame comunicazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza contrattuale tramite lettera raccomandata a:
Heca S.r.l.
Xxx Xxxx, 00/x 00000 - Xxxxxx oppure xxxx@xxx.xx
Si precisa che qualora l'Assicurato ometta la comunicazione di cui sopra nei tempi e modi previsti, la liquidazione dell'eventuale
Sinistro avverrà ai sensi dell'Articolo 1898 del Codice Civile.
L'Assicuratore si riserva il pieno diritto di compiere verifiche degli introiti dichiarati dall'Assicurato.
Articolo 7 - Modifiche - Cessione dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Polizza saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall'Assicurato e accettate dall'Assicuratore con relativa emissione di una appendice/allegato alla Polizza, pena la nullità.
Articolo 8 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito all'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (Articolo 1898 del Codice Civile), salvo quanto disposto all'Articolo 2 (Dichiarazioni del Contraente - Modulo di Proposta).
L'Assicuratore può recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 (quindici) giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Articolo 9 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 10 - Recesso in caso di sinistro
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla denuncia di sinistro da parte dell'Assicurato o del rifiuto di indennizzo da parte dell'Assicuratore, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Polizza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Articolo 11 - Clausola dell'Intermediario
Qualora la Polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione A del R. U. I. (di seguito "L'Agente") o nella Sezione B del R. U. I. (di seguito "Il Broker"), con sottoscrizione della presente Polizza, l'Assicurato prende atto e accetta quanto segue:
a. Ogni comunicazione da Heca S.r.l. all'Agente/Xxxxxx si considererà effettuata all'Assicurato;
b. Ogni comunicazione a Heca S.r.l. dall'Agente/Broker si considererà effettuata all'Assicuratore;
c. Ogni comunicazione da Heca S.r.l. all'Agente/Broker e/o all'Assicurato si considererà effettuata dall' Assicuratore;
d. Ogni comunicazione a Heca S.r.l. dall'Agente/Broker e/o dall'Assicurato si considererà effettuata all'Assicuratore.
Articolo 12 - Limiti territoriali
Le garanzie della presente Xxxxxxx s'intendono estese a qualsiasi Richiesta di Risarcimento promossa contro l'Assicurato nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
Articolo 13 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Articolo 14 - Foro competente e procedura di mediazione
Per le controversie relative alla presente Polizza dovrà essere adita esclusivamente l'Autorità Giudiziaria competente per il Comune di residenza o di domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al X.Xxx. 28/2010.
Articolo 15 - Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.
CAPITOLO 2
COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Attività professionale: Agente Immobiliare
Articolo 16 - Oggetto dell'Assicurazione - "Claims Made"
Preso atto di quanto dichiarato nel Modulo di Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni della presente Polizza, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite Patrimoniali/Pecuniarie involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, delle quali sia tenuto a rispondere, anche per l’ipotesi di colpa grave, (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, che traggono origine da una Richiesta di Risarcimento notificata da Xxxxx all’Assicurato stesso per la prima volta e denunciate all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza o durante il Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, se operante, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall’Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa), nell’espletamento dell’attività (professione) di Agente Immobiliare.
La suddetta Attività Professionale è quella consentita per Xxxxx e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione come
in particolare quanto normato dalla legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive integrazioni.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o iscritto ai relativi Ordini Professionali (ove previsto).
Sono compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo le Richieste di Risarcimento derivanti da o comunque connessi a:
- Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, verificatesi o commesse per Atto Illecito da parte dell’Assicurato, od omissione colposa o dolosa commessa da un Dipendente/Collaboratore del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’Articolo 28 (Diritto di Surrogazione);
- L’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o
Amministrativa, purché inerenti all’Attività Professionale indicata in polizza (es. Perito del Tribunale);
- Attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che
tali attività rientrino nelle competenze professionali dell’Assicurato;
- Le Perdite Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- Multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato quali conseguenze di
Atto Illecito imputabile all’Assicurato;
- Violazione di copyright;
- Funzione di arbitro;
- Servizi EDP;
- Perdita di documenti;
- Tutela dei dati personali / D. Lgs. 196/2003;
- Diffamazione e danni all’immagine;
- Xxxxxxx xxxxxx;
Se richiamati in Polizza, si rimanda all’Articolo 20 (Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa), sono comprese in garanzia, subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla presente Xxxxxxx, le Richieste di Risarcimento derivanti da o, comunque, connesse a:
- D.lgs. n. 81/08;
- D.lgs. n. 624/1996;
- Legge n. 109/1994 – D.lgs. n.163/06;
- Contratti con la Pubblica Amministrazione;
- Spese per il Ripristino della Reputazione;
- R.C. della Conduzione dello studio;
- Amministratore di Stabili;
- Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria;
Articolo 17 - Condizioni relative al Periodo di Retroattività
Ferma la Data di Retroattività indicata in Polizza, resta fra le Parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
a. Nel caso in cui l'Assicurato avesse stipulato una polizza, per il periodo immediatamente precedente, rinnovata con continuità e senza interruzioni, il periodo di Retroattività della presente Polizza sarà il medesimo, salvo quanto diversamente indicato in Polizza;
b. Nel caso in cui l'Assicurato non avesse stipulato una precedente assicurazione, il periodo di Retroattività decorre dalla data di decorrenza, salvo quanto diversamente indicato in Polizza. In tal caso, è facoltà dell'Assicurato richiedere un periodo di Retroattività la cui durata e il relativo sovra premio sarà stabilito dall'Assicuratore;
c. La retroattività non è concessa all'Assicurato per la propria attività svolta in precedenza alla stipula della Polizza presso un'Associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dall'Assicurato.
Articolo 18 - Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato Persona Fisica)
Ove l’Assicurato abbia iniziato l’attività e sia iscritto all’albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), come dichiarato nel Modulo di Proposta che forma parte integrante di questa Polizza, l’Assicurazione sarà prestata dietro applicazione dello sconto del 10%.
Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.
CAPITOLO 3
ESTENSIONI DELLA COPERTURA SEMPRE OPERANTI
Articolo 19 - Estensioni della Copertura Assicurativa
Nei termini e alle condizioni tutte di cui alla presente Polizza, ivi comprese le esclusioni stabilite all'Articolo 21 (Esclusioni) e salvo quanto disposto all'Articolo 29 (Massimale - Sotto Limiti di Indennizzo) e all'Articolo 30 (Franchigia o Scoperto), l'Assicuratore risponde anche nei seguenti casi:
19.1. Perdita di Documenti
La copertura della presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (di seguito, i "Documenti"), eccetto i valori quali titoli di credito, preziosi, francobolli, valori bollati, obbligazioni, le banconote e le cambiali. Purché l'evento e la Richiesta di Risarcimento si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'Attività Professionale esercitata.
In questo caso, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato per:
a. Ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsiasi persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o collocati fuori posto, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell'Assicurato o di un suo incaricato;
b. I costi e le spese di qualsiasi natura sostenuti dall'Assicurato per la sostituzione o il ripristino di tali documenti, a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali Costi o Spese.
Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia di Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).
In questo caso, l'evento dannoso deve essere denunciato all'Assicuratore non appena l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato.
Per quanto riguarda registri, floppy disk, nastri e altri supporti cartacei o informatici, la garanzia non opera quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione sia da imputarsi a:
a. Cattivo funzionamento o imperizia nell'uso di macchine operatrici e "computers";
b. Usura, graduale deterioramento, azione di parassiti o roditori;
c. Allagamenti, incendi, influenza della temperatura o dell'umidità;
d. Presenza di flussi magnetici o perdita di magnetismo;
e. "Virus", "bombe logiche", atti di pirateria informatica, e simili o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.
19.2. Fatto dei Dipendenti e Collaboratori
La copertura della presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato per Perdite Patrimoniali / Pecuniarie, cagionate a Terzi, determinate da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'Attività Professionale esercitata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti / Collaboratori, o nei casi in cui l'Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di professionisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato, salvo quanto disposto all'Articolo 28 (Diritto di Surrogazione).
19.3. Tutela dei Dati Personali / Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)
La presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato dall'errato trattamento di dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). II trattamento dei dati personali comprende le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati. L'Assicuratore risponde a questo titolo, per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, fino a concorrenza di un Sotto Limite di Indennizzo pari al 50% del Massimale esposto in Polizza.
19.4. Diffamazione e Xxxxx all'Immagine
La presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato da ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato stesso o da taluna delle persone del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere, nell'ambito e nello svolgimento dell'Attività Professionale esercitata, salvo quanto disposto all’Articolo 28 (Diritto di Surrogazione).
19.5. Violazione di Copyright
La presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato da violazione di copyright di qualsiasi argomento stampato dall'Assicurato. L'obbligazione dell'Assicuratore a questo titolo non potrà superare il Sotto Limite di Indennizzo globale di Euro 100.000,00 (euro centomila/00) per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione.
19.6. Perizie, consulenze e certificazioni
La garanzia è estesa ai Danni patrimoniali cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell’Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni. Tale garanzia viene prestata con un Sotto Limite di Indennizzo pari ad Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione, con uno scoperto del 10% (10 percento) con il minimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) ed il massimo di Euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
19.7. Perdita Chiavi
La garanzia è estesa ai Danni patrimoniali cagionati a terzi, in relazione alla perdita delle chiavi degli immobili in gestione. Tale garanzia viene prestata con un Sotto Limite di Indennizzo pari ad Euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione, con una franchigia di Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).
CAPITOLO 4
ESTENSIONI DELLA COPERTURA ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
Articolo 20 - Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa
In assenza di esplicita indicazione dell'Assicuratore, le estensioni qui di seguito elencate saranno prestate con il medesimo Massimale
e Franchigia / Scoperto previsti dalla Polizza.
Nei termini e alle condizioni tutte di cui alla presente Polizza, ivi comprese le esclusioni stabilite all'Articolo 21 (Esclusioni) e salvo quanto disposto all'Articolo 29 (Massimale - Sotto Limiti di Indennizzo) e all'Articolo 30 (Franchigia / Scoperto), l'Assicuratore risponde, solo se espressamente richiamate nel Modulo di Proposta e dietro versamento del relativo Premio, anche nei seguenti casi:
20.1. Spese per il ripristino della Reputazione
L'Assicuratore, previa espressa approvazione per iscritto, rimborserà le Spese ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per il ripristino della propria reputazione in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento.
La presente garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo, ferma l'applicazione della Franchigia fissa pari ad Euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni Richiesta di Risarcimento.
20.2. R.C. della Conduzione dello Studio
L'Assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa alle Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per Xxxxx a Xxxxx dovuti a morte, lesioni all'integrità fisica e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da suo fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'Attività Professionale esercitata e la cui ubicazione è precisata in Polizza. La garanzia è operante anche quando detti Xxxxx siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui l'Assicurato sia legalmente chiamato a rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo.
Oltre ai casi di cui all'Articolo 21 (Esclusioni), in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione dell'Assicurazione i
Danni:
a. subiti da persone diverse dai Terzi quali definiti in questa Polizza;
b. derivanti da qualunque attività non riconducibile all'Attività Professionale esercitata, anche se svolta nei predetti locali o relative pertinenze;
c. che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali.
In relazione a questa estensione, la Polizza prevede un Sotto Limite di Indennizzo pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo, ferma l'applicazione di una Franchigia fissa pari ad Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni Richiesta di Risarcimento. Tale Sotto Limite di Indennizzo e ricompreso nel Massimale e non è in aggiunta allo stesso.
20.3. D.Lgs. n. 81/2008
La presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato dalla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 all'Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, rappresentante per la Sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all'Assicurato.
20.4. D.Lgs. n. 624/1996
La presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato da Sicurezza e salute dei lavoratori compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624/1996 e sue modifiche.
20.5. Legge n. 109/1994 - D. Lgs. 163/06
La presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato da Attività di Direttore dei Lavori.
20.6. Contratti con la Pubblica Amministrazione
La presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato da incarichi contratti con Enti Pubblici, anche inerenti responsabilità dirigenziale del settore tecnico, in qualità di professionista esterno, per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.
20.7. Attività di Amministratore di Stabili
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la copertura della presente Polizza si intende operante anche per le responsabilità derivanti da attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall’Articolo 1130 Codice Civile e dalle Leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano tale attività.
Ferme le esclusioni di cui all'Articolo 21 (Esclusioni), sono esclusi da questa estensione di Polizza i Danni derivanti da:
a. i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
b. omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
c. omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.
20.8 Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la Polizza viene estesa all’esplicazione dell’attività di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria, così come disciplinata dal D.lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nell’elenco dei mediatori presso il Ministero
della Giustizia.
CAPITOLO 5
COSA NON È ASSICURATO – ESCLUSIONI
Articolo 21 - Esclusioni
L'Assicurazione non opera:
Diversa Attività
21.1. per Attività Professionale diversa da quella/e indicata/e nel Modulo di Proposta.
Richieste di Risarcimento/Circostanze Pregresse
21.2. per qualsiasi Richiesta di Xxxxxxxxxxxx che era conosciuta dall'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza o qualsiasi Circostanza, che avrebbe potuto dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento, conosciuta o conoscibile, in base all'ordinaria diligenza, dall'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza;
21.3. inoltre, per qualsiasi errore, omissione o fatto dannoso commesso prima della data di copertura retroattiva determinata nella Polizza;
per tutte le liti anteriori e/o pendenti alla data della decorrenza della Polizza. Per qualsiasi fatto o circostanza che sia oggetto di un'informazione/avviso denunciata su un'altra Polizza della quale la presente costituisca un
21.4.
rinnovo od una sostituzione.
Cessazione dell'Attività
21.5. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, salvo quanto disposto all'Articolo 27 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento);
Mancata Iscrizione Albo
21.6. a favore di un Assicurato che non sia iscritto ad un Albo professionale (ove previsto) o autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi, la copertura assicurativa è automaticamente sospesa in relazione agli Atti illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato.
La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dell'esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, la Polizza mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. L'Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 (sette) giorni all'Assicuratore fornendo copia di detta documentazione. L'Assicuratore conseguentemente avrà facoltà di:
a. Recedere dalla Polizza con preavviso di 60 (sessanta) giorni;
b. Mantenere in vigore la Polizza fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
a favore di un Assicurato che, pur iscritto all'Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell'Assicurato con riferimento all'incarico da questi assunto.
Inquinamento
21.7. per le Richieste di Risarcimento causate da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, connesse o conseguenti a:
a. reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti;
b. qualsiasi ordine o richiesta volti a:
a. ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti;
b. rimediare e/o valutare gli effetti di Agenti Inquinanti.
Per Agenti Xxxxxxxxxx si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa,
spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
Muffe Tossiche ed Amianto
21.8. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla presenza e/o utilizzo/contatto/uso di muffa tossica o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.
Contaminazione da Radiazioni
21.9. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a, o derivanti da:
a. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
b. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
Atti Dolosi, Fraudolenti, Disonesti
21.10. per qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto, omissione dolosa o condotta fraudolenta, da parte di qualunque Assicurato o violazione intenzionale o deliberata di qualsiasi legge, regolamento o disposizioni scritte salvo quanto disposto all'Articolo 19.2 (Fatto dei Dipendenti e Collaboratori).
Guerra/Terrorismo/Pandemia/Forza Maggiore
21.11. per le Perdite, Xxxxx, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
a. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari o colpo di stato politico o militare;
b. qualsiasi atto terroristico.
Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo: l'uso della forza o della violenza e/o minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzaste al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui l'Assicuratore affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi Perdita, Danno, costo o esborso non è coperto dalla presente Polizza, l'onere di fornire la prova contraria incombe sull'Assicurato. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante;
per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a pandemia;
per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad eventi eccezionali o a causa di Forza Maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, tumulti, eruzioni vulcaniche, terremoti e disastri naturali.
Coperture Assicurative e Finanziamenti
21.12. per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a:
a. errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti;
b. omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
c. mancato reperimento e/o mantenimento di finanziamenti;
d. compensi elargiti illecitamente;
e. bandi e contributi di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli gestiti da Inps ed Agenzia delle Entrate.
Obbligazioni Fiscali
21.13. per le Richieste di Risarcimento derivanti da tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli o comunque denominati) o per le conseguenze del loro mancato pagamento;
Insolvenza
21.14. per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento dell'Assicurato.
Assicurato Persona Giuridica
21.15. per i casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica:
a. allorché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da Xxxxx;
b. per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione.
Danni Consequenziali
21.16. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a Xxxxx derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato, ma dalle Perdite ad esso conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).
D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447
21.17. per le Richieste di Risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447): sono escluse le Richieste di Xxxxxxxxxxxx conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato.
Proprietà e Possesso
21.18. per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati (salvo quanto disposto all'Articolo 20.2 (R. C. della Conduzione dello Studio)), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto.
Infrastrutture e Cyber Risk
21.19. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a:
a. Guasto meccanico;
b. Guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out;
c. Guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
d. Mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico;
e. Propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
f. Denial of Service Attack;
g. Cyber Extortion;
h. l'accesso non autorizzato da parte di qualsiasi persona a qualsiasi bene digitale dell'Assicurato o qualsiasi altra apparecchiatura o componente o sistema o elemento che elabora archivi o recupera dati, sia che si tratti di una proprietà dell'Assicurato o meno;
a meno che tali guasti, propagazioni o malfunzionamenti derivino da un Atto Illecito commesso da un Assicurato.
Brevetti e Copyright
21.20. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla violazione di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti, salvo quanto disposto all'Articolo 19.5 (Violazione di Copyright).
Valutazione Preventiva dei Costi
21.21. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di Attività Professionali.
Limiti Territoriali
21.22. per le Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti dall'Articolo 12 (Limiti Territoriali), ossia gli Stati Uniti d'America i territori sotto la loro giurisdizione e il Canada; pertanto questa Assicurazione non risponde per i risarcimenti dovuti e i costi sostenuti in relazione:
a. a qualunque domanda, diffida, esposto, citazione, ingiunzione, che provengano da detti Paesi esclusi;
b. ad ogni azione legale o procedura arbitrale intentata in detti Paesi esclusi, qualunque sia la sentenza o il lodo arbitrale che ne risulti, anche se con delibazione in Italia o in altro Paese, o a qualunque transazione che ne consegua.
Resta inoltre inteso che l'Assicuratore non sarà obbligato a prestare la copertura assicurativa a indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente Polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di Indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga l'Assicuratore o i suoi riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque Paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
RC del Costruttore ed RC Prodotti
21.23. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività o specifiche tecniche, per le quali l’Assicurato
sia contrattualmente impegnato a:
a. fabbricare, costruire, erigere o installare;
b. oppure fornire materiali o attrezzature.
RC Contrattuale
21.24. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;
21.25. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Xxxxx.
Dipendenti e Collaboratori
21.26. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi violazione delle norme sul lavoro, o effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.
Danni verso Terzi
21.27. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a Xxxxx provocati a Terzi di natura:
a. corporale: infortunio, malattia, infermità, stress emotivo o mentale, ansia o morte subiti da Dipendenti dell'Assicurato o da persone diverse da essi.
b. materiale: danno o distruzione di qualsiasi bene materiale, compresa la perdita dell'uso dello stesso diversa dal danno subito ai sensi della copertura assicurativa prevista dall' Articolo 19.1 (Perdita Documenti);
salvo che gli stessi siano cagionati nello svolgimento di servizi o incarichi nell'ambito dell'Attività Professionale esercitata.
Mandato o Contratto con i clienti
21.28. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte lo svolgimento dell’Attività Professionale senza un chiaro ed esplicito incarico rilasciato da un Terzo, oppure senza aver adempiuto gli obblighi informativi previsti dalla Xxxxx.
Canoni d’Affitto
21.29. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti al mancato pagamento dei canoni d’affitto, da parte dei locatari, di immobili dati in locazione per il tramite dell’Assicurato.
Perdita delle Chiavi
21.30. per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse o conseguenti alla distruzione, danneggiamento e perdita anche
durante il trasporto delle chiavi degli immobili affidati all’Assicurato.
Interruzione di Attività
21.31. per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx derivanti da, connesse o conseguenti alle interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
Multiproprietà
21.32. per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse o conseguenti ad attività concernenti operazioni di multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un immobile.
Xxxxxxx xx Xxxxxxx
21.33. per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse o conseguenti ad errata o erronea applicazione di tariffe ed onorari.
Difformità
21.34. per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse o conseguenti a mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate.
21.35. per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse o conseguenti a stime e valutazioni ancorché rientranti nell’attività
prevista dall’art. 3 commi 3 e 4 della Legge 3 Febbraio 1989, n.39;
Mediazione
21.36. per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx derivanti da, connesse o conseguenti a responsabilità previste dall’art. 1762 del c.c., relativo
al contraente non nominato.
21.37. per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse o conseguenti a rappresentanza nelle attività di mediazione, di una
delle parti per gli atti relativi all’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1761 c.c.
Attività specifica di Ing/Arch/Geom/Peri
21.38. per le Richieste di Risarcimento derivanti da consulenza, progettazione, e/o specifiche attività professionali riconducibili alle professioni tecniche.
Attività medica
21.39. per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a responsabilità professionale in qualità di medici, infermieri e ogni altra attività sanitaria.
Fatta salva l’esplicita pattuizione tra le Parti e previo pagamento del sovra premio convenuto, sono escluse:
21.40. Le Spese per il ripristino della Reputazione (vedi Articolo 20.1)
Fatta salva l'esplicita pattuizione tra le Parti e previo pagamento del sovra premio convenuto, sono escluse le Richieste di Risarcimento derivanti dalle seguenti attività:
21.41. Responsabilità derivanti dal D.Lgs n.81/2008 (vedi Articolo 20.3);
21.42. Responsabilità derivanti dal D.Lgs. n.624/1996 (vedi Articolo 20.4);
21.43. Responsabilità derivanti dal D.Lgs. n.163/06 – Legge n. 109/1994 (vedi Articolo 20.5);
21.44. Responsabilità derivanti da Contratti con la Pubblica Amministrazione (vedi Articolo 20.6);
21.45. Responsabilità derivanti dalla Conduzione dello Studio (vedi Articolo 20.2);
21.46. Responsabilità derivanti da Attività di Amministratore di Stabili (vedi Articolo 20.7);
21.47. Responsabilità derivanti da Attività di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria (vedi Articolo 20.8);
Articolo 22 - Casi di Cessazione dell'Assicurazione
Salvo quanto disposto all'Articolo 27 (Maggior Tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento), la Polizza cesserà con effetto immediato al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
a. Scioglimento della società o dell'associazione professionale;
b. Cessazione dell'Attività Professionale dell'Assicurato;
c. Ritiro dall'Attività Professionale o morte dell'Assicurato;
d. Fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
e. Messa in liquidazione anche volontaria della società;
f. Cessione di ramo di azienda a soggetti Terzi;
g. Licenziamento per giusta causa;
h. Sospensione o radiazione dal relativo Ordine professionale;
i. Negazione o ritiro dell'abilitazione all'esercizio della professione;
j. Insolvenza o fallimento dell'Assicurato.
Cessazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi al perfezionamento della Polizza avvenuto con il pagamento del Premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata a:
Heca S.r.l.
Xxx Xxxx, 00/x 00000 — Xxxxxx oppure xxxx@xxx.xx
In tal caso l'Assicuratore, rimborserà la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 23 - Richieste di Risarcimento Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Risolutiva Espressa
Qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di Indennizzo falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita Patrimoniale / Pecuniaria, esageri dolosamente l'ammontare del Danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Xxxxx, egli perderà il diritto ad ogni Indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto dell'Assicuratore alla rivalsa contro l'Assicurato per Xxxxxxxxxx già effettuati nonché dei costi e delle spese sostenuti.
CAPITOLO 6
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Articolo 24 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento
L'Assicurato, entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, deve fare all'Assicuratore o all'agente autorizzato denuncia scritta:
x. Xx ogni Richiesta di Risarcimento fatta contro di lui per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; tale denuncia deve contenere la data e la narrazione dei fatti, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile all'Assicuratore;
b. Di Circostanza che sia oggettivamente suscettibile di causare una Richiesta di Risarcimento come definita in questa Polizza; tale denuncia, se fatta all'Assicuratore nei termini predetti e se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti, trattata come Richiesta di Risarcimento presentata e regolarmente denunciata durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli Articoli 24 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento), 26 (Xxxxxxxx e Costi di Difesa), 28 (Diritto di Surrogazione) e dell'Articolo 10 (Recesso in Caso di Sinistro).
Considerato che questa è un'Assicurazione prestata nella forma "Claims Made", l'Assicuratore respingerà qualunque denuncia effettuata dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 15 (quindici) giorni di tempo per denunciare una Richiesta di Risarcimento ovvero una Circostanza cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione, salvo quanto disposto all'Articolo 27 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento). Se esistono altre Assicurazioni a coprire gli stessi rischi o Danni, così come previsto dall'Articolo 3 (Coesistenza di Altre Assicurazioni), l'Assicurato è tenuto a denunciare la Richiesta di Risarcimento, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive Polizze, anche agli altri Assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (Articolo 1910, terzo comma, del Codice Civile).
In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell'Assicurato ogni maggior onere sofferto dall'Assicuratore, derivante dal ritardo. Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell'inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile). In caso di comportamento doloso nell'inadempimento degli obblighi di cui sopra, l'Assicurato perderà il diritto all'Indennizzo.
Pena la perdita del diritto all'Indennizzo:
a. L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore l'assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazione utile per la gestione del Sinistro;
b. L'Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull'opportunità di resistere alle pretese del Terzo, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dall'Assicuratore;
c. L'Assicuratore non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il previo consenso scritto dell'Assicurato. Qualora l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dall'Assicuratore preferendo resistere alle pretese del Terzo o proseguire l'eventuale azione legale, l'obbligo risarcitorio dell'Assicuratore per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l'ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate fino alla data di tale rifiuto, fermo in ogni caso il Limite di Indennizzo applicabile in quel momento e ferma la Franchigia a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'Articolo 29 (Massimale — Sotto Limiti di Indennizzo) e dall'Articolo 30 (Franchigia /Scoperto).
Articolo 25 - Pagamento del Risarcimento
Valutata la Perdita, verificata l'operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale fra le Parti.
Articolo 26 - Vertenze e Costi di Difesa
L'Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal giorno del ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili alla gestione della vertenza e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, l'Assicuratore si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato a cui verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
L'Assicuratore ha facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Le Spese sostenute per l'assistenza e la difesa dell'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore, in aggiunta al limite o Sotto Limite di Indennizzo o Massimale applicabile alla Richiesta di Risarcimento, ma per un importo complessivo non superiore a un quarto di tale Massimale.
Qualora l'ammontare dell'Indennizzo dovuto al danneggiato superi il Massimale applicabile alla Richiesta di Risarcimento, l'Assicuratore risponde delle spese legali solo nella proporzione esistente fra tale Massimale e l'ammontare totale dell'Indennizzo. Se in Polizza sono previste Franchigie a carico dell'Assicurato, queste non si applicano ai Costi di Difesa.
L'Assicuratore non riconoscerà le spese affrontate dall'Assicurato per legali o periti o consulenti che non siano preventivamene approvati e designati dall'Assicuratore stesso.
Articolo 27 - Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento
A parziale deroga dell'Articolo 21.5 (Cessazione dell'Attività), se l'Attività Professionale dell'Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per raggiunti limiti di età (pensionamento) o per alienazione della propria azienda, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio l'inibizione giudiziaria all'esercizio della professione o la sospensione o cancellazione dall'albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l'Attività Professionale già svolta in precedenza dall'Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Per i casi sopra esposti e sempre che l'Assicuratore abbia dato previo assenso e l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale concordato, la Polizza potrà essere estesa alla copertura dei reclami denunciati all'Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione.
La garanzia "Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento":
x. Xxxx operante alle condizioni in corso al momento della cessazione dell'Attività Professionale e per un Limite di Indennizzo, che non potrà superare il limite indicato in Polizza, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi;
b. Avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del Periodo di Assicurazione se il Premio è stato pagato; altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Tale garanzia termina alla data della scadenza dei 10 (dieci) anni, senza obbligo di disdetta, non essendo ad essa applicabile il disposto dell'Articolo 22 (Casi di Cessazione dell'Assicurazione); trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data della sua scadenza, cessa ogni obbligo dell'Assicuratore e nessun Sinistro potrà esser più denunciato. L'eventuale proroga della garanzia "postuma" è soggetta a trattativa tra le Parti.
La garanzia "Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento" decade automaticamente ed è priva di ogni effetto nel momento in cui entra in vigore una qualsiasi altra Polizza per la copertura della stessa Attività Professionale.
Articolo 28 - Diritto di Surrogazione
Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente Polizza in relazione a una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile. L'Assicuratore che ha pagato l'Indennizzo è surrogato fino alla concorrenza di tale ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i Terzi responsabili. L'Assicuratore avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore.
L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente o ex Dipendente, tranne nel caso di una Richiesta di Risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente o ex Dipendente.
Articolo 29 - Massimale - Sotto Limiti di Indennizzo
II Massimale esposto in Polizza rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale l'Assicuratore è tenuto a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero di Richieste di Risarcimento, dei reclamanti e degli Assicurati coinvolti, l'obbligazione dell'Assicuratore non potrà mai, in nessun caso, essere maggiore di tale Massimale. Ogni importo pagato dall'Assicuratore per ciascuna Richiesta di Risarcimento andrà pertanto a ridurre iI Massimale pertinente al relativo Periodo di Assicurazione. II Massimale di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo né in conseguenza di proroghe, xxxxxxx o sostituzioni del contratto né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.
Se per una voce di rischio è previsto un Sotto Limite di Indennizzo, questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima dell'Assicuratore per quella voce di rischio.
Articolo 30 - Franchigia / Scoperto
L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di Risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia / Scoperto. La Franchigia / Scoperto è a carico esclusivo dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia o percentuale di Scoperto sarà applicato alle Perdite Pecuniarie / Patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento riguardanti il medesimo fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione o a più fatti, errori od omissioni attribuiti a una medesima causa.
L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia / Scoperto. In tale caso, l'Assicurato dovrà provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questo anticipati dietro dimostrazione dell'avvenuta anticipazione, entro 15 (quindici) giorni dalla stessa.
La Franchigia / Scoperto non si applica alle spese legali e peritali, così come previsto dall'Articolo 26 (Vertenze e Costi di Difesa).
* * *
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito richiamati:
Capitolo 1 – NORME COMUNI
Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modulo di Proposta; Articolo 3 - Coesistenza di altre Assicurazioni; Articolo 6 - Cessazione e Rinnovo del Contratto; Articolo 6.1. - Clausola del tacito rinnovo dell'Assicurazione; Articolo 7 - Modifiche / Cessione dell'Assicurazione; Articolo 8 - Aggravamento del rischio; Articolo 10 - Recesso in caso di sinistro; Articolo 14 - Foro competente e procedura di mediazione.
Capitolo 2 – COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Articolo 16 - Oggetto dell'Assicurazione - "Claims Made"; Articolo 17 - Condizioni relative al Periodo di Retroattività.
Capitolo 3 – ESTENSIONI DELLA COPERTURA SEMPRE OPERANTI
Articolo 19 - Estensioni della Copertura Assicurativa.
Capitolo 4 – ESTENSIONI DELLA COPERTURA ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
Articolo 20 - Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa.
Capitolo 5 – COSA NON È ASSICURATO. ESCLUSIONI
Articolo 21 – Esclusioni; Articolo 22 - Casi di cessazione dell'Assicurazione.
Capitolo 6 – NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Articolo 24 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento; Articolo 26 - Vertenze e costi di difesa; Articolo 27 - Maggior Tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento; Articolo 28 - Diritto di Surrogazione; Articolo 29 - Massimale - Sotto Limiti di Indennizzo; Articolo 30 - Franchigia / Scoperto.