Rev.12 del 16.06.2020
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ID _S60337
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio X sede di Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx, 0 – Agrigento
Rev.12 del 16.06.2020
DVR
GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. n.81/2008)
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.)
DdL Datore di Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
MC Medico Competente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Sig. Xxxxx Xxxxxxxx
Rev. 12 Luogo e Data Xxxxxxxxx, 00/00/0000
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
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INDICE
I. PREMESSA 5
I.A FINALITA’ DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 5
I.B RIFERIMENTI LEGISLATIVI 5
I.C DEFINIZIONI 8
I.D EMISSIONE, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE 10
I.D.1 Custodia e disponibilità del documento 11
II. IDENTIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 11
II.A DATI AZIENDALI 11
II.A.1 Dati AC 11
II.A.2 Identificativo OPF 11
II.A.3 Descrizione Unità Produttiva 12
II.B ATTIVITA’ 12
II.B.1 Struttura Organizzativa dell’Azienda 13
II.C ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA 15
II.C.1 Organigramma della Sicurezza 16
III. METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 18
III.A RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI RISCHIO 18
III.B IDENTIFICAZIONE DELLE AREE OMOGENEE 20
III.C IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI 20
III.D VALUTAZIONE DEI RISCHI 21
III.D.1 Criteri 21
III.D.2 Luoghi di Lavoro 25
III.D.3 Meccanici e attrezzature di lavoro 26
III.D.4 Investimento e Incidente Stradale 28
III.D.5 Caduta dall’alto 29
III.D.6 Movimentazione Manuale dei carichi 29
III.D.7 Esposizione a Videoterminali 31
III.D.8 Microclima 31
III.D.9 Comfort Illuminotecnico 33
III.D.10 Fattori ergonomici 34
III.D.11 Rumore 35
III.D.12 Vibrazioni 37
III.D.13 Campi Elettromagnetici 39
III.D.14 Radiazioni Ottiche Artificiali 40
III.D.15 Termici 41
III.D.16 Radiazioni Ionizzanti 42
III.D.17 Radon 44
III.D.18 Chimico 44
III.D.19 Xxxxxxxxxxx e Mutageno 46
III.D.20 Amianto 48
III.D.21 Biologico e ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero 49
III.D.22 Qualità dell’aria 55
III.D.23 Incendio 56
III.D.24 Esplosione 58
III.D.25 Elettrico 59
III.D.26 Rischi Particolari 60
III.D.27 Alcolemia e Tossicodipendenze 67
III.D.28 Fumo passivo 68
III.D.29 Spazi confinati 68
III.D.30 Carico Vocale (disfonia) 69
III.D.31 Rischi derivanti da cause esterne 69
IV. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 00
X. XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX 00
XX. ELENCO DELLE VALUTAZIONI DI RISCHIO PER IMMOBILI DELL’AC 77
I. PREMESSA
I.A FINALITA’ DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è elaborato nell’ambito dell’erogazione dei Servizi
Tecnici previsti dalla Convenzione.
Il principale obiettivo del DVR è quello di consentire all’Amministrazione Contraente la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Il DVR rappresenta per il Datore di Lavoro lo strumento per governare i rischi dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e la definizione del programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
I.B RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il Documento di Valutazione dei Rischi è redatto ai sensi delle disposizioni contenute nei seguenti articoli del D. Lgs. 81/2008:
- Art. 17 comma a): Il Datore di Lavoro non può delegare l’attività di valutazione di tutti i
rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
- Art. 28 comma 1): La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresa la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro, i lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e alle lavoratrici in stato di gravidanza, e quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Il documento, come specificato al comma 2) del citato articolo 28, contiene:
- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con l’indicazione dei criteri adottati per la valutazione. Il Datore di Lavoro sceglie i criteri di redazione del documento che dovranno avere requisiti di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- Indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Si riportano nel seguito altri riferimenti normativi (si intendono all’ultimo stato di modifica e/o
integrazione):
- D.P.R. 1124/65, D.M. 18/4/1973, D.P.R. 336/94 "Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali".
- Legge 186/1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici".
- DPR 577/1982 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio".
- D.M. 30/11/1983 "Termini e definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi".
- D.M. 10/8/1984 “Integrazioni al D.M. 12/9/1958 concernente l'approvazione del modello del
registro infortuni”.
- D.Lgs. 475/1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” (come modificato dal D.Lgs 10/1997 “Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale”).
- D.Lgs. 230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari”.
- D.M. 10/03/1998 ”Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome Provvedimento del 05/08/1999 “Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario”.
- Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.
- D.Lgs. 241/2000 “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”.
- D.P.R. 462/2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- D.Lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
- D.M. 02/05/2001 ”Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”.
- “Linee Guida sull’attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per l’operatore nelle strutture sanitarie” – ISPESL 2001.
- D.M. 18/09/2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.
- D.Lgs. 66/2003 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”.
- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione (Suppl. Ord. G.U. n. 256 del 3 novembre del 2006)”.
- D.M. 16/02/2007 ”Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione“.
- D.M. 09/03/2007 ”Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del C.N.VV.F.“.
- D.M. 37/2008 ”Attuazione Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies,comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
- D.Lgs. 106/2009 ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- D.Lgs. 17/2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
- D.P.R. 151/2011 ”Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 30/07/2010”.
- D.P.R. 177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
- D.M. 07/08/2012 ”Disposizioni relative alla modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del Decreto del Residente della Repubblica 151 del 01/08/2011”.
- D.M. 20/12/2012 “Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
- Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria” (approvato in data 07/02/2013).
- Accordo della Conferenza Stato- Regioni- Province Autonome del 07/02/2013 “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”.
- Norme EN, UNI, ISO e CEI ”Varie norme tecniche”.
- Circolari e Linee Guida INAIL.
- UNI 11230: "Gestione del rischio - Vocabolario".
- UNI ISO 31000/2010: “Gestione del rischio - Principi e linee guida”.
I.C DEFINIZIONI
Nell’elenco che segue sono riportate le definizioni dei principali termini utilizzati nel presente
documento:
- Unità produttiva: struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,
dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
- Attività: insieme di azioni, o fasi lavorative, finalizzate al raggiungimento di un obiettivo operativo indicato dalla mansione.
- Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- Categoria di rischio: aggregazione di rischi costituita in base alla natura del rischio (rischio per la sicurezza, rischio per la salute, rischio trasversale o organizzativo).
- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
- Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
- Rischio residuo: rischio rimanente non eliminabile anche a seguito della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
- Gruppo omogeneo: insieme di lavoratori che, per i processi lavorativi, i luoghi di lavoro frequentati ed i fattori di rischio a cui sono esposti, possono avere profili di esposizione equivalenti.
- Mansione: insieme di attività svolte da una uno o più operatori coordinate per il raggiungimento di un obiettivo operativo.
- Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
- Protezione: insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate.
- Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità;
- Area omogenea: area dell’immobile con caratteristiche omogenee individuate secondo
i seguenti criteri:
🡺 Organizzativi: aree dell’immobile dotate di autonomia organizzativa e funzionale.
🡺 Fisici: aree dell’immobile definite sulla base di confini fisici.
🡺 Di rischio: aree dell’immobile omogenee per fattori di rischio.
- Rischi per la sicurezza o di natura infortunistica: rischi responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).
- Rischi per la salute o rischi igienico-occupazionali: rischi responsabili della potenziale
compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a
lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto, oppure conseguenti all’esposizione prolungata a condizioni ambientali non adeguate.
- Rischi per la salute e sicurezza di tipo trasversale o organizzativo: rischi individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro in cui è inserito e sono dovuti a:
🡺 Organizzazione del lavoro;
🡺 Fattori psicologici;
🡺 Fattori ergonomici;
🡺 Condizioni di lavoro difficili.
I.D EMISSIONE, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è redatto, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. dal Datore di Lavoro (DdL) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente (MC) ove nominato, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Il documento è munito di “data certa” o attestata dalla sottoscrizione da parte del DdL, RSPP, RLS
o RLST, e del MC, ove nominato nei casi previsti dalla legge.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 29 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi viene aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Qualora, nei casi previsti citati, si renda necessario l’aggiornamento della valutazione dei rischi, il
DVR viene aggiornato entro il termine di 30 gg dalle rispettive causali.
A seguito dell’aggiornamento del DVR, il Datore di Lavoro da immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
I.D.1 Custodia e disponibilità del documento
Come indicato al comma 4 del citato art. 29 del D.Lgs. 81/08, il DVR è custodito presso l’Unità
Produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi.
Il DVR è consultabile dal RLS, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda.
II. IDENTIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
II.A DATI AZIENDALI
II.A.1 Dati AC
Sono descritti nel seguito i dati identificativi dell’Amministrazione Contraente (AC), per la quale è
redatto il presente Documento di Valutazione dei Rischi.
DATI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
Ragione Sociale | MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio X Sede di Agrigento |
Classificazione macro-settore di attività ATECO | L- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
Settore ATECO | O84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA |
Classificazione dell’azienda ai sensi del DM 388/2003 | B |
Indirizzo della Sede Legale | Via Xxxxxxxx Xx Xxxxx, 2 – Agrigento |
Riferimento telefonico - fax |
II.A.2Identificativo OPF
Il presente documento è redatto nell’ambito dei Servizi Tecnici ordinati nell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) num. 3732464 del 20/06/2017, a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) rev. 02 del19/06/2017.
II.A.3 Descrizione Unità Produttiva
L’Amministrazione Contraente risulta così composta:
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: S60337 | |
UNITA’ PRODUTTIVA | S60337 |
Nominativo del Datore di Xxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx |
Indirizzo del sito produttivo | Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx, 0 – Agrigento |
Numero di immobili | N.1 |
Numero totale lavoratori | N.65 |
IMMOBILI UNITÀ PRODUTTIVA S60337 | ||
Codifica | Descrizione | Indirizzo |
S60337/01_001 | MIUR | Via Xxxxxxxx Xx Xxxxx, 2 – Agrigento |
II.B ATTIVITA’
L'ufficio scolastico regionale (USR) è un ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano.
L'ufficio scolastico regionale, al quale è preposto un dirigente generale, dipende funzionalmente dai capi dei dipartimenti del Ministero, in relazione alle specifiche materie da trattare. Si articola sia per funzioni che per territorio in uffici ai quali sono preposti dirigenti.
L'articolazione territoriale è a livello provinciale, in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati prima centri servizi amministrativi (CSA), successivamente uffici scolastici provinciali (USP) ed infine uffici con competenza per ambiti territoriali (AT).
Le funzioni delegate a ciascun ufficio provinciale, con competenze per l’intero ambito territoriale di appartenenza, vengono dettagliatamente individuate dal Decreto del Direttore Generale prot. 3759 del 21/02/2012, del quale si riporta uno stralcio:
• Ai dirigenti assegnati a ciascun ambito territoriale sono conferite le deleghe, suddivise per aree di riferimento
• Allegato I - FUNZIONI DELEGATE AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE (compreso Ufficio X - Agrgento)
1. Definizione degli organici delle istituzioni scolastiche, compresi quelli concernenti i docenti di religione cattolica, sulla base del contingente di posti assegnati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale;
2. Trasferimenti, passaggi, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica, educativo ed ATA;
3. Incarichi di presidenza nelle Istituzioni Scolastiche, reggenze, esoneri, incarichi extraistituzionali dei Dirigenti scolastici;
• Esami di Stato;
• Gestione economica e finanziaria;
• Ecc.
II.B.1 Struttura Organizzativa dell’Azienda
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento |
Area 1 - Affari Generali |
Segreteria - Affari Generali- Segreteria di conciliazione Edilizia scolastica – Equipollenze titoli di studio- Ufficio del Personale – Rilevazione presenze Protocollo Riservato Gestione casella di posta elettronica certificata Permessi diritto allo studio |
Area 1-1 - Servizi Informatici |
Gestione caselle di posta elettronica istituzionali Gestione rete informatica USP Gestione utenze portale SIDI Assistenza on Line Redazione sito web |
Area 1-2 – Ufficio Relazioni con il Pubblico |
Informazioni generali su tutti i servizi , gli uffici e le pratiche amministrative ( orari di ricevimento, modalità di accesso..) Consultazioni atti – bandi di concorso Consegna modulistica Informazioni applicazione L. 241/90 Tenuta ALBO Protocollo Generale |
Area 2 - Ufficio Legale e Procedimenti |
Disciplinari –Contenzioso Ufficio Legale e Procedimenti Disciplinari |
Area 3 - Gestione Risorse Finanziarie |
Tra gli altri servizi: Gestione contabilità speciale e generale Compilazione mod. 770, conguaglio previdenziale e fiscale, dichiarazione IRAP Rendiconti Contratti USP e spese in economia Gestione fondi relativi all’autonomia scolastica Liquidazione spese d’ufficio, spese telefoniche, buoni pasto Liquidazione spese formazione personale della scuola |
Area 4 - Organici e Movimenti personale docente Scuola dell’Infanzia |
Anagrafe degli alunni e delle scuole dell’infanzia Organico di diritto Trasferimenti, Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie docenti Scuole dell’infanzia |
Area 4-1 Organici e Movimenti personale docente Scuola Primaria |
Anagrafe degli alunni e delle scuole primarie Organico di diritto Trasferimenti, Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie docenti Scuole primarie |
Area 4-2 - Organici e Movimenti personale docente scuola secondaria di 1° grado |
Anagrafe degli alunni e delle scuole secondarie di 1° grado Organico di diritto Trasferimenti, Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie docenti Scuole secondarie di 1° grado |
Area 4-3 Organici e Movimenti personale docente Scuole secondarie di 2° grado |
Anagrafe degli alunni e delle scuole secondarie di 2° grado Organico di diritto Trasferimenti, Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie docenti di 2° grado |
Area 4-4 - Organici e Movimenti personale ATA |
Affari Generali personale ATA Organici di Diritto Mobilità Reclutamento |
Area 4-5 - Ufficio esami di stato |
Esami di stato Dirigenti Scolastici Scuole non Statali Diplomi |
Area 5 - Reclutamento personale docente scuola primaria e dell’infanzia |
Concorsi Graduatorie ad esaurimento Nomine a tempo determinato Nomine in ruolo |
Area 5-1 Reclutamento personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado |
Concorsi Graduatorie ad esaurimento |
Nomine a tempo determinato Nomine in ruolo |
Area 6 - Gestione Giuridica del personale della scuola |
Collocamento a riposo Liquidazione trattamento di quiescenza Liquidazione trattamento T.F.S. e T.F.R. Mantenimento in servizio oltre i limiti di età 49 Computo e riscatto servizi ai fini della buonuscita Computo e riscatto servizi ai fini della pensione Ricongiunzione servizi non statali ai fini della pensione Ricostruzione di carriera |
Area 7 - Nucleo di supporto all’autonomia |
Attività di supporto all’autonomia scolastica Dispersione scolastica e orientamento Educazione adulti Educazione ambientale Educazione multiculturale Integrazione alunni portatori di handicap Obbligo formativo P. O. N . – P .O .F . Sperimentazioni, aggiornamento e formazione |
Area 7- 1 Nucleo supporto all’autonomia – Coordinatore Educazione Fisica |
Coordinatore Educazione Fisica Educazione Stradale |
II.C ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA
L’Amministrazione Contraente ha predisposto il documento “Organigramma aziendale per la sicurezza” in cui sono riportati i nominativi dei soggetti con compiti per la sicurezza, designati nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
I lavoratori hanno designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), come risulta dal verbale di elezione e da comunicazione telematica inviata all’INAIL. Nella tabella seguente sono riepilogati i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori designati per ciascuna unità produttiva.
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE UNITA’ PRODUTTIVE | DESIGNAZIONE RLS |
Unità produttiva S60337 | Xxxxx Xxxxxxxx |
Il Datore di Lavoro ha nominato l’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), come riportato nell’organigramma aziendale per la sicurezza. Il verbale di nomina è rintracciabile tra gli allegati.
L’Amministrazione Contraente ha provveduto alla designazione degli addetti alla lotta antincendio e degli addetti al primo soccorso ed alla composizione delle squadre per la gestione delle emergenze come indicato nel Piano di Emergenza di ciascun immobile.
L’Amministrazione Contraente ha nominato come Medico Competente il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, il verbale di nomina è rintracciabile tra gli allegati.
II.C.1 Organigramma della Sicurezza
Nel diagramma che segue è rappresentata l’organizzazione aziendale per la sicurezza con l’identificazione delle figure con compiti per la sicurezza ed i relativi nominativi, con riferimento ad ogni unità produttiva in cui è articolata l’Amministrazione Contraente.
RLS
Sig. Xxxxx Xxxxxxxx
Squadra di Emergenza
Medico Competente (MC)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
RSPP
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Datore di Lavoro (DdL)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Preposti
CODICE DENOMINAZIONE
AMMINISTRAZIONE UNITA' PRODUTTIVA
DATORE DI LAVORO
(DdL)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)
LAVORATORI
LAVORATORI
LAVORATORI
LAVORATORI
PREPOSTI
(vedi elenco allegato xy)
PREPOSTI
(vedi elenco allegato xy)
PREPOSTI
(vedi elenco allegato xy)
PREPOSTI
(vedi elenco allegato xy)
DIRIGENTE PER LA SICUREZZA n
(vedi elenco allegato xx)
DIRIGENTE PER LA SICUREZZA
(vedi elenco allegato xx)
DIRIGENTE PER LA SICUREZZA 2
(vedi elenco allegato xx)
DIRIGENTE PER LA SICUREZZA 1
(vedi elenco allegato xx)
ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO
RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO
(eventuale)
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
SQUADRA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
(vedi elenco allegato xx)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
MEDICO COMPETENTE
(MC)
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
MEDICO COORDINATORE
(eventuale)
III. METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi è intesa come valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
L’intero processo si articola nelle seguenti fasi:
RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI RISCHIO
IDENTIFICAZIONE DELLE AREE OMOGENEE
IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI ESPOSTE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
III.A RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI RISCHIO
Propedeutica all’attività di valutazione dei rischi è la fase di ricognizione delle fonti di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione allo svolgimento delle attività, al contesto lavorativo ed alla conformazione dei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. 81/08 definisce nell’articolo 2, commi r) ed s), il significato di pericolo e rischio:
- “pericolo”: la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni;
- “rischio”: la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
L’attività di ricognizione delle fonti di rischio è condotta con riferimento almeno ai seguenti aspetti sostanziali ed alle classi omogenee di rischio riportate nella successiva tabella:
- Verifica dello stato dei luoghi di lavoro, mediante sopralluoghi ed indagini a vista di luoghi, attrezzature e sostanze utilizzate.
- Analisi dell’organizzazione aziendale e dei tempi di permanenza in ambito lavorativo.
- Analisi delle procedure/modalità di svolgimento delle lavorazioni (manuale, strumentale, automatica) e delle operazioni (a ciclo chiuso, in ambiente confinato, ecc.).
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione in essere presso i luoghi di lavoro.
- Presenza di eventuali lavoratori stranieri.
- Presenza di fornitori di lavori o servizi.
CATEGORIA DI RISCHIO (ex ISPESL) | TIPOLOGIE OMOGENEE |
Rischi per la Sicurezza (o di tipo infortunistico) | Strutturali Elettrici Meccanici Esplosione/Incendio Sostanze pericolose Alcolemia e Tossicodipendenza |
Rischi per la Salute (o di tipo igienico-ambientale) | Esposizione ad agenti fisici Esposizione ad agenti chimici Esposizione ad agenti biologici |
Rischi Trasversali (o di tipo organizzativo) | Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici |
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, si possono individuare i seguenti rischi oggetto di valutazione:
• Connessi ai Luoghi di lavoro (Strutturali, Scivolamenti, inciampi, cadute a livello ...);
• Meccanici e legati all’uso di attrezzature di lavoro (urti, tagli, proiezione di schegge …);
• Investimento e Incidente stradale;
• Caduta dall’alto;
• Movimentazione Manuale dei Carichi:
- azione di sollevamento e trasporto;
- azione di spinta, traino;
- movimenti ripetitivi.
• Esposizione a Videoterminali;
• Microclima;
• Comfort Illuminotecnico;
• Fattori Ergonomici;
• Rumore;
• Vibrazioni (sistema mano-braccio; sistema corpo intero);
• Esposizione a Campi elettromagnetici;
• Radiazioni ottiche artificiali;
• Termici (esposizione al calore/freddo);
• Radiazioni ionizzanti;
• Radon;
• Chimico;
• Cancerogeno e Mutageno;
• Amianto;
• Biologico e ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
• Qualità dell’aria (inquinanti aerodispersi);
• Incendio;
• Esplosione;
• Elettrico;
• Particolari:
- Psicologici (Stress lavoro-correlato e Mobbing);
- Lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento;
- Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, differenti tipologie contrattuali;
- Lavoro notturno;
- Lavoro isolato.
• Alcolemia e Tossicodipendenze;
• Fumo Passivo;
• Spazi confinati;
• Carico Vocale (Disfonia).
Inoltre, si valutano anche rischi derivanti da cause esterne:
• Rischi di tipo ambientale (terremoti, alluvioni, esondazioni,...);
• Rischi di tipo sociale (aggressioni, violenze, rapine,…);
• Rischi legati alla vicinanza a impianti ad alto rischio (ad es. stabilimenti a rischio di incidente rilevante).
III.B IDENTIFICAZIONE DELLE AREE OMOGENEE
Le Aree Omogenee (AO) sono individuate per contesto di rischio, o destinazione d’uso (ad esempio magazzini, reparti, biblioteche, archivi, ecc.) oppure secondo altri criteri ritenuti confacenti alle peculiarità dell’Unità Produttiva. L’identificazione è necessaria per la valutazione dei rischi non direttamente connessi alle mansioni specifiche, bensì legati alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, ecc... Le AO di ciascun immobile dell’Unità Produttiva sono riportate nel paragrafo VII.A.
III.C IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI
I gruppi omogenei di lavoratori sono individuati in relazione alle mansioni riportate nel paragrafo
VII.B. Per ognuna delle mansioni si individuano in particolare:
- le attrezzature ed i mezzi utilizzati;
- le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati;
- le aree operative e saltuarie dove può essere svolta la mansione stessa;
- i rischi (legati all’attività svolta e all’ambiente di lavoro);
- le misure di riduzione (es. dispositivi di protezione individuali in dotazione…);
- la compatibilità o meno con lo stato di gravidanza e allattamento;
- il possibile svolgimento di lavoro notturno e/o isolato;
- il possibile accertamento alcol/tossicodipendenza.
Per i rischi legati alla mansione si rimanda all’allegato “Scheda mansione” allegata al DVR.
III.D VALUTAZIONE DEI RISCHI
III.D.1 Criteri
a) VALUTAZIONE QUANTITATIVA
La valutazione dei rischi di tipo quantitativa viene svolta quando sia possibile attribuire dei valori ai parametri Probabilità “P” e Danno “D”, la cui combinazione porta alla Matrice del Rischio. I parametri ed i possibili valori sono definiti come segue:
• Probabilità “P”: Probabilità che si verifichi l’evento negativo (valutata in base a statistiche nazionali, alla frequenza di incidenti simili registrati nell’azienda in oggetto, ecc);
• Danno “D”: potenziale conseguenza derivante dal verificarsi dell’evento negativo.
TABELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO “P”:
Valore | Livello | Descrizione |
1 | Improbabile | La situazione rilevata può generare l'evento per la concomitanza di più fattori/circostanze rare e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità. |
2 | Poco probabile | La situazione rilevata può generare l'evento solo per la combinazione di più fattori/circostanze. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa. |
3 | Probabile | Esiste una correlazione tra la situazione rilevata ed il verificarsi dell'evento. Sono già noti in passato eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe presumibile. |
4 | Molto Probabile | Esiste una correlazione causa-effetto tra la situazione rilevata e il verificarsi dell'evento. Sono già noti di recente eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe scontato/preannunciato. |
TABELLA ENTITÀ DEL DANNO “D”:
Valore | Livello | Descrizione |
1 | Lieve | Xxxxx sull’uomo o impatto ambientale con effetti rapidamente reversibili, danni irrilevanti. Il danno/impatto non comporta l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative. |
2 | Rilevante | Xxxxx sull’uomo o impatto ambientale con effetti reversibili, danni non permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo limitato (alcuni giorni). |
3 | Grave | Danno sull’uomo o impatto ambientale parzialmente irreversibile, danni permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo prolungato (alcuni mesi). |
4 | Molto Grave | Danno sull’uomo o impatto ambientale con esposizione acuta irreversibile, danni gravi permanenti o morte. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo indeterminato. |
Il prodotto di questi due parametri P x D fornisce il valore “R” di rischio come riportato nella seguente
4 | 8 | 12 | 16 |
3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Matrice dei Rischi:
Entità danno
4
3
2
1
1 2 3 4
Probabilità di accadimento
Pertanto è possibile definire una scala di valori di Rischio:
RISCHIO | LIVELLO |
R > 9 | ALTO |
6 < R ≤ 9 | MEDIO |
2 < R ≤ 6 | BASSO |
R ≤ 2 | ACCETTABILE / TRASCURABILE |
La valutazione quantitativa viene inoltre svolta tutte le volte in cui sia possibile attribuire un parametro oggettivo al rischio, in base a criteri stabiliti da normativa specifiche (ad es. rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.).
Di seguito si riporta la tabella di correlazione tra livello di rischio e parametri derivanti da normative specifiche:
TIPO DI RISCHIO (metodo/criterio) | LIVELLO DI RISCHIO | |||||
R > 9 | 6 < R ≤ 9 | 2 < R ≤ 6 | R ≤ 2 | |||
Alto | Medio | Basso | Accettabile | |||
Chimico | Campionam enti | Concentrazione > TLV | Concentrazione > 50% TLV | Concentrazion e <10% TLV | Concentrazione < limite di rilevabilità | |
Mod. Reg. Piemonte | Molto Alto | Alto | Medio | Modesto | Irrilevante per la salute | |
Mod. Reg. Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Lombardia | Grave R > 80 | Elevato 40 < R < 80 | Superiore a Irrilevante per la Salute 21 < R < 40 | Irrilevante per la salute R < 15 15 < R < 21 | ||
Rumore | > 87 dB(A) | 87 - 85 dB(A) | 85 - 80 dB(A) | < 80 dB(A) | ||
Vibrazioni | Mano Braccio | > 5 m/s2 | 5 – 2,5 m/s2 | - | < 2,5 m/s2 | |
Corpo Intero | > 1,15 m/s2 | 1,15 – 0,5 m/s2 | - | < 0,5 m/s2 | ||
Incendio (DM 10/03/1998) | ELEVATO | MEDIO | BASSO | - | ||
(DPR 151/2011) | Categoria C | Categoria B | Categoria A | - | ||
MMC Sollevamento (Indice NIOSH) | > 1 | 0,85 – 1 | < 0,85 | Assenza di rischio ( < 3 Kg, movimentazioni sporadiche) | ||
Traino e spinta (Snook Xxxxxxxx) | > 3 | 1,26 – 3 | 0,75 – 1,25 | < 0,75 |
TIPO DI RISCHIO (metodo/criterio) | LIVELLO DI RISCHIO | ||||
R > 9 | 6 < R ≤ 9 | 2 < R ≤ 6 | R ≤ 2 | ||
Alto | Medio | Basso | Accettabile | ||
Movimenti ripetuti (Check List OCRA) | > 22,5 | 11,1 – 22,5 | 7,5 – 11 | < 7,5 | |
Radiazioni ionizzanti (dose efficace al corpo intero) | > 20 mSv/anno | > = 6 mSv/anno <20 mSv/anno | >1 mSv/anno <6 mSv/anno | < = 1 mSv/anno | |
Campi elettromagnetici | > VLE | > VA < VLE | < VA | Sorgenti giustificabili | |
Comfort Microclimatico e Illuminotecnico | INSUFFICIENTE | ACCETTABILE | BUONO | OTTIMALE | |
Biologico | Alto Inaccettabile | Medio | Basso | Accettabile | |
Radiazioni ottiche | > VLE Lavori frequenti in prossimità di sorgenti rilevanti | > VLE Lavori occasionali in prossimità di sorgenti rilevanti | < VLE Lavori abituali in prossimità di sorgenti poco rilevanti (inferiori ai limiti di esposizione di riferimento) | Sorgenti giustificabili / Lavori occasionali e di breve durata in prossimità di sorgenti poco rilevanti (inferiori ai limiti di esposizione di riferimento) | |
Stress Lavoro Correlato | Val. Preliminare | ALTO | MEDIO | BASSO | |
Val. Approfondita | GRAVE | ELEVATO | MODERATO | ASSENTE |
b) VALUTAZIONE QUALITATIVA
Nella valutazione di tipo qualitativo il parametro viene espresso attraverso quattro livelli:
LIVELLO | DESCRIZIONE |
NON ADEGUATO | Difformità rispetto alla normativa di riferimento |
MIGLIORABILE | Conformità alla normativa di riferimento, ma possibilità di intervento per il miglioramento delle condizioni |
ADEGUATO | Adeguata conformità alla normativa di riferimento |
AMPIAMENTE SODDISFATTO | Pieno rispetto della normativa di riferimento e condizioni superiori |
Di seguito si riporta la tabella di correlazione tra parametri quantitativi e parametri qualitativi, con le indicazioni del tipo di azione da attuare:
RISCHIO | AZIONI DA ATTUARE | ||
Metodo Quantitativo | Metodo Qualitativo | Livello | |
R > 9 | Non adeguato | ALTO | Azioni correttive indispensabili da eseguire con urgenza e indilazionabili |
6 < R ≤ 9 | Migliorabile | MEDIO | Azioni correttive da programmare a breve - medio termine |
2 < R ≤ 6 | Adeguato | BASSO | Azioni migliorative da programmare nel medio - lungo termine |
R ≤ 2 | Ampiamente soddisfatto | ACCETTABILE / TRASCURABILE | Azioni preventive e protettive soggette a mantenimento |
III.D.2 Luoghi di Lavoro
I criteri utilizzati per la valutazione dei luoghi di lavoro fanno riferimento principalmente a quanto predisposto dal D.Lgs. 81/08 artt. 28, 29, 30 e alla normativa tecnica vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Per ciascun immobile inserito in OPF, e per ciascun luogo di lavoro, si procede con un’indagine visiva finalizzata ad individuare il rispetto dei requisiti dei luoghi di lavoro, stabiliti nell’Allegato IV “Requisiti dei Luoghi di Lavoro” del D.Lgs. 81/08.
AMBITO DI RICOGNIZIONE | REQUISITO OGGETTO DI RICOGNIZIONE |
AMBIENTI DI LAVORO | Stabilità e solidità dei luoghi di lavoro |
Altezza, cubatura e superficie dei locali | |
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico | |
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi | |
Vie e uscite di emergenza | |
Porte e portoni | |
Scale |
Nella tabella seguente sono riportati in sintesi gli ambiti della ricognizione delle fonti di rischio connesse ai luoghi di lavoro, che sono oggetto di verifica visiva presso i luoghi stessi attraverso delle sessioni di sopralluogo presso gli immobili dell’Unità Produttiva in esame.
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni | |
Microclima | |
Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro | |
Locali di riposo e refezione | |
Spogliatoi e armadi per il vestiario | |
Servizi igienico assistenziali | |
Dormitori | |
AGENTI NOCIVI NEI LUOGHI DI LAVORO | Difesa dagli agenti nocivi |
Difesa contro le polveri | |
VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS | Caratteristiche delle aperture |
Dispositivi di sicurezza ed intercettazione | |
Dispositivi di protezione individuali o collettiva | |
Presenza di fiamme libere, corpi incandescenti, attrezzi di materiale ferroso | |
Sistemi di difesa (parapetti, recinzioni, …) e di accesso (scale, ganci di trattenuta, …) | |
Impianti di ventilazione | |
Sistemi di chiusura, di protezione e di scarico | |
DISPOSIZIONI PER AZIENDE AGRICOLE | Abitazioni e dormitori |
Dormitori temporanei | |
Acqua | |
Acquai e latrine | |
Stalle e concimaie | |
Xxxxx di pronto soccorso e profilassi |
Per la verifica dei requisiti dell’ambiente di lavoro si ricorre alla scheda di valutazione “Requisiti di Idoneità dei Luoghi di Lavoro” in cui, per ogni requisito oggetto di indagine, si attribuisce un giudizio qualitativo (ampiamente soddisfatto, adeguato, migliorabile, non adeguato).
III.D.3 Meccanici e attrezzature di lavoro
Per rischi meccanici si intendono rischi di:
- urti, colpi, impatti, compressioni;
- tagli, abrasioni, punture;
- cesoiamento, stritolamento;
- proiezione di oggetti (schegge, frammenti, …);
- eiezione di fluidi in pressione;
- Caduta di materiale dall’alto.
La valutazione è effettuata in ottemperanza alle prescrizioni del Titolo III, capo I (uso delle attrezzature di lavoro) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento agli obblighi del comma 1 dell'articolo 70 (requisiti di sicurezza) e del comma 1 dell'articolo 71 (obblighi del datore di lavoro). Secondo
quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08, infatti, il Datore di Xxxxxx non può mettere in servizio una macchina (o metterla a disposizione dei lavoratori) se questa non è conforme alle Direttive Europee applicabili.
I criteri utilizzati per la valutazione fanno quindi riferimento a quanto predisposto dalla normativa tecnica vigente in materia di sicurezza degli impianti ed in particolare del D.Lgs. 81/08 ed alla Direttiva Bassa Tensione come indicato all’art.2, lettera m) punto 4 del D. Lgs.17/2010. In linea generale:
- per le attrezzature si verifica che le stesse non generino pericoli derivati da contatti accidentali di parti in movimento con le mani o altre parti del corpo o parti in tensione. Si accerta l’efficienza e l’efficacia dei dispositivi previsti sulle stesse, al fine di impedire il verificarsi di eventi infortunistici, con attenzione anche all’eventuale sviluppo di polveri fumi vapori o rumori e radiazioni che l’utilizzo può comportare.
- per le macchine/attrezzature si controlla la presenza della documentazione tecnico formale necessaria ai fini del marchio CE, la congruità e rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Bassa Tensione, anche attraverso la verifica dei manuali di uso e manutenzione e loro rispondenza alla normativa vigente.
In presenza di macchine/attrezzature costruite o messe a disposizione dei lavoratori in assenza di disposizione legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie o antecedenti alla loro emanazione (cd “ante CE”), devono essere rispettati i requisiti stabiliti nell’Allegato V del D.Lgs. 81/08 per:
• Sistemi e dispositivi di comando;
• Potenziali rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento;
• Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.;
• Stabilità;
• Rischi dovuti agli elementi mobili;
• Illuminazione;
• Temperature estreme;
• Segnalazioni, indicazioni;
• Vibrazioni;
• Manutenzione, riparazione, regolazione;
• Incendio ed esplosione.
Per tutte le attrezzature di lavoro, sulla base dei requisiti stabiliti nell’Allegato VI del D.Lgs. 81/08, si
procede con la verifica delle condizioni di:
- Illuminazione;
- Avviamento;
- Rischio di proiezione di oggetti;
- Rischi dovuti agli elementi mobili;
- Rischio di caduta di oggetti;
- Materie e prodotti pericolosi e nocivi;
- Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti.
Infine, si verifica che per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica, siano rispettate le
periodicità indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08.
Per i processi per i quali è richiesto l’utilizzo di specifica attrezzatura, questa viene analizzata
singolarmente nel corso della valutazione attraverso la check list “Attrezzature di lavoro”.
Il rischio meccanico viene valutato, per ciascuna mansione, attribuendo un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D) dell’evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore “R” di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.
III.D.4 Investimento e Incidente Stradale
I criteri di valutazione derivano dall’analisi dei seguenti elementi:
- incidenti originati da carenze strutturali o da comportamenti errati;
- infortuni generici nelle aree di carico, scarico, transito pedonale esterno. I fattori di analisi considerati sono adeguatezza di:
- segnaletica;
- vie di circolazione degli autoveicoli e dei mezzi pesanti,
- percorsi pedonali esterni ed interni;
- dislivelli dei percorsi (scale e rampe d’accesso);
- aree di parcheggio;
- piazzali di manovra;
- banchine di carico – scarico;
- pavimentazioni;
- visibilità ed illuminazione;
- caratteristiche sicurezza veicoli;
- corretta esecuzione interventi di manutenzione.
Il rischio viene valutato attribuendo un valore alla probabilità di accadimento (P) e un valore all’entità del danno (D) dell’evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore “R” di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.
III.D.5 Caduta dall’alto
Il criterio di valutazione fa riferimento a quanto disposto dal Titolo IV, capo II (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) del D.Lgs. 81/08. Oggetto di analisi è l’esecuzione di “Lavori in Quota” (come definiti dall’art. 107 del decreto), in particolare si rileva la conformità di:
- scale portatili;
- scale fisse a pioli;
- ponteggi;
- trabattelli;
- tetti;
- qualunque altro luogo di lavoro posto ad una altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Il rischio viene valutato attribuendo un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D) dell’evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore “R” di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.
III.D.6 Movimentazione Manuale dei carichi
Per movimentazione manuale dei carichi (MMC), secondo quanto definito dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08, si intendono le operazioni di sostegno o trasporto di un carico (di massa > 3 Kg), comprese le azioni del sollevare, spingere, tirare e depositare un carico che per sue caratteristiche o in conseguenza di condizioni di lavoro sfavorevoli possono comportare tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari.
Gli elementi che possono comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, sono:
1) Caratteristiche del carico:
- troppo pesante;
- ingombrante o difficile da afferrare;
- in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2) Sforzo fisico richiesto:
- eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- compiuto col corpo in posizione instabile.
3) Caratteristiche dell’ambiente di lavoro:
- spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;
- il pavimento ineguale, che presenta quindi rischi di inciampo o scivoloso;
- il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.
4) Esigenze connesse all’attività:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore Inoltre sono da considerare fattori individuali quali:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- inadeguatezza di indumenti, calzature o altri effetti personali portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento.
Le norme tecniche della serie ISO 11228, costituiscono criteri di riferimento. In particolare:
- Azioni di sollevamento e trasporto: ISO 11228 – parte 1 (“metodo NIOSH”);
- Azioni di spinta e traino: ISO 11228 – parte 2 (“metodo Snook-Xxxxxxxx”);
- Movimenti ripetitivi: ISO 11228 – parte 3 (“Check List OCRA”).
La correlazione tra i vari indici e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:
Indici | Rischio R | |||
NIOSH | Snook-Xxxxxxxx | Check List OCRA | ||
(movimentaz carichi < 3 Kg) | < 0,75 | < 7,5 | Accettabile | |
< 0,85 | 0,75 ÷ 1,25 | 7,5 ÷ 11 | Basso | |
0,85 ÷ 1 | 1,26 ÷ 3 | 11,1 ÷ 22,5 | Medio | |
> 1 | > 3 | > 22,5 | Alto |
III.D.7 Esposizione a Videoterminali
Il X.Xxx. 81/08 definisce al Titolo VII, Capo I, art. 173, comma c, videoterminalista: “il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175”. Come indicato dal D. Lgs. 81/08, le attività lavorative analizzate sono quelle che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminale “VDT” (inteso come insieme di schermo-video nonché di tastiera e/o di mouse e del software di interfaccia uomo-macchina). Non sono da considerarsi quelle connesse a macchine calcolatrici, registratori vari o altre attrezzature non dotate di videoterminale o con piccoli dispositivi di visualizzazione o con schermo non separato.
Il criterio adottato per valutare il rischio dovuto all’uso del videoterminale consiste nel censire le postazioni dotate di VDT e nell’evidenziare eventuali parametri che non soddisfano i requisiti dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. L’analisi di tale rischio si basa sulla compilazione della scheda “VDT” riportante i requisiti che servono a valutare l’adeguatezza delle postazioni VDT. La valutazione è di tipo qualitativo.
I principali fattori considerati (art. 174 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono:
- i rischi per la vista e per gli occhi;
- i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
III.D.8 Microclima
Per microclima si intende il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che, assieme a parametri individuali, quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano. Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza degli individui presenti una sensazione di soddisfazione per l’ambiente, identificata col termine “benessere termoigrometrico” o semplicemente
“benessere” o “comfort”. La condizione di benessere termoigrometrico di un individuo corrisponde ad una condizione di “neutralità termica” nella quale l’individuo non avverte né sensazione di caldo né di freddo e cioè ad una condizione in cui non entrano in azione i meccanismi fisiologici deputati al controllo della temperatura corporea.
I rischi connessi al microclima sussistono per una determinata mansione e nel luogo di lavoro se sono presenti fonti di pericolo quali:
- correnti d’aria fastidiose,
- temperatura dell’ambiente non ottimale (temperature troppo elevate o troppo basse),
- umidità dell’aria relativa non ottimale,
- illuminazione carente dell’ambiente,
- eccessiva illuminazione (riflessi e/o abbagliamenti),
- inquinamento indoor (presenza di polveri, allergeni nell’aria), ecc.
Il controllo della temperatura, dell’umidità, della ventilazione, della velocità dell’aria, della radiazione termica e degli altri fattori capaci di influenzare il microclima consente di monitorare le condizioni di microclima. In ambienti moderati è possibile quantificare il comfort/discomfort utilizzando indici sintetici di rischio (Indici di Xxxxxx): il PMV - Predicted Mean Vote (voto medio previsto) e il PPD - Predicted Percentage of Dissatisfied (percentuale prevista di insoddisfatti) calcolato in funzione di PMV. La norma di riferimento utilizzata par la valutazione delle condizioni microclimatiche ambientali è la UNI EN ISO 7730: “Determinazione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di benessere termico” che definisce la seguente scala di valori:
PMV | PPD [%] | VALUTAZIONE AMBIENTE TERMICO |
+3 | 100 | Molto Caldo |
+2 | 75,7 | Caldo |
+1 | 26,4 | Leggermente caldo |
-0,5 < PMV < +0,5 | < 10 | Accettabilità termica |
-1 | 26,8 | Leggermente freddo |
-2 | 76,4 | Freddo |
-3 | 100 | Molto freddo |
Pertanto il livello di comfort può essere espresso:
LIVELLO DI COMFORT | |||
Ottimale | Buono | Accettabile | Insufficiente |
soddisfa il 94% dei presenti ovvero che lascia insoddisfatto (PPD) il 6% dei presenti | soddisfa tra il 90 e il 94% dei presenti ovvero che lascia insoddisfatta (PPD) una percentuale di presenti compresa tra il 6 e il 10% | soddisfa tra l’85 e il 90% dei presenti ovvero che lascia insoddisfatta (PPD) una percentuale di presenti compresa tra il 10e il 15% | soddisfa meno dell’85% dei presenti ovvero che lascia insoddisfatta una percentuale di presenti superiore al 15% | |
PMV | -0,2 ÷ +0,2 | -0,5 ÷ -0,2 +0,2 ÷ +0,5 | -0,7 ÷ -0,5 +0,5 ÷ +0,7 | ≤ -0,7 ≥ +0,7 |
PPD | ≤ 6% | > 6% ≤ 10% | > 10% ≤ 15% | > 15% |
III.D.9 Comfort Illuminotecnico
L’illuminazione in un ambiente di lavoro deve permettere una visione ottimale in funzione dell’attività che viene svolta nel locale e delle caratteristiche dell’operatore. Essa è la sommatoria dell’illuminazione naturale e di quella artificiale. La condizione di comfort visivo è influenzata dalla disposizione dei corpi illuminanti, dall’intensità e dall’assenza di riflessi e di abbagliamenti.
Un impianto di illuminazione è valutato in base all’illuminamento, definito come rapporto tra il flusso luminoso che arriva sulla superficie da illuminare e l’area di tale superficie; è misurato in lux sul piano di lavoro (oppure a circa 80 cm da terra).
In ambienti di lavoro in cui vengono svolte attività che comportano l’utilizzo di videoterminali, deve essere garantito un illuminamento “adeguato per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori”. Deve essere evitato l’abbagliamento diretto da luce naturale o artificiale, attraverso una corretta disposizione del video in funzione delle finestre e dei corpi illuminanti artificiali. Particolare attenzione va poi posta nella distribuzione delle luminanze tra il piano di lavoro e l’ambiente circostante, al fine di evitare sforzi eccessivi per l’apparato muscolare degli occhi.
Per la valutazione dell’illuminamento si procede a una misurazione mediante idonea strumentazione. Il valore dell’illuminamento dovuto alla sola luce artificiale si ricava sottraendo all’illuminamento misurato a luci accese nelle normali condizioni di lavoro durante la giornata, il valore dell’illuminamento misurato a luce artificiale spenta.
I risultati ottenuti sono confrontati con i valori contenuti nella norma UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei posti di lavoro”, come di seguito illustrati:
TIPO DI INTERNO, USO O ATTIVITÀ | LUX |
Archiviazione, copiatura, etc. | 300 |
Scrittura, lettura, trattamento dati | 500 |
Sale conferenza e riunioni | 500 |
Disegno tecnico | 750 |
COMFORT ILLUMINOTECNICO | ||
Limite (LUX) | Livello | Giudizio |
300 ≤ I ≤ 500 | OTTIMALE | Postazioni nelle quali l’illuminazione artificiale rientra nell’intervallo ottimale |
500 < I ≤ 750 | ACCETTABILE | Postazioni il cui livello di illuminazione artificiale, pur rientrando all’interno dell’intervallo previsto dalla norma, rende necessario un sistema di regolazione dell’intensità luminosa per rispondere in maniera efficiente alle esigenze degli operatori in funzione dell’attività, come riportato nella norma tecnica |
I < 300 | INSUFFICIENTE | Postazioni a livello delle quali l’illuminazione artificiale non è sufficiente a garantire da sola un valore di illuminamento conforme |
I > 750 | ECCESSIVO | Postazioni il cui livello di illuminazione è risultato eccessivo |
III.D.10 Fattori ergonomici
L’ergonomia è la scienza che si occupa della interazione tra l'uomo e il suo ambiente. Nei luoghi di lavoro, più propriamente, l'ergonomia si occupa della progettazione degli spazi, degli attrezzi e dei processi produttivi in funzione delle capacità specifiche dei lavoratori, in modo da ottimizzare l'interazione tra uomo, macchina ed ambiente.
I criteri di riferimento sono dati dalle seguenti norme:
- Mobili per ufficio:
• Norma UNI EN 527-1: “Mobili per ufficio: Tavoli da lavoro e scrivanie, dimensioni”;
• Norma UNI EN 1335-1: “Mobili per ufficio: Sedia da lavoro per ufficio, dimensioni – determinazione delle dimensioni”;
• Norma UNI EN 1335-3: “Mobili per ufficio: Sedia da lavoro per ufficio, metodi di prova per la sicurezza”;
• Xxxxx XXX XX XXX 00000 -2: “Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con
videoterminali”;
• Norma UNI 11534 “Mobili per ufficio - Posto di lavoro in ufficio - Criteri per la disposizione
dei mobili”
- Ambiente di lavoro:
• Norma UNI EN ISO 9241 – 110: “Ergonomia dell’interazione uomo-sistema”.
Per la valutazione dei fattori ergonomici si utilizza la check list “Ergonomia”, in cui per ogni
parametro della postazione di lavoro oggetto di valutazione, si esprime un giudizio qualitativo.
I parametri sono:
1. Superficie totale della tipologia di postazione;
2. Superficie media per lavoratore;
3. Spazio di movimento (distanza tra piano di lavoro e parte dietro seduta);
4. Spazio di movimento laterale (tra allungo e fine tavolo);
5. Spazio per ricevimento pubblico (distanza tra tavolo di lavoro e parete di fronte;
6. Spazio di passaggio tra postazioni;
7. Spazio di passaggio tra postazione e armadio/scaffali;
8. Distanza tra armadi/scaffali (zona filtro);
9. Numero di armadi per dipendente;
10. Comodità di uso delle attrezzature di lavoro;
11. Separazione delle postazioni dal corridoio.
III.D.11 Rumore
La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore prende in considerazione, secondo quanto stabilito dall’art.190 del D.Lgs. 81/08 i seguenti parametri:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
j) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
k) Se a seguito di tale valutazione si può ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati, si procede con la misura dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.
In particolare, il rischio deve essere valutato calcolando:
- la pressione acustica di picco (Ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C».
- il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h (dB(A) riferito a 20 µPa): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore incluso il rumore impulsivo.
- il livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore.
L'art 189 fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco a:
LEX | PPEAK | |
VALORE INFERIORE D’AZIONE | 80 dB(A) | 112 Pa 135 dB(C) riferito a 20 μPa |
VALORE SUPERIORE D’AZIONE | 85 dB(A) | 140 Pa 137 dB(C) riferito a 20 μPa |
VALORE LIMITE | 87 dB(A) | 200 Pa 140 dB(C) riferito a 20 μPa |
Il criterio adottato per valutare il rischio dovuto a esposizione al rumore si basa sulla correlazione del valore di esposizione (LEX,) con il relativo valore di R (Rischio), suddiviso in quattro categorie come riportato nella tabella seguente:
LEX dB(A) | Ppeak dB (C) | RISCHIO | |
Inferiore al valore inferiore d’azione | < 80 | 135 | Accettabile |
Superiore al valore inferiore ma inferiore al valore superiore d’azione | 80 ÷ 85 | 135 ÷ 137 | Basso |
Superiore al valore superiore d’azione ma inferiore al valore limite | 85 ÷ 87 | 137 ÷ 140 | Medio |
Uguale o superiore al valore limite | ≥ 87 | 140 | Alto |
III.D.12 Vibrazioni
Il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche sussiste per una determinata mansione se sono presenti:
- sorgenti di vibrazione del sistema mano-braccio (vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari);
- sorgenti di vibrazione del corpo intero (vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide).
La valutazione del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni prende in considerazione, secondo quanto stabilito dall’art.202 D.Lgs. 81/08 e in relazione a quanto dettato dalle linee guida del ISPESL i seguenti parametri:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
L'art 201 fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera:
MANO BRACCIO | CORPO INTERO | |
VALORE DI AZIONE GIORNALIERO normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore A(8) | 2.5 m/s2 | 0.5 m/s2 |
VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE GIORNALIERO normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore A(8) | 5 m/s2 | 1 m/s2 |
per periodi brevi | 20 m/s2 | 1.5 m/s2 |
Il percorso di valutazione utilizzato è articolati in tre momenti successivi:
1) Individuazione, in fase di sopralluogo, dell’eventuale presenza di attività lavorative che comportano l’esposizione a vibrazioni e valutare i tempi di esposizione effettiva;
2) Individuazione dei macchinari e delle attrezzature utilizzate durante le attività lavorative;
3) Determinazione delle accelerazioni trasmesse mediante esecuzione delle indagini strumentali o ricorso a banche dati qualificate (es. PAF – Portale Agenti Fisici).
Per valutare il rischio dovuto a esposizione alle vibrazioni si effettua la correlazione del valore di esposizione (A8,) con il relativo valore di R (Rischio), suddiviso in quattro categorie come riportato nella tabella seguente:
Livello di vibrazioni meccaniche - A (8) [m/s2] | RISCHIO (R) | ||
Mano-Braccio | Corpo Intero | ||
Inferiore al valore di azione giornaliero | A (8) < 2,5 | A (8) < 0,5 | Accettabile |
Superiore al valore di azione ma inferiore al valore limite giornaliero | 2,5 < A(8) < 5 | 0,5 < A (8) < 1 | Medio |
Superiore al valore limite di esposizione giornaliero | 5 < A (8) 20 < A (8) (Periodi brevi) | 1 < A (8) 1,5 < A (8) (Periodi brevi) | Alto |
III.D.13 Campi Elettromagnetici
Si definiscono campi elettromagnetici i campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz (art. 207 del D.Lgs. 81/2008).
Per la valutazione di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici, sono censite, caratterizzate ed analizzate le sorgenti di campi elettromagnetici presenti all’interno dei locali di lavoro o in prossimità degli stessi, al fine di individuare i potenziali rischi di esposizione per i lavoratori (quali ad esempio quadri elettrici, cabine di trasformazione, ripetitori telefonici, apparecchiature biomediche, …).
Se le sorgenti rientrano nell’elenco così detto “WHITE LIST”, ovvero le fonti “giustificabili” (Tabella 1 della CEI EN 50499) si può considerare di fatto l’esposizione a tale rischio trascurabile. Nel caso di presenza di sorgenti non giustificabili, si passa alla loro caratterizzazione che consiste nell’analisi delle informazioni disponibili sulle singole sorgenti, al fine di individuare i parametri caratteristici dei livelli di emissione, quali: frequenza di emissione, eventuale modulazione del segnale, livelli di emissione, tipologia prevalente di campo (elettrico, magnetico, elettromagnetico). L’analisi si estende quindi alla valutazione dell’ambiente in cui le sorgenti sono inserite, al fine di caratterizzare le aree a rischio (individuazione eventuali masse metalliche che possono riflettere e quindi enfatizzare il campo presente, valutazione delle distanze tra le sorgenti e le postazioni di lavoro in funzione delle frequenze di emissione, ecc.).
Da tale analisi si individuano le eventuali situazioni critiche che saranno oggetto di misurazione o calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).
A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici, qualora risulti che siano superati i valori di azione (VA), si passa al calcolo dei valori limite di esposizione (VLE) per verificare se siano stati o meno superati.
La correlazione tra i valori di esposizione e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:
VALORI DI ESPOSIZIONE | RISCHIO R |
Sorgenti “giustificabili” | Accettabile |
< VA | Basso |
VA ÷ VLE | Medio |
> XXX | Xxxx |
XXX.X.00 Radiazioni Ottiche Artificiali
Per radiazioni ottiche artificiali si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm.
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:
- Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
- Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1
– 1 mm).
Le fasi in cui si articola il processo di valutazione del rischio sono:
1) Censimento delle sorgenti ROA ed acquisizione dei dati forniti dai fabbricanti o, loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in letteratura che trattano sorgenti analoghe;
2) Verifica se le sorgenti possono essere classificate come “giustificabili” cioè intrinsecamente sicure ovvero “innocue” nelle abituali condizioni di impiego o possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti.
• Le sorgenti “giustificabili” sono tutte le sorgenti intrinsecamente sicure, ossia le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza, oppure, le sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti. Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella “categoria 0” secondo lo standard UNI EN 12198, così come le lampade ed i sistemi di lampade classificate nel gruppo “esente” dalla norma XXX XX 00000.
Le sorgenti di gruppo “esente” sono ad esempio:
- l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio,
- i monitor dei computer,
- i display,
- le fotocopiatrici,
- le lampade ed i cartelli di segnalazione luminosa.
• Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione deve prendere in esame i dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti).
3) confronto dei dati acquisiti dalle sorgenti non giustificabili (da dati forniti dal fabbricante o misurazioni) con i valori limite di esposizione previsti nell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.
La correlazione tra i valori di esposizione e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:
VALORI DI ESPOSIZIONE | RISCHIO R |
Sorgenti “giustificabili” | Accettabile |
< VLE | Basso |
> VLE (lavori occasionali) | Medio |
> VLE (lavori frequenti) | Alto |
III.D.15 Termici
Per rischi termici si intendono i rischi legati ad ambienti di lavoro con microclima severo caldo x xxxxxx freddo e legati al possibile contatto con superfici calde o fredde.
• Esposizione al calore
Tale rischio sussiste per una determinata mansione se nel luogo di lavoro se si eseguono “lavori a caldo” o se sono presenti fonti di pericolo quali:
- ambienti ad elevata temperatura;
- superfici o liquidi ad elevata temperatura;
- fiamme libere;
- vapore;
- spruzzi di materiale incandescente;
- ecc.
• Esposizione al freddo
Il rischio da esposizione al freddo sussiste per una determinata mansione e nel luogo di lavoro se sono presenti fonti di pericolo quali:
- ambienti a bassa temperatura (es. celle frigorifere);
- superfici o liquidi a bassa temperatura (fluidi refrigeranti);
- spruzzi di materiale a bassa temperatura;
- ecc.
Il rischio viene valutato attribuendo un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D) dell’evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore “R” di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.
III.D.16 Radiazioni Ionizzanti
La valutazione del rischio radiazioni ionizzanti è effettuata ai sensi D. Lgs. 230/95 attraverso le seguenti fasi:
- Elenco fonti di radiazioni ionizzanti. Quali ad esempio:
• Macchine radiogene
- Apparecchiature per radiodiagnostica;
- Acceleratori lineari per radioterapia con fasci esterni (teleterapia);
- Irradiatori di preparati biologici (raggi X).
• Sorgenti radioattive in forma sigillata e non sigillata;
…
- Individuazione dei lavoratori che possono essere esposti a radiazioni;
- Calcolo dei valori di esposizione alle radiazioni per i lavoratori;
- Identificazione delle misure tecniche e organizzative da adottare.
Tali dati compaiono all’interno della relazione tecnica redatta dall’EQ (Xxxxxxx Qualificato) (ex art. 61 c2 ed ex art. 80 del D.Lgs. 230/95). Tale relazione costituisce parte integrante del DVR ed è necessaria al Medico Competente per la definizione del protocollo sanitario da applicare ai lavoratori esposti.
Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:
a. 1 mSv di dose efficace;
b. 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c. 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d. 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.
Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti sottoposti, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, ad una esposizione non superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV del D. Lgs.230/95.
I lavoratori esposti sono a loro volta classificati in due categorie:
A) Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
a) 6 mSv di dose efficace;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo 2 dell'Allegato IV, per il cristallino, per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
B) I lavoratori esposti non classificati in Categoria A sono classificati in Categoria B.
Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è stabilito in 20 mSv in un anno solare.
Nella tabella seguente vengono riportati i valori annui di dose previsti dalla legislazione vigente (X.X.xx. 230/95 Allegati III e IV):
TIPOLOGIA DI ESPOSTO | LIMITE DI DOSE ANNUO PER TIPO ESPOSIZIONE | |
Globale | Parziale | |
Lavoratori esposti di categoria A | da 6 mSv a 20 mSv anno | da 45 a 150 mSv per il cristallino da 150 a 500 mSv per la pelle da 150 a 500 mSv per mani, avambracci, piedi, e caviglie |
Lavoratori esposti di categoria B | da 1 mSv a 6 mSv anno | da 0 a 45 mSv per il cristallino; da 0 a 150 mSv per la pelle; da 0 a 150 mSv per mani, avambracci, piedi e caviglie |
Lavoratori non esposti | < 1 mSv anno | da 0 a 15 mSv per il cristallino; da 0 a 50 mSv per la pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie; |
La correlazione tra i valori di dose annua e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:
VALORI DI ESPOSIZIONE | RISCHIO R | ||
< 1 mSv anno | Accettabile | ||
0 xXx x 0 xXx xxxx | Xxxxx | ||
0 xXx x 20 mSv anno | Medio |
> 20 mSv anno | Alto |
III.D.17 Radon
Il radon è un gas incolore e inodore generato dall’uranio presente nel terreno, rappresenta una fonte di radiazione ionizzante naturale.
Da un sottosuolo poroso o fratturato si diffonde facilmente in superficie raggiungendo anche distanze considerevoli dal punto in cui è stato generato. Viceversa, un terreno compatto, per esempio con un’alta percentuale di limi o argille, può costituire una forte barriera alla sua diffusione.
La valutazione del rischio radon è effettuata ai sensi del D. Lgs. 241/00 e delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la misura della concentrazione di radon in aria a cura del coordinamento delle regioni e delle province autonome” emesse dall’ARPA.
L’obbligo di valutare l’esposizione scatta quando i lavoratori permangono in ambienti sotterranei o seminterrati (con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna) per almeno 10 ore al mese. Se si rientra in tali condizioni è necessario effettuare misurazioni attraverso la posa di dosimetri.
Il dosimetro consiste in un telaio plastico che racchiude un rivelatore di particelle alfa. Il dispositivo viene sigillato in una busta di materiale impermeabile al radon che ne garantisce la conservazione fino al momento dell’esposizione, che inizia quando la busta impermeabile viene aperta. Le particelle alfa dovute al decadimento del radon e dei suoi figli danneggiano la struttura del rivelatore creando delle “tracce”. Un trattamento chimico appropriato rende visibili le tracce, intaccando la pellicola soprattutto nelle zone danneggiate dalle radiazioni. Dopo il trattamento chimico il rivelatore viene analizzato da un sistema automatico di lettura. Viene effettuata una scansione tramite microscopio accoppiato a telecamera e controllato da PC. Un sofisticato software di analisi dell’immagine permette di riconoscere le tracce dovute a decadimento del radon. Il numero delle tracce è proporzionale alla presenza di radon nell’ambiente.
Utilizzando un appropriato fattore di taratura e conoscendo la durata dell’esposizione si può risalire alla concentrazione radon nell’ambiente esaminato.
Il valore di azione è 500 Bq/m3 (media annuale).
III.D.18 Chimico
La valutazione del Rischio Chimico è effettuata ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/08 s.m.i. utilizzando le indicazioni contenute nel modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte. Il metodo consente di valutare solamente i rischi per la salute dei lavoratori, per quanto riguarda i rischi per la sicurezza si rimanda alle valutazioni dei rischi incendio e esplosione.
Il rischio di esposizione ad agenti chimici comprende tutti i rischi derivanti dalla possibile inalazione, ingestione o per il contatto con agenti chimici.
Ai fini del processo di valutazione del rischio inalatorio si considera che lo stesso è riconducibile al prodotto dei fattori Gravità (G) intrinseca potenziale dell’agente chimico ed esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico (PI) che viene ricavata dalla combinazione dei fattori durata (D) ed esposizione qualitativa dell’agente chimico (EI). Il prodotto dei valori dei due fattori derivanti dalla valutazione del rischio porta a un sintetico Indicatore di Rischio Inalatorio (IR) espresso in scala numerica variabile da 0 a 100.
L’eventuale seconda fase di valutazione, basata sul rischio misurato, è avviata qualora dalla prima fase risultasse l’impossibilità di una immediata applicazione del rischio irrilevante per la salute o la necessità di effettuare analisi specifiche.
Ai fini invece del processo di valutazione del rischio cutaneo si considera che lo stesso è riconducibile al prodotto dei fattori Gravità (G) intrinseca potenziale dell’agente chimico ed esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico (Pc) che viene ricavata dalla combinazione dei fattori durata (D) ed esposizione qualitativa dell’agente chimico (Ec). Il prodotto dei valori dei due fattori derivanti dalla valutazione del rischio porta a un sintetico Indicatore di Rischio Cutaneo (IC) espresso in scala numerica variabile da 0 a 100. Nel caso siano contemporaneamente presenti, per la stessa attività, un rischio cutaneo e uno inalatorio (sia stimato o misurato) i due indici di rischio sono combinati per individuare un rischio cumulativo
utilizzando la formula seguente:
IR2 + IR2
inal cute
IRcum =
Il prodotto dei valori dei due fattori derivanti dalla valutazione del rischio porta a un sintetico Indicatore di Rischio Cumulativo “IRcum” espresso in scala numerica variabile da 0 a 141. Sulla base della ripartizione della suddetta scala numerica, si definiscono le classi di rischio riportate nella seguente tabella, abbinate alle misure di prevenzione e protezione applicabili:
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CUMULATIVO | MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE | RISCHIO | |
1÷10 | IRRILEVANTE per la salute | NON NECESSARIE Sono necessarie comunque le seguenti misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (ex art. 224 D.Lgs 81/08 s.m.i.): a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; | Accettabile |
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CUMULATIVO | MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE | RISCHIO | |
e) misure igieniche adeguate f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. | |||
11÷25 | MODESTO | OPPORTUNE A MEDIO TERMINE / NECESSARIE A MEDIO TERMINE | Basso |
26÷50 | MEDIO | INDISPENSABILI A BREVE TERMINE | Medio |
51÷75 | ALTO | URGENTI | Alto |
76÷141 | MOLTO ALTO | ||
Misure da adottare al di sopra del rischio irrilevante per la salute: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230; e) integrazione Piano di emergenza - Informazione formazione – Sorveglianza sanitaria – Invio cartelle ad ISPESL in caso di cessazione rapporto di lavoro |
• 0,1 < Rinal < 100
III.D.19 Cancerogeno e Mutageno
La valutazione del rischio cancerogeno e mutageno è effettuata ai sensi del Titolo IX, capo II del D. Lgs. 81/08 s.m.i.. Il criterio per la valutazione del rischio causato dall’esposizione a sostanze cancerogene e/o mutagene si basa sulla seguente classificazione:
TIPOLOGIA | CATEGORIA | SOSTANZE | FRASE DI RISCHIO | STUDI EFFETTUATI |
CANCEROGENI | 1A | Note per gli effetti cancerogeni sull’uomo | H350: può provocare il cancro H350i: può provocare il cancro per inalazione | Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. |
1B | Xxx dovrebbero considerarsi cancerogeni per l’uomo | Si ritiene verosimile che l’esposizione ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: - adeguati studi a lungo termine effettuati su animali; - altre informazioni specifiche. |
TIPOLOGIA | CATEGORIA | SOSTANZE | FRASE DI RISCHIO | STUDI EFFETTUATI |
2 | Da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo | H351: possibilità di effetti irreversibili/ sospettato di provocare il cancro | Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 1B | |
MUTAGENI | 1A | Note per gli effetti mutageni sull’uomo | H340: può provocare alterazioni genetiche | Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e alterazioni genetiche ereditarie. |
1B | Che dovrebbero considerarsi mutagene per l’uomo | Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di: - adeguati studi su animali; - altre informazioni rilevanti. | ||
2 | Che causano preoccupazi one per l’uomo per i possibili effetti mutageni | H341: possibilità di effetti irreversibili/sospet tato di provocare alterazioni genetiche | Esiste evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma questa è insufficiente per porre la sostanza in Categoria 1B. |
Qualora siano identificate delle sostanze che appartengano ad una delle suddette categorie occorre effettuare identificare le quantità, l’ubicazione, tipologia, stato di conservazione.
In caso l’esito della ricerca dia origine alla presenza di agenti appartenenti alla categoria 2 si fa riferimento alla valutazione del rischio chimico.
La valutazione considera i seguenti parametri (art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):
- le caratteristiche delle lavorazioni;
- la durata delle lavorazioni;
- la frequenza delle lavorazioni;
- i quantitativi di agenti cancerogeni e/o mutageni prodotti ovvero utilizzati;
- la concentrazione;
- la capacità degli agenti a penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione allo stato di aggregazione.
Se a seguito della valutazione emerge un rischio per la salute dei lavoratori è obbligatorio istituire il
REGISTRO DEGLI ESPOSTI ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 81/08. Per la stesura di tale registro ci si avvale
della collaborazione del medico competente per poi tenere aggiornato e debitamente compilato tale registro. Tale registro è costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
Il Datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e all’organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione.
L’INAIL è inoltre destinatario della cartella sanitaria del rischio e delle annotazioni individuali contenute nel registro per ogni singolo lavoratore che cessi la lavorazione a rischio e di tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione della lavorazione e/o della ditta.
III.D.20 Amianto
La valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio amianto, viene effettuata in conformità al DM 6/09/94 e sulla base di elementi di oggettiva evidenza. Tale valutazione si basa sulla verifica della presenza o meno di amianto negli edifici e strutture in cui si trovino ad operare i lavoratori.
Per la valutazione del materiale si considerano tre tipi di situazioni:
1. Materiali danneggiati: situazioni in cui esiste il pericolo di rilascio delle fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti come materiali a vista non confinati già danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità di correnti d’aria.
In questo caso si determina la necessità di un’azione specifica da attuare in tempi brevi per eliminare
il rilascio di fibre di amianto nell’ambiente.
2. Materiali integri ma suscettibili di danneggiamento: situazioni in cui esiste il pericolo di rilascio di fibre anche se il materiale è in buone condizioni, come ad esempio materiali esposti a fenomeni di deterioramento come correnti d’aria, intemperie, vibrazioni.
In questo caso si devono adottare misure per evitare che il danneggiamento potenziale abbia luogo e si deve attuare un programma di controllo e manutenzione.
Se non è possibile ridurre le cause di un potenziale danneggiamento si deve prendere in considerazione la possibilità di un intervento di bonifica da effettuare nel medio termine.
3. Materiali integri non suscettibili di danneggiamento: situazioni in cui non esiste il pericolo di rilascio di fibre di amianto come ad esempio per materiali non accessibili al personale o confinati o accessibili ma difficilmente danneggiabili.
a) In questo caso non è necessario nessun intervento di bonifica ma occorre un controllo periodico dei materiali e il rispetto di opportune procedure di sicurezza per le operazioni di manutenzione e pulizia dell’edificio.
Il valore massimo di esposizione per l'amianto previsto dal D.Lgs. 81/08 è fissato a 0,1 fibre/cm3 di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
Si individuano quindi due fasi operative:
⮚ Fase 1: sopralluogo specifico nelle sedi svolto da un addetto qualificato ai sensi del suddetto decreto al fine di:
- individuare o escludere la presenza di amianto;
- in caso di sospetta presenza valutare lo stato di conservazione e il luogo;
- suggerire la necessità di campionamento ambientale e di campioni di materiale. Nel caso in cui si rilevi materiale sospetto si passa a:
⮚ Fase 2: prelievo di campioni di materiale e rilevamento di concentrazione nell’ambiente di lavoro. Definizione di modalità di trattamento in conformità a quanto descritto dal decreto stesso.
III.D.21 Biologico e ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero
Il rischio da esposizione ad agenti biologici sussiste se sono presenti microrganismi quali:
- batteri e organismi simili,
- virus,
- parassiti,
- funghi.
Dall’analisi delle attività vengono considerati i punti o le fasi in cui può determinarsi l’esposizione a
un agente biologico pericoloso, individuando se la stessa è determinata da:
- uso deliberato;
- esposizione potenziale (esecuzione di uno specifico processo lavorazione che può comportare esposizione ad agenti biologici).
La magnitudo viene definita dalla pericolosità (appartenenza al Gruppo di classificazione dell’agente
biologico), ovvero sulla base di quanto esso sia:
- infettivo;
- patogeno;
- trasmissibile;
- neutralizzabile.
Conformemente a quanto riportato nell’art. 268 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati gli
agenti biologici come indicato in tabella seguente.
Gruppo agente biologico | Definizione |
1 | Agente biologico che presenta poche possibilità di causare malattie in soggetti umani. |
2 | Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. |
3 | Agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. |
4 | Agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche. |
Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso viene classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. L’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi è riportato in Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
Per la valutazione del rischio si utilizza l’algoritmo proposto dalla Linea Guida INAIL-CONTARP “Il rischio biologico negli ambulatori Prime Cure INAIL – Proposta di valutazione attraverso una metodologia integrata”.
Per quantificare il danno “D” si considera il gruppo di appartenenza degli agenti biologici potenzialmente presenti (in caso di agenti appartenenti a gruppi diversi si considera il gruppo più alto).
GRUPPO AGENTE BIOLOGICO | DANNO |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
Per quantificare la probabilità “P” (intesa come possibilità che un individuo esposto ad agenti biologici venga contaminato e possa sviluppare una patologia infettiva) si utilizza la seguente formula:
1
𝑃 = 𝐶 × [∑6 𝐹𝑖 + 1]/7
Dove:
C: è il grado di contaminazione presuntiva delle fonti di rischio (rischio intrinseco);
Fi = è il coefficiente che esprime il grado di influenza sull’esposizione al rischio di ciascuno degli “i” elementi (da 1 a 6), individuano le caratteristiche che, secondo il modello adottato, condizionano il rischio biologico; ad ognuno di essi deve essere assegnato un valore numerico, secondo il seguente criterio:
0 = la caratteristica è adeguata ad una corretta gestione del rischio;
0,5 = la caratteristica è giudicata parzialmente adeguata alla corretta gestione del rischio;
1 = la caratteristica non è adeguata alla corretta gestione del rischio.
F1 = Quantità agenti infetti per turno lavorativo
Quantità | F1 |
Bassa, limitata a pochi grammi | 0 |
Media, quantitativi intorno ai 500 g/ml | 0,5 |
Alta, quantitativi oltre i 500 g/ml | 1 |
F2 = Frequenza di contatto
Frequenza di contatto | F2 |
Bassa (1 o poche volte al mese) | 0 |
Media (1 o poche volte a settimana) | 0,5 |
Alta (almeno giornaliera) | 1 |
F3= Caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro
Caratteristiche strutturali | F3 |
Adeguate | 0 |
Parzialmente adeguate | 0,5 |
Non adeguate | 1 |
F4= Procedure / Buone prassi
Procedure / Buone Prassi | F4 |
Adeguate | 0 |
Parzialmente adeguate | 0,5 |
Non adeguate | 1 |
F5= Utilizzo DPI
Utilizzo DPI | F5 |
Adeguato, tutto il pers. esp. usa i DPI previsti | 0 |
Parz. adeguate, non tutto il pers. è stato fornito di DPI | 0,5 |
Non adeguate, meno del 50% del pers. è stato dotato di DPI | 1 |
F6= Formazione
Formazione | F6 |
Adeguato, tutto il pers. esposto è formato | 0 |
Parz. adeguate, non tutto il pers. esp. è formato | 0,5 |
Non adeguate, meno del 50% del pers. esp. è formato | 1 |
1
Il livello di rischio è dato quindi dal prodotto dei due fattori: R = P x D =
{𝐶 × [∑6 𝐹𝑖+1]} 7
× 𝐷
Valore | Livello di Rischio | |
0,5 < R ≤1 | Accettabile | |
1 <R ≤ 2 | Basso |
2 < R ≤ 8 | Medio |
8 < R ≤ 10 | Alto |
10 < R ≤ 16 | Inaccettabile |
Nel caso di indagine strumentale, per valutare lo stato di sanità degli ambienti di lavoro si considerano più specificatamente i seguenti inquinanti microbiologici:
- carica batterica psicrofila, che rappresenta un valido indicatore della contaminazione batterica ambientale. È riconducibile a batteri che vivono a spese della sostanza organica in decomposizione e hanno una temperatura di crescita ottimale intorno ai 20 °C;
- carica batterica mesofila, che rappresenta un valido indicatore della contaminazione di origine umana e animale. È riconducibile a batteri che hanno una temperatura di crescita ottimale intorno ai 37 °C;
- carica fungina totale (muffe e lieviti): si tratta di un indicatore ambientale molto importante in quanto spesso correlato alla presenza di elevata umidità e polverosità, ridotta ventilazione e scarsa o insufficiente qualità dell’aria. Alcune muffe sono responsabili di patologie infettive per l’uomo nonché di reazioni di ipersensibilità, forme allergiche o tossiche.
PARAMETRI MICROBIOLOGICI: CARICA BATTERICA E FUNGINA | ||||||
Parametro | Unità di misura | Valori di riferimento | ||||
Molto basso | Basso | Medio | Alto | Molto alto | ||
C.F.U. 20°C | CFU/m3 | < 50 | 50– 100 | 101 – 500 | 501 – 2.000 | > 2.000 |
C.F.U. 37°C | ||||||
Muffe |
Inoltre è valutato:
A. l’indice globale di contaminazione microbica (IGCM), che rappresenta la misura complessiva dell’inquinamento microbico ambientale associato alle diverse cariche batteriche (mesofila e psicrofila) e fungine, e fornisce uno strumento di giudizio aggiuntivo della qualità dell’aria.
IGCM/m3 = (CFU/m3 batteri a 37°C) + (CFU/m3 batteri a 20°C) + (CFU/m3 miceti)
B. l’Indice di contaminazione da batteri mesofili (ICM o ICA), che consente di valutare il contributo all’inquinamento da parte dei batteri di origine umana e animale tra i quali possono essere presenti specie potenzialmente patogene e riveste fondamentale importanza ai fini della valutazione dell’efficienza dei ricambi d’aria.
ICA = (CFU/m3 di batteri mesofili) / (CFU/m3 batteri psicrofili)
Parametro | Unità di misura | Valori di riferimento | ||||
Molto basso | Basso | Medio | Alto | Molto alto | ||
IGCM | CFU/m3 | < 500 | < 1.000 | > 1.000 | > 5.000 | > 10.000 |
≤ 3
ICA (CFU 37°C / CFU 20°C)
Legionellosi
Le legionelle sono microorganismi presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da questi ambienti esse raggiungono quelli artificiali come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana.
I criteri di valutazione del rischio legionellosi sono definiti dalle “Linee Guida per la prevenzione ed il
controllo della Legionellosi” approvate in Conferenza Stato-Regioni.
I fattori di rischio per categoria di esposizione sono:
LEGIONELLOSI COMUNITARIA | LEGIONELLOSI NOSOCOMIALE | |
Modalità di trasmissione | Inalazione di aerosol contaminato (sospensione di particelle solide o liquide in aria) | Inalazione di aerosol contaminato Aspirazione Infezione di ferite |
Sorgente di infezione | Torri di raffreddamento Impianti idrici Vasche idromassaggio Stazioni termali Terriccio e composti per giardinaggio Impianti idrici di riuniti odontoiatrici | Torri di raffreddamento Impianti idrici Piscine riabilitative Dispositivi per la respirazione assistita Vasche per il parto in acqua Altri trattamenti medici |
Luogo e occasione di infezione | Siti industriali Centri commerciali Ristoranti Centri sportivi e centri benessere Residenze private | Ospedali Utilizzo di dispositivi medici |
Fattori di rischio (ambientali) | Vicinanza a sorgenti di trasmissione quali: torri di raffreddamento/condensatori evaporativi non mantenuti adeguatamente. Impianti idrici complessi e presenza di rami morti. | Vapori in uscita da torri evaporative Impianti idrici complessi vetusti, con rami morti Impossibilità di garantire le temperature raccomandate Bassa pressione o flusso intermittente dell’acqua |
Fattori di rischio (personali) | Età > 40 anni Sesso maschile Tabagismo Viaggi recenti Malattie concomitanti (diabete, malattie cardiovascolari, immunosoppressione da | Immunosoppressione dovuta a trapianti o ad altre cause Interventi chirurgici a testa e collo, tumori, leucemie e linfomi, diabete, malattie croniche dell’apparato cardiaco e |
LEGIONELLOSI COMUNITARIA | LEGIONELLOSI NOSOCOMIALE | |
corticosteroidi, malattie croniche debilitanti, insufficienza renale cronica, malattie ematologiche, tumori, ipersideremia). | polmonare Utilizzo di dispositivi per la respirazione assistita Tabagismo e alcolismo |
Il Rischio legionellosi dipende da un certo numero di fattori, i più importanti sono:
- Temperatura dell’acqua compresa tra 20 e 50°C;
- Presenza di tubazioni con flusso d'acqua minimo o assente (tratti poco o per nulla utilizzati della rete, utilizzo saltuario delle fonti di erogazione);
- Utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte;
- Caratteristiche e manutenzione degli impianti e dei terminali di erogazione (pulizia, disinfezione);
- Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento a ciascun impianto (fonte di erogazione, disponibilità di nutrimento per Legionella, presenza di eventuali disinfettanti);
- Vetustà, complessità e dimensioni dell’impianto;
- Ampliamento o modifica d’impianto esistente (lavori di ristrutturazione);
- Utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;
- Presenza e concentrazione di Legionella, evidenziata a seguito di eventuali pregressi accertamenti ambientali (campionamenti microbiologici).
Una volta individuati i punti critici degli impianti, si procede con il campionamento secondo il protocollo operativo definito dalle Linee Guida e, sulla base delle risultanze, con gli interventi di bonifica definiti in base alla contaminazione rilevata.
Rischio ferite da taglio o punta
Tale rischio riguarda gli operatori del settore sanitario (compresi gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori, intesi come “ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro”) che sono esposti al rischio di infezione da agenti biologici patogeni a seguito del possibile contatto con liquidi biologici infetti.
I criteri di valutazione del rischio di ferite da taglio e da punta nel settore sanitario o ospedaliero, sono definiti nel Titolo X-bis del D.Lgs. 81/08. In particolare:
- individuazione delle mansioni a rischio;
- valutazione del livello di esposizione in funzione delle modalità operative (P x D);
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro per eliminare o ridurre il rischio.
III.D.22 Qualità dell’aria
La qualità dell’aria è caratterizzata da fattori che concernono il microclima e da altri fattori
concernenti gli inquinanti aerodispersi.
In Italia non esiste una normativa specifica elaborata per il controllo della qualità dell’aria indoor. A livello internazionale esistono diversi standard di qualità dell’aria che sono riferiti a differenti gruppi di popolazione generale e lavorativa rispettivamente. Le linee guida e gli standard per la qualità dell’aria indoor specificano le concentrazioni massime, i tempi di esposizione per specifici inquinanti o la ventilazione raccomandata. I limiti massimi di accettabilità degli inquinanti per gli ambienti confinati non sono sempre disponibili, nel qual caso si utilizzano gli standard di qualità dell’aria esterna, che possono essere considerati in prima approssimazione accettabili anche per l’aria indoor. In mancanza di specifici valori di riferimento per una determinata sostanza inquinante si usa adottare una concentrazione pari ad 1/10 del TLV (valori limiti ambientali) dell’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienenist) per l’ambiente di lavoro, con l’attenzione che tale valore può non rappresentare una concentrazione soddisfacente per individui estremamente sensibili o per sostanze irritanti (ASHRAE, 1989).
La scelta delle sostanze che devono essere monitorate in un contesto non industriale e tipico di attività lavorative di ufficio, viene effettuata in funzione dei seguenti criteri:
- gravità e frequenza degli effetti sulla salute;
- entità della diffusione dell’agente nocivo nell’ambiente;
- trasformazioni ambientali e/o alterazioni metaboliche causate dalla sostanza;
- persistenza della molecola nell’ambiente e suo destino ecologico;
- popolazione esposta: dimensioni e presenza di gruppi a rischio.
Il protocollo adottato è quindi basato sul sistema di analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di controllo e parametri correlati e predisposto per raggiungere i seguenti fondamentali obiettivi:
- valutazione della qualità dell’aria negli ambienti confinati ed eventuale esposizione a sostanze
chimiche;
- valutazione dell’efficienza del sistema di ricambio dell’aria e della capacità di depurazione. Nell’ambito dell’indagine si analizzano i seguenti parametri analitici:
QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR |
Parametri | Valore limite di riferimento |
Ricambi d’aria | 4 ric/h (ASRHAE standard 62-1989 e s.m.). |
Polveri inalabili (PM 2.5) | < 90 μg/m3 |
Fibre aerodisperse | < 100 ff/l |
AGENTI CHIMICI (MICROINQUINANTI CHIMICI) | |
Parametri | Valore limite di riferimento |
VOC totali | Ottimali: < 200 Comfort: 200- 500 Accettabilità: 500 – 800 Non comfort: > 800 Tossicità: > 25.000 |
Anidride carbonica (CO2) | 900 ppm (parti per milione). |
Monossido di carbonio (CO) | 10 mg/m³ (concentrazione media di 1 ora) 40 mg/m3(concentrazione media di 8 ore) |
Ossidi di azoto (NO2) | 200 µg/m³ |
Ossidi di zolfo (SO2) | 200 µg/m³ |
Infine, la valutazione della qualità dell’aria prevede la verifica della presenza di “fibre aerodisperse” nell’aria degli ambienti di lavoro ed in caso affermativo la determinazione dell’entità dell’inquinamento ambientale. Dal punto di vista operativo l’indagine per l’analisi delle fibre aerodisperse è basata sul prelievo di campioni ambientali di aria e successiva analisi degli stessi.
III.D.23 Incendio
I criteri di valutazione del rischio incendio sono stabiliti dal D.M. 10/03/1998 e dal D.P.R. 151/2011 (per le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi). In particolare, la valutazione consiste nell’identificare:
- il tipo di attività;
- presenza di materiali combustibili ed infiammabili (solidi, liquidi e gassosi). Con particolare riferimento alle quantità impiegate, alla modalità di manipolazione e stoccaggio;
- presenza di sorgenti di innesco e fonti di calore (ad esempio: fiamme o scintille libere dovute a processi lavorativi quali taglio, affilatura o saldatura; attrito; macchine o apparecchiature in cui si produce calore non installate o usate secondo le norme di buona tecnica; uso di fiamme libere; attrezzature elettriche non installate o usate secondo le norme di buona tecnica);
- presenza di lavoratori o altre persone esposte, con particolare attenzione a possibile presenza di:
o aree di riposo;
o pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
o persone con limitata mobilità, udito o vista;
o persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo (visitatori);
o lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
o persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.
La valutazione del rischio si articola nelle seguenti fasi:
a) individuazione di ogni pericolo di incendio (sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d) valutazione del rischio residuo di incendio;
e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
Per la classificazione delle aree a rischio omogeneo (secondo il DM 10/03/1998) si utilizza la check list “Aree omogenee rischio incendio”.
La correlazione tra la classificazione e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:
CLASSIFICAZIONE | RISCHIO | |
D.M. 10/03/1998 | D.P.R. 151/2011 | |
- | - | Accettabile |
Basso | Categoria A | Basso |
Medio | Categoria B | Medio |
Elevato | Categoria C | Alto |
III.D.24 Esplosione
L’art. 288 del D.Lgs. 81/08 definisce le atmosfere esplosive come “miscele con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”.
La valutazione del rischio esplosione è effettuata ai sensi del Titolo XI del D. Lgs. 81/08 considerando:
- Presenza di atmosfere esplosive;
- Fonti di accensione presenti, comprese le scariche elettrostatiche;
- Caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- Luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
I luoghi di lavoro in cui si possono formare atmosfere esplosive sono classificati in zone, in base alla frequenza e durata della presenza di tali atmosfere, secondo le indicazioni contenute nell’art. 293 e nell’Allegato XLIX del D.Lgs. 81/08, di seguito riportate:
CLASSIFICAZIONE | DESCRIZIONE | |
Gas e vapori | Zona 0 | Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia |
Zona 1 | Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività | |
Zona 2 | Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata | |
Polveri | Zona 20 | Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria |
Zona 21 | Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività | |
Zona 22 | Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata |
Dopo l’identificazione delle situazioni che possono generare pericoli di esplosione, si procede alla stima delle stesse considerando il prodotto di due fattori quali la probabilità di accadimento “P” ed entità del danno “D”.
A valle della classificazione delle aree pericolose sono individuati i provvedimenti organizzativi e le
misure di protezione contro le esplosioni ai sensi di quanto previsto nell’Allegato L del D.Lgs. 81/08.
III.D.25 Elettrico
La valutazione del rischio elettrico è effettuata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, tenendo conto dei rischi derivanti da:
- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Inoltre, sono prese in considerazione anche:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Per valutare tale rischio si acquisiscono le seguenti informazioni:
- verifica se l’impianto è realizzato “a regola d’arte” secondo la norma CEI 64-8 (presenza della dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 o di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08);
- verifica documentale (presenza della denuncia di messa a terra e delle verifiche periodiche da parte dell’organismo abilitato secondo il D.Lgs. 462/01);
- verifica dell’integrità dell’isolamento dei cavi di alimentazione (comprese le prolunghe) degli
apparecchi e degli apparecchi stessi;
- verifica che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare CEI EN 62305-2);
Il rischio viene valutato attribuendo un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D) dell’evento stesso. Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore “R” di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.
III.D.26 Rischi Particolari
Si considerano rischi particolari, così come indicato all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e/o in fase di allattamento e i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la specifica tipologia contrattuale.
a) Rischi Psicosociali: Rischio Stress Lavoro-Correlato
Lo stress è definibile come “uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti” (punto 3 dell’Accordo Europeo 8 ottobre del 2004).
I riferimenti generali adottati per la valutazione dei rischi psicosociali sono i seguenti:
1) Decreto Legislativo 8 aprile 2008 n.81;
2) “Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato” approvate il 17-11-2010 dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
3) Accordo Interconfederale 2008, di recepimento a livello nazionale dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004
4) “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato”. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – INAIL Maggio 2011 (di seguito Manuale INAIL).
La valutazione, effettuata per “gruppi omogenei” di lavoratori, si articola in due fasi di valutazione:
preliminare e approfondita.
Fase 1: VALUTAZIONE PRELIMINARE
Rilevazione degli indicatori oggettivi. In questa fase risulta necessario l’istituzione ed il
coinvolgimento del Gruppo di Gestione della Valutazione composto da:
- Datore di Lavoro;
- RSPP/ASPP;
- RLS;
- Medico Competente.
Durante la valutazione preliminare (oggettiva) vengono rilevati indicatori oggettivi e verificabili appartenenti a tre distinte famiglie:
1) EVENTI SENTINELLA – 10 indicatori (indici infortunistici, assenze per malattia, assenze dal lavoro, ferie non godute, rotazione del personale, turnover, procedimenti e sanzioni disciplinari, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori,…);
2) FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO – 4 indicatori (ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti,…).
3) FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO – 6 indicatori (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’ambito dell’organizzazione, evoluzione della carriera, autonomia decisionale e controllo, rapporti interpersonali sul lavoro, interfaccia casa-lavoro con conciliazione vita-lavoro,…);
Tali parametri vengono utilizzati per avere un’indicazione sul livello di salute organizzativa della propria realtà produttiva. Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. I punteggi delle 3 aree vengono sommati e si identifica il proprio posizionamento nella “tabella dei livelli di rischio”, esprimendo il punteggio ottenuto.
LIVELLO DI RISCHIO | PUNTEGGIO | NOTE |
RISCHIO BASSO | 0 ÷ 17 | L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2 anni. |
RISCHIO MEDIO | 18 ÷ 34 | L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di miglioramento mirate. Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di valutazione. |
RISCHIO ELEVATO | 35 ÷ 67 | L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. E' necessario oltre al monitoraggio delle condizioni di stress la verifica di efficacia delle azioni di miglioramento . |
Fase 2: VALUTAZIONE APPROFONDITA
La valutazione approfondita prevede “la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori” utile all’identificazione e caratterizzazione del rischio da stress lavoro-correlato e delle sue cause. Tale fase va intrapresa, come approfondimento, nel caso in cui nella fase precedente, a seguito dell'attività di monitoraggio, si rilevi l'inefficacia delle misure adottate e relativamente “ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche”.
Nella scelta degli “strumenti” da adottare nella valutazione della percezione dei lavoratori, a titolo esemplificativo, le indicazioni della Commissione Consultiva riportano “questionari, focus group, interviste semistrutturate”, utili a caratterizzare, su basi scientifiche, la percezione dei lavoratori relativamente ai “fattori di contesto e di contenuto del lavoro”. Lo strumento proposto dal Manuale INAIL è un questionario, composto da 35 domande riguardanti le condizioni di lavoro ritenute potenziali cause di stress all’interno
dell’azienda, che corrispondono ai sei fattori di rischio o dimensioni organizzative definiti dal modello
Management Standards (domanda, controllo, supporto, relazioni, ruolo, cambiamento).
Ad ogni domanda si risponde scegliendo tra le seguenti opzioni: mai, raramente, qualche volta, spesso, sempre. A queste risposte sono associati dei punteggi (0,1,2,3,4). Il punteggio complessivo di ogni singolo questionario consente di identificare il livello di rischio del compilatore (RISCHIO INDIVIDUALE).
Si individuano quindi 4 livelli di RISCHIO INDIVIDUALE (assente, moderato, elevato, grave):
PUNTEGGIO SINGOLO QUESTIONARIO | LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUALE |
0 ÷ 44 | ASSENTE |
45 ÷ 89 | MODERATO |
90 ÷ 114 | ELEVATO |
115 ÷ 140 | GRAVE |
Si procede infine alla valutazione del livello di RISCHIO COMPLESSIVO della popolazione campionata:
- Se almeno il 70% dei questionari individuali compilati è a rischio “assente”, il rischio complessivo è ASSENTE;
- Se almeno il 70% dei questionari individuali compilati è a rischio “assente” e “moderato”, il rischio complessivo è DA MONITORARE;
- Se meno del 70% dei questionari individuali compilati è a rischio “assente” e “moderato”, il rischio complessivo è INACCETTABILE.
b) Rischi Psicosociali: Mobbing
Il Mobbing può essere definito come:
- Comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone principalmente contro un singolo individuo che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui costretto a restare da continue attività ostili (Xxxxxxx, 1996):
oppure:
- Attacco continuato e persistente nei confronti dell’autostima e della fiducia in sé della vittima. La ragione sottostante tale comportamento è il desiderio di dominare, soggiogare, eliminare; la caratteristica dell’aggressore è il totale rifiuto di farsi carico di ogni responsabilità per le conseguenze delle sue azioni (Field, 1996).
Ed è una forma di violenza psicologica intenzionale, sistematica e duratura, perpetrata in ambiente di lavoro, volta alla estromissione fisica o morale del soggetto/i dal processo lavorativo o dall’impresa. I comportamenti più significativi identificabili come azioni di mobbing possono essere:
- Gli attacchi alla persona (ad es. derisione, diffusione di false informazioni, esclusione, intrusioni
nella vita privata, isolamento, maldicenze, minacce di violenza, molestie sessuali,…);
- Minacce alla carriera professionale (ad es. assegnazione di compiti nuovi o pericolosi senza formazione e senza gli strumenti necessari, assegnazione di “compiti senza significato”, azioni disciplinari infondate, controllo eccessivo, critiche e rimproveri, esclusione da riunioni o progetti, inattività forzata, minacce di azioni disciplinari o di licenziamento, retrocessioni di carriera, riduzione graduale dei compiti o, all’opposto, sovraccarico di lavoro con “scadenze impossibili da rispettare”, trasferimenti ingiustificati,…);
- Marginalizzazione dall’attività lavorativa;
- Svuotamento delle mansioni;
- Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o esorbitanti;
- …
Tale rischio non è valutabile classicamente, attraverso una valutazione quantitativa (P x D) o qualitativa, pertanto, la sua individuazione sarà volta esclusivamente alla prevenzione del fenomeno attraverso la messa a disposizione di strumenti informativi (opuscoli,…).
c) Xxxxxx Connessi alle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento
La valutazione dei rischi connessi alle lavoratrici madri viene effettuata in accordo con le norme di tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001).
I criteri adottati per tale valutazione si basano sulla individuazione delle mansioni a rischio relative alle lavoratrici sia durante il periodo di gravidanza sia in allattamento, verificando per ogni mansione la presenza di rischi rilevanti per le lavoratrici madri. Per ciascuna mansione, in collaborazione con il MC, viene quindi valutata la compatibilità con lo stato di gravidanza o allattamento, in base a quanto definito nel D.Lgs. 151/2001).
d) Rischi Connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi, alle differenti tipologie contrattuali
I rischi connessi alla differenza di genere sussistono se sono presenti attività lavorative che possono comportare particolari problematiche diverse per gli uomini e per le donne.
I criteri adottati per tale valutazione si basano su:
- acquisizione di informazioni circa la presenza di differenze di genere tra la forza lavoro;
- analisi e considerazioni sui rischi principali nei lavori con predominanza sia maschile che femminile;
- riferimenti ad eventuali turni di lavoro ed ai conseguenti problemi connessi alla conciliazione degli impegni casa-lavoro;
- incoraggiamento e sensibilizzazione delle donne a segnalare aspetti che, a loro giudizio, possano incidere sulla loro sicurezza e salute sul lavoro nonché problemi di salute associabili al lavoro.
I rischi connessi alla differenza di età sussistono se sono presenti lavoratori compresi nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni e gli over 55. Per i lavoratori “giovani” (under 25) i rischi prevalenti sono quelli connessi alla mancanza di esperienza, all’immaturità dal punto di vista fisico e psicologico e alla mancanza di consapevolezza delle questioni concernenti la salute e la sicurezza. Invece per i lavoratori “senior” (over 55) i rischi preponderanti sono quelli che si riconducono ad attività che determinano un incremento del processo di invecchiamento e delle malattie degenerative (movimentazione manuale dei carichi), orari disomogenei o troppo lunghi che si relazionano allo stress lavoro-correlato.
I criteri adottati per tale valutazione si basano su:
- acquisizione di informazioni per identificare la presenza di lavoratori che rientrano nelle due fasce di età di cui sopra e per rilevare eventuali problemi riscontrati sul lavoro;
- analisi e considerazioni sui rischi principali nei lavori svolti dai lavoratori giovani e dai senior.
rischi:
Le differenze di genere ed età sono inoltre prese in considerazione nelle seguenti valutazioni dei
- connessi con le lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento;
- Movimentazione Manuale dei Carichi.
I rischi connessi alla provenienza da altri Paesi sussistono se sono presenti lavoratori stranieri che possiedono una differente cultura e/o scarsa conoscenza della lingua italiana, che riduce l’efficacia dei programmi di formazione specifica, ma più in generale può costituire un limite all’integrazione sociale.
I criteri adottati per tale valutazione si basano su:
- acquisizione di informazioni per identificare la presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi e per rilevare eventuali problemi riscontrati sul lavoro;
- analisi e considerazioni sui pericoli principali nei lavori svolti dai lavoratori provenienti da altri Paesi;
- verifica della comprensione della lingua italiana del lavoratore, mediante test di accertamento delle conoscenze linguistiche del lavoratore.
I rischi connessi alle differenti tipologie contrattuali sussistono se sono presenti lavoratori con contratti di lavoro c.d. atipici, definiti come quei contratti di lavoro a tempo determinato non riconducibili alla categoria del lavoro autonomo o del lavoro dipendente, a tempo pieno e a tempo indeterminato, quali ad esempio:
- Job Sharing (lavoro ripartito);
- Job on call (lavoro a chiamata);
- Lavoro accessorio (prestazioni occasionali di tipo accessorio);
- Lavoro a progetto;
- Lavoro Part-time (lavoro a tempo parziale);
- Lavoro intermittente;
- Lavoro occasionale;
- Staff leasing (lavoro in affitto o lavoro interinale).
Il maggior rischio correlabile alla differente tipologia contrattuale è principalmente associato alla precarietà della prestazione, alla breve durata del rapporto di lavoro con numerosi turni, alla difficoltà di integrazione nel sistema di sicurezza aziendale, alla prevalente occupazione in settori a maggior rischio, alla rilevante presenza di immigrati con problemi di inserimento e integrazione, al basso profilo scolastico della manodopera, nonché alle ridotte esperienze lavorative.
I criteri adottati per tale valutazione si basano sulla verifica:
- di una formazione adeguata per la propria professionalità;
- dell’autonomia decisionale;
- della conoscenza della realtà aziendale in cui opera il lavoratore (con riferimento al piano di evacuazione);
- del supporto sociale da parte dei lavoratori a tempo indeterminato.
e) Lavoro Notturno
Il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. 66/03. Il decreto definisce:
- periodo notturno il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino “;
- lavoratore notturno, alternativamente:
o qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
o qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Il lavoro notturno costituisce un rischio aggiuntivo per la sicurezza e salute del lavoratore data la minore vigilanza e attenzione nell’esecuzione dell’attività lavorativa (per lo sconvolgimento del ritmo naturale di sonno-veglia) e quindi ad un aumento del rischio di infortuni. Inoltre, durante il periodo notturno, possono esserci maggiori difficoltà nell’organizzazione dei soccorsi.
Per valutare tale rischio si procede con l’identificazione delle mansioni svolte in periodo notturno e
con l’individuazione delle misure di gestione del rischio.
f) Lavoro Isolato
Il rischio da lavoro in luogo isolato sussiste se sono presenti situazioni in cui i lavoratori devono effettuare interventi in ambienti separati, distanti e poco frequentati per cui possono definirsi “isolati” o in cui, durante l’orario di lavoro, è presente un unico lavoratore (sabato, domenica, giornate festive, orario notturno).
Il lavoro isolato comporta un rischio aggiuntivo per l’impossibilità o la limitata capacità di allertare i soccorsi all’esterno del luogo di lavoro in caso di infortunio o malore da parte del lavoratore stesso e per le possibili difficoltà dei soccorritori, quando allertati, di localizzare esattamente il punto di intervento.
Per valutare tale rischio si procede con l’identificazione delle mansioni interessate dal lavoro isolato e con l’individuazione delle misure di gestione del rischio.
III.D.27 Alcolemia e Tossicodipendenze
L’abuso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti aumenta la probabilità di comportamenti a rischio, per se stessi e per gli altri e rende inadeguate le condizioni psicofisiche rispetto a quanto richiesto, sotto il profilo della sicurezza, dall’attività lavorativa svolta.
La normativa di riferimento, oltre al D.Lgs. 81/08 è:
- In materia di accertamenti di alcol dipendenza
o Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati, n. 125 del 30 marzo 2001;
o Intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 16 marzo 2006 che, all'articolo 15 “disposizioni per la sicurezza del lavoro”, individua le attività lavorative a rischio.
- In materia di accertamento di eventuali condizioni di tossicodipendenza
o DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 “Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” il quale, all’articolo 125, fa riferimento ad una normativa da adottarsi nei luoghi di lavoro e ad un elenco di mansioni lavorative per le quali deve essere accertata l’assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione e, successivamente, durante l’espletamento delle mansioni.
o Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome nell’ottobre 2007, che individua le mansioni per le quali è obbligatoria, in sede di sorveglianza sanitaria, la verifica di eventuali condizioni di tossicodipendenza.
L’attività consiste nel verificare se vi siano mansioni che rientrano nell’obbligo di sorveglianza
sanitaria per la verifica di alcol e/o tossicodipendenza.
III.D.28 Fumo passivo
I riferimenti normativi in materia di tutela della salute dei non fumatori sono i seguenti:
- Legge n. 584 del 11/11/1975 “Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto
pubblico”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 “Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici”;
- Art. 51 della Legge n.3 del 16/01/2003 (“Tutela della salute dei non fumatori”);
- D.M. del 23 dicembre del 2003 “Attuazione dell’art.51, comma 2 della Legge n.3 del 16/01/2003”;
- Atto d’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 16/12/2004.
L’attività consiste nel verificare se sono affissi gli idonei cartelli indicanti il “divieto di fumo” e se è identificato il responsabile alla vigilanza del rispetto del divieto.
III.D.29 Spazi confinati
La valutazione del rischio da spazi confinati è effettuata ai sensi del D.P.R. 177/2011.
Per “spazio confinato” si intende un qualsiasi ambiente angusto, in cui il rischio di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno o presenza di gas/vapori tossici, asfissianti…).
La valutazione si articola nelle seguenti fasi:
1) Individuazione degli ambienti confinati presenti (es. Caldaie, Forni di cottura, Serbatoi o sili di stoccaggio materie prime/semilavorati, Cisterne, Vasche di decantazione, Pozzetti di ispezione, cavidotti elettrici, rete di distribuzione del metano …).
2) Valutazione dei pericoli relativamente a:
o possibile presenza di atmosfere pericolose (gas/vapori tossici, concentrazioni di ossigeno troppo basse);
o difficoltà delle operazioni di soccorso/recupero degli addetti.
3) Definizione delle migliori prassi e delle misure organizzative, tecniche e di tutela applicabili.
La valutazione del rischio consiste nell’ attribuire un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D). Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore “R” di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.
III.D.30 Carico Vocale (disfonia)
La disfonia è un disturbo caratterizzato da alterazioni della qualità e quantità della voce, in termini sia di altezza che di intensità.
Le mansioni a rischio sono rappresentate da tutte quelle che prevedono un uso assiduo della voce,
quali ad es. insegnanti, centralinisti …
La valutazione del rischio consiste nell’identificare la presenza di mansioni a rischio e attribuire un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D). Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore “R” di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.
III.D.31 Rischi derivanti da cause esterne
Sono classificati rischi esterni quei rischi che, sebbene imputabili a cause esterne al contesto fisico
di rischio e non direttamente controllabili, impattano sull’organizzazione di emergenza del sito.
Nel dettaglio tali rischi sono suddivisi in:
a) Rischi di tipo ambientale (terremoti, alluvioni, esondazioni…);
b) Rischi sociali (aggressioni, violenze, rapine …);
c) Rischi legati alla vicinanza di impianti ad alto rischio (“incidente rilevante” legge Seveso).
a) Rischi di tipo ambientale (terremoti, alluvioni, esondazioni,…)
Terremoti
Il rischio terremoto viene valutato in base ai criteri espressi nella Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 e Allegati tecnici e successive modifiche e integrazioni.
Tale documento:
- suddivide il territorio nazionale in zone in base al rischio sismico;
- prescrive specifiche modalità costruttive antisismiche;
- rende obbligatorie tali specifiche per nuovi edifici.
Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (D. Lgs. 112/ 1998 e D.P.R. 380/ 2001 "Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone. I comuni sono suddivisi in 4 zone di rischio (e in alcuni casi in ulteriori sottozone):
Zona | LIVELLO RISCHIO |
1 | È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti |
2 | In questa zona possono verificarsi forti terremoti |
3 | In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari |
4 | È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari. |
Per il dettaglio e significato delle zonazioni di ciascuna Regione, si rimanda alle disposizioni normative regionali.
Rischio Idrogeologico (alluvioni, esondazioni,…)
Il rischio idrogeologico è valutato in base ai dati relativi agli eventi idrogeologici sul territorio regionale. In particolare sono disponibili dati su eventi di piena, frane e relativi danni.
Attraverso il sito dell’IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, uno degli Istituti del CNR) è accessibile un sistema GIS web-based attraverso il quale è possibile consultare le mappe di rischio idrogeologico elaborate dall’istituto per tutto il territorio italiano sulla base della banca dati del progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane) commissionato dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR: xxxx://xxxxxx.xxxx.xxx.xx
b) Rischi di tipo sociale (aggressioni, violenze, rapine,…)
Le disposizioni fondamentali per la garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori fanno ancora riferimento alla direttiva comunitaria 89/391 che affida ai datori di lavoro la responsabilità di garantire che i dipendenti non abbiano a soffrire danni, comprese le forme di violenza sul lavoro.
Il concetto di violenza esterna sul posto di lavoro comprende generalmente forme di aggressione verbale, fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni all’organizzazione, ivi compresi gli utenti, tali da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o il benessere dell’individuo.
Gli atti di aggressività o di violenza possono presentarsi sotto forma di aggressione verbale, fisica o rapina.
Rischio aggressioni verbali/fisiche
Il metodo adottato per la valutazione del rischio si basa su due diversi livelli di analisi:
- analisi del numero delle aggressioni segnalate dai lavoratori durante un determinato periodo ed il confrontato con quelli reperibili in letteratura;
- valutazione del rischio condotta per ogni figura professionale (“Gruppo Omogeneo G.O.” intendendo con esso un raggruppamento di lavoratori che risulta esposto, o che si ritiene possa essere esposto, al medesimo livello di pericolo di aggressione) interessata dal rischio, tenendo conto della tipologia degli ambienti lavorativi e del contatto con gli utenti.
Il punto finale della presente valutazione sarà quindi un indice numerico, ottenuto dal contributo di entrambi gli indici parziali sopra menzionati, che quantifichi il rischio da aggressione relativo ad ogni gruppo omogeneo di lavoratori.
Calcolo dell'indice di rischio da aggressione
Sono individuati all'interno di ogni immobile inserito in OPF tutti i G.O. di lavoratori che possono essere esposti al rischio di aggressione. Per ognuno dei G. O. individuati si procede all’analisi del tipo di aggressione avvenuta (o rischiata) al fine di attribuire un valore numerico al fattore danno (D):
Evento aggressivo | Valore numerico attribuito (D) |
Verbale (insulti ..) | 1 |
Verbale con minacce | 2 |
Fisico con conseguenze moderate (spintoni, gomitate, ecc) | 3 |
Fisico con conseguenze gravi (ferite, contusioni, ecc) | 4 |
Si procede poi a valutare il fattore probabilità (P) divisa in 4 classi di frequenza:
Esposizione | Valore numerico attribuito (P) |
Bassa | 1 |
Moderata | 2 |
Frequente | 3 |
Continua | 4 |
Rischi.
Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore “R” di rischio riportato nella Matrice dei
Rischio Rapina
Il rischio rapina è un rischio complesso, di natura esogena (in quanto derivante da un’attività
criminosa posta in essere da terzi), che va attribuito ad una molteplicità di fattori:
- fattore economico e culturale (livelli di circolazione del contante, utilizzo degli strumenti
alternativi di pagamento,…);
- fattore sociale (tasso di criminalità presente, crisi economica,…).
- Misure attuate per prevenire e contrastare le rapine;
La valutazione del rischio può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento del datore di lavoro (fattori esogeni), dall’altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.
Nella valutazione del rischio si terrà in considerazione la rischiosità esogena (dati ISTAT sulla criminalità locale, ecc.), e la rischiosità endogena (ubicazione in area “critica”, presenza o meno nelle vicinanze delle forze dell’ordine, n ° dipendenti, difese antirapina, giacenza di cassa, ecc.).
Rischio | DESCRIZIONE |
Accettabile | Basso tasso di criminalità locale; Assenza di episodi di rapina; Poca circolazione del denaro contante; Accessi presidiati (guardie giurate …); Presenza di forze dell’ordine nelle vicinanze; Presenza di difese antirapina (sistemi antintrusione, allarme,…) |
Basso | Basso tasso di criminalità locale; Poca di circolazione del denaro contante; Assenza di episodi di rapina; Accessi non presidiati; Presenza di forze dell’ordine nelle vicinanze |
Medio | Tasso medio di criminalità locale; Si è verificato nel passato qualche episodio; Discreta circolazione del denaro contante; Accessi non presidiati; Difese antirapina scarse o assenti; |
Alto | Alto tasso di criminalità locale; Sono noti diversi episodi; Discreta/alta circolazione del denaro contante; |
c) Rischi legati alla vicinanza di impianti ad alto rischio (“incidente rilevante” legge
Seveso).
La stima del rischio viene effettuata a partire dall’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi della Direttiva Seveso (cd Seveso III, recepita in Italia dal D.Lgs. 105/2015) redatto dal Ministero dell’Ambiente e APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) consultabile attraverso il sito internet del Ministero: inventario stabilimenti.
Rientrano nell’inventario gli impianti/stabilimenti chimici e/o che utilizzano determinate sostanze pericolose in date quantità. Tale documento consente di sapere quanti impianti industriali a rischio di incidente rilevante sono dislocati nelle vicinanze dei singoli immobili inseriti in OPF.
In un secondo tempo si potrà eventualmente effettuare specifiche indagini per verificare e recepire le procedure di emergenza prodotte come previsto dalla normativa da ogni impianto presente nel censimento, nonché verificare le effettive distanze e impatti in caso di possibile incidente.
IV. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La valutazione dei rischi è finalizzata all’individuazione delle misure atte a ridurre i rischi rilevati per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le misure possono essere classificate in:
- Misure di prevenzione: insieme delle misure di sicurezza atte a impedire o limitare il verificarsi di eventi dannosi (riduzione della probabilità di accadimento);
- Misure di protezione: insieme delle misure di sicurezza atte alla minimizzazione delle conseguenze dell’evento dannoso (riduzione del danno).
L’art. 15 del D.Lgs. 81/08 definisce le misure generali di tutela da cui è possibile individuare una
gerarchia degli interventi da attuare per la gestione del rischio:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
j) il controllo sanitario dei lavoratori;
k) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
l) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
t) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Pertanto, il datore di lavoro valuta i rischi e, se non li può eliminare, li riduce al minimo alla fonte attraverso l’adozione di misure di prevenzione e misure di protezione collettiva. Solo se non è possibile ridurre in altro modo i rischi fa ricorso ai dispositivi di protezione individuale.
Le misure di gestione dei rischi sono riportate nel Piano delle Misure di Miglioramento (PMM) allegato al DVR specifico di cui ai Servizi Tecnici previsti nella Convenzione.
V. GESTIONE DELLE DITTE ESTERNE
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (di seguito appaltatori) all’interno dei propri luoghi di lavoro, verifica l’idoneità tecnico professionale degli appaltatori e li informa sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate.
La verifica dell’idoneità tecnico professionale degli appaltatori avviene con l’acquisizione di:
a) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
b) Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Il datore di lavoro Committente inoltre promuove la cooperazione e il coordinamento dei lavori elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per individuare le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenziali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.
Il DUVRI è un documento che fornisce indicazioni operative e gestionali su come superare le interferenze, ossia la sovrapposizione spaziale o temporale di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.
Si possono definire rischi da interferenza, quelli:
- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalla lavorazione dell’Appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da Appaltatori diversi;
- derivanti da esecuzioni particolari, richieste dal Committente.
La valutazione dei rischi da interferenza è effettuata tramite l’applicazione della metodologia di valutazione dei rischi identica a quella applicata per la valutazione dei rischi propri della committenza, per la redazione del DVR.
Si ricorda che NON occorre redigere il documento nei casi:
- La mera fornitura, senza installazione (salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa), come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC);
- I servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell’art. 3 del d.lgs.163/06). Intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla Stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- I servizi di natura intellettuale;
- I lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (ai sensi del DM 10/03/98), o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al DPR 177/2011), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XX xxx X.Xxx. 00/00.
XX. ELENCO DELLE VALUTAZIONI DI RISCHIO PER IMMOBILI DELL’AC
Con riferimento all’articolazione dell’Amministrazione Contraente in Unità Produttive, come descritto al precedente paragrafo II.A.4, si riporta nel seguito l’elenco degli immobili costituenti le singole U.P. per i quali è stato predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi specifico:
UNITA’ PRODUTTIVA S10001/01 | ||
CODICE IMMOBILE | DESCRIZIONE IMMOBILE | NOME DOCUMENTO |
S160337/01_001 | MIUR di Agrigento | X00000 |
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
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OCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ID _S60337
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio X sede di Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx, 0 – Agrigento
Rev.12 del 16.06.2020
INDICE
VII. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 5
VII.A STRUTTURE E AMBIENTI DI LAVORO 5
VII.C ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA 7
VII.C.1 Organigramma della Sicurezza 7
VIII. VALUTAZIONE DEI RISCHI 8
VIII.B MECCANICI E ATTREZZATURE DI LAVORO 10
VIII.C INVESTIMENTO E INCIDENTE STRADALE 10
VIII.E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 11
✓ Il personale non è esposto alla movimentazione manuale dei carichi (il rischio associato è da considerarsi ACCETTABILE). 11
VIII.F ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI 11
VIII.H COMFORT ILLUMINOTECNICO 15
VIII.L CAMPI ELETTROMAGNETICI 17
VIII.M RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 17
VIII.O RADIAZIONI IONIZZANTI 17
VIII.R CANCEROGENO E MUTAGENO 18
VIII.T BIOLOGICO E FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO 18
VIII.Z ALCOLEMIA E TOSSICODIPENDENZE 21
XXXX.XX CARICO VOCALE (DISFONIA) 21
VIII.DD RISCHI DERIVANTI DA CAUSE ESTERNE 21
IX. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 21
X. GESTIONE DELLE EMERGENZE 23
XI. GESTIONE DELLE DITTE ESTERNE 24
XII. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 24
XIII. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE 25
XIV. ALLEGATI 26
ALLEGATO 01: SCHEDE MANSIONE 26
ALLEGATO 02: BIOLOGICO 26
ALLEGATO 03: CHECK LIST STRESS LAVORO CORRELATO 26
ALLEGATO 04: PIANO DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO 26
ALLEGATO 05: LINEE GUIDA DUVRI 26
VII. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
VII.A STRUTTURE E AMBIENTI DI LAVORO
L’immobile è ubicato in xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxx
Localizzazione geografica:
CARATTERIZZAZIONE SCHEMATICA DEI LUOGHI DI LAVORO | ||||
Descrizione | Piano | Destinazione d’uso | Affollamento medio dei locali | |
TERRA | UFF. PENSIONI- UFF.RUOLO -UFF. ED. FISICA, ARCHIVI | 15 | ||
1° | UFF. RAG.-SCUOLA MATERNA- UFF. PROT. | 20 | ||
2° | DIRIGENTE- PERSONALE- ORGANICI | 30 | ||
Superficie | Mq 1750 | |||
Collegamenti verticali | Scale interne | SCALE ESTERNE | ASCENSORI | |
x | x | x | ||
Aree a rischio specifico di incendio | Valutare il quantitativo di carta e materiale cartaceo in genere depositato nei locali della sede adibiti ad archivio (piano terra) |
Sono state individuate le seguenti Aree Omogenee:
Piano | TIPOLOGIA AREA OMOGENEA |
Terra | UFF. PENSIONI- UFF.RUOLO -UFF. ED. FISICA, ARCHIVI |
Primo | UFF. RAG.-SCUOLA MATERNA- UFF. PROT. |
Secondo | DIRIGENTE- PERSONALE- ORGANICI |
VII.B MANSIONI
Presso l’immobile oggetto di valutazione sono state individuate le seguenti mansioni:
N. | Area omogenea di rischio | ||
1 | Amministrativo | Personale dirigente, assistenti, docenti utilizzati, personale ATA distaccato | L’area comprende i soggetti che svolgono attività amministrative di ufficio, generalmente con l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali |
2 | Ausiliario | Personale ATA distaccato | L’area comprende i soggetti che svolgono attività di carattere ausiliario (fotocopie, attività amministrativa semplice, ausilio all’attività di funzionario amministrativi, prelievo e deposito documentale, gestione degli archivi, uscierato) |
Per il dettaglio si rimanda al documento ”Elenco lavoratori” allegato al DVR.
VII.C ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA
VII.C.1 Organigramma della Sicurezza
Datore di Lavoro
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Medico Competente
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
RSPP
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Squadra di Emergenza
(si veda l'elenco allegato)
RLS
Rag. Xxxxx Xxxxxxxx
Dirigente
Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxx
VIII.A LUOGHI DI LAVORO
Per valutare la conformità dei luoghi di lavoro all’Allegato IV al D.Lgs. 81/08, si è scheda di valutazione “Requisiti di Idoneità dei Luoghi di Lavoro”. Dall’analisi è risultato il seguente quadro complessivo per area omogenea.
Di seguito si riportano le schede di valutazione “Requisiti di Idoneità dei Luoghi di Lavoro” per ogni area omogenea individuata all’interno della Struttura.
AREA OMOGENEA: Uffici | |||||
REQUISITI IDONEITA' AMBIENTI DI LAVORO | |||||
AMBITI | NORMATIVA | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |||
Giudizio risultante 🡪 | AMPIAMENTE SODDISFATTO | ADEGUATO | MIGLIORABILE | NON ADEGUATO | |
STABILITA' e SOLIDITA' | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 1.1.1 a 1.1.7 | x | |||
ALTEZZA, CUBATURA, SUPERFICIE | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma 1.2.1 – 1.2.4 – 1.2.5 – 1.2.6 | x | |||
PAVIMENTI MURI SOFFITTI FINESTRE MARCIAPIEDI E RAMPE DI CARICO | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 1.3.1 a 1.3.17 | x | |||
VIE DI CIRCOLAZIONE PAVIMENTI e PASSAGGI | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 1.4.1 a 1.4.19 | x | |||
VIE E USCITE DI EMERGENZA | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 1.5.2 a 1.5.14.3 | x | |||
PORTE e PORTONI | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 1.6.1 a 1.6.19 | x | |||
SCALE | x |
AREA OMOGENEA: Uffici | |||||
REQUISITI IDONEITA' AMBIENTI DI LAVORO | |||||
AMBITI | NORMATIVA | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |||
Giudizio risultante 🡪 | AMPIAMENTE SODDISFATTO | ADEGUATO | MIGLIORABILE | NON ADEGUATO | |
POSTI DI LAVORO, PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 1.8.1.1 a 1.8.8 | x | |||
MICROCLIMA | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 1.9.1.1 a 1.9.3.1 | X | |||
ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 1.10.1 a 1.10.8 | X | |||
LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE | Non applicabile. | ||||
SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO | Non applicabile. | ||||
SERVIZI IGIENICO | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 1.13.1.1 a 1.13.4.2 | x | |||
MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE | Allegato IV, D.Lgs. 81/08 comma da 4.1 a 4.11 | x | |||
ARCHIVI - RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO | Allegato IV, D.Lgs. 81/08- Regolamento edilizio | x | |||
BARRIERE ARCHITETTONICHE | Allegato IV, X.Xxx. 81/08 comma 2. | x | |||
ASCENSORI | x | ||||
MONTACARICHI | Non applicabile. |
ALLEGATO IV | ||||
1. AMBIENTI DI LAVORO | ||||
N. | AREA OMOGENEA | VALUTAZIONE | ||
MIGLIORABILE | ADEGUATO | AMPIAMENTE SODDISFATTO |
ALLEGATO IV | ||||
1 | Uffici –Archivi | x | ||
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI | ||||
Si rimanda alla valutazione specifica | ||||
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS | ||||
Si rimanda alla valutazione specifica (spazi confinati) | ||||
4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE | ||||
Si rimanda alle valutazioni specifiche | ||||
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE | ||||
Non applicabile |
VIII.B MECCANICI E ATTREZZATURE DI LAVORO
Le principali attrezzature utilizzate presso l’immobile sono :
N. | TIPOLOGIA ATTREZZATURA |
1 | Computer |
2 | Telefono e fax |
3 | Stampante |
Tutte le attrezzature sono dotate di marcatura CE e sottoposte a regolare manutenzione.
Per valutare la conformità delle attrezzature di lavoro al D.Lgs. 81/08, si utilizza la check list
“Attrezzature di Lavoro” allegata al documento.
L’esito della valutazione del rischio meccanico è riportato nelle “schede mansione” allegate al DVR, in cui sono valutati i rischi per ogni mansione presente.
VIII.C INVESTIMENTO E INCIDENTE STRADALE
In relazione al rischio investimento e incidente stradale emergono i seguenti casi:
Circolazione area parcheggi: le via di circolazione sono conformi ai requisiti di cui al punto 1.4
dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08. La segnaletica dei parcheggi garantisce una corretta circolazione …
Circolazione esterna e trasferimenti: l’incidente può verificarsi sia per le attività svolte all’esterno della sede (sopralluoghi, riunioni, etc) durante l’orario di lavoro, sia durante il percorso casa-lavoro, prima e dopo l’inizio delle attività lavorative presso la sede.
L’esito della valutazione del rischio investimento e incidente stradale è riportato nelle “schede mansione” allegate al DVR.
VIII.D CADUTA DALL’ALTO
Dall’analisi delle attività svolte emerge che non sono presenti attività configurabili come “lavori in
quota”.
VIII.E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Le attività che comportano una movimentazione manuale dei carichi sono relative alla gestione degli archivi, al prelievo e deposito di materiale cartaceo e documentale, faldoni, carpette, ecc.
La frequenza della movimentazione è comunque assai ridotta se proiettata all’intera giornata lavorativa, il peso dei carichi movimentati assolutamente non eccessivo (4/5 kg al massimo) e le caratteristiche delle fasi della movimentazione sono da considerarsi non preoccupanti (spazi a disposizione sufficienti, ecc.).
Valori limite di esposizione per azioni di sollevamento
P. | VALORE | SITUAZIONE | PROVVEDIMENTI |
A | < 0.85 | Accettabile | Nessuno |
B | 0.85< X <1.00 | Livello di attenzione | Formazione e informazione del personale |
C | >1.00 | Rischio | Interventi di prevenzione Attivazione della sorveglianza sanitaria Formazione e informazione del personale |
✓ Il personale non è esposto alla movimentazione manuale dei carichi (il rischio associato è da considerarsi ACCETTABILE).
✓ Il personale non è esposto ad effetti biomeccanici dovuti ad azioni ripetitive in quanto il valore
dell’indice di rischio OCRA stabiliscono un rischio di lieve entità.
VIII.F ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI
La valutazione è stata effettuata in ottemperanza alle direttive dell’Art. 174 del D.Lgs. 81/08 e
dell’Allegato XXXIV. Per i dettagli della valutazione si vedano le schede VDT in allegato.
N. | CONDIZIONI DA RISPETTARE/ | POSTAZIO NE DI | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |
RICHIESTE | LAVORO | NON ADEGUATO | MIGLIORABILE | ADEGUATO | AMPIAMENTE SODDISFATTO | |||
RIFERIMENT I | OPERATOR E | |||||||
NORMATIVI | ||||||||
Buona risoluzione dello | D. Lgs. 81/08, | X | ||||||
1 | schermo ed immagine esente da | Allegato XXXIV, punto | ||||||
X | ||||||||
forme di instabilità | 1, lettera b | |||||||
2 | Brillanza e/o il contrasto di luminanza dello schermo regolabili | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera b | X | |||||
X | ||||||||
3 | Schermo orientabile/inclinabile Schermo privo di riflessi e riverberi | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera b | x | |||||
x | ||||||||
Schermo posizionato di | D. Lgs. 81/08, | x | ||||||
4 | fronte all’operatore ad una distanza degli occhi | Allegato XXXIV, punto | ||||||
x | ||||||||
pari a circa 50-70 cm | 1, lettera b | |||||||
Posto di lavoro con spazio sufficiente per permettere | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 2, lettera a | x | ||||||
5 | cambiamenti di | |||||||
posizione/movimenti | x | |||||||
operativi | ||||||||
6 | Finestre munite di un opportuni dispositivi di copertura | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 2, lettera b | x | |||||
x | ||||||||
Lampade da tavolo per | ||||||||
garantire un | D. Lgs. 81/08, | |||||||
7 | illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato | Allegato XXXIV, punto | ||||||
schermo/ambiente | 2, lettera b | |||||||
circostante | ||||||||
Assenza di fenomeni di | D. Lgs. 81/08, | x | ||||||
8 | abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo | Allegato XXXIV, punto 2, lettera b | ||||||
x | ||||||||
9 | Tastiera separata dallo schermo e facilmente regolabile | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera c | X | |||||
X | ||||||||
10 | Tastiera con superficie opaca onde evitare i riflessi | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera c | X | |||||
X |
11 | Mouse posto sullo stesso piano della tastiera | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera c | X | ||||
X | |||||||
12 | Adeguata profondità del piano di lavoro | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera d | x | ||||
x | |||||||
13 | Altezza del piano di lavoro compresa tra 70 e 80 cm. | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera d | X | ||||
X | |||||||
14 | Piano di lavoro con una superficie a basso indice di riflessione | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera d | x | ||||
x | |||||||
15 | Sedile con altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera e | x | ||||
x | |||||||
16 | Schienale con un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera e | x | ||||
x | |||||||
17 | Schienale e la seduta con bordi smussati. | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera e | x | ||||
x | |||||||
18 | Sedile girevole per facilitare i cambi di posizione | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera e | x | ||||
x | |||||||
19 | L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse esterni | D. Lgs. 81/08, Allegato XXXIV, punto 1, lettera f | X | ||||
X |
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento | |||
Procedure per la realizzazione | Funzione preposta | Tempi di attuazione / periodicità | |
Collocazione degli arredi in modo tale da non determinare intralcio e garantire condizioni di corretta fruibilità dei | Incarico alla funzione preposta | • Datore di lavoro • Dirigente • Preposto • RSPP | 1 – 6 mesi |
passaggi interni ai locali di lavoro | |||
Fornitura di arredi ed attrezzature con caratteristiche di compatibilità alle attività lavorative e nel rispetto delle norme tecniche specifiche (sedute ergonomiche) | Incarico alla funzione preposta | • Datore di lavoro • Preposto | 1 – 6 mesi |
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da condurre secondo necessità emerse da controllo periodico | Incarico alla funzione preposta | • Datore di lavoro • Dirigente • Preposto • RSPP | Secondo necessità emerse |
Periodica verifica delle condizioni ergonomiche delle postazioni di lavoro ed attuazione di interventi migliorativi se presenti criticità | Incarico alla funzione preposta | • Datore di lavoro • Dirigente • Preposto • RSPP | Annuale |
Riorganizzazione del lay- out di alcuni ambienti di lavoro al fine di garantire la corretta sistemazione delle postazioni di lavoro al videoterminale (rispetto l’illuminazione naturale ed artificiale, ecc) | Incarico alla funzione preposta | • Datore di lavoro • Dirigente | Secondo necessità emerse |
VIII.G MICROCLIMA
Al momento, non essendo state effettuate indagini strumentali per la determinazione del PMV e PMD, si è proceduto a valutare qualitativamente il comfort microclimatico tramite verifica del rispetto dei requisiti del punto 1.9 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08. Tutti gli uffici sono dotati di impianto di riscaldamento e raffrescamento estivo che permette di regolare la temperatura in modo da raggiungere le condizioni di comfort. Inoltre sono presenti in ogni ufficio finestrature tali da ottenere un adeguato ricambio di aria. Negli archivi non è presente un impianto di riscaldamento e raffrescamento; tuttavia il personale accede in tali ambienti per un tempo estremamente limitato che serve al prelievo o al posizionamento del faldone di interesse.
Di seguito si riporta una tabella di esito complessivo, per i dettagli della valutazione si rimanda alla scheda di valutazione “Requisiti di Idoneità dei Luoghi di Lavoro” allegata.
Area Omogenea | Microclima | Rischio |
Uffici | Adeguato | Accettabile |
VIII.H COMFORT ILLUMINOTECNICO
Al momento, non essendo state effettuate indagini strumentali per la quantificazione dei LUX, si è proceduto a valutare qualitativamente il comfort illuminotecnico tramite verifica del rispetto dei requisiti del punto 1.10 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
Di seguito si riporta una tabella di esito complessivo, per i dettagli della valutazione si rimanda alla scheda di valutazione “Requisiti di Idoneità dei Luoghi di Lavoro” allegata.
Area Omogenea | Illuminazione | Rischio |
Uffici | Adeguato | Basso |
Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento | |||
Misura | Procedure per la realizzazione | Funzione preposta | Tempi di attuazione / periodicità |
Periodici interventi di manutenzione igienica per corpi illuminanti e relativi annessi, finalizzati al mantenimento dei livelli di illuminamento previsti | Incarico alla funzione preposta | • Datore di lavoro • Dirigente | Secondo necessità emerse |
Fornitura di adeguati dispositivi di oscuramento (tende) per evitare l’eccessivo soleggiamento ed illuminamento delle postazioni di lavoro | Incarico alla funzione preposta | • Datore di lavoro • Dirigente | Secondo necessità emerse |
Controllo periodico sul mantenimento di standard adeguati di sicurezza | Incarico alla funzione preposta | • Datore di lavoro • Dirigente • Preposto • RSPP | Annuale |
VIII.I FATTORI ERGONOMICI
Sono state individuate le seguenti postazioni di lavoro:
Codice | Postazione |
01 | Ufficio |
L’ergonomia di ogni postazione è stata valutata utilizzando la check list “Ergonomia”.
I fattori, per consentire una lettura più immediata degli esiti della valutazione, sono stati poi raggruppati in sei voci:
X. Xxxxxx per lavoratore;
B. Spazi di movimento operatori;
C. Dimensione spazi di passaggio;
D. Capacità contenitiva e fruibilità di armadi/scaffali;
X. Xxxxxxxx di uso delle attrezzature di lavoro;
F. Separazione delle postazioni dal corridoio.
Il giudizio complessivo per ogni singola postazione è calcolato in relazione al valore più basso del livello attribuito ai diversi fattori che compongono la singola voce.
GIUDIZIO COMPLESSIVO DI SINTESI | ||||
POSTAZIONE | MIGLIORABILE | ADEGUATO | AMPIAMENTE SODDISFATTO | |
A | SPAZIO PER LAVORATORE | x | ||
B | SPAZI DI MOVIMENTO OPERATORI | x | ||
C | DIMENSIONE SPAZI DI PASSAGGIO | x | ||
D | CAPACITÀ CONTENITIVA E FRUIBILITÀ DI ARMADI/SCAFFALI | x | ||
E | COMODITÀ DI USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO | x | ||
F | SEPARAZIONE DELLE POSTAZIONI DAL CORRIDOIO | x |
VIII.J RUMORE
La valutazione è stata condotta ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08. Sulla base delle informazioni raccolte (manuale uso e manutenzione) non si ritengono superati i livelli inferiori d’azione per tutto il personale, pertanto il rischio è accettabile.
VIII.K VIBRAZIONI
Nell’ambito delle attività lavorative svolte non vengono utilizzate attrezzature di lavoro e lavorazioni tali da comportare rischio di esposizione a vibrazioni.
Pertanto non si individuano lavoratori esposti a vibrazioni trasmessi al sistema mano-braccio e corpo-intero
Da ciò non derivano obblighi in termini di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria o misure tecniche-organizzative.
VIII.L CAMPI ELETTROMAGNETICI
Nell’ambito delle attività svolte non si individuano sorgenti significative di campi elettromagnetici a bassa o alta frequenza. Sono infatti utilizzate apparecchiature da ufficio (computers, stampanti, ecc.) di produzione relativamente recente e pertanto a emissione elettromagnetica contenuta. Pertanto a seguito della valutazione effettuata si considera tale rischio irrilevante
VIII.M RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Presso l’immobile oggetto di valutazione sono presenti sorgenti classificate come “giustificabili” (illuminazione uffici……), pertanto il rischio è accettabile/trascurabile.
VIII.N TERMICI
Non sono presenti fonti di pericolo quali ambienti o superfici a elevata/bassa temperatura, pertanto tale rischio risulta assente.
VIII.O RADIAZIONI IONIZZANTI
Presso l’immobile in oggetto non sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti, pertanto tale rischio
è assente.
VIII.P RADON
In conformità a quanto indicato dal D. Lgs. 241/00 e dalle Linee Guida ARPA, si esclude il pericolo del Radon presso l’immobile in oggetto, in quanto non sono presenti locali sotterranei adibiti a luoghi di lavoro.
VIII.Q CHIMICO
Le sostanze chimiche presenti sono limitate a quelle presenti in normali attività di ufficio (toner di stampanti e fotocopiatrici). Tali sostanze non sono classificate come pericolose (si veda la scheda di sicurezza), pertanto il rischio chimico si considera irrilevante.
VIII.R CANCEROGENO E MUTAGENO
Non sono presenti sostanze classificate come cancerogene e mutagene, pertanto tale rischio è assente.
VIII.S AMIANTO
L’immobile in oggetto non presenta manufatti sospetti di contenere amianto, pertanto tale rischio
è assente.
VIII.T BIOLOGICO E FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO
• Biologico
Dall’analisi delle possibili fonti di pericolo biologico nei diversi ambienti di lavoro e delle vie di
esposizione, emerge il seguente esito:
Mansione | Ambiente di lavoro | Agenti biologici potenzialmente presenti | Rischio |
amministrativo | Ufficio | legionella pneumophila | Basso |
Per i dettagli della valutazione si rimanda alle schede “Biologico” allegate al DVR.
VIII.U QUALITÀ DELL’ARIA
Tale rischio non è rilevante negli ambienti di lavoro oggetto del presente DVR.
VIII.V INCENDIO
In fase di sopralluogo si è proceduto con la verifica degli aspetti legati all’adozione di misure tecnico- organizzative che possono ridurre la probabilità dell’insorgenza di incendi, quali:
- Misure di tipo tecnico
o Presenza di impianti elettrici realizzati a regola d’arte;
o Interventi su impianti elettrici eseguiti solo da personale esperto e qualificato;
o Presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione solo se utilizzate (salvo siano state progettate per essere permanentemente in servizio);
o Presenza di messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
o Presenza di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformi alla regola
d’arte;
o Ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
o Adozione di dispositivi di sicurezza;
o Verifica dell’assenza di ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di
riscaldamento, macchinari ed apparecchiature elettriche e di ufficio;
o Assenza di fiamme libere in aree dove sono proibite;
o Presenza di schermature delle sorgenti di calore pericolose.
- Misure di tipo organizzativo-gestionale
o Rispetto dell’ordine e della pulizia nei luoghi di lavoro;
o Adeguata manutenzione delle apparecchiature;
o Controlli sulle misure di sicurezza;
o Assenza di ostruzioni lungo le vie di esodo e di bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
o Presenza di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
o Presenza di un regolamento interno per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti, per evitare
accumuli di carta, rifiuti o di altro materiale combustibile;
o Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e delle canne fumarie;
o Informazione e formazione dei lavoratori.
VIII.W ESPLOSIONE
Dall’analisi degli ambienti di lavoro non risultano aree a rischio esplosione.
VIII.X ELETTRICO
Dall’analisi degli impianti e delle apparecchiature presenti nell’immobile in oggetto, emerge il
seguente esito:
Addetti al lavoro di Xxxxxxx AUSILIARI | |||
P | D | R | |
Rischio da contatti elettrici diretti | 1 | 4 | 4 |
Rischio da contatti elettrici indiretti | 1 | 4 | 4 |
Rischio di innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni | NA | NA | NA |
Rischio di innesco di esplosioni | NA | NA | NA |
Rischio di fulminazione diretta ed indiretta | 1 | 4 | 4 |
Rischio da sovratensioni | 1 | 4 | 4 |
Rischi associati a condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili | 1 | 4 | 4 |
Rischi derivanti a possibili interferenze con altre attività | NA | NA | NA |
Rischi connessi con le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro | 1 | 4 | 4 |
Rischi altri rischi connessi con le condizioni di esercizio prevedibili. | NA | NA | NA |
VIII.Y RISCHI PARTICOLARI
a) Rischi Psicosociali: Rischio Stress Lavoro-Correlato
Per la valutazione sono state prese in considerazione le seguenti macro-mansioni:
Addetti al lavoro di ufficio Ausiliari
MACRO MANSIONE
Per ogni macro-mansione si è proceduto quindi all’effettuazione della valutazione preliminare che indaga le tre aree di indicatori:
• AZIENDALI, EVENTI SENTINELLA (10 indicatori);
• CONTESTO DEL LAVORO (6 indicatori);
• CONTENUTO DEL LAVORO (4 indicatori).
A seguito della valutazione preliminare è stato individuato un LIVELLO DI RISCHIO BASSO per tutti i gruppi omogenei su indicati
Per i dettagli si rimanda alla check list “Stress Lavoro Correlato” allegata al documento.
b) Rischi Psicosociali: Mobbing
Presso la bacheca dell’immobile oggetto di valutazione sono affissi opuscoli informativi sul tema.
c) Xxxxxx Connessi alle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento
Nella “scheda mansione” è valutata la compatibilità della mansione con lo stato di gravidanza e allattamento.
d) Rischi Connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi, alle differenti tipologie contrattuali
Tali rischi sono stati opportunamente considerati nella “scheda mansione” allegata.
e) Lavoro Notturno
Non sono presenti lavoratori che svolgono lavoro notturno, come definito dal D.Lgs. 66/03.
f) Lavoro Isolato
Non sono presenti lavoratori che svolgono lavoro isolato.
VIII.Z ALCOLEMIA E TOSSICODIPENDENZE
I profili mansionistici per i quali vige il divieto di assunzione di alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope sono individuati nella “scheda mansione”.
VIII.AA FUMO PASSIVO
Presso l’immobile oggetto di valutazione sono affissi gli idonei cartelli indicanti il “divieto di fumo”
ed è identificato il responsabile alla vigilanza del rispetto del divieto.
XXXX.XX SPAZI CONFINATI
La valutazione non ha evidenziato la presenza di ambienti classificabili come “spazi confinati”.
XXXX.XX CARICO VOCALE (DISFONIA)
Non sono presenti mansioni a rischio.
VIII.DD RISCHI DERIVANTI DA CAUSE ESTERNE
a) Rischi di tipo ambientale (terremoti, alluvioni, esondazioni …)
Tali rischi sono stati opportunamente considerati nel Piano di Emergenza.
b) Rischi di tipo sociale (aggressioni, violenze, rapine …)
L’esito della valutazione è riportato nelle “schede mansione” allegate al DVR.
c) Rischi legati alla vicinanza di impianti ad alto rischio (“incidente rilevante” legge Seveso)
Non sono presenti nelle vicinanze impianti a rischio incidente rilevante.
IX. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro elabora il Piano delle Misure di Miglioramento (PMM) contenente le misure di prevenzione e protezione da attuare. Le misure di prevenzione possono essere classificate in misure di tipo organizzativo, procedurale e tecnico.
Le misure organizzative sono riconducibili principalmente all’Informazione, Formazione,
Addestramento ed alla Sorveglianza Sanitaria del personale.
L’informazione è fornita a tutto il personale ed il suo contenuto è conforme a quanto dettato dall’art. 36 comma 1 e 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il materiale didattico utilizzato può essere costituito da slide, opuscoli e libretti informativi.
Ove l’informazione riguardi lavoratori provenienti da altri Paesi, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
La formazione è tenuta al momento dell’assunzione ed è periodicamente ripetuta:
- in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;
- in occasione di trasferimento o cambiamento di mansione;
- in seguito all’introduzione di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
A tale proposito il Datore di lavoro redige il Programma di Info-formazione annuale da presentare in occasione della riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) presieduta da:
- Datore di Lavoro;
- Medico Competente;
- RSPP;
- RLS.
La formazione è fornita a tutto il personale con particolare attenzione alle esigenze specifiche delle varie mansioni ed è conforme all’Accordo del 21 dicembre 2011 “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37”. La valutazione degli apprendimenti avviene mediante test di verifica delle conoscenze acquisite.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La Sorveglianza Sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. Tale controllo è suddiviso in accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal Medico Competente in funzione della Valutazione dei Rischi. Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
Gli accertamenti valutano l’idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni specifiche. Il Medico Competente è chiamato ad esprimere un giudizio d’idoneità su ogni lavoratore relativamente alla mansione assegnatagli, quindi comunica il suo parere professionale al Datore di Xxxxxx, tramite il “giudizio di idoneità” al lavoro. In caso contrario, il Medico Competente esprimerà un “giudizio di inidoneità” al lavoro.