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Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)
art. 1 oggetto
art. 2 definizioni
art. 3 requisiti e condizioni di accesso alla Misura art. 4 ammontare della Misura
art. 5 domanda di accesso alla Misura
art. 6 concessione, erogazione e durata della Misura art. 7 finanziamento della Misura
art. 8 patto di inclusione
art. 9 obblighi del nucleo familiare beneficiario
art. 10 rideterminazione dell’ammontare della Misura art. 11 sospensione della Misura
art. 12 decadenza dalla Misura art. 13 controlli
art. 14 monitoraggio e valutazione
art. 15 disposizioni transitorie e di prima applicazione art. 16 disposizioni finali
art. 17 modifiche alla modulistica art. 18 entrata in vigore
allegato A Tabella degli importi allegato B Schema di domanda
art. 1 oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) definisce le modalità di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito (di seguito Misura) di cui all’articolo 2 della legge regionale 15/2015.
2. La Misura consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell’ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario.
3. La Misura è attuata in via sperimentale per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
art. 2 definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per nucleo familiare: il nucleo familiare beneficiario della Misura, anche monopersonale, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
b) per richiedente: il componente del nucleo familiare in possesso del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che presenta la domanda di accesso alla Misura;
c) per Servizio sociale dei Comuni (SSC): il Servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) nel cui ambito territoriale di competenza si trova il Comune di residenza del nucleo familiare beneficiario;
d) per Servizi competenti in materia di lavoro: i Servizi pubblici regionali in materia di lavoro nel cui ambito territoriale di competenza si trova il Comune di residenza del nucleo familiare
beneficiario;
e) per Servizi regionali competenti in materia di orientamento: le strutture operative della Regione che erogano specifici servizi di orientamento di cui all’articolo 2 comma 1 lettera e) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) riconducibili a funzioni di tipo educativo, informativo, di accompagnamento e di consulenza orientativa a supporto dei processi di orientamento, di cui all’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali relativo agli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento, sancito il 13 novembre 2014 in sede di Conferenza Unificata;
f) per bimestre: ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre.
art. 3 requisiti e condizioni di accesso alla Misura
1. Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
b) il richiedente la Misura deve rientrare tra i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
c) avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
d) i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;
e) non avere alcun componente che sia stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;
f) non avere alcun componente che sia intestatario di autovetture soggette all’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;
g) non avere alcun componente che sia intestatario di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
h) non avere alcun componente che sia beneficiario, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi nonché le erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno.
2. Ai fini del computo dell’importo dei trattamenti economici di cui al comma 1, lettera h) si applicano le seguenti regole:
a) nel valore complessivo non rientrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le mensilità aggiuntive, quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi, erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, sono considerati per un dodicesimo del loro valore;
c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale l’ammontare considerato è la metà dell’erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno
diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;
d) nel caso di erogazioni in unica soluzione l’ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell’anno solare nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della presentazione della domanda.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti per tutto il periodo di concessione della Misura.
4. Il valore dell’ISEE di accesso alla Misura di cui al comma 1, lettera c), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare, tenuto conto dei risultati già verificatisi della sperimentazione.
5. Gli importi dei trattamenti economici di cui al comma 1, lettera h), possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.
art. 4 ammontare della Misura
1. L’ammontare annuale della Misura spettante al nucleo familiare beneficiario è desunto dalla Tabella di cui all’Allegato A ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 15/2015.
2. L’ammontare massimo mensile della Misura è di 550,00 euro.
3. La Tabella Allegato A di cui al comma 1 e l’ammontare massimo mensile di cui al comma 2 possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto dei risultati già verificatisi della sperimentazione tramite le attività di monitoraggio di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a).
4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.
art. 5 domanda di accesso alla Misura
1. La domanda di accesso alla Misura è presentata al SSC dal richiedente ed è redatta secondo il modello di cui all’Allegato B.
2. La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, all’adesione al patto di inclusione di cui all’articolo 8 da parte dei componenti del nucleo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d).
3. Non sono ammissibili più domande presentate per il medesimo nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande riferite al medesimo nucleo familiare è ammessa la prima domanda presentata in ordine cronologico.
art. 6 concessione, erogazione e durata della Misura
1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi, il SSC entro 30 giorni concede la Misura che decorre dal bimestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda per un periodo complessivo di dodici mesi.
2. A partire dal bimestre di decorrenza della concessione, l’ammontare annuale della Misura è erogato in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro componente del nucleo familiare beneficiario indicato nella domanda.
3. La Misura, previo un periodo di interruzione di almeno un bimestre, può essere concessa nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione. Le modalità di erogazione non continuativa sono stabilite nel patto di inclusione, ferma restando la cadenza bimestrale delle erogazioni.
4. Il periodo di interruzione di cui al comma 3 può essere variato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto degli esiti già verificatisi della sperimentazione. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.
art. 7 finanziamento della Misura
1. L’Amministrazione regionale per l’avvio della Misura trasferisce ai SSC una quota fino al 50 per cento delle risorse disponibili.
2. La quota di cui al comma 1 è ripartita ai SSC in base alla popolazione residente in ciascuno di essi.
3. Successivamente, ciascun SSC, entro 15 giorni dal termine di ciascun bimestre comunica alla Regione, anche attraverso sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione stessa, il fabbisogno necessario per soddisfare per tutto il periodo di concessione le Misure concesse risultanti alla scadenza di ciascun bimestre, e le risorse residue ancora a disposizione per la concessione di nuove Misure.
4. Nel caso risulti che le risorse residue a disposizione del SSC si attestino al di sotto del 20 per cento del fabbisogno relativo alle Misure già concesse, la Regione entro 30 giorni trasferisce al SSC quanto necessario per ripristinare le risorse a sua disposizione fino alla quota del 20 per cento del fabbisogno relativo alle Misure già concesse.
5. Qualora le risorse non siano sufficienti a coprire interamente quanto spettante a ogni SSC ai sensi del comma 4, le risorse disponibili, fino a loro esaurimento, sono trasferite in modo proporzionale in riferimento ai trasferimenti spettanti.
6. In caso di indisponibilità di fondi, il SSC provvede comunque ad accogliere con riserva le nuove domande e a inserirle in un apposito elenco. Le domande accolte con riserva restano valide per 12 mesi dalla data di presentazione e sono evase secondo l’ordine cronologico di presentazione. Durante il periodo di validità delle domande accolte con riserva il richiedente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta ai requisiti di accesso alla Misura di cui all’articolo 3.
7. In caso di disponibilità di ulteriori risorse la Regione provvede a trasferire ai SSC le risorse disponibili con il seguente criterio e ordine di priorità:
a) assegna a ciascun SSC le risorse per la copertura delle Misure di cui al comma 6;
b) assegna a ciascun SSC le restanti risorse con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
8. Qualora le risorse di cui al comma 7 non consentano di soddisfare tutte le domande di Misura rimaste inevase, la Regione provvede ad assegnare i fondi disponibili ai SSC sulla base di un elenco regionale ordinato secondo ordine cronologico di presentazione delle relative domande e predisposto sulla base degli elenchi stilati dai SSC ai sensi del comma 6. Qualora il dato cronologico di presentazione delle domande risulti coincidente per più domande, le stesse sono ulteriormente ordinate tenuto conto del valore ISEE a partire da quelle con valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità sono inserite prima le domande dei nuclei familiari in cui sono presenti minori o figli a carico a partire da quelli con numero maggiore di minori o figli carico; oltre si procede per sorteggio.
9. Le Misure accolte con riserva e inserite nell’elenco ai sensi del comma 6 sono concesse a decorrere dal bimestre successivo a quello nel quale avviene il trasferimento delle relative risorse da parte della Regione.
10. I fondi che si liberano a seguito di rinunce, decadenze e rideterminazioni in diminuzione delle Misure rimangono nella disponibilità del corrispondente SSC che li utilizza per dare copertura a nuove domande.
11. Al fine di coordinare la Misura con altri interventi statali di sostegno al reddito e in particolare per garantire modalità omogenee di erogazione dei benefici ai destinatari degli interventi, l’amministrazione regionale verifica la possibilità di utilizzare le procedure già in essere per l’erogazione di tali interventi statali, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti attuatori e gestori, anche per l’erogazione della Misura.
12. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 11, l’amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i soggetti attuatori e gestori degli interventi statali appositi protocolli, approvati con deliberazione di Giunta regionale.
13. I protocolli sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.
art. 8 patto di inclusione
1. Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il SSC, sottoscritto per adesione agli impegni in esso contenuti anche dagli altri componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Il patto di inclusione è stipulato entro due mesi dalla data del provvedimento di concessione della Misura. La mancata stipula per cause riconducibili al nucleo familiare beneficiario comportano la decadenza dalla Misura ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b).
3. Nella definizione del patto sono presi in considerazione anche il percorso scolastico e professionale e i risultati dei colloqui con il richiedente.
4. Il patto contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra cui:
a) azioni di ricerca attiva di lavoro;
b) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
e) espletamento di attività utili alla collettività, anche nell’ambito di progetti realizzati da soggetti del terzo settore, enti locali e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Il patto è raccordato con gli eventuali ulteriori accordi già sottoscritti da uno o più componenti con i SSC, con i Servizi competenti in materia di lavoro e con le Aziende per l'assistenza sanitaria.
6. Il patto prevede gli specifici obblighi di cui all’articolo 9 cui deve attenersi il nucleo beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla Misura.
7. Ai fini della definizione del patto, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento e i SSC procedono ad una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.
8. Lo strumento di cui al comma 7 indaga le dimensioni dell’occupabilità, dell’eventuale svantaggio di natura sociale o psico–sociale, consentendo di verificare la sussistenza delle condizioni minime e indispensabili per l’accesso al mercato del lavoro ovvero la necessità di operare a monte di esse attraverso misure finalizzate ad una maggiore integrazione sociale.
9. Nell’ambito dell’attuazione del patto, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento e i SSC promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l’utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro, di orientamento e di inclusione sociale previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell’ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
10. I Servizi regionali competenti in materia di orientamento favoriscono il superamento delle difficoltà e l’individuazione di risposte ai bisogni orientativi delle persone con funzioni di tipo educativo, informativo, di accompagnamento e di consulenza orientativa e rispettive azioni a supporto dei processi di orientamento, nel rispetto degli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento, di cui all’accordo Governo, Regioni e Enti locali sancito il 13 novembre 2014 in sede di Conferenza Unificata.
11. Il patto prevede come elemento essenziale la frequenza obbligatoria dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale (IeFP) necessari per l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare beneficiario e promuove la frequenza da parte di tutti i componenti del nucleo degli ulteriori percorsi scolastici e formativi.
12. I SSC, in raccordo con i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento, monitorano e verificano il rispetto degli obblighi previsti dal patto.
art. 9 obblighi del nucleo familiare beneficiario
1. I componenti del nucleo familiare beneficiario della Misura hanno i seguenti obblighi:
a) si impegnano nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione di cui all’articolo 8;
b) comunicano entro 30 giorni al SSC ogni variazione riguardo la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare;
c) comunicano entro 30 giorni al SSC ogni variazione della situazione lavorativa e ogni variazione migliorativa dei componenti reddituali e patrimoniali dichiarati in sede di presentazione della DSU sulla base della quale è stato calcolato l’ISEE indicato nella domanda di accesso;
d) presentano una nuova DSU in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, entro due mesi dal verificarsi della variazione, dandone comunicazione entro 30 giorni al SSC;
e) presentano una nuova DSU entro la scadenza della DSU sulla base della quale era stato calcolato l’ISEE indicato nella domanda, dandone comunicazione entro 30 giorni al SSC.
2. È data comunque facoltà al richiedente di presentare un ISEE corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 ai fini della rideterminazione dell’ammontare della Misura ai sensi dell’articolo 10.
art. 10 rideterminazione dell’ammontare della Misura
1. L’ammontare della Misura è rideterminato in aumento o in diminuzione, secondo le modalità di cui all’articolo 4, ogni qualvolta viene ottenuto un ISEE aggiornato che determini la collocazione del beneficiario in una diversa fascia ISEE nonché in relazione alla variazione riguardo la presenza di minori o di figli a carico presenti nel nucleo familiare.
2. I SSC provvedono alla rideterminazione dell’ammontare della misura entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza delle variazioni di cui al comma 1, con effetto a decorrere dal bimestre successivo.
3. Nel caso in cui il valore dell’ISEE aggiornato superi il valore ISEE di accesso alla Misura, il nucleo familiare decade dalla misura a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la relativa DSU.
art. 11 sospensione della Misura
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal patto di inclusione di cui all’articolo 8 in capo ai singoli componenti del nucleo familiare, il SSC procede alla rimodulazione della Misura tramite la decurtazione di un quarto di una mensilità della Misura, elevata a una mensilità in caso di reiterazione della violazione.
2. Successivamente all’applicazione delle decurtazioni di cui al comma 1, qualora vengano accertate ulteriori violazioni agli obblighi del patto, il SSC provvede a sospendere la Misura a decorrere dal bimestre successivo all’accertamento.
3. La sospensione può essere disposta una sola volta per un periodo massimo di due bimestri ed è revocata qualora venga accertata l’ottemperanza degli obblighi entro tale periodo. Per il periodo di efficacia della sospensione non sono dovuti gli arretrati.
4. Qualora entro il termine massimo del periodo di sospensione gli obblighi non vengano ottemperati, il nucleo beneficiario decade dalla Misura.
5. La Misura è altresì sospesa in caso di mancata presentazione di una nuova DSU ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera e). La sospensione decorre dalla scadenza del termine entro il quale la nuova DSU deve essere comunicata, fino alla data di avvenuta comunicazione. Qualora la comunicazione venga effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la sospensione è revocata e si procede all’erogazione di eventuali arretrati spettanti; oltre tale termine il nucleo familiare decade dalla Misura.
6. Il SSC comunica al soggetto richiedente le ragioni che determinano la rimodulazione e la sospensione dell’erogazione della Misura e assume il relativo provvedimento non prima che siano trascorsi almeno 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il richiedente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.
art. 12 decadenza dalla Misura
1. Il nucleo familiare beneficiario decade dalla Misura nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti per l’accesso alla Misura di cui all’articolo 3, comma 1, verificatasi in fase di concessione ed erogazione della Misura;
b) mancata sottoscrizione da parte del richiedente la Misura del patto di inclusione di cui all’articolo 8, nonché mancata sottoscrizione per adesione del patto stesso da parte dei componenti il nucleo familiare tenuti alla sottoscrizione entro il termine di cui all’articolo 8, comma 2, per cause loro imputabili;
c) violazione degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c);
d) mancata frequenza dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale (IeFP) obbligatori per l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel
nucleo familiare beneficiario, senza giustificato motivo e per un periodo tale da comportare l’invalidità dell'anno scolastico come stabilito dalle norme statali vigenti in materia;
e) nel caso di cui all’articolo 10, comma 3;
f) nel caso di cui all’articolo 11, comma 4.
g) nel caso di cui all’articolo 11, comma 5, ultimo periodo.
2. Il SSC comunica al soggetto richiedente le ragioni che determinano la decadenza dalla Misura e assume il relativo provvedimento non prima che siano trascorsi almeno 20 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. I componenti del nucleo beneficiario decaduto non possono presentare nuova domanda di accesso alla Misura prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.
art. 13 controlli
1. I SSC verificano la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura con le modalità di cui all’articolo 71 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
art. 14 monitoraggio e valutazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata all’esito delle determinazioni assunte dal Tavolo di lavoro permanente di cui all’articolo 11 della legge regionale 15/2015 sono individuate:
a) le modalità di effettuazione, con periodicità semestrale, del monitoraggio periodico dell’erogazione della Misura e del rispetto del patto di inclusione;
b) le modalità di effettuazione del monitoraggio finale dell’erogazione della Misura;
c) le modalità di valutazione della Misura.
art. 15 disposizioni transitorie e di prima applicazione
1. Qualora nel nucleo familiare sia presente un componente che abbia beneficiato di interventi economici finanziati con il Fondo solidarietà di cui dall’articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) la domanda di accesso alla Misura non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal mese di scadenza dell’intervento.
2. Per le domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino al 31 dicembre 2015, l’erogazione della Misura decorre dal primo bimestre 2016, ferma restando la decorrenza della concessione dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.
art. 16 disposizioni finali
1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 15/2015, per garantire il coordinamento della Misura con altre misure statali di sostegno al reddito, l’amministrazione regionale è autorizzata a stipulare appositi protocolli e accordi con i Ministeri competenti.
2. I protocolli di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione di Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.
art. 17 modifiche alla modulistica
1. L’allegato B al presente regolamento può essere modificato con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la direzione regionale competente in materia di lavoro, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 possono essere adottati ulteriori documenti aventi contenuto tecnico, finalizzati ad agevolare l’applicazione del presente regolamento.
art. 18 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
(riferito all’articolo 4)
Tabella degli importi spettanti al nucleo familiare beneficiario della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)
Scaglioni ISEE (€) | Importi spettanti a nucleo senza minori e/o figli a carico (€) | Importi spettanti a nucleo con 1 minore o 1 figlio a carico (€) | Importi spettanti a nucleo con 2 o più minori e/o figli a carico (€) | |||
annuale | mensile | annuale | mensile | annuale | mensile | |
0,00 - 1.000,00 | 4.800,00 | 400,00 | 6.000,00 | 500,00 | 6.600,00 | 550,00 |
1.000,01 - 2.000,00 | 4.320,00 | 360,00 | 5.520,00 | 460,00 | 6.120,00 | 510,00 |
2.000,01 - 3.000,00 | 3.780,00 | 315,00 | 4.980,00 | 415,00 | 5.580,00 | 465,00 |
3.000,01 - 4.000,00 | 2.820,00 | 235,00 | 4.020,00 | 335,00 | 4.620,00 | 385,00 |
4.000,01 - 5.000,00 | 1.800,00 | 150,00 | 3.000,00 | 250,00 | 3.600,00 | 300,00 |
5.000,01 - 6.000,00 | 840,00 | 70,00 | 2.040,00 | 170,00 | 2.640,00 | 220,00 |
ALLEGATO B
(riferito all’articolo 5)
DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO
ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell’art. 5 del D.P.REG. ………
Il/La sottoscritto/a richiedente
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | Stato di cittadinanza | ||
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||||
Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita | |||
Indirizzo di residenza | Comune | CAP | Prov. | ||
Recapito telefonico | Indirizzo e-mail | Indirizzo PEC | |||
Numero
Tipo
Ente | Località | Data |
Documento di riconoscimento:
rilasciato da
Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
Indirizzo | Comune | CAP. | Prov |
CHIEDE
la concessione della Misura attiva di sostegno al reddito ai sensi della legge regionale 15/2015 per il proprio nucleo familiare, come riportato nel quadro A della DSU n. presentata in data da
(Codice Fiscale: ), che risulta così composto:
Cognome | Nome | Codice fiscale | Data di nascita | Luogo di nascita |
N.B.: Per ogni componente va compilato il relativo modulo “Dettaglio componenti del nucleo familiare del richiedente”, di seguito riportato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
🞎 che almeno un componente del nucleo familiare è residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi;
🞎 che il richiedente la Misura rientra tra i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
🞎 che il nucleo familiare beneficiario ha un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
🞎 che nessun componente del nucleo familiare è stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della presente domanda, di
provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi; 🞎 che nessun componente del nucleo familiare è intestatario di autovetture soggette all’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comunque di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc; 🞎 che nessun componente del nucleo familiare è intestatario di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172); 🞎 che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU. | |||||||||||||||||||||||||||||
CHIEDE che il contributo economico venga erogato con una delle seguenti modalità: | |||||||||||||||||||||||||||||
Accreditamento sul conto corrente postale n.: | |||||||||||||||||||||||||||||
intestato a: | |||||||||||||||||||||||||||||
Accreditamento sul conto corrente bancario di seguito indicato aperto presso l’istituto di credito: | |||||||||||||||||||||||||||||
dipendenza: | |||||||||||||||||||||||||||||
intestato a: | |||||||||||||||||||||||||||||
coordinate bancarie del conto da accreditare: | |||||||||||||||||||||||||||||
Paese | Cin Eur | Cin | Codice ABI (banca) | Codice CAB (sportello) | Numero conto corrente | ||||||||||||||||||||||||
coordinate IBAN | coordinate BBAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra modalità: | |||||||||||||||||||||||||||||
Il/La sottoscritto/a richiedente altresì dichiara: - di impegnarsi affinché i componenti del nucleo familiare che hanno compiuto il diciottesimo anno di età presenti all’interno del nucleo familiare sopra riportato si renderanno disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo. Il/La sottoscritto/a richiedente si dichiara consapevole: - che dovrà compilare gli appositi questionari distribuiti dal Servizio Sociale del Comune o dal Servizio per l’impiego competente all’avvio, nel corso e al termine della Misura concessa, in riferimento ai quali vi è l’obbligo di risposta ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari; - che l’adesione da parte dei componenti del nucleo familiare che hanno compiuto il diciottesimo anno di età al patto di inclusione rappresenta una condizione necessaria al godimento dei benefici della Misura; - che la violazione degli obblighi previsti dal patto di inclusione può comportare la sospensione ovvero la decadenza dalla Misura; - che la perdita dei requisiti di accesso, durante il periodo di concessione della Misura, comporta la decadenza dalla Misura stessa; - che ai fini del mantenimento della Misura dovrà rispettare gli obblighi di cui all’articolo 9 del Regolamento. |
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:
a) il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di contributo per la quale la domanda è stata presentata;
b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;
c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà la non ammissione della stessa;
d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
e) sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento;
f) il titolare del trattamento dei dati è il sig./sig.ra .
Dettaglio componenti del nucleo familiare
C1. Componente del nucleo familiare
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | |
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||
Comune di nascita | Prov. di nascita | Stato di nascita | |
Rapporto di parentela con il dichiarante | Coniuge ☐ | Figlio ☐ | Altro ☐ |
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF | SI ☐ | NO ☐ | |
Già beneficiario di carta acquisti individuale | SI ☐ | NO ☐ | |
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60% | SI ☐ | NO ☐ | |
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l’impiego | SI ☐ | NO ☐ |
C2. Componente del nucleo familiare
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | |
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||
Comune di nascita | Prov. di nascita | Stato di nascita | |
Rapporto di parentela con il dichiarante | Coniuge ☐ | Figlio ☐ | Altro ☐ |
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF | SI ☐ | NO ☐ | |
Già beneficiario di carta acquisti individuale | SI ☐ | NO ☐ | |
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60% | SI ☐ | NO ☐ | |
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l’impiego | SI ☐ | NO ☐ |
C3. Componente del nucleo familiare
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | |
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||
Comune di nascita | Prov. di nascita | Stato di nascita | |
Rapporto di parentela con il dichiarante | Coniuge ☐ | Figlio ☐ | Altro ☐ |
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF | SI ☐ | NO ☐ | |
Già beneficiario di carta acquisti individuale | SI ☐ | NO ☐ | |
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60% | SI ☐ | NO ☐ | |
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l’impiego | SI ☐ | NO ☐ |
C4. Componente del nucleo familiare
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | |
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||
Comune di nascita | Prov. di nascita | Stato di nascita | |
Rapporto di parentela con il dichiarante | Coniuge ☐ | Figlio ☐ | Altro ☐ |
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF | SI ☐ | NO ☐ | |
Già beneficiario di carta acquisti individuale | SI ☐ | NO ☐ | |
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60% | SI ☐ | NO ☐ | |
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l’impiego | SI ☐ | NO ☐ |
C5. Componente del nucleo familiare
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | |
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||
Comune di nascita | Prov. di nascita | Stato di nascita | |
Rapporto di parentela con il dichiarante | Coniuge ☐ | Figlio ☐ | Altro ☐ |
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF | SI ☐ | NO ☐ | |
Già beneficiario di carta acquisti individuale | SI ☐ | NO ☐ | |
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60% | SI ☐ | NO ☐ | |
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l’impiego | SI ☐ | NO ☐ |
C6. Componente del nucleo familiare
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | |
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||
Comune di nascita | Prov. di nascita | Stato di nascita | |
Rapporto di parentela con il dichiarante | Coniuge ☐ | Figlio ☐ | Altro ☐ |
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF | SI ☐ | NO ☐ | |
Già beneficiario di carta acquisti individuale | SI ☐ | NO ☐ | |
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60% | SI ☐ | NO ☐ | |
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l’impiego | SI ☐ | NO ☐ |
C7. Componente del nucleo familiare
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | |
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||
Comune di nascita | Prov. di nascita | Stato di nascita | |
Rapporto di parentela con il dichiarante | Coniuge ☐ | Figlio ☐ | Altro ☐ |
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF | SI ☐ | NO ☐ | |
Già beneficiario di carta acquisti individuale | SI ☐ | NO ☐ | |
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60% | SI ☐ | NO ☐ | |
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l’impiego | SI ☐ | NO ☐ |
C8. Componente del nucleo familiare
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | |
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||
Comune di nascita | Prov. di nascita | Stato di nascita | |
Rapporto di parentela con il dichiarante | Coniuge ☐ | Figlio ☐ | Altro ☐ |
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF | SI ☐ | NO ☐ | |
Già beneficiario di carta acquisti individuale | SI ☐ | NO ☐ | |
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60% | SI ☐ | NO ☐ | |
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l’impiego | SI ☐ | NO ☐ |
C9. Componente del nucleo familiare
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | ||
Data di nascita | Codice Fiscale | Sesso (M/F) | |
_ _/ _ _ / _ _ _ _ | |||
Comune di nascita | Prov. di nascita | Stato di nascita | |
Rapporto di parentela con il dichiarante | Coniuge ☐ | Figlio ☐ | Altro ☐ |
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF | SI ☐ | NO ☐ | |
Già beneficiario di carta acquisti individuale | SI ☐ | NO ☐ | |
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60% | SI ☐ | NO ☐ | |
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l’impiego | SI ☐ | NO ☐ |