CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
Comune di Merate Prot.3968 / 30-01-2018 -partenza- Cat. 5 Cl. 2 Fasc. c_f133
La presente polizza stipulata tra il
COMUNE DI MERATE
C.F./P.IVA: 00703920132
e la Società
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DURATA DEL CONTRATTO:
dalle ore 24.00 del 30.06.2018
alle ore 24.00 del 30.06.2023
Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Xxx Xxxxxx xx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Tel.: 0000.000000 Fax.: 0000.000000
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurazione: Il contratto di assicurazione;
Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: Il COMUNE DI MERATE (Ente), soggetto che stipula l'assicurazione;
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Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate a titolo indicativo e non limitativo:
❑ il Rappresentante Legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli Organi Statutari, gli Amministratori, il Segretario Comunale, i Dirigenti e i Dipen- denti tutti, anche se affetti da deficit psico-fisici, i prestatori d’opera autonomi non costituiti in Società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d’opera presi in affitto tramite agenzie di lavoro (lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordina- ti), prestatori d’opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 n. 30 e X.Xxx 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni ; le persone con rapporto di lavoro occasionale, i lavoratori in regime in regime di L.S.U. (Lavoratori Socialmente utili), i disabili in formazione lavoro, i collaboratori incaricati per attività saltuarie, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
❑ tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) compresi gli insegnanti, i medici, il personale sa- nitario, i volontari a qualsiasi titolo incaricati, anche appartenenti alla Protezione civile, i par- tecipanti ai corsi di formazione, di istruzione e a meeting, stages, gli Ingegneri, gli Architetti, i partecipanti ad attività di ricerca geologica, speleologica, ecologica, e botanica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati, assistenti domiciliari per anziani, minori e disabili;
❑ gli Organismi e le Associazioni create da o per il personale dipendente che svolgono attività per conto del contraente/assicurato;
❑ gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dal contraente/assicurato per lo svolgi- mento di attività avanti finalità sociali, assistenziali, economiche;
❑ i minori in affidamento al Contraente/assicurato nonché le famiglie affidatarie dei minori stes- si;
Società: Impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
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Danni materiali : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Retribuzione annua lorda: Quanto, al netto delle ritenute previdenziali, i prestatori di lavoro effettivamente rice- vono a compenso delle loro prestazioni e/o gli importi (esclusi IVA) pagati dall’Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l’attività prestata dagli stessi. Sono quindi compresi i compensi/emolumenti versati dal Contraente assicurato a:
• personale obbligatoriamente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL;
• prestatori d’opera autonomi non costituiti in Società organizzata;
• prestatori d’opera presi in affitto tramite agenzie di lavoro (lavoro interinale);
• collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati);
• personale in servizio presso il contraente assicurato in qualità di lavoratori in regime L.S.U.;
• prestatori d’opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 n. 30 e D.Lgs 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni
Prestatori di lavoro : Con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo:
• lavoratori dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai, ecc…);
• le persone fisiche per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato, quali:
- prestatori di lavoro come definiti all’art. 5) del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- prestatori di lavoro temporaneo di cui l’Assicurato si avvale ai sensi della Legge 24/06/97 n. 196;
- prestatori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni compreso i prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro (legge n° 30 del 14/02/2003), nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell’ambito e nel rispetto della legge stessa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2023, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
E’ stabilito sin d’ora il pagamento frazionato semestrale, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Assicurato.
A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere antici- pato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di effetto dell’appendice di proroga.
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ART. 2 - RESCINDIBILITA’ ANNUALE
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.
ART. 3 – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Gover- no della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulterio- ri, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi ti- tolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi fi- nanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei su- bappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni fi- nanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che in- tende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbli- gazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 4 - DICHIARAZIONI INESATTE E RITICENZA SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi suc- cessivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedu- ra di cui agli art. 8 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 8 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - recesso) dalla ricezione della citata di- chiarazione.
ART. 5 – INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE
L’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro conserva la propria validità anche se il contraente non è in regola con gli obblighi di Legge in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.
ART. 6 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE REVISIONE DEL CONTRATTO
Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere e avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.
ART. 7 VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
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Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del ri- schio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)
Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovve- ro da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
ART. 8 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore può segnalare al contraen- te il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 7 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati.
Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di mancato accordo tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, presenta- ta dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, nor- mative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente prov- vede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 15 (Produzione di informazioni sui si- nistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l’ obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.
ART. 10 - CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI
Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.
ART. 11 - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, Legali e Tecnici sentito l’Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in
corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momen- to, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
ART. 12 - IMPOSTE
Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per Xxxxx in conseguenza del contratto.
ART. 13 - VALIDITA' TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel mondo intero.
ART. 14 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS
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S.R.L attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 sino al 30.3.2019. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraen- te/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assi- curatori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad in- cassare i premi.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra desi- gnato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società. Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd’s di Londra, si prende e si da atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effet- tuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicura- tori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s’intenderà come fatta all’assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La So- cietà autorizza all’incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i paga- menti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conse- guentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
La remunerazione del broker è a carico della Società e alla data di sottoscrizione del presente contratto è definita nella misura percentuale di cui alla determinazione di affidamento del servizio di brokeraggio n. 20 del 15.03.2016 assunta dal Servizio Gare del Comune di Merate. Alla scadenza del vigente contratto di brokeraggio assicurativo sarà cura del Comune di Merate/Contraente comunicare, entro 10 giorni dall’avvenuta aggiudicazione del nuovo contratto di broke- raggio assicurativo, il nominativo del nuovo Broker e la relativa percentuale di remunerazione.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.
ART. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.
ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di Legge.
ART. 18 – COLPA GRAVE
La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell’assicurato, a norma di Legge.
ART. 19 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società e/o all'Agenzia cui è assegnata la polizza per il tramite del Broker, nel termine di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.
ART. 20 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro.
ART. 21 - PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SINISTRI
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa richiesta del contraente tramite il Broker, pena l’applicazione delle pe- nali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del con- tratto. Tale elenco dovrà essere fornito in uno formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modifica- bili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
‐ il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
‐ la data di accadimento dell’evento;
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‐ la data della denuncia;
‐ la tipologia dell’evento,
‐ la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
‐ la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]
1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate moti- vazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 1% del premio annuo lordo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo del 50% del premio annuo.
2. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in esse- re che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
3. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
ART. 22 - GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA
In caso di sinistro indennizzabile, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali, la Società provvederà a liquidare l’importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) con un unico documento, con scadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previste dal contratto al contraente, che effettuerà il pagamento, in una unica soluzione entro 90gg., previa acquisizione della conferma dell’esattezza della richiesta inoltrata dalla società di brokeraggio assicurativo.
ART. 23 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico dell'Ente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, fermo restando l'analogo diritto spettante all'Ente per Xxxxx, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro dell'Ente assicurato, Ente o Società collegata o partecipata loro Legali rappresentanti e prestatori di lavoro, autori del fatto dan- noso ove questi fossero ritenuti responsabili, esclusi comunque i casi di dolo.
ART. 24 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via prov- visoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo an- nuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 (centoventi) giorni dalla data di richiesta da parte della Società, l'Assicurato deve fornire per i- scritto alla Società i dati necessari.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte della Società del premio dovuto, effettuata mediante emissione di apposita appendice di regolazione premio. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della dif- ferenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contrat- to. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione premio, la Società deve fis- sargli lo stesso termine di 15 (quindici) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le docu- mentazioni necessarie.
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L’eventuale premio di regolazione dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della scadenza della proroga. Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all’Ente.
ART. 25 - COASSICURAZIONE E DELEGA.
Il premio dell'assicurazione è ripartito per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
La Spettabile , all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle
coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) de- vono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile , la cui firma in calce di eventuali fu-
xxxx atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicu- rato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
A deroga al disposto dell’art.1911 del codice civile, tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confron- ti del contraente.
La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandata- ria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
ART. 26 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati di terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurati- vo tra il Comune e la Società.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA R.C.T E R.C.O.
ART. 27 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività dell’Ente, comunque svolte, in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite alle Aziende Speciali e Consorzi o ad altri Enti Pubblici o privati, che gestiscono con o per conto dell’Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all’Ente medesimo una responsabilità indiretta o solidale.
La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell’Ente, sia diretta sia indiretta anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, in quanto l’Assicurato può svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.
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La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate degli assicurati per effetto di Legge, regolamenti e/o inte- grazione (compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.), delibere e comunque attribuite o de- mandate o consentite dall’ordinamento giuridico, compresi provvedimenti emanati da propri organi nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L’assicurazione comprende altresì la proprietà, l’uso e la conduzione d’ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrez- zature, di fatto utilizzata o ritenuta utile nell’attività degli assicurati.
A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si precisa che la garanzia è prestata per l'esercizio e il funzionamento dei servizi di vigilanza (quali Polizia Municipale, ecc.) svolti da personale anche armato, anagrafe, igiene, nettezza urbana, annonari, mortuari, per la proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, gestione di farmacie, illuminazione pubblica e proprietà comunali in genere, piante, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, fiere ed esposizioni, uffici, scuole, biblioteche, archivio storico, protezione civile, ecc… e in genere quanto per Leggi, regolamenti, ordinanze del Sindaco, della Giunta, del Consiglio comunale o dei Consigli di Circoscrizione compete all'Ente stesso.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e con- seguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
ART. 28 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
E’ altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti (compreso il personale distaccato presso l’AUSL per l’espletamento di servizi delegati), compresi i lavoratori e collaboratori dell’Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma di cui opera questi si avvalga per l’esercizio della propria attività.
ART. 29 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e dell’articolo 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e s.m., per gli infortuni (comprese le malattia professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui di- pendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e del D.lgs 23/02/2000 n° 38 e s.m. o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagio-
nati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall’ INAIL.
L’assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui o- pera anche manuale l’assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, al- lievi, ecc…) che prestano servizio presso l’assicurato.
3. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.
4. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.
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ART. 30 – FRANCHIGIA FRONTALE
Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato con applicazione di una franchigia frontale di
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00), salvo quanto diversamente specificato.
Resta inteso che, in caso di accordo diverso, la franchigia o lo scoperto sarà operante esclusivamente per la garanzia
R.C.T. e non opererà pertanto né per la R.C.O né per le spese legale. Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.
ART. 31 - QUALIFICA DI TERZO
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi (NB: opera la garanzia RCO):
- Il contraente e l’assicurato;
- I dipendenti e pestatori d’opera come definiti ai punti 1), 3) e 4) del precedente art. 29 che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:
- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali;
- i dipendenti di altri Enti Pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, Sindaci e dipendenti di Aziende autonome, Agenzie, Consorzi e Società formate o possedute dall'assicurato;
- I volontari impegnati comunque impegnati nelle attività dell’Ente;
- i Consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di ag- giornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, compresi artisti ed orchestrali, nonché disabili per i danni subiti per morte e per le- sioni personali gravi o ai sensi dell'art. 583 del Xxxxxx Xxxxxx;
- i Tecnici, i montatori, i manutentori e i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli Istituti di Vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
- I prestatori di lavoro come sopra definiti.
Sono considerati terzi i dipendenti tutti e gli Amministratori del Contraente per danni a loro cose di proprietà, possesso o detenzione ecc., giacenti, sottostanti, parcheggiate nell’ambito delle attività dell’Ente e causati da fatto dell’assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere, con esclusione dei danni da furto e da incendio. La presente garanzia è prestata con limite di € 40.000,00 per sinistro € 200.000,00 per anno assicurativo.
ART. 32 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
a) la responsabilità civile sia ai fini RCT che RCO, sia per colpa lieve che per colpa grave, per la RC ascrivibile al contraente ai sensi del D.P.R. 25.05.1985, n. 350 e del D.lgs 9 aprile 2008 n° 81 e loro successive modificazioni ed integrazioni, con estensione della garanzia stessa alla RC personale del Legale rappresentante dell’ente, di Amministratori, Dipendenti, preposti e soggetti che collaborano all’attività assicurata.
Restano comunque esclusi dalla garanzia i casi di dolo. In caso di responsabilità solidale con le ditte appaltatrici
/subappaltatrici e con qualunque altro soggetto non assicurato col presente contratto, la garanzia opera per la sola quota di responsabilità a carico degli assicurati;
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b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le in- frastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consi- glia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione. Sono comprese le officine di manuten- zione, velocipedi, veicoli senza motori, carrelli a mano, cani da caccia e non.
La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
c) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, can- celli anche automatici. La garanzia non comprende i danni da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stipulata l’assicurazione.
La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, derivanti da rotture accidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza di € 300.000,00 (trecentomila/00) per sinistro e per anno e con uno scoperto del 10% (diecipercento) dell’indennizzo minimo € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun sinistro; danni prodotti da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di im- palcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per anno.
L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione am- pliamento, soprelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili, nonché di strade, vie, piaz- ze, giardini, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.
Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la respon- sabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manu- tenzione provvede direttamente l'amministrazione comunale anche se ubicati fuori dai confini comunali e com- prende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà comunale ma che comunque sono usufruiti dal Comu- ne o dalla cittadinanza;
d) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, al conducente a causa di difetto di manutenzione e comunque per i danni di cui il contraente assicurato debba rispondere;
e) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
f) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato. Sono inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrù di proprietà del Comune e/o di terzi e alle cose di terzi che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Quest’ultima garanzia è prestata per un massimo risarcimento sin/annuo € 250.000,00 (duecentocinquantamila00);
g) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato esclusi i beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell’attività descritta. Xxxxxxx risarcimento annuo
€ 200.000,00 (duecentomila/00);
h) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
i) la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti all'interno degli uffici e/o locali dell'Amministrazione;
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j) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, nonché degli assistenti A.V.O. per i danni che dovessero provocare agli assistiti;
k) danni derivanti dalla gestione anche diretta di mense aziendali, bar, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande, compreso il rischio della somministrazione e/o smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici;
l) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, attività, pratiche : culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands. La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;
m) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
- dipendenti di Società od Enti distaccati presso il Contraente/ Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti;
n) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di Scuole di ogni ordine e grado (comprese tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili. La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell’ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi e i minori in affido.
E’ compresa la responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla Legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., con esclusioni dei danni a denaro, valori, preziosi e titoli di credito. Quest’ultima garanzia è prestata con il sottolimite € 10.000,00 (diecimila00) per sinistro e € 40.000,00 (quarantamila/00) per anno assicurativo.
La garanzia comprende i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio, escluso il rischio di circolazione.
La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali delle scuole.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli organi scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori occasionali, dei dipendenti scolastici e dei genitori degli alunni. Sono considerati terzi anche la Scuola e gli alunni tra loro.
o) la garanzia comprende i rischi derivanti dall’utilizzo di armi da parte della Polizia Municipale, dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza dell'Ente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, servizi annonari e quant'altro inerente all'attività svolta dal Comune;
p) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi e ricreativi, stadi;
q) proprietà e manutenzione delle piante, parchi pubblici e giardini con la precisazione che l'uso di anticrittogamici fa parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, per-tanto la garanzia è operante se si osservano le norme stabilite dall'art. 2050 del C.C. e precisamente per quanto attiene la segnalazione con appositi cartelli delle zone disinfettate. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso delle macchine per giardino in dotazione ai servizi preposti;
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r) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti alla proprietà e/o conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 100.000,00 (centomila/00) per sinistro. La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati dall'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale;
s) rischi derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o esercente di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari e come proprietario di biciclette, veicoli a mano ed a traino animale;
t) xxxxx conseguenti all'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di lavaggio di veicoli anche automatici, centraline termiche, elettriche, di trasformazione, di condizionamento, con relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante ed eventuali colonnine di distribuzione;
u) xxxxx conseguenti all'esistenza di serbatoi interrati e non di carburante in genere (nafta, gasolio, ecc..) nell'ambito dei complessi dell'Assicurato;
v) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale (mobile e fissa), da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoni protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
w) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro;
x) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso ri- schio.
y) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
z) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito d’esecuzione lavori. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 300.000,00 (trecentomila/00) per sinistro;
a1) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno a condizioni che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive, con un massimo risarcimento di
€ 1.000.000,00 (unmilione/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. Per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (diecipercento) per ogni sinistro;
a2) esecuzione di lavori (traforo, cucitura, rilegatura libri e lavori simili) all'interno di laboratori trovantesi nelle strutture nominativamente indicate nelle DEFINIZIONI alla voce "Assicurati Aggiuntivi", compreso l'impiego di attrezzature. Sono esclusi i danni arrecati a memoria centrale di sistemi informatici, personal computers, terminali, impianti, macchinari ed attrezzature in uso;
a3) danni a condutture e impianti sotterranei massimo risarcimento € 1.000.000,00 (unmilione/00);
a4) la garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema denominato “tele lavoro“;
a5) responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall’applicazione del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200.000,00 (duecentomila/00);
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a6) la garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasioni di lavoro o di servizio per le persone di cui l’Ente si avvale per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione sempreché dall’evento derivi all’assicurato una responsabilità a norma di legge;
a7) la garanzia vale per la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acquaria e suolo, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro ed anno e soggetti con uno scoperto del 10% (diecipercento) con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro.
La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di Legge dell’Assicurato per neutralizzare, limitare o annullare le conseguenze dell’inquinamento. Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito, fino alla concorrenza del 5% di detto massimale.
a8) l’assicurazione è estesa ai danni a veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi di proprietà co- munale adibiti a parcheggio di veicoli a motore, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso;
ART. 33 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge. Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di Xxxxx, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge.
Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124 e DPR 23/02/2000 n° 38.
ART. 34 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura.
In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.
La garanzia non vale:
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti Legali dell'Assicurato.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
ART. 35 - ESCLUSIONI
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge D.lgs209/2005e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione e ai rischi di navigazione e aeronautici;
b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 32 lettera c);
c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatesi dopo la consegna e a cose o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
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d) conseguenti a inquinamento lento e graduale dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) di qualsiasi natura derivante dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione dei dati;
f) sono esclusi i danni da guerra, terrorismo e sabotaggio come eventi circoscritti e definiti dalle Leggi;
g) conseguenti a violazione di Xxxxx, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nella parte denominata DEFINIZIONE.
L'assicurazione RCT ed RCO non comprende inoltre i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche,da amianto e da campi elettromagnetiche oda organismi/prodotti geneticamente modificati, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’ accelerazione artificiale di particelle atomiche;da presenza,uso, contaminazione,estrazione, manipolazione, lavorazione,vendita distribuzione/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenente amianto;
b) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante dall’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l’impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all’assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V:V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
c) sono esclusi i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all’Art. 32 lettera k).
SCHEDA TECNICA
MASSIMALI ASSICURATI
Garanzia R.C.T.:
€ 6.000.000,00 (seimilioni/00) per ogni sinistro;
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€ 6.000.000,00 (seimilioni/00) per ogni persona;
€ 6.000.000,00 (seimilioni/00) per danni a cose e/o animali.
Garanzia R.C.O.:
€ 6.000.000,00 (seimilioni/00) per ogni sinistro;
€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 6.000.000,00 (seimilioni/00)
PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue:
al preventivo di € 1.420.000,00 (unmilionequattrocentoventimila/00) di retribuzioni come sopra definito, sarà applicato il tasso proposto in sede di gara.
LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo
Condizione | Scoperto | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx risarcimento |
1. Art.30 | € 2.500,00 | / | |
2. Art.31 Danni a cose dei dipendenti | € 40.000,00 per sinistro € 200.000,00 per anno ass.vo | ||
3. Art.32 lettera C) Danni da spargimenti acqua e rigurgito, rottura fogna Danni da furto cagionati a terzi | 10% minimo € 3.000,00 | € 300.000,00 € 50.000,00 | |
4. Art.32 lettera F) Xxxxx a cose di terzi caricate, scaricate, ecc…. | € 250.000,00 | ||
5. Art.32 lettera G) Xxxxx a cose in consegna e custodia | € 200.000,00 | ||
6. Art 32 lettera N Art 1783 c.c e ss, ecc… | € 10.000,00 per sinistro € 40.000,00 per anno ass.vo | ||
7. Art.32 lettera R) Xxxxx ai locali presi in uso | € 100.000,00 | ||
8. Art.32 lettera W) Xxxxx da sospensione attività economiche | € 1.000.000,00 | ||
9. Art.32 lettera X) Danni da incendio. | € 1.000.000,00 | ||
10. Art.32 lettera Z) Xxxxx a cose in ambito d’esecuzione lavori. | € 300.000,00 | ||
11. Art.32 lettera A1) Danni da cedimento e franamento del terre- no | 10% minimo € 5.000,00 | € 1.000.000,00 | |
12. Art.32 lettera A3) Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 1.000.000,00 | ||
13. Art.32 lettera A5) Danni per errato trattamento dei dati perso- nali | € 200.000,00 | ||
14. Art.32 lettera A7) Inquinamento accidentale (danni a cose) | 10% min. € 5.000,00 | € 1.000.000,00 | |
15. Art.34 Malattie professionali | € 1.000.000,00 |
Comune di Merate Prot.3968 / 30-01-2018 -partenza- Cat. 5 Cl. 2 Fasc. c_f133