COMUNE DI VALTOURNENCHE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ALLEGATO B
COMUNE DI VALTOURNENCHE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
CONTRATTO DI AFFITTO AGRICOLO (art.45 L.n.203/82)
TRA
Comune di Valtournenche, con sede in piazza della Chiesa 1,Codice Fiscale 00000000000.xx persona del Segretario Comunale
E
………… ….nato.a……..il…….residente…….Codice Fiscale
PREMESSO
Che nel territorio della Regione Valle d’Aosta non esiste Organizzazione professionale della proprietà fondiaria il locatore richiede, riconosce e fa propria a tutti gli effetti l’assistenza fornita dall’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta aderente alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti ritenendosi così tutelato e rappresentato a tutti gli effetti, in conformità alle funzioni che l’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta assolve statutariamente
TRA LE PARTI SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:
0.Xx locatore concede in affitto ad uso agricolo al conduttore che accetta i seguenti locali, identificati nella allegata planimetria del fabbricato dell’ alpeggio denominato Champlève, identificato al Catasto al F. 27 Map. 116, sub. 0
xxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) =============================================================
locale casera/lavaggio bidoni (piano terra)
===================================================
bagno (piano terra) ===================================================================
corridoi di collegamento fra i locali precedentemente citati (piano terra) ============================= Le parti dichiarano di conoscere e di identificare il mappale stesso. Il conduttore dichiara di aver visitato i beni oggetto del presente contratto, di non avere alcuna riserva in merito all’affitto, prende atto che la stessa avviene a corpo e non a misura;
La durata del contratto d’affitto è stabilita in mesi sei, dal 1° novembre 2014 al 30 aprile 2015, eventualmente rinnovabile per lo stesso periodo dell’anno successivo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Non necessita disdetta da parte del Comune al termine del contratto (30/04/2015), intendendosi la stessa già comunicata ora per allora. A seguito del recesso di una delle parti il bene torna nella piena disponibilità del Comune con esclusione da parte dell’affittuario della facoltà di esercitare diritto di prelazione sul bene stesso, in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 203/1982 .
3. Di comune accordo tra le parti, come da risultanza degli atti di gara, si pattuisce il canone annuo di Euro , da rivalutare sulla base dl 100% dell’indice ISTAT del costo della vita il secondo anno
se l'Amministrazione ne approva il rinnovo, che dovrà essere pagato in due rate da corrispondere entro il 30 novembre e il 28 febbraio di ogni anno;
4. L'affittuario si obbliga a presentare regolare richiesta di autorizzazione sanitaria ai competenti uffici regionali - servizi zootecnici. Tale idoneità è finalizzata al conseguimento del Codice aziendale invernale. Sono a carico dell'affittuario gli interventi che saranno eventualmente richiesti dalla struttura sanitaria competente per l'adeguamento dei locali ai fini dell'ottenimento della suddetta idoneità per il periodo invernale.
5. L’affittuario si obbliga a conservare e custodire gli immobili oggetto della presente scrittura con diligenza, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non concedere, neppure temporaneamente, l’affitto o l’uso a terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, e a restituire le strutture al termine del contratto, nello stato attuale;
6. Sono vietati il subaffitto e la subconcessione gratuita. Resta inteso che l’edificio in affitto dovrà essere restituito al Comune alla scadenza del contratto, 30 aprile 2015. Dopo tale periodo il Comune è libero di utilizzare gli immobili nella sua qualità di proprietario;
7. In espressa deroga all'art. 4bis della legge 203/1982 il conduttore rinuncia al diritto di prelazione da esercitare sulla nuova eventuale locazione al termine del rapporto contrattuale
8. L’alpeggio, o parte dello stesso, potrà essere utilizzato temporaneamente dal Comune su semplice
richiesta dell’Amministrazione in occasione di manifestazioni di carattere culturale, promozionale o turistico senza che ciò costituisca pretesa di corrispettivo da parte del locatore;
9. L’utilizzo dell’alpeggio è ad esclusivo uso bovino. Gli animali da cortile non possono essere lasciati liberi ma debbono essere collocati in apposito recinto. E’ fatto obbligo all’affittuario di monticare solamente bestiame che sia stato assoggettato alle vaccinazioni e ai controlli sanitari previsti dalle norme vigenti;
10. L’affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei fabbricati nonché mantenere in stato di efficienza tutte le attrezzature. Sono a suo carico tutte le spese di ordinaria manutenzione come ad esempio concime, attrezzi di lavoro etc.;
11. L’affittuario è tenuto ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria dei locali affittati nell’alpeggio secondo le disposizioni impartite dalla Commissione Agricoltura. Al momento della consegna degli immobili gli verranno date le istruzioni necessarie;
12. E’ d’obbligo la massima pulizia delle strutture. In particolare entro il 30 aprile di ogni anno debbono essere pulite le piscine e la stalla. La pulitura della stalla e delle piscine deve essere inoltre garantita ogni volta che il bestiame, anche momentaneamente, venga trasferito;
13. Al termine del periodo di affitto, rappresentanti della commissione comunale per l’agricoltura visiteranno l’alpeggio per accertare se l’affittuario ha provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal contratto. Qualora non avesse provveduto, il Comune potrà fare eseguire tali lavori a spese dell’affittuario.
14. Il Comune si riserva di effettuare controlli e ispezioni all’alpeggio in ogni momento al fine di verificare la diligente e professionale conduzione degli ambienti locati e di verificare l’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente contratto. Nel caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali, potrà applicare una ammenda che varierà da 100 a 500 euro, salvo proporre, nei casi di gravissima insolvenza, la rescissione del contratto.
15. L’eventuale uso di gas sarà a esclusivo carico dell’affittuario. E’ inoltre a carico dell’affittuario il consumo di energia elettrica per il periodo di utilizzo dei locali affittati dell'Alpeggio.
16. L’affittuario non potrà pretendere indennità o diminuzione del canone contrattuale per danni causati dal gelo, pioggia, grandine, siccità o altre cause indipendenti dal Comune e non imputabili a terzi;
17. L’Amministrazione comunale non risponderà di danni a cose e persone arrecati durante il possesso dei beni da parte dell’affittuario mentre provvederà ad assicurare gli immobili contro gli incendi.
18. I contraenti prendono atto che il presente contratto di affitto viene stipulato in deroga alle norme vigenti in materia di locazione dei fondi rustici ai sensi dell’art. 45 della legge 203/1982:
19. I contraenti eleggono il loro domicilio, per la sola stesura della presente scrittura, presso la sede dell’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta, che dichiara di aver reso edotte le parti. tramite i propri rappresentanti sui vigenti dispositivi in materia di affitti di fondi rustici. Le parti si dichiarano rese a conoscenza della propria posizione contrattuale;
20. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico dell’affittuario;
21. All’atto della stipulazione del contratto l’affittuario dovrà provvedere a garanzia degli obblighi contrattuali, alla costituzione di cauzione definitiva pari a 1/10 del complessivo importo contrattuale semestrale, vale a dire di euro ……, anche sotto forma di contratto di garanzia assicurativo/bancario a favore dell’Ente proprietario, riscuotibile dall’Ente proprietario a semplice richiesta senza eccezioni.
Il contratto di garanzia dovrà espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione.
La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita soltanto alla scadenza dell’affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la verifica dei rapporti contrattuali.
22. Si chiede l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e 955/82;
23. Per tutto quanto non contemplato nella presente scrittura si farà riferimento alla legge 23/1982 e alle altre normative vigenti in materia;
24. Le parti, con la firma in calce alla presente scrittura manifestano espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996 anche attraverso comunicazione dei atti a soggetti terzi.
Il locatore
Il conduttore
25. I contraenti approvano in maniera incondizionata tutte le clausole della presente scrittura, ai sensi
dell’art.1341 del c.c., ritenendo i su estesi patti correlati tra loro, sicché l’eventuale inosservanza di anche solo uno di essi darà diritto alla controparte all’immediata risoluzione del contratto senza pregiudizio per la richiesta di eventuali danni;
Fatto, letto, approvato e sottoscritto ad Aosta in data Il locatore
Il conduttore
L’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta per quanto dichiarato in premessa