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Schema Contratto di Subconcessione d’uso di quota parte della Struttura Parco Tecnologico dell’Umbria - Pantalla di Todi
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…………………………………………., il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico ed agisce in nome e per conto di 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Società Consortile a r.l., con sede in Frazione Pantalla di Todi, C.F. e P.IVA: 01770460549 di seguito denominata subconcedente;
E
nato a
il
C.F.:
, il quale interviene al presente atto in qualità di
ed agisce in nome e per conto di , con sede in , C.F. e P.IVA: di seguito denominata subconcessionario;
PREMESSO:
che la Giunta regionale dell’Umbria con proprio atto n. 476 del 26.03.2007 ha deliberato di concedere a 3A-PTA Società Consortile a r.l. ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia, l’uso gratuito del complesso immobiliare facente capo al Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria;
che il suddetto utilizzo è stato concesso per lo svolgimento delle attività statutarie di 3A-PTA Società Consortile a r.l. connesse al raggiungimento delle finalità nonché all’attuazione dei progetti inerenti il Parco Tecnologico dell’Umbria, il tutto in conformità a quanto previsto e stabilito nell'ambito del PIM Umbria
[regolamento (CEE) 2088/85 del Consiglio, Programmi integrati mediterranei, GUUE L. 197/1985], approvato dalla Commissione con decisione C(88)908 del 19.5.1988, ed in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 03.07.1989, rep 3456, fra la Regione Umbria e 3A-PTA Società Consortile a r.l, avente ad oggetto “Contratto di Programma per l’attuazione della misura 4 del spttoprogramma 2 del PIM Umbria. Parco Tecnologico Agroalimentare”;
che in data 08 giugno 2007 è stato sottoscritto tra il Dirigente del Servizio Demanio, Prevenzione, Protezione e Logistica ad interim ed il Vice Presidente e Legale rappresentante di “3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Società Consortile a r.l.”,il contratto di concessione d'uso a titolo gratuito in argomento -acquisito alla repertorio degli atti della Regione Umbria al n. 5814 del 08.06.2007 registrato a Perugia il 08.06.2007 al n. 2547/A1 – per una durata di anni nove, con scadenza, quindi, alla data del 07 giugno 2016;
che la Giunta regionale con proprio atto n. 215 del 27.02.2012 ha definito “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Società Consortile a r.l.” quale società a capitale interamente pubblico a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici, ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”;
che con nota del 29/02/2016, “3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Società Consortile a r.l.”, chiedeva al Servizio Demanio Patrimonio Prevenzione Protezione e Sicurezza di valutare la possibilità di un rinnovo dell'utilizzo dei locali del complesso immobiliare di cui al contratto Rep.
5814/2007, al fine di continuare ad espletare le attività statutarie della medesima Società consortile connesse al raggiungimento delle finalità nonché all’attuazione dei progetti inerenti il Parco Tecnologico dell’Umbria;
che con atto avente repertorio n. 6121 del 3 marzo 2017 (allegato Sub 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto) le parti hanno sottoscritto il rinnovo della concessione d’uso del complesso immobiliare facente capo al Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria;
che il subconcedente ha pertanto in concessione dalla Regione Umbria la struttura Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria;
che il subconcedente ha la facoltà di subconcedere a soggetti terzi parte degli immobili, attraverso procedure di evidenza pubblica e a canone di mercato;
che per l’assegnazione della subconcessione è stata espletata una procedura di evidenza pubblica con l’aggiudicazione alla subconcessionaria tramite determina del subconcedente n. del .
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 - Oggetto
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria concede in subconcessione a , che nella persona del succitato accetta, quota parte della struttura Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, Località Pantalla di Todi (PG); il tutto così come meglio individuato e descritto nella planimetria allegata (All.Sub 1), che, sottoscritta ed approvata dalle parti, costituisce parte integrante del presente atto. Oltre agli immobili, costituiscono parte integrante, in relazione alle strutture concesse, l’impianto idraulico, elettrico, termico e scarico fognario presenti, l’uso non esclusivo dei parcheggi e delle aree comuni, gli arredi, i macchinari e le strumentazioni di laboratorio presenti, il servizio di antintrusione e vigilanza, il servizio di derattizzazione ed antincendio, nonché la pronta disponibilità esercitata da tecnici incaricati.
. Art.3 – Finalità
L’uso dei beni immobili in oggetto viene concesso a
per lo svolgimento delle attività previste nello statuto vigente, nonché per l’attuazione dei progetti inerenti il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.
Art.4 – Durata
L’utilizzo è concesso a decorrere dalla data della sottoscrizione e con scadenza alla data del 07/06/2025.
Art. 5 Canone di locazione
L’importo del canone è pattuito in euro ………….. ( ) annui,
per complessivi 1.906,43 mq, oltre a 181,15 mq di quota parte locali tecnici, per un totale di 2087,58 mq.
Il canone verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate.
Art. 6 Oneri accessori
Sono a carico del subconcessionario le spese relative ad acqua, riscaldamento e condizionamento. I costi in questione saranno rimborsati dal subconcessionario al subconcedente -diretto intestatario delle utenze- con cadenza trimestrale sulla base dei contatori interni, restando diritto del subconcessionario verificare gli importi addebitati.
Art. 7 Divieto di cambio di destinazione
I locali si concedono esclusivamente per le attività previste dall’oggetto statutario del subconcessionario.
È fatto espresso divieto al subconcessionario mutare la destinazione d’uso dell’immobile, senza preventiva autorizzazione scritta del subconcedente.
Art. 8 Dichiarazione di stato dell’immobile e riconsegna dei locali
Il subconcedente dichiara che i locali oggetto del presente contratto sono già stati visitati, trovati in buono stato ed idonei all’uso convenuto.
Il subconcessionario si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza nello stesso stato, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
Art. 9 Manutenzione, divieto di innovazioni ed eventuale acquisizione delle migliorie alla proprietà
Sono a carico del subconcessionario tutti i lavori di ordinaria manutenzione.
Il subconcedente fa espresso divieto al subconcessionario di eseguire nei locali lavori di modifica, sia pure di miglioramento, salvo autorizzazione scritta. Qualora il subconcedente presti il consenso scritto per l’esecuzione dei suddetti lavori, il subconcessionario si dichiara disponibile a ripristinare lo stato dei luoghi alla fine del rapporto. Le eventuali migliorie effettuate, anche se autorizzate, rimarranno a vantaggio dell’unità locata e senza diritto ad alcun rimborso a favore del subconcessionario.
In caso di opere o lavori resi necessari da imposizioni normative sopravvenute inerenti l’attività del subconcessionario, il subconcedente non potrà negarne, senza giustificato motivo, l’esecuzione.
Art. 10 Divieto di cessione del contratto e di subconcessione anche parziale
È fatto divieto di subconcessione o di cessione del contratto, anche parziale.
Art. 11 Esonero di responsabilità del Locatore
Il subconcessionario esonera espressamente il subconcedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare dall’utilizzo improprio degli spazi.
Art. 12 Diligenza del subconcessionario ed ispezione dei locali
Il subconcessionario si obbliga a usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia. Il subconcedente, previo preavviso, potrà ispezionare o far ispezionare i locali, tenuto conto delle esigenze dell’attività ivi svolta.
Art. 13 Responsabilità del subconcessionario
Il subconcessionario assume a proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dalla attività svolta nei locali suddetti, rendendone comunque indenne da ogni responsabilità il subconducente.
Art. 14 Risoluzione espressa
La Regione Umbria, in caso di imprescindibile necessità od impedimenti, potrà disporre la revoca della concessione d’uso al Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, dandone preavviso di almeno dodici mesi. In questo caso, i beni concessi in uso al Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbra e quelli concessi in subconcessione al subconcessionario torneranno nella piena disponibilità della Regione Umbria.
Inoltre, in caso di mancato adempimento dei patti stabiliti all’art. 5 (canone di locazione), 7 (divieto di cambio di destinazione), 9 (divieto di innovazioni ed eventuale acquisizione delle migliorie alla proprietà), 10 (divieto di cessione e subconcessione), comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno.
Art. 15 Imposta di bollo e di registro
È a carico del subconcessionario l’imposta di bollo per il presente contratto, nonché l’imposta di bollo per le ricevute di pagamento (quietanze), se dovuta.
L’imposta di registro è a carico del subconcedente e del subconcessionario in parti uguali.
Art. 16 Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.