Assicurazione R.C. auto e Corpi di Veicoli Terrestri Autovetture ed Autotassametri
Assicurazione R.C. auto e Corpi di Veicoli Terrestri Autovetture ed Autotassametri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per I prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Nobis Compangia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto Nobiscar
Versione n. 2 del 1° Dicembre 2018 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni R.C. Auto e Corpi di Veicoli Terrestri), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) alla xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2017
Bilancio approvato il 10/05/2018
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx.xx dell’impresa.
Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base Nobis Car. L’impresa si impegna a risarcire l’assicurato per i danni coperti dalla Responsabilità Civile entro il Massimale concordato con il contraente e riportato in polizza; in presenza di altre garanzie il limite massimo dell’indennizzo corrisponde alla somma assicurata. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo | |
Massimali | Il limite minimo assicurabile del Massimale sulla Responsbilità Civile (al di sotto del quale per norma non si può assumere un contratto) corrispone a 6.070.000,00€ per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone e a euro 1.220.000,00€ per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose. E’ facoltà del contraente scegliere Xxxxxxxxx superiori a quelli minimi previsti dalla norma accettando il relativo adeguamento del premio. |
Garanzie estese | L’assicurazione copre anche: 1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private. 2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici; 3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato, 4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo; 6. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente; 7. PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati 8. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8 e 9 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni. 9. Qualora espressamente richiamata in polizza, senza alcun sovrapprezzo, è possibile includere la “Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00”. Questa garanzia aggiuntiva limita il diritto di Rivalsa dell’impresa nei confronti dell’Assicurato, del Proprietario, (persona Fisica o Giuridica) e qualora previsto del Locatario, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione siano essi subiti dai trasportati che per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sono escluse, Sono oggetto di nullità della presente copertura: a. il trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione b. la guida del veicolo da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario Sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. NOBIS si riserva comunque, il diritto di rivalsa integrale verso il conducente o altri soggetti nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà. Significa che se il proprietario era a conoscenza del fatto che i comportamenti messi in atto, dalle persone che possono condurre i veicoli, averebbero fatto si che la Compagnia potesse procedere con la rivalsa, la rinuncia alla rivalsa o meglio, la rivalsa limitata non è operante e la stessa verrà perseguita per intero o la |
Compagnia ne avrà comunque facoltà. | |
Tipo di guida | Salvo diversamente esplicitato in polizza, l’impresa risponde dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato indipendentemente dall’esperienza del conducente, purchè in regola con quanto previsto dal Codice della Strada e dalle altre normative vigenti. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Guida Esclusiva | Il Contraente dichiara che il Veicolo assicurato viene guidato unicamente dalla persona, di età pari o superiore a 26 anni e provvista di regolare patente di guida da non meno di 3 anni, indicata nella Polizza stessa come Conducente Esclusivo. Qualora, al momento del Sinistro, alla guida del Veicolo si trovi una persona diversa dal Conducente esclusivo, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Speciale C, con il massimo di € 3.000. XXXXX non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati: • guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni; • utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità; • circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante. L’importo oggetto dell’azione di Rivalsa è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio. |
Guida Esperta | Il contraente, in fase di stipula del contratto assicurativo, dichiara che il veicolo assicurato è abitualmente guidato da persone di età uguale o superiore ad anni 26 e che sia provvista di regolare patente di guida da non meno di 3 anni. Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una persona sprovvista dei suddetti requisiti, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate, in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Speciale C, con il limite massimo di € 3.000,00. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nel limite suddetto. L’importo oggetto dell’azione di Rivalsa è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio. |
Risarcimento del danno in forma specifica | L’opzione è operante quando si verificano contemporaneamente le seguenti situazioni: a) Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza. b) In caso di sinistro: a. limitatamente ai danni a cose o al veicolo assicurato b. totalmente risarcibile, c. gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto, l’Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa. Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l’Assicurato – sulla base degli elementi acquisiti – risulti esente da ogni responsabilità. Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxx.xx) l’Assicurato potrà trovare l’elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958. L’Impresa, nel caso in cui l’Assicurato - al verificarsi di un sinistro avente tutte le caratteristiche elencate al punto a) - non faccia eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall’Impresa stessa: • Avrà diritto ad esigere dall’Assicurato, a titolo di penale forfettizzata per inadempimento, il pagamento di un importo pari al 20% del risarcimento, con il minimo di euro 500,00 e con il massimo di 750,00 euro, che il Contraente autorizza sin d’ora a detrarre dall’importo dovuto per la liquidazione del sinistro. • Non riconoscerà all’Assicurato il rimborso di eventuali onorari dovuti a legali da lui incaricati, contestualmente o subito dopo la violazione dell’obbligo contrattuale e comunque prima che l’Impresa abbia comunicato allo stesso le proprie determinazioni in merito alla liquidazione del danno. Nel caso l’Autoriparatore Convenzionato più vicino alla residenza dell’Assicurato si trovi ad una distanza maggiore di 00 xx xxxxxxxxxxx (x 0 xx xx xx xxxxx) oppure nel caso in cui il Veicolo non sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente la Struttura convenzionata, l’Impresa potrà offrire all’Assicurato, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio” al fine di ricoverare il Veicolo in una Struttura convenzionata. |
Resta inteso che in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro, l’Impresa, anche tramite Struttura convenzionata, ne darà avviso all’Assicurato ponendo a sua disposizione l’equivalente in denaro del bene danneggiato e non più ripristinabile. (Si ha perdita totale quando il danno - accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell’Impresa - equivale o supera il valore commerciale - riferimento Quattroruote - del Veicolo al momento del Sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.) Qualora, al verificarsi di una delle condizioni di cui sopra, l’Impresa non offra il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”, l’Assicurato avrà facoltà di provvedere alle riparazioni ricorrendo ad una struttura diversa da quelle convenzionate, senza addebito di alcuna penale. NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. NOBIS non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora XXXXX lo richieda espressamente. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Le Estensioni di seguito riportate si considerano operanti solo se ne sia stato pagato il relativo sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza | |
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope | NOBIS, a parziale deroga di quanto indicato nella sezione “Ci sono limiti di Copertura” del presente documento: a) rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di: • Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza; • Nei confronti dell’assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Nobis si riserva il diritto di rivalsa integrale verso in conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà; • Nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. b) limita, all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. |
Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario - Locatario o della Società Proprietaria - Locataria | Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga di quanto indicato nella sezione “Ci sono limiti di Copertura” del presente documento: a) rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; • se il conducente guida in stato di ebbrezza. b) limita, all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In ogni caso, l’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. |
Protezione Bonus | Ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna, ossia la classe di merito assegnata dalla Compagnia, calcolata sulla base della storia assicurativa del cliente, Xxxxx non farà scattare la classe di malus relativa, sia in caso di sinistro con colpa totale sia in caso di più sinistri con colpa parziale, che sommati l’uno agli altri, prevedano lo scatto di classe. La classe interna in questo caso rimarrà quindi inalterata, senza subire malus ma neppure senza andare in bonus. In tal caso invece, la classe di merito universale, uguale per tutte le Compagnie, verrà regolarmente evoluta in malus, come previsto dalla normative vigente. |
Xxxxxxxx xxxxxxx | la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina una rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? | |
Da inserire qualora siano offerte garanzie diverse nel medesimo contratto R.C. auto |
In aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza, quali:
Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Furto ed Eventi Naturali Le garanzie sopra indicate sono acquistabili dal Contraente in maniera facoltativa, tuttavia, nel caso lo stesso richiedesse di acquistarle vi è l’obbligo ad acquistarle con Forma a “pacchetto”, che le comprende tutte. In alternativa al pacchetto è possibile, da parte del Contraente, richiedere, sempre in maniera facoltativa, l’acquisto del solo Ricorso Terzi da Incendio. | |
Incendio | L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Se assicurabile, la garanzia, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA e dalla presenza o meno di un impianto satellitare a bordo, con un limite massimo assicurabile di 75.000€, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – non è previsto alcuno scoperto b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con un minimo di € 1.500,00, salvo che in presenza di un sinistro da incendio che prevede la distruzione totale del veicolo ove in ogni caso non verrà applicato da parte dell’impresa alcuno scoperto |
Furto | L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Se assicurabile, la garanzia, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA e dalla presenza o meno di un impianto satellitare a bordo, con un limite massimo assicurabile di 75.000€, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – non è previsto alcuno scoperto b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con un minimo di € 1.500,00 , salvo che in presenza di un sinistro da furto che prevede la perdita totale del veicolo ove in ogni caso non verrà applicato da parte dell’impresa alcuno scoperto In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza all’assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia. L’applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00. In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno. |
Ricorso Terzi da Incendio | L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione, risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi. |
Limitiazioni, esclusioni e rivalse | Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; d) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. |
Eventi Naturali | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti. |
Limitazioni, eclusioni e rivalse | Se assicurabile, la garanzia, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA e dalla presenza o meno di un impianto satellitare a bordo, con un limite massimo assicurabile di 75.000€, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: f) Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – non è previsto alcuno scoperto g) indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con un minimo di € 1.500,00 , salvo in presenza di un sinistro da furto che prevede la perdita totale del veicolo ove in ogni caso non verrà applicato da parte dell’impresa alcuno scoperto Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. Resta comunque esclusa l’operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte. |
Danni Accidentali – Collisione e Kasko Le garanzie sopra indicate, alternative fra loro, sono acquistabili dal Contraente in maniera facoltativa, tuttavia, nel caso lo stesso richiedesse di acquistarle vi è l’obbligo ad acquistarle in abbinamento al pacchetto Incendio, Furto, Eventi Naturali. | |
Collisione | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, con un limite massimo assicurabile di 75.000€, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – non è previsto alcuno scoperto b) indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 15% di ciascun sinistro con un minimo di € 2.500,00. |
Kasko | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, con un limite massimo assicurabile di 75.000€, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro. b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 25% di ciascun sinistro con un minimo di € 2.500,00. |
Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici Le garanzie sopra indicate, alternative fra loro, sono acquistabili dal Contraente in maniera facoltativa, tuttavia, nel caso lo stesso richiedesse di acquistarle vi è l’obbligo ad acquistarle in abbinamento al pacchetto Incendio, Furto, Eventi Naturali. | |
Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o |
dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, con un limite massimo assicurabile di 75.000€, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – non è previsto alcuno scoperto b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con un minimo di € 1.500,00 La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicurato, in caso di danno parziale, avvenuto entro 7 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l’Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dalle condizioni contrattuali nella sezione “Criteri di determinazione del danno”. Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come “danno totale”, l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l’assicurato, in caso di danno totale, avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l’opzione “Rimpiazzo”, rimarrà fermo quanto previsto dalle condizioni contrattuali nella sezione “Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione”. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati. |
Cristalli La garanzia sopra indicata è acquistabile dal Contraente in maniera facoltativa, senza obbligo di abbinamento al pacchetto minimo Incendio, Furto ed Eventi Naturali. | |
Cristalli | La garanzia copre esclusivamente i costi di sostituzione (o riparazione) del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore, dei laterali oltre che dei tetti apribili e/o panoramici del veicolo identificato in polizza, determinati dalla rottura degli stessi, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia viene prestata con un limite massimo assicurabile pari ad Euro 1.000,00. Il Massimale effettivamente operante risulterà indicato nella Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente. Nel caso in cui la riparazione e/o sostituzione avvenga presso i centri convenzionati con la Compagnia non verrà applicata nessuna franchigia, in caso contrario verrà applicata una franchigia pari ad Euro 350,00 per sinistro. Sono esclusi i danni causati da rigature, segnature, screpolature e simili, i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni, i danni ai gruppi ottici nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. Qualora le stesse non dovessero risultare operanti, la richiesta d’indennizzo non potrà essere accolta. Relativamente alla presente garanzia la Compagnia non risarcisce i danni conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi. |
Garanzie Accessorie “A” - “B” | |
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. |
Garanzie Accessorie “A” | Danni da imbrattamento L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell’Autorità. Fenomeno elettrico L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria. Ripristino dei dispositivi di sicurezza L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, a seguito dell’attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione. Ripristino autorimessa L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del veicolo assicurato (di proprietà dell’assicurato o del contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo. Recupero, parcheggio e rimessaggio L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall’Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione dell’Assicurato. Sostituzione delle serrature L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell’assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico. In tutti i casi, resta fermo l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Immatricolazione e/o passaggio di proprietà. L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, qualora: • il veicolo assicurato risulti aver patito un danno totale a seguito di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo; • in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un sinistro indennizzabile. previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. Duplicato della patente L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell’assicurato o dei suoi familiari conviventi, in caso d’incendio, furto o smarrimento, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Custodia L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell’Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante. Danni al bagaglio L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che |
comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato. Ripristino dell’impianto antifurto L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute dall’assicurato per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare. Acquisizione documenti per la liquidazione L’Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l’acquisizione dei documenti per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | - Danni da Imbrattamento: massimale Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo; - Fenomeno Elettrico: massimale Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, la garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria; - Ripristino dei dispositivi di sicurezza: massimale Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. - Ripristino autorimessa: massimale Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - Recupero, parcheggio e rimessaggio: massimale Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; - Sostituzione delle serrature: massimale Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, non è previsto l’indennizzo in caso di semplice duplicazione delle chiavi smarrite, ancorché in presenza di denuncia di smarrimento o furto alle Autorità; - Immatricolazione e/o passaggio di proprietà: massimale Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo; - Duplicato della patente: massimale Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo; - Custodia: massimale Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, la portata della presente garanzia è limitata esclusivamente alle spese sostenute nel periodo di attesa dello svincolo del veicolo da parte dell’Autorità; - Danni al bagaglio: massimale Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo; - Ripristino dell’impianto antifurto: massimale Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo, la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. - Acquisizione documenti per la liquidazione: Massimale Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo. E’ esclusa dalla copertura la procura a vendere. |
Kasko Pneumatici NOBIS indennizza l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale. | |
Garanzie Accessorie “B” | Malus Protetto La garanzia copre la perdita pecuniaria sofferta dall’Assicurato nel caso in cui il rinnovo della copertura RCA, anche presso diverso assicuratore, abbia comportato l’aumento della Classe di Conversione Universale (CU), dovuto a un singolo sinistro avvenuto e pagato in vigenza della presente copertura. |
Sinistro Sicuro NOBIS indennizza l’Assicurato del danno materiale e diretto all’autoveicolo patito in conseguenza di una collisione verificatasi durante la circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto. | |
Fattura Rimborsata In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l’Impresa indennizza l’Assicurato di quanto questi abbia speso per le riparazioni o per l’acquisto dei ricambi nei 12 mesi precedenti l’evento. |
Resta espressamente inteso come la presente copertura opererà unicamente in relazione a quei costi che l’Assicurato sarà in grado di documentare attraverso idonea documentazione fiscale. Mobilità In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto e) di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato: - Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate; - Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; - Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo; - Rimborso delle spese di deposito del veicolo. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | - Kasko Pneumatici: questa garanzia è attivabile esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS. La garanzia viene prestata con il limite di uno pneumatico per anno e di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; - Malus Protetto: la somma assicurata è pari all’ammontare dell’importo dovuto dall’Assicurato all’Assicuratore RCA per l’applicazione del malus, relativo a un singolo sinistro, con il limite di Euro 300,00. La garanzia è attivabile su veicolo che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, siano inseribili, in base alle risultanze dell’attestato di rischio, tra la prima e la dodicesima Classe Ministeriale CU. - Sinistro Sicuro: massimale Euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, la riparazione deve avvenire presso la rete convenzionata NOBIS. - Fattura Rimborsata: la garanzia è soggetta al limite di indennizzo di Euro 1.000,00 per ciascuna fattura, per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è valida a condizione la fattura oggetto di rimborso: o Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato; o Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro; o Risulti regolarmente annotata dal Riparatore/Venditore nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72). - Mobilità: Massimale Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, rimborso spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista massimo giornaliero Euro 35,00, Rimborso Spese pernottamento massimo Euro 500,00. Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso. |
Garanzia Assistenza | |
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. | |
Assistenza | Soccorso Stradale Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo: o Soccorso Stradale per guasto - al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato |
rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve. o Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto - alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato). E’ data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. . In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete. Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). Recupero fuori strada del veicolo Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 1.000,00 per autovetture. La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo. Veicolo Sostitutivo Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. secondo i seguenti criteri: a)fino ad un massimo di 3 giorni: in caso guasto; in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate; b)fino ad un massimo di 14 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate; c)fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo. Restano a carico dell’Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato. Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture e in ogni caso alle regole di assegnazione imposte delle Case di Autonoleggio convenzionate. Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l’autovettura in sostituzione, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l’Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100,00 per evento. Invio pezzi di ricambio all’estero Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l’assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. |
Spese di albergo Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento. Invio taxi Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri. Trasporto/Rimpatrio del veicolo Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell’eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00. Trasporto in autoambulanza Qualora l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza. Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. • Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono. • L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. • L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato. • L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso. • Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. • Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. |
Tutela Legale | |
La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. | |
Tutela Legale | L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato, quali: • l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio; • le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d’Ufficio (CTU) dal Giudice; • le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; • le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp); • per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese; • per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000; • per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; • per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti. TUTELA CIRCOLAZIONE La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato. La garanzia è operante nei seguenti casi: 1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 |
per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi: • inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta • mancata comunicazione o diniego di offerta; • mancato accordo tra le parti. 2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo; 3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione; PATENTE A PUNTI La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l’assicurato al momento dell’effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida. Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l’effetto della presente polizza. L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di: • punti 6 per le patenti A e B; • punti 9 per le patenti superiori. dalla data di sottoscrizione del presente contratto. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi dalla garanzia: • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali; • le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; • spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto) • tasse di registro ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE: La garanzia non è operante: a)se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b)nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; c)in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; d)per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; e)nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d’ebbrezza, Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso, Violazione di posti di blocco |
Infortuni Conducente | |
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende. | |
Infortuni Conducente | Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano - l’invalidità permanente: Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra. - la morte: L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell’infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’evento lesivo. L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. |
Infortuni Trasportati | La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nei DIP base, relative a garanzie e ai spgetti esclusi dalla copertura assicurativa. Restano esclusi gli eventuali danni causati a terzi derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, |
sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione., in quanto rientranti in un apposito accordo contrattuale (RIMORCHI - RISCHIO STATICO); L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L’Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Xxxxx alle cose subiti dai seguenti soggetti: a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b). L’assicurazione non comprende la copertura di: denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento; |
Ci sono limiti di copertura?
Eventuali limitazioni ed esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base, di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.
Di seguito vengono riportate le principali esclusioni comununi a tutte le garanzie:
o se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
o se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
o se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
o in caso di dolo del conducente.
o atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
o partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
Esclusioni Specifiche relative a ciascuna garanzia Responsabilità civile, restano esclusi:
o nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona
abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
o nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
o nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Xxxxxxxxx), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
o per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
o PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: restano esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
Garanzia Incendio:
• Non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.
Le garanzie Kasko e Collisione non sono operanti:
o in conseguenza di attività illecite;
o se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
o se i danni risultano causati da atti vandalici;
o in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
o in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio;
o in caso di xxxxx conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
o per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Garanzie Malus Protetto e Sinistro Sicuro:
o Sinistri Rca avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della presente copertura anche se pagati successivamente alla stessa.
o Irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l’attestato di rischio RCA;
o Pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dal Contraente della presente polizza;
o Contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell’assicuratore RCA;
o Maggior importo derivante dal malus afferente al/i sinistro/i successivo/i al primo denunciato e pagato nel corso della vigenza del presente contratto.
o Incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati;
o Sinistri verificatesi su strade non pubbliche;
o Incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.
Garanzia Fattura Rimborsata:
o Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
Principali Esclusioni valide per le garanzie Danni al Veicolo:
NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:
o fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
o semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria “Fenomeno Elettrico”;
o dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia “furto” sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
o aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
o colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Xxxxx Accidentali – Collisione e Xxxxx Accidentali - Kasko;
o atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Eventi Speciali - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
o trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, fermo quanto previsto per le garanzie Eventi Speciali - Eventi Naturali a patto che, per le suddette circostanze, non venga diramata dichiarazione da parte delle Autorità competenti dello “stato di calamità”.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
La Denuncia, redatta sul modulo “Constatazione Amichevole di incidente – denuncia di sinistro” | |
fornita da Nobis, deve essere presentata in originale entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si | |
è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo | |
avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero | |
x00 000 0000000 (dall’estero) o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto. | |
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al | |
Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli | |
atti giudiziari relativi al Sinistro stesso. | |
È possibile comunicare la Denuncia del Sinistro, anche qualora trovi applicazione la procedura di | |
risarcimento diretto ai sensi degli articoli 148,m 149 e 150 del Codice, tramite lettera raccomandata – con | |
avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma posta elettronica all’indirizzo mail | |
xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n. x00 000 0000000. | |
Assistenza diretta/in convenzione: | |
Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxx.xx) l’Assicurato potrà trovare l’elenco degli Autoriparatori | |
convenzionati, con i relativi riferimenti. L’Assicurato potrà, inoltre trovare, in maniera dettagliata | |
l’elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che | |
vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. | |
L’Impresa, nel caso in cui l’Assicurato - al verificarsi di un sinistro - non faccia eseguire le | |
riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con NOBIS o con altra azienda | |
eventualmente preposta dall’Impresa stessa avrà diritto ad applicare dall’Assicurato ulteriori | |
limitazioni. | |
L’impresa supporterà l’assicurato al fine di individuare l’Autoriparatore più vicino alla propria | |
Cosa fare in caso di sinistro | residenza ed eventualmente offrire il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: L’Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi | |
liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della | |
scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non | |
rinnovato. | |
I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell’ultima annualità | |
assicurativa trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento. | |
Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la | |
procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l’Assicurato deve | |
rivolgersi alla CONSAP per conoscere l’ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di | |
rimborso. | |
Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l’Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo | |
all’ente in questione, che rilascia un’attestazione di avvenuto pagamento da consegnare | |
all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. | |
Nel caso invece si tratti di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà | |
essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati | |
direttamente all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. | |
A riscatto avvenuto, l’Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del | |
contratto. | |
Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza. | |
Gestione da parte di altre imprese: Si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei | |
sinistri da parte di altre Compagnie. |
Prescrizione: indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono. ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | contraente/assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del |
danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. | |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo a partire dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale oppure quadrimestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 4% e del 5,5%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 40/2018 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Nel caso di cessazione del rischio per: - Trasferimento della proprietà del veicolo - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo la Compagnia rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si verifichi una delle condizioni indicate sopra, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. Nobis procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. XXXXX è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. |
Sospensione | Se il contraente/assicurato, intende sospendere la garanzia (esclusivamente per vendita o demolizione del veicolo) in corso di contratto è tenuto a dare comunicazione all’Impresa che, qualora accordi tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un’appendice che dovrà essere sottoscritta dalle Parti. Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente. NOBIS rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. XXXXX procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolute, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto ha durata annuale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Solo per le polizze stipulate a distanza, il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Risoluzione | ll Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: - Trasferimento di proprietà del veicolo; - Cessazione del rischio per a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo fino a 9 posti compreso il conducente ed autotassametri.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario è pari al 13,34% sul premio netto imponibile per la garanzia RC, del 37,02% per le garanzie Infortuni, del 31,07 per le garanzie Cvt, del 35,70 per le Garanzie Perdite Pecuniarie, del 24,69% per la garanzia Tutela Legale e del 50,15% per la garanzia Assistenza.
Costi di intermediazione
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Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO