Contract
RDO su MePA per l’acquisizione di un nuovo sistema di virtualizzazione con apparati Syneto, per l’erogazione dei servizi informatici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 36, comma 6, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, stante la riscontrata assenza di Convenzioni/Contratti/Accordi quadro idonei alle esigenze operative ed economiche da soddisfare e l’urgenza di procedere per la continuità operativa dell’Agenzia.
Disciplinare e capitolato per il perfezionamento della RDO MePA e le fasi di esecuzione.
INDICE
1.OGGETTO, IMPORTO, BASE D’ASTA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, DURATA, CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO 2
2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, PROCEDURA, TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA E PER EVENTUALI CHIARIMENTI 3
2.1.Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 3
2.2.Dichiarazioni integrative al DGUE 6
2.5.Verifica di anomalia delle offerte 8
2.6. Modalità di aggiudicazione 9
3. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULA E ALLA ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO 9
5.PENALI, RISOLUZIONE, FORO COMPETENTE 11
6.ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 11
7.OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ 13
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 13
10.OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 14
11.CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ 15
1
AGID | Via Xxxxx, 21 – 00000 Xxxx | xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx | xxx.xxxx.xxx.xx | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri
RDO su MePA per l’acquisizione di un nuovo sistema di virtualizzazione con apparati Syneto, per l’erogazione dei servizi informatici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 36, comma 6, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stante la riscontrata assenza di Convenzioni/Contratti/Accordi quadro idonei alle esigenze operative ed economiche da soddisfare e l’urgenza di procedere per la continuità operativa dell’Agenzia. Disciplinare e capitolato per il perfezionamento della RDO MePA e le fasi di esecuzione.
Ad integrazione di quanto disposto nelle Condizioni relative al capitolato/bando MePA di riferimento, si conviene quanto segue. Il presente documento, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione, va restituito alla stazione appaltante sia su MePA che alla PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, all’attenzione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxx e all’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento.
1.OGGETTO, IMPORTO, BASE D’ASTA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, DURATA, CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO
1. AgID, procede tramite indizione di una RDO su MePA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 36, comma 6 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. perché ha la necessità di provvedere alla sostituzione del sistema di virtualizzazione, attualmente in uso, e dotarsi, per 36 (trentasei) mesi, di un nuovo sistema, comprendendo nell’acquisto tutte le licenze software, compreso il kit e la subscription delle licenze di supporto VMWare ed i servizi necessari alla manutenzione hardware, nonché i relativi servizi aggiuntivi di installazione e configurazione, nella tipologia e quantità di seguito schematicamente descritto:
cod. art. produttore | Descrizione prodotto | Durata | Quantità pezzo/GG |
HSC-3256-P29 | Use case: private clouds, virtual infrastructure, backup & DR, files Compute: Dual Intel® Cascade Lake Gold 6226R [16 cores + 16 cores, total 32 cores @ 2.9Ghz] Memory: 224GB usable by VMs + 32GB adaptive in-memory data cache Network connections: 2x10GbE RJ45 + 1 x Dedicated IPMI XX00 0XxX Storage: Hybrid: 5x8TB HDD + 3xSSD cache, 16TB net + in-line com-pression Flash: 4x1.92TB SSD, 5.76TB net + in-line compression Hypervisor boot: 2 x SSD 240GB RAID Software: SynetoOS HCI platform fully featured, factory instal-led Chassis: 2U, 12 Bays 3.5" + 2 Bays 2.5" rear OS, 2 x 920W redundant power supply | 4 | |
NC-10GE-2P-OP | 10GbE 2-port Ethernet Network Card SFP+ (2x SFP+ transceiver included) | 8 | |
EX-J12-872 | Storage:12x8TB HDD, 48TB net + in-line compression Unit: 2U, 12 Bays 3.5", 2 x 920W redundant power supply The maintenance will match the existing unit | 4 | |
BH32X-RAM-64GB- DDR4-4 | 4 Memory expansion modules 64GB for Hyper 3200 From 256Gb to 512GB From 384TB to 640TB From 768GB to 1TB | 4 | |
SP3Y-HSC3200-SPR | 3 Years Warranty First response 2h (1h for P1), 4 company contacts. SERVICES INCLUDED: Software updates, Hardware maintenance (next business day on-site), Remote assistance, SerenITy service, Hypervisor support. AVAILABILITY: Standard hours (09:00-18:00 CEST Mon-Fri). | 3Y | |
STDSHIPP2U-4U | Standard shipping 2 days forHyper 3100, Hyper 3200, Hyper 4000, Expansion Shelf | 8 | |
PSRV-IS | Supporto all’installazione e configurazione | 5 gg. | |
VS7-ESSL-KIT-C + 3SUB-C | VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) + Subscription for 3 years Subscription only | 3Y | 2 |
2. Il contratto di acquisizione del nuovo sistema di virtualizzazione, già indicato al punto 1 avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, periodo che decorrerà dalla data di accettazione a seguito di comunicazione, da parte del RUP, di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura, salva restando in ogni caso la stipula della RdO sul MePA.
3. L’importo massimo preventivato a base d’asta per la RdO, per le quantità previste e per 36 mesi di prevista durata del contratto che si definirà con l’aggiudicatario è pari a € 209.000,01 (duecentonovemila/01) IVA esclusa e pari a € 254.980,02 (duecentocinquantaquatromilanovecentottanta/02) IVA compresa.
0.Xx criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b) del D.lgs. 50/2016 e xx.xx., considerando che si intende acquisire apparati, licenze e servizi ICT, ovvero componenti con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, senza che ciò comporti un sacrificio nell’autonomia di proposta degli Operatori Economici invitati e permettendo, alla luce anche delle limitate disponibilità di budget da destinare all’iniziativa, di privilegiare l’aspetto del prezzo.
5. La fornitura dovrà essere assicurata, come specificato nel presente disciplinare.
2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, PROCEDURA, TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA E PER EVENTUALI CHIARIMENTI
0.Xx documentazione di gara consiste in:
− il Disciplinare di gara, comprensivo della scheda con le specifiche tecniche (richiamata al precedente articolo 1, commi 1), 2) e 3);
− il modello di Dichiarazione sostitutiva (DGUE), di cui al successivo paragrafo;
− le dichiarazioni integrative al DGUE, di cui al successivo paragrafo;
− Il modello di Patto di integrità, di cui al successivo paragrafo.
2.Tale documentazione verrà caricata dalla Stazione appaltante negli appositi spazi resi disponibili dalla piattaforma elettronica del MePA. Gli operatori economici invitati dovranno compilare e caricare nuovamente,negli appositi spazi resi disponibili dal MePA:
− il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato in ogni sua parte secondo quanto indicato al paragrafo e debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma. In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotta copia scannerizzata dell’atto costitutivo;
− le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al successivo paragrafo;
− l’offerta economica per la CDN richiesta e per i 36 mesi di prevista durata;
− il Pass dell’Operatore economico (“PassOE”) acquisito dal concorrente stesso, nel rispetto delle norme vigenti, presso il Portale dell’ANAC – “Servizi Accesso riservato” – AVCPass Operatore economico.
3.Agli eventuali quesiti, presentati in forma scritta ed entro il termine di riferimento indicato attraverso l’apposita funzione della piattaforma digitale, sarà data risposta, in forma anonima, a tutti gli operatori economici invitati, almeno 6 (sei) giorni prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. 4.Ciò significa che gli OE potranno presentare in qualsiasi tempo richieste chiarimenti: ma la Stazione Appaltante avrà l’obbligo di rispondere a quelli presentati fino a sei giorni prima del termine di scadenza del termine di presentazione offerta e mera facoltà di risposta alle richieste pervenute dopo detto termine.
0.Xx precisa che eventuali richieste di chiarimenti, elaborate dagli operatori economici sul presente Disciplinare, nonché il relativo riscontro fornito da AgID, fanno parte integrante della documentazione di gara. Si rappresenta che il termine di presentazione delle offerte è di venti giorni dalla data di invio della RdO sulla piattaforma elettronica del MePA.
2.1.Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
1.L’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (redatta compilando il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, adattato alla legislazione nazionale – con la quale, tra le altre cose, attesta:
a. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2,4,5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice (compilare, in ogni sua parte, la Parte III “Motivi di esclusione” del DGUE);
b. Si rappresenta che la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, del Codice, dovrà essere riferita per tutti i soggetti (in carica e cessati) che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del Codice. Si precisa che, nel DGUE, parte II “Informazioni sull’operatore economico”, Sezione B, tale dichiarazione dovrà essere riferita ai seguenti soggetti:
− al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
− ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
− ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
− se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
• ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
• ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteridecisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria,possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
• al direttore tecnico;
• al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’art. 80, del Codice, devono essere riferite per entrambi i suddetti soci);
− ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta;
− in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura;
c. l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo,ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese il concorrente è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale il concorrente è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (compilareParte IV “Criteri di Selezione”, Sezione A, n. 1, del DGUE);
d. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (AgID).
2.Non va valorizzato lo spazio relativo alla possibilità di dichiarare l’intenzione di ricorrere al subappalto, in quanto, per la specificità e particolarità e riservatezza dell’attività richiesta, nonché per l’alta specializzazione che viene richiesta all’operatore economico all’esecuzione della prestazione principale, non è ammesso dalla Stazione Appaltante.
3.Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee guida dell’ANAC) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante (AgID) ogni opportuna valutazione.
4.Per assicurare maggiore speditezza alla procedura di gara, limitando il ricorso al soccorso istruttorio, è fondamentale fornire risposta alle seguenti sezioni del DGUE (e le successive richieste di informazioni a queste in subordine collegate, qualora vi sia la necessità di valorizzarle). A titolo esemplificativo:
a)
Forma della partecipazione: | Risposta: |
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri? | [ ] Sì [ ] No |
b)
Affidamento: | Risposta: |
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? | [ ] Sì [ ]No |
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: | [………….…] |
c)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: | |
a) fallimento | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo indicare gli estremi | |
dei provvedimenti | |
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi | [………..…] |
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo indicare l’Impresa | |
ausiliaria | |
[………..…] | |
b) liquidazione coatta | [ ] Sì [ ] No |
c) concordato preventivo | [ ] Sì [ ] No |
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No |
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico? | [ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria [………..…] |
5.Per semplicità, è inoltre possibile tralasciare le seguenti parti del DGUE, perché contenenti informazioni nonrilevanti ai fini della presente procedura:
a) Parte IV: Criteri di selezione (tralasciare tutto eccetto A “Idoneità”, n. 1);
b) Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (tralasciare tutto). 0.Xx DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
0.Xx caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare.
2.2.Dichiarazioni integrative al DGUE
1.L’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione integrativa a quella contenuta nel DGUE, resa dallegale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con la quale:
a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) e c) del Codice;
b) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c- quater) del Codice (in caso affermativo, descrivere la situazione concreta);
c) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f- ter) del Codice;
d) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto etenuto conto:
i. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
g) ove applicabile, compila la dichiarazione nelle parti di seguito riportate:
2.Per gli operatori economici che partecipano in forma associata, la suddetta dichiarazione integrativadovrà essere prodotta da tutti gli associati, con le modalità indicate al precedente par. relativo alDGUE.
1.Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, della dichiarazione sostitutiva, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, ove presenti, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
2.Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
3.L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
0.Xx successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenzadi circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisitidi partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
c) la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla procedura sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
d) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza infase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
0.Xx fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l’eventualevolontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
6.Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
0.Xx caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
0.Xx di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti edichiarazioni presentati.
1.Ciascun operatore, a pena di esclusione, deve formulare la propria Offerta economica elaborando il prezzo di riferimento secondo i criteri contenuti nello “Schema di Offerta economica”, riportando in cifre ed in lettere i prezzi offerti (validi anche ai fini contrattuali).
2.Non sono ammessi preventivi parziali, né preventivi il cui importo complessivo massimo sia pari o superiore alla base di gara IVA esclusa.
3.Ogni concorrente dovrà produrre una sola offerta, che dovrà rimanere fissa ed invariabile; essa è vincolante, aisensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, per i 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
0.Xx sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, l'operatore deve indicare nell’Offerta economica:
a. la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’AgID procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.
b. l'operatore deve indicare nell’Offerta economica la stima dei propri costi della manodopera. L’AgID procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d), del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del codice, prima dell’aggiudicazione.
4.Nel formulare il prezzo complessivo, l’operatore economico dovrà, inoltre, tener conto di quanto segue:
− la quotazione offerta si intende, ove non altrimenti specificato, XXX xxxxxxx;
− l’importo complessivo dell’offerta deve essere comprensivo di tutte le prestazioni (servizi, fornitura materiali, mano d’opera, ecc.), e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l’esecuzione del
servizio in questione;
− il personale deve attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell’AgID; a tal fine verranno fornite all’impresa cui sarà affidato il servizio
− in oggetto dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
− a copertura della garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, l’AgID richiede idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice (come indicato nell’apposito successivo paragrafo);
− la presentazione dell’Offerta economica comporta l’accettazione, anche se non esplicitamente sottoscritte, delle condizioni tutte contenute nel presente Disciplinare e suoi allegati.
6.L’Offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale).
7.Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità:
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
8.Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo
Si precisa, inoltre, che:
− in relazione all’Offerta economica presentata, in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole all’Amministrazione;
− non sono ammesse offerte alternative. La presentazione di offerte plurime o alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara determinerà l’esclusione di tutte le offerte presentate dall’operatore economico;
− non dovranno essere apportate modifiche di alcun genere allo schema di Offerta economica.
9.Sarà preso in considerazione, ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il prezzo di riferimento offerto e utilizzate le formule messe a disposizione sulla piattaforma MePA.
10.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
− offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato tecnico;
− offerte che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano, modifichino le predette condizioni specificate nel Capitolato tecnico;
− offerte incomplete e/o parziali;
− offerte che non risultino conformi rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali stabilite nel presente Disciplinare.
2.5.Verifica di anomalia delle offerte
0.Xx ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa (ex art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice), il RUP, anche con il supporto degli Uffici AgID competenti valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilitàdelle offerte che appaiono anormalmente basse, procedendo anche attraverso le funzionalità presenti sul MePA ed in linea con le norme vigenti e Linee guida ANAC, osservate dall’AgID in tema di appalti.
0.Xx procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
3.Nello specifico:
a. il RUP richiede per iscritto all’offerente la presentazione delle spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi
di valutazione dell’offerta. A tal fine, assegna un termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
b. l’offerente dovrà presentare le spiegazioni per iscritto, entro il termine fissato dal RUP, che in particolare potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per ogni singolo prezzo unitario offerto i seguenti elementi:
• l’economia del processo dei servizi prestati;
• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi;
• l’originalità dei servizi proposti dall’offerente.
c. Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può richiedere ulteriori chiarimenti assegnando un termine di n. 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
d. Il RUP escluderà l’offerta solo se la prova fornita dall’offerente non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi e di costi proposti e se viene accertato, con le sopraindicate modalità, che l’offerta è anormalmente bassa, e quindi inaffidabile, in quanto non rispetta quanto stabilito dalle lettere a), b), c), d), del comma 5 dell’art. 97 del Codice, nonché quanto stabilito dal successivo comma 6, secondo cui non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
2.6. Modalità di aggiudicazione
0.Xx richiesta di Offerta economica non costituisce alcun impegno per l’AgID, che si riserva il diritto di: a.non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b.procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c.sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
d.non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 0.Xx procede essenzialmente attraverso la piattaforma elettronica alla formulazione e dichiarazione della graduatoria provvisoria di gara, disponendo una proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e redigendo apposito verbale ai
fini dei successivi adempimenti.
3.Sarà aggiudicatario della gara l’Operatore concorrente che avrà formulato il prezzo più basso. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato, la graduatoria provvisoria sarà scorsa a favore dell’operatore successivo.
4.L’atto di aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara a cura del RUP. Qualora il RUP richieda la stipula per motivi d’urgenza, resta fermo che l’esito negativo delle verifiche condotte sul possesso dei requisiti in capo all’Aggiudicatario comporterà la facoltà di risoluzione del contratto e la sospensione di tutti i pagamenti nonché la comunicazione all’ANAC e la segnalazione alle autorità competenti delle eventuali irregolarità rilevate.
3. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULA E ALLA ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO
1.A seguito dell’affidamento sulla piattaforma elettronica, si richiede, come in parte già chiarito, di far pervenire all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, all’attenzione del RUP e del Direttore dell’esecuzione e all’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi la prova del pagamento dell’imposta di bollo. I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione attraverso il Mercato Elettronico della PA scontano l’imposta di bollo, in linea anche con la risoluzione n. 96/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che il documento di accettazione dell’offerta e di stipula (documento che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto, identificabile con il documento di stipula rilasciato dalla piattaforma MePA) deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
2.L’imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., degli agenti di riscossione, oppure on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate, preferibilmente quindi previa compilazione del mod. F23 a partire dal momento del perfezionamento dell’affidamento MePA in via
telematica. La compilazione del modello F23 prevede essenzialmente gli estremi del soggetto sottoposto a tributo (l’OE); l’eventuale richiamo al contratto oggetto di imposta (es.: “stipula …… n. … con Agenzia per l’Italia Digitale”); il codice tributo (456T, Imposta di bollo- tassa sui contratti di borsa). L’attestazione di pagamento del modello F23 dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore e trasmessa ad AgID. L’imposta di bollo è assolta col versamento di €. 16,00 ogni quattro facciate di documento contrattuale.
3.L’aggiudicatario procede con l’invio della copia del relativo modello F23, inserendo nel campo 6 il codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio su cui ha sede l’Operatore Economico (il codice è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate); nel campo 11 il codice tributo 456T; nel campo 12 la descrizione: “imposta di bollo”.
0.Xx RUP, principalmente nel rispetto delle norme vigenti e delle Linee Guida ANAC e coordinandosi con il punto istruttore e il DE:
a) cura il corretto e razionale svolgimento della procedura su MePA, esercitando una funzione di coordinamento e controllo (e coordinandosi con il punto istruttore) adottando le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
b) verifica, ove lo ritenga necessario anche con il supporto degli uffici competenti, il possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalle altre disposizioni vigenti in capo all’aggiudicatario;
c) richiede al punto ordinante di procedere attraverso le funzionalità del MePA alla stipula del contratto (se vi sono urgenze di avvio del servizio, anche una volta avviate le verifiche di cui alla precedente lettera);
d) comunica al Prestatore e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo e pagamento dei servizi resi in forza del contratto, la data di avvio delle attività;
e) cura le attestazioni di regolare esecuzione e le verifiche di conformità dei servizi, essenziali alla fatturazione e al pagamento, e risponde su sua delega e indicazione, con la dovuta tempestività alle richieste degli Uffici competenti in merito alle fasi di accettazione/rifiuto e registrazione della fattura.
4. GARANZIA DEFINITIVA
0.Xx fini della stipula su MePA, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria. La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione contraente.
Deve essere munita, in deroga all’art. 1945 del codice civile, della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia, altresì, alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile.
La garanzia definitiva deve avere preferibilmente formato digitale, intendendo come tale un documento esclusivamente digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., firmato digitalmente dal garante, non “cartaceo”,trasmesso entro il termine assegnato via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx. In via residuale è tollerato il formato cartaceo, che obbliga l’aggiudicatario a presentare entro il termine assegnato il formato originale della “copia per il beneficiario”.
Al fine di fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della suddetta garanzia, il Fornitore deve produrre, anche in copia conforme all’originale, mediante idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47del D.P.R. 445/2000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; ovvero rientrare in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
0.Xx precisa che:
- in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016, il Fornitore può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le
modalità sopra previste;
- in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il Fornitore può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se il Consorzio è in possesso della predetta certificazione.
0.Xx nessun caso si provvederà alla restituzione della “copia per il beneficiario” originale della cauzione definitiva resa in formato cartaceo, intendendosi la stessa acquisita agli atti.
4.Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento al reintegro, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
0.Xx mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.
0.Xx ricorda che la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.lgs. 50/2016. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Insiste sull’affidatario l’onere di consegna all’istituto garante degli stati di avanzamento lavori o degli analoghi documenti comprovanti l’avvenuta esecuzione: alla Stazione Appaltante, su cui non insiste alcun obbligo di svincolo, non è imputabile o addebitabile alcun aggravio o addebito dell’istituto garante successivo alla data del certificato di regolare esecuzione.
5.PENALI, RISOLUZIONE, FORO COMPETENTE
1.L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.
In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP (ex articolo 1, comma 2), in caso di difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare una penale pari all’1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.
2.Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. Resta salva la facoltà per l’AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione dei servizi.
3.Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, o pesanti interruzioni della funzionalità delle licenze fornite, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell’OE da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell’Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
4.L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:
− frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
− circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
− cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
5.Come precisato nel prosieguo, in caso di controversia il Foro competente è quello di Roma.
6.ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.
0.Xx fatturazione e il pagamento sono subordinati alla stipula del contratto e alla regolare esecuzione dei servizi e potranno avvenire successivamente alla verifica di conformità con esito positivo e al rilascio del certificato di regolare esecuzione (CRE) che sarà emesso dal RUP.
2.Successivamente all’attestazione e certificazione della regolare esecuzione, il fornitore sarà autorizzato a procedere alla fatturazione. La fattura pervenuta prima dell’attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell’AgID.
0.Xx Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche in ottemperanza a quanto previsto dal
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)”.
L’AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:
a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.
Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c):
− la Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale;
− Il Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
− Il C.F.: 97735020584;
− i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
− il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
− i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
− la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
− la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa …… al gg/mm/aa….); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
− tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
− eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
− l’indicazione dello split payment;
− l’esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all’art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016. 3.Split payment: Come detto, AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.
190. L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate.
Ritenute ex art 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ove necessario e il pagamento avvenga in più tranche, per fatturazioni che avvengano periodicamente ovvero quando il costo dell’acquisto non avvenga in unica soluzione, va anche garantita l’esposizione in fattura delle ritenute di cui all’art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016; sull’imponibile di ciascuna fattura emessa dal Prestatore, l’Agenzia è tenuta all’applicazione della ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione da parte dell’AgID del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); a tal fine:
− il Prestatore emetterà pertanto ciascuna fattura al netto dell’importo della ritenuta dello 0,50%; l’importo delle ritenute, assumendo rilevanza, ai fini IVA, verrà conseguentemente fatturato, previa richiesta da parte del Prestatore, solo in sede di liquidazione del saldo finale.
− ciascuna fattura emessa ad XxXX dovrà quindi comunque necessariamente contenere l’espressa citazione relativa all’applicazione della ritenuta medesima.
Detta modalità di esporre le ritenute in fattura è maggiormente in linea con la normativa vigente nonché con i pareri dell’Agenzia delle Entrate in materia; diversamente, qualora i fornitori continuassero a emettere le fatture senza tenerne conto (senza detrarre lo 0,50 per cento), verrebbero alterati i dati relativi alla base imponibile fatturata, sulla quale, in automatico, è calcolata l’imposta da riconoscere all’Erario e si verrebbe quindi a versare una maggiore imposta (ovvero quella allineata all’importo complessivo senza il calcolo corretto della ritenuta), con ciò creando disallineamenti anche a danno dei fornitori stessi.
7.OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
0.Xx Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.
2.Pertanto, lo stesso deve comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
0.Xx sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.
0.Xx cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
5.Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
8.RISERVATEZZA
0.Xx Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
1.Con il presente articolo, si informa il personale della società affidataria del servizio in merito al trattamento dei dati personali durante la fase procedurale e, in caso di affidamento, altresì durante la successiva fase di vigenza contrattuale. La società, in persona del proprio legale rappresentante, si impegna a fornire tale informativa al personale di cui saranno forniti i dati personali.
2.Qualora la società ritenga, ai fini della valutazione delle competenze, di inoltrare il curriculum vitae di propri dipendenti o collaboratori, tali curricula dovranno essere corredati della dichiarazione del sottoscrittore di autorizzazione al trattamento dei dati personali a sensi della normativa vigente e per le finalità di cui alla presente procedura.
0.Xx specifica quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati personali AgID – Agenzia per l’Italia Digitale Indirizzo: Xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx Indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali
Indirizzo: Xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx, presso AgID Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
Autorità di controllo
Garante per la protezione dei dati personali Sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Categorie e fonti dei dati personali
I dati personali acquisiti da XxXX ineriscono unicamente informazioni anagrafiche e di contatto di persone fisiche che ricoprono cariche all’interno della società che partecipa alla procedura e che, eventualmente, risulterà affidataria del servizio o di referenti da questi nominati.
Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, all’unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall’interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati ai seguenti e successivi fini:
− consentire la partecipazione alla procedura di affidamento;
− gestire il vincolo contrattuale.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà l’utile partecipazione alla procedura di affidamento.
La base giuridica del trattamento è individuata nell’esecuzione di misure precontrattuali e, successivamente, contrattuali nonché nell’adempimento degli obblighi legali posti in capo ad AgID.
Categorie di destinatari dei dati
XxXX tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici e attraverso il portale MePA. I destinatari dei dati personali, qualora richiesto dalla normativa, sono nominati responsabili del trattamento. Alcuni dati personali saranno altresì oggetto di pubblicazione sul portale xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/ in ottemperanza agli obblighi normativi in materia di trasparenza; inoltre, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli interessati, di accesso civico o di accesso civico generalizzato, alcuni dati potranno essere oggetto di comunicazione ai richiedenti, sempre nei limiti previsti dalla normativa.
XxXX non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
− Fase di definizione e procedura di affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di affidamento e, in seguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente.
− Fase successiva all’affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo di vigenza contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad XxXX, tramite il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale unicamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull’interessato.
10.OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale pubblicata sul XXX XxXX, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”, documento che integra e specifica il Codice
di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
2.Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favoredell’Agenzia.
3.Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con XxXX, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di XxXX di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine edonorabilità.
11.CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ
0.Xx Fornitore dovrà altresì attenersi a quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” che al comma 3 dell’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
2.Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, XxXX potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
0.Xx Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d’ora il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2020-2022 approvato con determina del D.G. n. 20 del 4 febbraio 2020 ed in ogni caso aggiornato e pubblicato sul sito AgID.
0.Xx Fornitore affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.
12.FORO COMPETENTE
1.Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.