Contract
1. Premesse
Ogni riferimento, nelle presenti condizioni Generali a norme legislative o regolamentari, include, salvo espressa indicazione contraria, tutte le successive modifiche e integrazioni delle stesse norme. Tutte le fonti normative nazionali citate sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) sono inoltre disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali presenti nelle “CTE” (Condizioni Tecnico Economiche) e quelle presenti nelle presenti CGC, prevalgono le prime.
Nell’ambito e ai fini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e di ogni altro documento allegato si intendono per:
- Somministrante: la società 3 ENERGIA S.r.l., erogatrice della fornitura di energia elettrica;
- Cliente: il soggetto che fruisce del servizio di fornitura di energia elettrica;
- Cliente non domestico: Cliente appartenente al servizio di maggior tutela o al mercato libero i cui punti di prelievo sono riconducibili alla tipologia di cui all’art. 2.3, lettera c) della delibera AEEG. N .156/07 e s.m.i;
- Cliente tutelato: è il Cliente domestico e il Cliente non domestico avente meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e tutti i punti prelievo in Bassa Tensione;
- Distributore: è l’esercente che svolge le attività previste dall’art. 4, comma 4.5, di cui all’allegato A della delibera AEEG n. 11/07;
- Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 125/07;
- Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 125/07;
-Mercato libero: mercato a cui appartiene il Cliente finale che non ricade nei servizi di maggior tutela o di salvaguardia;
- Switching: variazione dell’utente del dispacciamento relativo ad uno o più punti di prelievo associati al Cliente finale;
- Parti: la Somministrante ed il Cliente;
- CGC: le presenti Condizioni Generali di Contratto;
- CTE: Condizioni Tecnico Economiche allegate alla proposta di contratto in cui sono riportate le condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e il relativo periodo di applicabilità.
- Proposta di Contratto (e materiale allegato): la documentazione presentata dalla Somministrante al Cliente e atta a descrivere l’offerta commerciale a cui il Cliente può aderire, comprensiva della documentazione volta a consentire al Cliente di valutare consapevolmente la suddetta offerta, incluse le informative previste dalla normativa vigente;
- Modulo di Accettazione (di seguito “Accettazione”): il documento contenente l’accettazione, da parte del Cliente, della fornitura di energia elettrica alle condizioni di cui alla Proposta Contrattuale e volta a manifestare la volontà di concludere un Contratto di somministrazione di energia elettrica (di seguito “Contratto”);
- AEEG: l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas Naturale;
- Sito: punto di prelievo dell’energia elettrica presso gli immobili del Cliente.
2. Oggetto del Contratto - Esclusiva
Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica da parte di 3 ENERGIA S.r.l. (di seguito Somministrante) al Cliente, per gli usi consentiti e indicati dal Cliente nel Modulo di Accettazione, con le modalità riportate ed alle condizioni specificate di seguito, nella Proposta Contrattuale e nelle CTE allegate alla proposta.
Resta inteso che il servizio di vendita dell’energia elettrica gestito dalla Somministrante è regolato dalle presenti CGC, dalle norme emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.
L’energia elettrica fornita potrà essere utilizzata esclusivamente per l’uso dichiarato e per alimentare i siti del Cliente e non potrà in alcun modo essere ceduta a terzi o utilizzata per altri scopi.
3 ENERGIA S.r.l. metterà a disposizione del Cliente l’energia elettrica di cui alla Proposta di Contratto e fornirà al Cliente, che si impegna ad acquistare e prelevare esclusivamente dalla Somministrante, i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno dei Punti di Prelievo.
3. Competenze della Somministrante
3 ENERGIA S.r.l. gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell’energia elettrica ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione. Spettano invece al competente Distributore la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire l’energia elettrica, la installazione, la gestione, la manutenzione e l'effettuazione delle verifiche di funzionalità dei gruppi di misura, il trasporto e la consegna dell’energia elettrica sino al punto di fornitura, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche dell’energia elettrica al punto di consegna, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio. 3 ENERGIA S.r.l. non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del gestore del servizio di distribuzione, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di corrispettivo, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. La Somministrante garantisce al Cliente la fornitura di energia elettrica necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni con le modalità pattuite con le presenti CGC.
Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica non sono imputabili alla Somministrante e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto come meglio specificato all’art. 16.
Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica oggetto della fornitura restano di esclusiva competenza del gestore della rete alla quale i siti risultano collegati.
4. Condizioni per la conclusione del contratto
4.1 Il contratto si intenderà perfezionato qualora il Cliente, dopo aver valutato attentamente la Proposta di Contratto, richiede alla Somministrante la fornitura di energia elettrica attraverso la presentazione del Modulo di Accettazione debitamente compilato e sottoscritto presso gli sportelli di
3 ENERGIA S.r.l., ovvero attraverso l’invio dello stesso a 3 ENERGIA S.r.l. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di cui all’art 19 o mediante gli agenti commerciali.
4.2 In ogni caso, le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto e nelle CTE prevalgono sempre sulle presenti CGC.
4.3 Il Cliente conferisce mandato alla Somministrante affinché proceda per suo conto a inoltrare la comunicazione di recesso sottoscritta dal Cliente stesso al precedente fornitore.
4.4 3 ENERGIA S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nelle seguenti ipotesi:
a) alla circostanza che i Xxxx risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione;
b) esito negativo delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check). L’attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare la presenza di protesti, pregiudizievoli, azioni o procedimenti per la messa in liquidazione, interruzione o sospensione dell’attività produttiva, o anche attraverso banche dati
dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell’energia elettrica e del gas. La Somministrante si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d’ora il trattamento dei propri dati personali.
La Somministrante espleterà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione; in caso di esito negativo, la Somministrante ne darà comunicazione al Cliente nel termine indicato. Superato tale termine, in mancanza di detta comunicazione da parte della Somministrante, le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente.
c) mancato ottenimento da parte di 3 ENERGIA S.r.l. di adeguata copertura assicurativa o bancaria sul credito commerciale, nei confronti del Cliente, da parte di primario istituto con il quale 3 ENERGIA S.r.l. ha stipulato o potrebbe stipulare una polizza destinata a coprire il proprio credito commerciale;
d) mancata ricezione da parte di 3 ENERGIA S.r.l. di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi;
e) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a 3 ENERGIA S.r.l. ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);
f) qualora la Richiesta di fornitura riguardi aree territoriali non servite da 3 ENERGIA S.r.l.
5. Attivazione, decorrenza ed efficacia della fornitura di energia elettrica
5.1 Ai fini dell’esecuzione del Contratto il Cliente conferisce mandato/i, con e/o senza rappresentanza ai sensi rispettivamente degli art. 1704 e 1705 c.c., alla Somministrante, affinché la stessa o altra Società dalla essa demandata provveda, per conto del primo, alla stipula dei contratti per il trasporto, bilanciamento e scambio di energia elettrica prelevata nonché, ove previsto, per il dispacciamento dell’energia elettrica, unitamente alla sottoscrizione di tutte le eventuali condizioni tecniche e quant’altro inerente a detto rapporto, e a tutto quanto necessario per l’espletamento di tale/i mandato/i nei rapporti con TERNA e con il Distributore competente.
5.2 La decorrenza della fornitura, come indicato nella proposta di contratto avverrà compatibilmente con la data di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione; la richiesta di attivazione o modifica della fornitura sarà tempestivamente inviata dalla Somministrante al gestore del servizio di distribuzione, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza secondo le modalità e nei termini fissati dall’AEEG, senza che sia imputabile alla Somministrante ogni ritardo che possa derivare dagli obblighi imposti dalla normativa vigente o da attività dei Gestori di rete.
5.3 La fornitura è, in ogni caso, subordinata:
a) al collegamento del Sito del Cliente alla rete di distribuzione, in maniera che il Cliente stesso dichiari essere adeguata rispetto al relativo fabbisogno energetico;
b) all’ottenimento, a cura e carico del richiedente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura;
c) alla risoluzione da parte del Cliente di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori;
d) alla prestazione da parte del Cliente della garanzia di cui all’art. 15.
e) alla conformità dell’impianto alle norme tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal Distributore locale.
f) alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, e all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario.
5.4 Per l’energia elettrica, i tempi di attivazione della fornitura sono disciplinati dalla deliberazione dell’AEEG ARG/elt n.42/08 “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto – trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica – nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato - switching -”, pubblicata nella G.U. n. 94 del 21/04/2008, e s.m.i. In particolare, nell’ipotesi di cambio fornitore qualora la documentazione pervenga entro il 20 del mese, la somministrazione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della stessa; in caso contrario la somministrazione decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo o dalla prima data utile.
5.5 Fermo restando quanto sopra, qualora il Cliente di energia elettrica sia già somministrato in regime di libero mercato la fornitura avrà decorrenza dalla prima data utile compatibile con i tempi di risoluzione del Contratto in essere con la Somministrante precedente (deliberazione dell’AEEG - n. 144/07 e s.m.i. “Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’art.2, comm a 12, lettera h, della legge 14 novembre 1995, n.481”, pubblicata nella G.U. n.164 Supplemento ordinario 161 del 17.07.2007).
5.6 Il Cliente è tenuto a trasmettere a 3 ENERGIA S.r.l. le informazioni catastali, ai sensi della Legge 311/04 (GU n.306 del 31.12.2004), la cui mancata trasmissione potrà dar luogo a segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
5.7 Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a 3 ENERGIA S.r.l. ogni variazione significativa delle condizioni e delle informazioni contenute nel Modulo di Accettazione.
6. Durata del Contratto
Il Contratto è a tempo indeterminato salvo quanto diversamente previsto nelle CTE. L’efficacia del Contratto decorre dall’attivazione della fornitura al Sito oggetto della richiesta di fornitura. Tale Data risulta dalla documentazione della Somministrante e/o del gestore del servizio di distribuzione.
7. Diritto di recesso
7.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 10 e ai sensi dell’art. 4.2 della Delibera AEEG n. 144/07, il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambio fornitore, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione alla Somministrante, anche per il tramite del nuovo fornitore, con termine di preavviso di tre mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 6 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diversa pattuizione contenuta nelle CTE. La volontà di esercitare tale diritto deve essere manifestata in forma scritta e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
3 ENERGIA S.r.l. – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, 00 00000 Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX). Qualora il diritto di recesso sia manifestato dal fornitore il preavviso dovrà essere di almeno 6 mesi.
7.2 Per i Clienti che intendono esercitare il diritto di recesso al fine di disalimentare la fornitura e i contratti ad essa collegati, il termine di preavviso non potrà essere superiore a un mese. In questo caso, il Cliente è tenuto a inoltrare direttamente il recesso al proprio Fornitore.
7.3 Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti o del mancato rispetto della naturale scadenza contrattuale, la Somministrante, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, per ciascuna fornitura, una penale determinata come segue:
- per i Clienti i cui punti di prelievo sono alimentati in BT la penale è costituita da un importo fisso di 100 € unitamente ad una fattura a consumo 0 kWh comprendente tutti gli oneri afferenti al sistema elettrico indipendenti dal consumo, comprensiva di una penale di 10 euro per ogni kW di potenza disponibile da emettere per ciascun mese di mancata fornitura, che il Cliente dovrà pagare con la scadenza indicata in fattura;
- per Clienti che siano titolari anche solo di un sito connesso in media tensione o in alta tensione o in bassa tensione che non rientrino nei casi contemplati dalla Del. 144/07 e s.m.i., il Cliente sarà soggetto ad un conguaglio in ragione di 20 €/MWh calcolato sui consumi presunti dalla data di recesso alla scadenza contrattuale. La base di computo dei consumi non effettuati sarà parametrata ai consumi reali effettuati dalla data di attivazione alla data di recesso.
8. Diritto di ripensamento
È fatto salvo il diritto del Cliente di recedere dal Contratto senza oneri aggiuntivi entro 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, nel caso in cui il Contratto sia concluso in luogo diverso dai locali commerciali della Somministrante o qualora sia stipulato per telefono, o altra forma di comunicazione a distanza, inviando entro tali termini una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
3 ENERGIA S.r.l. – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, 00 00000 Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX). Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche solo di un sito connesso in media tensione o in alta tensione o nei casi in cui la Del. 144/07 non sia applicabile, espressamente rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di ripensamento, impegnandosi a rispettare le condizioni economiche riportate nelle CTE allegate al contratto.
9. Trasporto, dispacciamento dell’energia elettrica e mandato alla connessione
9.1 Il Cliente dichiara di accettare, fin d’ora, il contenuto dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione che 3 ENERGIA S.r.l. o altra Società dalla stessa demandata provvederà a sottoscrivere nell’espletamento del/i mandato/i e di accettarne, senza riserve, i contenuti.
9.2 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla delibera 333/07 dell’AEEG e s.m.i, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite la Somministrante, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all’attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine la Somministrante contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1719
c.c. ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dall’Allegato B della delibera 199/11dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, variazione di potenza di un Sito già attivo. La Somministrante cesserà di dare corso alla richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto. La Somministrante si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’Allegato B della delibera 199/11dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni.
Detto/i mandato/i cesserà/nno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto di fornitura, essendo irrevocabile/i da parte del Cliente fino a detta data.
10. Lettura dei consumi
Il Distributore Locale effettua il tentativo di lettura del gruppo di misura dell’energia elettrica con la periodicità e le modalità previste dalla delibera dell’AEEG n.156/07 e s.m.i. “Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai Clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07” (GU n. 164 Supplemento ordinario 161 del 17.07.2007).
In caso di manomissione o di comprovata incuria del contatore 3 ENERGIA S.r.l. potrà interrompere la somministrazione della fornitura. Il Cliente e 3 ENERGIA S.r.l. hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l’esattezza della misura del contatore.
Il Distributore proporrà le condizioni della verifica e, nei limiti dei termini prescrizionali, metterà a disposizione l’esito del controllo, il cui costo sarà a carico della parte soccombente.
Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, 3 ENERGIA S.r.l. emetterà note di accredito o di addebito per il conguaglio dei consumi accertati, in ogni caso per un periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti.
11. Assegnazione bande di importazione e/o bande di energia CIP 6
Ai fini dell'assegnazione delle bande d'importazione e delle bande di energia CIP.6, ottenibili tramite la partecipazione della Somministrante alle procedure di assegnazione indette da TERNA/GRTN o altro ente preposto il Cliente si impegna, anche nel corso del periodo contrattuale, a rilasciare alla Somministrante, o ad altra società da questa indicata, i mandati scritti entro i termini prestabiliti dalle disposizioni di TERNA/GRTN e dell'AEEG per la partecipazione alle procedure di assegnazione. Nel caso in cui le modalità di assegnazione fossero differenti da quanto in vigore alla data di perfezionamento del contratto e non consentissero, quindi, l'applicazione di quanto indicato dal presente punto, le Parti concorderanno in buona fede le necessarie modalità di partecipazione e le relative nuove condizioni economiche.
12. Condizioni economiche
12.1 Le condizioni economiche hanno durata indicata nelle CTE allegate al contratto e il periodo di applicabilità decorre dalla Data di Efficacia del Contratto.
Per la somministrazione di energia elettrica oggetto delle presenti CGC il Cliente si impegna a corrispondere a 3 ENERGIA S.r.l. i corrispettivi indicati nelle CTE per il relativo periodo di applicabilità. Il periodo di applicabilità decorre dalla Data di Efficacia del Contratto.
I prezzi indicati nelle CTE allegate alla Proposta di Contratto non comprendono gli oneri del trasporto, le imposte, gli oneri dovuti al Gestore della Rete né qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto ovvero alla somministrazione di energia elettrica, che sono dovuti dal Cliente salvo siano dovuti espressamente dalla Somministrante.
12.2 Al Cliente verranno altresì fatturati: 1) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT, previsti per i Clienti del mercato libero dalle delibere dell’AEEG in vigore e pari agli importi risultanti dalle corrispondenti fatture del Distributore; 2) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell’AEEG contenente “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79” e successive modifiche e integrazioni. Tali corrispettivi sono applicati anche alle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nella tabella 17 colonna A, di cui all’allegato 1 della Delibera 5/04 dell’AEEG e/o successive integrazioni e/o modifiche; 3) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dalla Somministrante di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell’AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Per le sole forniture relative a siti in media tensione tale corrispettivo non è dovuto. 4) Per i soli punti di prelievo in
BT, un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dalla Somministrante dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dalla stessa sopportato per l’energia prelevata comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente a quello di fornitura presso tutti i Xxxx nella sua titolarità e moltiplicando il valore ottenuto per i KWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di fornitura. 5) Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Somministrante eventuali attività, che possano modificare in modo sostanziale i consumi e per i quali la Somministrante si è basata per la determinazione del prezzo (a titolo di esempio, aperture o chiusure straordinarie per manutenzioni, aumenti/riduzioni di produzione, ferie, chiusure non programmate, settimane corte, etc.). In assenza di comunicazioni che portino una deviazione del 50% rispetto al profilo mensile contrattuale, la Somministrante addebiterà al Cliente l’importo derivante dalla differenza tra il profilo orario se disponibile o mensile in alternativa, dei consumi a consuntivo e il profilo orario se disponibile o mensile in alternativa, dei consumi contrattuali per la differenza tra il corrispettivo di sbilanciamento definito dall’AEEG e il PUN relativo al medesimo periodo di fornitura; 6) i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla delibera ARG/elt 107/09; 7) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla delibera ARG/elt 107/09 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all’art.33 della medesima delibera; 8) qualora in relazione all’energia oggetto della presente offerta sussistessero a carico della Somministrante o dell’utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, la Somministrante si riserva di applicare all’energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta al Somministrante per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione; 9) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica. 10) eventuali oneri conseguenti alla applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, commisurati agli oneri sostenuti da 3 ENERGIA S.r.l. per i propri approvvigionamenti; 11) qualora il Cliente provenga dal mercato di salvaguardia, sarà obbligato a corrispondere al Fornitore, entro quindici giorni dalla ricezione della formale richiesta di pagamento, tutti gli importi eventualmente ancora dovuti al gestore del mercato della salvaguardia, maturati in forza del precedente rapporto di fornitura ed acquisiti dal Fornitore in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'allegato A delibera 4/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei Clienti finali o di inadempimento da parte del venditore". In tutti i casi il Cliente si impegna sin da ora a tenere manlevata la Somministrante o l'eventuale titolare del contratto di dispacciamento, ove diverso dalla somministrante, da qualsiasi onere o responsabilità di qualsiasi natura conseguente al precedente contratto di fornitura in essere con il gestore del mercato di salvaguardia; 12) saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi ed oneri di cui agli art. 9, 13 e 20. Le condizioni economiche previste nelle CTE valgono per la fornitura della quantità di energia indicate dal Cliente nella Proposta di Contratto, ammettendosi uno scostamento, in termini assoluti, del più/meno 20%.
12.3 Nel corso del Contratto 3 ENERGIA S.r.l. potrà apportare variazioni e modifiche alle tariffe, qualora ciò sia disposto da provvedimenti dell’AEEG o dal Distributore.
12.4 Le tasse ed imposte di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti alla conclusione del Contratto, sono a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti.
12.5 Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate.
13. Fatturazione e pagamenti
13.1 La fatturazione dei consumi avrà periodicità come indicato nelle CTE, salva la facoltà della Somministrante di modificare tale periodicità, dandone specifica comunicazione al Cliente. Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura importi accessori quali corrispettivi di altri servizi forniti da 3 ENERGIA S.r.l., rimborsi di spese da questa sostenute a favore del Cliente, prestazioni accessorie e specifiche del Distributore locale o arrotondamenti degli importi fatturati.
13.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente forniti dal Distributore locale. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, 3 ENERGIA S.r.l. fatturerà in acconto i consumi stimati sulla base dei consumi storici dell’anno precedente. Nel caso in cui i consumi storici non siano disponibili, 3 ENERGIA S.r.l. fatturerà sulla base dei dati di consumo previsionali comunicati dal Cliente nella Proposta di Contratto. Eventuali conguagli verranno effettuati da 3 ENERGIA S.r.l. su base annuale o al ricevimento delle fatture emesse dal Distributore locale per il servizio di trasporto. Qualora solo successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti risultanti al distributore siano difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del contratto, la Somministrante darà prevalenza al dato risultante al distributore dandone comunicazione al Cliente. Nello specifico nel caso in cui la fornitura risulti essere un BT domestico verrà inviato il materiale contrattualistico per la stipula di regolare fornitura domestica.
13.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura presso gli uffici postali oppure con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del Cliente (“procedura RID”).
Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante.
Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve – salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante almeno trenta giorni prima, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante sino alla scadenza naturale del Contratto; deve inoltre pagare i consumi, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura.
In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti al contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti alla Somministrante.
Eventuali contestazioni e/o reclami come meglio specificato nell’art.21, non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti alla Somministrante ai sensi del Contratto.
Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, 3 ENERGIA S.r.l. potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEG (pari al BCE - maggiorato 7%). Perdurando il mancato pagamento, verrà inviato al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A.R. indicante il termine ultimo di pagamento e le modalità per comunicarne l’avvenuta
effettuazione alla Somministrante. Persistendo ulteriormente l’inadempimento 3 ENERGIA S.r.l. ha facoltà di sospendere la fornitura di energia elettrica, senza ulteriori avvisi.
Decorsi 15 giorni dalla sospensione senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Laddove il Cliente finale sia connesso in bassa tensione e le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, si procederà dapprima alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e successivamente decorsi almeno 10 giorni, perdurando il mancato pagamento, alla sospensione della fornitura.
3 ENERGIA S.r.l. potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e bolletta/e e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione.
In ogni caso 3 ENERGIA S.r.l. si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.
14. Rateizzazione dei pagamenti
Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, per i casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
15. Garanzie
È facoltà della Somministrante provvedere a formulare una richiesta di copertura assicurativa sul credito prima dell’inizio della fornitura e durante. In caso di mancato rilascio o di revoca in corso di contratto di tale copertura, l’efficacia degli obblighi contrattuali con 3 ENERGIA S.r.l. sarà subordinata alla consegna da parte del Cliente, entro 15 gg dalla richiesta, di idonea garanzia fideiussoria bancaria rilasciata da terzi ed accettata dalla Somministrante. Il Cliente resta in ogni caso obbligato all’adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contratti in data anteriore all’approvazione della predetta garanzia fideiussoria. La fideiussione dovrà consentire l’incasso da parte dalla Somministrante mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione presso il Cliente in caso di inadempimento.
La garanzia coprirà 3 (tre) mesi medi di prelievo (incluse imposte e IVA) e dovrà avere efficacia per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi.
In caso di escussione da parte dalla Somministrante di detta garanzia fideiussoria, il Cliente provvederà tempestivamente a reintegrarla.
In caso di mancato rilascio, o di variazione parziale, della predetta fideiussione da parte del Cliente entro cinque giorni prima dell’inizio della fornitura, 3 ENERGIA S.r.l. avrà la facoltà di non dare corso alla somministrazione o di provvedere all’immediato recesso del presente contratto.
16. Sospensione e risoluzione
3 ENERGIA S.r.l. può sospendere la fornitura con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
Nell’ipotesi di violazione di anche una solo delle succitate obbligazioni previste a carico del Cliente nelle presenti Condizioni Generali di Contratto ed in caso di mendaci dichiarazioni del Cliente o in condizioni di sicurezza mancanti, 3 ENERGIA S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
17. Impossibilità sopravvenuta
Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili alla Somministrante che rendano impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, la stessa Somministrante ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di impossibilità sopravvenuta definitiva le parti avvieranno immediatamente la rinegoziazione del Contratto, ferma restando la possibilità per 3 ENERGIA S.r.l. di recedere dal Contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese.
18. Cause di forza maggiore. Responsabilità della Somministrante per interruzioni. Responsabilità e manleva del Cliente.
La fornitura può essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti, riparazione dei guasti, o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità.
Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Somministrante, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento del danno né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
Inoltre il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare 3 ENERGIA S.r.l. per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
19. Comunicazione di variazioni e dichiarazioni
19.1 Le comunicazioni dirette alla clientela saranno effettuate dalla Somministrante mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente (coincidente o meno con l’indirizzo dove avviene la fornitura) oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.
19.2 Il Cliente ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza o di occupazione dell’immobile somministrato oltre alle modifiche d’uso delle forniture.
Il Cliente che non è proprietario dell’immobile al quale è destinata la fornitura con la sottoscrizione delle CGC dà atto, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all’attivazione della fornitura e che l’occupazione dell’immobile è fondata su un titolo legittimo.
19.3 Tutte le comunicazioni del Cliente eventualmente previste da condizioni di fornitura particolari dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 3 ENERGIA S.r.l. – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxxx (XX).
20. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali. Integrazioni e modifiche del contratto.
20.1 3 ENERGIA S.r.l. si riserva il diritto di variare unilateralmente le clausole contrattuali per giustificato motivo, (ai fini del presente articolo si intendono per “giustificato motivo”, ad esempio il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento) dandone comunicazione in forma scritta a ciascuno dei Clienti interessati con un preavviso non inferiore a 3 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del Cliente. La comunicazione (ai sensi dell’art.13 dell’Allegato A del. ARG/com 104/10 dell’AEEG) denominata “Proposta di modifica unilaterale di contratto” contiene: a) il testo completo di ciascuno delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta: c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le
modalità per la comunicazione da parte del Cliente finale dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; tali termini non possono essere superiori a quelli stabiliti dell’art. 3 della del. 144/07.
20.2 La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
In applicazione dell’art.13 dell’Allegato A della delibera ARG/com 104/10dell’AEEG “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali”, la Somministrante si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui la Somministrante eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a 3 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del Cliente rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.
21. Livelli di qualità, reclami, indennizzi automatici
In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare reclami e/o contestazioni e/o una richiesta di informazioni scritta, relative al Contratto e/o alle fatture emesse, che dovranno essere inviate a 3 ENERGIA S.r.l. per iscritto, ai riferimenti indicati nel Contratto o nelle fatture e comunque con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione.
Al momento della presentazione del reclamo, che può essere formalizzato con l’eventuale assistenza del personale dello Sportello Clienti, il Cliente dovrà fornire tutti gli estremi in suo possesso relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione, ai sensi della Delibera dell’AEEG n. 164/08 e
s.m.i. “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”, con la gradualità di attuazione stabilita all’art. 52 della Delibera stessa (pubblicata sul sito dell’AEEG in data 20 novembre 2008).
Il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero verde attivato da 3 ENERGIA S.r.l. oppure presso gli uffici commerciali della stessa. La Somministrante, direttamente o tramite la società di distribuzione, in relazione alle rispettive competenze, riferirà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall’AEEG. La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.
Il Cliente ha il diritto di ricevere un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto degli standard generali e specifici di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica nei tempi e con le modalità previste dalla delibera 333/07 e s.m.i. “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011” (G.U. n. 22 del 26.01.08, SO n. 22) e dalla delibera n. 164/08 succitata per la parte di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale.
22. Cessione del Contratto
3 ENERGIA S.r.l. potrà cedere il Contratto, oppure i crediti nascenti dal Contratto di fornitura ad altre società dalla stessa partecipate ed abilitate a concludere contratti per la somministrazione di energia elettrica, restando immutate le condizioni praticate al Cliente.
23. Foro competente. Domicilio. Registrazione
In ogni caso di controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto, foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Trani. Le parti eleggono il proprio domicilio in Trani. Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.
24. Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti. Per presa visione il Cliente