ACCORDO DI COLLABORAZIONE AD INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Accordo di Collaborazione Provincia di Torino/CdL
ACCORDO DI COLLABORAZIONE AD INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
LA PROVINCIA DI TORINO E
L’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TORINO
Premesso che:
• la Provincia di Torino e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino hanno siglato in data 20-/5/2002 un Protocollo di Intesa, in attuazione della D.G.P. del 31/10/2000, finalizzato a promuovere un servizio di consulenza on-line su quesiti in materia di lavoro;
• la predetta D.G.P. prevedeva lo sviluppo di ulteriori intese tra la Provincia di Torino e i singoli ordini professionali;
• è comune interesse dei firmatari del predetto Protocollo di intesa rafforzare la collaborazione nell’ambito dei servizi alle imprese;
• sono già in atto intese operative al fine di sperimentare lo scambio informatico delle comunicazioni d’obbligo che i consulenti trasmettono ai Centri per l’Impiego per conto delle imprese clienti;
Considerato che:
• lo sviluppo del sistema dei servizi per l’Impiego è ritenuto, dal Governo e dall’Unione Europea, componente decisiva e fondamentale nelle dinamiche del welfare e dell’economia locale;
• tale obiettivo si realizza anche attraverso una rete tra i soggetti che operano sul mercato del lavoro
• la situazione attuale delle politiche occupazionali, rende indispensabile promuovere interventi diretti alla realizzazione di strumenti idonei a facilitare la mediazione della domanda e dell’offerta all’interno del mercato del lavoro;
• i Centri per l’Impiego della Provincia di Torino si sono dati proprie strategie nell’ambito del potenziamento dei servizi alle imprese, incrementando in particolare la propria capacità di intermediazione dell’incontro domanda/offerta di lavoro;
Visti:
• la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (cd. “Legge Biagi”) e il successivo decreto di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003, che allargano la platea dei soggetti abilitati a svolgere attività di intermediazione, includendovi anche apposita fondazione o altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione;
• il D.Lgs. N. 276 citato, all’art. 6 comma 4, che precisa le condizioni alle quali è consentito ai consulenti del lavoro di esercitare l’attività di intermediazione;
Ritenuto:
• di sviluppare i servizi di incontro domanda-offerta di lavoro dei Centri per l’Impiego avvalendosi della rete dei consulenti del lavoro, al fine di ampliare le potenzialità di raccolta delle richieste delle imprese ed allargare l’ambito di diffusione delle candidature delle persone in cerca di occupazione;
• di prevedere a tale scopo uno specifico accordo, nel rispetto delle disposizioni di legge richiamate e dei principi di trasparenza, pari opportunità, tutela della riservatezza, accessibilità e sicurezza del servizio;
• di attuare una prima sperimentazione, attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti tecnologici, di un progetto di Borsa Continua Provinciale del Lavoro, ferma restando la sua confluenza nell’ambito della Borsa Continua Nazionale di cui al D.Lgs. 276/03, non appena questa sarà implementata;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
Art. 1 - Richiamo alle premesse:
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (di seguito denominato “Accordo”)
Art. 2 - Oggetto dell’accordo
Oggetto della presente collaborazione è di fornire servizi di recruiting alle imprese seguite dagli Studi Professionali iscritti all’Ordine Consulenti del Lavoro di Torino.
L’area della sperimentazione sarà inizialmente circoscritta alla Città di Torino, con riferimento al bacino del Centro per l’impiego di Torino.
Art. 3 - Modalità di attuazione del servizio
Il servizio oggetto del presente Accordo sarà attuato secondo le seguenti modalità:
a. gli Studi Professionali raccolgono le richieste di personale per conto di aziende loro clienti;
b. al fine di consentire un adeguato reperimento dei candidati, presenti nella banca dati del CPI, le richieste dovranno essere compilate in ogni loro parte, ma senza l'indicazione dell'azienda cliente, sugli schemi già predisposti dal Servizio Lavoro della Provincia di Torino ed inoltrate ad un apposito organismo tecnico operante presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti di To rino che attribuirà loro un numero di protocollo progressivo, comunicandolo sia al Consulente, sia al Centro per l'Impiego (CPI). Le richieste validate dall'Ordine con l'attribuzione del numero di protocollo progressivo ed integrate con i dati dell'azienda che ricerca il personale, verranno a loro volta inoltrate al C.P.I., a cura del Consulente del lavoro.
c. Il CPI, entro il termine, di norma, di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, effettua una pre- selezione finalizzata ad individuare al massimo 5 candidati; tale segnalazione può essere reiterata a fronte della mancata individuazione del soggetto da inserire. Non si darà seguito a richieste generiche di elenchi.
d. il CPI segnala le rose di candidati pre-selezionati:
o al Consulente del lavoro, che si impegna a curare i rapporti con l’azienda;
o oppure direttamente all'azienda, se richiesto.
Art. 4 - Impegni della Provincia
Il Servizio Lavoro, in collaborazione con il competente Servizio provinciale, provvederà a formulare a breve una proposta tecnica in grado di gestire, con modalità telematica, le attività di cui al precedente art. 3 punto b.
Il CPI è impegnato a rispettare gli standard di servizio adottati in materia di incontro domanda-offerta di lavoro nell’ambito delle proprie procedure certificate UNI EN ISO 9001/2000, con particolare riguardo alle modalità di segnalazione delle candidature, che prevedono:
• approfondito colloquio di preselezione, finalizzato ad individuare il profilo delle competenze e capacità del candidato,
• verifica individuale della effettiva e immediata disponibilità al lavoro, con riguardo alla specifica offerta proposta, prima della trasmissione al richiedente dei nominativi dei candidati.
Art. 5 - Impegni dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
L'Ordine si adopererà affinché gli iscritti garantiscano trasparenza al servizio, informando le proprie imprese clienti che lo stesso è svolto in collaborazione con i Centri per l’impiego della Provincia ed ha carattere di gratuità per gli studi professionali e per l'impresa.
I Consulenti dovranno inoltre a segnalare tempestivamente al CPI l’esito dei colloqui di selezione con particolare riguardo ai nominativi delle persone assunte, alle persone che non si presentano ai colloqui, alle carenze professionali dei soggetti che non sono stati ritenuti idonei, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Servizio Lavoro.
Art. 6 – Modalità di accesso alla banca dati del Centro per l’impiego
La Provincia di Torino, entro i successivi tre mesi dall'attivazione del presente accordo, si impegna a mettere a disposizione degli Studi Professionali iscritti all’Ordine, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003 (nuovo codice della privacy), e sempre tramite la mediazione del Centro per l’Impiego, l’accesso riservato ed esclusivo alla banca dati del CPI di Torino.
Tale accesso consentirà la consultazione in forma non nominativa dell’archivio utilizzando specifici parametri, al fine di verificare la presenza di soggetti immediatamente disponibili al lavoro con i requisiti ricercati (titolo di studio, qualifica, precedenti esperienze di lavoro, area di residenza, ecc.).
Sulla base delle intese già avviate saranno inoltre definite le procedure per una prima sperimentazione e accesso al Servizio di comunicazioni on-line e alla Borsa Continua Provinciale del Lavoro, in via di implementazione da parte della Provincia di Torino nell’ambito della convenzione siglata con Italia Lavoro S.p.A.
Art. 7 - Monitoraggio e verifica della collaborazione
Le parti si impegnano ad istituire di comune intesa un sistema di monitoraggio mensile delle attività oggetto del presente accordo ed una verifica degli esiti al termine del primo anno di sperimentazione. A conclusione di tale prima fase, valutati i risultati concretamente raggiunti, la collaborazione potrà essere ulteriormente rafforzata, anche estendendola a tutto il territorio provinciale.
Art. 8 - Durata dell’Accordo
Il presente accordo riveste carattere sperimentale ed ha durata di anni due. Torino, lì 17/02/2004
Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore al Lavoro della Provincia di Torino x.xx…….Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino x.xx Xxxxxxxxxx Xx