AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
Prot. n. 950 del 22/12/2016.
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE NONCHE’ PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L’AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE’ DEI DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE
Il giorno 22 dicembre alle ore 9,15, nella sede dell’ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Aosta, in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, il Presidente dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig. Xxxx XXXXXX ed i seguenti rappresentanti delle:
Confederazioni Sindacali:
CGIL - Xxxxxxxx XXXXXXXXX'
CISL - Xxxx XXXXXXXXX
SAVT - Xxxxx XXXXXXXX
UIL - Xxxxxxxx XXXXXX
CISAL - Pierpaolo GAIA
CONFSAL - Xxxxxxxxxx XXXX
CONFEDIR - Xxxxxxx XXXXXXX
Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:
FP/CGIL - Xxxxxxx XXXXXXX
CISL/FP - Xxxxxxx XXXXX
SAVT/FP - Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX
UIL/FPL - Xxxxxxxx XXXXXX
FIALP SiVDER - Pierpaolo GAIA
XXXXXX - Xxxxxx XXXXXXX
DIRER DIRVA - Xxxxxxx XXXXXXX
Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell’amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:
FLC CGIL - Xxxxx XXXXXXX
CISL SCUOLA - Xxxxxxx XXXXXX
SAVT ÉCOLE - Xxxxxxx XXXX
SNALS - Xxxxxxxxxx XXXX
preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell’art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 18/11/2016 n. 1588 concernente l’autorizzazione, al Presidente dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto
SOTTOSCRIVONO
l’allegato nuovo accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l’area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell’amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.
Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 18/11/2016 n. 1588 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.
Il Presidente
dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali (Xxxx XXXXXX)
firmato
Confederazioni Sindacali:
CGIL - firmato
CISL - firmato
SAVT - firmato
UIL - firmato
CISAL - firmato
CONFSAL - firmato
CONFEDIR - firmato
Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:
FP/CGIL - firmato
CISL/FP - firmato
SAVT/FP - firmato
UIL/FPL - firmato
FIALP SiVDER - firmato
CONAPO - firmato
DIRER DIRVA - firmato
Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell’amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:
FLC CGIL - firmato
CISL SCUOLA - firmato
SAVT ÉCOLE - firmato
SNALS - firmato
NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE NONCHE’ PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L’AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE’ DEI DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.
PREMESSO CHE
La rappresentatività sindacale risulta disciplinata dalla legge regionale n. 22/2010 che ha stabilito i meccanismi per addivenire all’assegnazione del peso di detta rappresentatività in capo ad ogni Organizzazione sindacale;
l’accordo seguente riguarda l’area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell’amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale e che, di conseguenza, si è ritenuto di procedere con un unico contratto operante a livello intersettoriale anche al fine di garantire la maggiore omogeneità possibile in una materia importante e delicata quale quella delle prerogative e dei diritti sindacali;
l’Agenzia regionale per le relazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali confederali nonché quelle rappresentative dei singoli comparti danno vita al seguente accordo
PARTE PRIMA
Capo I
(Generalità, prerogative ed attività sindacali)
Art. 1
(Campo di applicazione, decorrenza e durata)
1. Il presente accordo trova applicazione, con esclusione dell’A.R.P.A. (Agenzia regionale per le protezione dell’ambiente), per i dipendenti delle categorie ed i dirigenti degli enti del comparto unico regionale di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n.
22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.) e per i dipendenti dell’Amministrazione regionale con contratto di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.
2. Il presente contratto ha validità dal giorno 01 ottobre 2016 al 31 dicembre 2020. Dalla decorrenza del presente accordo cessano di avere efficacia i precedenti accordi in materia di prerogative sindacali. L’accordo è tacitamente rinnovato alla scadenza salva disdetta da comunicare alla controparte almeno 3 mesi prima della scadenza. In caso di avvenuta disdetta i contenuti dell’Accordo quadro continuano a produrre effetti per altri sei mesi sempreché siano iniziate le trattative per il rinnovo dello stesso. Decorsi detti sei mesi l’accordo quadro cessa la propria validità.
3. Le parti concordano che per quanto concerne le materie relative alla libertà ed alla dignità del lavoratore nonché alla libertà e dignità delle attività sindacali, qualora il presente accordo non disponga specifica disciplina, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 300/1970.
Art. 2
(Diritto di assemblea)
1. I dipendenti pubblici di cui all’art. 1, c. 1, hanno diritto di partecipare, senza decurtazione della retribuzione, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali da tenersi in idonei locali concordati con l’ente per un numero massimo di ore annue pro-capite pari a 10.
2. Le assemblee retribuite che riguardano la generalità dei dipendenti o determinati gruppi di essi possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie d’interesse sindacale e del lavoro:
a) dalla rappresentanza sindacale interna (nel prosieguo, “R.S.I.”) nel suo complesso ovvero dalla maggioranza della stessa;
b) dai dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative ai sensi degli artt. 54 e 76, c. 7 della L.r. n. 22/2010.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicati alla struttura competente in materia di personale dell’ente con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi prima dell’assemblea.
4. L’ente o l’istituzione scolastica, in caso di eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportino lo spostamento dell’assemblea, provvede ad effettuare motivata comunicazione scritta che deve pervenire ai soggetti organizzatori almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa.
5. Durante lo svolgimento delle assemblee devono essere garantiti i servizi pubblici essenziali di cui all’art. 018 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto il 13/12/2010.
6. Nel caso di attività lavorative organizzate in turni l’assemblea si svolge, di norma, all’inizio o alla fine di ogni turno; analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
7. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole strutture dirigenziali e comunicata alla struttura competente in materia di personale e, nelle istituzioni scolastiche, dai singoli dirigenti scolastici.
Art. 3 (Diritto di affissione)
1. Gli enti del comparto unico e le istituzioni scolastiche mettono a disposizione, appositi spazi, fisici e/o virtuali, per le pubblicazioni, i testi ed i comunicati delle R.S.I. e delle XX.XX. al fine di garantire l’accessibilità a tutto il personale. L’utilizzo dei detti spazi non deve comportare disagio organizzativo per l’ente né aggravio di costi.
Art. 4 (Locali)
1. Gli enti e le istituzioni scolastiche con almeno 200 dipendenti, gratuitamente e dietro presentazione di apposita richiesta scritta, pongono permanentemente a disposizione delle
R.S.I. un locale idoneo per l’esercizio delle loro attività anche ad uso non esclusivo.
2. Negli enti e nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione gratuitamente da parte dell’amministrazione nell’ambito della struttura.
Art. 5
(Operatività e funzionalità delle XX.XX. e del personale distaccato)
1. Ai fini dell’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali, le parti si impegnano, entro la durata del presente accordo, a determinare i criteri di funzionalità e di operatività delle Organizzazioni sindacali nonché del personale distaccato presso di esse.
2. Nell’ambito dei criteri di funzionalità ed operatività di cui al comma 1 delle Organizzazioni sindacali, è sospesa nell’anno di riferimento la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali rappresentative che nell’esercizio della loro attività determinino condizioni di concorrenza sleale anche attraverso l’utilizzo di informazioni, mezzi e strutture dell’amministrazione pubblica. L’accertamento della concorrenza sleale è rimesso alla valutazione di un collegio arbitrale secondo le disposizioni di cui all’art. 118 e segg.
dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” ovvero a quella dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 6
(Verifica della rappresentatività sindacale e Comitato paritetico di cui all’art. 54, c. 4 della L.r. n. 22/2010)
1. L’ARRS provvede, ai sensi dell’art. 54 della legge regionale n. 22/2010, alla verifica annuale della rappresentatività e della rideterminazione delle complessive prerogative sindacali anche ai fini dell’utilizzo dei permessi e del beneficio dei distacchi in base ai criteri temporali di cui all’art. 32, comma 1, in capo alle Organizzazioni sindacali e, allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, qualora nell’ambito di uno o più soggetti sindacali si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto a seguito del successivo periodico accertamento della rappresentatività.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 l’ARRS, una volta ottenuti i dati relativi alle deleghe da parte degli enti del comparto unico, li trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali che danno riscontro entro 30 giorni, decorsi i quali senza osservazioni i valori comunicati sono ritenuti definitivi. Il Comitato paritetico di cui all’art. 54 della legge regionale n. 22/2010 espleta la verifica delle deleghe entro il 30 aprile di ogni anno. Dal giorno 01 maggio sono validi i dati comunicati dagli enti con le osservazioni delle Organizzazioni sindacali validate dal Comitato paritetico.
3. Il Comitato paritetico di cui all’art. 54, c. 4 della legge regionale n. 22/2010 è costituito paritariamente dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali e da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative secondo il disposto degli artt. 54, c. 2 e 76, c. 7 della sopraccitata L.r. n. 22/2010.
4. Non sono prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali del settore di riferimento che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore al 60% rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o del settore di riferimento.
Art. 7
(Tutela del dirigente sindacale)
1. Il dipendente che rientra in servizio dopo il periodo di distacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti, in altra struttura, o ente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta.
2. Il dipendente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza fino al riassorbimento a seguito dei futuri trattamenti economici.
3. Il dipendente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato, per almeno tre anni ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
PARTE PRIMA
Capo II
(Disciplina delle elezioni delle R.S.I.)
Art. 8
(Principii generali in materia di costituzione delle R.S.I. e numero dei componenti)
1. Alla costituzione delle R.S.I. si procede mediante elezioni rette dai principii di cui all’art. 55 della legge regionale n. 22/2010 e dalle presenti disposizioni.
2. Il numero massimo dei componenti delle R.S.I. negli enti o nelle associazioni di cui all’art. 26, che occupano fino a 40 dipendenti è di uno, da 41 a 100 è di due, da 101 a 200 è di tre, negli enti o nelle associazioni che occupano da 201 fino a 500 dipendenti è di cinque e negli enti o associazioni che occupano oltre 500 dipendenti è di nove. Nelle istituzioni scolastiche, il numero delle R.S.I. è pari a 3.
3. I dipendenti da prendere in considerazione per la determinazione del numero dei componenti delle R.S.I. sono quelli al 31 dicembre dell’anno precedente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, e si conteggiano altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale nonché, ma solo nell’ente di provenienza, anche i dipendenti in comando. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro. I dipendenti dei servizi associati in convenzione sono conteggiati presso l’ente di provenienza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche si conteggiano i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione sono conteggiati presso l’istituzione di servizio e non presso quella di titolarità.
4. Le R.S.I. restano in carica per tre anni e i relativi componenti continuano lo svolgimento delle proprie funzioni fino all’insediamento delle nuove R.S.I.. Nell’ambito delle istituzioni scolastiche la durata triennale deve armonizzarsi con gli anni scolastici.
5. Il diritto di promuovere il rinnovo delle R.S.I. spetta alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza sindacale uscente.
Art. 9 (Indizioni delle elezioni)
1. Le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo, anche disgiuntamente con almeno un terzo della rappresentatività, indicono le elezioni almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle R.S.I. uscenti dandone notizia al personale degli enti e delle istituzioni scolastiche tramite gli strumenti di cui all’art. 3.
2. La data delle elezioni è concordata tra le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo e l’ARRS con apposito accordo nel quale sono indicati anche i termini (ora, giorno, mese e anno) per la presentazione delle liste e per l’istituzione delle Commissioni elettorali.
3. Per le istituzioni scolastiche, l’accordo di cui al precedente comma è stipulato da un lato dalle XX.XX. rappresentative e firmatarie del presente accordo e dall’altro dall’ARRS e dalla Sovraintendenza agli Studi.
Art.10
(Elezioni o nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
1. Le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo possono provvedere, anche congiuntamente a quelle per le R.S.I., ad indire le elezioni per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47 del D. lgs. 09/04/2008, n. 81. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti secondo le modalità del presente accordo ovvero designati congiuntamente dalle R.S.I. degli enti o delle istituzioni scolastiche o delle associazioni di cui all’art. 26.
2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel limite massimo di:
• 10 nell’ambito dell’Amministrazione regionale;
• 1 nell’ambito di ogni istituzione scolastica;
• 3 nell’ambito del Comune di Aosta;
• 3 per ognuno degli altri ambiti territoriali identificati geograficamente con Unités des Communes.
3. La contrattazione decentrata determina la suddivisione delle RLS degli ambiti indicati al comma 2 secondo le rispettive aree omogenee individuate.
4. Le liste dei candidati a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono presentate secondo quanto previsto dall’art. 47 del D. lgs. n. 81/2008 ovvero secondo quanto previsto dall’art. 13 e il numero di candidati non può superare il doppio del numero dei rappresentanti come suddivisi al comma 2.
5. Gli enti del comparto unico e le istituzioni scolastiche concordano iniziative comuni finalizzate alla formazione ed all’aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i cui costi sono suddivisi fra l’Amministrazione regionale da un lato, gli altri enti collettivamente dall’altro che vi contribuiscono tramite il CPEL e le istituzioni scolastiche che vi contribuiscono tramite la Sovraintendenza.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo e le ulteriori specifiche disposizioni, per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si applicano le norme per l’elezione delle R.S.I..
Art. 11
(Quoziente necessario per la validità delle elezioni)
1. Gli enti, le istituzioni scolastiche e le organizzazioni sindacali favoriscono la più ampia partecipazione possibile alle elezioni.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che vi abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto; qualora il quorum non sia raggiunto, le elezioni sono ripetute entro i successivi 30 giorni e non vi è necessità di raggiungimento del suddetto quorum.
Art. 12 (Elettorato attivo e passivo)
1. L’elettorato attivo spetta a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza agli enti alla data delle elezioni, ivi compresi i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando ma solo presso l’ente di provenienza. Spetta altresì ai lavoratori assenti ma con diritto al mantenimento alla retribuzione totale o parziale nonché a quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale che sono comunque conteggiati come unità. L’elettorato attivo si esercita presso l’ente di appartenenza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, l’elettorato attivo spetta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione; i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione esercitano l’elettorato attivo presso l’istituzione di servizio e non presso quella di titolarità.
2. L’elettorato passivo spetta a tutti i dipendenti, in forza agli enti alla data di presentazione delle liste, candidati nelle liste di cui all’art. 13 titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato sia esso a tempo pieno, sia esso a tempo parziale, fermo restando che non possono essere candidati i dipendenti la cui attività lavorativa possa risultare in conflitto con la veste di rappresentante delle R.S.I..
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, i dipendenti di cui al comma 2 sono titolari dell’elettorato passivo solo nell’ente di appartenenza; i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione sono titolari dell’elettorato passivo presso l’istituzione di servizio e non presso quella di titolarità.
Art. 13 (Presentazione delle liste)
1. Fermo restando il disposto di cui all’art. 55, comma 3 della legge regionale n. 22/2010, alle elezioni delle R.S.I. possono concorrere liste elettorali presentate:
a) dalle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale n. 22/2010;
b) da altre organizzazioni sindacali che siano comunque titolari della rappresentatività basata sul solo dato associativo secondo il disposto di cui all’art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010 e purché aderiscano al presente accordo;
c) da altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito al contratto collettivo riguardante la disciplina delle modalità di costituzione, elezione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali interne.
2. Per la presentazione delle liste i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un numero di firme di lavoratori dell’ente pari al:
a) 6% con un minimo di 2 negli enti e nelle istituzioni scolastiche fino a 50 dipendenti;
b) 5%, con un minimo di 3, negli enti e nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti;
c) 4%, con un minimo di 10, negli enti e nelle istituzioni scolastiche fino a 500 dipendenti;
d) 3%, con un minimo di 20, negli enti e nelle istituzioni scolastiche con oltre 500 dipendenti.
I risultati delle suddette percentuali, nel caso in cui diano risultati con decimali, si arrotondano all’unità inferiore fino allo 0,5 e a quella superiore oltre lo 0,5.
3. I lavoratori che possono firmare per la presentazione delle liste sono quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ivi compresi quelli in comando ma solo nell’ente di provenienza. I dipendenti dei servizi associati in convenzione firmano presso l’ente di provenienza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, possono firmare i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione.
4. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista di un solo ente o di una sola istituzione scolastica da cui è amministrato sotto pena di annullamento di tutte le sottoscrizioni apposte dal lavoratore stesso.
5. Non possono essere candidati i presentatori delle liste né coloro che fanno parte della Commissione elettorale.
6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e, qualora si sia candidato in più di una, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima dell’affissione delle stesse, invita il candidato ad optare per una di esse a pena di esclusione dalla competizione elettorale. Il numero dei candidati di ogni lista non può superare del doppio il numero dei componenti delle R.S.I. da eleggere.
7. Le sottoscrizioni dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della struttura competente in materia di personale ovvero, nel caso in cui detta figura non sia presente dal dirigente di livello più alto e, in caso di pari livello da quello con maggiore anzianità di servizio; nelle istituzioni scolastiche tale compito spetta al dirigente scolastico. I presentatori delle liste garantiscono, a loro volta e con apposita dichiarazione, l’autenticità delle firme apposte dai lavoratori sulle liste stesse.
8. Le liste dei candidati e quelle per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono rese pubbliche almeno 20 giorni prima delle elezioni tramite gli strumenti di cui all’art. 3.
Art. 14 (Commissione elettorale)
1. Le Commissioni elettorali sono costituite, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2, entro i 15 giorni successivi all’indizione delle elezioni e sono formate da un componente per ognuno dei soggetti di cui all’art. 13, c. 1 scelti tra lavoratori dell’ente o delle istituzioni scolastiche che abbiano accettato dichiarando altresì di non volersi candidare.
2. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 15
(Compiti della Commissione elettorale)
1. Ogni Commissione elettorale svolge i seguenti compiti in ordine cronologico:
a) elegge il proprio presidente;
b) acquisisce dalla struttura competente in materia di personale l’elenco generale degli elettori;
c) riceve e pubblica le liste elettorali;
d) verifica e decide circa l’ammissibilità di liste e candidature;
e) esamina i ricorsi relativi all’ammissibilità delle liste e delle candidature;
f) definisce il numero dei seggi elettorali e l’attribuzione dei relativi elettori;
g) distribuisce il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni ad essa fornito dai singoli enti;
h) predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto presso ogni seggio;
i) nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori;
j) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
k) raccoglie i dati elettorali dei singoli seggi e predispone il riepilogo dei voti;
l) compila i verbali;
m) comunica i risultati delle elezioni all’ente o alle istituzioni scolastiche, ai lavoratori ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
n) esamina gli eventuali ricorsi e proclama gli eletti;
o) trasmette i verbali e gli atti all’ente o alle istituzioni scolastiche per la conservazione;
p) trasmette copia dei verbali e degli atti di cui alla lettera “o” all’ARRS.
Art. 16
(Presidente di seggio e scrutatori)
1. I soggetti di cui all’art. 13, comma 1, possono designare, tra i lavoratori elettori e non candidati, uno scrutatore per ogni seggio per la successiva nomina da parte della Commissione elettorale che provvede fra essi ad individuare il Presidente di seggio; detta designazione deve essere fatta non oltre 3 giorni prima delle elezioni. In difetto di designazione nei termini indicati la Commissione elettorale provvede autonomamente.
2. Nel caso in cui sia stato presentato, ai fini di cui al comma 1, un numero insufficiente di liste la Commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di altri scrutatori.
3. In ogni seggio devono essere nominati un numero minimo di tre scrutatori ivi compreso il Presidente.
4. L’attività prestata al seggio elettorale per tutta la durata delle operazioni è equiparata alla prestazione del servizio.
Art. 17
(Schede elettorali ed espressione del voto)
1. La votazione avviene per mezzo di un’unica scheda che comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione ed ugualmente evidenziate. Nel caso in cui vi sia contemporaneità di presentazione, l’ordine di precedenza è sottoposto a sorteggio.
2. Le schede sono contrassegnate dalla firma di almeno due dei componenti del seggio elettorale; i componenti del seggio assicurano la preparazione delle schede in modo tale da garantire l’assoluta segretezza del voto.
3. Ogni elettore riceve le schede di cui al comma 1 all’atto della votazione, da parte del presidente ovvero di un altro componente del seggio.
4. Il voto di lista si esprime apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta e qualsiasi altro segno, eccezion fatta per le sottoscrizioni di cui al comma 2 e le eventuali preferenze di cui all’art. 18, rendono la scheda nulla.
5. Il voto per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene su apposita scheda predisposta secondo i principii contenuti nei commi precedenti.
Art. 18 (Preferenze)
1. L’elettore può esprimere fino ad un massimo di preferenze pari al 50%, arrotondato per difetto, del numero dei componenti delle R.S.I. di cui all’art. 8, comma 2.
2. Il voto preferenziale si esprime scrivendo il cognome (ed anche il nome in caso di omonimia) del candidato scelto nell’apposito spazio sulla scheda, ovvero sbarrando la casella posta di fianco al cognome e nome prestampati; le liste con i simboli ed i nomi e cognomi dei candidati sono affisse all’ingresso dei seggi. L’espressione di un numero di preferenze superiore a quelli indicati al comma 1 vale solo come voto di lista anche qualora il voto di lista non risulti espresso. Il voto espresso a favore di più di una lista o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste diverse rende nulla la scheda.
3. In caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considerano valido il voto di lista e nulli quelli di preferenza.
Art. 19 (Modalità delle votazioni)
1. Il luogo della votazione è stabilito dalla Commissione elettorale d’accordo con l’ente o l’istituzione scolastica in modo da agevolare a tutti gli aventi diritto l’esercizio del diritto di voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi o il numero dei votanti lo richiedano possono essere stabiliti più luoghi di votazione avendo comunque cura di evitare frazionamenti eccessivi.
3. Data e luogo delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori tramite gli strumenti di cui all’art. 3 almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle votazioni.
4. Fatta eccezione per il personale addetto al seggio, nessuno ha diritto di intrattenersi nei luoghi di votazione se non per il tempo necessario per l’esercizio del diritto di voto. Eventuali deroghe possono essere decise dal presidente del seggio unicamente in casi di necessità.
Art. 20 (Attrezzatura del seggio elettorale)
1. La Commissione elettorale si assicura che ogni seggio sia dotato di un’urna elettorale che deve restare chiusa e sigillata sino all’inizio delle votazioni nonché del numero corretto di schede e di penne a sfera con l’inchiostro dello stesso colore, di una postazione per il voto che garantisca l’assoluta segretezza per l’espressione del voto e tavoli e sedie in numero congruo per l’espletamento delle funzioni del seggio elettorale.
2. Il seggio, inoltre, deve disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.
Art. 21 (Riconoscimento degli elettori)
1. Gli aventi diritto al voto devono esibire un documento di identità in corso di validità; in mancanza devono essere riconosciuti da almeno due componenti del seggio. Di tale riconoscimento si dà conto nel verbale delle operazioni elettorali.
Art. 22
(Certificazione dell’avvenuta votazione)
1. Nell’elenco di cui all’art. 20, comma 2, di fianco al cognome dell’elettore è apposta la sottoscrizione dell’elettore stesso a conferma dell’avvenuta partecipazione al voto.
Art. 23 (Operazione di scrutinio)
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio, terminate le operazioni di voto in tutti i seggi, in un giorno stabilito nell’accordo di cui all’art. 9, comma 2.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio consegna il relativo verbale, contenente anche le eventuali contestazioni, sottoscritto da lui e dai componenti del seggio, nonché il residuo materiale della votazione alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, provvede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.
3. La Commissione elettorale, terminate le operazioni di cui al comma 2, provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale, ad eccezione dei verbali, trasmesso dai seggi; detto plico sigillato, dopo la convalida della R.S.I., è conservato integro dall’ente o dall’istituzione scolastica per almeno 6 mesi dopodiché può essere distrutto alla presenza di un componente della Commissione elettorale ed un rappresentante dell’ente o dell’istituzione scolastica. I verbali, invece sono conservati dalla R.S.I. e dall’ente o dall’istituzione scolastica.
Art. 24
(Attribuzione dei seggi delle R.S.I.)
1. Il numero dei seggi delle R.S.I. degli enti e delle istituzioni scolastiche è ripartito, ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. “c” della legge regionale n. 22/2010, in base ad un sistema proporzionale puro. Si procede, pertanto, alla determinazione del quorum elettorale ottenuto dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare per verificare, poi, quante volte il quorum elettorale entra nel numero di voti riportato da ogni lista. La parte decimale del quoziente serve per assegnare gli eventuali seggi residui che sono ripartiti tra le liste con i più alti resti in ordine decrescente.
2. Risultano eletti i candidati che, all’interno di ogni lista, hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità di voti prevale l’ordine all’interno della lista.
3. Risultano altresì eletti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza coloro che abbiano riportato più voti con prevalenza, in caso di parità, dell’ordine interno di lista.
4. In caso di dimissioni o di impossibilità oggettiva all’esercizio delle funzioni di componenti delle R.S.I., gli stessi sono sostituiti con i primi esclusi, se presenti, e fatto salvo quanto previsto all’art. 27.
Art. 25
(Xxxxxxx e ricorsi alla Commissione elettorale)
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all’assegnazione dei seggi, alla proclamazione degli eletti ed alla redazione di un verbale delle operazioni elettorali sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Decorsi cinque giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei soggetti interessati l’attribuzione dei seggi è confermata e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Qualora, invece, siano stati presentati reclami, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore dando atto nel verbale delle conclusioni cui è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui ai commi 1, 2 e 3 è trasmessa a ciascuno dei soggetti di cui all’art. 13, comma 1 ed all’ente o all’istituzione scolastica entro le successive 48 ore.
5. Copia del verbale di cui ai commi 1, 2 e 3 è trasmessa altresì all’ARRS ai fini della rilevazione dei dati necessari per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
6. Contro l’esito dell’esame da parte della Commissione elettorale di cui al comma 3, gli aventi diritto possono presentare ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni ad un Comitato di garanti costituito, in maniera paritaria, dai rappresentanti designati dall’ARRS e dalle XX.XX. che hanno partecipato alle elezioni.
Art. 26
(Costituzione di R.S.I. in forma associata)
1. Le Organizzazioni sindacali rappresentative possono costituire le R.S.I. anche in forma associata comprendendovi più enti preferibilmente finitimi e di analoghe competenze e funzioni.
Art. 27
(Decadenza delle R.S.I. ed elezioni suppletive)
1. Le R.S.I. decadono nel momento in cui i componenti sono in numero minore del 50% di quanto indicato all’art. 8, comma 2; qualora detta evenienza si verifichi, si procede a nuove elezioni secondo le modalità del presente accordo entro 50 giorni dal verificarsi della decadenza.
2. Le R.S.I. elette secondo quanto previsto dal comma 1 scadono con il termine delle R.S.I. sostituite.
PARTE PRIMA
Capo III
(Disposizione in materia di composizione delle delegazioni sindacali nell’ambito della contrattazione decentrata)
Art. 28
(Composizione delle delegazioni sindacali per la contrattazione decentrata)
1. Le R.S.I. sono titolate all’esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 55, comma 7 della legge regionale n. 22/2010 la rappresentanza interna di cui al comma 1 è integrata dalle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli art. 54 e 76, c. 7 della stessa legge regionale che hanno sottoscritto il contratto collettivo di comparto per i lavoratori dell’ente o degli enti cui fanno capo.
3. I soggetti sindacali titolati all’esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata nella Scuola sono le R.S.I. integrate dalle organizzazioni sindacali di categoria. Esse esercitano le funzioni attribuite alle R.S.U. dall’art. 6 del CCNL attualmente in vigore.
PARTE SECONDA
Capo I
(Distacchi, permessi ed aspettative sindacali)
Art. 29 (Distacchi sindacali)
1. I dipendenti del comparto unico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, che siano membri degli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto di svolgere attività sindacale con il distacco dall’attività lavorativa e con il trattamento economico previsto dal comma 2 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale e nei limiti di cui all’art. 30.
2. Ai dipendenti di cui al comma 1 competono la retribuzione individuale di cui alla tabella 8 dell’allegato I dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta del giorno 13 dicembre 2010, nonché le voci retributive di cui agli artt. 130 (Tredicesima mensilità), 135 (Salario del risultato) e 158 (Indennità di bilinguismo). La valutazione della performance del personale dipendente in distacco sindacale corrisponde al valore medio della valutazione (punteggio di risultato individuale) della corrispondente posizione nell’ambito dell’ente di appartenenza relativamente al proprio organico. Qualora non vi sia personale di pari posizione il valore medio è rapportato a tutto il personale dell’ente. La valutazione della performance è utilizzata anche ai fini delle progressioni orizzontali di cui agli artt. 139 e seguenti dell’“Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta”, nonché di ogni altro istituto contrattuale ove rilevi la valutazione della performance. Il compenso incentivante (salario di risultato per le categorie e retribuzione di risultato per la dirigenza) corrisponde all’erogazione del salario/retribuzione di risultato di un dipendente avente punteggio di risultato individuale quantificato come sopra descritto, fermo restante, nella procedura di calcolo, l’assenza del coefficiente di presenza.
3. Vengono altresì garantiti la retribuzione individuale di anzianità, nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ed il buono pasto secondo il disposto di cui agli artt. 177 (Mensa) e 178 (Buoni pasto) del citato Testo unico a condizione che l’Organizzazione sindacale attesti di non aver istituito il servizio mensa.
4. I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, ma non fanno maturare ferie e non possono essere computati per il compimento del periodo di prova. L’eventuale periodo di prova in corso di svolgimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento del rientro del dipendente nell’ente di appartenenza.
Art. 30
(Consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico)
1. I distacchi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto unico regionale, firmatarie del presente accordo, sono concessi nei limiti delle disponibilità economiche qui stabilite.
2. Il costo complessivo annuo dei distacchi sindacali non deve superare i 280.000,00 € (duecentottantamila/00). Per tale costo si intende la retribuzione di cui all’art. 29, commi 2 e 3 nonché gli oneri rilessi previdenziali ed assistenziali.
3. La somma di cui al comma 2 è ripartita tra le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo in ragione della rispettiva rappresentatività sindacale ottenuta sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente con le metodologie previste dall’art. 32.
4. Il valore ottenuto sulla base del comma 3 può essere utilizzato sino a concorrenza completa e la spettanza delle singole organizzazioni sindacali può essere implementata nei seguenti modi:
a) con risorse a carico delle rispettive organizzazioni sindacali;
b) con l’utilizzo dell’istituto del distacco non retribuito secondo le previsioni di cui all’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
5. Le organizzazioni sindacali che non utilizzano il valore di distacco di cui al comma 3 possono fruirne nel limite del 50% per implementare il proprio monte ore di permessi sindacali considerato il costo orario del dipendente in permesso.
Art. 31
(Consistenza dei permessi sindacali)
1. La consistenza dei permessi sindacali utilizzabili nell’ambito del comparto unico regionale spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del presente accordo è fissato in 36 minuti annui per il numero di dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Per le R.S.I. è fissato in 18 minuti e per le R.L.S. in 4 minuti per il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Al fine della determinazione del numero complessivo di cui al comma 1 si conteggiano i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, computando altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale, nonché, ma solo nell’ente di provenienza, anche i dipendenti in comando. Si conteggiano, inoltre, anche i dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata uguale o superiore a nove mesi. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro.
3. I distaccati sindacali a tempo parziale possono fruire di ulteriori 40 ore di permessi sindacali da attingere al monte ore attribuito ad ogni Organizzazioni sindacale.
4. Le ore utilizzate dai delegati per la partecipazione ai congressi regionali e nazionali ovvero alle conferenze di organizzazione non gravano sul monte ore dei permessi sindacali attribuiti ad ogni Organizzazione sindacale.
Art. 32
(Ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nel comparto unico)
1. Sulla base dei dati relativi alla dotazione organica tassativamente trasmessi entro il 28 febbraio di ogni anno dagli enti, l’ARRS rende noto, successivamente alla certificazione del Comitato paritetico, agli enti stessi e alle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo, il contingente dei permessi sindacali.
2. L’attribuzione dei distacchi alle singole organizzazioni sindacali aventi diritto avviene, in attesa delle elezioni delle R.S.I., sulla base delle deleghe sindacali secondo le previsioni di cui all’art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010.
3. La ripartizione dei distacchi sindacali di cui all’art. 30 è calcolata sulla base della rappresentatività pura ottenuta escludendo le Organizzazioni sindacali che non raggiungono il 5% necessario per la rappresentatività complessiva nel comparto unico tra dirigenza e categorie.
4. Un (1) distacco sindacale equivale a 1.872 ore annue, comprensive del totale assorbimento ed utilizzo di ferie e permessi spettanti contrattualmente.
5. L’attribuzione dei permessi sindacali alle singole organizzazioni sindacali aventi diritto avviene, in attesa delle elezioni delle R.S.I. e delle R.L.S., in proporzione alla loro rappresentatività, in via transitoria, sulla base delle deleghe sindacali secondo la previsione di cui all’art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010.
6. L’attribuzione dei permessi alle R.S.I. ed alle R.L.S. avviene suddividendo il numero complessivo dei minuti spettanti loro per il numero dei rappresentanti.
7. Ai fini dell’attribuzione dei distacchi e dei permessi sindacali si fa riferimento alla consistenza delle deleghe al 31/12 dell’anno precedente, certificata dal Comitato paritetico di cui all’art. 54 della legge regionale n. 22/2010 ed all’art. 6.
Art. 33
(Modalità per la concessione dei distacchi sindacali e loro utilizzo)
1. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative agli enti di appartenenza dei dipendenti interessati con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Per quanto attiene all’utilizzo dei distacchi di cui all’art. 30 questi possono essere fruiti in qualsiasi momento. Gli enti provvedono, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, previo espresso parere vincolante dell’ARRS al fine della verifica del rispetto del costo massimo, al conseguente accoglimento o al diniego della richiesta di distacco.
2. Il distacco è concesso per un periodo massimo di un anno con decorrenza dal giorno dell’accoglimento delle richiesta ed è rinnovabile su specifica richiesta scritta delle Organizzazioni sindacali confederali o, in assenza di confederazione, dalle federazioni di categoria firmatarie del presente accordo.
3. Le organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca, in qualunque momento, per gravi motivi ovvero su richiesta del dipendente distaccato, mediante comunicazione scritta all’ente di appartenenza del dipendente, per i provvedimenti di competenza.
4. Il dipendente rientrato nell’ente di appartenenza, in tutti i casi di cessazione del distacco, non può avanzare nei confronti dell’ente stesso alcun tipo di pretese relative al periodo di distacco.
5. Il valore dei distacchi di cui al comma 3 dell’art. 30 può essere utilizzato anche in forma di servizio ridotto orizzontale in percentuale non inferiore al 30% da concordare con l’amministrazione, ovvero in periodi non inferiori a tre mesi predeterminati nell’anno, ovvero a completamento di un distacco non retribuito.
6. Le percentuali di rappresentatività stabilite in base ai dati al 31 dicembre di ogni anno con le modalità di cui all’art. 6, determinano le quantità di ore di permessi sindacali e gli importi da destinare ai distacchi sindacali. Tali dati producono effetti per il periodo 01 maggio -30 aprile.
Art. 34
(Modalità per la concessione dei permessi sindacali)
1. Soggetti legittimati alla fruizione dei permessi sindacali sono:
a) i dipendenti eletti nelle R.S.I.;
b) i dirigenti sindacali, componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo che non siano in aspettativa ovvero che al momento della richiesta del permesso sindacale siano già interessati da una richiesta di distacco totale o parziale;
c) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. I dirigenti sindacali titolari dei diritti di cui al comma 1, lett. “b” sono quelli i cui nominativi sono stati comunicati per iscritto dalle rispettive organizzazioni sindacali alle amministrazioni o alla Sovraintendenza agli Studi.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono fruire dei permessi loro spettanti anche per presenziare a convegni e congressi sindacali; ai detti congressi possono partecipare anche i delegati.
4. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e sono concessi per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività per la quale sono stati richiesti e non possono essere utilizzati cumulativamente.
5. L’utilizzazione dei permessi sindacali retribuiti, per i soggetti di cui al comma 1, non deve compromettere la funzionalità dell’attività lavorativa in cui è incardinato il dipendente che ne fruisce e, pertanto, la comunicazione relativa a detti permessi deve avvenire, salvo casi eccezionali o a seguito di convocazione da parte dell’Ente, almeno 3 giorni lavorativi prima della fruizione. La verifica sull’effettiva utilizzazione dei permessi compete alle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza che ne danno comunicazione agli enti o alle istituzioni scolastiche di cui fanno parte i soggetti beneficiari e all’ARRS. Nel caso in cui sia accertato il superamento del monte minuti annuale dei permessi sindacali a disposizione di ogni organizzazione sindacale, l’eccedenza deve essere risarcita agli enti interessati ovvero recuperata nell’anno successivo. La mancata comunicazione dei dati comportala sospensione della fruizione dei permessi sindacali retribuiti per l’anno successivo.
6. Negli enti e/o nelle associazioni di cui all’art. 26, fino a 40 dipendenti, fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e produttive, possono essere concessi permessi sindacali in misura non superiore ad un giorno alla settimana. Negli altri enti il limite è fissato in 1,5 giorni a settimana. Sono fatte salve le giornate per la partecipazione ad attività legate ad organismi statutari o ad attività di formazione nonché quelle per i dirigenti sindacali che non fruiscono del distacco retribuito.
7. Negli enti fino a 40 dipendenti ogni Organizzazione sindacale può nominare non più di un dirigente sindacale di cui al c. 1, lett. b).
Art. 35
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1. I dirigenti sindacali di cui all’art. 34 comma 1, lett. “b” che ricoprono cariche negli organismi direttivi statutari nelle proprie organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato; a detti periodi si applica quanto previsto dall’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
2. I dirigenti sindacali di cui all’art. 34 comma 1, lett. “b” hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi o convegni sindacali; a detti permessi si applica l’art. 24 della legge n. 300/1970. Il limite massimo annuo di detti permessi è fissato in 80 ore per ogni dirigente.
3. I dirigenti sindacali di cui al comma 2 per fruire dei permessi ivi previsti devono darne comunicazione scritta con almeno 3 giorni di preavviso tramite la propria organizzazione sindacale.
PARTE SECONDA
Capo II
(Fondo distacchi sindacali)
Art. 36
(Finalità, funzionamento e gestione del fondo distacchi sindacali)
1. Il Fondo distacchi sindacali (F.D.S.), destinato a sostenere le spese relative ai distacchi del comparto unico, è strumento di equa ripartizione tra gli enti del comparto unico degli oneri relativi; la gestione e l’amministrazione del F.D.S. continua ad essere affidata all’ARRS che vi provvede tramite apposito conto corrente vincolato sul quale confluiscono, oltre ai versamenti degli enti, anche gli eventuali interessi maturati.
2. Gli enti di cui all’art. 1, c. 1 della legge xxxxxxxxx x. 00/0000 xxxxxxx tassativamente entro il mese di settembre di ogni anno le rispettive quote in misura proporzionale ai dipendenti di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno. L’ammontare di della quota è determinato annualmente in base ad un accordo tra l’ARRS, l’Amministrazione regionale ed il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e l’ARRS provvede a renderne tempestivamente edotti i destinatari.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno gli Enti che hanno concesso distacchi sindacali, contabilizzano all’ARRS la spesa sostenuta nell’anno precedente relativa all’erogazione del trattamento economico di cui all’art. 29 ai dipendenti posti in distacco sindacale nonché agli oneri contributivi versati agli enti previdenziali ed assistenziali richiedendo il relativo rimborso. L’ARSS provvede, previa verifica, a detto rimborso entro il mese di marzo.
4. Entro il mese di aprile l’ARRS presenta all’Amministrazione regionale e agli altri enti, tramite il CPEL, la rendicontazione finanziaria del F.D.S. evidenziando analiticamente gli introiti, i rimborsi effettuati e la disponibilità residua.
5. Qualora le risorse finanziarie del fondo si appalesino insufficienti a rimborsare gli enti che hanno concesso distacchi sindacali l’ARRS provvede ad un rimborso proporzionale alle risorse disponibili ed il credito residuo degli enti è saldato non appena sono effettuati i versamenti da parte degli enti stessi sulla base della quota rideterminata ai sensi del comma 2.
PARTE TERZA
(Disposizioni specifiche per i dipendenti dell’Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori
del comparto unico regionale)
Art. 37 (Distacchi sindacali)
1. Anche per i dipendenti dell’Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 29.
2. I dipendenti dell’Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale a tempo indeterminato, sia pieno sia parziale, che siano membri degli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto di svolgere attività sindacale con il distacco dall’attività lavorativa e con il trattamento economico previsto dal CCNL del comparto scuola.
3. I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera secondo quanto previsto dal CCNL vigente, ma non fanno maturare ferie e non possono essere computati per il compimento del periodo di prova. L’eventuale periodo di prova in corso di svolgimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento del rientro del dipendente nell’istituzione di assegnazione.
Art. 38 (Consistenza dei distacchi sindacali)
1. I distacchi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel settore regionale comprendente i dipendenti dell’Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale, firmatarie del presente accordo, sono concessi nei limiti delle disponibilità economiche di cui al comma 2.
2. Il costo complessivo annuo dei distacchi sindacali non deve superare i 180.000,00 € (centottantamila/00). Per tale costo si intende la retribuzione di cui all’art. 29, commi 2 e 3 nonché gli oneri rilessi previdenziali ed assistenziali.
3. La somma di cui al comma 2 è ripartita in parti uguali tra le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo e può essere utilizzata per la fruizione di un distacco al 100% ovvero anche a tempo parziale sull’intero anno scolastico e unicamente nella misura del 50%.
4. Il valore ottenuto sulla base del comma 3 di spettanza delle singole organizzazioni sindacali è implementato, al fine del raggiungimento del distacco completo, ovvero, se necessario, del 50% nei seguenti modi:
a) con risorse a carico delle rispettive organizzazioni sindacali;
b) con l’utilizzo dell’istituto del distacco non retribuito secondo le previsioni di cui all’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
Art. 39
(Consistenza dei permessi sindacali)
1. La consistenza dei permessi sindacali utilizzabili nell’ambito del settore regionale comprendente i dipendenti dell’Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del presente accordo è fissato in 36 minuti annui per il numero di dipendenti in forza al 31 dicembre
dell’anno precedente. Per le R.S.I. è fissato in 18 minuti e per le R.L.S. in 4 minuti per il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Il conteggio dei dipendenti per la determinazione dell’ammontare complessivo dei minuti comprende i docenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche e i docenti in assegnazione provvisoria. I docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione sono conteggiati presso l’istituzione di servizio e non presso quella di titolarità.
3. I distaccati sindacali a tempo parziale possono fruire di ulteriori 40 ore di permessi sindacali da attingere al monte ore attribuito ad ogni Organizzazioni sindacale.
4. Le ore utilizzate dai delegati per la partecipazione ai congressi regionali e nazionali ovvero alle conferenze di organizzazione non gravano sul monte ore dei permessi sindacali attribuiti ad ogni Organizzazione sindacale.
Art. 40
(Ripartizione dei permessi sindacali nel settore scolastico)
1. L’attribuzione dei permessi alle singole organizzazioni sindacali avviene in proporzione alla loro rappresentatività, determinata in base a quanto disposto dall’ art. 54, comma 2 e, in assenza di svolgimento delle elezioni di cui alla parte prima, capo secondo del presente accordo, dall’art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010.
2. L’attribuzione dei permessi alle R.S.I. avviene a livello di ogni istituzione scolastica con i criteri stabiliti all’art. 39.
3. L’attribuzione dei permessi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene suddividendo il numero complessivo dei minuti loro spettanti per il numero degli eletti.
Art. 41
(Modalità per la concessione dei distacchi sindacali e loro utilizzo)
1. Le richieste di distacco sindacale nel settore relativo ai dipendenti dell’Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale sono presentate al Dipartimento Sovraintendenza agli studi entro il 31/05 di ogni anno. La durata del distacco è di un anno e coincide con l’anno scolastico.
2. I distacchi si concedono secondo le modalità indicate all’art. 38. Non possono essere revocati se non per cessazione del mandato sindacale.
3. Il Dipartimento Sovraintendenza agli studi provvede, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, previa comunicazione all’ARRS al fine della verifica del rispetto della spesa massima, al conseguente accoglimento o al diniego della richiesta di distacco.
4. In tutti i casi di cessazione del distacco, il dipendente rientrato nell’istituzione scolastica di assegnazione non può avanzare nei confronti dell’amministrazione stessa pretese relative al periodo di distacco.
Art. 42
(Modalità per la concessione dei permessi sindacali)
1. Le disposizioni di cui all’art. 34 in materia di modalità per la concessione dei permessi sindacali si applicano anche per le istituzioni scolastiche.
Art. 43
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1. Le disposizioni di cui all’art. 35 in materia di aspettative e permessi sindacali non retribuiti si applicano anche per le istituzioni scolastiche.
Art. 44 (Finanziamento dei distacchi sindacali)
1. Il costo dei distacchi sindacali e dei permessi relativi ai dipendenti dell’Amministrazione regionale con contratto di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale è a carico del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi–Struttura personale scolastico dell’Assessorato regionale dell’istruzione e cultura nei limiti di spesa di cui all’art. 38.
PARTE QUARTA
(Disposizioni specifiche per la Dirigenza)
Art. 45
(Costituzione delle R.S.I. e numero dei componenti per la Dirigenza)
1. Alla costituzione delle R.S.I. si procede mediante elezioni rette dai principii di cui all’art. 8.
2. Il numero dei componenti delle R.S.I. negli enti o nelle associazioni di cui all’art. 26, che occupano da 6 a 20 dirigenti è pari a 1, negli enti o nelle associazioni che occupano da 21 a 100 dirigenti è pari a 2 e negli enti o associazioni che occupano oltre 100 dirigenti è pari a 3.
3. I dirigenti da prendere in considerazione per la determinazione del numero dei componenti delle R.S.I. sono quelli, al 31 dicembre dell’anno precedente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si conteggiano altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale nonché, ma solo nell’ente di provenienza anche i Dirigenti in comando e quelli dei servizi associati in convenzione.
Art. 46
(Quoziente necessario per la validità delle elezioni dei Dirigenti)
1. Gli enti e le Organizzazioni sindacali favoriscono la più ampia partecipazione possibile alle elezioni.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che vi abbia preso parte più della metà dei Dirigenti aventi diritto al voto; qualora il quorum non sia raggiunto, le elezioni sono ripetute entro i successivi 30 giorni e non vi è necessità di raggiungimento del suddetto quorum.
Art. 47
(Elettorato attivo e passivo dei Dirigenti)
1. L’elettorato attivo si esercita presso l’ente di appartenenza e spetta a tutti i Dirigenti a tempo indeterminato in forza agli enti alla data delle elezioni, ivi compresi i Dirigenti in posizione di comando e quelli dei servizi associati in convenzione, che lo esercitano presso l’ente di provenienza. Spetta altresì ai Dirigenti assenti ma con diritto al mantenimento delle retribuzione totale o parziale.
2. L’elettorato passivo spetta a tutti i Dirigenti candidati nelle liste di cui all’art. 48 che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che non possono essere candidati i Dirigenti la cui attività lavorativa possa risultare in conflitto con la veste di rappresentante delle R.S.I..
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, i Dirigenti di cui al comma 2 sono titolari dell’elettorato passivo solo nell’ente di appartenenza.
Art. 48
(Presentazione delle liste elettorali per la Dirigenza)
1. Fermo restando il disposto di cui all’art. 55, comma 3 della legge regionale n. 22/2010, alle elezioni delle R.S.I. possono concorrere liste elettorali presentate:
a) dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale n. 22/2010;
b) da altre associazioni sindacali che, pur non avendo partecipato a precedenti tornate elettorali, siano comunque titolari della rappresentatività basata sul solo dato associativo secondo il disposto di cui all’art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010;
c) altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito al contratto collettivo riguardante la disciplina delle modalità di costituzione, elezione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali interne.
2. Per la presentazione delle liste i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un numero di firme di Dirigenti dell’ente pari all’8%. Il risultato di detta percentuale, nel caso in cui dia un risultato con decimali, si arrotonda all’unità inferiore fino allo 0,5 e a quella superiore oltre lo 0,5.
3. I Dirigenti che possono firmare per la presentazione delle liste sono quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ivi compresi quelli in comando e dei servizi associati in convenzione ma solo nell’ente di provenienza.
4. Ogni Dirigente può firmare per una sola lista di un solo ente sotto pena di annullamento di tutte le sottoscrizioni apposte dal Dirigente stesso.
5. Non possono essere candidati i presentatori delle liste né coloro che fanno parte della Commissione elettorale.
6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e, qualora si sia candidato in più di una, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima dell’affissione delle stesse, invita il candidato ad optare per una di esse a pena di esclusione dalla competizione elettorale.
7. Le sottoscrizioni dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della struttura competente in materia di personale ovvero, nel caso in cui detta figura non sia presente, dal dirigente di livello più alto e, in caso di pari livello da quello con maggiore anzianità di servizio. I presentatori delle liste garantiscono, a loro volta e con apposita dichiarazione, l’autenticità delle firme apposte dai lavoratori sulle liste stesse.
8. Le liste dei candidati sono rese pubbliche almeno 20 giorni prima delle elezioni tramite gli strumenti di cui all’art. 3.
Art. 49
(Commissione elettorale per la Dirigenza)
1. La Commissione elettorale è costituita, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2, entro i 15 giorni successivi all’indizione delle elezioni ed è composta di un componente per ognuno dei soggetti di cui all’art. 48, c. 1 scelti tra Dirigenti dell’ente che abbiano accettato dichiarando altresì di non volersi candidare e può essere composta anche di dipendenti delle Categorie.
2. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 50
(Presidente di seggio e scrutatori)
1. I soggetti di cui all’art. 48, comma 1, possono designare, tra i Dirigenti elettori e non candidati uno scrutatore per ogni seggio per la successiva nomina da parte della Commissione elettorale, che provvede fra essi ad individuare il Presidente di seggio; detta designazione deve essere fatta non oltre 3 giorni prima delle elezioni. In difetto di designazione nei termini indicati la Commissione elettorale provvede autonomamente.
2. Nel caso in cui sia stato presentato, ai fini di cui al comma 1, un numero insufficiente di liste la Commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di altri scrutatori.
3. In ogni seggio devono essere nominati un numero minimo di tre scrutatori ivi compreso il Presidente.
4. L’attività prestata al seggio elettorale per tutta la durata delle operazioni è equiparata alla prestazione del servizio.
Art. 51
(Distacchi sindacali per la Dirigenza)
1. I Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, che siano membri degli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto di svolgere attività sindacale con il distacco dall’attività lavorativa e con il trattamento economico previsto dall’art. 069 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del comparto unico della Valle d’Aosta.” con le procedure ed i limiti del presente accordo.
2. I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, ma non fanno maturare ferie e non possono essere computati per il compimento del periodo di prova. L’eventuale periodo di prova in corso di svolgimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento del rientro del dipendente nell’ente di appartenenza.
Art. 52
(Modalità di concessione dei permessi sindacali)
1. Soggetti legittimati alla fruizione dei permessi sindacali sono:
a) i Dirigenti eletti nelle R.S.I.;
b) i Dirigenti che rivestono anche la qualifica di dirigenti sindacali, componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo, che non siano in distacco ovvero in aspettativa;
c) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. I dirigenti sindacali titolari dei diritti di cui al comma 1, lett. “b” sono quelli eletti nelle R.S.I. o i cui nominativi sono stati comunicati per iscritto dalle rispettive organizzazioni sindacali alle amministrazioni o alle istituzioni scolastiche di appartenenza.
3. I dirigenti sindacali di cui al comma 1 possono fruire dei permessi loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi sindacali.
4. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e sono concessi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività per la quale sono stati richiesti e non possono essere utilizzati cumulativamente.
5. L’utilizzazione dei permessi sindacali retribuiti, per i soggetti di cui al comma 1, non deve compromettere la funzionalità dell’attività lavorativa in cui è incardinato il dipendente che ne fruisce e, pertanto, la comunicazione relativa a detti permessi deve avvenire almeno 3 giorni lavorativi prima della fruizione. La verifica sull’effettiva utilizzazione dei permessi compete alle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza che ne danno comunicazione agli enti o alle istituzioni scolastiche di cui fanno parte i soggetti beneficiari e all’ARRS.
6. Negli enti fino a 40 dipendenti, fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e produttive, possono essere concessi permessi sindacali in misura non superiore ad un giorno alla settimana nei limiti del monte ore spettante all’ente. Negli altri enti il limite è fissato in 1,5 giorni a settimana. Sono fatte salve le giornate per la partecipazione ad attività legate ad organismi statutari o ad attività di formazione.
PARTE QUINTA
(Disposizione finale)
Art. 53
(Disposizione finale per il comparto unico regionale)
1. Le organizzazioni sindacali si impegnano a dare attuazione alla previsione di cui all'art. 76,
c. 7, della legge regionale n. 22/2010 entro un anno dalla stipulazione del presente accordo quadro.