BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI DOMANDE ANNO 2020 PER AFFITTI PAGATI ANNO 2019
Approvato con determina dirigenziale 1265, in data 10/06/2020 Prot. N. 37475/P AOOPN01/GEN 10.06.2020 Class:7-12
BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI DOMANDE ANNO 2020 PER AFFITTI PAGATI ANNO 2019
(ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431 e L.R. 1/2016 art. 19)
DATA APERTURA BANDO 15/06/2020 DATA CHIUSURA BANDO 14/07/2020
1. Finalità
Il Fondo Nazionale, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ha la finalità di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che hanno pagato il canone di locazione di alloggi di proprietà sia pubblica che privata (con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come case popolari- ATER) al netto degli oneri accessori (spese condominiali, gas, luce, acqua, ecc.).
2. Beneficiari
Possono presentare domanda le seguenti tipologie di beneficiari:
• soggetti esterni all'edilizia residenziale pubblica e, quindi, conduttori di alloggi a mercato libero che, a causa delle particolari condizioni economiche, hanno un elevato rapporto tra canone e reddito;
• soggetti assegnatari dell'edilizia residenziale pubblica, anche di edilizia sovvenzionata (ATER), purché l’alloggio per cui si chiede il contributo e si è pagato il canone di affitto (anno 2019) era un alloggio sul libero mercato.
Sostanzialmente i beneficiari di cui al presente bando sono i soggetti che hanno occupato per l’anno 2019 un alloggio in affitto e si trovano in particolari condizioni economiche.
In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti non facenti parte dello stesso nucleo anagrafico la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare ed il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità (spesa direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del richiedente).
La domanda può essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari e il contributo sarà riconosciuto per intero fermo restando che la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.
3. Requisiti soggettivi dei richiedenti
I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
A. avere la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o loro
familiari o, nel caso di cittadino extracomunitario, possedere la carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o permesso di soggiorno almeno annuale; le suddette categorie di cittadini devono risiedere nel Comune di Pordenone al momento della presentazione della domanda ed essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi. Inoltre, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 “Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati” ossia i corregionali espatriati e rimpatriati, per i quali la stessa norma precisa che i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale;
B. aver pagato per l’anno 2019 il canone a fronte di contratti di locazione di alloggi siti anche in altri comuni della Regione Friuli Venezia Giulia adibiti a propria residenza e prima casa;
C. essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell’anno per cui si chiede il contributo di un alloggio privato o pubblico non di lusso, non per quote di alloggio né
avente finalità turistiche, adibito a prima casa e di residenza anagrafica, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, qualora non locati sulla base degli accordi territoriali, con contratto/i regolarmente registrato/i e per il/i quale/i è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetto a cedolare secca per alloggio/i ubicato/i nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che risulti essere quello di abitazione del richiedente (il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente L.R. 2000 n. 7);
D. non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari, anche per quote, di altri alloggi, ubicati all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione di: alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate; delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare; della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado; della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione legale o divorzio al coniuge o al convivente di fatto o parte dell’unione civile. Il suddetto requisito va esteso anche agli altri componenti il nucleo familiare, considerato ai fini ISE. Di tale requisito i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, esclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, deve essere prodotta apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, salvo che non siano originari o provengano da quegli Stati indicati nell’elenco di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 ottobre 2019;
E. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o
edifici, di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale;
F. appartenere ad una delle seguenti condizioni familiari con:
a) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente ISEE) non superiore a € 13.391,82 e con l’incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 14% e con un valore ISE non superiore a €. 30.000,00;
oppure
b) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente ISEE) non superiore a €. 20.000,00 e con l’incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 24% e con un valore ISE non superiore a €. 30.000,00.
Per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore
dell’indicatore ISEE di cui alle lettere a) e b) viene maggiorato del 20%.
N.B. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all’articolo 5, comma 1, del nuovo Regolamento n. 066/Pres. del 15 aprile 2020, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il contributo teorico è aumentato fino ad un massimo del 25% (viene riconosciuto il 5% per singola situazione). Ai fini dell’individuazione delle categorie di soggetti si considerano le seguenti situazioni:
I. anziani, persone che hanno compiuto sessantacinque anni di età;
II. giovani, persona singola o coppia che non ha/hanno compiuto i trentacinque anni di età;
III. soggetto singolo con minori, intendendosi quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
IV. disabili, intendendosi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
V. famiglie monoreddito, intendendosi quelle composte da più persone il cui indicatore ISE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
VI. famiglie numerose, intendendosi quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi in numero non inferiore a tre;
VII. famiglie con anziani o disabili a carico, intendendosi quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile;
VIII. soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.
Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per “nucleo familiare” e “famiglia” si intendono quelli definiti ai fini ISE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, alla data di presentazione della domanda.
G. non avere presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell’anno.
H. essere maggiorenne.
4. Documentazione da allegare alla domanda
In via collaborativa, l’attestazione I.S.E.E. ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 riguardante la situazione economica del nucleo familiare o, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 9, del sopra citato D.P.C.M. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Per avvalersi delle agevolazioni previste per la condizione di disabilità è necessario allegare fotocopia della certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria, di cui all’art.3 L. 05/02/1992 n. 104, priva di indicazioni diagnostiche.
Il richiedente straniero dovrà allegare fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno almeno annuale in corso di validità, insieme al documento di identità.
Nel caso in cui sia allegata la fotocopia della richiesta di rinnovo dei documenti sopra indicati le domande saranno accolte e valutate con riserva, fermo restando l’obbligo di esibire il documento originale richiesto, pena l’esclusione dal beneficio.
Il richiedente straniero, ai fini della verifica del requisito di cui all’art. 6, comma 2, lettera
e) del Regolamento Regionale n. 066/Pres, deve altresì allegare specifica attestazione (riferita a ciascun componente il nucleo familiare) rispetto alla non proprietà, nuda proprietà o usufrutto di altri alloggi, rilasciata dalle competenti autorità dei seguenti paesi qualora detto richiedente sia originario ovvero provenga da essi: Regno del Bhutan, Repubblica di Xxxxx, Repubblica di Figi, Giappone, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, Islanda, Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera, Taiwan, Regno di Tonga.
Sono esclusi dal presente obbligo i richiedenti stranieri riconosciuti rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria.
5. Entità e modalità di erogazione dei contributi
Il contributo da corrispondere deve consentire di contenere l'incidenza del canone di locazione - al netto degli oneri accessori – sulla situazione economica equivalente, con l'osservanza dei seguenti criteri stabiliti dal Reg. Reg.le del 15 aprile 2020 n. 066/Pres:
a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a €. 11.391,82 l’incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 3.110,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 20% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 14%, il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell’indicatore, e comunque non superiore a €.3.110,00); per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il
contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato pagato e rimasto effettivamente a carico del richiedente il canone di locazione;
b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a €. 20.000,00 l’incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.330,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 30% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 24%, il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell’indicatore, e comunque non superiore a € 2.330,00) per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato pagato ed effettivamente rimasto a carico il canone di locazione;
c) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all’articolo 5, comma 1, del Reg. n. 066/Pres del 15 aprile 2020, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% come previsto al punto F) dell’art. 3.
Gli interventi verranno valutati solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti per l'anno di riferimento del bando, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati (e per i quali è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetti a cedolare secca) relativi ad alloggi nei quali il richiedente risultava risiedere ed essere adibiti a prima casa, con destinazione d’uso residenziale, non di lusso, non di edilizia sovvenzionata e non inclusi nelle categorie catastali A1, A8 e A9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 431/1998.
Il contributo teorico inferiore ad € 30,00 non sarà riconosciuto.
L’Amministrazione Comunale darà comunicazione scritta a mezzo di raccomandata r.r. ai non ammessi al beneficio, con indicazione della motivazione.
Il contributo eventualmente da corrispondere non potrà superare l’ammontare del canone corrisposto nell’anno di riferimento nel caso di ISEE a zero, sempre e comunque nel limite del contributo teorico annuo di € 3.110,00 (fascia A o € 2.330,00 fascia B); nel caso in cui il canone corrisposto nell’anno sia di importo superiore al valore ISEE il contributo sarà riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo e comunque nel limite del contributo teorico di cui sopra.
Si precisa che l’assegnazione e l’entità del contributo sono subordinati alla valutazione Regionale che controllerà la sussistenza dei requisiti previsti dei beneficiari inseriti negli elenchi predisposti dal Comune di Pordenone. Nel caso in cui i trasferimenti regionali non dovessero soddisfare interamente le richieste degli aventi diritto la quota spettante verrà erogata sulla base della percentuale di copertura determinata calcolando l’incidenza dei trasferimenti regionali erogati rispetto al totale del fabbisogno richiesto.
6. Modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere predisposta esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica a ciò deputata, alla quale è possibile accedere dal sito istituzionale del Comune.
Il modulo prodotto dal sistema informatico dovrà essere stampato e sottoscritto dal richiedente; la domanda, corredata di copia del documento di identità, dovrà essere inoltrata all’ente al seguente indirizzo mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Qualora il richiedente fosse nell’impossibilità di procedere secondo quanto indicato al precedente capoverso, dovrà prendere contestualmente alla compilazione della domanda un appuntamento per recarsi allo sportello sociale al cittadino del Comune, munito di documento d’identità, per apporre la firma al modulo di domanda già creato nella piattaforma informatica, senza la possibilità di effettuare modifiche ai suoi contenuti.
Xxxxxxx prese in esame solo le domande, debitamente sottoscritte, pervenute al Comune entro la data di chiusura del bando.
7. Modalità di concessione dei contributi
L'erogazione del contributo è subordinata almeno all’assegnazione al Comune di Pordenone dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
8. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al nuovo “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)” emanato con Decreto del Presidente della Regionale Friuli Giulia n. 066/Pres. del 15 aprile 2020 nonché alle diverse normative in materia.
9. Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle dichiarazioni presentate.
Data della firma digitale
a cura del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità
X.xx digitalmente IL FUNZIONARIO P.O.
Xxxxx Xxxxxx