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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “ X. XXXXXXXXX “ DI XXX X. XXXXX X. 00.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. Oggetto del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di seguito capitolato speciale, è la regolamentazione dei rapporti nascenti dall’affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport denominato “X. Xxxxxxxxx“, ubicato a Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxx
x. 00, identificato catastalmente al Foglio 39 part 195 e 220 e costituito da:
-l’edificio principale: Palazzetto dello sport destinato alla disciplina sportiva della pallavolo, con relativi spazi per spogliatori e servizi, omologazione per partite di serie A e tribune con agibilità al pubblico per 1.504 posti.
-le aiuole poste sul piazzale lato ingresso
-il campo per il gioco del beach-volley regolamentare di mt. 16.00 x 8.00
-le aree verdi pertinenziali, ubicate a nord del palazzetto, per complessivi mq. 540 Tutte le pertinenze oggetto di appalto sono meglio identificate nelle planimetrie allegate al presente atto.
2. L’appaltatore dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento del palazzetto nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari anche comunali, adottate ed adottande, relative all'esercizio degli impianti sportivi.
3. All’atto della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti nel quale saranno elencati e descritti i locali, gli infissi, i mobili, le attrezzature, gli impianti dati contestualmente in uso ed il relativo stato di conservazione.
ART. 2 - DURATA
1. La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al 30.07.2024.
2. Alla scadenza del contratto, qualora ritenuto idoneo e conveniente sotto il profilo della qualità e dell’economicità e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune, il medesimo potrà rinnovare il contratto all’Appaltatore, conformemente al progetto presentato fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni, con specifico provvedimento. Il Comune di Sassuolo darà informazione di tale volontà, in forma scritta, all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
ART. 3 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE
1. Ogni responsabilità inerente e conseguente alla gestione è a carico dell’appaltatore, il quale dovrà attenersi in particolare alle disposizioni ed obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009 (disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) garantendo la puntuale applicazione della vigente normativa in materia, relativamente alle parti applicabili, in ogni fase lavorativa connessa con l’attività in gestione, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche.
2. L’appaltatore, in qualità di “Datore di Lavoro”, dovrà provvedere all’adeguata informazione, formazione ed aggiornamento del personale proprio addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
3. Gli obblighi formativi si estendono alla normativa:
a) sul rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione (BM. 10 Marzo 1998) per la gestione delle emergenze incendio;
b) in materia di pronto soccorso aziendale (D.M. n. 388/2003);
e devono essere comprovati da appositi attestati formativi. L’appaltatore dovrà redigere “immediatamente”, all’inizio della gestione del Centro Sportivo, il documento di valutazione dei rischi "DVR" (ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008) delle strutture in cui si svolgeranno le attività e trasmetterne copia al Comune di Sassuolo.
Il Comune di Sassuolo é quindi esplicitamente esonerato da eventuali inadempimenti dell’appaltatore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. L’inosservanza delle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, potrà determinare la risoluzione del contratto secondo le modalità specificate nel presente capitolato speciale.
4. In riferimento agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per il presente contratto di appalto, NON si prevede l'elaborazione del DUVRI, in quanto trattasi di prestazioni che non determineranno compresenza di personale del “concedente” con attività di prestazioni dell’appaltatore.
5. Analizzate le modalità di esecuzione dei servizi di appalto nelle varie fasi, le interferenze tra le attività istituzionali e quelle dell’appaltatore sono da considerarsi a contatto NON rischioso, (cosi come definito anche nella Determinazione n. 305/03/2008 e s.m.i., emanata dall’ Anac sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture), per cui gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi specifici interferenziali dell’attività sono pari a zero.
6. Si dispone che in funzione dell’evoluzione del servizio di gestione dell’Impianto sportivo, l’appaltatore dovrà promuovere una successiva elaborazione del Duvri per i rischi interferenti inerenti la propria attività di gestione.
7. Inoltre, l’appaltatore, deve individuare ai sensi del D.M. 18 Marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio all’interno dell’impianto sportivo ai fini dell’attuazione degli adempimenti di cui al decreto stesso.
8. Nel caso il Responsabile non venga nominato, il tutto rimarrà in carico all’appaltatore.
9. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale l’appaltatore può avvalersi di lavoro subordinato, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L’appaltatore è altresì tenuto al rispetto degli standard sociali minimi riguardanti i diritti umani e Ie condizioni di Iavoro così come definiti nel D.M. Ambiente 06/06/2012 “Guida per I’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. L’appaltatore non
può invece avvalersi, per l’esecuzione del presente appalto, di prestazioni di lavoro occasionale, ai sensi dell’art. 54 bis c.14 lett d) del DL 50/2017 convertito in L. 21 giugno 2017, n.96.
10. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale l’appaltatore non può avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale: l’art 00 xxx xxx XX n.50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017 prevede il divieto di ricorso ai contratti di prestazione di lavoro occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e di servizi.
11. Qualora l’appaltatore possa avvalersi di Iavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, deve sostenere i relativi oneri esonerando nel contempo il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità.
12. Qualora l’appaltatore sia un organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, potrà avvalersi delle possibilità consentite dalla legge (Art 67, comma 1, lett m) del TUIR) relativi a rimborsi di spesa e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, esonerando nel contempo il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità.
13. L’appaltatore dovrà, in particolare:
• Limitare la vendita di biglietti e l’accesso all’impianto ad un numero non superiore a quello previsto dal Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal comando provinciale Vigili del Fuoco Modena in data 30/12/2014, agli atti sub n. 45390 di prot., che fissa la capienza del palazzetto in n. 1504 posti a sedere così suddivisi:
- 806 in tribuna fissa laterale
- 230 in due tribune telescopiche laterali opposte alla tribuna fissa
- 126 in una tribuna telescopica laterale
- 210 in una tribuna telescopica sul fondo lato ovest
- 132 in due tribune telescopiche sul fondo lato est
• mantenere sull’impianto sportivo il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi di cui al presente atto, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento alle prescrizioni sulla sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro (utenti ed addetti), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed alle norme sui locali destinati al pubblico spettacolo ed alla predisposizione degli strumenti gestionali più opportuni per la gestione degli eventi previsti nella struttura;
• con riferimento all’organizzazione della sicurezza all’interno del palazzetto, dovrà essere opportunamente attivato il “Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza“ redatto ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18.03.1996 e/o di eventuali successive integrazioni o modifiche regolamentari e/o legislative ed ottemperare a tutte le attività connesse alla gestione dello stesso, con particolare riferimento alla verifica del corretto uso dei locali e limitazioni dei carichi di incendio, al mantenimento delle vie di esodo e percorsi di emergenza, all’efficienza delle porte, dei mezzi impianto antincendio, alla verifica della stabilità dei parapetti, alla tenuta dei registri dei controlli periodici, all’aggiornamento della formazione specifica della squadra per la sicurezza. L’appaltatore dovrà rispettare rigorosamente le prescrizioni previste nei documenti relativi all’agibilità della struttura, rilasciati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, dai Vigili del Fuoco e dalle altre strutture ed enti di sorveglianza, trasmessi dall’Amministrazione Comunale. In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all'importanza degli interventi e degli eventi previsti;
• dotarsi dei mezzi d’opera necessari all’esecuzione delle prestazioni previste dal presente appalto. I mezzi e le attrezzature dovranno essere in efficienza, secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell’ambiente contro l’inquinamento sia chimico che acustico
• acquisire le prescritte autorizzazioni di Polizia Amministrativa;
• assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;
• impegnarsi, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 e successive modifiche, all’utilizzo e al funzionamento di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, in dotazione all’impianto, garantendo la presenza di operatori adeguatamente formati;
• garantire l'apertura e la chiusura dell’impianto sportivo, nel rispetto scrupoloso degli orari determinati dai regolamenti e dalle autorizzazioni comunali, alla pulizia di tutti i locali, compresi i servizi igienici; deve inoltre assicurare un servizio di sorveglianza continua onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate;
• a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell’impianto, nonchè i regolamenti in materia di utilizzo di impianti sportivi comunali;
• alla gestione della biglietteria con incasso dei relativi introiti per attività proprie, ovvero alla supervisione sulle attività di terzi, in caso di iniziative a pagamento;
• a prevedere la riscossione delle tariffe d’uso dell’impianto con incasso dei relativi introiti, secondo le tariffe di cui all’art. 6;
• gestire gli spazi pubblicitari, secondo le modalità di cui all’art. 10;
• far fronte a tutte le spese di gestione non ricomprese tra le utenze che restano a carico del Comune, quale luce, gas e acqua; ad esempio le spese per smaltimento rifiuti, mediante volturazione dell’ utenza;
• riconsegnare l’impianto sportivo, alla scadenza contrattuale, in perfetto ordine e nello stato in cui è stato ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà;
• ripristinare eventuali danni arrecati all’impianto sportivo dagli spettatori ad eccezione di quelli causati in occasione delle giornate di utilizzo riservate al Comune di Sassuolo, per i quali provvederà il Comune di Sassuolo e/o gli utilizzatori dallo stesso indicati;
• trasmettere al Comune di Sassuolo il rendiconto economico della gestione, comprendente le entrate e le uscite riferite alla gestione degli spazi assegnati in gestione, al termine di ciascun anno sportivo;
• a rispettare e far rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni previste dalle normative di contrasto e contenimento della pandemia di Covid 19 statali e regionali eventualmente vigenti, nonché dei protocolli emanati dalle singole Federazioni e Discipline Sportive Nazionali, ai fini della sanificazione e della messa in sicurezza dei locali utilizzati.
14. Nel caso di inadempimento delle prestazioni previste nel presente articolo il Comune di Sassuolo procederà d'ufficio con addebito delle spese all’appaltatore rivalendosi direttamente, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato nei successivi 30 (trenta) giorni.
ART. 4 – PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA
Durante tutto il periodo di validità del contratto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere di manutenzione ordinaria in osservanza delle prescrizioni impartite dal Comune di Sassuolo.
Si intendono ordinarie tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti, come di seguito specificato, ancorché in modo non esaustivo:
1) manutenzione ordinaria riparativa
− riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
− riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche ammalorate, nonché delle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
− riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
− riparazioni degli impianti elettrici installati, degli impianti anti-intrusione, impianti ed attrezzature antincendio e delle parti terminali d’uso compresa la sostituzione di tutte le parti soggette a normale usura quali ad esempio batterie, lampade, portalampade, interruttori; la suddetta manutenzione dovrà essere eseguita da personale qualificato ai sensi delle vigenti norme;
− manutenzione e mantenimento in piena efficienza degli impianti ed attrezzature antincendio;
− manutenzione dell'arredamento mobile;
− mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell’impianto;
− pulizia di tutti gli spazi interni concessi in gestione, degli arredi, vetrate e infissi secondo quanto di seguito previsto:
operazioni a frequenza giornaliera:
− svuotamento di cestini portacarte con eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica;
− raccolta di carta di grossa pezzatura;
− spolveratura ad umido di mobili ed arredi, con prodotti di pulizia da spruzzare su panno;
− pulizia ed eliminazione di impronte e xxxxxxx su porte, interruttori elettrici, ecc...;
− lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc..., con detergente e successive disinfezioni;
− lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
− trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti;
− aspirazione di polvere e sporco dagli zerbini e tappeti degli ingressi, ecc..; operazioni a frequenza settimanale:
− lavaggio vetri dell’ingresso principale;
− spolveratura ad umido delle sedute delle tribune con prodotti di pulizia
− pulizia pareti lavabili, soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco.
2) manutenzione ordinaria programmata
E’ posto a carico dell’appaltatore:
- il controllo degli apparecchi illuminanti interni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
- il controllo dello stato di carica degli estintori e manutenzione revisione e controllo dei dispositivi antincendio quali idranti, manichette, uscite di sicurezza e porte tagliafuoco entro le rispettive scadenze.
In particolare l’appaltatore dovrà curare la manutenzione e la costante efficienza degli impianti elettrici ordinari e di emergenza, l’illuminazione di sicurezza, l’impianto di messa a terra, l’impianto di diffusione sonora, la cartellonistica di emergenza, gli estintori,
provvedendo a sostituire quanto danneggiato o rimosso, la stabilità e l’efficienza delle strutture fisse e/o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori. Le manutenzioni relative alla impiantistica elettrica dovranno essere svolte da parte di personale competente ed abilitato al rilascio della idonea certificazione ex legge n. 46/90 (parzialmente abrogata) e del successivo D.M. n. 37/2008.
Sono a carico dell’appaltatore gli interventi di manutenzione ordinaria relativi al mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici idraulici e di raccolta e scarico delle acque bianche e nere, ovvero l’esecuzione di interventi di:
- manutenzione agli impianti di addolcimento dell’acqua di rete ove presente;
- pulizia e sostituzione di dispositivi frangi getto;
- spurgo programmato e periodico per la pulizia delle fosse biologiche;
- interventi di spurgo e disostruzione di condotte di scarico a seguito di atti di vandalismo o dell’uso improprio da parte dei frequentatori della struttura;
- pulizia di scarichi pilette e sifoni dei sanitari installati all’interno del palazzetto;
- pulizia, per il mantenimento in efficienza, delle reti di raccolta e smaltimento delle acque piovane, mediante pulizia di caditoie, pozzetti, pluviali e gronde.
Sono, poi, a carico dell’appaltatore la vigilanza, il controllo e la guardiania dell’impianto, nonchè il mantenimento e la cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco, ma che costituisce di fatto una pertinenza o accesso dell’impianto.
Sono, altresì, a carico dell’appaltatore gli interventi di scerbatura manuale delle aiuole poste sul piazzale di pertinenza del palazzetto, da effettuare tre volte al mese da aprile ad ottobre compresi, consistente nella eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta ed il mantenimento in buono stato, attraverso i necessari sfalci, dell’area posta a nord del palazzetto, di pertinenza del campo da beach- volley.
L’appaltatore non può apportare, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune di Sassuolo modifiche di qualsiasi natura all’immobile, in ogni sua parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio.
Per quanto riguarda gli impianti tecnologici si precisa che NON è a carico dell’appaltatore la manutenzione ordinaria della centrale termica insistente sull’impianto (riaccensioni in caso di blocco caldaia, verifica fumi, pulizia caldaia, regolazione accensione e spegnimenti). Ogni modifica agli impianti tecnologici dovrà essere autorizzata, in via preventiva, dal Comune di Sassuolo, e dovrà essere eseguita da impresa qualificata ai sensi delle vigenti normative. Al termine dei lavori dovrà essere consegnata al Comune di Sassuolo la documentazione tecnica dei lavori eseguiti e le relative dichiarazioni di conformità.
La verifica periodica degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 (verifica impianto di messa a terra) è a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore è tenuto, altresì, a segnalare prontamente al Comune di Sassuolo ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria, affinché possano essere attivati i necessari interventi, con eccezione per quelli imputabili al cattivo uso ed alla cattiva manutenzione ordinaria. In particolare, ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di Sassuolo ogni anomalia danno o malfunzionamento di impianti riscontrato nel normale uso degli stessi, che necessitano di intervento di manutenzione straordinaria, provvedendo, immediatamente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, ad impedire l’accesso delle persone nella zona interessata.
Il Comune di Sassuolo si riserva la facoltà, mediante il proprio personale ovvero mediante i tecnici di SGP S.r.l., di accedere all’impianto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso.
L’appaltatore non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria dell’impianto che il Comune di Sassuolo, anche per tramite della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., intendessero fare a propria cura e spese. L’Amministrazione Comunale, si impegna, nel perseguimento dello spirito di collaborazione con tutti i soggetti che conducono gli
impianti sportivi di proprietà comunale, a consultare l’appaltatore, in ordine agli interventi che intende realizzare, che saranno oggetto di confronto e valutazione congiunta fra le parti.
L’appaltatore non potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi e le modalità di intervento dovranno essere concordati con l’appaltatore, compatibilmente con la natura e tipologia dei lavori, possibilmente, nel rispetto della programmazione annuale dell'attività della medesima, fermo restando che l’impianto resterà chiuso solo per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di agibilità.
In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo il Comune, previa diffida ed accertamento di mancata esecuzione nel termine assegnato, provvederà d'ufficio con addebito di spese alla concessionaria, avvalendosi direttamente, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale di cui all’art 12 del contratto d’appalto, che dovrà essere reintegrato nei successivi 30 (trenta) giorni.
ART. 5 - USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
5.1 L'impianto è destinato prioritariamente all'attività agonistica della pallavolo promossa da società e associazioni sportive del territorio, riservandone prioritariamente l'utilizzo a squadre a partire dai 16 anni, ovvero partecipanti ai campionati giovanili da under 16 e superiori e da squadre over che partecipano a campionati di serie. Solo in caso di spazi liberi residui, sono ammesse sull’impianto attività di squadre di età inferiore ai 16 anni.
5.2 L’impianto è utilizzato, sulla base di specifici accordi sottoscritti dall’Amministrazione Comunale, in orario antimeridiano dalle 8 alle 14.00, per l’attività scolastica di educazione fisica di istituti superiori del territorio, dal lunedì al sabato, per la durata del calendario scolastico. In caso di necessità del Palazzetto in orario antimeridiano per indifferibili esigenze derivanti dal calendario agonistico (recupero partite di campionato), le date dovranno essere comunicate al servizio sport con un congruo anticipo -quantificabile in almeno 15 giorni- per la doverosa informazione all’Istituto scolastico.
5.3 Trattandosi dell’unico impianto sportivo per la pallavolo in grado di ospitare campionati federali di elevato livello, l’appaltatore dovrà garantire l’uso del Palazzetto dello sport primariamente alle società sportive di pallavolo con sede nel territorio di Sassuolo la cui attività agonistica, per le particolari prescrizioni federali che la disciplinano, non potrebbe essere ospitata su altri impianti, sia per le attività di allenamento che per le partite di campionato, che per competizioni nazionali/internazionali.
Nel caso siano presenti sul territorio comunale soggetti in possesso del titolo agonistico di serie A e B, questi devono pertanto trovare spazio in via prioritaria e in ordine decrescente nella struttura, nel periodo che di norma va dal 1 settembre al 30 maggio dell’anno successivo.
Dovrà essere garantito, quale minimo, il seguente programma di attività:
- almeno 5 allenamenti la settimana, di cui 4 tra il martedì e il venerdì e 1 il sabato di almeno 2,5 ore ciascuno
- un allenamento pre-partita a tutto campo per la squadra di casa
- un allenamento pre-partita per la squadra ospite
- l’utilizzo dell’impianto per gli impegni di campionato predisposto dalla Federazione, con accesso all’impianto dalle ore 8 alle ore 20
In occasione delle partite ufficiali di campionato, l’appaltatore dovrà garantire l’allestimento, garantendo altresì il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi e di pubblico spettacolo, del campo da gioco, degli spazi per il pubblico e la disponibilità delle attrezzature per la comunicazione indoor e per l’esposizione pubblicitaria (led).
Dovrà inoltre essere garantito, nelle medesime date e orari di utilizzo del Palazzetto, l’utilizzo della infermeria atleti, della sala stampa e della sala pesi, oltre alla disponibilità per tutta la stagione sportiva di uno spazio ad uso magazzino per depositare materiali per allenamento (palloni e piccoli attrezzi).
Per tutte le attività sopra elencate l’appaltatore dovrà garantire le funzioni legate alla gestione dell’impianto: apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzioni ordinarie, mantenendo una supervisione costante sul corretto utilizzo degli spazi e sul rispetto delle norme di sicurezza.
Le condizioni di dettaglio per l’utilizzo continuativo dello spazio saranno oggetto di specifico accordo tra le parti volto a disciplinare obblighi ed oneri delle parti, finalizzato a favorire in ogni modo lo svolgimento dell’attività agonistica sull’impianto. Tale accordo dovrà prevedere la quantificazione del costo per l’intera stagione sportiva, in applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 6 e prevedere un abbattimento pari al 50% del corrispettivo totale previsto.
5.4 E’ garantito all’appaltatore, qualora sia esso stesso soggetto sportivo con sede nel territorio che promuove la pallavolo con squadre a partire dai 16 anni, l’utilizzo del palazzetto, per attività sportive coerenti con le finalità d’uso dell’impianto per le proprie attività di allenamento e per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche degli spazi rimanenti sull’impianto, fatti salvi gli obblighi previsti ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3.
5.5 Gli spazi che dovessero restare disponibili potranno essere concessi, a fronte di richieste in tal senso, a Gruppi Sportivi, Associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva prioritariamente per l’attività di pallavolo, e, solo in via residuale, per altre eventuali discipline compatibili con la natura dell’impianto; le richieste per l’utilizzo continuativo dell’impianto dovranno essere trasmesse in forma scritta all’appaltatore che dovrà sottoporre la programmazione al Comune di Sassuolo per approvazione, prima di rilasciare formale provvedimento di concessione al soggetto richiedente.
Le rinunce degli spazi sull’impianto concessi dall’appaltatore in via continuativa ad altre Associazioni Sportive e/o Gruppi Sportivi, possono essere accolte solo se presentate, con motivazione, entro il 15 Ottobre dell’anno sportivo di riferimento, pena il pagamento di tutto il periodo assegnato.
L’appaltatore è tenuto a dare comunicazione di quanto sopra precisato nell’atto di concessione ad Associazioni Sportive eventualmente ammesse all’utilizzo dell’impianto.
5.6 Ciascun soggetto tra quelli elencati è tenuto a trasmettere tempestivamente all’appaltatore il piano delle proprie esigenze di natura sportiva, al fine di consentire allo stesso una programmazione sull’impianto dell’insieme delle attività previste, incluse quelle extrasportive, di cui al successivo art 7.
5.7 L’appaltatore, per le attività sportive sopra indicate, applicherà le tariffe definite dalla Giunta Comunale e riportate al successivo art 6. Le tariffe saranno introitate dall’appaltatore.
ART. 6 – TARIFFE D’USO DEGLI SPAZI SPORTIVI
Le tariffe d’uso dell’impianto, approvate con provvedimento della giunta comunale, sono le seguenti:
6.1 TARIFFE PER ATTIVITA’ SPORTIVA
Per attività di allenamento
per attività giovanile fino a 16 anni (1° fascia) € 14,05/h per attività continuativa sup. a 16 anni fino a 21 anni (2° fascia ridotta) € 16,00/h per attività superiore a 16 anni fino a 21 anni (2° fascia) € 17,45/h
per attività superiore a 21 anni (3° fascia) € 26,40/h
Dall’emanazione dell’ordinanza relativa all’accensione del riscaldamento (indicativamente dal 15 Ottobre) fino allo spegnimento, le tariffe suddette saranno aumentate di € 3,00/h. Per le partite di campionato o amichevoli, con ingresso gratuito, le tariffe sopracitate sono maggiorate del 30% per l’attività di 1° e 2° fascia e del 40% per l’attività di 3° fascia.
Per l’eventuale attività di gruppi spontanei e occasionali anche non residenti nel Comune di Sassuolo la tariffa è determinata a cura dell’appaltatore.
per attività sportiva agonistica ufficiale (partite o amichevoli) con ingresso a pagamento:
per ogni incontro a pagamento | € 120,00/h |
per manifestazioni sportive: | |
con ingresso gratuito fino a 5h | € 150,00 |
con ingresso gratuito oltre le 5h | € 300,00 |
con ingresso a pagamento fino a 5h | € 500,00 |
con ingresso a pagamento oltre le 5h | € 800,00 |
allestimento e/o smontaggio di attrezzature (presenza), servizi di sicurezza, assistenza del pubblico e controllo accessi: tariffe definite dall’appaltatore
Nei casi previsti dall’art 5.3 (obbligo di assegnare spazi per lo svolgimento di attività di serie A e B, le modalità d’uso dello spazio saranno oggetto di specifico accordo tra le parti volto a disciplinare obblighi ed oneri delle stesse, finalizzato a favorire in ogni modo lo svolgimento dell’attività agonistica sull’impianto. Tale accordo dovrà prevedere la quantificazione del costo per l’intera stagione sportiva, in applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta comunale e prevedere un abbattimento pari al 50% del corrispettivo totale previsto.
6.2 TARIFFE PER ATTIVITA’ EXTRASPORTIVE: | |
con ingresso gratuito fino a 5h | € 350,00 |
con ingresso gratuito oltre le 5h | € 500,00 |
con ingresso a pagamento fino a 5h | € 1.500,00 |
con ingresso a pagamento oltre le 5h | € 2.500,00 |
allestimento e/o smontaggio di attrezzature (presenza), servizi di sicurezza, assistenza del pubblico e controllo accessi: tariffe definite dall’appaltatore
Le “manifestazioni extrasportive” possono essere realizzate subordinatamente alla copertura totale o parziale, a seconda della natura dell’iniziativa, della pavimentazione dell’impianto, con oneri a carico dell’organizzatore.
Gli oneri per allestimento e/o lo smontaggio di attrezzature, arredi, impianti, o altro, eventualmente necessari per la realizzazione di manifestazioni sportive ed extrasportive, nonché i relativi collaudi e certificazioni, sono a carico dell’organizzatore.
6.3 TARIFFE D’USO DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY
L’impianto è destinato all’attività libera ed organizzata, per attività agonistica (tornei, trofei, ect.) e per attività ludico-ricreative.
Le tariffe d’uso dell’impianto sono le seguenti:
attività diurna, senza l'uso degli spogliatoi | € 10,00/h |
attività diurna, con l'uso degli spogliatoi | € 13,00/h |
attività notturna, senza l'uso degli spogliatoi | € 13,00/h |
attività notturna, con l'uso degli spogliatoi | € 15,00/h |
6.4 DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le tariffe sopra determinate sono da intendersi IVA esclusa, ove dovuta.
Le tariffe d'uso sopra determinate, di norma, devono essere versate prima dell’inizio dell’attività all’appaltatore, fatti salvi accordi specifici di cui all’art 5.3.
E' data facoltà all’appaltatore e ai soggetti terzi ammessi ad utilizzare l'impianto di concordare, dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale, forme di collaborazione alternative all'applicazione delle tariffe sopracitate, o sostitutive delle stesse, quali: scambi di impianti, eventuale compartecipazione nella realizzazione di campionati del settore giovanile, interscambi nel tesseramento di atleti, collaborazione nella manutenzione degli impianti, ed altro.
ART. 7 - FACOLTA' DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore destinerà prioritariamente l’impianto allo svolgimento delle attività sportive previste dal presente capitolato d’oneri in considerazione delle caratteristiche e delle priorità assegnate alla struttura, ma, in subordine, potrà prevedere in proprio secondo quanto presentato nell’offerta, ovvero autorizzarne l’utilizzo di terzi, per la realizzazione di iniziative sportive e non sportive di interesse pubblico quali a titolo esemplificativo: attività musicali, culturali, ricreative, educative, gratuite o a pagamento, purché compatibili con un normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.
L’utilizzo dell’impianto per attività extrasportive avverrà con oneri interamente a carico dell’appaltatore e sotto la propria completa responsabilità.
2. Il programma dovrà essere sottoposto per autorizzazione all’Amministrazione Comunale con congruo anticipo (almeno 30 giorni),
L’autorizzazione sarà concessa tenendo conto dei seguenti criteri:
a) sarà data priorità a manifestazioni che presentino caratteristiche di rilevante utilità pubblica o sociale per il territorio sassolese o di particolare prestigio per la comunità locale;
b) a parità di condizioni, sarà data priorità alle richieste secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza all’appaltatore
c) ferme restando le valutazioni tecniche, il Comune potrà negare l’autorizzazione a particolari manifestazioni per motivi di opportunità e su indicazioni di altre autorità.
3. Compete all’appaltatore autorizzare l’utilizzo a terzi dell’impianto richiesto, con tassativa indicazione delle misure da adottarsi da parte del soggetto utilizzatore per la salvaguardia dell’impianto quali ad esempio: copertura della pavimentazione in legno, anche parziale, il divieto di consumare cibi e bevande all’interno dell’impianto e nelle tribune VIP, ad eccezione delle restanti tribune, il divieto di fumare ed eventuali altre, ove necessarie.
4. L’appaltatore dovrà richiedere al soggetto utilizzatore idonee garanzie, in analogia a quanto previsto all’art. 3, punto 4, anche mediante copertura assicurativa, a salvaguardia dell’impianto temporaneamente concesso in uso, in rapporto al tipo di utilizzo e al numero di partecipanti alla manifestazione, nonché il versamento di un congruo deposito cauzionale.
5. L’utilizzo dell’impianto per manifestazioni extrasportive è subordinato inoltre alla verifica, da parte dell’appaltatore, del pieno rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza vigenti in materia, sia per quanto riguarda le prescritte autorizzazioni, sia
per quanto concerne i limiti e le condizioni di esercizio dell’impianto sportivo oggetto della concessione, nonché il rispetto di quanto precedentemente disciplinato all’art. 4.
6. L’appaltatore ha la facoltà di effettuare all’interno dell’impianto la vendita di accessori, riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadgets connessi all’attività svolta, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia. In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale di esercizio, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine dell’affidamento, per qualunque motivo intervenuto, né nei confronti del Comune, né nei confronti dell’eventuale e successivo affidatario.
ART. 8 - FACOLTA' DEL COMUNE DI SASSUOLO
1. L’appaltatore è tenuto a concedere in uso all’Amministrazione Comunale, previo avviso anticipato di 30 giorni, l’impianto oggetto dell’appalto, compatibilmente con l'attività agonistica già programmata sul medesimo, qualora ne abbia necessità per disposizione di autorità superiore o per ragioni di pubblico interesse, ovvero per manifestazioni sportive o ricreative e per servizi di interesse collettivo.
2. Il Comune di Sassuolo potrà, quindi, usufruire, annualmente, dell’impianto sportivo e relativi servizi, gratuitamente e con servizio di apertura/chiusura/guardiania e pulizia, per un numero massimo di 10 giornate all'interno del complesso oggetto dell’appalto. I tempi di allestimento e disallestimento, da concordare con l’appaltatore, sono da ritenersi ricompresi nella giornata di utilizzo a cui sono riferiti anche se sono materialmente svolti in giornate diverse.
3. Per quanto riguarda i 10 utilizzi dell’impianto da parte del Comune di Sassuolo e/o da utilizzatori terzi da questo individuati mediante riconoscimento di patrocinio oneroso, restano a carico dell’appaltatore le attività di apertura, chiusura, pulizia, custodia.
4. I restanti oneri derivanti dall’organizzazione, allestimento e gestione dell’evento, ed in particolare le pratiche autorizzative e la squadra di emergenza e primo soccorso, sono posti a carico dell’organizzatore che potrà avvalersi, previo accordo sul corrispettivo, di servizi forniti dall’appaltatore.
ART. 9- MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI
1. L’appaltatore potrà eseguire, previa presentazione di apposito progetto e rilascio di autorizzazione in forma scritta del Comune di Sassuolo, interventi di miglioria che eccedono l’ordinaria manutenzione e finalizzati a garantire la buona conservazione degli impianti sportivi, purché non comportanti modifiche alla destinazione d’uso degli stessi.
2. L’esecuzione di eventuali opere resta comunque subordinata al conseguimento dei titoli abilitativi sotto il profilo edilizio.
3. Il Comune rimane, comunque, estraneo alle forme di finanziamento scelte dall’appaltatore per realizzare gli interventi, anche in considerazione dell’assenza di garanzie finanziarie.
4. Tutti gli interventi di miglioria di cui sopra (opere, impianti e attrezzature fisse) eventualmente realizzate, accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune di Sassuolo al termine dell’appalto, e verranno acquisite nella piena proprietà del Comune stesso in seguito al collaudo definitivo, all’accatastamento e al rilascio dell’agibilità.
ART. 10 - PUBBLICITA'
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, l’appaltatore ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno degli impianti per il
periodo di validità del presente contratto. Più precisamente, ha la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell’ impianto sportivo nel rispetto delle norme vigenti.
2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/93 n. 515.
3. Gli oneri conseguenti a quanto previsto nel presente articolo sono a carico dell’appaltatore. La pubblicità effettuata all'interno degli impianti sarà soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, ove dovuta, a norma delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento dell'installazione.
4. Nessuna responsabilità farà carico al Comune di Sassuolo per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.
5. E' fatto obbligo all’appaltatore di osservare le disposizioni che saranno impartite, anche a mezzo di eventuale apposito capitolato o documento prescrittivo, dai competenti uffici in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonchè di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendessero necessarie per conservare l’agibilità tecnico-sportiva dell'impianto in relazione alla natura e categoria delle gare da effettuarsi.
6. L’appaltatore è tenuto a garantire ai terzi autorizzati a svolgere attività sportiva ed extrasportiva sull’impianto (di cui all’art 5.3), la possibilità di realizzare un proprio piano di comunicazione pubblicitaria all'interno dell’impianto, limitatamente alla durata dell’autorizzazione, concordando con gli interessati gli spazi necessari, la corretta esposizione del materiale e gli oneri di allestimento/disallestimento dei materiali. L’appaltatore è in ogni caso tenuto a supervisionare relativamente al rispetto delle norme sopra richiamate in materia.
7. In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella dell’appalto.
8. Il Palazzetto dello Sport è intitolato in via permanente ad Xxxxxx Xxxxxxxxx. Sono tuttavia possibili, su specifica richiesta dell’appaltatore, accordi specifici con il Comune di Sassuolo per individuare forme di denominazione commerciale dello spazio, per una durata predefinita e limitatamente alla comunicazione pubblica dell’attività agonistica sportiva prevista sull’impianto.
ART. 11 OBBLIGHI RELATIVI AL DEFIBRILLATORE
Dal 1 Luglio 2017 è in vigore l’obbligo stabilito dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 di dotazione di defibrillatori semiautomatici a carico di società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche.
Con il Decreto 26 giugno 2017 del Ministero della Salute sono state definite ulteriori Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
Tra gli obblighi previsti:
• ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata
• nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita
• gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni).
E’ fatto obbligo all’appaltatore:
1. di garantire in ogni momento la presenza e la perfetta funzionalità del dispositivo DAE sull’impianto
2. di assicurare che il defibrillatore sia facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante;
3. di verificare l’adeguata formazione del personale addetto e provvedere alla formazione degli addetti nel numero adeguato presso centri di formazione accreditati a livello regionale.
4. di garantire la presenza di una persona formata all’uso del DAE durante ogni gara che sia inserita nel calendario delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva e da altre associazioni e società dilettantistiche.
ART. 12 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L'avvio dell’esecuzione del contratto sarà effettuata immediatamente dopo la data di stipulazione del contratto d’appalto secondo le modalità previste dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016.
2. ll Responsabile del procedimento potrà autorizzare, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, I'esecuzione anticipata della prestazione dopo che I'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
3. Nei casi di cui al comma 2, neII'ipotesi di mancata stipula del contratto, il Direttore della esecuzione terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per il rimborso delle relative spese.
4. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune di Sassuolo, I’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto medesimo.
5. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, I'Appaltatore avrà diritto al rimborso di tutte Ie spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
6. Nel caso I'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, I'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal medesimo articolo.
7. La facoltà del Comune di Sassuolo di non accogliere I'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con Ie conseguenze previste dal precedente comma 4, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto:
IL DIRETTORE I° SETTORE | L’appaltatore |