SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO INTERVENTI DI EMERGENZE PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALAIANA
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO INTERVENTI DI EMERGENZE PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALAIANA
Con la presente scrittura privata redatta in duplice e originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:
1. Il/La signor/a nato/a a il
residente a in
identificato a mezzo carta di identità n di seguito denominato/a “Locatore”
-oppure-
La società/ditta con sede legale in via - cod.fisc. p.iva.
-- in persona del Legale rappresentante
nato a il cod. fisc.
identificato a mezzo carta di identità n di seguito denominata “Locatore”
2. L’Associazione della Croce Rossa Italiana (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 178/2012, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, portante sede legale nel Comune di Roma, Via Toscana 12, 00187, in persona del Segretario Generale e procuratore speciale (procura speciale conferita con atto a ministero notaio rep. 7996, racc. n. 5460 del 19/06/2017, registrata telematicamente a Roma 4 il 21/06/2017 al n. 20397 serie 1T) Xxxxxx Xxxxx, nato a Roma il 16-02-1982 domiciliato per le funzioni presso la sede legale dell’Associazione, di seguito denominato “Conduttore” o “CRI”
PREMESSO
- che con nota di cui al Prot. n. del CRI ha avviato un’indagine di mercato per la ricerca di un immobile, in locazione passiva per 6 anni ai sensi della Legge 392/1978 e s.m.i., per ospitare la nuova sede del Centro Interventi di Emergenza ;
- che con nota di cui al Prot. n. del CRI ha determinato di assumere in locazione l’immobile sito in via di proprietà di
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il sig / la Ditta concede in locazione, l’immobile di sua proprietà, sito in , Via n. evidenziato nella planimetria allegata (sub.1) per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a CRI, che accetta senza riserve e si obbliga ad adempiere ad ogni parte del presente contratto.
Il Locatore garantisce che sull’Immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto, disciplinato ai sensi della Legge 392/1978, avrà la durata di 6 (sei) anni a decorrere dal e scadenza il
E’ escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza. Resta salva per CRI la possibilità di richiedere espressamente e nel rispetto delle autorizzazioni interne necessarie il rinnovo del contratto. Nell’ipotesi in cui la richiesta non importi rinegoziazione del contratto, resta inteso che il Locatore rinuncia fin d’ora per sé e per i suoi aventi causa alla facoltà di diniego della rinnovazione del Contratto alla prima scadenza contrattuale di cui all’art. 29 della Legge 392/1978.
Art. 3 - DATI CATASTALI E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE
L’immobile dato in locazione è così censito al Catasto Fabbricati del Comune di :
Sez Foglio
Mapp
Sub Cat
Classe
Consistenza Sup. catastale Rendita meglio evidenziati nell’allegata planimetria (sub.1).
L’immobile ha una superficie lorda pari a _ mq e netta pari a mq,
(breve descrizione dell’immobile)
Art. 4 - CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione annuo è pattuito in (€ /00) al netto di IVA. Lo stesso dovrà essere anticipato, con rate mensili di € da pagarsi entro il giorno di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente presso banca
Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per
famiglie di impiegati ed operai. In questo caso l’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui perverrà la richiesta al Conduttore.
Art. 5 - DESTINAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DEL CONTRATTO
L’immobile concesso in locazione dovrà essere destinato a sede del Centro Interventi di Emergenze dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.
Il Locatore garantisce che l’Immobile è idoneo all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni necessarie.
Art.6 - ONERI ACCESSORI
Il Conduttore provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’immobile, quali energia elettrica, acqua, gas, telefonia, etc, in conformità alle proprie specifiche esigenze.
Art. 7 - CONSEGNA DEI LOCALI
Il locatore consegna l’immobile reso idoneo ai fini per cui è effettuata la locazione e viene consegnato attrezzato come da relazione presentata in sede di gara
Al momento della consegna dell'immobile verrà redatto un apposito verbale di consistenza e consegna, completo di foto che si sottoscrivono e non si allegano al presente atto e raffiguranti i locali di cui alle planimetrie indicate all’art. 1. Tale verbale sarà redatto in duplice copia, di cui uno depositato agli atti del Conduttore, il secondo consegnato al Locatore.
Art. 8 - CONFORMITÀ IMPIANTI E PRESTAZIONE ENERGETICA
Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M.22/01/2008 n.37 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Conduttore dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della prestazione energetica.
Il locatore dichiara che l’appartamento è in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, dichiarato agibile con certificato prot. n
Il Locatore dichiara che l’impianto di riscaldamento / raffrescamento presente nell’immobile locato viene consegnato a norma, e funzionante. Al momento della consegna dell’immobile viene altresì consegnato il libretto d’impianto (con i codici del libretto elettronico), debitamente compilato con i dati dell’ultima pulizia / verifica fumi).
Il Locatore garantisce che l’Immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge ed in particolare alle Leggi n. 46/90 e 10/91 e al D.lgs. 626/94 e s.m.i.
Art. 9 - RIPARAZIONI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il Conduttore dovrà conservare, per tutta la durata della locazione, l’immobile in perfetto stato di efficienza, pulizia e decoro, provvedendo a proprie cura e spese ad effettuare ogni tipo di riparazione rientrante nell’ordinaria manutenzione resasi necessaria per la salvaguardia dell’immobile stesso e per consentirne la piena possibilità di utilizzo, mentre tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’immobile necessaria al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell'immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del .
Art. 10 - DIVIETO DI MIGLIORIE E ADDIZIONI SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE
Il Conduttore s’impegna a non apportare migliorie né ad intraprendere lavoro edilizio idoneo a modificare seppur in parte le condizioni originali dell’immobile locato. Eventuali interventi da intraprendere per necessità o per convenienza devono essere comunicati al Locatore con congruo preavviso e a mezzo lettera raccomandata. Essi potranno essere effettuati soltanto con espresso consenso del Locatore, il quale, sia in caso di concessione che di diniego, dovrà inviare, a sua volta, lettera raccomandata o PEC in risposta alla parte conduttrice entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 11 - RECESSO DEL CONDUTTORE
Il conduttore ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Art. 12 - GARANZIE CONTRATTUALI
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto si precisa che il conduttore dovrà versare un deposito cauzionale pari a (due) mensilità del canone di locazione, corrispondente all’importo di complessivi € Tale importo non potrà essere imputato al canone. Il deposito sarà restituito dopo la riconsegna dell’immobile di cui all’art. 19 del presente contratto, libero da persone e cose, al netto di ogni eventuale credito nei confronti del Locatore, nonché dell’ammontare di eventuali danni riscontrati nell’immobile stesso.
Art. 13 - CONTROLLI
Il Conduttore s’impegna, tramite preventiva richiesta, senza eccezione e riserva alcuna, a non ostacolare e a consentire l’accesso della parte locatrice all’Immobile oggetto del presente contratto, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso e accertare l’osservanza del presente contratto. Tale verifica può essere fatta in orari convenienti e non può intralciare la regolare attività del Conduttore.
Art. 14 - MODIFICHE ALLA CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.
Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali conseguenti ed inerenti il presente contratto verranno ripartite in parti uguali tra i contraenti, ad eccezione di quelle relative all’imposta di bollo a carico del locatore, pattuendo che l’onere del pagamento dell’intero importo dell’imposta di registro, dovuta per il presente contratto, sia posta a carico del locatore verso il rimborso del 50% di spettanza del Comune fino alla scadenza del contratto. A tal fine il locatore dovrà produrre annualmente a CRI la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta nei termini di legge. Eventuali sanzioni per ritardati pagamenti saranno addebitate al locatore.
Art. 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI
Per le finalità di cui ai punti precedenti e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente: Il Conduttore, c/o Associazione della Croce Rossa Italiana, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx. Il Locatore presso …………………
Art. 17 - COMPOSIZIONE DELLE LITI E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente o dipendente dal presente contratto insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo – è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Locatore, preso atto delle informazioni che gli sono rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, acconsente al trattamento dei dati personali, da parte del Conduttore o di terzi nominati responsabili del trattamento per finalità derivanti dall’esecuzione del contratto di locazione.
Art.19 – RESTITUZIONE LOCALE OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Il Conduttore, al termine della locazione o nei casi di revoca, restituirà alla parte locatrice il locale nel medesimo stato risultante dal verbale di consegna di cui all’art. 6, salvo il normale degrado d’uso.
Art.20 - RAPPORTI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto. Roma,
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE -