ACCORDO DI RISERVATEZZA
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Tra
Securpol Group S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in xxx Xxxxxx x. 000, Xxxxxxxxx xx Xxx xx Xxxxxx – Frazione Pieve al Toppo (AR) (“Securpol”), e Futura 2011 S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in xxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxxx (XX) (“Futura”, e congiuntamente con Securpol, le “Società”), ai fini del presente accordo rappresentate dal commissario straordinario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
e
[----], società di diritto [----], capitale sociale di [----], con sede in [----] n. [---
-], ai fini del presente accordo rappresentata da [ ], munito dei necessari poteri
quale [ ] (il “Soggetto Interessato”).
(di seguito, le Società e il Soggetto Interessato, congiuntamente, le “Parti”, e, ciascuna una “Parte”)
Premesso che
(A) le Società operano nel settore della vigilanza armata/disarmata, dei servizi di trasporto valori e dei servizi di custodia e contazione in Italia;
(B) in data 23 agosto 2017, il Tribunale di Civitavecchia - Sezione Fallimentare
– ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Securpol;
(C) in data 16 novembre 2017, Securpol è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ed in data 13 dicembre 2017 è stato nominato quale commissario straordinario di Securpol il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (il “Commissario Straordinario” o il “Commissario”);
(D) in data 16 marzo 2018, il Commissario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (il “Ministero”) il programma di Securpol predisposto secondo l’indirizzo di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 270/99 (il “Programma”). In data 3 luglio 2018, il Ministero, sentito il Consiglio di Sorveglianza, ha approvato il Programma;
(E) in data 12 novembre 2018, il Tribunale di Roma –Sezione Fallimentare- ha esteso la procedura di amministrazione straordinaria Securpol a Futura e, in data 11 dicembre 2018, il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx commissario straordinario di Futura;
(F) in data 29 marzo 2019 il Ministero ha autorizzato l’esecuzione del programma di cessione relativo ai complessi aziendali di Futura;
(G) in data 29 marzo 2019 il Ministero ha autorizzato il disciplinare di gara avente ad oggetto la cessione dei complessi aziendali delle Società (“Regolamento”);
(H) in data 12 aprile 2019 il Regolamento è pubblicato sul Sito Internet e per estratto sul “Financial Times” (Ed. Internazionale), su “Il Sole 24 Ore”, su “Il Corriere della Sera” e su “La Repubblica”;
(I) il Soggetto Interessato ha richiesto di ottenere informazioni sulle Società e accetta di mantenere riservate tali informazioni ai termini e alle condizioni di seguito stabiliti;
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Definizioni
2.1 In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente accordo (come di seguito definito), ai termini qui di seguito riportati è attribuito il seguente significato:
(A) “Accordo” indica il presente accordo di riservatezza, incluse le premesse, che ne formano parte integrante e sostanziale.
(B) “Affiliata” indica qualsiasi società o altra persona giuridica che, direttamente o indirettamente, sia partecipata da e/o sia controllata da e/o controlli, e/o sia soggetta a controllo comune da parte dello stesso soggetto che esercita il controllo su una delle Parti; resta inteso che per “controllo” si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 2359 del Codice Civile italiano.
(C) “Informazioni Confidenziali” indica qualsiasi informazione, dato o documento riguardante le Società e/o le loro Affiliate che sia trasmesso verbalmente, per iscritto o in qualunque altro modo al Soggetto Interessato o a sue Parti Correlate (come di seguito definite) o comunque messo a disposizione delle stesse, ed indipendentemente dalla qualifica di “confidenziale”, incluse, senza limitazioni, tutte le informazioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale delle Società e/o delle loro Affiliate, registrabili o meno, tra cui il know-how aziendale e commerciale, i piani industriali e finanziari, le informazioni commerciali, contabili, legali e/o finanziarie.
(D) “Parti Correlate” indica qualsiasi Affiliata, nonché qualsiasi amministratore, esponente di organi di governo societario, dirigente, impiegato, consulente esterno, partner finanziario e/o commerciale del Soggetto Interessato.
3. Obblighi di confidenzialità
3.1 Con il presente Accordo, il Soggetto Interessato riconosce e conviene che le Informazioni Confidenziali sono di proprietà esclusiva delle Società e/o delle loro Affiliate, a seconda del caso, e contestualmente si impegna a:
(A) mantenere le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e confidenziali;
(B) adottare, a proprie esclusive spese, ogni misura necessaria allo scopo di mantenere la titolarità, nonché la riservatezza, delle Informazioni Confidenziali a favore delle Società e/o delle loro Affiliate;
(C) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente ai fini della eventuale acquisizione dei complessi aziendali delle Società nell’ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria (l’“Operazione”); e
(D) non utilizzare le Informazioni Confidenziali per fini diversi da quanto specificato al punto (C) che precede.
3.2 Le disposizioni di cui al paragrafo 3.1 che precede non precluderanno al Soggetto Interessato di comunicare le Informazioni Confidenziali alle sue Parti Correlate, nella misura strettamente necessaria ai fini dell’Operazione. Il Soggetto Interessato si obbliga a far sì che tutte le sue Parti Correlate mantengano le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e non le rivelino o le divulghino altrimenti a terzi. A tal fine, il Soggetto Interessato si impegna a far sì che le sue Parti Correlate siano informate con il dovuto preavviso degli obblighi di confidenzialità ai quali sono vincolate ai sensi delle presenti disposizioni ed accettino, per iscritto, tali obbligazioni, restando inteso che il Soggetto Interessato sarà responsabile degli impegni di riservatezza assunti dalle sue Parti Correlate.
3.3 Il Soggetto Interessato con il presente Accordo riconosce e prende atto che:
(A) nessuna delle Informazioni Confidenziali o delle altre informazioni di cui possa venire in possesso potrà considerarsi o interpretarsi come una dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, da parte delle Società e/o delle loro Affiliate; e
(B) né il Soggetto Interessato né qualsiasi delle sue Parti Correlate avrà diritto di fare affidamento sull’accuratezza o completezza delle Informazioni Confidenziali.
3.4 Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Accordo non riguarderanno le Informazioni Confidenziali che:
(A) siano già di pubblico dominio o legalmente in possesso del Soggetto Interessato, al momento della comunicazione al medesimo;
(B) divengano note al Soggetto Interessato senza alcuna violazione del presente Accordo.
3.5 Qualora non fosse più intenzione del Soggetto Interessato dar seguito all’Operazione, esso sarà tenuto a restituire alle Società e/o alle loro Affiliate (a richiesta di una qualsiasi delle stesse) tutto il materiale ed i documenti di cui sia venuto in possesso, senza farne e/o conservarne alcuna copia. Indipendentemente dalla restituzione di tali materiali e documenti, il Soggetto Interessato rimarrà vincolato (e farà in modo che le sue Parti Correlate rimangano vincolate) ai termini del presente Accordo.
3.6 Qualora il Soggetto Interessato fosse tenuto a rendere note a terzi alcuna delle Informazioni Confidenziali, quale conseguenza di obblighi legali o regolamentari o a seguito di legittima richiesta da parte delle autorità competenti, sarà tenuto ad informare senza ritardo le Società e/o le loro Affiliate di tali circostanze, prima che le Informazioni Confidenziali siano rese note, comunicate, divulgate a soggetti terzi ovvero divengano altrimenti di pubblico dominio.
3.7 In relazione a determinate Informazioni Confidenziali, al Soggetto Interessato potrà essere richiesta la sottoscrizione di un ulteriore accordo di riservatezza.
4. Obblighi di non sollecitazione e non Interferenza con fornitori, locatori e controparti nei contenziosi
4.1 Salvo quanto diversamente previsto per iscritto tra le Parti, il Soggetto Interessato si impegna a non contattare, sollecitare, assumere o in qualsiasi modo impiegare, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, alcun dirigente, dipendente o altro collaboratore delle Società e/o delle loro Affiliate, indipendentemente dalla natura legale del rapporto di lavoro in questione, senza la preventiva autorizzazione scritta delle Società e/o delle loro Affiliate. Inoltre, per qualsiasi violazione delle previsioni contenute in questa clausola con riferimento all’assunzione di qualsiasi dirigente o qualsiasi direttore di ramo operativo delle Società, il Soggetto Interessato dovrà pagare alle Società una penale pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione).
4.2 Salvo quanto diversamente previsto per iscritto tra le Parti, il Soggetto Interessato si impegna a non porre in essere, indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno alle Società, alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa creare in qualsivoglia modo interferenze o turbamenti nei rapporti con i clienti, fornitori o locatori delle Società, e si impegna a non contattare, in qualsiasi maniera, qualsivoglia controparte nei contenziosi di qualsiasi delle Società. Per qualsiasi violazione di tale previsione il Soggetto Interessato dovrà pagare alle Società una penale pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni).
4.3 Il Soggetto Interessato si impegna, inoltre, a far sì che tutte le sue Parti Correlate rispettino i divieti contenuti in questo articolo. Il Soggetto Interessato riconosce che il mancato rispetto di tali divieti (incluso il divieto a carico delle sue Parti Correlate) sarà considerato, inter alia, concorrenza sleale, con tutte le conseguenze del caso.
5. Durata
5.1 Il presente Accordo diverrà valido ed efficace tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di 24 mesi da tale data.
6. Comunicazioni
6.1 Con il presente Accordo, Futura conferisce mandato a Securpol affinché la rappresenti in tutti i relativi rapporti e comunicazioni.
6.2 Tutte le comunicazioni, i documenti, o le richieste previste ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potranno essere effettuate per raccomandata A.R. e anticipate, in ogni caso, via e-mail ai seguenti indirizzi delle Parti:
(A) se alle Società:
Securpol Group S.r.l. in Amministrazione Straordinaria
All’attenzione del Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
c/o
Deloitte Legal Studio Associato Xxx Xxxxxxx, x. 00
00000 Xxxxxx
anticipata via e-mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
(B) se al Soggetto Interessato:
Indirizzo Postale:
[----]
E-mail: [ ]
All’attenzione di: [ ]
6.3 È possibile richiedere via e-mail la versione editabile del presente documento al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
7. Miscellanea
7.1 Il presente Accordo potrà essere modificato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto da tutte le Parti. Il presente Accordo sarà vincolante per le Parti e per i loro successori ed aventi causa.
7.2 Per ogni questione non espressamente disciplinata dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento al Codice Civile italiano e, in ogni caso, alle leggi italiane applicabili. Ogni riferimento all’impegno di una Parte di procurare o garantire il fatto del terzo dovrà interpretarsi come riferimento all’articolo 1381 del Codice Civile italiano.
7.3 L’eventuale tolleranza di una delle Parti alla condotta di qualsiasi altra Parte in violazione dei termini e condizioni del presente Accordo non dovrà interpretarsi in nessun modo come rinuncia ad un qualunque diritto e/o al diritto di richiedere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni di cui al presente Accordo.
8. Legge regolatrice e foro competente
8.1 Il presente Accordo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti saranno disciplinati ed interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
8.2 Ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’adempimento delle obbligazioni, la violazione dei termini e condizioni, la risoluzione o l’esecuzione del presente Accordo, o altrimenti nascente in relazione al medesimo, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Civitavecchia.
***
[Spazio lasciato intenzionalmente vuoto]
Data
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
IL SOGGETTO INTERESSATO
Data
Firma (con indicazione del firmatario)
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile italiano, il Soggetto Interessato riconosce ed espressamente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: articolo 3 (Obblighi di Confidenzialità); articolo 4 (Obblighi di non sollecitazione e non interferenza con fornitori, locatori e controparti nei contenziosi); articolo 5 (Durata); articolo 8 (Legge regolatrice e Foro competente).
IL SOGGETTO INTERESSATO
Firma (con indicazione del firmatario)