PROTOCOLLO DI NAGOYA
PROTOCOLLO DI NAGOYA
alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione
LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,
NELLA LORO QUALITÀ di parti della «Convenzione sulla diversità biologica», in appresso denominata «la convenzione»,
RICORDANDO che la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche costituisce uno dei tre principali obiettivi della convenzione, e riconoscendo che il presente protocollo mira alla realizzazione di questo obiettivo nell’ambito della convenzione,
RIAFFERMANDO i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali e in conformità delle disposizioni della convenzione, RICHIAMANDO INOLTRE l’articolo 15 della convenzione,
RICONOSCENDO l’importante contributo dato allo sviluppo sostenibile dal trasferimento tecnologico e dalla collaborazione volti a creare capacità di ricerca e innovazione per dare valore aggiunto alle risorse genetiche dei paesi in via di sviluppo, in conformità degli articoli 16 e 19 della convenzione,
RICONOSCENDO che la sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa il valore economico degli ecosistemi e della biodiversità e la giusta ed equa ripartizione di questo valore economico con i custodi della biodiversità costituiscono degli incentivi fondamentali per la conservazione della diversità biologica e per l’uso sostenibile dei suoi componenti,
RICONOSCENDO il ruolo potenziale dell’accesso e della ripartizione dei benefici nel contribuire alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica, allo sradicamento della povertà e alla sostenibilità ambientale, e concorrendo in questo modo al raggiungimento degli «Obiettivi di sviluppo del millennio»,
RICONOSCENDO il legame che esiste tra l’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’uti lizzazione di tali risorse,
RICONOSCENDO l’importanza di garantire certezza del diritto in relazione all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione,
RICONOSCENDO INOLTRE l’importanza di promuovere l’equità e la correttezza nella negoziazione di modalità convenute di comune accordo tra fornitori e utilizzatori delle risorse genetiche,
RICONOSCENDO ANCHE il ruolo cruciale svolto dalle donne nell’accesso e nella ripartizione dei benefici e AFFERMANDO la necessità della piena partecipazione delle donne, a tutti i livelli, al processo decisionale e all’attuazione della conservazione della biodiversità,
DETERMINATE a sostenere ulteriormente l’efficace attuazione delle disposizioni della convenzione in materia di accesso e ripartizione dei benefici,
RICONOSCENDO che è necessaria una soluzione innovativa per affrontare il tema della giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche in contesti transfrontalieri o in situazioni in cui non sia possibile concedere od ottenere un consenso informato preventivo,
RICONOSCENDO l’importanza delle risorse genetiche ai fini della sicurezza alimentare, della sanità pubblica, della conservazione della biodiversità e dell’attenuazione dei cambiamenti climatici e dell’adattamento ad essi,
RICONOSCENDO la particolare natura della biodiversità agricola, le sue caratteristiche e i suoi problemi peculiari che richiedono necessariamente soluzioni specifiche,
RICONOSCENDO l’interdipendenza di tutti i paesi in relazione alle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, come pure la loro particolare natura e importanza ai fini del conseguimento della sicurezza alimentare su scala mondiale e per lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura nel contesto della lotta alla povertà e dei cambiamenti climatici e riconoscendo il ruolo fondamentale svolto a questo riguardo dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e dalla commissione FAO sulle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura,
TENENDO IN CONSIDERAZIONE il regolamento sanitario internazionale (2005) emanato dall’Organizzazione mondiale della sanità e consapevoli dell’importanza di garantire l’accesso agli agenti patogeni umani ai fini della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie,
RICONOSCENDO il lavoro in corso di svolgimento in altri consessi internazionali in relazione all’accesso e alla ripartizione dei benefici,
RICHIAMANDO il sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei benefici stabilito nell’ambito del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura, messo a punto conformemente alla convenzione,
RICONOSCENDO che gli strumenti internazionali in relazione all’accesso e alla ripartizione dei benefici dovrebbero sostenersi recipro camente allo scopo di raggiungere gli obiettivi della convenzione,
RICHIAMANDO l’importanza dell’articolo 8, lettera j), della convenzione in quanto riferito alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione di tali conoscenze,
VISTI la reciproca relazione intercorrente tra le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali, la loro natura inseparabile per le comunità autoctone e locali, l’importanza delle conoscenze tradizionali per la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti e per il mantenimento sostenibile di queste comunità,
RICONOSCENDO la diversità delle circostanze nelle quali le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono detenute o possedute dalle comunità autoctone e locali,
CONSAPEVOLI del diritto delle comunità autoctone e locali a identificare i legittimi detentori delle loro conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, nell’ambito delle loro comunità,
RICONOSCENDO INOLTRE le circostanze eccezionali nelle quali sono conservate nei paesi le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, che possono essere di tipo orale, documentale o di altra forma, rispecchiando un ricco patrimonio culturale fonda mentale per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica,
VISTA la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni autoctone, e
AFFERMANDO che nulla di quanto contenuto nel presente protocollo dovrà essere interpretato in maniera tale da diminuire o abolire i diritti esistenti delle comunità autoctone e locali,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
L’obiettivo del presente protocollo è la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, anche attraverso l’accesso adeguato alle risorse genetiche e l’opportuno trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie, nonché attraverso un opportuno finanziamento, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti.
Articolo 2
Definizioni
Al presente protocollo si applicano i termini definiti nell’articolo 2 della convenzione. Inoltre, ai fini del presente protocollo si intende per:
a) «conferenza delle parti», la conferenza delle parti della convenzione;
b) «convenzione», la Convenzione sulla diversità biologica;
c) «utilizzazione delle risorse genetiche», le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia come definita nell’articolo 2 della convenzione;
d) «biotecnologia», ai sensi dell’articolo 2 della convenzione, tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico;
e) «derivato», un composto biochimico esistente in natura che risulta dall’espressione genetica o dal metabolismo di risorse genetiche o biologiche, anche qualora non contenga unità funzionali dell’eredità.
Articolo 3
Ambito di applicazione
Il presente protocollo si applica alle risorse genetiche nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della convenzione e ai benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse. Il presente protocollo si applica alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nell’ambito di applicazione della convenzione e ai benefici derivanti dall’utilizzazione di tali cono scenze.
Articolo 4
Relazioni con accordi e strumenti internazionali
1. Le disposizioni del presente protocollo non modificano i diritti e gli obblighi che una parte ha precedentemente assunto aderendo ad accordi internazionali vigenti, a meno che l’esercizio di questi diritti o l’adempimento di questi obblighi possa causare gravi danni o minacciare la diversità biologica. Il presente paragrafo non mira a creare una gerarchia tra il presente protocollo e altri strumenti internazionali.
2. Nulla di quanto contenuto nel presente protocollo potrà impedire alle parti di sviluppare e attuare altri accordi internazionali in materia, ivi compresi altri accordi specifici riguardanti l’accesso e la ripartizione dei benefici, a condizione che questi favoriscano e non siano in contrasto con gli obiettivi fissati dalla convenzione e dal presente protocollo.
3. Il presente protocollo è attuato in uno spirito di reciproco sostegno con altri strumenti internazionali pertinenti al protocollo stesso. Si dovrebbe dedicare un’opportuna attenzione al lavoro o alle pratiche utili e attinenti attualmente in corso nell’ambito di tali strumenti e organizzazioni internazionali pertinenti, a condizione che favoriscano e non siano in contrasto con gli obiettivi fissati dalla convenzione e dal presente protocollo.
4. Il presente protocollo costituisce lo strumento di attuazione delle disposizioni della convenzione in materia di accesso e ripartizione dei benefici. Qualora si applichi uno strumento internazionale specifico per l’accesso e la riparti zione dei benefici che sia coerente e non in contrasto con gli obiettivi della convenzione e del presente protocollo, il protocollo stesso non si applica alla parte o alle parti di tale strumento specifico per ciò che riguarda la particolare risorsa genetica da esso disciplinata e per le finalità dello strumento specifico.
Articolo 5
Giusta ed equa ripartizione dei benefici
1. In conformità dell’articolo 15, paragrafi 3 e 7, della convenzione, i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, così come le applicazioni e commercializzazione che seguono, sono ripartiti in maniera giusta ed equa con la parte che mette a disposizione tali risorse, vale a dire il paese di origine di tali risorse oppure la parte che ha acquisito le risorse genetiche in conformità della convenzione. Tale ripartizione si effettua secondo modalità convenute di comune accordo.
2. Ogni parte adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche allo scopo di garantire che i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche detenute dalle comunità autoctone e locali, conformemente alla legi slazione nazionale riguardante i diritti di queste comunità autoctone e locali su tali risorse genetiche, vengano ripartiti in modo giusto ed equo con le comunità in questione, sulla base di modalità convenute di comune accordo.
3. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, ogni parte adotta misure legislative, amministrative o politiche, secondo quanto opportuno.
4. I benefici possono includere benefici di carattere monetario e non monetario, tra cui, ma non unicamente, quelli elencati nell’allegato.
5. Ciascuna delle parti adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche affinché i benefici derivanti dall’utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche vengano ripartiti in maniera giusta ed equa con le comunità autoctone e locali che detengono tali conoscenze. Tale ripartizione si effettua secondo modalità convenute di comune accordo.
Articolo 6
Accesso alle risorse genetiche
1. Nell’esercizio dei diritti di sovranità sulle risorse naturali, conformemente alle prescrizioni legislative o regolamentari nazionali relative all’accesso e alla ripartizione dei benefici, l’accesso alle risorse genetiche ai fini della loro utilizzazione è subordinato al consenso informato preventivo della parte che mette a disposizione tali risorse, vale a dire del paese di origine delle risorse stesse oppure di una parte che ha acquisito le risorse genetiche conformemente alla convenzione, a meno che tale parte non abbia deciso altrimenti.
2. In accordo con la legislazione nazionale, ciascuna delle parti è tenuta ad adottare opportune misure allo scopo di garantire che venga ottenuto il consenso informato preventivo, oppure l’approvazione e la partecipazione delle comunità autoctone e locali in merito all’accesso alle risorse genetiche, nei casi in cui queste detengano il diritto a concedere l’accesso a tali risorse.
3. A norma del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna delle parti che richiede il consenso informato preventivo è tenuta ad adottare le misure legislative, amministrative o politiche necessarie, secondo quanto opportuno, al fine di:
a) fornire certezza, chiarezza e trasparenza giuridica relativamente alle proprie prescrizioni legislative o regolamentari in materia di accesso e ripartizione dei benefici;
b) fornire norme e procedure di carattere equo e non arbitrario per l’accesso alle risorse genetiche;
c) fornire informazioni su come richiedere il consenso informato preventivo;
d) fornire una decisione scritta, xxxxxx e trasparente, emanata da un’autorità nazionale competente, secondo i principi di efficacia dei costi ed entro un periodo di tempo ragionevole;
e) disporre che venga rilasciato, al momento dell’accesso, un permesso o un documento equivalente atto a certificare la decisione di concedere un consenso informato preventivo e la definizione di modalità convenute di comune accordo, e darne conseguente informazione al centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici;
f) se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, fissare criteri e/o processi per ottenere un consenso infor mato preventivo oppure l’approvazione e la partecipazione delle comunità autoctone e locali all’accesso alle risorse genetiche; e
g) stabilire regole e procedure chiare per la richiesta e la definizione di modalità convenute di comune accordo. Tali condizioni sono fissate per iscritto e potranno includere, tra l’altro:
i) una clausola relativa alla risoluzione delle controversie;
ii) le condizioni concernenti la ripartizione dei benefici, anche in relazione ai diritti di proprietà intellettuale;
iii) le condizioni riguardanti l’uso successivo da parte di terzi, se del caso; e
iv) le condizioni in caso di variazione delle finalità, ove applicabile.
Articolo 7
Accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche
Nel rispetto della legislazione nazionale, ciascuna delle parti adotta opportune misure allo scopo di garantire che alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche detenute dalle comunità autoctone e locali venga dato accesso con il consenso informato preventivo o con l’approvazione e la partecipazione di queste comunità autoctone e locali, e che siano state stabilite modalità convenute di comune accordo.
Articolo 8
Considerazioni specifiche
Nello sviluppo e nell’attuazione delle proprie prescrizioni o legislazione sull’accesso e la ripartizione dei benefici, ciascuna delle parti:
a) crea condizioni atte a promuovere e incoraggiare attività di ricerca che contribuiscano alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche mediante procedure semplificate per l’accesso a scopo di ricerca di tipo non commerciale, considerando la necessità di tenere conto dei cambiamenti nelle finalità della ricerca;
b) presta la dovuta attenzione a casi di emergenza attuali o imminenti che minacciano o danneggiano la salute di persone, animali o piante, secondo quanto disposto a livello nazionale o internazionale. Le parti possono prendere in considerazione l’esigenza di un accesso rapido alle risorse genetiche e di una ripartizione rapida, giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse genetiche, ivi incluso l’accesso a trattamenti a costi accettabili, per le persone in stato di necessità, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
c) considera l’importanza delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e il loro ruolo particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare.
Articolo 9
Contributo alla conservazione e all’uso sostenibile
Le parti incoraggiano utilizzatori e fornitori a convogliare i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche verso la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti.
Articolo 10
Meccanismo multilaterale di ripartizione dei benefici a livello globale
Le parti considerano la necessità di adottare e definire le modalità di un meccanismo multilaterale di ripartizione dei benefici a livello globale garantire una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a tali risorse genetiche nei contesti transfrontalieri o nelle situazioni in cui non sia possibile concedere od ottenere un consenso informato preventivo. I benefici ripartiti dagli utilizzatori delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche mediante questo meccanismo sono utilizzati per sostenere la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti a livello mondiale.
Articolo 11
Cooperazione transfrontaliera
1. Nei casi in cui le stesse risorse genetiche sono rinvenute in situ nel territorio di più parti, queste si sforzano di cooperare, secondo quanto opportuno, con la partecipazione delle comunità autoctone e locali interessate, laddove pertinente, ai fini dell’attuazione del presente protocollo.
2. Laddove le stesse conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono ripartite da una o più comunità autoctone e locali ubicate in diversi paesi che hanno aderito al protocollo, queste parti si adoperano per cooperare, secondo quanto opportuno, con la partecipazione delle comunità autoctone e locali interessate, ai fini del conseguimento dell’obiettivo del presente protocollo.
Articolo 12
Conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche
1. Nell’adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente protocollo, le parti, nel rispetto della legislazione nazionale, tengono conto delle leggi consuetudinarie, dei protocolli e delle procedure delle comunità autoc tone e locali, se del caso, in relazione alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.
2. Le parti, con l’effettiva partecipazione delle comunità autoctone e locali interessate, istituiscono meccanismi atti a informare i potenziali utilizzatori delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche in merito ai loro obblighi, inclusi i provvedimenti come quelli resi disponibili attraverso il centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici per quanto riguarda l’accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici che derivano dall’utilizzazione di tali conoscenze.
3. Le parti si adoperano per sostenere, ove opportuno, lo sviluppo da parte delle comunità autoctone e locali, incluse le donne che fanno parte di queste comunità, di:
a) protocolli delle comunità in relazione all’accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione di tali conoscenze;
b) prescrizioni minime per le modalità convenute di comune accordo volte a garantire la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; e
c) clausole contrattuali tipo per la ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alla risorse genetiche.
4. Nell’attuazione del presente protocollo, e per quanto possibile, le parti non pongono limiti all’uso consuetudinario e allo scambio delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate nelle e tra le comunità autoctone e locali, conformemente agli obiettivi della convenzione.
Articolo 13
Punti di contatto nazionali e autorità nazionali competenti
1. Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per quanto riguarda l’accesso e la ripartizione dei benefici. Il punto di contatto nazionale rende disponibili le informazioni con le modalità seguenti:
a) per i richiedenti che desiderano accedere a risorse genetiche, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso informato preventivo e per definire modalità convenute di comune accordo, tra cui la ripartizione dei benefici;
b) per i richiedenti che desiderano accedere alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, ove possibile, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso informato preventivo o l’approvazione e la partecipa zione, se del caso, delle comunità autoctone e locali e per definire modalità convenute di comune accordo, anche in merito alla ripartizione dei benefici; e
c) informazioni riguardanti le autorità nazionali competenti, le rispettive comunità autoctone e locali e i relativi soggetti interessati.
Il punto di contatto nazionale è responsabile del coordinamento con il segretariato.
2. Ciascuna parte designa una o più autorità nazionali competenti per quanto riguarda l’accesso e la ripartizione dei benefici. Le autorità nazionali competenti si assumono, conformemente alle disposizioni legislative, amministrative o politiche applicabili a livello nazionale, la responsabilità per la concessione dell’accesso oppure, a seconda dei casi, del rilascio di una documentazione scritta che certifichi che sono stati soddisfatti i requisiti per l’accesso, e la responsabilità per la diffusione delle informazioni sulle procedure e i requisiti idonei per l’ottenimento del consenso informato preventivo e la fissazione di modalità convenute di comune accordo.
3. Le parti contraenti possono designare un unico organismo affinché svolga sia le funzioni di punto di contatto che quelle di autorità nazionale competente.
4. Ciascuna parte notifica al segretariato, entro la data di entrata in vigore del presente protocollo, il nome e l’indirizzo del punto di contatto e della o delle autorità nazionali competenti. Se una parte designa più di un’autorità nazionale competente, invia al segretariato, assieme alla relativa notifica, le necessarie informazioni circa le rispettive competenze. Se del caso, tali informazioni indicano, come minimo, quali autorità competenti sono responsabili per le risorse genetiche richieste. Ciascuna parte notifica immediatamente al segretariato qualsiasi cambiamento relativo alla designazione del proprio punto nazionale di contatto, nonché al recapito o alle competenze della o delle autorità nazionali competenti.
5. Il segretariato rende disponibili le informazioni ricevute a norma del precedente paragrafo 4, tramite il centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici.
Articolo 14
Centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici e ripartizione delle informazioni
1. A norma dell’articolo 18, paragrafo 3, della convenzione, è istituito un centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici che funge da strumento di ripartizione di informazioni riguardanti l’accesso e la ripartizione dei benefici. In particolare il centro offre l’accesso alle informazioni rilevanti ai fini dell’attuazione del presente protocollo messe a disposizione da tutte le parti.
2. Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, ciascuna parte è tenuta a rendere disponibile al centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici qualsiasi informazione richiesta dal presente protocollo, nonché qualsiasi informa zione richiesta a norma delle decisioni adottate dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del presente protocollo. Le informazioni comprendono:
a) misure legislative, amministrative e politiche in relazione all’accesso e alla ripartizione dei benefici;
b) informazioni relative al punto di contatto nazionale e alla o alle autorità nazionali competenti; e
c) i permessi, o documenti equivalenti, rilasciati al momento dell’accesso, come prova della decisione di concedere un consenso informato preventivo e della determinazione di modalità convenute di comune accordo.
3. Le informazioni aggiuntive, se disponibili e pertinenti, possono includere:
a) le autorità competenti delle comunità autoctone e locali, e le informazioni secondo quanto stabilito;
b) clausole contrattuali tipo;
c) metodi e strumenti messi a punto per il monitoraggio delle risorse genetiche; e
d) codici di condotta e buone pratiche.
4. Le modalità operative del centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici, comprese le relazioni sulle sue attività, sono valutate e decise nella prima riunione della conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, e in seguito riesaminate periodicamente.
Articolo 15
Conformità alla legislazione nazionale o alle prescrizioni normative sull’accesso e la ripartizione dei benefici
1. Ciascuna parte adotta misure legislative, amministrative e politiche opportune, efficaci proporzionate atte a garantire che l’accesso alle risorse genetiche utilizzate nell’ambito della propria giurisdizione sia avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che siano state stabilite modalità convenute di comune accordo come richiesto dalla legislazione o dalle prescrizioni normative nazionali relative all’accesso e alla ripartizione dei benefici dell’altra parte.
2. Le parti adottano misure legislative, amministrative o politiche opportune, efficaci e proporzionate atte a fare fronte a situazioni di non conformità alle misure adottate a norma del precedente paragrafo 1.
3. Le parti, per quanto possibile e opportuno, cooperano in casi di presunta violazione della legislazione o delle prescrizioni normative nazionale relative all’accesso e alla ripartizione dei benefici cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 1.
Articolo 16
Conformità alla legislazione nazionale o alle prescrizioni normative relative all’accesso e alla ripartizione dei benefici per le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche
1. Ciascuna parte adotta misure legislative, amministrative o politiche opportune, efficaci e proporzionate atte a garantire che l’accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate nell’ambito della propria giurisdizione sia avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che siano state fissate modalità convenute di comune accordo come richiesto dalla legislazione o dalle prescrizioni normative nazionali relative all’accesso e alla ripartizione dei benefici della parte nella quale si trovano le comunità autoctone e locali in questione.
2. Ciascuna parte adotta misure legislative, amministrative o politiche opportune, efficaci proporzionate atte a fare fronte a situazioni di non conformità rispetto alle misure adottate sulla base del precedente paragrafo 1.
3. Le parti, per quanto possibile e opportuno, cooperano in casi di presunta violazione della legislazione o delle prescrizioni normative nazionali relative all’accesso e alla ripartizione dei benefici cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 1.
Articolo 17
Monitoraggio dell’utilizzazione delle risorse genetiche
1. Per favorire la conformità, ciascuna parte adotta misure, ove opportuno, per monitorare e rafforzare la trasparenza riguardo all’utilizzazione delle risorse genetiche. Tali misure comprendono:
a) La designazione di uno o più punti di controllo, secondo le modalità seguenti:
i) i punti di controllo designati dovrebbero raccogliere o ricevere, secondo quanto opportuno, le informazioni che si riferiscono al consenso informato preventivo, alla fonte delle risorse genetiche, alla fissazione di modalità conve nute di comune accordo e/o all’utilizzazione delle risorse genetiche, secondo quanto opportuno;
ii) ciascuna parte, secondo quanto opportuno e in funzione delle particolari caratteristiche di un punto di controllo designato, impone agli utilizzatori di risorse genetiche di fornire le informazioni specificate nel paragrafo prece dente a un punto di controllo designato. Ciascuna delle parti adotta misure legislative, amministrative o politiche opportune, efficaci e proporzionate atte a fare fronte a situazioni di non conformità;
iii) tali informazioni, incluse quelle provenienti da certificati di conformità riconosciuti a livello internazionale, laddove disponibili, sono trasmesse, fatta salva la tutela delle informazioni riservate, alle autorità nazionali pertinenti, alla parte che fornisce il consenso informato preventivo e al centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici, ove opportuno;
iv) i punti di controllo devono essere efficaci e dovrebbero svolgere funzioni utili ai fini dell’attuazione della lettera a). Dovrebbero riguardare l’utilizzazione delle risorse genetiche o la raccolta di informazioni pertinenti, a qualsiasi stadio di ricerca, sviluppo, innovazione, precommercializzazione o commercializzazione.
b) Si incoraggiano gli utilizzatori e i fornitori di risorse genetiche ad includere, nelle modalità convenute di comune accordo, delle disposizioni relative allo scambio delle informazioni sull’attuazione di tali modalità, anche istituendo obblighi in materia di relazioni; e
c) si incoraggia l’uso di strumenti e sistemi di comunicazione efficaci sotto il profilo dei costi.
2. Un permesso o un documento equivalente rilasciato in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), messo a disposizione del centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici, costituisce un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale.
3. Un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale costituisce prova del fatto che l’accesso alla risorsa genetica in questione è avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che sono state istituite modalità convenute di comune accordo, a norma della legislazione e delle prescrizioni normative nazionali relative all’accesso e alla ripartizione dei benefici della parte che fornisce un consenso informato preventivo.
4. Il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, a meno che non sia di carattere riservato, contiene come minimo le seguenti informazioni:
a) autorità di emissione;
b) data di emissione;
c) fornitore;
d) identificatore unico del certificato;
e) persona o organismo al quale è stato concesso il consenso informato preventivo;
f) materia o risorse genetiche oggetto del certificato;
g) conferma della determinazione di modalità convenute di comune accordo;
h) conferma dell’ottenimento del consenso informato preventivo; e
i) utilizzazione commerciale e/o non commerciale.
Articolo 18
Rispetto delle modalità convenute di comune accordo
1. Nell’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera g), punto i) e dell’articolo 7, ciascuna parte incoraggia i fornitori e gli utilizzatori delle risorse genetiche e/o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche affinché includano nelle modalità convenute di comune accordo, ove opportuno, disposizioni per la risoluzione delle controversie, tra cui:
a) le giurisdizioni alle quali verranno indirizzati le eventuali procedure di risoluzione delle controversie;
b) la legge applicabile; e/o
c) le opzioni per una risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione o l’arbitrato.
2. Nel caso di controversie che riguardino le modalità convenute di comune accordo, ciascuna parte garantisce che nell’ambito del proprio ordinamento giuridico vi sia la possibilità di adire le vie legali in conformità delle disposizioni giurisdizionali vigenti.
3. Ciascuna parte adotta misure efficaci, ove opportuno, relativamente:
a) all’accesso alla giustizia; e
b) all’utilizzazione di meccanismi riguardanti il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere e dei lodi arbitrali.
4. L’efficacia del presente articolo è esaminata dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti per il presente protocollo, conformemente all’articolo 31 del presente protocollo.
Articolo 19
Clausole contrattuali tipo
1. Ciascuna parte incoraggia, ove opportuno, lo sviluppo, l’aggiornamento e l’uso di clausole contrattuali tipo di carattere settoriale e intersettoriale relativamente alle modalità convenute di comune accordo.
2. La conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al presente protocollo esamina periodicamente l’uso delle clausole contrattuali tipo di carattere settoriale e intersettoriale.
Articolo 20
Codici di condotta, linee guida e buone pratiche e/o norme
1. Ciascuna parte incoraggia, ove opportuno, lo sviluppo, l’aggiornamento e l’utilizzazione di codici di condotta, linee guida e buone pratiche e/o norme di carattere volontario in relazione all’accesso e alla ripartizione dei benefici.
2. La conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del presente protocollo esamina periodicamente l’uso di codici di condotta, linee guida e migliori prassi e/o norme di carattere volontario e valuta l’adozione di codici di condotta, linee guida e migliori prassi e/o norme di carattere specifico.
Articolo 21
Sensibilizzazione
Ciascuna parte adotta misure atte a sensibilizzare circa l’importanza delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, e dell’accesso e della ripartizione dei benefici ad esse legati. Queste misure possono includere, tra l’altro:
a) la promozione del presente protocollo e del suo obiettivo;
b) l’organizzazione di riunioni delle comunità autoctone e locali e dei soggetti interessati;
c) la creazione e mantenimento di un help desk per le comunità autoctone e locali e i soggetti interessati;
d) la diffusione delle informazioni tramite un centro di scambi a livello nazionale;
e) la promozione di codici di condotta, linee guida e buone pratiche e/o norme di carattere volontario in consultazione con le comunità autoctone e locali e i soggetti interessati;
f) la promozione, ove opportuno, di scambi di esperienze a livello nazionale, regionale e internazionale;
g) l’istruzione e la formazione degli utilizzatori e dei fornitori di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche circa i loro obblighi in materia di accesso e ripartizione dei benefici;
h) il coinvolgimento nell’attuazione del presente protocollo delle comunità autoctone e locali e dei soggetti interessati; e
i) la sensibilizzazione relativamente ai protocolli e alle procedure collettivi delle comunità autoctone e locali.
Articolo 22
Capacità
1. Ai fini dell’effettiva attuazione del presente protocollo, le parti cooperano allo sviluppo di capacità e al rafforza mento delle risorse umane e delle capacità istituzionali nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati e, fra questi, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le parti con un’economia di transizione, anche attraverso istituzioni e organizzazioni operative a livello globale, regionale, subregionale e nazionale. In questo contesto, le parti dovrebbero agevolare la partecipazione delle comunità autoctone e locali e dei soggetti interessati, ivi incluse le orga nizzazioni non governative e il settore privato.
2. In conformità delle disposizioni pertinenti della convenzione, per la creazione e lo sviluppo di capacità ai fini dell’attuazione del presente protocollo si terrà pienamente conto delle esigenze in termini di risorse finanziarie delle parti che sono paesi in xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx sviluppati e, fra questi, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le parti con un’economia di transizione.
3. Al fine di adottare misure appropriate per l’attuazione del presente protocollo, le parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e, fra questi, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le parti con un’economia di transizione, dovrebbero individuare le loro esigenze e priorità nazionali in termini di capacità attraverso delle autovalutazioni delle capacità nazionali. Nell’agire in tal senso, queste parti dovrebbero sostenere le esigenze e le priorità in termini di capacità delle comunità autoctone e locali e dei soggetti interessati, così come individuate da questi ultimi, dando rilievo alle esigenze e alle priorità in termini di capacità delle donne.
4. A sostegno dell’attuazione del presente protocollo, la creazione e lo sviluppo di capacità può, tra l’altro, riguardare i seguenti settori fondamentali:
a) la capacità di attuare e di conformarsi agli obblighi derivanti dal presente protocollo;
b) la capacità di negoziare modalità convenute di comune accordo;
c) la capacità di sviluppare, attuare e far applicare, a livello nazionale, misure legislative, amministrative o politiche relative all’accesso e alla ripartizione dei benefici; e
d) la capacità dei paesi di sviluppare le capacità endogene di ricerca per apportare valore aggiunto alle loro risorse genetiche.
5. Tra le misure di cui ai paragrafi da a 1 a 4, si annoverano:
a) sviluppi di carattere giuridico e istituzionale;
b) promozione dell’equità e della correttezza nei negoziati, ivi compresa la formazione per negoziare modalità convenute di comune accordo;
c) il monitoraggio e l’applicazione della conformità;
d) l’impiego dei migliori strumenti di comunicazione e sistemi via Internet disponibili per le attività relative all’accesso e alla ripartizione dei benefici;
e) la messa a punto e l’utilizzo di metodi di valutazione;
f) la bioprospezione e la ricerca e gli studi tassonomici ad essa associati;
g) il trasferimento tecnologico e le capacità di carattere infrastrutturale e tecnico necessarie ad assicurare che tale trasferimento avvenga secondo modalità sostenibili;
h) il rafforzamento del contributo delle attività di accesso e di ripartizione dei benefici alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti;
i) disposizioni speciali mirate a incrementare la capacità dei soggetti interessati in relazione all’accesso e alla ripartizione dei benefici; e
j) disposizioni speciali destinate a incrementare la capacità delle comunità autoctone e locali con particolare accento sul rafforzamento della capacità delle donne nell’ambito di queste comunità in relazione all’accesso alle risorse genetiche e/o alle conoscenze tradizionali associate a tali risorse.
6. Le informazioni riguardanti iniziative volte a creare e a sviluppare capacità a livello nazionale, regionale e interna zionale, intraprese conformemente ai paragrafi da 1 a 5 precedenti, dovrebbero essere trasmesse al centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici, nell’intendo di promuovere le sinergie e il coordinamento in relazione alla creazione e allo sviluppo di capacità per l’accesso e la ripartizione dei benefici.
Articolo 23
Trasferimento tecnologico, collaborazione e cooperazione
Conformemente agli articoli 15, 16, 18 e 19 della convenzione, per conseguire l’obiettivo del presente protocollo, le parti collaborano e cooperano ai programmi di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, nonché alle attività di ricerca in campo biotecnologico. Le parti si impegnano a promuovere e incoraggiare l’accesso alla tecnologia e il trasferimento tecnologico da parte e verso i paesi in via di sviluppo che sono parte del protocollo, in particolare i paesi meno sviluppati e, fra questi, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le parti con un’economia di transizione, al fine di consentire lo sviluppo e il rafforzamento di una base scientifica e tecnologica valida e sostenibile per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione e del presente protocollo. Laddove possibile e opportuno, queste attività di collaborazione si svolgono all’interno e con una parte o con le parti che forniscono le risorse genetiche, vale a dire il paese o i paesi di origine di tali risorse o con una o più parti che hanno acquisito le risorse genetiche conformemente alla convenzione.
Articolo 24
Parti non firmatarie
Le parti incoraggiano le parti non firmatarie ad aderire al presente protocollo e a fornire informazioni adeguate al centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici.
Articolo 25
Meccanismo e risorse finanziarie
1. Nel valutare le risorse finanziarie necessarie all’attuazione del presente protocollo, le parti tengono conto delle disposizioni dell’articolo 20 della convenzione.
2. Il meccanismo finanziario della convenzione è anche il meccanismo finanziario per il presente protocollo.
3. Relativamente alla creazione e allo sviluppo di capacità di cui all’articolo 22 del presente protocollo, la conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, nel sottoporre orientamenti relativi al meccanismo di finanziamento di cui al precedente paragrafo 2 alla valutazione della conferenza delle parti, tiene conto delle esigenze in termini di risorse finanziarie delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari e delle parti con un’economia di transizione, nonché delle priorità e delle esigenze in termini di capacità delle comunità autoctone e locali, ivi comprese le donne di tali comunità.
4. Nel contesto del precedente paragrafo 1, le parti contraenti tengono inoltre conto delle esigenze delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari e delle parti ad economia in transizione, nei loro sforzi volti ad individuarne e soddisfarne le esigenze in termini di creazione e sviluppo delle capacità, al fine di dare attuazione al presente protocollo.
5. Alle disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, gli orientamenti relativi al meccanismo di finanziamento della convenzione formulati nell’ambito delle pertinenti decisioni della conferenza delle parti, comprese quelle concordate prima dell’adozione del presente protocollo.
6. Le risorse finanziarie e di altro tipo per l’attuazione delle disposizioni del presente protocollo possono essere fornite, attraverso canali bilaterali, regionali e multilaterali, dalle parti che sono paesi sviluppati e possono essere utilizzate dalle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione.
Articolo 26
Conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo
1. La conferenza delle parti ha la funzione di riunione delle parti del presente protocollo.
2. Le parti della convenzione che non sono parti del presente protocollo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori delle riunioni della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti del presente protocollo. Quando la conferenza delle parti funge da riunione delle parti del presente protocollo, le decisioni nell’ambito del suddetto proto collo sono prese unicamente dalle parti dello stesso.
3. Quando la conferenza delle parti funge da riunione delle parti del presente protocollo, qualsiasi membro dell’ufficio della conferenza delle parti che rappresenti presso la convenzione una parte che in quel momento non è parte anche del presente protocollo, è sostituito da un membro eletto dalle parti del presente protocollo e da esse prescelto.
4. La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, esamina regolarmente l’attuazione del presente protocollo e, entro i limiti del proprio mandato, prende le decisioni necessarie per promuoverne l’effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo ovvero:
a) formula raccomandazioni su qualsiasi aspetto necessario all’attuazione del presente protocollo;
b) istituisce gli organi ausiliari ritenuti necessari per l’attuazione del presente protocollo;
c) ricerca e utilizza, ove opportuno, i servizi e la cooperazione delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi e le informazioni da essi fornite;
d) stabilisce la forma e gli intervalli di trasmissione delle informazioni da trasmettere in conformità dell’articolo 29 del presente protocollo e valuta tali informazioni e le relazioni presentate da qualsiasi organo ausiliario;
e) valuta e adotta, ove opportuno, modifiche del presente protocollo e dei suoi allegati, nonché eventuali ulteriori allegati del presente protocollo qualora siano ritenuti necessari per la sua attuazione; e
f) esercita le altre funzioni richieste ai fini dell’attuazione del presente protocollo.
5. Il regolamento interno della conferenza delle parti e le norme finanziarie della convenzione si applicano, mutatis mutandis, a norma del presente protocollo, salvo decisione contraria presa all’unanimità dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo.
6. La prima riunione della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti del presente protocollo è convocata dal segretariato in occasione della prima riunione della conferenza delle parti prevista in seguito all’entrata in vigore del presente protocollo. Le successive riunioni ordinarie della conferenza delle parti, nell’ambito della quale si riuniscono le parti del presente protocollo, si tengono in occasione delle riunioni ordinarie della conferenza delle parti qualora quest’ultima, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, non decida altrimenti.
7. Le riunioni straordinarie della conferenza delle parti, con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, si tengono ogniqualvolta da essa ritenuto necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle parti, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle altre parti dal segretariato.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, nonché tutti gli Stati che ne sono membri o che godano presso di esse dello status di osservatori e non sono parti della convenzione possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo. Qualsiasi organismo o agenzia nazionale o internazionale, gover nativo o meno, competente nei campi disciplinati dal presente protocollo che abbia informato il segretariato della sua intenzione di partecipare a una riunione della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo in qualità di osservatore, può esservi ammesso, salvo parere contrario di almeno un terzo delle parti. Fatti salvi i casi in cui il presente articolo dispone altrimenti, l’ammissione e la partecipazione degli osservatori è soggetta alle regole di procedura di cui al precedente paragrafo 5.
Articolo 27
Organi ausiliari
1. Qualsiasi organo sussidiario istituito da o a norma della convenzione può servire il presente protocollo anche sulla base di una decisione adottata dalla Conferenza delle parti, che funge da riunione delle parti per il presente protocollo. Questo tipo di decisione specifica le funzioni da svolgere.
2. Le parti della convenzione che non sono parti del presente protocollo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi riunione degli organi sussidiari. Quando un organo sussidiario della convenzione funge da organo sussidiario del presente protocollo, le decisioni a norma del protocollo sono prese unicamente dalle parti del protocollo.
3. Quando un organo sussidiario della convenzione esercita le sue funzioni in ambiti relativi al presente protocollo, qualsiasi membro dell’ufficio del suddetto organo che rappresenti una parte della convenzione che, in quel momento, non sia parte del protocollo, è sostituito da un membro eletto dalle parti del presente protocollo e fra esse prescelto.
Articolo 28
Segretariato
1. Il segretariato istituito dall’articolo 24 della convenzione funge da segretariato del presente protocollo.
2. L’articolo 24, paragrafo 1 della convenzione relativo alle funzioni del segretariato si applica, mutatis mutandis, al presente protocollo.
3. Il costo dei servizi del segretariato ai fini del presente protocollo, qualora distinto dagli altri, è a carico delle parti del protocollo. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo stabilisce nella prima riunione le norme di bilancio necessarie a tal fine.
Articolo 29
Verifiche e obblighi in materia di relazioni
Ciascuna parte verifica l’adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal presente protocollo e, a intervalli stabiliti dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, riferisce alla suddetta conferenza sulle misure adottate per dare attuazione al protocollo.
Articolo 30
Procedure e meccanismi per promuovere l’osservanza del presente protocollo
La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo valuta e approva nella prima riunione procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali volti a promuovere l’osservanza delle disposizioni del presente protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Tali procedure e meccanismi comprendono disposizioni volte a fornire, ove opportuno, consulenza e assistenza. Essi sono distinti e non pregiudicano le procedure e i meccanismi di composizione delle controversie di cui all’articolo 27 della convenzione.
Articolo 31
Valutazione ed esame
La conferenza delle parti che funge da riunione delle parti per l’attuazione del presente protocollo, è tenuta, quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente protocollo e successivamente a intervalli stabiliti dalla conferenza delle parti che funge da riunione tra di esse per l’attuazione del presente protocollo, a eseguire una valutazione dell’efficacia del protocollo stesso.
Articolo 32
Firma
Il presente protocollo è aperto alla firma da parte delle parti della convenzione presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 2 febbraio 2011 al 1o febbraio 2012.
Articolo 33
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti contraenti della convenzione.
2. Il presente protocollo entra in vigore per uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento a norma del precedente paragrafo 1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta organizzazione regionale di integrazione economica deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per lo Stato o l’organizzazione regionale di integrazione economica in questione.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da un’organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri dell’organizzazione.
Articolo 34
Riserve
Il presente protocollo non può essere oggetto di riserve.
Articolo 35
Recesso
1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo per una parte, questa parte può, in qualsiasi momento, recedere dal protocollo con notifica scritta al depositario.
2. Il recesso prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia.
Articolo 36
Testi facenti fede
L’originale del presente protocollo, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo. FATTO a Nagoya addì ventinove ottobre duemiladieci.
ALLEGATO
BENEFICI MONETARI E NON MONETARI
1. I benefici monetari comprendono, tra l’altro:
a) diritto/diritti di accesso per campioni raccolti o altrimenti acquisiti;
b) compensi anticipati;
c) compensi corrisposti al raggiungimento di determinati obiettivi;
d) versamento di royalty;
e) diritti di licenza nel caso di commercializzazione;
f) diritti speciali da versare a fondi fiduciari che sostengono la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità;
g) salari e condizioni preferenziali laddove convenute di comune accordo;
h) finanziamenti a favore della ricerca;
i) joint venture;
j) proprietà congiunta dei diritti di proprietà intellettuale pertinenti.
2. I benefici non monetari comprendono, tra l’altro:
a) ripartizione dei risultati di ricerca e sviluppo;
b) collaborazione, cooperazione e contributi a programmi di ricerca e sviluppo, in particolare attività di ricerca nel settore delle biotecnologie, laddove possibile nel paese della parte che fornisce risorse genetiche;
c) partecipazione allo sviluppo di prodotti;
d) collaborazione, cooperazione e contributi a favore dell’istruzione e della formazione;
e) accesso a impianti ex situ di risorse genetiche e a basi di dati;
f) trasferimento al fornitore delle risorse genetiche di conoscenze e tecnologie a condizioni eque e il più possibile favorevoli, anche secondo modalità e condizioni di favore e preferenziali, qualora convenute di comune accordo, in particolare conoscenze e tecnologie che si avvalgono di risorse genetiche, come le biotecnologie, o che sono legate alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica;
g) rafforzamento delle capacità in materia di trasferimento tecnologico;
h) rafforzamento delle capacità istituzionali;
i) risorse umane e materiali destinate a rafforzare le capacità nel campo dell’amministrazione e esecuzione della normativa in materia di accesso;
j) formazione relativa alle risorse genetiche con la piena partecipazione dei paesi che forniscono tali risorse, laddove possibile, in questi paesi;
k) accesso all’informazione scientifica in materia di conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, ivi compresi gli inventari biologici e gli studi tassonomici;
l) contributi all’economia locale;
m) ricerca incentrata su esigenze prioritarie, come la sanità e la sicurezza alimentare, tenendo conto delle utilizzazioni a livello nazionale delle risorse genetiche nella parte che fornisce tali risorse;
n) rapporti istituzionali e professionali che possono nascere da un accordo in materia di accesso e ripartizione dei benefici e dalle successive attività in collaborazione;
o) benefici in termini di sicurezza alimentare e sicurezza della sussistenza;
p) riconoscimento a livello sociale;
q) proprietà congiunta dei diritti di proprietà intellettuale pertinenti.