CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE tra Sport e salute S.p.A. e SPONSOR |
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA
Sport e salute S.p.A. - con sede legale in Roma – Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 - 00000, Partita IVA 07207761003 , in persona del Presidente e Amministratore Delegato Avv. Xxxx Xxxxxxx, munito dei necessari poteri (di seguito “Sport e salute” o “Società”)
- da una parte –
E
SPONSOR, con sede legale in – , capitale sociale , iscritta al Registro delle Imprese di n. , Codice fiscale e PIVA , email: , in persona dell’Amministratore Unico, munito dei necessari poteri (di seguito, “SPONSOR”)
- dall’altra parte -
di seguito, SPONSOR e Sport e salute congiuntamente anche le “Parti” e singolarmente anche
la “Parte”
PREMESSO CHE
a. Sport e salute S.p.A., costituita in forza dell’art. 8 del DL 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002 n. 178, e così denominata ai sensi del comma 629, art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport.
b. Nell’ambito della sua mission istituzionale, Sport e salute ha progettato e realizzato alcune iniziative sociali (i “Progetti”) legate alla promozione dello sport e dei corretti stili di vita.
c. La Società, al fine di reperire partner commerciali interessati ad associare la propria immagine a quella di Sport e salute e dei valori che promuove attraverso la realizzazione dei Progetti, ha pubblicato una Request for Proposal per ricercare sponsor nella categoria
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merceologica “associazione di categoria nel settore agroalimentare”.
d. All’esito della procedura di cui alla precedente lett. d) – pubblicata sul Portale Fornitori di Sport e salute S.p.A. in data (Gara ) lo SPONSOR, è stata selezionata quale Main sponsor del Progetto .
e. [EVENTUALE]Al fine di realizzare tutte le attività commerciali e quindi anche quelle di sponsorizzazione, strumentali e funzionali ai propri scopi istituzionali, SPONSOR ha costituito la società unipersonale che è parte, per conto di SPONSOR, del presente contratto (di seguito il “Contratto”).
f. Sport e salute e SPONSOR, verificate le rispettive volontà negoziali, hanno convenuto di stipulare il presente Contratto, che rispecchia fedelmente le intese raggiunte dalle Parti nei termini qui di seguito descritti.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
1.2 Costituiscono Allegati al Contratto:
A) MARCHIO SPORT E SALUTE (EVENTUALE)1
B) MARCHIO COMMERCIALE SPONSOR
C) PROGETTO
2. DEFINIZIONI
Nel Contratto, alle seguenti espressioni verrà attribuito il significato di seguito riportato:
“Esclusiva Merceologica”: indica l’esclusiva merceologica garantita a SPONSOR per la categoria merceologica “associazione di categoria nel settore agroalimentare”.
“ProgettI”: indica tutte le iniziative sociali che saranno promosse e/o organizzate da Sport e
1 Ogni riferimento al marchio Sport e salute è subordinato alla eventuale concessione dello stesso.
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salute durante il periodo di vigenza del Contratto.
“Marchio Sport e salute”: indica il marchio di titolarità di Sport e salute come rappresentato
nell’Allegato A.
“MARCHIO COMMERCIALE”: indica il marchio di SPONSOR come indicato e descritto nell’Allegato B.
“Periodo Contrattuale”: è il periodo di durata del presente Contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione fino al .
“Qualifica”: indica “ ” di Sport e salute in relazione ai Progetti a cui SPONSOR partecipa in qualità di sponsor.
“Territorio”: indica le aree nelle quali il Contratto è valido ovvero l’Italia.
3. OGGETTO
3.1 Oggetto del Contratto è la concessione a SPONSOR – a fronte del corrispettivo di cui al successivo art. 8 - in esclusiva per il settore merceologico nel Territorio, per l’intero Periodo Contrattuale, del diritto di utilizzare:
(i) [EVENTUALE]il Marchio Sport e salute
(ii) la Qualifica
per le attività di comunicazione legate alla realizzazione dei Progetti a cui SPONSOR partecipa in qualità di [main sponsor, official partner, ecc.]
3.2 In particolare, la Società si impegna a concedere a SPONSOR sul Territorio, per tutto il Periodo Contrattuale:
a) il Marchio Sport e salute[EVENTUALE]
b) la Qualifica – in Esclusiva Merceologica - di “ ” e, per le Aziende Partner, di
“ ” in relazione ai Prodotti;
c) il diritto di partecipare alla realizzazione dei Progetti meglio descritti nell’Allegato C.
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3.3 SPONSOR avrà il diritto di utilizzare il Marchio Sport e salute e la Qualifica esclusivamente sul Territorio congiuntamente e disgiuntamente, in connessione e/o in abbinamento al Marchio Commerciale, nel contesto di attività ed iniziative finalizzate a promuovere i propri prodotti/servizi, quali ad esempio:
a) operazioni promozionali e di comunicazione (via web, stampa e TV);
b) campagne affissionali;
c) pubblicità radio-televisive su tutte le emittenti nazionali e private anche via internet;
d) materiali pubblicitari destinati alla rete di vendita;
e) iniziative di public relations ed eventi inclusa la comunicazione sui siti internet di proprietà di SPONSOR e/o gestiti da questa.
3.4 Nel Periodo Contrattuale, SPONSOR ha il diritto di partecipare al seguente Progetto in qualità di “ ”
[breve descrizione progetto e relative attività]
La partecipazione ad eventuali ulteriori Progetti rispetto a quello sopra indicato sarà oggetto di separata trattativa.
4. ESCLUSIVA
4.1 Sport e salute dichiara che tutti i diritti di cui al Contratto si intendono conferiti a SPONSOR in esclusiva per il settore merceologico “associazione di categoria nel settore agroalimentare” e garantisce che non sarà accordato alcun diritto e/o altra qualifica di Sponsor, Fornitore ufficiale, Partner, e/o qualifiche equivalenti ad altri soggetti operanti nel settore merceologico sopra indicato.
5. OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DI SPORT E SALUTE
5.1 Sport e salute apporrà il Marchio Commerciale, unitamente a quello degli altri Sponsor/Partner, su tutto il materiale di comunicazione e promozionale realizzato durante il periodo di vigenza del Contratto con riferimento al Progetto.
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5.2 Sport e salute si impegna a comunicare lo svolgimento dei Progetti attraverso i propri canali di comunicazione, istituzionali e di settore quale ad esempio il sito web ufficiale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, pagina Facebook e canale Youtube. Inoltre, sarà inserito sul sito di
Sport e salute un collegamento ipertestuale (hyperlinking) al sito istituzionale indicato da SPONSOR.
5.3 Sport e salute autorizza il posizionamento – su base non esclusiva - del Marchio Commerciale, unitamente a quelli degli altri Sponsor, presso la sede di Sport e salute (Palazzo H) ed i Palazzi delle Federazioni Sportive Nazionali di Roma e di Milano. L’eventuale ulteriore utilizzazione da parte di SPONSOR degli impianti, aree ed immobili di proprietà o in uso a Sport e salute – ed in particolare degli impianti ricadenti nel Parco del Foro Italico – potrà essere concessa previa separata negoziazione con la stessa.
5.4 Per tutta la durata del Contratto, Sport e salute fornirà a SPONSOR, in formato elettronico, un report comprensivo dei dati relativi alla partecipazione ai Progetti e delle immagini fotografiche a testimonianza delle attività svolte.
5.5 La riproduzione del Marchio Commerciale da parte di Sport e salute sarà conforme al logo ed alle caratteristiche grafiche e cromatiche indicate da SPONSOR nell’Allegato B.
Le bozze e i prototipi di tutto il materiale previsto dal piano di comunicazione relativo ai Progetti, in cui è prevista la presenza dei segni distintivi di SPONSOR, dovranno essere di volta in volta sottoposti alla preventiva approvazione di SPONSOR. A tal fine Sport e salute si impegna a sottoporre al Marketing Manager di SPONSOR, , le bozze dei materiali almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della loro diffusione.
SPONSOR sarà tenuta a rispondere per iscritto se l’autorizzazione si intende concessa o negata entro il termine di n. 7 (sette) giorni lavorativi dalla sottoposizione di tale materiale, fermo restando che l’autorizzazione non potrà in nessun caso essere irragionevolmente negata e che un eventuale diniego della stessa dovrà essere motivato. In ogni caso, trascorsi 7 (sette) giorni lavorativi dalla sottoposizione a SPONSOR di tale materiale, in assenza di specifico e motivato rifiuto, la richiesta di Sport e salute si intenderà tacitamente approvata.
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6. OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DI SPONSOR
6.1 SPONSOR si impegna a:
a) versare il corrispettivo nei tempi e con le modalità di cui al successivo art. 8;
b) utilizzare la Qualifica e [EVENTUALE] il Marchio Sport e salute esclusivamente per la promozione del Marchio Commerciale e con le modalità tassativamente indicate nel presente Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne Sport e salute da qualsiasi eventuale pretesa avanzata da terzi in relazione a tale utilizzo;
c) non utilizzare marchi commerciali diversi da quelli oggetto del Contratto;
d) richiedere per iscritto l’approvazione per l’utilizzo del Marchio Sport e salute,
sottoponendo all’esame del tutto il materiale delle campagne
pubblicitarie. In ogni caso, Sport e salute sarà tenuta a rispondere per iscritto se l’autorizzazione si intende concessa o negata entro il termine di n. 7 (sette) giorni lavorativi dalla sottoposizione di tale materiale, fermo restando che l’autorizzazione non potrà in nessun caso essere irragionevolmente negata e che un eventuale diniego della stessa dovrà essere motivato. In ogni caso, trascorsi 7 (sette) giorni lavorativi dalla sottoposizione a Sport e salute di tale materiale, in assenza di specifico e motivato rifiuto, la richiesta di SPONSOR si intenderà tacitamente approvata; nonostante l’approvazione di Sport e salute, SPONSOR è e resterà l’unico soggetto direttamente responsabile per il contenuto dei messaggi pubblicitari relativi alla campagna di comunicazione, e si obbliga a manlevare e tenere indenne Sport e salute da ogni eventuale azione, domanda, danno o pregiudizio promossi o subiti da terzi, e derivanti dal contenuto dei suddetti messaggi pubblicitari;
e) riprodurre il Marchio Sport e salute in conformità con il logo e con le caratteristiche
grafiche e cromatiche indicate nell’Allegato A.
6.2 SPONSOR si impegna a comunicare preventivamente a Sport e salute eventuali modifiche societarie che dovessero intervenire nel Periodo Contrattuale.
7. DURATA
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7.1 Il Contratto è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino al .
[EVENTUALE]Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti ratificano inoltre tutte le attività eventualmente già svolte dalle medesime.
7.2 Alla scadenza del Periodo Contrattuale, SPONSOR si impegna a cessare qualsiasi utilizzo, in qualunque forma e/o luogo del [EVENTUALE] Marchio Sport e salute e/o della Qualifica.
7.3 In nessun caso è previsto un rinnovo tacito del presente Contratto.
8. CORRISPETTIVO
8.1 Quale corrispettivo per il sostegno e la partecipazione al Progetto, nonché per l’utilizzo del [EVENTUALE] Marchio Sport e salute e l’attribuzione della Qualifica, SPONSOR si impegna a corrispondere a Sport e salute un corrispettivo pari a €.000,00 (/00) oltre IVA, così regolato:
a) in denaro per € .000,00 ( mila/00) oltre IVA, relativo alle attività ed alle competenze 2021da fatturarsi e da pagarsi in base alle scadenze e modalità indicate ai successivi artt. 8.2 e 8.3;
b) in value in kind (VIK) in attività di comunicazione per € .000,00 ( mila/00), oltre IVA.
8.2 Le fatture (comprensive di IVA) saranno emesse da Sport e salute alle seguenti date:
i. fatture riferite al corrispettivo con regolamento in denaro:
- la prima alla firma del Contratto/entro il , pari ad € .000,00 ( mila/00);
- la seconda, il , pari ad € .000,00 ( mila/00);
ii. fatture riferite al corrispettivo con regolamento attraverso attività di comunicazione: . Contestualmente anche SPONSOR fatturerà a Sport e salute con la stessa data la quota parte di corrispettivo riferito alle attività di comunicazione.
Le fatture in esame saranno emesse con la modalità della fattura elettronica: in particolare Sport e salute fatturerà a SPONSOR indicando il codice ufficio " ", mentre SPONSOR fatturerà a Sport e salute indicando il codice ufficio " ".
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8.3 Il corrispettivo di cui al precedente art. 8.1 lett. a) sarà liquidato da SPONSOR a Sport e salute mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN -
, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle relative fatture.
Il corrispettivo di cui al precedente art. 8.1 lett. b) sarà regolato tra le Parti mediante compensazione finanziaria.
8.4 Le Parti si danno atto che il corrispettivo dovuto da SPONSOR in forza del presente Contratto dovrà essere corrisposto in favore di Sport e salute i) anche ove SPONSOR stessa dovesse fare uso parziale o limitato dei diritti conferiti, ii) anche ove i vantaggi sul piano promozionale e/o commerciale che SPONSOR riceverà dall’esecuzione del presente Contratto non producessero aumenti di fatturato.
9. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E USO DEI MARCHI [EVENTUALE]
9.1 Le Parti reciprocamente riconoscono che i diritti sui rispettivi segni distintivi rimangono di esclusiva titolarità di ognuna di esse. Al termine del Contratto, ciascuna Parte cesserà ogni ulteriore utilizzo dei marchi dell’altra Parte.
9.2 Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto e quanto necessario per la sua esecuzione, con il Contratto nessuna licenza d’uso viene concessa a SPONSOR in relazione al Marchio Sport e salute. Nessuna delle Parti maturerà o potrà vantare in nessun caso alcun diritto sui marchi e/o loghi di titolarità dell’altra Parte o che l'altra Parte utilizza in forza di una licenza stipulata con terzi.
9.3 SPONSOR si impegna a non utilizzare il Marchio Sport e salute per finalità diverse da quelle contemplate nel presente Contratto senza preventiva autorizzazione scritta.
10. RECESSO
10.1 Le Parti convengono che ciascuna di esse potrà esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R con un preavviso di 30 giorni, qualora gravi motivi anche solo di opportunità, non consentano la prosecuzione del Contratto.
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10.2 In caso di recesso di una delle Parti: (i) tutti i diritti ed opportunità concessi con il Contratto cesseranno con effetto immediato; (ii) SPONSOR sarà tenuta a versare i corrispettivi maturati e dovuti per le attività svolte sino a tale momento e (iii) nessuna indennità e/o qualsivoglia altra somma a titolo di indennizzo sarà dovuta da una Parte all’altra.
11. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11.1 Oltre all’azione generale per inadempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno, le Parti convengono che il Contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
Per Sport e salute:
a) in caso di omesso e/o ritardato pagamento - intendendosi ritardato il pagamento che avvenga dopo 30 giorni dai termini stabiliti - del corrispettivo di cui all’art. 8;
b) nel caso di utilizzo da parte di SPONSOR di un Marchio Commerciale diverso da quello/quelli indicato/i nell’allegato B;
c) nel caso in cui SPONSOR si renda responsabile di fatti, accertati con sentenza passata in giudicato, relativi a reati previsti dal D.lgs. n. 231/01.
Per SPONSOR:
a) nel caso in cui Sport e salute violi l’esclusiva di cui al precedente Art. 4 ovvero nel caso
in cui non adempia le obbligazioni di cui ai precedenti artt. 3.1, 5.2, 5.3 e 5.4;
b) nel caso in cui Sport e salute non realizzi il Progetto per cause ad esso imputabili.
11.2 È fatto salvo in ogni caso il diritto della Parte adempiente al risarcimento dei danni subiti.
11.3 In caso di risoluzione del Contratto sono fatti salvi i pagamenti e le prestazioni sino a quel momento effettuati.
11.4 In caso di risoluzione del Contratto per fatto addebitabile a SPONSOR, Sport e salute avrà diritto ad incamerare la fidejussione di cui al precedente art. 8.5.
12. FORZA MAGGIORE
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12.1 Le Parti non saranno tenute a rispondere del mancato o ritardato adempimento alle obbligazioni derivanti dal Contratto, nel caso in cui possano provare che tale inadempimento sia dovuto ad un evento di “Forza Maggiore”, intendendosi per esso un evento (i) che sia al di fuori del potere di controllo, (ii) che, al momento della sottoscrizione del Contratto, non fosse ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, e che (iii) non fosse altrimenti evitabile e/o rimediabile dalla Parte che lo ha subito.
12.2 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte inadempiente provvederà ad informare l’altra Parte immediatamente e per iscritto, mediante lettera raccomandata, del verificarsi di detto evento nonché dei suoi effetti. Le obbligazioni di cui al presente Contratto rimarranno sospese per tutta la durata di tale causa di Forza Maggiore. Qualora non fosse possibile adempiere le obbligazioni e/o la prestazione da eseguire fosse divenuta impossibile per effetto della Forza Maggiore, le Parti avranno la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi del precedente art. 10, con espressa esclusione della richiesta reciproca di risarcimento danni e fermo restando in ogni caso il diritto di Sport e salute a pretendere il pagamento della quota di corrispettivo o a trattenere la quota di corrispettivo già corrisposta unicamente in relazione ai diritti legati allo sfruttamento del Marchio Sport e salute e della Qualifica effettivamente usufruiti sino alla data dell’evento.
13. RISERVATEZZA – PRIVACY
13.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Contratto e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall’altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per tutta la durata del presente Contratto e per i 12 mesi successivi alla relativa scadenza, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall’altra Parte, per finalità diverse dall’esecuzione di
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quanto previsto dal presente Contratto.
13.2 Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Xxxxxxxxx. Le Parti garantiscono, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., che anche i soggetti terzi della cui collaborazione dovessero eventualmente avvalersi osservino scrupolosamente gli obblighi di riservatezza e segretezza quivi convenuti.
13.3 In nessun caso potranno essere considerate confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione fossero generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo siano divenute successivamente per scelta del titolare.
13.4 In relazione ai dati cui si applica la normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni) le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomi titolari e si impegnano a conformarsi pienamente alla predetta normativa.
14. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO
14.1 SPONSOR dichiara di aver preso visione del modello organizzativo di Sport e salute e di
impegnarsi a rispettarlo.
14.2 SPONSOR, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e collaboratori ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., dichiara di essere a conoscenza delle previsioni del D.lgs. n. 231/2001, e di aver adottato un codice Etico disponibile sul sito xxxxx://xxx.XXXXXXX., che si impegna a rispettare.
15. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia sorta in relazione o in connessione al presente Contratto, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovrà essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.
16. DISPOSIZIONI GENERALI
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16.1 Il presente Contratto, unitamente agli Allegati, costituisce l’intero e unico accordo tra le Parti. Esso sostituisce e annulla ogni precedente intesa tra le Parti, sia verbale, sia scritta, in relazione all’oggetto dallo stesso disciplinato. Le Parti dichiarano altresì che tutte le disposizioni del presente Contratto sono state oggetto di apposita negoziazione tra le Parti, pertanto le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell'articolo 1341 cod. civ. non trovano applicazione.
16.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida e vincolante solo ove risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
16.3 La circostanza che le Parti non abbiano esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto loro riconosciuto dal presente Contratto o non abbiano richiesto all’altra Parte l’esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del presente Contratto, non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni dell’altra Parte.
16.4 La nullità, l’illegittimità o la non azionabilità, per qualsiasi ragione, di una o più disposizioni del presente Contratto non inficerà in alcun modo la validità, legittimità ed azionabilità delle altre disposizioni dello stesso. In tal caso le Parti faranno in modo di accordarsi per sostituire la/e disposizione/i invalida/e con altra/e disposizione/i valida/e aventi il medesimo scopo.
16.5 Le Parti si impegnano a collaborare nel modo più efficace per la protezione dei rispettivi segni distintivi e di qualsiasi altro segno distintivo della Squadra Olimpica Italiana e dei relativi atleti, e a darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale contraffazione e/o uso indebito degli stessi da parte di terzi di cui dovessero venire a conoscenza, nonché di ogni eventuale reclamo, diffida, istanza o richiesta di azione legale da parte di terzi che dovessero riguardare, direttamente o indirettamente, oggetto o contenuti del presente Contratto.
16.6 Il presente contratto è soggetto ad IVA.
16.7 Il presente Contratto potrà essere registrato in caso d’uso, con oneri a carico della parte
richiedente.
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16.8 Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto, così come ogni ragione di credito da esso derivante, senza il preventivo consenso dell’altra Parte.
17. COMUNICAZIONI
17.1 Se non diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni e notifiche rilevanti ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate, per essere ritenute valide ed efficaci, tramite PEC agli indirizzi di seguito indicati:
(i) se a SPONSOR:
PEC:
All’attenzione del
(ii) se a Sport e salute:
PEC:
All’attenzione
17.2 In relazione a quanto sopra, le Parti si impegnano sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, restando espressamente convenuto che gli indirizzi indicati e le loro eventuali e successive modifiche, comportano elezione di domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
Letto e sottoscritto, il / /
SPONSOR Sport e salute S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato Xxxx Xxxxxxx
Firma: Firma: _
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Allegati:
Allegato A –Marchio Sport e salute
Allegato B – Marchio Commerciale SPONSOR Allegato C – Progetto
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ALLEGATO A –
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ALLEGATO B – MARCHIO SPONSOR
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