TITOLO IV
TITOLO IV
COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI CAPITOLO I
Compravendita di fondi rustici
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni per la compravendita di fondi rustici si concludono con scrittura privata di compromesso.
2) VENDITA A CORPO
Le vendite dei poderi vengono generalmente effettuate “a corpo” e non a misura. Tali vendite sono sottoposte alle disposizioni dell’art. 1538 del Codice Civile. I piccoli appezzamenti vengono venduti a misura.
3) UNITA’ DI MISURA
L’unità di misura locale è la “tavola” che corrisponde alla decima parte di ettaro, ossia a 1000 m2.
4) CAPARRA
All’atto della firma del compromesso, l’acquirente versa a titolo di caparra e principio di pagamento (art. 1385 c.c.) una somma convenzionalmente determinata tra le parti. Il saldo del prezzo viene corrisposto entro e non oltre la stipulazione dell’atto notarile.
5) CLAUSOLE SPECIALI
Le vendite vengono eseguite a “cancelli chiusi” quando il prezzo pattuito è comprensivo anche delle scorte vive e morte del venditore. I conti colonici dei contratti associativi, peraltro in via di estinzione, vengono chiusi il giorno della immissione in possesso del compratore.
CAPITOLO II
Affitto di fondi rustici
1) FORMA DEL CONTRATTO
I contratti di affitto di fondi rustici vengono redatti per iscritto. Nella zona montana si verificano anche, per piccoli appezzamenti, stipulazioni di contratti verbali.
2) DECORRENZA DEL CONTRATTO
I contratti di affitto di fondi rustici decorrono generalmente dall'11 novembre.
3) CONSEGNA E RICONSEGNA
La consegna e riconsegna del fondo ad affittuari coltivatori diretti vengono regolate dagli usi per il cambio di coloni mezzadri.
4) PASCOLI NATURALI
Gli affitti per pascoli naturali in zona di montagna sono di durata stagionale per il periodo Maggio-Settembre.
5) CANONE DI AFFITTO PER PASCOLI NATURALI
Il canone di affitto per pascoli naturali è convenuto in denaro versato all'atto della stipulazione del contratto.
CAPITOLO III (*)
Conduzione a mezzadria
1) USO DEI MEZZI MECCANICI
Le spese per l’impiego dei mezzi meccanici di proprietà di terzi sono ripartite in ragione di un terzo a carico del proprietario e due terzi a carico del colono, quando il mezzo è condotto dallo stesso terzista. Nel caso invece che il mezzo sia di proprietà comune e condotto dal colono mezzadro, la ripartizione delle spese con il proprietario concedente è in ragione del 50% ciascuno.
2) RICONSEGNA DEL FONDO
La riconsegna del fondo avviene man mano che maturano e si raccolgono i prodotti nel ciclo dell’annata agraria, esclusi i soprassuoli e comunque si completa alla data convenzionale dell’11 novembre. Tale data segna la fine dell’annata stessa, per tutti i prodotti ad eccezione delle olive che, ancorché maturino dopo l’11 novembre, spettano al colono uscente, al quale viene riservato un locale per la custodia del prodotto.
3) RICONSEGNA DEL TERRENO DESTINATO A PRATO
I prati artificiali all’ultimo anno di coltivazione (prato vecchio), a seconda del tipo di rotazione, vengono consegnati dopo la falciatura del primo taglio e l’asportazione del prodotto da parte del colono uscente.
Il prodotto dei prati artificiali, che non si trovano nel ciclo dell’ultimo anno di coltivazione, spetta al colono uscente fino alla data della consegna della stalla e, in mancanza di bestiame, fino al 10 novembre.
4) ALIENAZIONE DI XXXXXX VIVE E MORTE E XXXXXXXX E ATTREZZI AGRICOLI
In caso di cessazione della colonia, le scorte vive e morte e macchine e attrezzi agricoli, se non divisi tra le parti, vengono venduti prima della fine dell’annata agraria e il ricavato ripartito tra le parti secondo le quote di proprietà. Quanto precede in virtù del fatto che sono proibiti nuovi contratti di natura associativa e che pertanto è superato l’uso che le scorte fossero “fisse” per destinazione.
5) CONTESTAZIONE
La stima delle scorte, in caso di divisione delle stesse, ha luogo consensualmente; le parti, ove occorre, nominano rispettivamente un perito di loro fiducia e, in caso di disaccordo tra questi, i due periti di parte nominano il periziore (indica nei Tribunali il perito scelto tra due periti discordanti).
In caso di dissenso sulla scelta o sulla persona che debba designare il periziore, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove è sito il podere nel quale avviene la stima. In caso di impugnativa il giudizio è rimesso alla Magistratura competente.
6) SPESE DELLA STIMA
Le parti provvedono al pagamento delle competenze dovute al perito da ciascuno rispettivamente nominato. In caso di intervento del periziore le competenze a lui dovute sono a carico dei periti delle parti e si determinano cumulando le competenze a questi ultimi dovute e dividendole per tre.
CAPITOLO IV (*)
Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione Ricorrono gli usi del Capitolo III .
CAPITOLO V
Conduzione a colonia miglioritaria
Non esistono usi in quanto trattasi di forma di conduzione non praticata in provincia.
CAPITOLO VI
Conduzione in enfiteusi
Non esistono usi in quanto trattasi di forma di conduzione praticata in provincia in casi sporadici ed eccezionali.
(*) NB. : Gli usi relativi alla mezzadria e alla colonia parziaria sono in vigore soltanto in riferimento:
a) ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 3.5.1982 n.203;
b) ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge n.203/82 solo se siano stagionali ovvero se le organizzazioni professionali agricole abbiano stipulato gli accordi collettivi in deroga previsti dall'art.45 della legge citata.
Ciò perché queste sono le sole eccezioni al principio generale della conversione dei contratti associativi in affitto sancito dalla legge n.203/82 (art.34, comma3; art.45). Al di fuori di tali limiti quindi la consuetudine sarebbe contra legem.