AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 568 del 10-4-2019
O G G E T T O
Convenzione con l’Istituto Universitario Salesiano Venezia - IUSVE, per la frequenza di tirocini curriculari/stage.
Proponente: UOS Formazione Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 539
Il Responsabile “UOS Formazione” riferisce:
“L’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) con nota in atti ha chiesto il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (tirocini curriculari) al fine di consentire la frequenza di propri studenti presso le unità operative/servizi di questa Azienda.
La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera
a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed aggiornata dall’art. 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce tra l’altro che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.
Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenute nella DGR del Veneto n. 1816 del 7.11.2017, di cui all’art. 41 della L.R. n. 3/2009.
A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 504 del 28.12.2006 e
s.m.i. - Area Est.
Considerato l’interesse dell’Azienda di collaborare con le istituzioni universitarie per la formazione di professionisti con profili diversi dedicati all’ambito assistenziale e socio sanitario, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrate e sostanziale della presente deliberazione.”
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare la convenzione con l’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (tirocini curriculari) nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione - Ufficio per le Convenzioni con gli Enti formativi di predisporre gli atti consenguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 10/04/2019 alle ore 17:03
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 11-4-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 11-4-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 x 00000 Xxxxxx (XX)
xxxx@xxxxx.xx | xxx.xxxxx.xx
Prot. CNV data
CONVENZIONE QUADRO
PER IL TIROCINIO CURRICULARE
Stipulata tra
IUSVE ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA
con sede in via dei Salesiani n. 15, 30174 VENEZIA - Mestre, C.F. 90146960274 – P.I. 04110730274, d’ora in poi denominato “Soggetto promotore”, rappresentato dal Direttore IUS (Istituto Universitario Xxxxxxxxx) Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx x Xxxx xxx Xxxxx (XX) il 06 ottobre 1971,
e
L’Azienda ULSS 8 “Berica” con sede in Xxxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx, 00 cod. fiscale 02441500242, PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx d’ora in poi denominata “soggetto ospitante” rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Verona il 10/07/1961
PREMESSO che
• lo IUSVE è aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana (UPS) di Roma, legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano per il rilascio di Lauree e Titoli Universitari Superiori a norma dell’articolo 40 del Concordato tra la Santa Sede e l’Italia e di altre norme e disposizioni di legge (Art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n.86) (Art. 7 del X.X. 0 maggio 1925, n.1084);
• lo IUSVE rilascia i titoli di Baccalaureato/Laurea triennale in Psicologia dell’educazione, in Scienze dell’educazione, in Scienze e tecniche della comunicazione grafica e multimediale; di Licenza/Laurea Magistrale in Psicologia clinica e di comunità, in Governance del welfare sociale, in Progettazione e gestione degli interventi socio-educativi, in Creatività e design della comunicazione, in Web marketing e digital communication; di Master universitari di primo e secondo livello;
• lo IUSVE intende garantire ai propri Studenti un’attività di Tirocinio da svolgere presso strutture pubbliche e private accreditate esterne all’Università, finalizzata all’acquisizione di competenze ad integrazione del curricolo universitario in vista del conseguimento delle Lauree e dei Master o Perfezionamenti;
• ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
• ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari;
• il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;
• che in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d’impresa;
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 x 00000 Xxxxxx (XX)
xxxx@xxxxx.xx | xxx.xxxxx.xx
si CONVIENE quanto segue:
Art. 1
a. Il Tirocinio, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
b. Durante lo svolgimento del Tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata da un Supervisore designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un Tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.
c. Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, verrà predisposta una “Convenziona nominale” con l’indicazione:
• del nominativo del tirocinante;
• dei nominativi del Tutor aziendale e del Supervisore IUSVE;
• degli obiettivi e le modalità di svolgimento del Tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso l’Ente / Struttura;
• delle strutture aziendali (sedi, reparti, uffici…) presso cui si svolge il Tirocinio;
• degli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 2
Durante lo svolgimento del Tirocinio Curriculare il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo nel rispetto di orari e indicazioni fornite dal Soggetto ospitante;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.
Art. 3
x. Xx Xxxxxxxx promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del Tirocinio, il tirocinante si impegna a segnalare l’evento al Soggetto promotore il quale informerà, nei tempi previsti dalla normativa vigente, gli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta).
b. Il Soggetto promotore s’impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun Tirocinio Curriculare.
Art. 4
a. Ai sensi dell’art. 10 del DM 363/98, gli obblighi previsti dal decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 gravano sul Soggetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti.
b. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
c. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di Tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.
La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante Fax o lettera raccomandata, con almeno tre mesi di anticipo.
Li,
(timbro e firma per il Soggetto ospitante) (timbro e firma per il Soggetto promotore)
Aulss 8 “Berica”
Il Direttore Generale
Xxxxxxxx Xxxxxx Il Direttore IUS
Xxxxxx Xxxxxxxxx