CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALLEGATO “A” ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA PIATTAFORMA POSTGRES/POSTGIS DI ARPA PIEMONTE. CIG Z64203ACC1
Indice generale
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 – DURATA E VALORE DELL’APPALTO ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
ART. 3/A – SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA’ ESECUTIVE
ART. 3/B – ASSISTENZA TECNICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ART. 3/C – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO ART. 6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 7 – CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA’
ART. 8 – VARIANTI IN AUMENTO E/O IN DIMINUZIONE – REVISIONE DEI PREZZI
ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 11 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO ART. 13 – XXXX XXXXXXXXXX
XXX. 0 - XXXXXXX XXXX’XXXXXXX
Xxxx Xxxxxxxx nell’ambito dell’“Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 e dell’art. 6 della l. 225/1992 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile e la Regione Piemonte e l’Arpa Piemonte per la gestione del sistema ERIKUS a supporto delle attività connesse alle richieste di sopralluogo ed alla valutazione dei danni e verifica agibilità post-evento” ha sviluppato un applicativo basato sul software open source QGIS i cui dati sono gestiti su geodatabase Postgres/PostGIS. Lo strumento è finalizzato alla gestione delle richieste di sopralluogo presentate dai cittadini ai Centri Operativi Comunali (Coc), all’acquisizione, all’analisi e alla rappresentazione degli esiti di agibilità, per poter dare una rapida risposta alla popolazione sulla situazione delle loro abitazioni. Il programma consente di predisporre in modo relativamente rapido tutta la documentazione necessaria allo svolgimento della campagna di rilevamento danni, permettendo una veloce catalogazione e georeferenziazione degli edifici ispezionati. Per migliorare l’efficienza di tale strumento Arpa necessita di aggiornare la versione del software libero Postgres e della estensione spaziale PostGIS, ottimizzare quanto realizzato e implementare e migliorare i sistemi di monitoraggio dei server gestiti. Costituisce pertanto oggetto del presente appalto l’espletamento delle seguenti prestazioni:
• Upgrade di versione Postgres;
• Ottimizzazione dei server;
• Realizzazione e adattamento dei sistemi di monitoraggio dei server;
• Supporto e assistenza.
ART. 2 – DURATA E VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara ammonta ad Euro 11.000,00 oltre Iva.
Il predetto importo, al netto del ribasso formulato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, costituirà il valore contrattuale dell’appalto.
Alla luce della natura del servizio gli oneri per rischi interferenti sono pari a 0.
Il termine di consegna dei prodotti e relativa formazione, è fissato entro e non oltre 60 gg dalla data di avvenuta aggiudicazione dell’appalto.
ART.3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Il Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto di Arpa Piemonte basa la sua infrastruttura su software libero ed in particolare per la componente dati gestita in ambiente Postgres con estensione spaziale PostGIS. Attualmente i dati sono gestiti su un server master e due repliche nella rete dell’Agenzia e dislocate nelle sedi di Biella e Cuneo. Tutte le macchine utilizzano come sistema operativo Ubuntu 14.04 LTS server 64 bit. La dimensione del database è di circa 240 Gb. Il monitoraggio dell’infrastruttura è realizzato con Munin ospitato su un server virtuale.
1. Upgrade di versione Postgres
Si richiede di aggiornare l’attuale infrastruttura e migrare i dati da Postgres 9.3.19 e PostGIS
2.1 a Postgres 9.6.5 e PostGIS 2.3 o versioni successive.
2. Ottimizzazione dei server
a) Si richiede di analizzare l’attuale infrastruttura, descritta precedentemente, e procedere con attività di tuning perché possa sfruttare a pieno le potenzialità della rete e dell’hardware disponibile.
b) Analisi delle differenti soluzioni di alta disponibilità, load balancing e replica per una potenziale evoluzione dell’attuale sistema.
c) Analisi ed ottimizzazione di alcune funzioni e trigger realizzati nell’ambito del progetto ERIKUS.
3. Realizzazione e adattamento dei sistemi di monitoraggio dei server
Si richiede di implementare un nuovo sistema di monitoraggio, o aggiornare ed adattare l’attuale:
a) implementazione di sistemi di controllo ed allarmistica in caso di problemi che possano compromettere la funzionalità del sistema (spazio disco in esaurimento, disallineamento degli stand-by, ecc..);
b) analisi di sintesi dei log di sistema sia per l’infrastruttura che per gli utenti che la utilizzano;
4. Supporto e assistenza
Fornitura del servizio di assistenza per il mantenimento e il miglioramento delle attività realizzate oggetto di questo affidamento, per la risoluzione di malfunzionamenti che dovessero presentarsi o per manutenzione evolutiva di modesta entità. Il servizio richiesto dovrà essere stimato in un minimo di 5 giornate/anno.
L’aggiudicatario dovrà garantire assistenza fino alla messa a punto, con l'intervento immediato in caso di malfunzionamenti come già specificato.
La vigilanza sull'espletamento del servizio compete ad Arpa per tutta la durata dell’appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Conseguentemente, Xxxx può disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato speciale nonché degli impegni contenuti nell’Offerta Tecnica dell’affidatario. A tale fine, l’aggiudicatario è tenuto ad assicurare ai tecnici di Arpa incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti.
ART. 3/B – ASSISTENZA TECNICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l’assistenza del prodotto per la durata di 12 mesi, con decorrenza iniziale dalla data di consegna, momento in cui verrà redatto apposito verbale di collaudo da parte di Arpa. Il concorrente assicura per tutta la durata dell’appalto il servizio di assistenza, manutenzione, correzione dei malfunzionamenti dei prodotti forniti. Tutti i prodotti dovranno essere corredati di adeguata documentazione tecnica che descriva le modalità di installazione ed il loro funzionamento generale.
ART. 3/C – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Entro 30 gg dal compimento di tutte le prestazioni previste, verrà emesso un verbale di verifica finale, a seguito del quale verrà svincolata la cauzione definitiva.
Il verbale di cui sopra verrà redatto in due originali, uno dei quali verrà trasmesso all’Appaltatore.
ART.4 – CAUZIONE DEFINITIVA
Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l’affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico e, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico.
La cauzione sarà svincolata, in contestualità all’emissione del certificato finale di regolare svolgimento della prestazione.
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
a) La fattura dovrà essere intestata e trasmessa ad Arpa Piemonte, Xxx Xxx XXX 0, 00000 Xxxxxx. La fattura potrà essere emessa solo a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. La fattura dovrà riportare le seguenti diciture:
• XXXXXX;
• La Struttura Liquidante: Geologia e dissesto;
• Il CIG (Codice Identificativo Gara).
b) Ai sensi di quanto previsto dall’art.6, comma 6, del Decreto MEF n.55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall’art.25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n.89 del 23 giugno 2014), dal 31 marzo 2015 questa Agenzia non accetta fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (DdI) né può effettuarne il pagamento. Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UFUD7K. Detto codice è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica (insieme al CIG) poiché consente al sistema di interscambio di recapitare la fattura elettronica all’amministrazione destinataria.
c) Dal 1 Luglio 2017 anche Arpa Piemonte è soggetta allo “split payment”, previsto all’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, pertanto non potranno essere accettate fatture che non prevedano la suddetta modalità di addebito dell’IVA.
Pertanto, le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l’annotazione “scissione pagamenti” e/o il riferimento all’applicazione dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.
In mancanza di tali riferimenti saranno restituite al fornitore per la riemissione in forma corretta. La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura soggetta ad Iva, emessa da tutti i fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972.
d) Il pagamento della fattura sarà eseguito con mandato di pagamento entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.
e) Si procederà al pagamento della fattura soltanto a seguito di favorevole verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
f) Le note di credito a favore di Arpa Piemonte dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta ad Arpa Piemonte, entro i suddetti termini, la nota di credito ed i termini di cui al precedente punto
18.d decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
g) In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
h) Le tempistiche di pagamento delle fatture dei fornitori da parte di Arpa Piemonte sono consultabili alla sezione “TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti” del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- pagamenti. I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all’Appaltatore di sospendere l’esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.
ART. 6 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, co. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’Aggiudicatario dovrà comunicare a questa Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
ART.7 - CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA’
Concetto di inadempimento
L’Affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito.
E’considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo rispetto ai termini di esecuzione definiti nel capitolato tecnico o l’adempimento con modalità diverse da quelle contrattualmente previste.
Contestazione dell’adempimento ed applicazione delle penali
L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’affidatario, debitamente accertato dal direttore dell’esecuzione del contratto nominato da Arpa Piemonte, dovrà essere formalmente contestato dall’Agenzia all’Appaltatore, il quale potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Agenzia potrà dare corso all’applicazione delle seguenti penali:
a) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la conclusione della fornitura indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto: euro 50,00/gg;
b) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel caso di esito negativo dell’attestazione di regolare esecuzione: euro 50,00/gg.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto delle Agenzie al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall’affidatario saranno trattenute dall’ Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.
In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.
ART. 8 - VARIANTI IN AUMENTO E/O IN DIMINUZIONE - REVISIONI DEI PREZZI
Qualora nel corso dell’esecuzione del presente appalto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni complessivamente intese, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo del contratto medesimo.
I corrispettivi risultanti all’atto dell’aggiudicazione si intendono accettati dall’affidatario in base a calcoli di sua convenienza e sono quindi invariabili in modo assoluto.
L’affidatario pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.
I prezzi di aggiudicazione saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto di contratto (comprese le spese di trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, smaltimento imballaggi etc..) ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto.
Tali prezzi remunerano le prestazioni d’appalto eseguite a regola d’arte, con applicazione di tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente Capitolato.
ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E IN MATERIA DI SICUREZZA
L’affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
L’affidatario si impegna a trattare e mantenere strettamente riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati ricevuti per l’esecuzione del presente contratto d’appalto, ed in particolare:
• a considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni e i dati forniti;
• ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse.
ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
a) La risoluzione del contratto avverrà:
a.1) ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento);
a.2) nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile; a.3) mancato rispetto di termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile; a.4) ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità);
a.5) ai sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto); a.6) ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta); a.7) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
a.8) per frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
a.9) nel caso in cui, dopo che Arpa Piemonte sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna/prestazione, l’appaltatore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
a.10) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;
a.11) in caso di utilizzo di prodotti difformi da quelli dichiarati nell’offerta tecnica; a.12) in caso di subappalto non autorizzato da Arpa Piemonte;
a 13) in caso di cessione del contratto senza comunicazione ad Arpa Piemonte;
a 14) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, c 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016);
a.15) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
a.16) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art.106 D.Lgs. 50/2016;
a.17) qualora con riferimento alle modificazioni di cui all’art.106, c.1, lett.b) e c) D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al c.7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, c.1, lett.e) del predetto articolo sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, c.2, sono state superate le soglie di cui al medesimo c.2, lett. a) e b);
a.18) qualora l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art.80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
a.19) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE
a.20) per cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
a.21) per morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
a.22) per morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
a.23) per fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando Xxxx non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
a.24) per forza maggiore.
b) In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, Arpa Piemonte:
b.1) si riserva di aggiudicare il servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l’originario affidatario) nella graduatoria di aggiudicazione al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta;
b.2) provvederà ad incamerare la cauzione dell’inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell’eventuale maggior onere conseguente all’affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
c) Arpa Piemonte si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con Xxx/ raccomandata a.r., nei seguenti casi:
c.1) giusta causa;
c.2) mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare le esigenze dell’Ente in relazione alla tipologia della fornitura/servizio.
Si conviene che con l’espressione “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:
• qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento dell’appalto;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura/servizio.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa Piemonte. In caso di recesso per motivi indicati alle lettere c.1) e c.2), l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni
contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 11 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d’autore.
2. L’aggiudicatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti delle Agenzie in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l’Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
3. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l’obbligo di informare immediatamente per iscritto l’Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.
4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l’espletamento del servizio presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, le Agenzie hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Tutti i prodotti che l’Affidatario realizzerà in esecuzione del presente contratto di appalto saranno unicamente di proprietà di Arpa Piemonte.
ART. 12- CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’appalto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.
Subappalto
Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l’Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore e attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
L’appaltatore dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamenti ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con il titolare del subappalto.
L’Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall’art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Cessione del credito
In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
ART. 13 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Torino.
Nelle more del giudizio, l’appaltatore non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario Arpa Piemonte potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse non ancora liquidate.