ALLEGATO 4 DELL’AVVISO CONVENZIONE TRA
ALLEGATO 4 DELL’AVVISO
“SCHEMA DI CONVENZIONE”
SVILUPPO BASILICATA S.P.A., con sede legale in Xxxxxxx, 00000 - Via Xxxxxxxxx, 11, capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] (di seguito “Sviluppo Basilicata”);
(2) BANCA [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, il “Finanziatore”) per la quale interviene [•].
Sviluppo Basilicata e il Finanziatore sono, di seguito, denominati anche come“Parti”.
PREMESSO
che la Regione Basilicata ha previsto interventi destinati a facilitare l’accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
che, in particolare, tali interventi vengono eseguiti mediante l’impiego delle risorse del “Fondo di Garanzia PO FESR Basilicata 2007-2013 – DGR 2124/2009”, così come disciplinati nell’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data ___/___/______ il cui schema è stato approvato con DGR n. ______ del ___/____/______, quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite “Tranched cover”);
che, in relazione a tali finalità di intervento, la Regione Basilicata con DGR n. ______ del ___/____/______ ha approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Basilicata, sulla base delle migliori proposte operative presentate, demandandone a Sviluppo Basilicata la relativa attuazione;
in data [•], è stato emanato detto Avviso pubblico, allegato al presente Accordo sub A (d’ora in poi Avviso);
il Finanziatore ha presentato Istanza di Partecipazione all’Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento _______;
per le finalità del suddetto Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare massimo di 5.000.000,00 di euro (Euro cinquemilioni/00).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
Ai fini del presente Accordo, e in coerenza con l’Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:
Accordo Convenzionale: indica il presente accordo convenzionale.
Aiuto: ha il significato attribuito a tale termine nell’Avviso, all’art. 13.
Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo che Sviluppo Basilicata costituirà in pegno a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche junior del Portafoglio.
Comunicazione di Avvio della fase di Ramp up: indica la comunicazione del Finanziatore redatta secondo il modello allegato al presente Accordo sub F (Modello di Comunicazione di Avvio della fase di Ramp up) che verrà inviata entro il termine di trenta giorni dalla stipula del presente accordo
Comunicazione di costituzione di porzione del portafoglio: indica la comunicazione del Finanziatore redatta secondo il modello allegato al presente Accordo sub G (Modello di comunicazione di costituzione di porzione del portafoglio), che verrà inviata ai fini della erogazione delle successive quote della tranche junior;
Comunicazione di Costituzione del Portafoglio: indica la comunicazione del Finanziatore, redatta secondo il modello allegato al presente Accordo sub H (Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio), che verrà inviata, entro il termine del Periodo di Ramp-Up, a Sviluppo Basilicata, ai sensi dell’articolo 5.2 del presente Accordo.
Conto Vincolato Sviluppo Basilicata - Tranched Cover: indica il conto corrente bancario intestato a Sviluppo Basilicata e da quest’ultima acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Junior. Il Conto Vincolato Sviluppo Basilicata - Fondo Regionale Tranched Cover - dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa di garanzia.
Contratto di Pegno del Cash Collateral Junior: indica il contratto che sarà stipulato, tra le Parti, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Junior, all’atto della prestazione del medesimo Cash Collateral Junior, secondo gli schemi di cui agli allegati C, D, E (Schema di Pegno) del presente Accordo, fermo restando che le Parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative.
Credit Risk management: indica la funzione del soggetto preponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito.
Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data, che dovrà cadere entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui Sviluppo Basilicata riceverà la Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nell’Avviso, verrà costituito il Cash Collateral Junior e sottoscritto il Contratto di Pegno.
Fideiussioni: ha il significato attribuito a tale termine nell’Avviso.
Finanziamento in default: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell’Impresa, sia qualificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 272 (“Matrice dei Conti”) del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e in particolare delle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (qualità del Credito).
Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi alle Imprese dal Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso e nella Proposta di Accordo di Portafoglio.
Fondo: indica lo strumento finanziario denominato “Fondo di Garanzia PO FESR Basilicata 2007-2013” istituito con DGR n. 2124 del 15/12/2009 nell’ambito del quale viene attuata la tranched cover;
Imprese: ha il significato attribuito a tale termine nell’Avviso.
Imprese In Difficoltà: ha il significato attribuito a tale termine nell’Avviso.
Istanza di partecipazione: indica la domanda presentata dal Finanziatore a Sviluppo Basilicata in data [•].
Periodo di Ramp-Up: ha il significato attribuito a tale termine nell’Avviso.
Portafoglio: indica l’insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore aventi le caratteristiche indicate nell’Avviso e requisiti tali da poter costituire l’oggetto di una cartolarizzazione sintetica (Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"; Regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento UE n. 648/2012) così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio.
Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta economica sottoscritta dal Finanziatore, originariamente allegata alla relativa Istanza di partecipazione e riportata in allegato al presente Accordo sub B (Proposta di Accordo di Portafoglio).
Regolamento “in Esenzione”: ha il significato attribuito a tale termine nell’Avviso (Reg. UE n.651/2014).
Regolamento de minimis: ha il significato attribuito a tale termine nell’Avviso (Reg. UE n.1407/2013).
Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1° settembre 1993.
Tranche junior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell’Avviso.
Tranche senior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell’Avviso.
Write-off: indica l’operazione contabile di cancellazione del credito.
ART. 4 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Sviluppo Basilicata e il finanziatore al fine di dare attuazione a quanto previsto nell’Avviso.
L'intervento sarà attuato, per il tramite di Sviluppo Basilicata, secondo le seguenti modalità:
la costituzione in pegno di un junior cash collateral, che sarà depositato presso il Finanziatore, remunerato a un tasso pari all’Euribor 3 mesi maggiorato dell’1 (uno) per cento; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate.
ART. 5 – COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo, il Finanziatore si impegna a comunicare a Sviluppo Basilicata l’avvio del Periodo di Ramp-up utilizzando l’allegato F (Modello di avvio della fase Ramp up) al presente Accordo.
Entro il termine del Periodo di Ramp-Up, 31.12.2016, il Finanziatore dovrà costituire il portafoglio. Il Finanziatore si impegna a comunicare, entro Il Periodo di Ramp-Up, a Sviluppo Basilicata, le informazioni relative al Portafoglio, specificando la suddivisione del Portafoglio in Tranche senior e Tranche junior, inviando la relativa Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, secondo l’allegato H (Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio) al presente Accordo.
Il Finanziatore si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio e dichiara in questa sede che:
tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all’Avviso;
tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate nell’erogare i Finanziamenti;
la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati.
Qualora il Finanziatore, entro il termine di cui al comma 5.2, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi del junior cash collateral.
ART. 6 – COSTITUZIONE DEL CASH COLLATERAL JUNIOR
Ricevuta la Comunicazione di cui all’art. 5.1, Sviluppo Basilicata procede alla costituzione in pegno del Cash Collateral Junior, con il deposito, sul Conto corrente “Sviluppo Basilicata – Fondo di Garanzia - Tranched Cover”, acceso presso il Finanziatore, secondo le seguenti modalità:
un importo a titolo di anticipazione, che non potrà essere superiore al 25% del cash collateral;
successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile.
Le somme accreditate, per porzioni, sul Conto corrente “Sviluppo Basilicata – Fondo di Garanzia - Tranched Cover”” saranno costituite in pegno, a favore del Finanziatore, a garanzia delle eventuali prime Perdite dell’intero Portafoglio registrate nel periodo di Ramp-up.
Il Pegno sarà confermato contestualmente ad ogni porzione depositata secondo le modalità previste all’art. 6.1 che precede, e pertanto le Parti confermeranno il pegno costituito senza soluzione di continuità, per un importo pari alla Tranche junior del Portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate al Finanziatore ai sensi di quanto previsto nell’art. 6.1, a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel periodo di Ramp-up. L’eventuale maggior importo è liberato dal Finanziatore a favore di Sviluppo Basilicata.
La garanzia può essere escussa dal Finanziatore nel rispetto dei presupposti e con le medesime forme e modalità previste dal presente Accordo.
Come previsto nell’Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato a “Sviluppo Basilicata – Fondo di Garanzia - Tranched Cover” maturano interessi in favore di Sviluppo Basilicata, i quali verranno liquidati trimestralmente, almeno nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell’1 (uno) per cento.
Sviluppo Basilicata, su autorizzazione della Regione Basilicata, potrà aumentare la dotazione del Fondo per la costituzione di ulteriori portafogli di esposizioni creditizie, con le medesime modalità previste dall’Avviso.
TITOLO II: OBBLIGHI E ATTIVITÀ
ART. 7 – VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DELLE PMI DESTINATARIE FINALI
Il finanziatore si avvarrà di Sviluppo Basilicata Ai fini delle verifiche del possesso dei requisiti delle operazioni e da parte dei Destinatari Finali, di cui all’art. 6 dell’Avviso; tale attività è propedeutica alla costruzione del portafoglio.
Sviluppo Basilicata procederà alle verifiche di cui al punto precedente, verificando principalmente, il rispetto dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione previsti dal PO FESR Basilicata 2007-2013 per la Linea di Intervento III.4.1.A, riportati in allegato all’Avviso, sulla base della documentazione alla stessa trasmessa dal finanziatore, e completa di tutte le informazioni necessarie per svolgere l’attività di verifica.
Sviluppo Basilicata, nel corso dell’attività di verifica potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni; a conclusione di tale attività, Sviluppo Basilicata comunicherà al finanziatore l’esito delle verifiche effettuate.
A fronte di tale servizio il finanziatore riconoscerà a Sviluppo Basilicata una fee pari allo 0,5% dell’importo dei finanziamenti che andranno a comporre il portafoglio.
ART. 8 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEL FINANZIATORE
Entro 30 giorni dal termine del Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore dovrà, inoltre, inviare a Sviluppo Basilicata un rapporto informativo che identifichi:
le informazioni anagrafiche relative a ciascuna PMI finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata nell’Avviso, distinta per investimenti innovativi, investimenti iniziali, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e consolidamento delle passività a breve termine;
la classe di merito creditizio attribuita alle PMI al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento;
le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;
se si tratta di finanziamenti concessi a valere su di uno dei Plafond di provvista di CDP, ai sensi dell’articolo 25dell’Avviso;
i Finanziamenti rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o comunque fatto, che abbia dato luogo alla loro qualificazione quali Finanziamenti in default, nonché che dia atto della avvenuta liberazione delle eventuali Fideiussioni.
prontamente informare Sviluppo Basilicata di ogni inadempimento a tale Proposta di Accordo di Portafoglio, specificando anche la natura dell’inadempimento;
informare Sviluppo Basilicata di ogni proposta di modifica della Proposta di Accordo di Portafoglio, al fine di richiedere il preventivo consenso a concludere tale modifica.
I costi sostenuti dal Finanziatore per l’attribuzione del rating da parte di una società esterna (ECAI) sono a carico del Fondo nei limiti del 70% delle spese sostenute e, comunque, fino a un massimo di € 50.000,00. Il finanziatore partecipa ai suddetti costi nella misura del restante 30%. A tal fine, Sviluppo Basilicata S.p.A. trattiene la quota di spesa a carico del Finanziatore/ all’atto del trasferimento della liquidità per la costituzione del junior cash collateral.
Sono ammesse al beneficio le spese supportate da copia delle fatture quietanzate della società ECAI, così come individuate all’art. 21 dell’Avviso, ovvero da altri titoli fiscalmente regolari, nonché da documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.
ART. 10 – PENALE PER MANCATA COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 dell’Avviso, la mancata costituzione, totale o parziale del/dei portafoglio/i di esposizioni creditizie aggiudicato/i ad esito della procedura di selezione di cui al citato Avviso, comporta l’applicazione di una penale a carico del Finanziatore affidatario pari allo 0,25% dell’ammontare del portafoglio non realizzato.
ART. 11 – PREMIALITÀ AL RATING DI LEGALITÀ
Il finanziatore riconoscerà alle imprese in possesso del rating di legalità di cui alla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e al Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE, un vantaggio in termini di interessi passivi praticati nella misura del 0,20 %.
ART. 12 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ
Durante il Periodo di Ramp-Up, il Finanziatore dovrà procedere ad effettuare le attività promozionali e di pubblicità ed in particolare:
informativa generalizzata alle Imprese (circolari, newsletter, sito internet, convegni territoriali congiunti con il Confidi);
selezione di imprese già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione, potendo così svolgere una preventiva verifica circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio;
TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI
ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Finanziatore è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli predisposti da Sviluppo Basilicata per verificare l’esecuzione del presente Accordo e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’Avviso.
Sviluppo Basilicata e/o la Regione Basilicata svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dal Finanziatore in esecuzione del presente Accordo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali e organizzativi definiti e l’adempimento degli impegni e obblighi ivi previsti.
ART. 14 - STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPEGNATE
Per l’esecuzione delle attività e l’adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dal presente Accordo e da qualsiasi altro documento in attuazione dello stesso, il Finanziatore provvede con le strutture e le risorse umane qualificate. In relazione alle risorse umane impegnate nell’esercizio delle attività di cui all’Avviso e al presente Accordo, il Finanziatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dal presente Accordo e comunque dalla normativa fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa.
ART. 15 – DURATA
Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il 31/12/2025.
Qualora, alla data di scadenza, sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all’esaurimento delle relative procedure di recupero, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni di recupero. In tali casi, resta inteso che l’entità del Cash Collateral Junior, a copertura della Tranche Junior, verrà ridotta all’ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contestazione, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default, valore da calcolare alla data di scadenza indicata all’articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.
ART. 16 – REVOCA DEI FINANZIAMENTI E RECUPERO
Gli aiuti concessi alle imprese ai sensi dell’Avviso sono recuperati da Sviluppo Basilicata , previa decadenza dai medesimi aiuti, nei seguenti casi:
la PMI beneficiaria non realizzi il progetto di cui all'articolo 7 dell’Avviso;
non siano state rispettate le condizioni richiamate all'articolo 7 dell’Avviso;
non siano state rispettate, per cause imputabili alla PMI beneficiaria, le altre condizioni previste dall’Avviso ai fini dell'accesso all'intervento, ivi incluse quelle indicate all'articolo 8 dell’Avviso.
Le risorse recuperate ai sensi del precedente comma 1 tornano nella disponibilità del Fondo .
Sviluppo Basilicata si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o gravi irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore. Sviluppo Basilicata potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
sopravvenuta insussistenza da parte del Finanziatore dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo;
mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 8 del presente Accordo;
esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Finanziatore;
cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo;
ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Finanziatore, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo;
inosservanza del Codice Etico di Sviluppo Basilicata.
La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Sviluppo Basilicata al Finanziatore mediante lettera raccomandata a.r. e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Il Finanziatore solleva Sviluppo Basilicata da ogni responsabilità e terrà indenne quest’ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessi e/o derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, da parte del Finanziatore, e dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, il Finanziatore sarà l’unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso Finanziatore (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi del presente Accordo.
ART. 19 - REGIME DEGLI AIUTI E DETERMINAZIONE DELL’INTENSITÀ DI AIUTO
L’intervento della tranched cover relativamente ai finanziamenti di cui all’articolo 7 dell’Avviso, comma 1, lettere a) e b) (finanziamenti a medio lungo termine per investimenti) è disciplinato dall’art. 17 del Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014, (G.U.U.E. L 187/1 del 26/06/2014).
L’intervento della tranched cover relativamente ai finanziamenti di cui all’articolo 7 dell’Avviso, comma 1, lettere c) e d) ed e) (operazioni sul capitale circolante) è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; il regolamento 1407/2013 prevede che l’importo complessivo di aiuti ricevuti in regime “De Minimis” nell’esercizio finanziario corrente e nei due precedenti come Impresa unica non devono superare i 200.000,00 euro.
L’elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato secondo le “Linee guida per l’applicazione del Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (aiuto di Stato N. 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).
ART. 20 CUMULO
L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso (aiuti de minimis) possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento regionale 15/2014, ovvero a norma di altri regolamenti “de minimis” a condizione che non superino l’importo di € 200.000 per impresa unica.
Gli aiuti di cui al comma 19.1 e 19.2 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax ovvero tramite posta certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:
(i) se a Sviluppo Basilicata: [•];
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l’esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto:
di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico – Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.
Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.
Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell’Accordo medesimo.
In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.
Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.
È fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo.
Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.
ART. 24 CODICE ETICO
Il Finanziatore si obbliga a operare l’attività, oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da Sviluppo Basilicata che dichiara di conoscere e accettare per averne ricevuto copia.
Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto darà facoltà a Sviluppo Basilicata di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contatto.
ART. 25 GERARCHIA DELLE FONTI
In caso di contrasto, prevarranno le norme dell’Avviso e dei relativi allegati
ART. 26 - TASSE, COSTI E SPESE
Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo o comunque connessi all’esecuzione dello stesso, sono a carico del Finanziatore.
Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente Accordo in caso d’uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.
Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.
PER Sviluppo Basilicata: