CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente Varenna in località San Carlo di Cese e nuova passerella pedonale
I lotto funzionale
Il redattore della revisione: xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il responsabile del procedimento: geol. Xxxxxx Xxxxxxxx
Genova lì 01/07/2014
PARTE PRIMA DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Art 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto, a corpo, consiste nella redazione della progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei relativi lavori e forniture necessari per le opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente Varenna in località San Carlo di Cese e nuova passerella pedonale – I lotto funzionale
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, redatto dall’impresa in conformità all’art. 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e approvato dalla Civica Amministrazione.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
Art 2 - Definizione economica dell’appalto
1. L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a EURO 1.049.825,00 (diconsi Euro unmilionequarantanovemilaottocentoventicinque/00), suddivise in lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010, come dal seguente prospetto:
Lavori a corpo | Importo | % su A | ||
A.1 | OPERE PROVVISIONALI | Euro | 4.000,00 | 0,39% |
A.2 | DEMOLIZIONI - RIMOZIONI – SMONTAGGI | Euro | 12.020,00 | 1,18% |
A.3 | SCAVI - RILEVATI - REINTERRI - DISCARICA | Euro | 272.755,50 | 26,74% |
A.4 | PALIFICAZIONI | Euro | 39.403,00 | 3,86% |
A.5 | CASSEFORME - ACCIAIO PER C.A. - OPERE IN CLS | Euro | 215.155,00 | 21,09% |
A.6 | MURATURE | Euro | 143,00 | 0,01% |
A.7 | INTONACHI | Euro | 3.301,00 | 0,32% |
A.8 | PAVIMENTI | Euro | 7.193,00 | 0,71% |
A.9 | OPERE IN FERRO E LEGNO | Euro | 66.793,00 | 6,55% |
A.10 | OPERE STRADALI – FOGNATURE – RIV. SCARPATE – GABBIONI | Euro | 110.624,00 | 10,85% |
A.11 | SISTEMAZIONE A VERDE – ING. NATURALISTICA | Euro | 274.505,00 | 26,91% |
A.12 | IMPIANTO ELETTRICO | Euro | 14.047,50 | 1,38% |
A | Totale A | Euro | 1.019.940,00 | 100,00% |
B | Di cui per costo del personale di cui all’art. 82 comma 3bis del Codice dei Contratti | Euro | 338.285,11 | |
C | Oneri per sicurezza | Euro | 11.635,00 | |
D | Opere in Economia | Euro | 10.000,00 | |
E | Progettazione Esecutiva | Euro | 8.250,00 | |
F | Totale complessivo (A+C+D+E) | Euro | 1.049.825,00 |
2. Il Costo del personale di cui al precedente punto B, già compreso in A, è stato determinato ai sensi dell’art. 82 comma 3bis del Codice dei Contratti e pertanto non sarà soggetto a ribasso.
3. Gli oneri di cui al precedente punto C sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4. L’ammontare del punto C rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sarà liquidato analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non attuati.
5. L’importo contrattuale, trattandosi di appalto da aggiudicarsi mediante offerta a prezzi unitari, sarà quello desumibile dalla lista delle lavorazioni e forniture compilata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 119 del regolamento approvato con D.P.R.207/2010.
6. Su detta lista il concorrente dovrà riportare nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari offerti (nella quinta colonna in cifre e nella sesta colonna in lettere) per ogni lavorazione descritta nella seconda colonna, e nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta colonna.
7. In calce alla lista dovrà essere indicato il prezzo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti di cui sopra, nonché, in cifre e in lettere, il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e delle opere in economia e quindi calcolato utilizzando la seguente formula:
R = percentuale di ribasso
P(g) = Importo a base di gara pari a (Punto A+E) P(o) = Prezzo offerto
R = (P(g) - P(o)) / P(g)
8. L’aggiudicazione provvisoria dell’appalto avverrà sulla base del ribasso percentuale di cui sopra indicato dal concorrente in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevale quest’ultima indicazione.
9. Prima della stipula del contratto si procederà ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’articolo 119 del regolamento generale (DPR 207/2010) alla verifica dei conteggi.
Art 3 - Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto
1. Il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo fornito dall’amministrazione, ai sensi del punto b) del comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006, e di seguito dettagliato:
PROGETTAZIONE IDRAULICA
R01 D-Idr Relazione tecnica R02 D-Idr Relazione geologica
R03 D-Idr Relazione recupero materiali lapidei
R04 D-Idr Piano produzione e gestione rocce da scavo R05 D-Idr Relazione idraulica
R06 D-Idr Piano di manutenzione R07 D-Idr Relazione fotografica
01 D-Idr Rilievo – Quadro d’unione aree di prelievo 02 D-Idr Aree prelievo sito 1 (Edifizi Nuovi)
03 D-Idr Aree prelievo siti 2-3 (Pian di Carlo) 04 D-Idr Aree prelievo siti 4-5 (Carpenara)
05 D-Idr Carta geologica area intervento 06 D-Idr Zonizzazione presenza di amianto
07 D-Idr Zonizzazione scavi in funzione di presenza amianto 08 D-Idr Planimetria nuove opere
09 D-Idr Sezioni trasversali
10 D-Idr Profilo longitudinale – profili scogliere
11 D-Idr Briglie: prospetti e sezione tipo - Scogliere: sezioni tipologie “A” – “B”
12 D-Idr Accesso in alveo: pianta, sezioni, profilo - Colatore: pianta, sezione longitudinale, immagini
13 D-Idr Gabbioni: specifiche tecniche
14 D-Idr Rete paramassi: specifiche tecniche 15 D-Idr Nuova opera di sostegno muro civ. 62
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
R01 D-Ar Relazione tecnico architettonica sulla nuova passerella e documentazione fotografica R02 D-Ar Raccolta pareri e relazione paesaggistica
01 D-Ar Passerella e rampe – Planimetria inquadramento pianta, prospetto/sezione A-A’, sezione B-B’
02 D-Ar vista d’insieme da monte e da valle. Stato attuale e di progetto
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
X00 X-Xx Relazione strutturale
01 D-St Passerella pedonale – pianta – sezione – particolari
02 D-St Passerella argine sinistro – carpenteria - piante – sezioni e particolari 01 D-St Passerella argine destro – carpenteria - piante – sezioni e particolari
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
01 D-IE Passerella e rampe – Relazione tecnica impiantistica
02 D-IE Passerella e rampe – Planimetria inquadramento – Impianto di Illuminazione 03 D-IE Passerella e rampe – Verifica Illuminotecnica
A) Cronoprogramma;
B) Piano di sicurezza redatto ai sensi della vigente normativa;
C) ESPROPRI
a. Piano parcellare
b. Elenco delle ditte interessate
D) la lista delle lavorazioni e delle forniture;
E) il piano di sicurezza;
F) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4 giugno 1998.
2. I documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di cui all’art. 99 del X.X. 00 maggio 1924 n. 827.
La documentazione di cui ai precedenti punti sarà fornita previo pagamento delle spese vive di riproduzione.
Art 4 - Qualificazione
1. Ai fini della qualificazione dell’impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato,
ammontanti complessivamente ad Euro 1.049.825,00, si specifica quanto segue:
CATEGORIA PREVALENTE | ||
Importo opere Euro | % rispetto all’importo complessivo dell’appalto | |
OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | 486.530,00 | 46,35% |
CATEGORIE SCORPORABILI | ||
Importo opere Euro | % rispetto all’importo complessivo dell’appalto | |
OG 13: Opere di ingegneria naturalistica | 282.548,00 | 26,91% |
OS 1: Lavori in terra | 280.747,00 | 26,74% |
Il totale delle categorie sopra indicate è pari alla somma di A+C+D+E del prospetto di cui al precedente art. 2.
2. Ai soli fini del subappalto, si evidenziano le categorie (già ricomprese nella prevalente), di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori o a 150.000 Euro:
CATEGORIE | Importo opere Euro | % rispetto all’importo complessivo dell’appalto |
OS 32: Strutture in legno | 68.750,00 | 6,55% |
OS 21: Opere strutturali speciali | 40.558,00 | 3,86% |
Art 5 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) il progetto esecutivo redatto dall’impresa e accettato dall’Amministrazione corredato da tutti i documenti richiesti;
d) i piani di sicurezza redatti in conformità alla vigente normativa;
e) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4 giugno 1998.
2. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
▪ i computi metrici e metrico-estimativi relativi alla progettazione definitiva forniti dall’Amministrazione;
▪ i computi metrici e metrico-estimativi relativi alla progettazione esecutiva redatti dall’offerente;
3. I documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di cui all’art. 99 del X.X. 00 maggio 1924 n. 827;
4. In fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori si dovrà tenere conto della DD 2013/70 del 13/09/2013 (Determinazione di conclusione del procedimento di Cds) e del NO Idraulico 01917 della Provincia di Genova Area 06 (validità mesi 36 a partire dal 19/09/2013 data del procedimento del Cds).
Art 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Esperita la gara, l’Amministrazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dell’appalto e, previa sottoscrizione del verbale di cui all’art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, alla stipula del contratto.
Art 7 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori
1. All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonchè quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale;
3. Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmetterà all’appaltatore i documenti contabili affinchè lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla relativa bollatura presso gli uffici del registro ai sensi dell’art. 2215 del codice civile.
Art 8 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta della Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il ritardo sull’ultimazione dei lavori.
Art 9 - Valutazione dei lavori a corpo
La valutazione dei lavori a corpo sarà effettuata, ai sensi del Titolo IX – Contabilità dei lavori del
D.P.R. 207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 43, comma 6, del suddetto D.P.R. riportate nel precedente art. 2 ed applicate all’importo contrattuale.
Art 10 - Valutazione dei lavori in economia
1. Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%
2. Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.
3. Ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
4. I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale edito dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria anno 2013 al lordo del ribasso offerto in sede di gara.
5. Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.
Art 11 - Norme di sicurezza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
4. L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo.
5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D.Lgs.; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
6. In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
7. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, ai sensi del citato art. 131 del D.Lgs. 163/2006, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano, complementare di dettaglio al piano di sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, farà parte integrante del contratto di appalto.
8. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
10. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.
11. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.
12. E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art 12 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
A) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
B) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 5 del citato art. 132 del D.lgs. 163/2006 , si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
5. Il Comune di Genova potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi ispettivi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera.
Art 13 - Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale:
a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta;
b) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
c) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;
d) all’allestimento di un locale o box ad esclusivo uso della Direzione Lavori da utilizzarsi come Ufficio di cantiere, dotato, almeno, delle seguenti attrezzature:
- piano di lavoro di dimensioni idonee alla consultazione di elaborati grafici;
- alimentazione elettrica per l’utilizzo di apparecchiature, per l’illuminazione e per il riscaldamento del locale;
- n° 3 sedie con schienali anatomici;
- un armadio (preferibilmente metallico)con chiusura e relative chiavi;
- porta di accesso con chiusura e relative chiavi.
Tali locali / boxes e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e sue successive modificazioni e integrazioni;
e) alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori.
f) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo gratuito.
g) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi.
h) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;
i) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
j) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;
k) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
l) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
m) a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;
n) alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;
o) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti.
p) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
q) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
r) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici;
s) alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo.
t) al pagamento di compensi all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative.
u) alla presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge n. 17/2007 e successivo regolamento di attuazione approvato con Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, sottoscritto da tecnico abilitato.
v) al rilascio di “dichiarazione di conformità” sottoscritte da soggetto abilitato (installatore), e, corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007;
w) ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68
n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37;
x) a denunciare, ove previsto dal X.Xxx. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al
competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti;
y) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
z) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
aa) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
bb) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.
cc) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, impiantistiche ed idrauliche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico);
dd) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al collaudo;
ee) a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di massima fornite dagli Enti e dovrà quindi eseguire gli scavi con cautela considerando possibili difformità da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di danni causati alle condotte e relative interruzioni non potrà esimersi dal risponderne;
ff) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali;
gg) sarà tenuta a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;
hh) a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti comunali o dichiarati tali dalla D.L.;
ii) a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte per l’impianto dell’illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche;
xx) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;
kk) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;
ll) a sua cura e spese al rifacimento/ripristino/sostituzione di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);
mm) ad eseguire le campionature e le relative analisi chimiche sui materiali di scavo previste dalla normativa DLgs 3 aprile 2006 n.152 e DLgs.16 gennaio 2008 n.4 e D.L. 10 agosto 2012 n.161, anche come dettagliatamente indicato nella Relazione R04 D-Idr Piano Produzione e Gestione Rocce da Scavo.
nn) in applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, che sarà sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova, le imprese esecutrici, prima dell’avvio dei lavori, forniranno attraverso un sistema informatico, appositamente approntato,i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei
cantieri. Per le comunicazioni di cui al comma precedente, l’Appaltatore provvederà a nominare un responsabile di cantiere, il quale trasmetterà, con cadenza settimanale e secondo l’apposita procedura informatica, al Comune e alla Prefettura – UTG di Genova, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta, di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, dei dipendenti che vi saranno impegnati, nonché delle persone autorizzate all’accesso per un altro motivo. Il Responsabile di cantiere ha l’obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati. I suddetti dati saranno oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Gruppo interforze. Il Comune trasmetterà alla Prefettura e/o Organi Competenti, i verbali redatti a seguito delle ispezioni condotte dal Coordinatore per la sicurezza;
oo) qualora l’impresa non disponga già di un “Registro dei getti di conglomerato cementizio”, nell’ambito dei documenti utili alla certificazione di qualità da parte del SINCERT, l’impresa stessa dovrà tenere apposito documento sul quale annotare data del getto, parte d'opera, quantità, tipo di cemento e resistenza, slump, rif. del prelievo ed eventuali annotazioni, anche al fine di garantire una pronta rintracciabilità dei getti stessi e la loro associazione alla parte di opera.
pp) a mettere a disposizione della Direzione Lavori - almeno 15 (quindici) giorni prima della consegna dei lavori - la seguente attrezzatura:
- n. 1 postazione telefonica con connessione ADSL (eventualmente anche in condivisione con la eventuale rete attivata dall’appaltatore);
- n. 1 notebook avente caratteristiche tali da consentire la gestione delle applicazioni connesse all’appalto(applicativi ufficio, viewer autocad o similari, ecc.) dotato di adeguata memoria e scheda grafica atta a supportare le suddette applicazioni; tra le caratteristiche specifiche si prevede altresì la tecnologia bluetooth per lo scambio dati con altri devices;
- n. 1 tablet, corredato di adeguata scheda di memoria aggiuntiva, con possibilità di connessione Wi-Fi e tecnologia bluetooth anche per la gestione della presumibile rilevante documentazione fotografica;
- n. 1 applicativo gestionale (tipo Primus-Acca; ecc.) per la tenuta della contabilità dei lavori in ottemperanza alla normativa vigente;
- n. 1 auto a disposizione della Direzione Lavori per il collegamento tra sede del Matitone e sito dell’appalto; in alternativa potrà essere valutata da parte dell’appaltatore la stipula di un contratto di noleggio car-sharing con le medesime finalità;
Della consegna alla Direzione Lavori di tali attrezzature ed apparecchiature verrà effettuato apposito verbale; analogo verbale verrà redatto, a seguito dell’approvazione del collaudo tecnico-amministrativo delle opere di cui qui si tratta, per la restituzione delle apparecchiature ed attrezzature all’Appaltatore.
CAPO II
ESECUZIONE DI PROVE E VERIFICHE SULLE OPERE E SUI MATERIALI
Art. 17 Controlli regolamentari sul conglomerato cementizio
17.1 Resistenza caratteristica
Agli effetti delle nuove norme tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008, un calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione. Si definisce resistenza caratteristica la resistenza a compressione al di sotto della quale si può attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di resistenza.
17.2 Controlli di qualità del conglomerato
Il controllo di qualità, così come descritto più avanti, consente di verificare nelle diverse fasi esecutive la produzione del conglomerato cementizio, garantendone, così, la conformità alle prescrizioni di progetto.
Il controllo deve articolarsi nelle seguenti fasi:
- valutazione preliminare di qualificazione;
- controllo di accettazione;
- prove complementari.
VALUTAZIONE PRELIMINARE DI QUALIFICAZIONE
Consiste nella verifica della qualità dei componenti il conglomerato cementizio (ovvero aggregati, cementi, acque e additivi), e si esplica attraverso il confezionamento di miscele sperimentali che permettono di accertare la possibilità di produrre conglomerati conformi alle prescrizioni di progetto (classe di resistenza e classe di consistenza conformi alla norma UNI EN 206-1).
Tutti i materiali forniti, se finalizzati all’esecuzione di elementi strutturali, devono essere forniti di un’attestazione di conformità di livello 2+. Tali controlli sono da considerarsi cogenti e inderogabili.
CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
Si riferisce all’attività di controllo esercitata dalla direzione dei lavori durante l’esecuzione delle opere, e si esplica attraverso la determinazione di parametri convenzionali, quali la misura della resistenza a compressione di provini cubici, la misura della lavorabilità mediante l’abbassamento al cono di Xxxxxx del calcestruzzo fresco, ecc. Tali controlli sono da considerarsi cogenti e inderogabili.
PROVE COMPLEMENTARI
Comprendono tutta l’attività sperimentale che la direzione dei lavori può avviare in presenza di procedure particolari di produzione e/o ove necessario, ad integrazione delle precedenti prove.
17.3 Valutazione preliminare della resistenza caratteristica
L’appaltatore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve garantire, attraverso idonee
prove preliminari, la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verrà utilizzata per la costruzione dell’opera. Tale garanzia si estende anche al calcestruzzo fornito da terzi.
L’appaltatore resta, comunque, responsabile della garanzia sulla qualità del conglomerato, che sarà controllata dal direttore dei lavori, secondo le procedure di cui al punto seguente.
17.4 Controllo di accettazione
Il direttore dei lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera, per verificare la conformità tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si articola, in funzione del quantitativo di conglomerato accettato, nelle seguenti due tipologie:
- controllo tipo A;
- controllo tipo B.
Il controllo di accettazione è positivo, e il quantitativo di calcestruzzo accettato, se risultano verificate le due disuguaglianze riportate nella tabella 124.1.
Tabella - Controlli di accettazione
Controllo di tipo A | Controllo di tipo B |
RI ≥ Rck - 3,5 | |
Rm ≥ Rck + 3,5 (numero prelievi 3) | Rm ≥ Rck + x,0 x (xxxxxx prelievi ≥ 15) |
Rm = resistenza media dei prelievi (N/mm2); Ri = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm2); s = scarto quadratico medio. |
Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3.
17.5 Prelievo ed esecuzione della prova a compressione
17.5.1 Prelievo di campioni
Il prelievo di campioni di calcestruzzo deve essere eseguito dalla direzione dei lavori, che deve provvedere ad identificare i provini mediante sigle ed etichette, e a custodirli in un locale idoneo prima della formatura e durante la stagionatura.
Un prelievo consiste nel prelevare da una carica di calcestruzzo, per ogni giorno di getto e per un massimo di 100 m3 forniti, al momento della posa in opera nei casseri, la quantità di conglomerato necessaria per la confezione di un gruppo di due provini.
La campionatura minima per ciascun controllo di accettazione è di tre prelievi di due cubetti ciascuno.
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la cosiddetta resistenza di prelievo, che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo.
È obbligo del direttore dei lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, tutte le volte che variazioni di qualità dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso.
17.5.2 Dimensioni dei provini
La forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo per le prove di resistenza meccanica sono previste dalla norma UNI EN 12390-3. In generale, il lato dei cubetti deve essere proporzionato alla dimensione massima dell’inerte.
La norma UNI EN 12390-1 indica, come dimensione del lato del provino, quella pari ad almeno tre volte la dimensione nominale dell’aggregato con cui è stato confezionato il calcestruzzo.
In generale, ora devono confezionarsi provini con le seguenti dimensioni nominali:
– cubetti di calcestruzzo:
- lato b (cm) = 00-00-00-00 e 30;
- tolleranza lunghezza lato: ± 0,5%.
– provini cilindrici:
- diametro d (cm) = 10-11,00-00-00-00-00;
- altezza pari a due volte il diametro;
- tolleranza altezza cilindro: ± 5%;
- tolleranza perpendicolarità generatrice rispetto alla base del cilindro del provino: ± 0,5 mm.
– provini prismatici:
- lato di base b (cm) = 00-00-00-00 e 30;
- lunghezza maggiore o uguale a 3,5 b;
- tolleranza lato di base: ± 0,5%;
- tolleranza perpendicolarità spigoli del provino: ± 5 mm.
La tolleranza sulla planarità dei provini è di ± 0,000 · 6 d (b).
17.5.3 Confezionamento dei provini
Il calcestruzzo entro le forme o cubiere deve essere opportunamente assestato e compattato per strati, secondo le prescrizioni della norma UNI 12390-2, utilizzando uno dei seguenti metodi:
- barra d’acciaio a sezione quadra (25 mm · 25 mm) e lunghezza di almeno 38 cm;
- barra di acciaio a sezione circolare con ø 16 mm e lunghezza di almeno 60 cm;
- tavola vibrante, con diametro in funzione della dimensione più piccola dell’inerte con cui è stato confezionato il calcestruzzo;
- vibratore interno.
Il calcestruzzo, prima di essere collocato nelle casseforme, deve essere opportunamente rimiscelato in apposito recipiente. Il riempimento delle casseformi deve avvenire per strati. La norma UNI 12390-2 indica almeno due strati con spessore non superiore a 10 cm.
Il calcestruzzo a consistenza umida o a basso tenore d’acqua, invece, dovrà essere vibrato nella cubiera mediante tavola vibrante o vibratore ad immersione di dimensioni e caratteristiche rapportate alle dimensioni del provino.
Dopo la costipazione, la superficie di calcestruzzo nella parte superiore della casseforma deve essere rasata con righello metallico e lisciata con idonea cazzuola o con fratazzo. La
superficie esterna del provino deve essere opportunamente protetta, dall’evaporazione fino alla sformatura.
La sformatura, che consiste nella rimozione delle casseforme, potrà essere eseguita dopo 24 ore dalla preparazione e in maniera da non danneggiare il provino.
17.5.4 Caratteristiche delle casseformi calibrate per provini
Le casseformi calibrate per il confezionamento dei provini di calcestruzzo cubici, cilindrici e prismatici, secondo la norma UNI EN 12390-1, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.
Preferibilmente devono impiegarsi casseforme in acciaio o in ghisa, e le giunture devono essere trattate con specifici prodotti (oli, grasso, ecc.) per assicurare la perfetta tenuta stagna.
Sulle dimensioni (lati e diametro) è ammessa una tolleranza dello ± 0,25%. Le tolleranze sulla planarità delle facce laterali e della superficie della piastra di base variano a seconda che si tratti di casseforme nuove o usate. Per le casseforme per provini cubici o prismatici è ammessa una tolleranza sulla perpendicolarità tra gli spigoli di ± 0,5 mm. Le modalità di misurazione delle tolleranze geometriche (planarità, perpendicolarità e rettilineità) e dei provini di calcestruzzo e delle casseforme sono illustrate nell’appendice A e B della norma UNI EN 12390-1.
Le caratteristiche costruttive delle casseformi devono essere idonee a prevenire eventuali deformazioni durante il confezionamento dei provini. Le casseformi in commercio sono realizzate in:
- materiale composito (di tipo compatto o scomponibile nel fondo e nelle quattro pareti laterali);
- polistirolo espanso (la sformatura del provino da tali casseforme ne comporta la distruzione);
- acciaio (scomponibili e dotate di separatori ad incastro nel caso di casseforme a più posti).
L’impiego di tali prodotti verrà autorizzato dal direttore dei lavori solo in presenza del certificato di qualità attestante che i requisiti prestazionali corrispondano a quelli previsti dalla norma UNI EN 12390-1.
17.5.5 Marcatura dei provini
Il direttore dei lavori deve contrassegnare i provini di calcestruzzo mediante sigle, etichettature indelebili, ecc. Tali dati devono essere annotati nel verbale di prelievo ai fini dell’individuazione dei campioni, e per avere la conferma che essi siano effettivamente quelli prelevati in cantiere in contraddittorio con l’appaltatore.
Dopo la marcatura, i provini devono essere inviati per l’esecuzione delle prove ai laboratori ufficiali. Il certificato di prova dovrà contenere tutti i dati dichiarati dal direttore dei lavori, compreso il riferimento al verbale di prelievo.
17.5.6 Verbale di prelievo di campioni di calcestruzzo in cantiere
Il verbale di prelievo dei cubetti di calcestruzzo, che deve essere eseguito in cantiere dal direttore dei lavori in contraddittorio con l’impresa per l’esecuzione di prove presso laboratori ufficiali, deve contenere le seguenti indicazioni:
- località e denominazione del cantiere;
- requisiti di progetto del calcestruzzo;
- modalità di posa in opera;
- identificazione della betoniera;
- data e ora del prelevamento;
- posizione in opera del calcestruzzo da cui è stato fatto il prelievo;
- marcatura dei provini;
- modalità di compattazione nelle casseforme (barra d’acciaio a sezione quadra o a sezione circolare e relativo numero dei colpi necessari per l’assestamento, tavola vibrante, vibratore interno);
- modalità di conservazione dei provini prima della scasseratura;
- modalità di conservazione dei provini dopo la scasseratura.
- dichiarazione, del direttore dei lavori o dell’assistente, delle modalità di preparazione dei provini, in conformità alle prescrizioni della norma UNI 12390-2;
- eventuali osservazioni sulla preparazione e sulla conservazione dei provini di calcestruzzo. Il verbale di prelievo deve essere firmato dal direttore dei lavori e da un rappresentante qualificato dell’impresa esecutrice.
17.5.7 Domanda di prova al laboratorio ufficiale
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dal direttore dei lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
17.5.8 Conservazione e maturazione
La conservazione e la maturazione dei provini di calcestruzzo deve avvenire presso il laboratorio ufficiale prescelto, a cui devono essere inviati i provini non prima di 24 ore dopo il confezionamento in cantiere.
Le diverse condizioni di stagionatura rispetto a quelle prescritte dalla norma UNI EN 12390-2
devono essere opportunamente annotate sul verbale.
I provini di calcestruzzo devono essere prelevati dall’ambiente di stagionatura almeno due ore prima dell’inizio della prova. I provini durante il trasporto devono essere opportunamente protetti da danni o essiccamenti. In alcuni particolari casi come nelle prove a tre e sette giorni o minori, è necessario l’imballaggio dei provini in segatura o sabbia umida.
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la cosiddetta resistenza di prelievo, che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del conglomerato.
17.5.9 Resoconto della prova di compressione
I certificati emessi dai laboratori ufficiali prove, come previsto dalle norme tecniche, devono obbligatoriamente contenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- un’identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l’identificazione del committente i lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del direttore dei lavori che richiede la prova e il riferimento al verbale di prova;
- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.
Art. 18 Controlli sul calcestruzzo fresco
18.1 Prove per la misura della consistenza
La consistenza, intesa come lavorabilità, non è suscettibile di definizione quantitativa, ma soltanto di valutazione relativa del comportamento dell’impasto di calcestruzzo fresco secondo specifiche modalità di prova.
I metodi sottoelencati non risultano pienamente convergenti, tanto che le proprietà del calcestruzzo risultano diverse al variare del metodo impiegato. In sostanza, il tipo di metodo andrà riferito al tipo di opera strutturale e alle condizioni di getto. Il metodo maggiormente impiegato nella pratica è quello della misura dell’abbassamento al cono.
Le prove che possono essere eseguite sul calcestruzzo fresco per la misura della consistenza sono:
- prova di abbassamento al cono (slump test);
- misura dell’indice di compattabilità;
- prova Vebè;
- misura dello spandimento.
La UNI EN 206-1 raccomanda di interpretare con cautela i risultati delle misure quando i valori misurati cadono al di fuori dei seguenti limiti:
- abbassamento al cono: ≥ 10 mm e ≤ 210 mm;
- tempo Vebè: ≤ 30 secondi e > 5 secondi;
- indice di conpattabilità: ≥ 1,04 e < 1,46;
- spandimento: > 340 mm e ≤ 620 mm.
Nelle tabelle seguenti sono indicati le classi di consistenza e i relativi valori delle prove secondo le linee guida sul calcestruzzo strutturale.
Tabella - Classi di consistenza del calcestruzzo fresco mediante la misura dell’abbassamento al cono (Linee guida sul calcestruzzo strutturale, 1996)
Classe di consistenza | Abbassamento [mm] | Denominazione corrente |
S1 | da 10 a 40 | Umida |
S2 | da 50 a 90 | Plastica |
S3 | da 100 a 150 | Semifluida |
S4 | da 160 a 210 | Fluida |
S5 | > 210 | - |
Tabella - Classi di consistenza del calcestruzzo fresco mediante il metodo Vebè (Linee guida sul calcestruzzo strutturale, 1996)
Classe di consistenza | Tempo Vebè [s] |
V0 | ≥31 |
V1 | da 30 a 21 |
V2 | da 20 a 11 |
V3 | da 10 a 6 |
V4 | da 5 a 3 |
Tabella - Classi di consistenza del calcestruzzo fresco mediante la misura dello spandimento (Linee guida sul calcestruzzo strutturale, 1996)
Classe di consistenza | Spandimento [mm] |
FB1 | ≤ 340 |
FB2 | da 350 a 410 |
FB3 | da 420 a 480 |
FB4 | da 490 a 550 |
FB5 | da 560 a 620 |
FB6 | ≥ 630 |
Tabella - Classi di consistenza del calcestruzzo fresco mediante dell’indice di compattabilità (Linee guida sul calcestruzzo strutturale, 1996)
Classe di consistenza | Indice di compattabilità |
C0 | ≥ 1,46 |
C1 | da 1,45 a 1,26 |
C2 | da 1,25 a 1,11 |
C3 | da 1,10 a 1,04 |
18.2 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco
La prova prevista dalla norma UNI 6393 (ritirata senza sostituzione), è impiegata per la determinazione del dosaggio dell’acqua e del legante e per l’analisi granulometrica del residuo secco, al fine di controllare la composizione del calcestruzzo fresco rispetto alla composizione e alle caratteristiche contrattuali per le specifiche opere.
La prova potrà essere chiesta dal direttore dei lavori in caso di resistenza a compressione non soddisfacente o per verificare la composizione del calcestruzzo rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Il metodo non è applicabile per i calcestruzzi nei quali la dimensione massima dell’aggregato superi 31,5 mm e per il calcestruzzo indurito prelevato da getti in opera.
Per l’esecuzione della prova dovranno essere prelevati tre campioni di quantità variabile da 3 a 10 kg di calcestruzzo fresco, in funzione della dimensione dell’inerte. Il prelevamento dei campioni da autobetoniera deve essere eseguito entro 30 minuti dall’introduzione dell’acqua. Il campionamento deve essere eseguito secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN 12350-1.
Al metodo di controllo della composizione del calcestruzzo fresco è attribuita una precisione di circa il 3%.
18.3 Determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata (Bleeding)
La determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata (UNI 7122) ha lo scopo di determinare nel tempo la percentuale d’acqua d’impasto presente nel campione (oppure come volume d’acqua essudata per unità di superficie: cm3/cm2) che affiora progressivamente sulla superficie del getto di calcestruzzo subito dopo la sua compattazione. La prova non è attendibile per calcestruzzo confezionato con aggregato con dimensione massima maggiore di 40 mm.
L’esecuzione di opere di finitura e lisciatura delle superfici di calcestruzzo devono essere eseguite dopo i risultati della determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata.
Art. 19 Controlli sul calcestruzzo in corso d’opera
19.1 Le finalità
Le nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) prevedono esplicitamente (paragrafo 11.2.5) l’effettuazione di un controllo di accettazione del calcestruzzo in relazione alla resistenza caratteristica a compressione prescritta. Qualora i valori di resistenza a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, o qualora sorgano dubbi sulla qualità del calcestruzzo, è facoltà del direttore dei lavori richiedere l’effettuazione di prove direttamente sulle strutture. In questi casi, si dovrà tenere nel debito conto gli effetti che sui prelievi in opera hanno avuto la posa in opera e la stagionatura del calcestruzzo. Per tale ragione, la verifica o il prelievo del calcestruzzo indurito non possono essere sostitutivi dei controlli d’accettazione da eseguirsi su provini prelevati e stagionati in conformità alle relative norme UNI.
La conformità della resistenza non implica necessariamente la conformità nei riguardi della durabilità o di altre caratteristiche specifiche del calcestruzzo messo in opera. Analogamente, la non conformità della resistenza valutata in una posizione non implica la non conformità di tutto il calcestruzzo messo in opera.
La stima della resistenza in situ dalla struttura può essere richiesta anche ai fini della valutazione della sicurezza di edifici esistenti, per esempio quando ricorra uno dei seguenti casi:
- riduzione evidente della capacità resistente di elementi strutturali;
- azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura) che abbiano compromesso la capacità resistente della struttura;
- degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali (in relazione alla durabilità dei materiali stessi);
- verificarsi di azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) significative e di situazioni di funzionamento e uso anomalo;
- distorsioni significative imposte da deformazioni del terreno di fondazione;
- provati errori di progetto o esecuzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili;
- interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc.) qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale.
Le modalità d’indagine, ovviamente, sanno diversificate a seconda che sia necessario:
- stimare la stabilità di un’intera struttura;
- determinare la qualità di singoli elementi;
In ogni caso, il numero di campioni prelevati dipende:
- dal grado di fiducia che si intende affidare alla stima della resistenza;
- dalla variabilità dei dati o risultati che si presume di ottenere.
19.2 Pianificazione delle prove in opera
Le regioni di prova, da cui devono essere estratti i campioni o sulle quali saranno eseguite le prove sul calcestruzzo in opera, devono essere scelte in modo da permettere la valutazione della resistenza meccanica della struttura o di una sua parte interessata all’indagine, secondo i criteri previsti dalla norma UNI EN 13791.
Le aree e i punti di prova devono essere preventivamente identificati e selezionati in relazione agli obiettivi. La dimensione e la localizzazione dei punti di prova dipendono dal metodo prescelto, mentre il numero di prove da effettuare dipende dall’affidabilità desiderata nei risultati. La definizione e la divisione in regioni di prova di una struttura, presuppongono che i prelievi o i risultati di una regione appartengano statisticamente e qualitativamente ad una medesima popolazione di calcestruzzo.
Nella scelta delle aree di prova si deve tener conto che, in ogni elemento strutturale eseguito con getto continuo, la resistenza del calcestruzzo in opera diminuisce progressivamente dal basso verso l’alto. Nel caso in cui si voglia valutare la capacità portante di una struttura, le regioni di prova devono essere concentrate nelle zone più sollecitate dell’edificio. Nel caso in cui si voglia valutare il tipo o l’entità di un danno, invece, le regioni di prova devono essere concentrate nelle zone dove si è verificato il danno o si suppone sia avvenuto. In quest’ultimo caso, per poter effettuare un confronto, è opportuno saggiare anche una zona non danneggiata.
19.3 Predisposizione delle aree di prova
Le aree e le superfici di prova vanno predisposte in relazione al tipo di prova che s’intende eseguire, facendo riferimento al fine cui le prove sono destinate, alle specifiche norme UNI, e alle indicazioni del produttore dello strumento di prova.
In linea di massima e salvo quanto sopra indicato, le aree di prova devono essere prive di evidenti difetti che possano inficiare il risultato e la significatività delle prove stesse (vespai,
vuoti, occlusioni, ecc.), di materiali estranei al calcestruzzo (intonaci, collanti, impregnanti, ecc.), nonché di polvere e impurità in genere.
L’eventuale presenza di materiale estraneo e/o di anomalie sulla superficie deve essere registrata sul verbale di prelievo e/o di prova.
In relazione alla finalità dell’indagine, i punti di prelievo o di prova possono essere localizzati in modo puntuale, per valutare le proprietà di un elemento oggetto d’indagine, o casuale, per valutare una partita di calcestruzzo indipendentemente dalla posizione.
In quest’ultimo caso, il campionamento dovrebbe essere organizzato in modo da stimare tutta la popolazione del calcestruzzo costituente il lotto.
Dal numero di carote estratte o di misure non distruttive effettuate, dipende la significatività della stima della resistenza.
La tabella 126.1 riporta, in maniera sintetica e a scopo esemplificativo, i vantaggi e gli svantaggi dei metodi d’indagine più comuni.
Tabella - Vantaggi e svantaggi dei metodi di indagine più comuni
Qualità della correlazione fra la grandezza misurata e la resistenza | ||||||||
Danno apportato alla struttura | ||||||||
Velocità di esecuzione | ||||||||
Metodo di prova | Rappresentatività dei dati ottenuti | |||||||
Costo | ||||||||
Carotaggio | Elevato | Lenta | Moderato | Xxxxxxxx | Xxxxxx | |||
Indice rimbalzo | di | Molto basso | Veloce | Nessuno | Interessa superficie1 | solo | la | Debole |
Velocità di propagazion e di ultrasuoni | Basso | Veloce | Nessuno | Buona (riguarda tutto lo spessore) | Moderata2 | |||
Estrazione di inserti | Moderato | Veloce | Limitato | Interessa superficie | solo | la | Buona | |
Resistenza alla penetrazione | Moderato | Veloce | Limitato | Interessa superficie | solo | la | Moderata | |
1 La singola determinazione è influenzata anche dallo stato della superficie dell’area di prova (umidità, carbonatazione, ecc.). 2 La misura si correla bene con il modulo elastico del materiale. La bontà della correlazione tra modulo elastico e resistenza meccanica può dipendere dalle caratteristiche del conglomerato. |
I metodi più semplici e che arrecano il minor danno alle superfici delle strutture, quali l’indice di rimbalzo e la velocità di propagazione, richiedono, per la predizione della resistenza, calibrazioni complesse. L’indagine mediante carotaggio, invece, non richiede (quasi) correlazione per l’interpretazione dei dati ma, per contro, provoca un danno elevato e risulta lenta e costosa. Il carotaggio è, comunque, il metodo di riferimento per la calibrazione (taratura) di tutti i metodi non distruttivi o parzialmente distruttivi. Nella scelta della metodologia si deve tener conto delle specifiche capacità e caratteristiche.
L’indice di rimbalzo permette di valutare le caratteristiche anche dopo breve periodo di maturazione, ma il risultato riguarda solo la superficie esterna.
La velocità di propagazione, generalmente, operando per trasparenza, richiede l’accessibilità di due superfici opposte e fornisce indicazioni sulla qualità del conglomerato all’interno della struttura.
La misura della resistenza alla penetrazione e della forza di estrazione caratterizzano la superficie esterna (più in profondità dell’indice di rimbalzo). La prima è più idonea a saggiare elementi di grosse dimensioni, la seconda è più adatta anche ad elementi di ridotte dimensioni. La numerosità dei punti di prova è un compromesso tra accuratezza desiderata, tempo d’esecuzione, costo e danno apportato alla struttura.
A titolo esemplificativo, la tabella 126.2 riporta alcune indicazioni circa i valori tipici di riferimento per la variabilità e i limiti di confidenza nella stima della resistenza ottenibili con diversi metodi di prova. La stessa tabella riporta un’indicazione di massima riguardante il numero minimo di prove da effettuare in una specifica area di prova.
Tabella - Valori tipici di riferimento per la variabilità e i limiti di confidenza nella stima della resistenza ottenibili con diversi metodi di prova
Metodo di prova | Coefficiente di variazione dei valori ottenuti su un elemento strutturale di buona qualità [%] | Numero di prove o di campioni relativo ad un’area di prova | |
Limiti di confidenza [±%] al 95% nella stima della resistenza | |||
Carotaggio | 10 | 10 | 3 |
Indice di rimbalzo | 4 | 25 | 12 |
Velocità di propagazione | 2,5 | 20 | 1 |
Resistenza alla penetrazione | 4 | 20 | 3 |
Forza d’estrazione | 15 | 15 | 9 |
19.4 Elaborazione dei risultati
Un’indagine mirata alla stima della resistenza in opera comporta genericamente l’esame di risultati provenienti da prove di resistenza meccanica su carote e/o di dati ottenuti da metodi non distruttivi. Se la numerosità (complessiva) dei risultati relativi ad un’area di prova è pari a tre, numero minimo accettabile, si può stimare solamente la resistenza media.
Si ribadisce che per stimare la resistenza caratteristica del calcestruzzo in opera bisogna fare riferimento al procedimento previsto dalla norma UNI EN 13791, paragrafi 7.3.2 e 7.3.3. nel caso di utilizzo di metodo diretto (carotaggio) o paragrafo 8.2.4. nel caso di utilizzo di metodo indiretto.
19.5 Carotaggio
La valutazione della resistenza meccanica del calcestruzzo in situ può essere formulata sulla scorta dei risultati ottenuti in laboratorio da prove di compressione eseguite su campioni cilindrici (carote) prelevati dalle strutture in numero non inferiore a tre. L’ubicazione dei
prelievi o carotaggi deve essere effettuata in maniera tale da non arrecare danno alla stabilità della struttura. I fori devono essere ripristinati con malte espansive e a ritiro compensato.
Il carotaggio può risultare improprio per verificare le caratteristiche di calcestruzzi di bassa resistenza (Rc ≤ 20 N/mm2) o alle brevi scadenze, poiché sia il carotaggio sia la lavorazione delle superfici possono sgretolare e compromettere l’integrità del conglomerato di resistenza ridotta.
Ai fini della determinazione della resistenza a compressione del calcestruzzo in situ, è necessario applicare i fattori di correzione necessari, poiché i risultati forniti dalla prova a compressione delle carote non corrispondono esattamente a quelli che si otterrebbero con le prove a compressione condotte su cubi confezionati durante il getto, a causa della diversità dell’ambiente di maturazione, della direzione del getto rispetto a quella di carotaggio, dei danni prodotti dall’estrazione, ecc. I fattori di influenza sono quelli descritti dall’allegato A alla norma UNI EN 13791.
19.5.1 Linee generali
Si devono prendere in considerazione le seguenti avvertenze:
- il diametro delle carote deve essere almeno superiore a tre volte il diametro massimo degli aggregati (i diametri consigliati sono compresi tra 75 e 150 mm);
- le carote destinate alla valutazione della resistenza non dovrebbero contenere ferri d’armatura (si devono scartare i provini contenenti barre d’armatura inclinate o parallele all’asse);
- per ottenere la stima attendibile della resistenza di un’area di prova devono essere prelevate e provate almeno tre carote;
- il rapporto lunghezza/diametro delle carote deve essere uguale a 1 e il diametro deve essere uguale a 100 mm. Occorre evitare che i provini abbiano snellezza inferiore a uno o superiore a due;
- i campioni estratti (e i provini) devono essere protetti nelle fasi di lavorazione e di deposito rispetto all’essiccazione all’aria. Salvo diversa prescrizione, le prove di compressione devono essere eseguite su provini umidi;
- nel programmare l’estrazione dei campioni si deve tener conto che la resistenza del calcestruzzo dipende dalla posizione o giacitura del getto;
- è necessario verificare accuratamente, prima di sottoporre i campioni alla prova di compressione, la planarità e l’ortogonalità delle superfici d’appoggio. La lavorazione o preparazione inadeguata dei provini porta, infatti, a risultati erronei. Il semplice taglio e la molatura delle superfici di prova può non soddisfare i requisiti di parallelismo e planarità richiesti dalle norme.
19.5.2 Area di prova o di prelievo
Le carote devono essere prelevate nell’individuata regione di prova e, in particolare, in corrispondenza degli elementi strutturali nei quali è stato posto in opera il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione o laddove il direttore dei lavori ritiene che ci sia un problema di scadente o inefficace compattazione e maturazione dei getti.
Nell’individuazione delle aree di carotaggio devono essere rispettati determinati accorgimenti, oltre a quelli indicati dalla norma UNI EN 12504-1.
Le aree di carotaggio devono:
- essere lontane dagli spigoli e dai giunti in cui è presente poca o nessuna armatura;
- riguardare zone a bassa densità d’armatura (prima di eseguire i carotaggi sarà opportuno stabilire l’esatta disposizione delle armature mediante apposite metodologie d’indagine non distruttive);
- essere lontane dalle parti sommitali dei getti; Devono, inoltre, essere evitati i nodi strutturali.
L’estrazione dei provini di calcestruzzo indurito deve avvenire almeno dopo 28 giorni di stagionatura
In occasione dell’estrazione dovranno essere scartati tutti quei provini danneggiati o che contengano corpi estranei e parti di armature che potrebbero pregiudicare il risultato finale.
19.5.3 Norme di riferimento
Le procedure per l’estrazione, la lavorazione dei campioni estratti per ottenere i provini e le relative modalità di prova a compressione sono quelle descritte nelle seguenti norme:
UNI EN 12504-1 – Prelievo sul calcestruzzo nelle strutture. Carote. Prelievo, esame e prova di compressione;
UNI EN 12390-1 – Prova sul calcestruzzo indurito. Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per casseforme;
UNI EN 12390-2 – Prova sul calcestruzzo indurito. Confezionamento e stagionatura dei provini per prove di resistenza;
UNI EN 12390-3 – Prova sul calcestruzzo indurito. Resistenza alla compressione dei provini; UNI EN 13791 - Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei componenti prefabbricati di calcestruzzo.
19.5.4 Verbale di prelevamento dei campioni di calcestruzzo indurito
Il verbale di prelievo dei campioni di calcestruzzo indurito, redatto secondo la norma UNI EN 12504-1, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- località e denominazione del cantiere;
- posizione in opera del calcestruzzo da cui è stato fatto il prelievo;
- forma e dimensione dei provini;
- numero e sigla di ciascun campione;
- data del getto;
- data del prelievo delle carote;
- modalità di estrazione e utensile impiegato.
19.6 Metodi indiretti per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera
Come metodi indiretti devono essere presi in considerazione i metodi più consolidati nella pratica dei controlli non distruttivi, ovvero indice di rimbalzo, pull-out e misura della velocità di propagazione.
I metodi indiretti (indice di rimbalzo, velocità di propagazione degli impulsi e forza di estrazione) dovranno rispettare le linee guida della norma UNI EN 1379, mediante la correlazione tra i risultati dei metodi di prova indiretti e la resistenza a compressione su carote prelevate dalla struttura in esame. Il carotaggio è il metodo di riferimento per la calibrazione (taratura) di tutti i metodi non distruttivi o parzialmente distruttivi.
La legge di correlazione deve essere determinata utilizzando un adeguato numero di campioni, ottenuti mediante carotaggio dalla struttura in esame e sottoposti ad indagine non distruttiva prima della loro rottura.
Il direttore dei lavori deve condurre una preliminare campagna di analisi con metodi indiretti, al fine di programmare le posizioni di prelievo delle carote, anche sulla base del grado di omogeneità del volume di calcestruzzo in esame, ed eventualmente di suddividere l’area in esame in lotti entro i quali sia possibile definire statisticamente l’omogeneità del calcestruzzo. I fattori di influenza dei risultati dei metodi indiretti sono quelli descritti dall’allegato B alla norma UNI EN 13791.
19.6.1 Calibratura delle curve di correlazione tra risultati di prove non distruttive e la resistenza a compressione del calcestruzzo in opera
La stima della resistenza a compressione del calcestruzzo in opera, mediante metodi non distruttivi, deve basarsi sull’impiego di correlazioni tra il parametro non distruttivo proprio del metodo impiegato e la resistenza a compressione del calcestruzzo in esame mediante prove su carote, come prescritto dalla norma UNI EN 13791. I metodi indiretti, dopo la calibrazione mediante prove su carote, possono essere impiegati:
- singolarmente;
- in combinazione con altri metodi indiretti;
- in combinazione con altri metodi indiretti e diretti (carote).
Le curve di correlazione fornite a corredo delle apparecchiature di prova non risultano, nella generalità dei casi, del tutto adeguate, poiché il loro sviluppo è basato sull’uso di determinati tipi di calcestruzzo e su prefissate condizioni di prova. L’andamento della legge di correlazione può essere assunto predefinito per ciascun metodo di indagine, a meno di costanti che possono essere determinate utilizzando un campione di carote di adeguata numerosità, sottoposte ad indagine non distruttiva prima della loro rottura. È, perciò, essenziale predisporre tavole di calibrazione per il tipo specifico di calcestruzzo da sottoporre a prova, utilizzando i risultati delle prove su carote portate a rottura dopo l’esecuzione sulle stesse di prove indirette, oltre a quelle eseguite in opera nello stesso punto di estrazione della carota stessa.
È opportuno che le carote utilizzate per la calibrazione siano non meno di tre. I valori numerici delle costanti che precisano l’andamento delle leggi di correlazione possono essere ottenuti applicando tecniche di minimizzazione degli errori.
19.6.2 Determinazione di altre proprietà del calcestruzzo in opera: dimensioni e posizione delle armature e stima dello spessore del copriferro
La misurazione dello spessore del copriferro delle armature e l’individuazione delle barre di armatura possono essere effettuate utilizzando dispositivi denominati misuratori di ricoprimento o pacometri.
19.7 Stima della resistenza del calcestruzzo in opera
La resistenza dei provini estratti per carotaggio generalmente è inferiore a quella dei provini prelevati e preparati nel corso della messa in opera del calcestruzzo e stagionati in condizioni standard.
Le nuove norme tecniche per le costruzioni hanno quantificato l’entità di tale differenza, riconducibile alle caratteristiche del materiale, alle modalità di posa in opera, di stagionatura e
di esposizione, ritenendo accettabile un calcestruzzo il cui valore medio di resistenza a compressione (Ropera,m), determinato con tecniche opportune (carotaggi e/o controlli non distruttivi), sia almeno superiore all’85% del valore medio della resistenza di progetto Rprogetto,cm:
Ropera, m ≥ 0,85 Rprogetto,cm (N/mm2)
Alla necessità di effettuare correttamente la stima delle condizioni al contorno, caratteristiche di ciascuna opera, e di garantire adeguatamente la normalizzazione delle procedure di prova, indispensabili per la riproducibilità e la ripetibilità dei risultati sperimentali, si aggiunge l’esigenza di definire correttamente il valore, indicato dalle norme tecniche, da assumere per la resistenza media di progetto Rprogetto,cm.
Il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera deve essere eseguito in conformità alla norma UNI EN 13791, che stabilisce il passaggio dalla resistenza caratteristica cubica di progetto Rck alla resistenza caratteristica cilindrica di progetto fck con la seguente relazione:
fck = 0,85 Rck (N/mm2)
Al punto 6, tabella 1, della stessa norma, sono riportati per ciascuna classe di resistenza i valori caratteristici minimi accettabili. La Ropera,ck deve essere determinata secondo il punto 7 della stessa norma UNI EN 13791, che prevede un controllo di tipo statistico nel caso in cui la numerosità dei prelievi sia maggiore di 15 (Approccio A, p. 7.3.2), e un controllo alternativo nel caso di una minore numerosità dei prelievi (Approccio B, p. 7.3.3.). In sintesi, si dovrà confrontare:
Ropera,ck ≥ 0,85 Rprogetto,ck (N/mm2)
Il rapporto di valutazione della resistenza calcestruzzo in opera deve essere conforme al punto 10 della norma UNI EN 13791.
19.7.1 La non conformità dei controlli d’accettazione
Le indagini per la valutazione del calcestruzzo in opera, in caso di non conformità dei controlli d’accettazione, dovranno rispettare i criteri previsti dal paragrafo 9 della norma UNI EN 13791.
1) In una regione di prova comprendente diversi lotti di calcestruzzo con 15 o più risultati di prove su carote, se fopera,m ≥ 0,85 (f progetto,ck + l,48 s) e fopera, min ≥ 0,85 (f progetto,ck - 4)
dove
f progetto,ck = resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo prevista in progetto
f opera,m = valore medio delle resistenza a compressione delle carote
fopera,min = valore minimo di resistenza a compressione delle carote
s = scarto quadratico medio dei risultati sperimentali (se il valore di s è minore di 2 N/mm2 si assume pari a 2 N/mm2),
il calcestruzzo della regione di prova può essere considerato di resistenza sufficiente e conforme alla norma EN 206-1.
2) In alternativa, previo accordo tra le parti, qualora fossero disponibili 15 o più risultati di prove indirette e i risultati di almeno due carote prelevate da elementi strutturali, per i quali i risultati sui campioni convenzionali avevano fornito valori di resistenza più bassi, se fopera,min ≥ 0,85 (f progetto,ck - 4), il calcestruzzo della regione di prova può essere considerato di adeguata resistenza.
3) In una piccola regione di prova contenente pochi lotti di calcestruzzo, al limite uno, il direttore dei lavori deve ricorrere all’esperienza per selezionare l’ubicazione dei due punti di prelievo delle carote, e se fopera,min ≥ 0,85 (f progetto,ck - 4), il calcestruzzo della regione di prova può essere considerato di adeguata resistenza.
Se la regione di prova è ritenuta contenente calcestruzzo di resistenza adeguata, è conforme anche la popolazione calcestruzzo al quale è riferito il controllo.
Art. 20 Controlli sulle strutture in legno massiccio e lamellare
20.1 Legno strutturale con giunti a dita
Il direttore dei lavori deve acquisire le certificazioni relative alle prove per il controllo di qualità effettuate dal produttore dell’elemento strutturale in legno lamellare per ciascuna partita di produzione, in particolare per:
- le prove effettuate sui giunti a dita, effettuate sottoponendo a prova l’intera sezione giuntata e in conformità alla norma UNI EN 408;
- i valori della resistenza a flessione e della resistenza a flessione caratteristica di ogni singolo giunto a dita (norma UNI EN 385, punto 7.1.4).
NORMA DI RIFERIMENTO
UNI EN 385 – Legno strutturale con giunti a dita. Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione;
20.2 Legno lamellare incollato
Il direttore dei lavori deve acquisire le certificazioni relative alle prove per il controllo di qualità effettuate dal produttore dell’elemento strutturale in legno lamellare per ciascuna partita di produzione, in particolare per i giunti di testa (norma UNI EN 386).
I giunti di testa delle lamelle devono essere sottoposte a prove di flessione di piatto in conformità alla norma UNI EN 385.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 385 – Legno strutturale con giunti a dita. Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione;
UNI EN 386 – Legno lamellare incollato. Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione;
UNI EN 390 – Legno lamellare incollato. Dimensioni. Scostamenti ammissibili;
UNI EN 391 –Legno lamellare incollato. Prova di delaminazione delle superfici di incollaggio; UNI EN 392 – Legno lamellare incollato. Prova di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio;
UNI EN 408 – Strutture di legno. Legno massiccio e legno lamellare incollato. Determinazione di alcune proprietà fisiche e meccaniche;
UNI EN 1193 – Strutture di legno. Legno strutturale e legno lamellare incollato. Determinazione della resistenza a taglio e delle proprietà meccaniche perpendicolari alla fibratura;
UNI EN 1194 – Strutture di legno. Legno lamellare incollato. Classi di resistenza e determinazione dei valori caratteristici.
20.3 Legno lamellare incollato giunti a dita a tutta sezione
Si definisce giunto a dita a tutta sezione il giunto a dita che attraversa tutta la sezione dell’estremità degli elementi strutturali in legno lamellare incollati. Il giunto deve rispettare i requisiti della norma UNI EN 387.
Il direttore dei lavori deve acquisire le certificazioni relative alle prove per il controllo di qualità effettuate dal produttore dell’elemento strutturale in legno lamellare per ciascuna partita di produzione (norma UNI EN 387). In particolare, per i giunti a dita a tutta sezione deve acquisire:
- i valori di resistenza a flessione di fianco e di resistenza a flessione caratteristica di una trave diritta (UNI EN 387, punto 5.3);
- le caratteristiche dell’adesivo impiegato (UNI EN 387, punto 5.3);
- lo spessore della superficie di incollaggio;
- il gioco della punta lungo l’intera altezza del giunto dopo la pressione.
NORMA DI RIFERIMENTO
UNI EN 387 – Legno lamellare incollato. Giunti a dita a tutta sezione. Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione.
20.4 Prove su capriate per la determinazione della resistenza e del comportamento a deformazione
Il produttore deve fornire i risultati delle prove riguardanti il comportamento alla deformazione e la resistenza delle capriate soggette al tipo di carico prevedibilmente esercitato in opera (norma UNI EN 595). Le prove con carico uniformemente distribuito possono essere simulate applicando determinati carichi concentrati.
La strumentazione deve essere in grado di applicare e misurare in modo continuo i carichi F con un’accuratezza di ± 3% del carico applicato, oppure, per carichi minori di 0,1 Fmax, con un’accuratezza di ± 0,3% Fmax.
Le deformazioni, in tutti i punti considerati importanti ai fini dei requisiti di funzionalità della capriata, devono essere misurate con un’approssimazione di:
- 0,1 mm nella prova di deformazione;
- 1 mm nella prova di resistenza.
Le procedure di carico sono illustrate nel diagramma di figura 1 della norma UNI EN 595. I carichi di prova non devono generare urti o effetti dinamici sulla capriata.
NORMA DI RIFERIMENTO
UNI EN 595 – Strutture di legno. Metodi di prova. Prova delle capriate per la determinazione della resistenza del comportamento a deformazione.
Prove con carico statico
Le prove di carico statico sulle strutture di legno devono essere eseguite in conformità alla norma UNI EN 380. Nel verbale di esecuzione della prova devono essere annotate le condizioni ambientali di temperatura e di umidità relativa. Gli spostamenti lungo la linea elastica devono essere misurati nei punti stabiliti dal progetto esecutivo, ovvero nei punti ritenuti necessari dal direttore dei lavori per valutare la prestazione della struttura. In ogni caso, deve essere misurato lo spostamento nel punto della struttura dove è previsto il valore massimo.
NORMA DI RIFERIMENTO
UNI EN 380 – Strutture di legno. Metodi di prova. Principi generali per le prove con carico statico.
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Art. 21 Materiali e prodotti per uso strutturale
21.1 Identificazione, certificazione e accettazione
I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:
- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti elementari;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;
- accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle nuove norme tecniche per le costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.
21.2 Procedure e prove sperimentali d’accettazione
Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o di qualificazione, che per ciò che riguarda quelle di accettazione.
I laboratori dovranno fare parte dell’albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le nuove norme tecniche, la relativa attestazione di conformità deve essere consegnata alla direzione dei lavori.
Negli altri casi, l’idoneità all’uso va accertata attraverso le procedure all’uopo stabilite dal servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle nuove norme tecniche.
Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato.
Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale, nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove sperimentali d’accettazione, definite su insiemi statistici significativi.
21.3 Procedure di controllo di produzione in fabbrica
I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo.
Art. 22 Acciaio per cemento armato
22.1 Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (paragrafo 11.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. A tale riguardo si definiscono:
- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee;
- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
22.2 La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire:
- all’azienda produttrice;
- allo stabilimento;
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci,
differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elemeti determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
I prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
- mancata marcatura;
- non corrispondenza a quanto depositato;
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
Nella tabella 16.1 si riportano i numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell’acciaio previsti dalla norma UNI EN 100801, caratterizzanti nervature consecutive. Nel caso specifico dell’Italia si hanno quattro nervature consecutive.
Tabella - Numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell’acciaio previsti dalla norma UNI EN 10080
Paese produttore | Numero di nervature trasversali normali tra l’inizio della marcatura e la nervatura rinforzata successiva |
Austria, Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx | 2 |
Francia | 3 |
Italia | 0 |
Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx | 5 |
1 Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L343 dell’8 dicembre 2006 è stata pubblicata la decisione della Commissione delle Comunità Europee del 5 dicembre 2006 relativa alla cancellazione del riferimento alla norma EN 10080:2005 "Acciaio per cemento armato - Acciaio saldabile - Generalità" conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxx, Xxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 8 |
Altri | 9 |
IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE
Il criterio di identificazione dell’acciaio prevede che su un lato della barra/rotolo vengano riportati dei simboli che identificano l’inizio di lettura del marchio (start: due nervature ingrossate consecutive), l’identificazione del paese produttore e dello stabilimento.
Figura - Identificazione del produttore
IDENTIFICAZIONE DELLA CLASSE TECNICA
Sull’altro lato della barra/rotolo, l’identificazione prevede dei simboli che identificano l’inizio della lettura (start: tre nervature ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica dell’acciaio che deve essere depositata presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 escludendo i multipli di 10. La figura riporta un acciaio di classe tecnica n. 226.
Figura - Identificazione della classe tecnica
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
22.2.1 Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori per le prove di laboratorio
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.
In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal direttore dei lavori.
22.2.2 Conservazione della documentazione d’accompagnamento
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.
22.2.3 Indicazione dei marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori.
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non può essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese dell’impresa, l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.
22.2.4 Forniture e documentazione di accompagnamento: l’attestato di qualificazione
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (paragrafo 11.3.1.5).
L’attestato di qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
Il direttore dei lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
22.2.5 Centri di trasformazione
Le nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.2.6) definiscono centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, per esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.
Il centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche per le costruzioni.
22.2.5.1 Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
22.2.5.2 Documentazione di accompagnamento e verifiche del direttore dei lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il direttore dei lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Art. 23 Vernici, smalti, pitture, ecc.
23.1 Generalità
I contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al momento dell’impiego dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono essere richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei contenitori devono essere sottoposti all’esame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve essere attuata al momento dell’apertura dei contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle pitture.
Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai fini della verifica della corretta preparazione e applicazione. Le schede dovranno essere formalmente trasmesse alla direzione dei lavori.
23.2 Vernici protettive antiruggine
Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio oleofenolico o cromato.
23.3 Smalti
Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione, stabilità di colore e resistenza elevata alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente possono verificarsi nella zona ove devono essere impiegati.
23.4 Diluenti
I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli smalti adottati.
In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire minimamente le caratteristiche del prodotto da diluire.
Art. 24 Demolizioni
24.1 Interventi preliminari
L’appaltatore deve assicurarsi, prima dell’inizio delle demolizioni, dell’interruzione di approvvigionamenti idrici, gas, e allacci di fognature, nonché dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:
- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento- amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.
24.2 Sbarramento della zona di demolizione
Nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il transito di persone e mezzi, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato devono essere consentiti soltanto dopo che è stato sospeso lo scarico dall’alto.
24.3 Idoneità delle opere provvisionali
Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza, e devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di sicurezza.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare le parti non ritenute più idonee.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potrà ordinare l’esecuzione di prove per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall’appaltatore.
Prima dell’inizio di lavori di demolizione, è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su strutture limitrofe.
In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.
24.4 Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione
I lavori di demolizione, come stabilito dall’art. 151 del D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
24.5 Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica autorizzata. Diversamente, l’appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree.
Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato, dovrà essere depositato entro l’ambito del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate, ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori.
24.6 Proprietà degli oggetti ritrovati
La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia o l’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore dovrà, pertanto, consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni espressamente ordinate al fine di assicurarne l’incolumità e il diligente recupero.
Qualora l’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al direttore dei lavori, e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso.
L’appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all’esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L’appaltatore dovrà, altresì, darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all’autorità giudiziaria.
Art. 25 Scavi a sezione obbligata e sbancamenti in generale
Generalità
Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri e dei rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle ulteriori prescrizioni della direzione dei lavori.
25.1 Ricognizione
L’appaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto.
25.2 Smacchiamento dell’area
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, di siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie.
La terra vegetale eventualmente asportata, per la profondità preventivamente concordata con la direzione dei lavori, non dovrà essere mescolata con il terreno sottostante. La terra vegetale deve essere accumulata in cantiere nelle aree indicate dalla direzione dei lavori.
25.3 Riferimento ai disegni di progetto esecutivo
Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri e dei rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle prescrizioni della direzione dei lavori.
25.4 Splateamento e sbancamento
Nei lavori di splateamento o di sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di 150 cm, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
25.5 Scavi a sezione obbligata
Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondità indicate nel progetto esecutivo, con le tolleranze ammesse.
Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondità prescritta devono essere riportati al giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione, a cura e a spese dell’appaltatore.
Eventuali tubazioni esistenti che devono essere abbandonate dovranno essere rimosse dall’area di scavo di fondazione.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 150 cm, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
I sistemi di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cm. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni, e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
25.6 Scavi in presenza d’acqua
Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera, pur ricorrendo ad opere provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamento della falda, sia costantemente presente ad un livello di almeno 20 cm dal fondo dello scavo.
Nel prosciugamento è opportuno che la superficie freatica si abbassi oltre la quota del fondo dello scavo per un tratto di 40-60 cm, inversamente proporzionale alla granulometria del terreno in esame.
25.6.1 Pompe di aggottamento
Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall’appaltatore in quantità, portata e prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda inferiore a 00 xx x, xx generale, per scavi poco profondi.
L’impiego delle pompe di aggottamento potrà essere richiesto a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.
I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla direzione dei lavori, specialmente durante l’esecuzione di strutture in cemento armato, al fine di prevenire il dilavamento del calcestruzzo o delle malte.
25.6.2 Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi, l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
25.7 Impiego di esplosivi
L’uso di esplosivi per l’esecuzione di scavi è vietato.
25.8 Deposito di materiali in prossimità degli scavi
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle opportune puntellature.
25.9 Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni e la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe e scalette di adeguata portanza e sicurezza.
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti e attraversamenti di strade esistenti, l’impresa è tenuta ad informarsi dell’eventuale esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature) nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi. In caso affermativo, l’impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere o impianti (Enel, Telecom, P.T., comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo, altresì, tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con le opportune cautele, onde evitare danni alle suddette opere.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l’impresa dovrà procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari delle opere danneggiate oltreché, naturalmente, alla direzione dei lavori.
Fanno, comunque, carico alla stazione appaltante gli oneri relativi a eventuali spostamenti temporanei e/o definitivi di cavi o condotte.
25.10 Manutenzione degli scavi
Gli scavi di fondazione dovranno essere mantenuti asciutti, in relazione al tipo di lavoro da eseguire.
Si dovranno proteggere le zone scavate e le scarpate per evitare eventuali scoscendimenti e/o franamenti.
Rifiuti e macerie dovranno essere asportati dagli scavi prima dell’esecuzione delle opere susseguenti.
Art. 26 Divieti per l’appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi
L’appaltatore, dopo l’esecuzione degli scavi di fondazione o di sbancamento, non può iniziare l’esecuzione delle strutture di fondazione prima che la direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o degli sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo, e l’eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del terreno di fondazione.
Art. 27 Riparazione di sottoservizi
L’appaltatore ha l’obbligo e l’onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.) danneggiati dall’impresa durante l’esecuzione degli scavi e delle demolizioni.
Art. 28 Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature o le strutture di fondazione, o da addossare alle murature o alle strutture di fondazione, e fino alle quote prescritte dagli elaborati progettuali o dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l’appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i lati e così da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o automezzi non dovranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera, per essere riprese, poi, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
È vietato addossare terrapieni a murature o strutture in cemento armato di recente realizzazione e delle quali si riconosca non completato il processo di maturazione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’appaltatore.
È obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione le dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché, al momento del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
CAPO III
NORME DI MISURAZIONE Art. 29 SCAVI
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
1. il volume degli scavi di sbancamento e spianamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio, fra le parti, all’atto della consegna , ed all’atto della misurazione.
Si intendono scavi di sbancamento quelli eseguiti al di sotto del piano di campagna per splateamenti, trincee di approccio, apertura di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette, piazzali, spianamenti per opere d’arte compresi gli scavi incassati e grandi sezioni per l’impianto di manufatti eseguiti su vaste superfici ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento compresa l’eventuale necessità di formare opportune rampe provvisorie.
2. gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi;vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Per gli scavi eseguiti con mezzo meccanico la misurazione è unica dal piano di campagna fino alla profondità di 4.00 ml.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
3. per gli scavi a sezione ristretta si devono intendere quelli di larghezza non superiore al metro.
4. i sovrapprezzi per scavi in presenza di acqua, quando il livello naturale dell’acqua che si stabilisce negli scavi supera i 20 cm di altezza, saranno applicati a metro cubo per la parte eccedente tale limite.
5. nell’ambito delle opere marittime il volume degli scavi subacquei verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei rilievi e scandagli di prima e seconda pianta. Nella esecuzione dei dragaggi potrà essere ammessa tolleranza da determinarsi in sede di progetto.
Art. 30 DEMOLIZIONI
Nella misura delle demolizioni si eseguiranno, per quanto possibile, le regole che verranno indicate per misurare le opere stesse quando si costruiscono.
Nelle demolizioni dei fabbricati valutate a metro cubo vuoto per pieno si misurerà il volume determinato dal prodotto della superficie in pianta, della parte demolita, per l’altezza compresa tra la quota dell’estradosso dell’ultimo solaio e quella raggiunta con la demolizione.
Si escludono, dalla suddetta misurazione, i cortili, le chiostrine, i cornicioni, i marciapiedi, gli aggetti decorativi, i poggioli, i parapetti dei terrazzi e qualsiasi sovrastruttura sulle coperture, quali comignoli e volumi tecnici,
Per le demolizioni di murature, le stesse saranno valutate a mc o a mq in base alle figure geometriche delle varie strutture, dedotti i vuoti superiori a 1.00 mq per la misurazione a superficie o a 0,25 mc per la misurazione a volume.
Art. 31 RILEVATO O RINTERRI
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati o rinterri s’intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi non spetterà alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi.
Il volume di ogni tipo di rilevato o rinterro sarà determinato col sistema delle sezioni ragguagliate.
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l’andamento di progetto o di spostamenti eventuali per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate( senza detrazione dei cassonetti il cui escavo, da eseguire dopo ultimato il corpo stradale, ricavandolo dalla piattaforma stradale, viene compensato a parte), sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio all’atto della consegna, salvo la facoltà delle parti di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni.
Art. 32 PALIFICAZIONI E INTIRANTATURE
a) la lunghezza di pali e intirantature sarà determinata dalla differenza di quota compresa tra il piano di inizio della perforazione e il fondo della stessa.
b) Il diametro e/o la sezione del palo, sarà determinato dal diametro della testa tagliante. La malta cementizia eccedente il volume teorico del palo maggiorato del 15% sarà compensata a parte, con relativo prezzo di elenco nel quale è compresa l’iniezione.
Le armature metalliche saranno valutate e peso.
Art. 33 PARATIE E CASSERI
Saranno valutate per la loro superficie effettiva a contatto del getto, e nel relativo prezzo di elenco si intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc.., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento; collocamento in opera di longarine o filagne di collegamento, infissione di pali, tavoli o palandole, per rimozioni,
perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all’uso.
Art. 34 CONGLOMERATI CEMENTIZI
I Conglomerati cementiti sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno misurati a volume con il metodo geometrico in base a misure sul vivo e alle dimensioni previste in progetto.
Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a 0,20 mc ciascuno, intendendosi in tal modo compensato il maggior magistero richiesto per la formazione di eventuali fori o feritoie regolarmente disposti, da realizzare nel numero e nelle posizioni che verranno richiesti dalla Direzione Lavori.
Quando trattasi di elementi di carattere ornamentale gettati fuori opera per la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.
Art. 35 SOLAI
I solai in cemento armato non misti a laterizi saranno valutati a mc come ogni altra opera in cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio sarà invece pagato a mq sulla luce netta tra le travi e/o le murature emergenti comprendendovi quindi anche i massetti perimetrali, le ali delle travi complanari con il solaio stesso e le banchine di ripartizione.
Nei prezzi dei solai in genere è compresa ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l’intonaco.
Nei prezzi dei solai misti in cemento armato e travetti di laterizi sono comprese casseforme e le impalcature di sostegno provvisorie di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati, i massetti perimetrali, le ali delle travi complanari con i solai stessi e le banchine rompitratta, ad esclusione dei solai misti a nervature parallele, per i quali i casseri verranno liquidati a parte con i relativi prezzi di elenco.
Art. 36 RIEMPIMENTI DI PIETRAME A SECCO
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai ecc. sarà valutato a mc per il suo volume effettivo misurato in opera.
Art. 37 PARAMENTI A FACCIA VISTA
Nei prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da compensare separatamente dalle murature, è esclusa la fornitura del pietrame che sarà compensato a parte con i relativi prezzi di fornitura, è inoltre escluso l’onere della stuccatura, profilatura e stilatura. Tale lavorazione sarà compensata col relativo prezzo di elenco.
La misurazione dei paramenti di pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata a mq per la loro superficie effettiva.
Art. 38 PAVIMENTI
I pavimenti saranno valutati a mq per la superficie effettivamente realizzata, misurati al vivo della muratura, deducendo ogni vano ed ogni occupazione di cose estranee (chiusini, pilastri lesene) quando la loro superficie sia uguale o superiore a 0,50 mq.
Il sottofondo verrà invece pagato a parte, salvo il caso in cui fosse compreso nel descrittivo del prezzo in elenco.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono comprese le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque fosse l’entità dei lavori per tali ripristini.
Le pavimentazioni stradali saranno misurate a mq o a mc dedotti i vuoti uguali o superiori a
0.50 mq e valutate in conformità di quanto descritto dalle singole voci del prezzario regionale. I vespai aerati realizzati con laterizi saranno valutati a mc in opera.
Art. 39 LAVORI IN METALLI FERROSI
Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei manufatti a lavorazione ultimata e determinato prima della loro posa in opera.
L’acciaio in barre tonde per armature di calcestruzzi e di solai in cemento armato verrà valutato applicando, allo sviluppo lineare delle barre stesse, il peso teorico indicato dalle norme UNI relativamente ai vai diametri previsti in progetto.
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre la lavorazione a sfrido, è compreso l’onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura dello stesso e la posa in opera dell’armatura.
Art. 40 TUBAZIONI IN GENERE
I tubi di ghisa e i tubi di acciaio saranno valutati a metro lineare e misurati in asse della tubazione , senza tener conto delle compenetrazioni.
Il prezzo di tariffa per le tubazioni di ghisa od in acciaio comprende, oltre la fornitura del materiale (compresi pezzi speciali e relativa posa in opera con sigillatura), anche la fornitura delle staffe di sezione adeguata e di qualsiasi forma o lunghezza occorrente per fissare i singoli pezzi.
La posa in opera di eventuali valvole di intercettazione esclusa la loro fornitura, sarà compensata a parte escludendo altresì le opere murarie quali la posa delle staffe di sostegno e l’eventuale formazione e chiusura di crene e tracce.
Il prezzo di tariffa per le tubazione in ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei getti delle strutture in calcestruzzo con ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme.
La valutazione delle tubazioni in gres, in fibrocemento e materie plastiche sia in opera, sia in semplice somministrazione, sarà fatta a metro lineare, misurando sull’asse della tubazione senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.
I pezzi speciali saranno ragguagliati al metro lineare delle tubazioni del corrispondente diametro; per quanto concerne i tubi di PVC nelle serie 300 – 301 – 302, come per le tubazioni in fibrocemento , come indicato nell’apposita tabella del prezzario.
I pezzi speciale per tubazioni in PVC serie 303/1 e 303/2 di polietilene e polipropilene si intendono posti in opera esclusa la fornitura che sarà valutata a parte con i relativi prezzi in elenco.
Il loro prezzo s’intende per tubazione completa di ogni parte.
I tubi interrati poggeranno su sottofondo di inerte o calcestruzzo, da pagarsi a parte; così pure verranno pagati a parte gli scavi.
Per i tubi di cemento vale quanto detto per i tubi di gres e fibrocemento.
Il prezzo si intende per tubazione completa posta in opera con la sigillatura dei giunti, esclusi l’eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo.
I massetti di calcestruzzo per fondazione o rivestimento di tubi di qualsiasi tipo, verranno valutati a mc, al netto del volume occupato dai tubi, con l’applicazione del prezzo unitario del calcestruzzo per fondazione.
Art. 41 TINTEGGIATURE COLORITURE E VERNICIATURE
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
La coloritura e verniciatura degli infissi e simili sarà valutata a mq osservando le seguenti norme:
a) Per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, inferriate e simili, sarà computata una volta l’intera loro superficie:
b) Per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie;
Art. 42 IMPIANTI ELETTRICI
Tutte le canalizzazioni porta cavi saranno valutate a metro lineare e misurate in asse, senza tener conto di eventuali sovrapposizioni.
La misurazione sarà effettuata tra i punti di entrata e di uscita dei contenitori posti all’estremità (apparecchiature, pannelli, cassette di deviazione, quadri, vassoi, altri tubi)
I raccordi saranno valutati a numero e compensati con i prezzi relativi.
I cassetti, le scatole di deviazione, i cassetti porta frutto normale nonché i pezzi speciali saranno valutati a numero.
Per i cavi posati entro “vie”, i prezzi di elenco sono applicati alle quantità corrispondenti alla lunghezza ricavata misurando l’asse di dette “vie”, il percorso totale dei cavi tra i baricentri delle due morsetterie di estremità, aumentate per i cavi di comando e controllo, di un quarto della morsetteria più lunga, non deducendo i tratti occupati da cassette di infilaggio e deviazione.
Per gli altri cavi (interrati direttamente e/o inseriti in cunicoli e/o in aria libera) i prezzi di elemento sono applicati alle quantità corrispondenti alla lunghezza in asse del percorso totale degli stessi.
Per quanto si riferisce agli apparecchi (quadri, cablaggio, apparecchi di comando, corpi illuminanti, pali e attrezzature accessorie), saranno valutati in conformità di misure indicate nelle descrizioni dei vari articoli del prezzario regionale.