Indice
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1. IL CONTRATTO DI TRASPORTO
1.1 Prenotazione del volo
1.2 Acquisto del biglietto
2. DIRITTI DEL PASSEGGERO NEI PRINCIPALI CASI DI DISSERVIZIO
2.1 Forme di tutela per negato imbarco
2.2 Forme di tutela per cancellazione del volo
2.3 Forme di tutela per ritardo prolungato del volo
2.4 Modalità di reclamo
3. ULTERIORI DIRITTI DEI PASSEGGERI
3.1 Diritto all’informazione
3.2 Sistemazione in classe superiore o inferiore
3.3 Irrinunciabilità
3.4 Risarcimento
3.5 Danni da ritardo
3.6 Identità della compagnia aerea
4. DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA
4.1 Forme di tutela assicurate dalla compagnia aerea
4.2 Come richiedere il servizio
4.3 Forme di tutela assicurate dal gestore aeroportuale
4.4 Modalità di reclamo
5. PACCHETTI TURISTICI
5.1 Obblighi dell’organizzatore e del venditore
5.2 Diritti del consumatore
6. LIMITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMPAGNIE AEREE
6.1 Bagaglio
6.1.1 Smarrimento
6.1.2 Ritrovamento
6.1.3 Danneggiamento
6.1.4 Risarcimento
6.2 Responsabilità relative alle persone in caso di incidente
6.2.1 Requisiti assicurativi minimi delle compagnie aeree
INFORMAZIONI UTILI
7. IL SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA SICUREZZA DELTRASPORTOAEREO
7.1 La sicurezza degli aeromobili e delle compagnie aeree
7.2 La sorveglianza sulla navigabilità e sulla manutenzione degli aeromobili nazionali
7.3 Il Certificato di Operatore Aereo (COA)
7.4 La Licenza di Esercizio per il Trasporto Aereo
7.5 La sorveglianza sugli operatori aerei esteri – Il programma SAFA e la Black List
7.6 Altre attività di controllo sugli operatori aerei esteri
8. CONTROLLI DI SICUREZZA AEROPORTUALE
8.1 Articoli consentiti in cabina
8.2 Articoli proibiti in cabina
8.3 Articoli proibiti in stiva
9. SCIOPERI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
SEDI ENAC
La Carta riassume gli aspetti essenziali della legislazione in materia. Eventuali richieste o azioni legali presentate in caso di controversie devono basarsi esclusivamente sui relativi testi legislativi consultabili sul sito Internet xxx.xxxx.xxx.xx nella sezione “I Diritti dei Passeggeri”
1.1 PRENOTAZIONE DEL VOLO
Dove si effettua:
• nelle agenzie di viaggio
• nelle agenzie e nelle filiali della compagnia aerea
• telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l’agenzia di viaggio
• via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree
Al momento della prenotazione il passeggero1 ha diritto a ricevere informazioni circa:
• la compagnia aerea che effettuerà il volo
• l’orario del volo
• il tipo di aeromobile
• le tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate
• il codice di prenotazione (PNR - Passenger Name Record)
• limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri
• limiti di responsabilità in caso di danno, distruzione o smarrimento del bagaglio
Ogni compagnia aerea di norma informa i propri passeggeri sulle modalità e i tempi per l’effettuazione delle operazioni di accettazione (check-in).
Il contratto di trasporto si perfeziona con l’acquisto del biglietto.
1.2 ACQUISTO DEL BIGLIETTO
In questa fase, il passeggero ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea la ricevuta del viaggio (Itinerary Receipt) con tutti i dettagli del volo.
Il biglietto aereo, individuale o collettivo, costituisce prova della conclusione del contratto di trasporto. Quest’ultimo è regolato, oltre che dalla disciplina normativa generale, dalle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) di cui il passeggero deve poter avere adeguata informativa presso tutti i punti vendita della compagnia aerea (compresi quelli on-line).
1 Per i passeggeri diversamente abili o a mobilità ridotta (PMR) vedi pag.16.
2 DIRITTI DEL PASSEGGERO NEI PRINCIPALI CASI DI DISSERVIZIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce re- gole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regola- mento (CEE) n. 295/91
• Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 69 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Rego- lamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”
Ulteriori forme di tutela sono state previste dall’Unione europea in caso di:
NEGATO IMBARCO
IL PASSEGGERO NON VIENE IMBARCATO A CAUSA DELL’ECCESSIVO NUMERO DI PRENOTAZIONI
CANCELLAZIONE DEL VOLO
SI VERIFICA QUANDO L’AEROMOBILE NON PARTE
RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
SIVERIFICA QUANDO LA PARTENZA DELL’AEROMO- BILE È RITARDATA RISPETTO ALL’ORARIO DI PARTENZA PREVISTO
Le tutele si applicano:
• ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
• ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
Non si applicano:
• ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto
Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:
• possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
• ha una prenotazione confermata
• si presenta all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre qua- rantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata
Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
Non ne ha diritto il passeggero:
• che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, di- rettamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
• cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
2.1 FORME DI TUTELA PER NEGATO IMBARCO APPELLO AIVOLONTARI che la compagnia aerea deve effettua- re in un primo momento per verificare se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di be-
nefici da concordare.
Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea:
COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
VOLI INTRACOMUNITARI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | euro 250 |
VOLI INTRACOMUNITARI | SUPERIORI A 1500 KM | euro 400 |
VOLI INTERNAZIONALI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | euro 250 |
VOLI INTERNAZIONALI | TRA I500 KM E 3500 KM | euro 400 |
VOLI INTERNAZIONALI | SUPERIORI A 3500 KM | euro 600 |
La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.
La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.
RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
oppure in alternativa
RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili
ASSISTENZA
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompa- gnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
2.2 FORME DITUTELA PER CANCELLAZIONE DELVOLO
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:
RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
oppure in alternativa
RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili
ASSISTENZA
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompa- gnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
IN ALCUNI CASI ANCHE ALLA COMPENSAZIO-
NE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intra- comunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
VOLI INTRACOMUNITARI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | euro 250 |
VOLI INTRACOMUNITARI | SUPERIORI A 1500 KM | euro 400 |
VOLI INTERNAZIONALI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | euro 250 |
VOLI INTERNAZIONALI | TRA I500 KM E 3500 KM | euro 400 |
VOLI INTERNAZIONALI | SUPERIORI A 3500 KM | euro 600 |
La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.
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work in progress
La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.
LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA NON È
DOVUTA nel caso in cui
o la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio
avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi
o il passeggero sia stato informato della cancellazione:
• con almeno due settimane di preavviso
• nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario origi- nariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
• meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario ori- ginariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto
2.3 FORME DI TUTELA PER
RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
In questo caso il passeggero ha diritto a:
ASSISTENZA
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA viene riconosciuto in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
VOLI INTRACOMUNITARI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | ritardo del volo almeno 2 ore |
VOLI INTRACOMUNITARI | SUPERIORI A 1500 KM | ritardo del volo almeno 3 ore |
VOLI INTERNAZIONALI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | ritardo del volo almeno 2 ore |
VOLI INTERNAZIONALI | TRA I500 KM E 3500 KM | ritardo del volo almeno 3 ore |
VOLI INTERNAZIONALI | SUPERIORI A 3500 KM | ritardo del volo almeno 4 ore |
RINUNCIA AL VOLO
Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare
penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompa- gnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
2.4 MODALITÀ DI RECLAMO
Eventuali reclami devono essere presentati in primo luogo alle compagnie aeree con i quali il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto.
Se non vengono fornite risposte adeguate entro sei settimane, si può presentare reclamo:
• alle sedi Enac dell’aeroporto nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera
• agli Organismi responsabili2 degli Stati dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati
IL RECLAMO ALL’ENAC
È possibile inviare i reclami, oltre che via posta, fax, e-mail, uti- lizzando il modulo on-line, predisposto per raccogliere tutte le informazioni utili e per agevolarne la trattazione. Il modulo è disponibile sul portale dell’Ente xxx.xxxx.xxx.xx nel canale “I Diritti dei Passeggeri”.
I reclami contribuiscono ad attivare le verifiche dell’Enac per l’accerta- mento di possibili violazioni del Regolamento (CE) 261/2004 oltre che a monitorare la qualità dei servizi offerti all’utenza.
L’Enac, quale Organismo responsabile in Italia del rispetto dei diritti del passeggero in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, può sanzionare le compagnie aeree risultate inadempienti.
Fermo restando la possibile irrogazione di sanzioni, le conclusioni degli ac- certamenti effettuati vengono comunicate al passeggero che potrà utilizzar- le a supporto di eventuali azioni legali nei confronti della compagnia aerea.
Come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia europea del Novembre 2009, nel caso in cui i passeggeri, a causa di un ritardo, raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato, gli stessi hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.
Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il
ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.
2 I recapiti sono riportati a pag.15.
CONSIGLI UTILI
• Presentarsi in aeroporto con congruo anticipo per ef- fettuare agevolmente le operazioni di imbarco. In ogni caso, è importante rispettare i tempi indicati dalla com- pagnia aerea, dall’operatore turistico o dall’agente di viaggio
• Prima di procedere all’acquisto del biglietto verificare le condizio- ni restrittive collegate alla tariffa offerta. Normalmente a tariffe economicamente più appetibili corrisponde un livello più alto di restrizioni quali, ad esempio, la non modificabilità delle date e/o dei voli prenotati. Qualora l’acquisto venga effettuato via Internet, di norma viene richiesto di prendere visione di dette condizioni e di fornire prova della relativa accettazione mediante la selezione di apposita casella
• Nel caso il passeggero abbia acquistato una tariffa promozionale con condizioni restrittive e poi decida di non effettuare il volo non ha diritto al rimborso dell’intero costo del biglietto ma solo delle voci relative ai diritti aeroportuali e alla addizionale comunale e ministeriale (vedi “Tariffe trasparenti” in copertina)
• In caso di viaggio all’estero è importante controllare quali sia- no i documenti richiesti dalle Autorità del Paese di destinazio- ne e quale validità temporale di scadenza degli stessi sia pre- scritta. Infatti, alcuni Paesi richiedono che il documento abbia una scadenza successiva di almeno tre o sei mesi rispetto alla data di arrivo. È importante, inoltre, accertarsi con anticipo se sia richiesto un visto di entrata e le relative modalità di rila- scio, oppure sia necessario effettuare vaccinazioni o profilassi. È sempre raccomandabile, per i passeggeri italiani che si reca- no temporaneamente all’estero, la registrazione sul sito del Mi- nistero degli Affari Esteri xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Grazie alla registrazione, l’Unità di Xxxxx potrà pianificare gli in- terventi di assistenza qualora sopraggiunga una grave situazione di emergenza
3 ULTERIORI DIRITTI DEI PASSEGGERI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
• Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre 2003)
• Regolamento (CE) n.261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91
• Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comu- nità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del tra- sporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’art. 9 della Direttiva 2004/36/CE
3.1 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Nei casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo le compagnie aeree hanno l’obbligo di informare i passeggeri in merito alle forme di tutela previste dalla normativa comunitaria.
3.2 SISTEMAZIONE IN CLASSE SUPERIORE O INFERIORE Il passeggero non è tenuto ad un pagamento supplementare qualora la compagnia aerea offra una sistemazione in una classe superiore a quella prevista dal biglietto aereo acquistato.
Nel caso in cui, invece, la compagnia aerea trasferisca il pas- seggero in una classe inferiore rispetto a quella prevista dal biglietto aereo acquistato, dovrà corrispondere un rimbor- so (in contanti, mediante trasferimento bancario elettro-
xxxx, con versamenti o assegni bancari o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi) entro sette giorni: Rimborso per sistemazione da classe superiore a inferiore
VOLI INTRACOMUNITARI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | rimborso 30% prezzo biglietto |
VOLI INTRACOMUNITARI | SUPERIORI A 1500 KM | rimborso 50% prezzo biglietto |
VOLI INTERNAZIONALI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | rimborso 30% prezzo biglietto |
VOLI INTERNAZIONALI | TRA I500 KM E 3500 KM | rimborso 50% prezzo biglietto |
VOLI INTERNAZIONALI | SUPERIORI A 3500 KM | rimborso 75% prezzo biglietto |
3.3 IRRINUNCIABILITÀ
Al passeggero non possono essere imposte, attraverso clausole restrittive del contratto, limitazioni sulle forme di tutela previste dal Regolamento (CE) 261/2004.
3.4 RISARCIMENTO
L’applicazione delle forme di tutela previste nei casi di disservizio, non priva i passeggeri della possibilità di avviare eventuali azioni risarcitorie.
3.5 DANNI DA RITARDO
Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea,
può richiedere alla stessa il risarcimento fino ad un massimo di
4.150 DSP3, Diritti Speciali di Prelievo, (corrispondenti a circa 4.831,00 euro).
Il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.
Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.
3.6 IDENTITÀ DELLA COMPAGNIA AEREA
Il passeggero ha diritto a essere informato anticipatamente in merito alla compagnia aerea che effettua il volo (vettore aereo operativo) nel caso in cui questa sia diversa da quella con cui si è prenotato il trasporto (vettore aereo contrattuale).
Recapiti Organismi europei di riferimento in caso di negato imbarco,
cancellazione e ritardo prolungato del volo
Austria xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.xx
Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx
Rep. Ceca Romania
Slovacchia Slovenia
Spagna
Svezia Svizzera Ungheria
xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx xxx@xxx.xx xxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx xxxx@xxx.xx
xxxx@xxxxxxxx.xx xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
tel. x00 0 00 00 00 00
fax x00 0 00 00 00 00
xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx x0x@xxxx.xx xxxx@xxxxxxxxxxx.xx xxx@xxx.xx xxxx@xxxx.xxx.xx
tel. x000 0 00 00 000
fax x000 0 00 00 000
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx-xxxxxxxx@xxx.xx xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
tel. x000 00 000 00 00
fax x000 00 000 00 00
tel. x00 00 00 00 00 00
fax x00 00 00 00 00 00
tel. x00 00 000 00 00
fax x00 00 000 00 00
xxxxx.xxxxx-xxxxxxxxx@xxx.xx xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
tel. x00 00 000 00 00
fax x00 00 000 00 00
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx xxx@xxx.xx
Dati disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx - Elenco aggiornato a febbraio 2009
4 DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
• Decreto Ministeriale del 24 luglio 2007 n. 107/T recan- te “Designazione dell’organismo responsabile dell’ap- plicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”
L’Unione europea ha previsto forme di tutela a favore delle persone diversamente abili o a mobilità ridotta (PMR, Passeggeri a Mobilità Ridotta).
Ha diritto alle forme di tutela previste dalla normativa co- munitaria il passeggero che ha difficoltà nell’uso del mezzo di trasporto aereo per:
• qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, per- manente o temporanea), handicap mentale o qualsiasi altra causa di disabilità
• ragioni di età
Le tutele si applicano:
• a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario
• a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto dell’Unione europea, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria
Le tutele non si applicano:
• ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto
4.1 FORME DI TUTELA ASSICURATE DALLA COMPAGNIA AEREA
Una compagnia aerea, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un PMR, purché lo stesso sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.
La compagnia aerea con cui si è prenotato il volo e richiesta l’assistenza (vettore aereo contrattuale), dovrà trasmettere appena possibile le informazioni alla compagnia che effettuerà il trasporto (vettore aereo operativo).
Il rifiuto alla prenotazione o all’imbarco può avvenire solo:
• per motivi di sicurezza
• se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto del PMR
Tale limitazione viene applicata al fine di dare massima priorità alla sicurezza dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e in generale di tutti i passeggeri, specialmente in caso di abbandono dell’aeromobile per emergenze.
In caso di rifiuto, la compagnia aerea, il suo agente o l’operatore turistico deve:
• informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, dietro richiesta, fornirle per iscritto entro cinque giorni lavorativi
• proporre un volo alternativo o il rimborso del biglietto
La compagnia aerea, il suo agente o l’operatore turistico deve mettere a disposizione del pubblico, in formati accessibili, le norme di sicurezza in materia nonché le eventuali restrizioni.
Infine, la compagnia aerea deve fare ogni ragionevole sforzo, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, per assegnare i posti richiesti dal PMR e dal suo eventuale accompagnatore.
PRESENZA DELL’ACCOMPAGNATORE
La compagnia aerea, inoltre, può esigere che il PMR sia accompagnato da una persona in grado di fornirgli l’assistenza necessaria, qualora non sia autonomo nello svolgimento delle seguenti funzioni:
• respirare, il passeggero non dovrebbe aver bisogno di ossigeno supplementare
• alimentarsi, il passeggero dovrebbe essere capace di ali- mentarsi da solo. Nel caso di disabili visivi il personale di cabina può assistere il passeggero aprendogli le con- fezioni di cibo e descrivendo il servizio di ristorazione
• sollevarsi, il passeggero dovrebbe essere in grado di spo- starsi dal posto a sedere alla sedia a rotelle di bordo
• comunicare, il passeggero dovrebbe essere in grado di relazionarsi con gli assistenti di cabina e comprendere i loro avvisi/istruzioni
• fruire dei servizi igienici, il passeggero dovrebbe essere in grado di utilizzare i servizi igienici. Il personale di cabina può assistere il passeggero per spostarsi nella cabina mediante la sedia a rotelle di bordo
• prendere medicinali, il passeggero dovrebbe essere in grado di assumere le proprie medicine e le proprie me- dicazioni autonomamente
4.2 COME RICHIEDERE IL SERVIZIO
Per ricevere assistenza il passeggero deve richiedere il servizio alla compagnia aerea, al suo agente o all’operatore turistico con cui effettua la prenotazione, con un preavviso di almeno 48 ore dall’ora di partenza del volo pubblicata.
La compagnia aerea che riceve la richiesta di assistenza deve prenotare il servizio almeno 36 ore prima dall’ora di partenza del volo pubblicata, comunicando le informazioni al gestore dell’aeroporto di partenza, arrivo e transito.
Il passeggero ha diritto a essere informato anticipatamente in merito alla compagnia aerea che effettua il volo (vettore aereo operativo) nel caso in cui questa sia diversa da quella con cui ha prenotato il trasporto (vettore aereo contrattuale). La compagnia aerea con la quale è stato prenotato il volo e richiesta l’assistenza (vettore aereo contrattuale), dovrà trasmettere appena possibile le informazioni alla compagnia che effettuerà il trasporto (vettore aereo operativo), se diversa.
SIGLE IDENTIFICATIVE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA CONDIVISE A LIVELLO INTERNAZIONALE
• BLND, Passeggeri ipovedenti o ciechi
• WCHR, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale e muoversi in autonomia
• WCHS, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze e non possono salire e scendere le scale, ma sono autonomi a bordo dell’aeromobile
• WCHC, Passeggeri completamente immobili, che non sono autosuf- ficienti a bordo dell’aeromobile e necessitano di assistenza totale
• DEAF, Xxxxxxxxxx con disabilità uditiva
• DPNA, Xxxxxxxxxx con disabilità intellettuali o comportamentali
4.3 FORME DI TUTELA ASSICURATE DAL GESTORE AEROPORTUALE
Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente ai PMR le forme di assistenza che consentono di:
• comunicare il proprio arrivo in aeroporto, utilizzando punti designati all’interno e all’esterno del terminal
• spostarsi da un punto designato al banco di accettazione (check-in)
• adempiere le formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli
• procedere dal banco dell’accettazione (check-in) all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza
• imbarcarsi sull’aeromobile e sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria
• procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere e viceversa
• riporre a bordo e recuperare il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato
• recarsi dall’aeromobile alla sala riconsegna bagagli e ritirare il proprio bagaglio, completando i controlli per l’immigrazione e doganali
• essere accompagnati a un punto designato
• prendere i voli in coincidenza, se il PMR è in transito, con assistenza all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche
• poter utilizzare i servizi igienici in caso di necessità
• poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco
• ricevere, previo preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità
• ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno
• poter accedere alle informazioni sui voli
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disabile sistemato in cabina o in procinto di imbarcarsi
4.4 MODALITÀ DI RECLAMO
Eventuali reclami devono essere presentati alle compagnie aeree o al gestore aeroportuale. Il reclamo potrà inoltre essere inviato all’Enac oppure agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione europea e della Norvegia (riportati nella pagina accanto) per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati.
IL RECLAMO ALL’ENAC
È possibile inviare i reclami utilizzando il modulo on-line, predisposto per raccogliere tutte le informazioni utili e per agevolarne la trattazione. Il modulo è disponibile sul portale
dell’Ente xxx.xxxx.xxx.xx nella sezione dedicata ai Diritti dei Passeg- geri con disabilità o a mobilità ridotta.
I reclami contribuiscono ad attivare le verifiche dell’Enac per l’accer- tamento di possibili violazioni del Regolamento (CE) 1107/2006 oltre che a monitorare la qualità dei servizi offerti all’utenza.
L’Enac è l’Organismo responsabile in Italia del rispetto dei diritti del pas- seggero diversamente abile o a mobilità ridotta. Al momento dell’andata in stampa della Carta, il Governo italiano ha adottato definitivamente lo schema di Decreto legislativo recante il sistema sanzionatorio attraver- so il quale l’Enac potrà sanzionare i soggetti risultati inadempienti.
Fermo restando la possibile irrogazione di sanzioni, le conclusioni degli accertamenti effettuati verranno comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali nei confronti della com- pagnia aerea o del gestore aeroportuale o dell’operatore turistico.
CONSIGLI UTILI
• Il numero massimo di PMR consentito dalle norme di sicurezza comunitarie in uno stesso volo dipende da diversi fattori, come il tipo di aeromobile e la sua confi-
gurazione, il tipo e il grado di riduzione della mobilità dei PMR che chiedono di essere imbarcati, e inoltre il numero delle persone in normali condizioni di mobilità. Si raccomanda di fare la richiesta di assistenza al momento dell’acquisto del biglietto
• È necessario informare la compagnia aerea con precisione delle proprie esigenze per avere l’assistenza appropriata
• Verificare che il codice che identifica la tipologia di assistenza indi- cata nel documento di viaggio coincida con quella effettivamente richiesta al momento della prenotazione
• Non è possibile trasportare sedie a rotelle all’interno della cabina; queste devono essere imbarcate nella stiva dell’aeromobile.Sono previste limitazioni al trasporto di sedie a rotelle a batteria. Sono ammesse infatti nella stiva carrozzelle provviste di batterie non soggette a fuoriuscita di liquido; la batteria dovrà essere, oltre che ben fissata alla struttura della carrozzella, anche scollegata e con i terminali opportunamente isolati. Qualora si desideri comunque trasportare questo tipo di attrezzatura occorre contattare pre- ventivamente la compagnia aerea, prima della prenotazione, per ottenere l’autorizzazione
Recapiti Organismi europei di riferimento in caso di mancato rispetto dei diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta
Austria Belgio
Bulgaria
Cipro Danimarca Estonia
Finlandia Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Lettonia Lituania
Lussemburgo
Malta Norvegia Paesi Bassi
Polonia Portogallo
Regno Unito
Rep. Ceca
Romania Slovacchia
Slovenia
Spagna Svezia Ungheria
tel. (fr) x00 0 000 00 00 / fax (fr) x00 0 000 00 00
tel. (nl) x00 0 000 00 00 / fax (nl) x00 0 000 00 00
tel. x000 0 000 00 00
fax x000 0 000 00 00
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx xxxx@xxx.xx
tel. x000 000 00 00
fax. x000 000 00 00
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx tel. + 00 0 00 00 00 00
fax + 00 0 00 00 00 00
Gestore aeroportuale: x0x@xxxx.xx Compagnie aeree: x0x@xxxx.xx
xxx@xxxxxx.xxx.xx tel. x000 000 000 00
fax x000 000 000 00
tel .+ 000 0000/00 00 00 00
fax + 000 00 00 00
tel. x000 00 00 00 00
xxxxxxxxxx@xxx.xx tel. x00 0 00 00 00 000
fax x00 0 00 00 00 000
Instituto Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx Xxx X, Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxxx xx Xxxxxx PT-1749-034 LISBOA
tel. x00 0 000 000 00 00
fax x00 0 000 000 00 00
tel. x00 00 00 00 00 00
fax x00 00 00 00 00 00
xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx tel. x000 0 00 00 00 00
fax x000 0 00 00 00 00
tel. x000 0 000 0000/x000 0 00 00 0000
fax x000 0 000 0000
tel. x00 00 00 00 000
xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Dati disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx - Elenco aggiornato a febbraio 2009
5 PACCHETTI TURISTICI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”
I pacchetti turistici - viaggi vacanze circuiti tutto compreso - oltre ad avere una durata superiore alle 24 ore oppure a comprendere minimo una notte, risultano dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi:
• trasporto
• alloggio
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gruppo di passeggeri con accompagnatore work in progress
• altri servizi (es. escursioni, manifestazioni e spettacoli)
5.1 OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE E DEL VENDITORE Per questa tipologia di viaggi il consumatore deve ricevere dall’organizzatore o dal venditore, prima della sottoscrizione del contratto, precise notizie sull’itinerario prescelto che possono
essere riportate in un opuscolo informativo o catalogo.
OPUSCOLO INFORMATIVO O CATALOGO
L’organizzatore o il venditore debbono consegnare al consumatore una copia del contratto di vendita timbrato o firmato e assicurargli ogni tipo di assistenza.
L’opuscolo deve indicare in modo chiaro e preciso:
• destinazione, durata, caratteristiche del pacchetto turistico
• caratteristiche e tipologia dei mezzi di trasporto, della compagnia aerea, dell’albergo e dei servizi
• itinerario, visite e escursioni
• eventuale presenza di guida o accompagnatore turistico
• formalità applicabili ai cittadini dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio
• obblighi sanitari
• prezzo del pacchetto turistico, percentuale da versare come acconto (mai superiore al 25% del prezzo forfetario) e scadenze per il saldo
• numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto
Le informazioni contenute nell’opuscolo sono vincolanti per l’orga- nizzatore e il venditore.
5.2 DIRITTI DEL CONSUMATORE
Il consumatore ha diritto a:
• trasferire la propria prenotazione ad un’altra persona nel caso in cui sia impossibilitato ad usufruire del pacchetto turistico, dandone notizia all’organizzatore o al venditore entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza
• scegliere,prima della partenza,un pacchetto turistico equivalente (stesso importo riportato nel catalogo) o di qualità superiore, senza supplemento di prezzo, nei casi di recesso previsti dal contratto o per la cancellazione del pacchetto non per sua colpa. Nel caso in cui il pacchetto sostitutivo sia di qualità inferiore il consumatore ha diritto al rimborso della differenza
• viaggiare al prezzo pattuito che non può essere variato a meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto; in tal caso l’eventuale aumento comunque non può superare il 10% del prezzo originario e non può essere applicato nei 20 giorni che precedono la partenza
MODALITA’ DI RECLAMO
Il consumatore deve far presente all’organizzatore, al suo rappresentante locale o all’accompagnatore turistico qual- siasi inosservanza dei termini contrattuali, per consentire loro di trovare tempestivo rimedio.
Inoltre, il consumatore può sporgere reclamo mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’organizzatore o al venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.
6 LIMITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMPAGNIE AEREE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel testo modificato dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955
• Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
• Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre 2003)
• Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicura- tivi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
• Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle di- sposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili”
6.1 BAGAGLIO
Per bagaglio a mano si intendono quegli articoli che il passeggero può portare con sé in cabina per sistemarli nei comparti portaoggetti sovrastanti o sotto il sedile anteriore
Per bagaglio registrato si intendono quegli articoli che vengono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto nelle stive di un aeromobile e non sono accessibili al passeggero durante il volo. Tali bagagli
vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo.
All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio registrato (per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”), il passeggero deve compilare un rapporto di smarrimento o di danneggiamento. La constatazione dell’evento deve essere effettuata, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, utilizzando gli appositi moduli comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report).
6.1.1 SMARRIMENTO
Se entro 21 giorni dall’apertura del PIR non sono state ricevute notizie sul ritrovamento, è necessario inviare tutta la documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.
6.1.2 RITROVAMENTO
In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna è necessario inviare tutta la documentazione indicata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I CASI DI SMARRIMENTO E RITROVAMENTO BAGAGLI
• Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure originale della ricevuta in caso di bigliet- to cartaceo
• Originale del PIR rilasciato in aeroporto
• Originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio
• Elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito
• Elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ri- trovato
• Originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio
• Indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero
• Se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, nu- mero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile)
6.1.3 DANNEGGIAMENTO
In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di apertura del PIR, è necessario inviare tutta la documentazione indicata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo
• Originale del PIR rilasciato in aeroporto
• Originale del talloncino di identificazione del bagaglio
• Elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente ripor- tato danni
6.1.4 RISARCIMENTI
In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.000 DSP (circa 1.164,00 euro) in caso di compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal, fino a 17 DSP (circa 19,00 euro) per kg in caso di compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.
Paesi che aderiscono alla Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre 2003)
Albania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrain, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Capo Verde, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, El Xxxxxxxx, Emirati Arabi Uniti, Equador, Estonia, Finlandia, Francia, Gambia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Italia, Kenya, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madagascar, Maldive, Malesia, Mali, Malta, Messico, Mongolia, Namibia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Qatar, Regno Unito, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica di Korea, Repubblica Dominicana, Repubblica Unita della Tanzania, Romania, Saint Xxxxxxx e Grenadines, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera,Tonga, Ungheria, Uruguay, Vanuatu.
CONSIGLI UTILI
Articoli di valore, documenti importanti e contanti, medi- cinali salvavita e articoli fragili (telefonini e carica batterie, macchine fotografiche, videocamere, lettori CD, etc.) vanno inseriti nel bagaglio a mano o custoditi personalmente.
Il peso del bagaglio registrato ammesso al trasporto varia da compagnia a compagnia: per evitare di dover pagare un costo aggiuntivo, è bene ve- rificare in anticipo quale sia il peso consentito. Questo è specificato sul biglietto e, nel caso di biglietti elettronici, nella e-mail di conferma.
6.2 RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE
Non esistono limiti finanziari alla responsabilità delle compagnie aeree comunitarie e delle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per i danni fino a 100.000 DSP (circa 116.411,00 euro) per passeggero, la compagnia aerea ha l’obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla propria responsabilità.
Per i danni superiori a 100.000 DSP per passeggero, la compagnia aerea può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non le è imputabile.
In tutti i casi il risarcimento non è dovuto o è dovuto in misura minore qualora la compagnia aerea dimostri che il passeggero danneggiato è responsabile del danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.
Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell’aeromobile o comunque da quello previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile.
6.2.1 REQUISITI ASSICURATIVI MINIMI DELLE COMPAGNIE AEREE Per tutelare più efficacemente gli utenti del trasporto aereo, l’Unione europea prescrive che le compagnie aeree siano assicurate per coprire la loro responsabilità verso i passeggeri, il
bagaglio, le merci e i terzi dai rischi in materia di trasporto aereo, inclusi i rischi dovuti ad atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari. Per responsabilità riguardo ai passeggeri la copertura assicurativa minima ammonta a 250.000 DSP (circa 291.027,50 euro) per passeggero. La normativa europea lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da Convenzioni internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto nazionale degli Stati membri. Gli obblighi assicurativi si applicano a tutte le compagnie aeree che effettuano voli all’interno del territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, in arrivo o in partenza dallo stesso o che lo sorvolano.
L’Enac, quale Organismo responsabile in Italia del rispetto della normativa comunitaria di riferimento, può sanzionare le compagnie aeree risultate inadempienti.
INFORMAZIONI UTILI
7 IL SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO AEREO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all’aviazione civile internazionale
• Allegati Tecnici alla Convenzione di Chicago (Annessi)
• Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromo- bili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la cer- tificazione delle imprese di progettazione e di produzione
• Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navi- gabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
• Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aero- mobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari
• Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comu- nità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del tra- sporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE
• Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei sogget- ti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
• Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relati- vo alla gestione del sistema informativo
• Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abro- ga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n.1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
• Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)
• Regolamento (CE) n. 1131/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, recante modifica del Regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori ae- rei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità
7.1 LA SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI E DELLE COMPAGNIE AEREE
La sicurezza delle operazioni delle compagnie aeree e dei loro aeromobili è garantita da un complesso di regole internazionali (standard di sicurezza) e dai controlli sulla loro applicazione. Le norme si basano sugli Allegati Tecnici (Annessi) alla Convenzione di Chicago che ha istituito l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), associata alle Nazioni Unite quale Organismo permanente di regolazione del settore aereo.
La responsabilità della garanzia del rispetto degli standard di sicurezza è dello Stato di appartenenza della compagnia aerea. Sulla base di tale principio, gli Stati sorvolati o presso i quali si svolgono i collegamenti aerei internazionali accettano le certificazioni di navigabilità e di idoneità degli operatori aerei di Paesi esteri senza obbligo di ulteriori accertamenti.
La Convenzione di Chicago comunque consente l’effettuazione di ispezioni agli aeromobili esteri in transito negli aeroporti dei Paesi firmatari.
7.2 LA SORVEGLIANZA SULLA NAVIGABILITÀ E SULLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI NAZIONALI
Il sistema di sorveglianza degli operatori italiani di trasporto aereo è perfettamente in linea con gli standard ICAO e con le normative europee che regolano gli aspetti del trasporto aereo commerciale
(trasporto pubblico). In tale contesto l’Enac ha ricevuto dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (Easa) l’accreditamento quale autorità standardizzata per il riconoscimento europeo delle certificazioni degli aeromobili e delle imprese aeronautiche. L’Enac effettua la sorveglianza sugli aeromobili impiegati dalle compagnie aeree nazionali attraverso il rilascio ed il successivo rinnovo del Certificato di Navigabilità, che attesta l’idoneità dell’aeromobile al volo in condizioni di sicurezza.
Gli accertamenti sono effettuati mediante ispezioni a terra ed in volo. In particolare il programma di manutenzione degli aeromobili di trasporto pubblico viene obbligatoriamente rivalutato a cadenze periodiche per verificarne l’efficacia.
Nel caso di locazione da parte di compagnie aeree italiane di aeromobili stranieri senza equipaggio (dry lease), l’Enac viene delegato alla sorveglianza da parte dell’autorità dello Stato di registrazione; gli accertamenti tendenti alla verifica delle condizioni di navigabilità sono analoghi a quanto previsto per gli aeromobili immatricolati in Italia più le eventuali condizioni aggiuntive previste dagli accordi con l’Autorità estera.
Nel caso di noleggio da parte di compagnie aeree italiane di aeromobili stranieri con equipaggio (wet lease), l’Enac rilascia l’autorizzazione al volo solo se sussistono nel paese di provenienza condizioni di sicurezza equivalenti a quelle nazionali.
Per quanto riguarda la manutenzione degli aeromobili, essa deve essere obbligatoriamente effettuata da imprese certificate secondo le norme europee.
7.3 IL CERTIFICATO DI OPERATORE AEREO (COA)
Il COA, in accordo alle normative tecnico-operative previste per le operazioni di Trasporto pubblico, attesta che l’operatore ha la capacità professionale e l’organizzazione necessarie ad assicurare l’esercizio dei suoi aeromobili in condizioni di sicurezza.
Il COA viene rilasciato dall’Autorità aeronautica dello Stato dove l’operatore ha la sua sede legale. Anche in caso di dry lease e di wet lease, l’operatore straniero deve essere titolare di COA. Principali aree oggetto dei controlli dell’Enac per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di Operatore Aereo:
• manutenzione: sull’idoneità tecnica di ogni singolo aeromobile e sulla gestione dei programmi di manutenzione
• equipaggio: sul possesso della licenza di pilotaggio, dell’abilitazione al tipo di aeromobile e del certificato medico in corso di validità, sul superamento dei controlli periodici di professionalità e sull’esecuzione dell’addestramento di base e ricorrente (teorico e pratico su simulatori di volo)
• security: sull’adeguatezza delle procedure per la prevenzione di atti di interferenza illecita e sul relativo addestramento di base e ricorrente
• procedure operative: sulle attività prima del volo (ad esempio rifornimento di combustibile, trattamento antighiaccio), durante il volo (ad esempio verifica della rotta) e dopo il volo (ad esempio riporto delle anomalie riscontrate durante il volo)
• prestazioni: sui parametri di volo e sulla capacità degli aeromobili ad effettuare le rotte previste
• equipaggiamenti: sulle installazioni a bordo dell’aeromobile e sul mantenimento in efficienza della strumentazione necessaria per la conduzione del volo e per la navigazione (ad esempio radio, computer, estintori, giubbotti di salvataggio)
• operazioni in bassa visibilità: sulla qualificazione degli equipaggi, idoneità della strumentazione, procedure per l’atterraggio ad esempio in caso di nebbia
• pesi e bilanciamento: su procedure e metodi per il calcolo del peso dell’aeromobile e del suo carico
7.4 LA LICENZA DI ESERCIZIO PER IL TRASPORTO AEREO L’effettuazione dell’attività di trasporto aereo degli operatori nazionali è subordinata al rilascio della relativa Licenza di Esercizio da parte dell’Enac.
La Licenza di Esercizio consente ad una impresa di effettuare dietro remunerazione il trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci secondo le modalità indicate nella licenza stessa.
Il Regolamento (CE) 1008/2008 stabilisce i requisiti per il rilascio ed il mantenimento delle licenze di esercizio alle compagnie aeree comunitarie; tali requisiti attengono in particolare agli aspetti tecnico-operativi e giuridico-economico-finanziari.
7.5 LA SORVEGLIANZA SUGLI OPERATORI AEREI ESTERI IL PROGRAMMA SAFA E LA BLACK LIST
Ogni Stato ha la facoltà di effettuare verifiche ispettive sugli aeromobili stranieri presso gli scali nazionali interessati dai collegamenti aerei.
Tali verifiche, obbligatorie in tutti i Paesi dell’Unione europea, vengono condotte secondo procedure condivise nell’ambito del Programma SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) che prevede ispezioni di rampa (verifica delle documentazioni d’impiego dell’aeromobile, dell’operatore, degli equipaggi e delle condizioni generali dell’aeromobile) durante il transito negli aeroporti comunitari.
I risultati delle ispezioni di rampa e la loro condivisione in un’unica banca dati europea (per una pronta eliminazione delle carenze riscontrate a carico di un operatore) sono presi a riferimento per la stesura della Black List, la lista delle compagnie extracomunitarie sottoposte a restrizioni nello spazio aereo comunitario.
La Black List deriva da un apposito regolamento della Comunità europea e mira a garantire ai passeggeri un elevato livello di protezione contro i rischi per la sicurezza del volo. La Black List è aggiornata periodicamente sulla base delle più recenti attività di controllo effettuate nei Paesi comunitari.
La lista è consultabile all’indirizzo Internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx-xxx/xxxx_xx.xxx
7.6 ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI OPERATORI AEREI ESTERI
Oltre alle ispezioni di rampa, l’attività di controllo dell’Enac sugli operatori esteri si sviluppa mediante ispezioni documentali a bordo degli aeromobili effettuate presso gli aeroporti di transito secondo programmi stabiliti in accordo a normative interne.
Questi controlli sono mirati alla verifica del possesso delle certificazioni ed abilitazioni dell’aeromobile, dell’operatore e del suo equipaggio.
8 CONTROLLI DI SICUREZZA AEROPORTUALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione dell’8 agosto 2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione
Le tipologie e il livello delle misure di sicurezza (security) in tutti gli aeroporti sono cambiati in seguito agli eventi dell’11 settembre 2001. Si è reso necessario
aprire un capitolo nuovo relativo ai controlli strutturati
su standard internazionali oltre che su un’attività di continuo monitoraggio sull’intera organizzazione del trasporto aereo: infrastrutture, gestori, compagnie aeree, scuole di volo, oltre che su passeggeri, bagagli, merci e aeromobili.
All’Enac spetta il compito di definire e coordinare le misure di sicurezza del trasporto aereo redigendo il Programma Nazionale di Sicurezza, verificandone costantemente lo stato di applicazione e predisponendo quando necessario gli opportuni aggiornamenti; inoltre, sono di competenza dell’Ente gli adempimenti attuativi relativi all’affidamento in concessione dei servizi di security ed alla vigilanza sulla loro regolarità ed efficienza da svolgere in stretta correlazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza.
8.1 ARTICOLI CONSENTITI IN CABINA
Esempio
A+B+C = massimo 115 cm
A
B
C
35
È consentito portare in cabina un solo bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente 115 cm.
55
25
Al passeggero è consentito inoltre, salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, portare con sé a bordo ulteriori articoli, come ad esempio:
• borsetta o borsa portadocumenti o PC portatile
• apparecchio fotografico, videocamera o lettore CD
• apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettrici/ elettronici di piccole dimensioni, di uso abituale
• soprabito o impermeabile
• ombrello
• stampelle o altro mezzo per deambulare
• articoli da lettura per il viaggio
• culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio
• articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto e sugli aeromobili
• medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico- terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per i medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica
• sostanze liquide nei limiti consentiti
REGOLE DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO
Al fine di proteggere i passeggeri dalla minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l’Unione europea
ha adottato regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che i viaggiatori possono portare con sé a bordo.
Le restrizioni si applicano a tutti i passeggeri in partenza dagli aeropor- ti dell’Unione europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione, nonché dagli aeroporti di Norvegia, Islanda e Svizzera. Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio registrato, nel bagaglio a mano i liquidi consentiti sono invece in quantità limitata. Essi devono infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es. 100 grammi) e inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20).
I recipienti dovranno essere contenuti comodamente nel sacchetto così da richiuderlo facilmente.Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di un solo sacchetto di plastica. Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine liquide e i liquidi prescritti a fini dietetici oltre che gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell’effettiva necessità (pre- scrizione medica) ed autenticità di tali articoli.
L’ispezione ai punti di controllo viene effettuata separatamente rispet- to al bagaglio a mano.
I liquidi comprendono:
• acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
• creme, lozioni ed oli
• profumi
• spray
• gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
• contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
• sostanze in pasta, incluso dentifricio
• miscele di liquidi e solidi
• mascara
• ogni altro prodotto di analoga consistenza.
Prodotti di analoga consistenza ai liquidi
Crema di cioccolato Burro di arachidi Mascara liquido Lucida labbra liquido
Yogurt, formaggio fresco
Formaggio cremoso (es. certosa, camembert)
Deodoranti aerosol, roll on
Non ammesso
Sandwich preparati con crema di cioccolato
Sandwich preparati con burro di arachidi
Rossetto solido
Formaggi in forma solida (es. edam, parmigiano)
Ammesso
Le regole comunitarie non pongono alcun limite alle sostanze liquide, come bevande e profumi, che si possono acquistare presso i negozi e i duty free situati nelle aree poste oltre i punti di controllo e a bordo degli aeromobili utilizzati da compagnie aeree comunitarie.
È raccomandabile non aprire prima di essere arrivati alla destinazio- ne finale i prodotti acquistati e contenuti in sacchetti sigillati. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.
Transito negli aeroporti comunitari per i passeggeri prove- nienti da scali extracomunitari
I prodotti liquidi acquistati presso i negozi e i duty free di aeropor- ti extracomunitari, nonché al di fuori di Norvegia, Islanda e Svizzera, possono essere confiscati negli eventuali scali di transito comunitari qualora non sussista l’equiparazione delle misure di sicurezza tra il Paese interessato e l’Unione europea.
In caso di voli diretti, invece, i liquidi possono essere regolarmente trasportati a bordo.
Ad oggi sono stati equiparati l’aeroporto di Singapore e gli aeroporti croati di Dubrovnik, Fiume, Pola, Spalato, Zara, Zagabria. Verifiche di equiparabilità sono in corso su numerosi altri scali.
È utile ricordare che, al fine di agevolare i controlli di sicurezza, è obbligatorio:
• presentare agli addetti ai controlli i liquidi trasportati in cabina
• togliere giacca, cintura e soprabito
• estrarre dal bagaglio a mano i PC portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione.
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8.2 ARTICOLI PROIBITI IN CABINA
È proibito il trasporto in cabina dei seguenti articoli:
o Pistole, armi da fuoco e altre armi
Qualsiasi oggetto che di fatto o in apparenza può sparare un proiettile o causare lesioni, fra cui:
• accendini a forma di arma da fuoco
• armi giocattolo di qualsiasi tipo
• balestre
• componenti di armi da fuoco (esclusi i dispositivi di mira telescopici e i mirini)
• dispositivi per stordire o trasmettere una scossa, ad esempio pungoli elettrici per bovini, armi balistiche ad energia proiettata (taser)
• fionde
• lanciarpioni e fucili subacquei
• pistole a sfere
• pistole ad aria, fucili e armi a pallini
• pistole industriali con dardi e pistole fissachiodi
• pistole lanciarazzi
• pistole per starter
• repliche e imitazioni di armi da fuoco
• strumenti per sopprimere gli animali senza dolore
• tutte le armi da fuoco (pistole, rivoltelle, carabine, fucili, etc.)
o Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti
Articoli appuntiti o con lama che possono causare lesioni, fra cui:
• arpioni e lance
• asce e accette
• attrezzi da artigiano che possono essere utilizzati come armi a punta o a spigolo (ad esempio trapani e relative punte, taglierine, cutter, tutti i tipi di seghe, cacciaviti, palanchini, martelli, pinze, chiavi inglesi, saldatori)
• bastoni da sci e da passeggio / escursionismo
• bisturi
• coltelli, compresi i coltelli cerimoniali, con lame lunghe oltre 6 cm, di metallo o di qualsiasi altro materiale sufficientemente robusto da farne armi potenziali
• forbici con lame lunghe oltre 6 cm
• frecce e dardi
• machete
• mannaie da macellaio
• xxxxxxx per pattinaggio su ghiaccio
• piccozze per ghiaccio e rompighiaccio
• ramponi
• rasoi aperti e lame da rasoio (esclusi i rasoi di sicurezza o monouso con le lame incorporate nella cartuccia)
• sciabole, spade e bastoni con lama nascosta
• stelle da lancio
• temperini o coltelli a scatto con lame di qualsiasi lunghezza
o Strumenti smussati
Qualsiasi strumento smussato che può causare lesioni, fra cui:
• attrezzature per arti marziali (ad esempio pugni di ferro, mazze, manganelli, catene, num chuck, kubaton, kubasaunt)
• canne da pesca
• mazze da baseball e da softball
• mazze da cricket
• mazze da golf
• mazze da hockey
• mazze da lacrosse
• mazze o bastoni rigidi o flessibili (ad esempio manganelli, sfollagente e bastoni)
• pagaie per kayak e canoa
• skate-board
• stecche da xxxxxxxx e xxxxxx
o Esplosivi e sostanze infiammabili
Qualsiasi sostanza esplosiva o altamente infiammabile che rappresenti un rischio per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio o per la sicurezza dell’aeromobile o dei beni, fra cui:
• acquaragia e solvente per vernici
• bevande alcoliche con contenuto volumetrico di alcol superiore al 70% (140% in gradi proof)
• candelotti o cartucce fumogene
• combustibili liquidi infiammabili (ad esempio petrolio/ benzina, gasolio, combustibile per accendini, alcol, etanolo)
• detonatori
• detonatori e micce
• esplosivi e ordigni esplosivi
• fiammiferi non di sicurezza
• fuochi d’artificio, razzi (di qualsiasi tipo) ed altri articoli pirotecnici (compresi i petardi e le cartucce giocattolo)
• gas e contenitori per gas (ad esempio butano, propano, acetilene, ossigeno) di grande volume
• granate di qualsiasi tipo
• mine ed altri materiali militari esplosivi
• munizioni
• repliche o imitazioni di materiali o ordigni esplosivi
• xxxxxx xxxxxxxxx con batterie inserite
• vernice a spruzzo di aerosol
o Sostanze chimiche e tossiche
Qualsiasi sostanza chimica o tossica che rappresenti un rischio per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio o per la sicurezza dell’aeromobile o dei beni, fra cui:
• acidi e alcali (ad esempio batterie “bagnate” versabili)
• estintori
• materiale infettivo o materiale biologico pericolosi (ad esempio sangue infetto, batteri e virus)
• materiale radioattivo (ad esempio isotopi medici o commerciali)
• materiali ad accensione o combustione spontanea
• sostanze corrosive o candeggianti (ad esempio mercurio, cloro)
• spray disabilitanti o immobilizzanti (ad esempio spray irritanti, gas lacrimogeni)
• veleni
o Sostanze liquide non contenute in busta di plastica/ sacchetto trasparente richiudibile
8.3 ARTICOLI PROIBITI IN STIVA
È proibito il trasporto nella stiva dei seguenti articoli:
• bombolette spray per difesa personale
• componenti di impianti del carburante dei veicoli che hanno contenuto carburante
• congegni di allarme
• esplosivi, compresi detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi
• gas, compresi il propano e il butano
• liquidi infiammabili, compresi la benzina e il metanolo
• liquidi refrigeranti ed irritanti
• materiale radioattivo, compresi gli isotopi medici o commerciali
• solidi infiammabili e sostanze reattive, compresi il magnesio, dispositivi di accensione, articoli pirotecnici e razzi
• sostanze corrosive, compresi il mercurio e le batterie per veicoli
• sostanze infiammabili liquide/solide compreso alcool superiore a 70 gradi
• sostanze magnetizzanti
• sostanze ossidanti e perossidi organici, compresi la candeggina e i kit per la riparazione della carrozzeria delle automobili
• sostanze tossiche o infettive, compresi il veleno per topi e il sangue infetto
• xxxxxx xxxxxxxxx con batterie inserite
9 SCIOPERI NEL SETTORE DELTRASPORTO AEREO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguar- dia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di Garanzia dell’attua- zione della legge”
• Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indi- spensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, Legge n. 146/1990 come modificata dalla Legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo (Deliberazio- ne n. 01/92 del 19/07/2001 Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Sulla base dell’attuale normativa:
Periodi nei quali non possono essere effettuati scioperi:
• dal 18 dicembre al 7 gennaio
• dal 24 aprile al 2 maggio
• dal 27 giugno al 4 luglio
• dal 27 luglio al 5 settembre
• dal 30 ottobre al 5 novembre
• dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua
• dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali
• dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate
È garantita la regolare effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) programmati in partenza, secondo gli orari pubblicati, nelle fasce orarie 7.00-10.00 e 18.00-21.00 nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle predette fasce.
Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7.00-10.00 e 18.00-21.00
a) In caso di sciopero del personale dipendente delle compagnie aeree è garantita, per ogni compagnia aerea, l’effettuazione di:
- un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA - International Air Intransport Association)
- un collegamento monogiornaliero da e per le isole, da ciascun aeroporto nazionale servito
- i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero
Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, al fine di tutelare il diritto degli utenti di riprogrammare la partenza, le compagnie aeree interessate sono tenuti ad informare immediatamente i tour operator sulle modalità dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili.
b) In caso di sciopero del personale della Società Nazionale per l’Assistenza al Volo (Enav spa) è garantito per ogni compagnia aerea:
- l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero
- l’arrivo a destinazione di tutti i voli intercontinentali, compresi i transiti sugli scali nazionali
- la partenza dei voli intercontinentali
- il 50% dei voli schedulati da ciascuna compagnia aerea
- un collegamento monogiornaliero da e per le isole, da ciascun aeroporto nazionale servito
È possibile consultare sul sito internet dell’Enac xxx.xxxx.xxx.xx l’elenco dei voli garantiti.
CONSIGLI UTILI
Le date di proclamazione, revoca e differimento delle azioni di sciopero vengono pubblicate sul sito della Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppu- re sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
a) L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero è in relazione alla tratta aerea (intra-comunitaria o internazionale) e alla distanza in km:
VOLI INTRACOMUNITARI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | euro 250 |
VOLI INTRACOMUNITARI | SUPERIORI A 1500 KM | euro 400 |
VOLI INTERNAZIONALI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | euro 250 |
VOLI INTERNAZIONALI | TRA I500 KM E 3500 KM | euro 400 |
VOLI INTERNAZIONALI | SUPERIORI A 3500 KM | euro 600 |
La compagnia aerea può ridurre l’ammontare della compensazione pecuniaria del 50% se la riprotezione comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore (sulla base delle distanze chilometriche) rispetto all’orario del volo originariamente prenotato.
b) La compensazione pecuniaria non spetta nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione:
• con almeno due settimane di preavviso
• nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo a destinazione meno di quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
• meno di sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo a destinazione meno di due ore dopo l’orario originariamente previsto
c) Il passeggero ha diritto a ricevere a titolo gratuito queste forme di assistenza:
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, in caso siano necessari uno o più pernottamenti
• il trasporto aeroporto - albergo - aeroporto
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
d) La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (ad esempio condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza, scioperi)