CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PRESSO CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AUSL IMOLA/CENTRO CLINICO DI IONOFORESI DI TOSCANELLA DI DOZZA - ANNO 2018
CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PRESSO CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AUSL IMOLA/CENTRO CLINICO DI IONOFORESI DI TOSCANELLA DI DOZZA - ANNO 2018
Tra l’Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente A.U.S.L.), nella persona del Direttore del Dipartimento Cure Primarie - D.ssa Xxxx’Xxxx Xxxxxxxx, che agisce in esecuzione della deliberazione n. 92 del 9/5/2018
e il Centro Clinico Ionoforesi S.a.s con sede legale in Toscanella di Dozza Via Xxxxxxxxxx Xxxxx
n.46 Codice Fiscale 00780370375 e Partita Iva 00523121200 nella persona del Sig.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx quale legale rappresentante
Premesso che
⚫ ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all’erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell’assistenza e all’appropriatezza delle prestazioni rese;
⚫ ai sensi dell’art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse;
⚫ che il Centro Clinico Ionoforesi, con sede erogativa a Toscanella di Dozza in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx x. 00, già convenzionato con il S.S.N. ai sensi del D.P.R. 120/88 opera in regime di accreditamento istituzionale ai sensi della Determinazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 3831 del 14/4/2010 e che tale accreditamento è prorogato a tutto il 31.07.2018, per gli effetti della D.G.R. 1604 del 26.10.2015, in data 31/1/2018 è stato avviato il procedimento per il rinnovo dell’accreditamento che si completerà nel termine di nove mesi dalla data di avvio;
Richiamati:
⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
⚫ l’Accordo Quadro per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il triennio 2010 – 2012 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 12.02.2010 dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dall’ANISAP;
⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" nonchè alla delibera di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..
⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del 14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”
⚫ la Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie“;
⚫ il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Xxxxxx Xxxxxxx n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto “Primo provvedimento attuativo nell’ambito dell’assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92”;
⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per l’anno 2018 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;
Richiamata altresì la circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Direzione Sanità e Politiche Sociali n° 10 del 6/6/2002 relativa alla mobilità sanitaria interregionale e infraregionale e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regione Xxxxxx-Romagna n° 1190/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza Sanitaria e le successive circolari applicative regionali;
Preso atto inoltre che:
⚫ è stato definito un piano preventivo della produzione da richiedere nell’anno 2018 alle strutture private accreditate sulla base dei seguenti criteri:
- tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con particolare riguardo alle prestazioni dell’accordo stato-regioni”;
- visione complessiva delle capacità produttive di tutte le strutture erogatrici pubbliche e private;
- volumi di attività erogati storicamente dai diversi erogatori ed, in particolare, da parte delle strutture private accreditate;
- contenuti del Decreto 9.12.2015 “Condizioni di erogabilità ed indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN;
⚫ richiamata altresì la D.G.R. n. 303/2015 e la relativa circolare applicativa n. 7 del 6.07.2015 relative a “Approvazione schema di accordo tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’INAIL- Direzione regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx, per garantire al lavoratore infortunato e/o tecnopatico il recupero delle condizioni psico-fisiche ed il conseguente tempestivo riavvio al lavoro”;
⚫ precisato che in relazione alla DGR citata al punto precedente sono stati definiti con la sede Inail locale e provinciale adeguati percorsi di tempestiva presa in carico del lavoratore infortunato attraverso i servizi dell’Azienda e/o delle strutture del territorio aziendale accreditate per la branca della Medicina Riabilitativa e convenzionate con l’Azienda Usl di Imola
Posto che il Centro Clinico di Ionoforesi:
⚫ è in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie di specialistica ambulatoriale per le seguenti branche accreditate: Medicina Fisica e Riabilitazione; Ambulatori medici con le seguenti specialità: cardiologia, neurologia, otorinolaringoiatria, chirurgia generale, chirurgia plastica, ortopedia traumatologia con prestazioni terapeutiche e diagnostica per immagini limitatamente alle ecografie; rilasciata dal Sindaco del Comune di Dozza (BO);
⚫ ha accettato le tariffe regionali approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 24 Febbraio 2003 nonchè con la delibera di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..
⚫ ha una comprovata continuità nell’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di S.S.R.;
⚫ ha la necessaria capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda U.S.L. di Imola per l’anno 2018
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
ART. 1 - (PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)
Il Centro Clinico Ionoforesi si impegna ad erogare, nel corso del 2018, a favore di cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda USL di Imola, le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e n. 145/2013 e s.m.i ;
Si precisa che qualora intervengano provvedimenti nazionali e/o regionali che, in attuazione al D.P.C.M.12.01.2017, apportino modifiche alle tariffe del presente accordo, si provvederà alla loro eventuale variazione con la decorrenza fissata dai provvedimenti medesimi;
Le prestazioni saranno erogate entro un limite di spesa massimo complessivo definito in
€ 25.000,00 gli importi sono al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell’utenza.
L’importo sopra definito potrà essere suscettibile di modificazioni secondo le apposite previsioni contenute nell’accordo ANISAP già citato. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta rispetto al budget concordato potranno essere oggetto di pagamento solo a fronte di specifico accordo.
Le tariffe oggetto di fatturazione rappresentano per la Struttura Centro Clinico Ionoforesi il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia e al netto dello sconto del 2% previsto dalla Legge n° 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria anno 2008). In tale ipotesi l’Azienda U.S.L. corrisponderà l’eventuale differenza.
L’accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è a carico del Centro che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.
Le prestazioni oggetto dell’accordo di fornitura di che trattasi sono le seguenti:
- ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA cod. 88.79.3 alla tariffa di € 28,91
- ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE cod. 88.79.2 alla tariffa di € 32,83
Il poliambulatorio è disponibile alla esecuzione delle prestazioni urgenti/sollecite inviate dall’Azienda USL di Imola con percorso e modulistica dedicata, nonché, in esecuzione alla D.G.R. 383/2015 citata nelle premesse, effettuerà le seguenti prestazioni di BRANCA FISIATRICA (cod. D.M. 89.7B.2; 89.01.W; 93.11.01; 93.11.02; 93.11.03; 93.11.04; 93.11.05; 93.35.2; 93.35.3; 93.26;
93.39.6;.93.39.2; 93.19.1) a favore di pazienti assicurati INAIL su richiesta dell’Azienda USL di Imola;
ART. 2 - (MODALITA’ DI ACCESSO)
L’accesso alle predette prestazioni è riconosciuto a fronte di prescrizione medica redatta regolarmente su ricettario SSN ed eventualmente, il modulo di prenotazione, se in possesso dell’utente, predisposto nell’ambito del “Centro Unico CUP-Cassa Accettazione dell’USL di Imola”.
Il Centro Clinico Ionoforesi garantisce all’Azienda USL almeno una sessione settimanale per l’erogazione di ciascuna delle prestazioni specialistica oggetto del presente contratto.
Per quanto riguarda eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti dalla Provincia di Bologna o da altre Province della Regione, le stesse dovranno essere addebitate all’AUSL di residenza del cittadino.
Il Centro Clinico Ionoforesi comunica mensilmente all’Azienda Usl di Imola i nominativi dei soggetti che non si sono presentati all’appuntamento ai fini dell’elevazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n.2 del 3.03.2016. Il Centro Clinico Ionoforesi, previ accordi con l’Azienda Usl di Imola, potrà recuperare le prestazioni non effettuate a causa della mancata presentazione dell’utente all’appuntamento .
ART. 3 - (FATTURAZIONE)
Il Centro Clinico Ionoforesi fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell’ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda stessa.
Il pagamento dovrà essere richiesto mediante emissione di fattura elettronica.
Nel tracciato della fattura elettronica nel campo “Riferimento amministrazione” vanno inserite le due lettere: SA
Le documentazioni dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell’assistito, anche tipologia, numero, tariffa della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.
Le documentazioni che fino all’entrata in vigore della fattura elettronica venivano trasmesse in allegato alla fattura, continueranno ad essere inviate, sia pure separatamente, citando il relativo n° di fattura elettronica, all’ufficio competente presso l’U.O. A.S.S.O.T. in formato cartaceo.
L’Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli sopraindicati.
Le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n° 192 del 9/11/2012.
ART. 4 - (CONTROLLI)
L’Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.
ART. 5 - (INCOMPATIBILITA’)
La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
La struttura si impegna pertanto a fornire, secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL, l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente contratto e di segnalazione alla Regione al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento.
ART. 6 - (TUTELA PRIVACY)
La struttura sanitaria privata Centro Clinico Ionoforesi e l’Azienda USL di Imola sono altresì tenute ad osservare i principi di cui alla Legge n. 196/03 “Codice Privacy” in materia di tutela del diritto alla riservatezza del cittadino.
ART. 7 - (INADEMPIENZE E PENALITA’)
Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx.
Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
ART. 8 - (VALIDITA’ CONTRATTO E CONTROVERSIE)
Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2018 fatte salve esigenze particolari o contingenze, non prevedibili, da affrontare con periodicità annuale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.
Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Centro Clinico Ionoforesi, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
ART. 9 - (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE)
Il Centro Clinico Ionoforesi ai sensi dell’art. 10 della Legge 8.03.2017 n. 24 deve essere provvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera. Il Centro Clinico Ionoforesi deve essere provvisto altresì di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 3 della medesima L. 24/2017.
ART.10 - (DISPOSIZIONI FINALI)
Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico delle parti in eguale misura.
Il presente accordo redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n° 131 la spesa sarà a carico delle parti contraenti secondo quanto stabilito dalla legge.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CENTRO CLINICO DI IONOFORESI CURE PRIMARIE
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx X.ssa Xxxx’Xxxx Xxxxxxxx