Provincia Forlì-Cesena
Repubblica Italiana COMUNE della CITTA’ di SARSINA
Provincia Forlì-Cesena
CONTRATTO REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI SARSINA E IL DOTT. _PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DA SVOLGERSI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI “X. XXXXXXX”.
L’anno duemilaquindici, il giorno _ del mese di in Sarsina presso la residenza municipale Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx 0.
da una parte
Dott. ssa Rosetta Xxxxxxxx, nato a Cesena il 17/12/1967, Responsabile del Settore Casa Residenza per Anziani del Comune di Sarsina, la quale interviene in tale sua qualità e quindi in nome e per conto del Comune di Sarsina (C.F. 81000770404) in virtù del disposto di cui all’art.53 comma 3 lettera O) dello Statuto Comunale vigente. e dall’altra
il Sig. _ , il quale interviene nella qualità di INFERMIERE PROFESSIONALE libero professionista
PREMESSO
Che con atto n……….. del , è stato affidato per anni due, a decorrere dal
01/04/2015 al Dott. ------------ , parte del Servizio Infermieristico per gli anziani non Autosufficienti della Casa Residenza per anziani;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra rappresentate, di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Sarsina affida al Dott. la gestione di parte del servizio infermieristico, da svolgersi esclusivamente presso la Casa Residenza per Anziani “X. Xxxxxxx” comprendente:
- lo svolgimento di tutte le mansioni previste nel profilo professionale di Infermiere;
- la gestione di tutti i turni giornalieri concordati con la Coordinatrice;
- il riordino dell’ambulatorio e del deposito dei medicinali nonché di tutti i carrelli dedicati;
- l’aggiornamento e la corretta tenuta delle consegne;
- la partecipazione a riunioni di equipe;
- la supervisione di tutta l’attrezzatura in uso per il servizio infermieristico;
- la piena collaborazione con tutto il personale della struttura;
- il coordinamento di tutte le attività infermieristiche.
In particolare il professionista si impegna alla esecuzione dei servizi suddetti nei confronti degli utenti della Casa Residenza per anziani di Sarsina, rendendo le prestazioni di cui sopra nel rispetto della normativa vigente riguardo alle mansioni previste per il profilo professionale di infermiere, dei turni di servizio assegnati, delle modalità e dei tempi concordati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione della corretta gestione del servizio ed al raggiungimento degli obiettivi che la struttura persegue.
- Il del servizio ha inizio il 1° Aprile 2015 e termina alla data del 31 Marzo 2017, con possibilità di proroga per mesi tre, in attesa dell’espletamento di una nuova procedura comparativa. Il servizio dovrà essere effettuato in orario fisso che verrà concordato con la direzione e che non dovrà subire variazioni. Il monte ore annuo
previsto è pari a n. _ , L'orario di servizio sarà concordato mensilmente con il coordinatore infermieristico ed i turni di lavoro saranno svolti in giorni feriali e festivi senza che ciò possa costituire una variazione all'importo della tariffa oraria stabilita. .
ART.2 – SEDE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto esclusivamente presso la sede della Casa Residenza per anziani sita in Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 0 xx Xxxxxxx.
ART.3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
L'incaricato si impegna a rendere le prestazioni di cui sopra nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati, tramite luna propria organizzazione idonea alla realizzazione del servizio e al raggiungimento delle finalità previste dallo statuto. L'infermiere dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità.
- ad assicurare la continuità del servizio, rispettando i turni e le modalità di svolgimento definiti dalla Direzione della Casa Residenza di concerto con la Dirigente;
- a garantire la collaborazione con tutto il personale , secondo le disposizioni concertate con la Direzione;
Il professionista è tenuto ad:
- attenersi all’organizzazione del lavoro in osservanza di quanto previsto nel presente Contratto e delle disposizioni impartite dalla direzione della Casa Residenza secondo le modalità che le saranno comunicate con un congruo anticipo;
- relazionarsi per l’organizzazione, la quantificazione, il controllo e il pagamento del servizio in oggetto al medico di struttura, alla Responsabile della Casa Residenza per anziani del Comune di Sarsina.
- Il professionista si fa carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici assistenziali e previdenziali secondo quanto previsto dalle leggi e i contratti collettivi vigenti.
ART.4 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI SARSINA
Sono a carico del Comune di Sarsina:
- la predisposizione e l’aggiornamento della documentazione inerente la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs.81/10) in riferimento ai locali, macchine, attrezzature, impianti ecc. concessi in uso al professionista.Tale documentazione che dovrà essere prodotta, conservata e/o consegnata in conformità alla normativa vigente assumendosi ogni rischio ed onere per eventuali anomalie e difformità. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano una serie di documenti e certificazioni che l’Ente appaltante deve obbligatoriamente produrre e possedere: planimetrie dei locali, certificato di agibilità, dichiarazioni di conformità, denuncia degli impianti di messa a terra, scariche atmosferiche, verifica impianti elettrici e impianti di protezione dei fulmini, certificato prevenzione incendi, contratto manutenzione mezzi antincendio, registro controlli periodici, contratti di manutenzione e assistenza per i macchinari e le attrezzature, schede di sicurezza dei prodotti ecc. .
ART. 5 – QUANTIFICAZIONE COSTO DEL SERVIZIO
Al professionista incaricato saranno corrisposti i seguenti corrispettivi:
− € IVA esclusa per ogni ora di servizio per un fabbisogno di n. _ ore annue, per anni due, per un importo complessivo pari a €. a cui andrà aggiunta l’aliquota iva se ed in quanto dovuta;
I corrispettivi saranno liquidati, sulla base di apposite fatture mensili che il professionista incaricato del servizio presenterà all’ufficio ragioneria per le verifiche di
competenza. Il pagamento avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.
ART. 6 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 i pagamenti a
favore del professionista saranno effettuati dal Tesoriere Comunale esclusivamente secondo le seguenti modalità a scelta dall’incaricato:
• Accreditamento bancario;
• Accreditamento in c/c postale;
• Altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche
( anche se non in via esclusiva)
2. il professionista, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata e s.m.e.i.,.
l'incaricato comunica al Comune di Sarsina gli estremi del conto corrente di cui al comma qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dall’incaricato al Comune.
ART.7 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti.
L’ente pubblico nomina quale suo referente, la Dott.ssa Rosetta Xxxxxxxx in qualità di Responsabile del Settore Casa Residenza per Anziani – cui l'incaricato dovrà rivolgersi per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.
ART.8 – DANNI ED INADEMPIENZE
Il professionista ha presentato polizza assicurativa con la _ in data _ _ , n. _ , relativa alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, con un masssimale unico di €. 1,000,000,00.per l'intero periodo del servizio.I
ART.09 - MODIFICHE
Ogni variazione eventuale al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità dello stesso, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di uno specifico apposito atto aggiuntivo.
ART.10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del
C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il
diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad
obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’
Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità:
penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore;
Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R..
Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito.
L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista.
L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.
ART.12 - DURATA
Il presente contratto ha decorrenza dal 1° APRILE 2015 ed ha validità fino al 31
Marzo 2017 salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 10.
ART.13 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non presente nel contratto si fa espresso rinvio alla normativa vigente,alle consuetudini locali e agli accordi che in spirito di reciproca collaborazione potranno essere raggiunti di volta in volta tra le parti.
ART.14 – REGISTRAZIONE CONTRATTO
Ai fini fiscali le parti contraenti danno atto, perché consti, che il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR n. 131/86, come vigente.
ART.15 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del professionista.
Il Sig. _ _ presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, per il trattamento dei suoi dati personali. I dati verranno trattati dal Comune di SARSINA nel rispetto della normativa vigente. Il personale del Comune di SARSINA effettuerà il trattamento dei dati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art.11 D.Lgs. n. 196/2003, tutte le operazioni previste all’art. 4, 1°comma, lettera a), D.Lgs. n. 196/2003. I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e quanto disposto col presente articolo tiene luogo dell’informativa prevista dall’art.13 del medesimo decreto.
Letto,approvato e sottoscritto.
Il Responsabile _ _
Il Libero Professionista __