PER LA FORNITURA DI STILETTI AUTOBLOCCANTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO
PER LA FORNITURA DI STILETTI AUTOBLOCCANTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA
TRA
La ditta con sede legale e domicilio fiscale in
C.F. P.IVA ,
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. giusta nomina come da atti allegati (di seguito il "Fornitore")
E
L'Azienda Sanitaria con sede legale e domicilio fiscale in
C.F. P.IVA ,
in persona del Direttore Generale in qualità di legale rappresentante pro tempore sig.
giusta nomina come da atti allegati (di seguito l’ "Azienda")
PREMESSO CHE
• Con determinazione del / / è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di stiletti autobloccanti destinati alle Aziende sanitarie dell'Umbria;
• in data / / l'Azienda Sanitaria ha stipulato il relativo contratto esecutivo di fornitura con la citata Ditta di cui al presente contratto è parte integrante e sostanziale per quanto attiene la gestione della fornitura.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Le premesse del presente atto nonché tutta la documentazione afferente al fascicolo di gara costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni di fornitura nonché presupposto del presente contratto di conto deposito.
Il presente atto segue lo schema del contra to estimatorio del codice civile (art.1556 cc) prevedendo la consegna in conto deposito della fornitura da parte del fornitore alla Azienda Sanitaria di Dispositivi del tipo "stiletto autobloccante" (di seguito "dispositivi") dettagliatamente riportati nell'allegato Capitolato.
L'Azienda Sanitaria si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, dispositivi impiantabili, consumati o con scadenza inferiore al termine indicato ai sensi del successivo l'art. 10, lettera d) nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli 2 non utilizzati con scadenza
superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.
Ai fini del presente contratto la Struttura preposta all’interno dell’Azienda Sanitaria per la raccolta di comunicazioni di utilizzo dei dispositivi e per conseguente trasmissione al fornitore delle richieste di reintegro è L’UFFICIO/il sig. .
Articolo 2 – Durata del contratto
La durata del presente contratto è stabilita in anni 4 (corrispondenti in n.48 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura cui è strettamente connesso il presente atto, di modo che allo scadere del primo si intenderà scaduto anche ogni rapporto scaturente dal presente documento.
L’eventuale risoluzione anticipata del contratto di fornitura ovvero qualsiasi circostanza interruttiva della stessa comporta l’automatica risoluzione anche del presente contratto di conto deposito, fatta salva l’obbligazione delle parti di rispettare gli impegni contrattuali correlati alle prestazioni già rese.
Resta inteso tra le parti che saranno ritirate esclusivamente le confezioni di vendita integre e relative a prodotti con valida vita residua e che i prodotti che non presenteranno tali caratteristiche saranno addebitati alle condizioni economiche previste nell’offerta in vigore all’atto di acquisto.
Al termine della scadenza del contratto, la direzione Farmaceutica delle Aziende sanitarie ovvero il servizio preposto provvede preventivamente alla verifica delle giacenze redigendo un apposito verbale. Successivamente il verbale viene condiviso con il personale di riferimento del Fornitore e la verifica viene fatta congiuntamente in regime di contradittorio.
Il Fornitore provvede a ritirare la merce dal magazzino del conto deposito dell’Azienda sanitaria non utilizzata e successivamente l’U.O. Farmacia delle Aziende sanitarie ovvero il servizio preposto
procede allo scarico della merce riconsegnata al fornitore secondo le rispettive procedure in uso presso la rispettiva Azienda Sanitaria.
Al termine del contratto, indipendente mente dalla causa, l’Azienda Sanitaria metterà a disposizione per il ritiro il materiale in giacenza presso il magazzino .
Il fornitore provvederà al ritiro entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza.
Articolo 3 – Consegna
Il materiale oggetto del contratto deve essere consegnato presso la destinazione di stoccaggio: individuata al successivo art. 5 - ovvero presso una delle seguenti sedi di volta in volta comunicate a cura dell’Azienda Sanitaria.
Sede di
La firma del Responsabile (RCD) sul documento di trasporto delle merci e sul verbale di consegna impegnano l’Azienda Sanitaria in merito all’avvenuta verifica dei prodotti consegnati, e circa la corrispondenza degli stessi a quanto richiesto.
Il Fornitore provvede all’emissione del documento di trasporto (DDT) in cui vengono indicate:
DDT di costituzione del Conto deposito ovvero di reintegro (se a seguito di impianto o a seguito di reso); la causale del conto deposito; la quantità oggetto di consegna; il codice prodotto del fornitore; il numero lotto di riferimento; l’eventuale data di scadenza.
I prodotti consegnati devono avere al momento della consegna una validità residua di non inferiori ai 2/3 della validità massima. Il Fornitore è obbligato a procedere alla sostituzione del materiale in corso di scadenza senza che ciò determini alcun onere a carico dell’Azienda Sanitaria.
Il personale indicato come RCD dovrà effettuare di volta in volta alla consegna, un controllo qualitativo e quantitativo di rispondenza tra la richiesta della Azienda Sanitaria e la merce consegnata.
In caso di merce scaduta ovvero aperta o di incongruenze rispetto alla richiesta deve essere compilata una apposita bolla di reso a cura dell’Azienda Sanitaria, in persona del .
Art. 4 - Custodia dei prodotti
L’Azienda sanitaria si impegna alla custodia della merce presa in consegna, ed afferente al conto deposito in oggetto, con la cura e la diligenza richieste dalla natura dei beni e secondo le prescrizioni riportate nelle relative etichette dei prodotti, nonché si impegna alla restituzione al Fornitore a semplice richiesta di quest’ultimo. A richiesta dovrà altresì in ogni momento comunicare la sede di stoccaggio dei beni.
L’Azienda Sanitaria risponde di eventuali ammanchi perdite o distruzioni che dovessero verificarsi relativamente ai prodotti in custodia.
Il fornitore potrà eseguire controlli periodici circa il corretto stato di conservazione dei beni in conto deposito finalizzati alla verifica della idoneità delle modalità di stoccaggio rispetto alla integrità e idoneità all’uso dei dispositivi in quanto il fornitore resta proprietario di tali beni fino all’effettivo utilizzo da parte dell’Azienda sanitaria.
Nel caso in cui risultino differenze tra la merce consegnata e quella risultante in deposito eventuali mancanze saranno addebitate all’Azienda Sanitaria dal fornitore che fatturerà i relativi importi.
I prodotti saranno utilizzati dall’Azienda Sanitaria secondo il metodo del F.E.F.O. (First Expired First Out), in base al quale si utilizzano prima i prodotti con la scadenza più vicina e a monitorare le date di scadenza dei prodotti consegnati in conto deposito comunicando per iscritto al fornitore entro 30 giorni prima della data di scadenza di ciascun prodotto, l’approssimarsi di tale scadenza, chiedendone l’eventuale reintegro se del caso.
Resta ad ogni modo a carico dell’Azienda Sanitaria la verifica circa la data di scadenza dei prodotti destinati all’imminente impianto.
Articolo 5 - Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)
L’Azienda Sanitaria individua nel sig. ovvero si impegna ad individuare almeno un Responsabile del Conto Deposito ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso. Tale responsabile, in particolare dovrà eseguire le seguenti funzioni:
• gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
• gestirà le scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out), ovvero si utilizzano prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
• gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.
Il nominativo del RCD viene comunicato dall’Azienda Sanitaria al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto.
Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).
Articolo 6 – Costituzione del conto deposito
Fermo restando quanto sopra richiamato in premessa con riferimento alla facoltatività del conto deposito per ordini di importo superiori al 5% del valore annuo del lotto, come ampiamente illustrato all’art. 10.3.1 del Capitolato Tecnico il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla firma del presente contratto a consegnare presso il Magazzino dell’Azienda Sanitaria i Dispositivi definiti nell’art. 1 ed elencati nell’Allegato n.1, nelle quantità e qualità concordate.
Il Fornitore provvederà ad emettere un documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del dispositivo impiantabile, del numero di lotto di riferimento, del numero seriale di ogni dispositivo e dell’eventuale data di scadenza, CIG di riferimento (derivato).
Eventuali difformità, quantitative o qualitative, rispetto al documento di trasporto come pure eventuali vizi dei dispositivi dovranno essere rilevati dall’Azienda Sanitaria al momento della consegna ovvero, ove non sia possibile, nel momento in cui venga riscontrata la difformità.
In mancanza, le Dispositivi si intenderanno consegnati nelle quantità e caratteristiche indicate nel documento di trasporto ed esenti da vizi.
Le Dispositivi dovranno essere registrate nel gestionale/ sistemi informatici dell’Azienda Sanitaria con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito e, al momento dell’utilizzo del dispositivo, lo stesso dovrà essere scaricato dal conto deposito.
Oltre alla registrazione i dispositivi andranno altresì custodite nei locali dell’Azienda Sanitaria, separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’Azienda Sanitaria stessa, in modo da evitare confusione tra i beni di proprietà differente.
Il Fornitore si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e misure, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità; a tal fine l’Azienda Sanitaria, in particolare il RCD ha l’obbligo di dare tempestiva notizia al Fornitore circa l’avvenuto utilizzo, anche ai fini del reintegro del dispositivo. Conseguentemente il Fornitore potrà procedere alla fatturazione.
Eventuali modifiche al quantitativo di cui all’Allegato 1 potranno essere apportate solo congiuntamente, dai soggetti firmatari del medesimo.
Articolo 7 – Impianto e Ripristino dei materiali. Fatturazione.
Il RCD provvede, non oltre 24 ore dall’impianto/utilizzo del dispositivo, a comunicare alla Struttura preposta all’interno dell’Azienda Sanitaria (Farmacia –specificare altro) di aver impiantato/utilizzato materiale in conto deposito, fornendo altresì le indicazioni necessarie e cioè: il codice del prodotto, il lotto di riferimento, il numero seriale, il numero di DDT di consegna e CIG di riferimento, chiedendo, contemporaneamente, di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.
Al ricevimento il Fornitore dovrà, entro le successive 48 ore, provvedere al reintegro del conto depisto con prodotti identici a quelli consumati.
Per i casi ritenuti urgenti dall’Azienda Sanitaria, il Fornitore sarà tenuto a garantire la consegna del materiale impiantato entro un tempo massimo di 48 (quarantotto) ore consecutive dalla ricezione della richiesta di reintegro avvenuta via mail/telefonicamente.
I competenti uffici dell’Azienda Sanitaria e precisamente l’U.O. , ricevuta la comunicazione di reintegro da parte del RCD, entro il mese fiscale di competenza, provvederà ad emettere ed inviare l’apposito ordinativo di acquisto, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.
Articolo 8 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali
In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte del Fornitore, l’RCD ne autorizzerà l’accesso, salvo giustificato temporaneo motivo di diniego.
Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l’Azienda Sanitaria non provveda ad effettuarne la restituzione.
Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall’Azienda Sanitaria afferente al Servizio Farmaceutico (ovvero indicare altro servizio) provvederanno ad effettuare congiuntamente l’inventario delle Dispositivi giacenti mediante redazione di apposito verbale, contenente la verifica delle Dispositivi, afferenti al presente contratto, presenti a tale data, che verrà sottoscritto dai presenti. Nel caso in cui si riscontrino delle difformità tra quanto consegnato e quanto effettivamente presente fisicamente in deposito, ovvero per qualsiasi altro genere di incongruenza, la stessa dovrà essere indicata e descritta nel suddetto verbale.
Articolo 9 – Ordinativi e fatturazioni
L’emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell’Azienda Sanitaria deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L’Azienda Sanitaria si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore entro i termini previsti nel presente contratto: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure interne all’Azienda Sanitaria sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l’avvenuto impianto/utilizzo.
L’ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato (ovvero da reintegrare in quanto risultante danneggiato). Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l’emissione della fattura di pagamento.
Per tutto quanto attiene la disciplina dei corrispettivi, tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione il contratto resta regolato dall’art. 20 del Capitolato d’Oneri e dal contratto di fornitura.
Articolo 10 - Custodia ed utilizzo dei beni
L’Azienda Sanitaria si impegna a:
a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per le Dispositivi in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e manutenzione delle Dispositivi in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore;
b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato;
c) impiantare/utilizzare per prime i Dispositivi metodo FEFO;
d) segnalare al Fornitore i Dispositivi che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendole entro e non oltre i successivi 30 giorni, affinché il Fornitore provveda al relativo reintegro. La restituzione dovrà vvenire a cura e spese del Fornitore sulla base della semplice segnalazione dell'Azienda Sanitaria. Decorso tale termine senza che i dispositivi siano state ritirati, sarà applicata una penale al fornitore pari a 25,00 € ai giorni di ritardo e gli saranno imputati gli eventuali danni per il mancato tempestivo reintegro dei dispositivi;
e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.
Articolo 11 - Responsabilità
L'Azienda Sanitaria risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi a decorrere dalla presa in carico delle stesse. La mera consegna non equivale a presa in carico. La responsabilità per il perimento della merce resta in capo al Fornitore fino alla presa in carico dell'Azienda Sanitaria e cioè con la verifica di regolarità della merce pervenuta e di conformità della stessa all'ordinativo, con conseguente sottoscrizione dei documenti di consegna.
La dichiarazione di presa in consegna dei materiali da parte dell'Azienda Sanitaria non esonera l'impresa per responsabilità da eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, poiché verranno accertati al momento dell'impiego degli stessi. All'atto dell'utilizzo, l'Azienda Sanitaria potrebbe infatti rilevare ulteriori difetti in conseguenza dei quali il materiale potrebbe risultare inservibile.
Qualora si verifichino contestazioni da parte dell'Azienda Sanitaria per non conformità/irregolarità della merce consegnata questa potrà non essere presa in carico dall'Azienda Sanitaria e ne resterà responsabile il Fornitore.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si rinvia alla disciplina specifica del Capitolato.
Articolo 12 – Disponibilità dei dispositivi e proprietà degli stessi
Il Fornitore non può disporre autonomamente delle Dispositivi impiantabili concessi in conto deposito fino a che l’Azienda Sanitaria non provveda ad autorizzarne la restituzione.
In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per Iscritto (mail ovvero PEC) , con il RCD.
L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Azienda Sanitaria delle Dispositivi impiantabili consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì è subordinato all’effettivo utilizzo del dispositivo. Pertanto fino a quel momento il rischio per il deperimento del dispositivo in deposito rimane in capo al fornitore, salvo responsabilità dell’Azienda che lo ha in custodia.
Articolo 13 – Difetti ed imperfezioni
Il verbale di consegna delle Dispositivi, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati solo al momento dell’effettivo impiego.
In questo caso, previo contraddittorio tra le Parti, il difetto comporterà la restituzione del materiale non utilizzato senza che possa essere addebitata alcuna spesa a carico dell’Azienda Sanitaria. Il contraddittorio sarà
avviato mediante segnalazione ufficiale da parte dell’Azienda Sanitaria via mail o PEC all’indirizzo del Fornitore il quale entro 5 giorni è comunque chiamato a dare riscontro o, in via alternativa, a provvedere subito al ritiro del dispositivo impiantabile in contestazione senza attivazione del contraddittorio
Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la sicurezza dell’intervento.
Articolo 14 – Sostituzione dei prodotti
Nel caso in cui un dispositivo impiantabile esca di produzione ovvero sia ritirata dal commercio, il Fornitore, previa comunicazione all’Azienda Sanitaria, dovrà proporre alla stessa la sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche. La eventuale sostituzione dovrà avvenire secondo le procedure di cui al capitolato d’oneri.
Tale procedimento qualora si concluda con l’accettazione da parte dell’azienda Sanitaria comporterà la integrazione dell’Allegato *A* al presente contratto.
Articolo 15– Tracciabilità dei materiali – Richiami dal mercato di prodotto -Avvisi di sicurezza urgenti
Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’Azienda Sanitaria, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato una delle Dispositivi di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, entro e non oltre 48 ore dalla notizia del richiamo o avviso di sicurezza, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni nonché ogni ulteriore informazione di cui avesse bisogno l’Azienda Sanitaria per finalità di tutela della salute ed incolumità dei pazienti.
Articolo 16 – Restituzione materiali al termine del contratto
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l’Azienda Sanitaria dovrà restituire al Fornitore, i Dispositivi non utilizzate e con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d), in condizioni di integrità e funzionalità, redigendo apposito verbale di riconsegna in buono stato.
Durante tutta la durata del presente contratto le spese relative alla riconsegna ed al ritiro dei Dispositivi sono interamente a carico del Fornitore.
Articolo 17 - Rinvio
Per tutti gli aspetti della fornitura non espressamente regolamentati nel presente documento si rinvia al corrispondente contratto di fornitura, di cui l’attuale accordo è elemento integrante, in particolare per le condizioni economiche.
Articolo 16 - Registrazione
Il presente atto sarà registrato solamente in caso di utilizzo ed in tal caso le spese saranno a carico della parte richiedente.
Articolo 17 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’esecuzione del presente contratto di conto deposito ovvero in ordine all’interpretazione del medesimo, le parti concordano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto le parti rinviano agli atti di gara quali lex specialis, con particolare riferimento al capitolato Tecnico e, in via subordinata, al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 nonché, alle norme del codice civile che disciplinano i contratti.
, lì
Per l’Azienda Sanitaria Per la Ditta Fornitrice
ALLEGATI:
Allegato 1): elenco materiale riferito al lotto (DA INDICARE A CURA DEI SOTTOSCRITTORI)