SPORT E SALUTE S.P.A.
SPORT E SALUTE S.P.A.
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TAXI, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO URBANO E EXTRAURBANO DI ROMA, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI SPORT E SALUTE S.P.A..
CIG 8095833CBA
V.16
Sport e Salute S.p.A.
Sede legale: 00135, Xxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 Telefono + 39 00.00000 – xxx.xxxx.xx
C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 Capitale sociale €1.000.000
Società per azioni con socio unico
CONTRATTO
per l’affidamento, in regime di accordo quadro, del servizio taxi, nell'ambito del territorio urbano e extraurbano di Roma, per il personale dipendente di Sport e salute S.p.A..
TRA
SPORT E SALUTE S.P.A. (GIA’ CONI SERVIZI S.P.A.) con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, in persona del Presidente e Amministratore delegato, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità anche solo “Committente”),
E
RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in , Via/Piazza/Altro
, n. , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , C.F.
, P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in ,
Via/Piazza/Altro , in persona del e Legale
rappresentante , giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito, per brevità, anche solo Fornitore”);
(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)
PREMESSO
a) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento, in regime di accordo quadro, del servizio taxi, nell'ambito del territorio urbano e extraurbano di Roma, per il personale dipendente di Sport e salute S.p.A., attraverso una Procedura negoziata sottosoglia indetta dal Committente con Lettera di Invito Prot. n. CS211119115517273PU (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;
c) che il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e speciale d’appalto (d’ora in poi anche solo “Capitolato Tecnico”) nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e la garanzia definitiva rilasciata dalla
ed avente n. _ per un importo di Euro ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nella documentazione di gara;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli eventuali Allegati e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: Lettera di Invito, e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); 2) Capitolato Tecnico e presente documento, accettati dal Fornitore in sede di gara; 3) la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica ed economica presentate in gara.
2. L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali Allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al comma 1;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;
d) dal codice civile;
e) dal Codice Etico del Committente.
3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dal Committente.
5. Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all’oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente affida al Fornitore, in regime di accordo quadro, il servizio taxi, nell'ambito del territorio urbano e extraurbano di Roma, per il personale dipendente di Sport e salute S.p.A., come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell’offerta presentata dal Fornitore in sede di gara.
Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del presente Contratto nonché Direttore dell’esecuzione, è il/la Dott./Dott.ssa (Responsabile della Direzione “ ”), che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente Contratto.
Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del Contratto” il proprio dipendente Sig.
, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede
, numero telefono cellulare , numero telefono fisso
, numero fax ed indirizzo PEC .
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
Art. 5 - VALORE DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo del Contratto, riferito alla durata indicata al successivo art. 6, comma 1, è pari ad Euro 220.000,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
2. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.
3. L’importo di cui al precedente comma 1 rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per il Committente.
4. Il Committente non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Il Fornitore non può pertanto avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il Contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa.
6. I corrispettivi contrattuali (determinati sulla base dell’offerta formulata dal Fornitore in sede di gara) sono indicati nella seguente tabella:
Percentuale di ribasso offerta sulle tariffe del Comune di Roma per i servizi resi nell’area urbana ed extraurbana della città di Roma (TARIFFA PROGRESSIVA DEL TARIFFARIO TAXI DEL COMUNE DI ROMA), fino alla seconda cifra decimale. | |
Percentuale di ribasso offerta sulla tariffa del Comune di Roma per i servizi resi da/per gli aeroporti di Ciampino e di Fiumicino, fino alla seconda cifra decimale (TARIFFE PREDETERMINATE DEL TARIFFARIO TAXI DEL COMUNE DI ROMA) | |
Percentuale di ribasso offerta sul costo posto a base di gara per il singolo Voucher cartaceo (€ 0,20 + IVA); |
7. Gli importi sopra indicati si intendono comprensivi di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel presente atto.
8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.
9. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle prestazioni, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE
1. Il Contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 36 mesi.
2. [SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA] Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal sino alla data della stipula.
3. Il Committente emetterà, durante la vigenza contrattuale, singole richieste del servizio, comunque entro il corrispettivo massimo di cui al precedente art. 5, comma 1.
4. Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti possono concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.
5. Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di proroga, nell’ipotesi di totale raggiungimento dell’importo massimo di spesa.
6. La durata del Contratto può inoltre essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Fornitore. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.
7. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei casi previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, nonché nel Contratto e negli eventuali Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati, eventualmente migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Contratto quanto specificato nel presente atto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;
f) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
h) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
k) a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.
6. Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Committente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel
rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del , nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
11. Il Fornitore si obbliga a:
a) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali;
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni oggetto del presente Contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto il Committente può affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).
Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10, e all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA].
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
7. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]), il Committente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]
Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
b) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).
Art. 10 - SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore si obbliga a prestare tutti i servizi descritti nel Capitolato tecnico il cui costo è compreso nel corrispettivo contrattuale.
Art. 11 - LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.
3. Il Fornitore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
5. Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.
Art. 13 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI
1. Il prezzo dei singoli servizi/delle singole forniture rimane fisso ed immutato per tutta la durata contrattuale indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato mensilmente dal Committente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo.
2. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
3. Al presente Contratto non si applica l’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. in quanto tale previsione non è menzionata all’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
5. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) al Committente, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.
6. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:
- Codice Identificativo Gara – < CIG >
7. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell’ambito di applicazione dello split payment.
Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture emesse:
▪ dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”;
▪ dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all’Erario.
8. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:
▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica;
▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di CIG relativo; non correttezza del numero di CIG, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);
▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).
Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. Il Fornitore, il subappaltatore [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx, restando inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il
cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Art. 16 - TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 17 - PENALI
3. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto e nella documentazione di gara, comporta l’applicazione delle penali indicate nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico cui si rinvia.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l’applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
5. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
6. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l’inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. Il Committente può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca prodotti, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della gara;
f) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 22 (“Garanzia definitiva”) eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell’art. 27 (“Xxxxxx, Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore”);
h) nei casi di cui agli artt. 12 (“Obblighi di riservatezza”), 14 (“Fatturazioni e pagamenti”), 15 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”), 16 (“Trasparenza”), 17 (“Penali”), 20 (“Subappalto”), 23 (“Divieto di cessione del contratto e dei crediti”), 22 (“Garanzia definitiva”), 25 (“Codice Etico e Modello organizzativo”), 27 (“Marchi,
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore”), 29 (“Tutela della privacy e trattamento dei dati personali”) del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dai suoi allegati;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 17 (“Penali”) del presente Contratto;
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241.
2. Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art.
95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.
3. Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una
penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”), fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all’inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”), e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente.
Art. 19 - RECESSO
1. Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
2. Inoltre, il Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull’esecuzione del Contratto.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente delle prestazioni eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Art. 20 - SUBAPPALTO
[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]
1. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.
[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]
1. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
-
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
a) originale o copia autentica del Contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) [SE DEL CASO] dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
c) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore;
e) [SE DEL CASO] certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l’autorizzazione.
5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;
b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
8. Il Committente provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al precedente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
10. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa.
11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 14.
13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
14. Salvo diversamente previsto dalle Parti, il Committente, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.
15. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
16. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”), salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
19. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
Art. 21 - SUBCONTRATTO
1. Nel caso in cui il Fornitore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Committente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
▪ il nome del sub-contraente;
▪ l'importo del sub-contratto;
▪ l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
2. Il Fornitore deve inoltre comunicare al Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 22 - GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla
avente n. di importo pari ad Euro ( /00) in favore del Committente.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell’art. 18
(“Risoluzione del Contratto”), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
▪ l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;
▪ il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.
4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).
Art. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la
risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).
Art. 24 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 25 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Committente consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e il Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i due anni successivi alla risoluzione del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna:
▪ ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
▪ ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente, ai sensi del D.lgs. 231/200, per le parti di pertinenza del Fornitore e così come verrà reso disponibile dal Committente all’atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).
Art. 26 - ONERI E TASSE
1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.
Art. 27 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l’utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente e/o di CONI.
2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore e si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.
Art. 28 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE
1. Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.
Art. 29 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all’art.
13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso, il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa nonché per l’adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che in adempimento agli obblighi di legge i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fisale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all’interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.
5. Per l’ipotesi in cui l’esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l’affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato “Responsabile del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR assumendo i
compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.
Art. 30 - CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.
2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
3. L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.
5. Le Parti danno atto e riconoscono che iI presente Contratto è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola, e che pertanto le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.
Sport e salute S.p.A. | Il Fornitore |
Il Presidente e Amministratore delegato | Il Rappresentante legale |
Xxxxx Xxxxxxx |
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[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate] | [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate] |