Contract
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.121, IN MERITO ALL’ARTICOLO 12, LETTERA H) “ATTIVITA’ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE”
Il giorno xxx , alle ore xxx, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La delegazione di parte pubblica è presieduta da ….., ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Prefetto Xxxxx Xxxx, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, xxx. Xxxxx Xxxxxx, dal Direttore Centrale …. dal Dirigente della Direzione Centrale per le Risorse finanziarie, …...
La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” firmatarie dell’accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.
PREMESSO
- che gli artt. 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l’articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, di recepimento dell’accordo sindacale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio 2019-2021, per il personale non direttivo e non dirigente, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Amministrazione e le relative utilizzazioni;
- che il comma 1, lettera h), del predetto articolo 12 prevede che a valere sulle risorse del Fondo di Amministrazione si provvede alla corresponsione dei compensi per l’attività di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera c), del CCNL 1998-2001;
LE PARTI
- Attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di Amministrazione di cui all’articolo 11 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, in relazione alla lettera
h) dell’articolo 12 “attività di studio, ricerca e sperimentazione”;
- Atteso che in esito all’odierna contrattazione integrativa è emersa la volontà condivisa di:
1. rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell’ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziate per l’attività di ricerca e per l’attività di sperimentazione, prevedendone l’adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;
2. rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione;
3. definire i parametri e criteri per la successiva determinazione della nuova misura dei compensi da riconoscere al personale non direttivo e non dirigente incaricato dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione, nonché del complessivo impegno di spesa annuale, da definirsi non appena approvata la Legge di bilancio per l’anno 2023;
CONVENGONO
Articolo 1
Personale non direttivo partecipante all’attività di ricerca in ambito tecnico-operativo
1. Le attività di ricerca in ambito tecnico-operativo sono realizzate dal Corpo nazionale mediante le articolazioni centrali del Dipartimento.
2. Partecipa all’attività di ricerca in ambito tecnico-operativo, in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale in servizio negli uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, il personale appartenente al ruolo degli ispettori AIB ad esaurimento e il personale ispettore dei ruoli specialistici.
3. L’attività di ricerca in ambito tecnico-operativo è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di tre unità e da non più di sei unità del personale indicato al comma 2, incluso il coordinatore. E’ ammessa la partecipazione ai gruppi anche di personale temporaneamente assegnato agli Uffici predetti a qualsivoglia titolo, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all’articolo 3, comma 3. Il singolo gruppo di lavoro può essere composto da personale appartenente ai vari ruoli degli ispettori di cui al comma 2, anche in servizio presso Uffici centrali diversi da quello proponente, previe intese tra i rispettivi dirigenti. Come disciplinato dall’articolo 2 del corrispondente accordo negoziale, svolge la funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di lavoro incaricati dell’attività di ricerca in ambito tecnico- operativo, il personale direttivo in assegnazione giuridica presso gli uffici di cui al comma 1.
4. Ciascun dipendente può essere componente di un solo gruppo incaricato dell’attività di ricerca in ambito tecnico-operativo.
Articolo 2
Personale non direttivo partecipante all’attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico
1. Le attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico sono realizzate dal Corpo nazionale mediante gli Uffici centrali del Dipartimento di seguito indicati:
• Centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
• Nucleo investigativo antincendi della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
• Ufficio per il contrasto al rischio NBCR e per i servizi specializzati della Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo.
2. Partecipa all’attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale non direttivo in servizio nell’ambito degli Uffici di cui al comma 1, di seguito indicato: il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti che esercitano funzioni operative; il personale che partecipa all’attività di ricerca di cui all’articolo 1, comma 2, non può prendere parte all’attività di sperimentazione.
3. L’attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e non più di dieci unità del personale indicato al comma 2. E’ ammessa la partecipazione ai gruppi anche del personale temporaneamente assegnato agli Uffici predetti a qualsivoglia titolo, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all’articolo 3, comma 3. Come disciplinato dall’articolo 2 del corrispondente accordo negoziale, svolge la funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di lavoro incaricati dell’attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico, il personale direttivo in assegnazione giuridica presso gli Uffici centrali di cui comma 1, appartenente ai ruoli dei direttivi che esercitano funzioni operative o al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.
4. Ciascun dipendente può essere componente di un solo gruppo incaricato dell’attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico.
Articolo 3
Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale
1. La determinazione della misura dei compensi spettanti al personale non direttivo e non dirigente incaricato dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione è demandata ad un ulteriore accordo integrativo da adottarsi successivamente all’emanazione della Legge di bilancio per l’anno finanziario 2023 e il triennio 2023-2025, previa adozione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione per l’anno 2023.
2. La misura dei compensi unitari sarà correlata ad un numero massimo di 41 gruppi per l’attività di ricerca, ciascuno composto da due unità oltre al coordinatore (per complessive n.123 unità) e ad un numero massimo di 12 gruppi per l’attività di sperimentazione, ciascuno composto da quattro unità oltre al coordinatore (per complessive n. 60 unità).
Sia nell’ambito dell’attività di ricerca che in quella di sperimentazione, la misura del compenso spettante al coordinatore è incrementata del 5 per cento rispetto a quella attribuita ai partecipanti alle attività medesime.
3. I compensi sono oggetto di liquidazione mediante due quote pari al 50% dei medesimi secondo il procedimento indicato all’articolo 5. La liquidazione di ciascuna quota del compenso al singolo componente del gruppo di lavoro è autorizzata dal Capo del Corpo a condizione che l’interessato abbia prestato servizio negli Uffici centrali del Dipartimento di cui agli articoli 1 e 2 per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro.
Articolo 4
Oggetto ed obiettivi dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Capo del Corpo, sentiti il Direttore centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo, il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, il Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali e il Direttore centrale
per la formazione, indica gli ambiti tecnico-operativi e tecnico-scientifici di interesse per l’Amministrazione, quale riferimento per l’individuazione, rispettivamente, dei progetti di ricerca e dei progetti di sperimentazione da sviluppare nel corso dell’anno successivo. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici centrali competenti propongono al Capo del Corpo uno o più progetti di ricerca e di sperimentazione, specificandone l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo supervisore coordinatore.
2. In esito alla ricognizione delle proposte, entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Capo del Corpo definisce, nel rispetto dell’impegno di spesa complessivamente assunto dei valori finanziari di cui all’articolo 3, il piano annuale delle attività con proprio decreto, che costituisce altresì atto di costituzione e di incarico dei gruppi di lavoro, previa informazione alle organizzazioni sindacali nazionali.
Articolo 5
Organizzazione e tempi di svolgimento dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione
1. Lo svolgimento dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione si articola in due fasi, ciascuna indicativamente della durata di tre mesi: la prima, di norma nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; la seconda, di norma tra il 16 maggio e il 15 agosto, che si conclude con la presentazione dei risultati finali.
2. Eventuali richieste di variazione nella composizione dei gruppi di lavoro dovute ad avvicendamenti del personale interessato possono essere valutate solo se formulate prima dell’inizio di ciascuna fase.
3. Il supervisore coordinatore del gruppo è responsabile dell’indirizzo e dell’organizzazione e dei risultati del lavoro, del rispetto dei tempi indicati al comma 1, nonché del controllo che l’attività venga svolta al di fuori dell’orario ordinario e straordinario, ai fini dell’attribuzione dei compensi stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 7 di cui all’articolo 3.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il supervisore coordinatore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all’attività di ricerca e all’attività di sperimentazione, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del supervisore coordinatore del gruppo, il dirigente dell’Ufficio referente ne cura la trasmissione al Capo del Corpo, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali interessati per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all’articolo 3, comma 3.
5. Sulla base degli elementi acquisiti con le attestazioni di cui al comma 4, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione del compenso individuale, sempre che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato per almeno il 50% del totale e che, a conclusione delle attività, siano stati raggiunti gli obiettivi della ricerca e della sperimentazione secondo quanto indicato all’articolo 6. E’ consentito che, al termine del primo periodo di attività, un gruppo consegni l’elaborato finale ritenendo di aver assolto all’incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.
Articolo 6
Valutazione dei risultati dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione
1. La valutazione dei risultati dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione condotta da ciascun gruppo di lavoro è affidata ad una Commissione presieduta dal Capo del Corpo e composta dal Direttore centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, dal Direttore centrale della formazione, dal Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali, dal dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal dirigente dell’Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I lavori prodotti in esito all’attività di ricerca e all’attività di sperimentazione sono valutati dalla Commissione sulla base del criterio della congruenza dei risultati con gli obiettivi indicati nel decreto di incarico.
3. Nel caso in cui i risultati dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione siano valutati positivamente, sulla base degli elementi informativi acquisiti con le attestazioni del supervisore del gruppo e del dirigente dell’Ufficio referente, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti.
Articolo 7
Copertura finanziaria e disposizioni finali Clausola di neutralità finanziaria e disposizioni finali
1. Dal presente accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che con successivo accordo integrativo nazionale del personale non direttivo non dirigente sarà definita la misura dei compensi spettanti al personale che partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione ed il conseguente impegno di spesa annuo a valere sulle risorse del Fondo di Amministrazione.
2. Ai sensi dell’articolo 32, del d.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall’articolo 41 del d.P.R. n.121/2022, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato per l’accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.