ANTICIPO CONTRATTI SBF TV
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INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XXXXXX)
Tel.: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx / sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Società iscritta all’albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPAZIONE CONTRATTI
Con il contratto di apertura di credito in conto corrente per anticipazione contratti, il Cliente ottiene dalla banca la trasformazione immediata in denaro di un proprio credito verso un terzo, il cui incasso serve a rimborsare la Banca per le somme dalla stessa anticipate.
L’importo che risulta dai documenti presentati alla banca viene -in caso di accoglimento della richiesta- anticipato a valere sull’apertura di credito in conto corrente messa a disposizione del cliente; su detta apertura sono addebitati gli interessi se il cliente utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono calcolati. Alla scadenza del contratto, se il terzo effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche il debito del cliente nei confronti della banca derivante dall’anticipazione; nel caso in cui, invece, il terzo debitore non adempia alla propria obbligazione, il cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla banca il controvalore delle somme utilizzate.
Tra i principali rischi vanno considerati:
• l’obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento dei contratti presentati;
• la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (anni): 1 | T.A.E.G: 13,04% | Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi. |
TASSI |
entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 3 MESI (Attualmente pari a: Tasso debitore annuo nominale massimo 2,617%) + 6 punti perc. Minimo: 6% Valore effettivo attualmente pari a: 8,617% |
INDICE RIF: EURIBOR 3 MESI base 360 giorni; calcolo: media aritmetica mese solare precedente giorno rilevazione; data rilevaz. 1° giorno mese; arrotond per eccesso 3 decimali; decorrenza variaz. 1° g mese succ. Fonte "Il Sole 24 Ore" amministrato da EMMI. Valore attuale dell'indice di riferimento: 2,314% oltre fido: Tasso variabile: EURIBOR 3 MESI(Attualmente pari a: 2,617%) + 8 punti perc. Minimo: 8% Valore effettivo attualmente pari a: 10,617% INDICE RIF: EURIBOR 3 MESI base 360 giorni; calcolo: media aritmetica mese solare precedente giorno rilevazione; data rilevaz. 1° giorno mese; arrotond per eccesso 3 decimali; decorrenza variaz. 1° g mese succ. Fonte "Il Sole 24 Ore" amministrato da EMMI. Valore attuale dell'indice di riferimento: 2,314% |
Fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari previsti dalla Legge n. 108/96 e successive modifiche. |
Tasso debitore annuo massimo per interessi di mora 2,00% in più rispetto al tasso contrattuale |
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca |
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o Tasso di mora scopertura Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura |
COMMISSIONI |
Commissione onnicomprensiva per la messa a 2% annuale disposizione dei fondi |
Periodicità addebito TRIMESTRALE |
La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tale commissione è calcolata, all’interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.
In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l’importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.
Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV) |
La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.
La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un’attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l’attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l’aumento dello stesso.
Commissione di istruttoria veloce (extra fido) € 5,00 |
Commissione di istruttoria veloce (in assenza fido) € 5,00 |
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di Giorni di operatività Banca: 5 una CIV e quella successiva |
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della € 1.000,00 CIV |
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre € 300,00 (extra fido) |
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre € 300,00 (in assenza di fido) |
CAPITALIZZAZIONE |
Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura Conteggio interessi dare del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto. |
Conteggio e accredito interessi avere Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. |
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri TRIMESTRALE diversi dagli interessi |
SPESE |
Spese per la stipula del contratto |
Eventuali spese notarili Poste a carico del cliente, nella misura effettivamente sostenuta e concordata con il notaio rogante |
Imposte e tasse presenti e future Come da normativa vigente |
Consegna di schema del contratto (privo delle condizioni Nessuna economiche) |
Consegna copia del contratto idonea per la stipula € 1,00 Spesa non superiore a quelle di istruttoria |
Spese per la gestione del rapporto |
Spese consegna documentazione precontrattuale € 0,00 |
Spese produzione/invio comunicazioni di Trasparenza POSTA: € 0,00 periodiche CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 |
Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti € 0,00 rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti |
Spese per comunicazioni variazioni contrattuali € 0,00 |
Spese per operazione € 0,80 |
Spese fisse € 0,00 (€ 0,00 Trimestrali) |
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – Xxx € 25,00 spese di spedizione escluse |
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
ALTRE CONDIZIONI |
Riferimento calcolo interessi ANNO CIVILE |
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Glob ale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere consultato presso la sede della banca e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx relativamente alla categoria di
operazioni denominate “Anticipi e sconti commerciali”.
ALTRE SPESE |
Accettazione distinta € 0,00 |
Spese di incasso singolo documento € 0,00 |
Spese proroga € 0,00 |
Scarico contratto con accredito € 0,00 |
Scarico contratto senza accredito € 0,00 |
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
La banca ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno quindici giorni.
Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), la banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con il preavviso di quindici giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l’affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di preavviso di quindici giorni.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° 15 giorni ricevimento della richiesta del cliente
Reclami
I reclami vanno inviati a:
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Segantini 5 – 00000 Xxxxxx XX Fax: x00 0000 000000
e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
• Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.
LEGENDA
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il
tasso variabile del finanziamento | ||||||||
Spread | Maggiorazione indicizzazione. | applicata | ai | parametri | di | riferimento | o | di |
Tasso di interesse debitore | Xxxxxxxxxxxxx riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. | |||||||
Tasso di interesse nominale | Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. | |||||||
Tasso di interesse effettivo | Valore del tasso, rapporto su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno- di capitalizzazione | |||||||
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. | |||||||
Tasso di mora | Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca. | |||||||
Periodicità di capitalizzazione degli interessi | Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. | |||||||
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull’accordato) | Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto. | |||||||
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. | |||||||
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. | |||||||
XX.XX. (ricevuta bancaria) | Documento che contiene la menzione di un credito, con indicazione della data del pagamento, consegnato dal creditore alla banca affinché quest’ultima provveda alla riscossione. |