CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS
tra ENI S.p.A.
e COMPRATORE
relativo al prodotto Mensile Royalties “m” su P-GAS
Eni S.p.A.– Contratto P - GAS
Prodotto Mensile Royalties – Marzo 2023
INDICE
CONDIZIONI PARTICOLARI
a) Periodo di Somministrazione
b) Quantità e Prezzo
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E COSTRUZIONE ARTICOLO 2 - OGGETTO
ARTICOLO 3 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO ARTICOLO 4 - PUNTO DI CONSEGNA
ARTICOLO 5 - PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI E OBBLIGHI ARTICOLO 7 - QUANTITA’
ARTICOLO 8 - PREZZO CONTRATTUALE ARTICOLO 9 - NOMINE
ARTICOLO 10 - ALLOCAZIONI ARTICOLO 11 - QUALITA’ ARTICOLO 12 - DEFAULT E RIMEDI
ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO ARTICOLO 14 - DIRITTI E TRIBUTI
ARTICOLO 15 - FORZA MAGGIORE
ARTICOLO 16 - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE ARTICOLO 17 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 19 - CONFIDENZIALITA’
ARTICOLO 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE ARTICOLO 21 - RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
ARTICOLO 22 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ARTICOLO 23 - COMUNICAZIONI
ARTICOLO 24 - VARIE
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS
Questo contratto di somministrazione (“Contratto”) è da ritenersi valido ed efficace alla Data di Perfezionamento tra:
1. Eni S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale a Roma, piazzale Xxxxxx Xxxxxx 1, e sede secondaria in Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 20097 San Donato X.xx, Capitale Sociale € 4.005.358.876 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00484960588, R.E.A. Roma n. 756453, Partita IVA n. 00905811006,
(qui di seguito denominata “Venditore”) e
2. L’operatore che, ai sensi del Regolamento P-GAS e del presente Contratto, (i) ha inviato la richiesta di abilitazione all’accesso alle Aste del Venditore relative al prodotto Mensile Royalties “m” pubblicato sul Comparto Aliquote della P-GAS; (ii) ha inviato al Venditore il modulo riportato in Allegato 1 (Dichiarazioni del Compratore) debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte e (iii) rispettando i requisiti dell’Articolo 6.5, ha ricevuto dal Venditore l’abilitazione richiesta (qui di seguito denominato “Compratore”);
il Venditore e il Compratore sono qui di seguito anche denominati singolarmente “Parte” o collettivamente “Parti”.
Premesso che:
• il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, all’articolo 11, comma 1, prevede che “al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l’accesso dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità […]”;
• in attuazione della previsione di cui al punto precedente il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 12 luglio 2007 recante le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
• la legge 23 luglio 2009, n. 99 affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“GME”) la gestione economica del mercato del gas naturale;
• con decreto 6 agosto 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità con cui i Titolari (soggetti cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha conferito la concessione per la produzione di idrocarburi gassosi, ossia i produttori di gas naturale) assolvono all’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge 7/07 a seguito delle disposizioni dell’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 stabilendo, in particolare, che le aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato sono offerte dai Titolari esclusivamente nell’ambito della Piattaforma di negoziazione gestita dal GME;
• in ottemperanza allo stesso decreto il GME ha pubblicato il Regolamento P-GAS che stabilisce le modalità di gestione della Piattaforma di negoziazione P-GAS;
• in attuazione della previsione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 6 agosto 2010, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato in data 13 luglio 2011 la Delibera ARG/gas 95/11 “Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale
dovute allo Stato, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 e 6 agosto 2010” (di seguito “Delibera”);
• la Regione Basilicata con delibera n. 431 del 16 marzo 2009 ha approvato il Disciplinare per la vendita del gas naturale della Regione Basilicata in forza del quale le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute da ciascun titolare alla Regione Basilicata, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2008, sono cedute dai Titolari presso il mercato regolamentato delle capacità congiuntamente alle aliquote che è tenuto a corrispondere allo Stato con le modalità previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2007 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
• la Regione Calabria con delibera n. 422 del 9 luglio 2009 ha approvato il Disciplinare per la vendita del gas naturale della Regione Calabria in forza del quale le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute da ciascun titolare alla Regione Calabria, a decorrere da quelle dovute per il II semestre 2009, sono cedute dai Titolari presso il mercato regolamentato delle capacità congiuntamente alle aliquote che è tenuto a corrispondere allo Stato con le modalità previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2007 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
• alla luce delle disposizioni sopra richiamate il Venditore ha aderito al “Comparto Aliquote della P-GAS” e ha presentato offerte nell’ambito del comparto aliquote della piattaforma di negoziazione stessa per il prodotto Mensile Royalties “m”;
• il Compratore, soggetto ammesso ad operare su P-GAS, ha richiesto al Venditore, per mezzo delle funzionalità previste in P-GAS, l’abilitazione alle Aste del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m” accettando le condizioni di somministrazione definite nel presente Contratto;
• il Compratore ha inviato al Venditore il modulo riportato in Allegato 1 (Dichiarazioni del Compratore) debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
• il Venditore, sussistendone le condizioni, ha abilitato il Compratore all’accesso alle Aste del Venditore relative al prodotto Mensile Royalties “m”, impegnandosi con ciò a mettere a disposizione al PSV al Compratore i quantitativi di Gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sull’Asta del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m” secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto;
• il Compratore, per mezzo del contratto di adesione a P-GAS con GME, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore i quantitativi di gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sull’Asta del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m” secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto;
• dal riepilogo delle Transazioni P-Gas, fornito dal GME, risulta che il Compratore è assegnatario di Contratti GME per il prodotto Mensile Royalties “m”, con i dettagli indicati nella Tabella 1 delle seguenti condizioni particolari;
tutto ciò premesso, si conviene tra le Parti quanto segue:
CONDIZIONI PARTICOLARI
a) Periodo di Somministrazione
Per il prodotto Mensile Royalties “m”, il Periodo di Somministrazione è il secondo Mese “m” successivo a quello in cui le Transazioni P-GAS sono state abbinate tra le Parti sul Comparto Aliquote della P-GAS, come disciplinato nel Regolamento P-GAS.
Data Inizio Consegne: primo Giorno Gas del Mese cui il prodotto Mensile Royalties “m” si riferisce. Data Fine Consegne: ultimo Giorno Gas del Mese cui il prodotto Mensile Royalties “m” si riferisce.
b) Quantità e Prezzo
Per il Mese riguardante il prodotto Mensile Royalties “m”, riguardo ciascuna Transazione P-GAS (tm) conclusa, secondo il Regolamento P-GAS, tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m”, si intendono tutti i dettagli, come sotto riportati ed in particolare:
▪ la Quantità Totale QT(tm) espressa in GJ;
▪ il Prezzo Contrattuale P(tm) espresso in c€/GJ.
Tali dettagli, per ciascuna Transazione P-GAS (tm), sono confermati dal GME al Venditore e al Compratore secondo i termini definiti nel Regolamento P-GAS.
Inoltre, per ciascuna Transazione P-GAS (tm), si definisce la Quantità Giornaliera QG(tm) come il rapporto tra QT(tm) ed il numero di Giorni Gas compresi nel Mese “m”.
Tabella 1: DETTAGLIO TRANSAZIONI P-GAS
Numero Contratti GME | Quantità Totale QT(tm) | Quantità Giornaliera QG(tm) | Prezzo Contrattuale P(tm) | Transazione P-GAS (tm) per il prodotto Mensile Royalties ”m” | |
[GJ (15°C)] | [GJ (15°C)/Giorno] | [c€/ GJ (15°C)] | ID | Data/ora abbinamento | |
00 | 0.000,0 | 0.000,0 | 0,0000 | XYZ | gg-mm-aaaa hh:mm:ss |
00 | 0.000,0 | 0.000,0 | 0,0000 | XYZ | gg-mm-aaaa hh:mm:ss |
00 | 0.000,0 | 0.000,0 | 0,0000 | XYZ | gg-mm-aaaa hh:mm:ss |
Quantità Contrattuale Totale “m” o (QCT)m, espressa in MWh (25°C) e relativa al prodotto Mensile Royalties “m” è uguale alla somma delle quantità totali QT(tm) espresse in GJ (15°C) di tutte Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m”, convertite in MWh (25°C) come di seguito descritto.
Quantità Contrattuale Giornaliera “m” o (QCG)m relativamente al prodotto Mensile Royalties del Mese “m” ed espressa in MWh (25°C)/Giorno è la somma delle quantità giornaliere QG(tm) espresse in GJ (15°C) di tutte le Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m” , convertite in MWh (25°C) come di seguito descritto.
Prezzo Contrattuale “m”: espresso in €/MWh (25°C) e relativo al prodotto Mensile Royalties “m” si intende il prezzo medio pesato calcolato in c€/GJ (15°C) come:
▪ la somma - per tutte le Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m” – del prodotto fra QT(tm) e il relativo Prezzo Contrattuale P(tm)
▪ diviso
▪ la somma delle quantità totali QT(tm) di tutte Transazioni P-GAS (tm).
Il risultato sarà convertito in €/MWh (25°C) come segue:
Prezzo Contrattuale “m” [€/MWh (25°C)] = Prezzo Contrattuale “m” [c€/GJ (15°C)] / 100 * 3,6 * 1,001
Il Prezzo Contrattuale “m” è calcolato senza arrotondamenti intermedi e il risultato arrotondato alla terza cifra decimale, ovverosia arrotondato alla terza cifra decimale superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 5 e arrotondato alla terza cifra decimale inferiore se il quinto decimale è minore di 5.
Il quantitativo ed il prezzo oggetto dell'offerta di Eni e assegnato nelle aste P-GAS sono da ritenersi espresse rispettivamente in GJ (15°C) e c€/GJ (15°C).
L’impresa maggiore di trasporto del Gas (Snam Rete Gas) gestisce le nomine/allocazioni utilizzando come unità di misura il MWh (25°C).
Per determinare le quantità che, a valle dell'assegnazione in asta, dovranno essere consegnate al PSV, si utilizza la seguente conversione:
Quantità [MWh (25°C)] = Quantità [GJ (15°C)] / 3,6 / 1,001
La Quantità [MWh (25°C)] è calcolata senza arrotondamenti intermedi e il risultato arrotondato alla terza cifra decimale, ovverosia arrotondato alla terza cifra decimale superiore se il quarto decimale è maggiore o uguale a 5 e arrotondato alla terza cifra decimale inferiore se il quarto decimale è minore di 5.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E COSTRUZIONE
1.1 Definizioni
Nel Contratto i seguenti termini ed espressioni, quando riportati in maiuscolo, avranno i seguenti significati:
“Accettazione in Difetto”: fattispecie definita all’Articolo 12.2. “Accettazione in Eccesso”: fattispecie definita all’Articolo 12.4.
“ARERA”: si intende l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
“ACER”: si intende l’”Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia” (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), come stabilito nel Regolamento UE n. 713/2009.
“Acquirente Netto”: assume il significato attribuito a tale termine al punto iii) dell’Articolo 9.3. “Affiliata”: significa, riguardo a una persona giuridica, qualsiasi altra persona giuridica che
(a) possiede o controlla, direttamente o indirettamente, la prima persona giuridica o (b) è
posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, dalla prima persona giuridica o (c) è posseduta in comune o sotto il controllo comune della prima persona giuridica, dove “possedere” significa possesso di più del cinquanta per cento (50%) della quota capitale, azioni, quote o diritti di distribuzione degli utili in considerazione del capitale della persona giuridica e “controllo” significa la capacità – singolarmente o congiuntamente a un’altra persona giuridica (”Controllo Congiunto”) – di dirigere gli affari della persona giuridica, a seguito del possesso di azioni o quote, leggi, contratti o qualsiasi altro modo.
“Asta”: si intende la piattaforma del Comparto Aliquote della P-GAS, che opera secondo la modalità di negoziazione ad asta, riservata, lato offerta di vendita, agli operatori venditori che siano titolari di concessioni di coltivazione.
“CIR”: si intende il Regolamento di Esecuzione UE n. 1348/2014 relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8 del REMIT, come successivamente modificato.
“Codice di Rete”: si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall’ARERA che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita da Snam Rete Gas.
“Codice Applicabile”: assume il significato attribuito a tale termine al punto iv) dell’Articolo 9.3.
“Comparto Aliquote della P-GAS”: si intende il comparto della P-GAS dedicato alla negoziazione delle quote di gas di cui all’Articolo 23, comma 23.3, del Regolamento P-GAS, articolato in aste di negoziazione corrispondenti ciascuna ad ognuno dei contratti negoziabili dall’operatore venditore che sia titolare di concessione della coltivazione.
“Condizioni PSV” è il documento “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale” pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.
“Conferma”: si intende, per il Sistema PSV, l’operazione di accettazione da parte dell’Utente Compratore dell’Offerta di Gas registrata dall’Utente Venditore (per Utente Compratore si intende “Soggetto Acquirente” e per Utente Venditore si intende “Soggetto Cedente”, come definito nelle Condizioni PSV) o l'accettazione da parte dell'Utente Venditore della Richiesta di Gas registrata dall'Utente Compratore o l'abbinamento effettuato dal Sistema PSV tra la Richiesta di Gas registrata dall'Utente Compratore e l’Offerta di Gas registrata dall'Utente Venditore. A seguito dell'esito positivo della Conferma, la Transazione per la consegna del Gas dall'Utente Venditore all'Utente Compratore viene creata nel Sistema PSV. Richiesta di Gas e Offerta di Gas hanno il significato rispettivamente di "Richiesta di scambio" e "Richiesta di cessione" nel Manuale PSV.
“Consegna in Difetto”: fattispecie definita all’Articolo 12.1. “Consegna in Eccesso”: fattispecie definita all’Articolo 12.3.
“Contratti Attivi”: assume il significato attribuito a tale termine al punto iii) dell’Articolo 9.3.
“Contratto” indica questo contratto (incluse premesse, Articoli e Allegati) come originariamente definito o come di volta in volta modificato e/o integrato.
“Contratto PSV”: si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l’utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da stipulare con Snam Rete Gas per l’uso della piattaforma Xxxxxx per scambi e cessioni di Gas al PSV (Sistema PSV).
“Contratto GME”: si intende l’offerta di vendita o acquisto al Prezzo Contrattuale (tm) nel Periodo di Somministrazione specificato delle quantità di Gas corrispondenti al lotto minimo (come definito nell’allegato 3, punto 2 del Regolamento P-Gas), pubblicata in P-GAS.
“Data di Perfezionamento” è la data alla quale il Compratore riceve, tramite SIGAS, la notifica di essere stato abilitato dal Venditore all’accesso alle Aste del Venditore relativo al prodotto Mensile Royalties “m”, secondo i termini e le modalità previsti nel presente Contratto e dal GME nel Regolamento P-GAS.
“Data di Scadenza” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 13.2.1. “Data Inizio Consegne” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 5. “Data Fine Consegne” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 5. “Delibera”: si intende il documento descritto nelle Premesse.
“Disequilibrio”: si intende il termine “DSK“o “termine di disequilibrio” dell’Utente k-esimo come definito al capitolo 9 “Bilanciamento” del Codice di Rete.
“Euro” o “€” indica la valuta degli stati membri dell’Unione Europea che hanno adottato o adottano la valuta in accordo al Trattato di fondazione della Comunità Europea.
“Eurocent” o “c€” indica un (1) centesimo di un (1) Euro.
“Evento di Forza Maggiore” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.1. “Forza Maggiore” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.
“Forza Maggiore del Compratore” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.2.
“Forza Maggiore del Venditore” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.2.
“Gas” indica qualsiasi miscela di idrocarburi e di gas non combustibili che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto.
“Gestore dei Mercati Energetici” o “GME” è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l’altro, la gestione della P-GAS, ai sensi del DM 18 marzo 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico.
“Giorno Consegna” è ogni Giorno Gas compreso nel Periodo di Somministrazione.
“Giorno” o “Giorno Gas” ha il significato attribuito a tale espressione nel Contratto PSV. La data di riferimento di ciascun Giorno Gas è la data del giorno di calendario nel quale inizia il Giorno Gas.
“Giorno Lavorativo” indica ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono aperte nella città di Milano per l’esercizio della loro normale attività.
“Importo Fattura Mese M” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Articolo 13.1. “ISO” sta per International Organisation for Standardisation.
“IVA” indica qualsiasi imposta sul valore aggiunto o ulteriore tassa analoga ma escluso ogni interesse legale per morosità o penali.
“Joule” sta per joule come definito in ISO 1000.1981 (E).
“Manuale PSV”: si intende l’insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.
“Mese” indica un periodo che inizia con il Giorno Gas riferito al primo giorno di un mese del calendario gregoriano e termina con il Giorno Gas riferito all’ultimo giorno dello stesso mese del calendario gregoriano.
“Operatore Prudente e Ragionevole”: si intende un operatore che agisce in buona fede con l’intenzione di rispettare i propri obblighi contrattuali applicando gli stessi livelli di diligenza, abilità e prudenza che sarebbero esercitati, nella medesima situazione, da un operatore esperto nel rispetto delle leggi applicabili e delle migliori pratiche di settore.
“Parte Colpita” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.1.
“Periodo di Somministrazione” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 5.
“Periodo di Negoziazione”: si intende il periodo, definito nel Regolamento P-GAS, in cui il prodotto Mensile Royalties “m” può essere negoziato sulla P-GAS.
“Piattaforma di negoziazione P-GAS” o “P-GAS”: si intende la piattaforma informatica di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l’offerta di gas naturale.
“Prezzo Contrattuale “m”” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 8.2.
“Prezzo Contrattuale P(tm)” ha il significato assunto da tale espressione nel paragrafo b) delle Condizioni Particolari.
“Procedure PSV” sono le procedure operative del PSV descritte nelle Condizioni PSV. “Punto di Consegna” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 4.
“Punto di Scambio Virtuale” o “PSV”: si intende il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas.
“Quantità Giornaliera Allocata” o “QGA”: ha il significato assunto da tale espressione all’Articolo 10.
“Quantità Contrattuale Giornaliera “m”” o “(QCG)m” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 7.1.1.
“Quantità Contrattuale Giornaliera Minima” o “Min QCG” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 7.1.3.
“Quantità Contrattuale Totale “m”” o “(QCT)m” ha il significato assunto da tale espressione nel paragrafo b) delle Condizioni Particolari.
“Quantità Giornaliera Allocata Netta”: assume il significato attribuito a tale termine all’Articolo 10.2
“Quantità Giornaliera Nominata Netta”: assume il significato attribuito a tale termine al punto iii) dell’Articolo 9.3.
“Quantità Consegnata in Eccesso”: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 12.3.
“Quantità Ritirata in Eccesso”: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 12.4. “Quantità Non Consegnata”: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 12.1. “Quantità Non Ritirata”: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 12.2.
“Rete Nazionale dei Gasdotti”: si intende il sistema di trasporto di cui al Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000 e successivi aggiornamenti annuali.
“Regolamento P-GAS” è il “Regolamento della piattaforma di negoziazione per l’offerta di Gas Naturale (P-GAS)” pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010, e successivamente adeguato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010.
“Report delle Transazioni” è il riepilogo delle Transazioni tra le Parti a fronte del presente Contratto registrate nel Sistema PSV.
“SIGAS” è il Sistema Informatico Gas come definito nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate dal GME.
“Sistema PSV”: si intende la piattaforma informatica Xxxxxx predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale.
“Snam Rete Gas”: si intende la società Snam Rete Gas S.p.A. “Terzi” indica una qualsiasi persona diversa dalle Parti.
“Transazione”: operazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi, come definite da Snam Rete Gas nelle Condizioni PSV.
“Transazione P-Gas (tm)”: transazione commerciale eseguita e conclusa per mezzo del Comparto Aliquote della P-GAS, relativa al prodotto Mensile Royalties del Mese “m”, secondo quanto previsto nel Regolamento P-GAS.
“Utente” soggetto con cui Snam Rete Gas ha stipulato il contratto di trasporto secondo le modalità ed i termini definiti nel Codice di Rete.
“Venditore Netto”: assume il significato attribuito a tale termine al punto iii) dell’Articolo 9.3.
1.2 Costruzione
Nel Contratto, a meno che sia diversamente espressamente stabilito, ogni termine definito includerà le differenti forme di genere e di numero. Ogni riferimento a leggi e regolamenti sarà da intendersi come riferimento a tali leggi e regolamenti come di volta in volta modificate e/o integrate.
ARTICOLO 3 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO
3.1 Il presente Contratto sarà da ritenersi valido ed efficace a partire dalla Data di Perfezionamento ed avrà durata sino alla piena esecuzione da parte di ciascuna delle Parti dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto stesso.
3.2 Il Venditore ha facoltà di recesso dal presente Contratto per quanto riguarda la possibilità di definire future Transazioni P-GAS dando notifica scritta al Compratore con almeno 30 giorni di preavviso ed inviando al GME un nuovo contratto che regoli la possibilità di definire future Transazioni P-GAS.
Resta inteso che il presente Contratto continua a produrre effetti, in conformità con quanto previsto al precedente Articolo 3.1, per le Transazioni P-GAS che sono state concluse fino alla data di recesso comunicata con la notifica di cui sopra.
ARTICOLO 4 – PUNTO DI CONSEGNA
4.1 Il Punto di Consegna, presso il quale le quantità di Gas oggetto del Contratto saranno consegnate dal Venditore e prelevate dal Compratore, è il Punto di Scambio Virtuale (PSV).
4.2 Il Gas sarà consegnato al Compratore presso il Punto di Consegna libero da ogni onere e diritto di Terzi.
ARTICOLO 5 – PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE
La data d’inizio degli obblighi di consegna del Gas per il Venditore e degli obblighi di prelievo del Compratore al Punto di Consegna è il Giorno indicato al punto a) delle Condizioni Particolari alla voce “Data Inizio Consegne” e la data di conclusione degli obblighi di consegna del Gas per il Venditore e degli obblighi di prelievo del Compratore al Punto di Consegna è il Giorno indicato al punto a) delle Condizioni Particolari alla voce “Data Fine Consegne”.
Con “Periodo di Somministrazione” si intende il periodo di tempo che inizia alla Data Inizio Consegne e si conclude alla Data Fine Consegne.
ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONI E OBBLIGHI
6.1 Le Parti dichiarano e garantiscono l’una all’altra che esse hanno il potere di sottoscrivere il presente Contratto ed hanno o avranno tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari ad adempiere agli obblighi contrattuali.
6.2 Le Parti dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l’accesso all’utilizzo del Sistema PSV, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con Snam Rete Gas, e di disporre degli strumenti necessari per l’effettuazione delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas qui previsti.
6.3 Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d’ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Le Parti convengono altresì che gli eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l’uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV) saranno sostenuti dal Compratore.
6.4 Le Parti si impegnano a mantenere l’abilitazione a operare al PSV per tutto il periodo di durata e validità del presente Contratto.
6.5 Le Parti si danno atto che, al fine di ottenere l’abilitazione ad accedere alle Aste del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m”, il Compratore, oltre che inviare al Venditore tramite la P-GAS la relativa richiesta di abilitazione, deve inviare direttamente al Venditore i seguenti documenti:
▪ Allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
▪ eventuale Dichiarazione IVA, nella forma di cui all’Allegato 3.
▪ eventuale richiesta di applicazione della Reverse Charge, nella forma di cui all’Allegato 4.
Tali documenti devono pervenire contestualmente alla richiesta di abilitazione e nelle seguenti forme:
• via PEC a xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx con in copia XXX.xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx in formato elettronico e firmati digitalmente;
• in originale, inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo corriere o consegnati a mano, all’indirizzo di riferimento del Venditore indicato in Allegato 5;
entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla data della richiesta di abilitazione.
Nel caso in cui tale documentazione sia incompleta, inesatta o non sia pervenuta in copia entro il termine sopra previsto oppure il Compratore non abbia provveduto al pagamento totale delle fatture relative ad altre transazioni commerciali concluse tra le Parti, il Venditore ha facoltà di non abilitare il Compratore.
6.6 Le Parti dichiarano di essere soggette all'obbligo di reportistica previsto dall'articolo 8 del Regolamento EU n. 1227 /2011 (REMIT) in relazione al presente Contratto e che adempiranno autonomamente ai rispettivi obblighi di reportistica.
Il Codice ACER, di cui al Regolamento di Esecuzione della Commissione (EU) n.1348/2014 (CIR), del Venditore è X0000000X.XX.
7.1 Quantità Contrattuale Giornaliera e Quantità Contrattuale Giornaliera Minima
7.1.1 In ogni Giorno Consegna del Periodo di Somministrazione per il prodotto Mensile Royalties “m”, il Venditore si impegna a mettere a disposizione del Compratore al Punto di Consegna la “Quantità Contrattuale Giornaliera” o “(QCG)m”, definita nel paragrafo b) delle Condizioni Particolari.
7.1.2 Il Venditore è sollevato dai propri obblighi stabiliti all’Articolo 7.1.1 nel caso e nella misura in cui si verifichi:
(i) Forza Maggiore del Venditore o del Compratore;
(ii) sospensione della somministrazione in applicazione dell’Articolo 16.
In nessun caso il Venditore sarà obbligato a mettere a disposizione del Compratore al Punto di Consegna un quantitativo Giornaliero di Gas superiore a (QCG)m.
7.1.3 In ogni Giorno Consegna del Periodo di Somministrazione per il prodotto Mensile Royalties “m”, il Compratore si impegna a ritirare e a pagare, o a pagare per quanto non ritirato, secondo i termini e le condizioni del presente Contratto, una quantità di Gas pari alla seguente “Quantità Contrattuale Giornaliera Minima” (“Min QCG”):
Min QCG = (QCG)m - d
dove, in ciascun Giorno del Periodo di Somministrazione, il termine “d” sarà pari alla somma di tutte le quantità di Gas:
(i) non rese disponibili dal Venditore al Punto di Consegna per ragioni di Forza Maggiore del Venditore, ove la Parte Colpita sia il Venditore, purché tale ragione non derivi da una inadempienza del Compratore agli obblighi del Contratto;
(ii) non prelevate dal Compratore al Punto di Consegna per ragioni di Forza Maggiore ove la Parte Colpita sia il Compratore.
Resta inteso che ogni singola quantità di Gas non resa disponibile dal Venditore e/o non prelevata dal Compratore in un Giorno per più di una delle sopra citate ragioni sarà conteggiata solo una volta ai fini del calcolo del termine “d”.
7.1.4 Qualora in un Giorno il Compratore prelevi al Punto di Consegna una quantità di Gas inferiore alla Min QCG, il Compratore pagherà al Venditore un ammontare pari al cento per cento (100%) del Prezzo Contrattuale “m” moltiplicato per la differenza tra il valore di Min QCG e la quantità di Gas prelevata.
7.2 Il Gas sarà messo a disposizione dal Venditore e prelevato dal Compratore con portata oraria costante durante il Giorno.
ARTICOLO 8 – PREZZO CONTRATTUALE
8.1 Relativamente al prodotto Mensile Royalties “m” il Compratore si impegna a pagare secondo le tempistiche e modalità di cui all’Articolo 13 un importo calcolato come la somma degli importi giornalieri per il Mese “m” del Prezzo Contrattuale “m”, moltiplicato per ogni quantità di Gas pari alla (QCG)m.
8.2 Relativamente al prodotto Mensile Royalties “m” il Prezzo Contrattuale “m” applicabile in ogni Giorno Consegna sarà calcolato come indicato al paragrafo b) delle Condizioni Particolari. Il Prezzo Contrattuale “m” è da intendersi comprensivo di tutti i costi di trasporto fino al Punto di Consegna.
9.1 Fatto salvo quanto previsto agli Articoli 15 (Forza Maggiore) e 16 (Sospensione della Somministrazione), in tutti i Giorni Consegna, varrà quanto segue.
9.2 Le modalità operative per l’emissione dell’Offerta di Gas da parte del Venditore e la successiva Conferma da parte del Compratore o per l’emissione della Richiesta di Gas da parte del Compratore e la conseguente Conferma da parte del Venditore o l'abbinamento effettuato dal Sistema PSV tra la Richiesta di Gas registrata dall'Utente Compratore e l’Offerta di Gas registrata dall'Utente Venditore saranno quelle previste dalle Procedure PSV, salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.3.
Ai fini del presente Articolo, si intende che i termini Confermata e Confermare sono coerenti con la definizione di Conferma di cui all’Articolo 1.1 del Contratto.
9.3 Le modalità di nomina e consegna del Gas al Punto di Consegna saranno le seguenti:
(i). Al fine di consentire il corretto trasferimento della (QCG)m al Punto di Consegna dal Venditore al Compratore dei quantitativi Giornalieri di Gas, il Venditore, ovvero un soggetto terzo per conto del Venditore, identificato mediante uno specifico Codice Applicabile, secondo quanto previsto al successivo punto (iv), entro le ore 14:00 del giorno precedente ciascun Giorno Consegna del Periodo di Somministrazione emetterà mediante il Sistema PSV l’Offerta di Gas, o, alternativamente, accetterà la Richiesta di Gas emessa dal Compratore per la consegna relativa alla (QCG)m; il Compratore identificato mediante uno specifico Codice Applicabile, secondo quanto previsto al successivo punto (iv), dovrà accettare la suddetta Offerta di Gas, o, alternativamente, dovrà emettere una Richiesta di Gas per il prelievo relativo alla (QCG)m mediante il Sistema PSV entro i termini previsti da Snam Rete Gas per l’accettazione prima dell’inizio del Giorno Consegna. L’accettazione dell’Offerta di Gas emessa dal Venditore da parte del Compratore o l’accettazione della Richiesta di Gas emessa dal Compratore da parte del Venditore o il corretto l’abbinamento tra l’Offerta di Gas emessa dal Venditore e la Richiesta di Gas emessa dal Compratore, genererà nel Sistema PSV la Transazione per la cessione della (QCG)m dal Venditore al Compratore.
Il Venditore informerà tempestivamente il Compratore nel caso, per qualsiasi motivo, non sia in grado di rispettare tale scadenza. In tale caso, le Parti concorderanno in buona fede un’altra scadenza per l’emissione della Offerta Gas che dovrà comunque essere effettuata entro un’ora dal termine definito nel Codice di Rete per la riformulazione del programma giornaliero per il Giorno Consegna.
(ii). Le Parti concordano che entrambe sono disponibili a emettere ed accettare Offerte di Gas o Richieste di Gas, a seconda del caso, per le consegne di Gas sulla base del quantitativo complessivo netto di Gas scambiato tra le Parti come definito nel successivo punto (iii), qualora ciò sia consentito presso il Punto di Consegna.
(iii). Qualora vi siano, con riferimento a un Giorno Gas del Periodo di Somministrazione, oltre al presente Contratto uno o più contratti fra le Parti – da intendersi come contratti i cui quantitativi sono scambiati utilizzando la medesima coppia di Codici Applicabili – per la consegna del Gas Naturale presso il medesimo Punto di Consegna (“Contratti Attivi”), ciascuna Parte sarà considerata adempiente alle proprie obbligazioni di emettere o Confermare, a seconda del caso, Offerte di Gas o Richieste di Gas per la (QCG)m nonché la quantità giornaliera contrattuale di cui a ciascuno dei Contratti Attivi, qualora tale Parte abbia emesso o Confermato, a seconda dei casi, Offerte di Gas o Richieste di Gas al Punto di Consegna per la somma totale netta di tutte le quantità contrattuali acquistate e vendute ai sensi del Contratto e di tutti i Contratti Attivi in tale Giorno Gas e presso tale Punto di Consegna (la "Quantità Giornaliera Nominata Netta"); in tal caso, la Parte che consegna il Gas sarà considerata il "Venditore Netto" e la Parte che riceve il Gas sarà considerata l’"Acquirente Netto". Qualora la quantità Giornaliera netta per Giorno Gas al Punto di Consegna sia pari a zero, le Parti saranno esonerate da qualsiasi obbligazione di emettere Offerte di Gas o Richieste di Gas con riferimento a tale Xxxxxx Xxx.
(iv). Il "Codice Applicabile" sarà determinato nel seguente modo:
a) il Codice Applicabile dovrà essere il codice univoco emesso dal Trasportatore;
b) le Parti riconoscono che il Codice Applicabile a fronte del quale esse sono tenute a emettere Offerte di Gas o Richieste di Gas per la (QCG)m potrebbe non corrispondere al codice dell’altra Parte, a condizione che il Codice
Applicabile sia un codice di un soggetto autorizzato a scambiare Gas presso il Punto di Consegna;
c) ciascuna Parte dovrà tempestivamente fornire all’altra Parte in forma scritta ai riferimenti operativi definiti all’Articolo 23, entro la Data di Inizio Consegne così come ad ogni eventuale variazione occorsa successivamente, il/i Codice/i Applicabile/i tenendo conto delle regole e procedure operative del Trasportatore;
d) a condizione che il Compratore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni di cui alla precedente lettera c) dell’Articolo 9.3 punto (iv), qualora il Venditore, a partire dalla Data di Inizio Consegne, non effettui Offerte di Gas ovvero non accetti le Richieste di Gas emesse dal Compratore a fronte del Codice Applicabile del Compratore, o qualora per il Compratore non sia possibile accettare Offerte di Gas in seguito alla mancata comunicazione del corretto Codice Applicabile da parte del Venditore, si riterrà che il Venditore sia inadempiente nei confronti del Compratore e si applicherà quanto previsto dall’Articolo 12.1 (Consegna in Difetto).
e) a condizione che il Venditore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni di cui precedente lettera c) dell’Articolo 9.3 punto (iv), qualora il Compratore a partire dalla Data di Inizio Consegne, non effettui le Richieste di Gas- ovvero non accetti le Offerte di Gas emesse dal Venditore a fronte del Codice Applicabile del Venditore, o qualora per il Venditore non sia possibile accettare le Richieste di Gas in seguito alla mancata comunicazione del corretto Codice Applicabile da parte del Compratore, si riterrà che il Compratore sia inadempiente nei confronti del Venditore e si applicherà quanto previsto dall’Articolo 12.2 (Accettazione in Difetto).
9.4 Ciascuna Parte, agendo da Operatore Prudente e Ragionevole, si impegna a notificare all’altra Parte eventuali errori riscontrati nelle Offerte di Gas o nelle Richieste di Gas, incluse quelle già Confermate (per le quali una Transazione sia già stata generata dal Sistema PSV) e si impegna a fare ogni ragionevole sforzo al fine di attuare tutte le possibili azioni consentite dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV, ivi comprese l’emissione e la Conferma di nuove Offerte di Gas o Richieste di Gas nel corso del Giorno Consegna considerato, per correggere l’errore riscontrato. - Resta inteso che, ad esclusione dei casi di Forza Maggiore, si applicherà quanto previsto all’Articolo 12 alle differenze tra la QGA, come definita al successivo Articolo 10, e la (QCG)m.
10.1 Per ogni Giorno Consegna del Mese “m” contenuto nel Periodo di Somministrazione, il quantitativo Giornaliero di Gas consegnato dal Xxxxxxxxx e ritirato dal Compratore al PSV (“Quantità Giornaliera Allocata” o “QGA”) espressa in MWh/g (25°C) sarà pari al saldo netto di tutte le quantità Giornaliere che si riferiscono al Giorno Consegna contenute nelle Transazioni Giornaliere emesse a fronte del Contratto e registrate nel Sistema PSV e risultante dal “Report delle Transazioni”.
10.2 Le Parti concordano che, qualora in uno stesso Xxxxxx Consegna, presso il medesimo Punto di Consegna e mediante la medesima coppia di Codici Applicabili, venissero effettuate consegne di Gas afferenti altri Contratti Attivi, la quantità Giornaliera allocata dal Trasportatore si intenderà riferita alla quantità Giornaliera di Gas consegnata dal Venditore Netto e accettata dall’Acquirente Netto con riferimento al/i Contratto/i Individuale/i e ai Contratti Attivi (“Quantità Giornaliera Allocata Netta”). Le Parti e i titolari dei Codici Applicabili, se diversi dalle Parti stesse, potranno stabilire quali valori di dichiarazioni di allocazione dovranno prevalere con riferimento a uno o più contratti mediante la stipula di
accordi di nomina ed allocazione specifici. In mancanza di accordi di nomina ed allocazione specifici, le Parti concordano che, con riferimento al presente Contratto ed ai Contratti Attivi al Punto di Consegna la cui nomina del Gas è avvenuta mediante la stessa coppia di Codici Applicabili, qualsiasi differenza tra la Quantità Giornaliera Allocata Netta e la Quantità Giornaliera Nominata Netta sarà ripartita equamente tra la Quantità Giornaliera Allocata a fronte del Contratto e quella dei Contratti Attivi. Per chiarezza, in tale caso, la Quantità Giornaliera Allocata in un Giorno Gas del Periodo di Somministrazione sarà considerata pari alla (QCG)m solo se per lo stesso Xxxxxx Xxx la Quantità Giornaliera Allocata Netta è pari alla Quantità Giornaliera Nominata Netta.
Il Gas scambiato al Punto di Consegna sarà compatibile con i limiti previsti per i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.
ARTICOLO 12 - DEFAULT E RIMEDI
12.1 Consegna in Difetto
Qualora in un Giorno Consegna la QGA ritirata dal Compratore al Punto di Consegna risulti inferiore alla (QCG)m per cause imputabili al Venditore la quantità risultante dalla differenza tra la (QCG)m e la QGA sarà la “Quantità Non Consegnata”.
Il Venditore riconoscerà al Compratore un importo (se positivo) pari al prodotto dei valori riportati ai seguenti punti a) e b):
a) il maggiore tra P_Sbil_Buyg e P
dove:
i. P_Sbil_Buyg è il prezzo che, secondo le regole stabilite dalla Delibera e implementate nel Codice di Rete, viene applicato al Disequilibrio di un Utente che nel Giorno Gas g abbia immesso nella rete di trasporto un quantitativo di Gas inferiore a quello prelevato, rappresentando quindi il prezzo al quale l’Utente acquista tale Disequilibrio da Snam Rete Gas;
ii. P è il Prezzo Contrattuale “m” applicabile nel Mese di consegna m a cui la Quantità Non Consegnata si riferisce;
b) la Quantità Non Consegnata.
Per maggior chiarezza: nessuna altra pretesa, oltre a quanto suindicato, potrà essere avanzata dal Compratore nei confronti del Venditore nella circostanza prevista al presente Articolo 12.1.
12.2 Accettazione in Difetto
Qualora in un Giorno Consegna la QGA ritirata dal Compratore al Punto di Consegna risulti inferiore alla (QCG)m per cause imputabili al Compratore la quantità risultante dalla differenza tra la (QCG)m e la QGA sarà la “Quantità Non Ritirata”.
Il Venditore riconoscerà al Compratore un importo (se positivo) pari al prodotto dei valori riportati ai seguenti punti a) e b):
a) il minore tra P_Sbil_Sellg e P
dove:
i. P_Sbil_Sellg è il prezzo che, secondo le regole stabilite dalla Delibera e implementate nel Codice di Rete, viene applicato al Disequilibrio di un Utente che nel Giorno Gas g abbia immesso nella rete di trasporto un quantitativo di Gas superiore a quello prelevato, rappresentando quindi il prezzo al quale l’Utente vende tale Disequilibrio a Snam Rete Gas;
ii. P è il Prezzo Contrattuale “m” applicabile nel Mese di consegna m a cui la Quantità Non Ritirata si riferisce;
b) la Quantità Non Ritirata.
Per maggior chiarezza: nessuna altra pretesa, oltre a quanto suindicato, potrà essere avanzata dal Venditore nei confronti dal Compratore nella circostanza prevista al presente Articolo 12.2.
12.3 Consegna in Eccesso
Qualora, in un Giorno Consegna, la QGA ritirata dal Compratore al Punto di Consegna risulti superiore alla (QCG)m per cause imputabili al Venditore, la quantità risultante dalla differenza tra la QGA e la (QCG)m sarà la “Quantità Consegnata in Eccesso”.
Il Compratore riconoscerà al Venditore un importo pari al prodotto dei valori riportati ai seguenti punti a) e b):
a) P_Sbil_Sellg
dove:
P_Sbil_Sellg assume il significato attribuito a tale termine al precedente Articolo 12.2 lettera a) punto i.;
b) la Quantità in Eccesso
Per maggior chiarezza: nell’ipotesi prevista al presente Articolo 12.3, nessun altro diritto spetterà al Compratore oltre a quanto stabilito al presente Articolo 12.3.
12.4 Accettazione in Eccesso
Qualora in un Giorno Consegna la QGA ritirata dal Compratore al Punto di Consegna risulti superiore alla (QCG)m per cause imputabili al Compratore la quantità risultante dalla differenza tra la QGA e (QCG)m sarà la “Quantità Ritirata in Eccesso”.
Il Compratore riconoscerà al Venditore un importo pari al prodotto dei valori riportati ai seguenti punti a) e b):
a) P_Sbil_Buyg
dove:
P_Sbil_Buyg assume il significato attribuito a tale termine al precedente Articolo 12.1 lettera a) punto i.;
b) la Quantità Ritirata in Eccesso.
Per maggior chiarezza: nessuna altra pretesa, oltre a quanto suindicato, potrà essere avanzata dal Venditore nei confronti del Compratore nella circostanza prevista al presente Articolo 12.4.
ARTICOLO 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
13.1 Fatturazione
Relativamente al prodotto Mensile Royalties “m”, entro il quinto giorno del Mese precedente ciascun Mese “m” contenuto nel Periodo di Somministrazione, o entro il primo Giorno Lavorativo successivo nel caso in cui il termine sopra citato non sia un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Venditore emetterà una fattura relativa al Gas da consegnare e prelevare nel Mese ”m”, di importo pari alla somma di:
▪ (QCT)m moltiplicato per il Prezzo Contrattuale “m”;
▪ ogni altro importo dovuto sulla base del presente Contratto noto al momento dell’emissione
(”Importo Fattura Mese M”).
Ogni altro rimanente importo, eventualmente dovuto sulla base del presente Contratto, verrà regolato con fatture o note di accredito da emettersi successivamente al termine del mese di consegna. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro dieci giorni dalla data della fattura o della nota di accredito; nel caso in cui il termine di pagamento non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento dovrà essere effettuato entro il Giorno Lavorativo immediatamente precedente; in caso contrario si applicheranno gli Articoli 16 e/o 17.
13.2 Pagamento
13.2.1 Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell’Importo Fattura Mese M entro il quindicesimo giorno del Mese precedente il Mese M; qualora la data fattura preceda di meno di 10 giorni il termine indicato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data fattura; nel caso in cui il termine di pagamento non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento dovrà essere effettuato entro il Giorno Lavorativo immediatamente precedente (“Data di Scadenza”).
13.2.2 Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell’Importo Fattura Mese “m” mediante bonifico Sepa (Sepa Credit Transfer) con valuta banca beneficiario corrispondente alla Data di Scadenza al riferimento bancario indicato nell’ Allegato 2 e ad inviare copia per conoscenza del pagamento effettuato ai riferimenti indicati nello stesso Allegato 2.
13.2.3 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dal Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla Data di Scadenza fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d’interesse di periodo previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra il Venditore comunicherà criteri alternativi equivalenti.
13.2.4 Gli importi fatturati dovranno essere integralmente pagati entro la Data di Scadenza; in caso contrario verranno applicati gli Articoli 16 e/o 17.
13.2.5 Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di xxxxxxx, a pagare per intero, entro i termini stabiliti e a titolo provvisorio, l’ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o per intero tale fattura.
13.2.6 Se una fattura non è contestata entro centoventi (120) giorni dalla Data di Scadenza, detta fattura si intende definitivamente accettata da entrambe le Parti.
ARTICOLO 14 – DIRITTI E TRIBUTI
14.1 Oltre agli importi previsti dal presente Contratto, saranno posti a carico del Compratore qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, escluse le imposte sul reddito.
14.2 Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.
14.3 Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.
14.4 Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall’Amministrazione Finanziaria al Venditore e a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.
14.5 Il Gas oggetto di somministrazione in virtù del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell’obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura a consumatore finale. Nel caso in cui il Compratore abbia codice d’accisa in quanto venditore a consumatore finale o esso stesso consumatore finale gli adempimenti fiscali in materia di accise sul Gas e di imposte ad esse collegate (addizionali e imposte sostitutive regionali) verranno adempiuti dal Compratore, che si qualifica soggetto obbligato d’imposta, titolare di codice di accisa.
14.6 Per la somministrazione di Gas di cui al presente Contratto, il Compratore si impegna a dichiarare al Venditore il regime IVA applicabile attraverso la compilazione della "Dichiarazione IVA" allegata al presente Contratto nella forma di cui all’Allegato 3. In alternativa, qualora ricorressero i presupposti per i quali il Compratore si possa qualificare come "soggetto passivo rivenditore", in accordo con le disposizioni di cui all'art. 17, comma
6. Lett. D-quater) del DPR 633/1972 che stabilisce le condizioni per l'applicazione dell'inversione contabile ("Reverse Charge"), il Compratore è tenuto a fornire al Venditore la "Dichiarazione e Istanza per l'applicazione del Reverse Charge alle forniture di gas ed energia elettrica" nella forma di cui all’Allegato 4.
Qualora ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il Compratore è tenuto a fornire una apposita dichiarazione sottoscritta da un procuratore o soggetto munito dei necessari poteri; in tal caso verrà applicata la relativa aliquota e posta a carico del Compratore.
14.7 Il Compratore si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti; manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore.
15.1 Un “Evento di Forza Maggiore” significa un evento e/o circostanza, o una combinazione di eventi e/o circostanze, il cui verificarsi e/o l’effetto non era prevedibile al momento della conclusione del Contratto e che: (i) comporti o provochi l’impossibilità della Parte interessata (“Parte Colpita”) di eseguire, in tutto o in parte i suoi obblighi previsti dal Contratto (esclusi
gli obblighi di pagamento) e (ii) sia al di fuori del ragionevole controllo della Parte Colpita e
(iii) non avrebbe potuto essere altrimenti evitato o superato con azioni che potevano essere ragionevolmente intraprese dalla Parte Colpita agendo come “Operatore Prudente e Ragionevole” (Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una Parte nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell’altra Parte).
Dal momento in cui insorge l’Evento di Forza Maggiore e fermo restando che si siano verificate le condizioni di cui al successivo Articolo 15.3, ogni Parte sarà sollevata dall’adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto, nonché dalla responsabilità per qualsiasi danno o perdita sopportata dall’altra Parte, nella misura in cui, e fintantoché, tale inadempimento sia il risultato di un Evento di Forza Maggiore.
Purché soddisfino i requisiti di cui al precedente Articolo 15.1, costituiscono, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, Evento di Forza Maggiore per Eni e per il Compratore:
(a) scioperi generali, serrate, agitazioni di lavoro o di carattere industriale (incluso il sabotaggio e l’occupazione di fabbriche e uffici);
(b) calamità naturali o eventi naturali estremi, epidemie;
(c) esplosioni, incendi, altri eventi che impediscano il corretto funzionamento di apparecchiature e sistemi informativi (ivi compreso espressamente il portale di Eni), dei trasporti, delle telecomunicazioni;
(d) provvedimenti normativi o atti od omissioni di autorità amministrative locali, nazionali o sovranazionali;
(e) guerre (dichiarate o meno), ostilità, invasioni, mobilitazioni militari, sommosse, ribellioni e rivoluzioni, colpi di stato, insurrezioni, atti di terrorismo, di sabotaggio o di pirateria;
(f) restrizioni valutarie e commerciali, embargo, sanzioni:
(g) ogni interruzione, sospensione, ritardo o funzionamento anomalo del Sistema PSV, qualora ciò pregiudichi il corretto completamento delle Transazioni;
(h) interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica o nella fornitura delle linee di trasporto dati facenti parte di P-GAS quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di Xxxxx.
15.2 Un evento o circostanza come definito all’Articolo 15.1 sarà considerato Evento di Forza Maggiore ai fini del Contratto:
(a) per il Venditore, se e nella misura in cui tale evento pregiudichi la capacità del Venditore di consegnare Gas al Punto di Consegna (“Forza Maggiore del Venditore”); e
(b) per il Compratore, se e nella misura in cui tale evento pregiudichi la capacità del Compratore di prelevare Gas al Punto di Consegna (“Forza Maggiore del Compratore”).
15.3 La Parte Colpita dovrà:
(a) entro e non oltre cinque (5) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore e comunque non appena ragionevolmente possibile, informare per iscritto l’altra Parte dell’Evento di Forza Maggiore, delle circostanze e della probabile entità e durata dell’Evento di Forza maggiore e
(b) attuare immediatamente tutte le azioni ragionevolmente possibili (ivi inclusa, a mero titolo d’esempio ma non limitato a, l’emissione e/o la conferma di Offerte di Gas o Richieste di Gas, a seconda del caso, per modificare le Transazioni attive al PSV nel corso del Giorno Gas) per eliminare e/o ridurre gli effetti dell’Evento di Forza Maggiore.
15.4 L’impossibilità del Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerato Evento di Forza Maggiore.
15.5 Le Parti concordano espressamente che entrambe avranno la facoltà di recedere dal Contratto qualora la durata dell'Evento di Forza Maggiore, in presenza delle condizioni di cui al precedente Articolo 15.2 superi i centoventi (120) giorni consecutivi di calendario, previa comunicazione scritta all’altra Parte con un preavviso di almeno trenta (30) giorni di calendario rispetto alla data di efficacia di tale recesso. In tale evenienza il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore quanto dovuto per il Gas reso disponibile sino alla data di scioglimento del Contratto inclusa, oltre a corrispondere al Venditore il “mark to market”, se positivo, del Contratto, inteso come differenza tra il Prezzo Contrattuale e il valore del PSV.
ARTICOLO 16 – SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE
16.1 In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro la Data di Scadenza da parte del Compratore anche di una sola fattura emessa dal Venditore relativamente agli importi previsti dal presente Contratto, il Venditore avrà il diritto di sospendere la somministrazione di Gas relativamente al Mese cui la fattura si riferisce e fintanto che il Compratore non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore.
In tale evenienza il Venditore sarà sollevato dagli obblighi stabiliti all’Articolo 7.1.1.
Inoltre, in caso di mancato pagamento, anche parziale, entro la Data di Scadenza, il Venditore si riserva il diritto di disabilitare il Compratore da ogni Asta, presente su P-GAS, del Venditore stesso.
16.2 Resta inteso che in caso di sospensione della somministrazione di Gas da parte del Venditore a seguito dell’Articolo 16.1, il Compratore sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi previsti all’Articolo 7. Ai soli quantitativi pagati e non ritirati dal Compratore durante il periodo di sospensione si applicherà quanto previsto all’Art. 12.2 “Accettazione in Difetto”.
16.3 Quanto sopra senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.
ARTICOLO 17 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO
17.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto potrà essere sciolto su semplice comunicazione scritta da parte del Venditore nel caso di mancato pagamento, anche parziale, da parte del Compratore entro la Data di Scadenza, anche di una sola fattura.
▪ messa in liquidazione volontaria del Compratore o scioglimento per ragioni diverse da consolidamento, cessione o fusione;
▪ richiesta o sottoposizione del Compratore a procedure concorsuali con esclusione del fallimento.
Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione.
17.3 Il Contratto s’intenderà automaticamente risolto nel caso in cui il Compratore, alla Data Inizio Consegne, non sia abilitato ad effettuare Transazioni sul Sistema PSV o perda tale abilitazione nel corso del Periodo di Somministrazione.
17.4 In caso di scioglimento del Contratto secondo quanto previsto ai punti 17.1, 17.2 e 17.3, il Compratore sarà comunque tenuto a corrispondere al Venditore, oltre a quanto già dovuto, l’importo di cui all’Articolo 7.1, fatto salvo il diritto del Venditore stesso al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Inoltre il Venditore si riserva il diritto di disabilitare il Compratore da ogni Asta, presente su P-GAS, del Venditore stesso.
17.5 Quanto sopra avverrà senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.
ARTICOLO 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Nessuna delle Parti ha il diritto di cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto senza aver prima ottenuto consenso scritto dall’altra Parte.
ARTICOLO 19 – CONFIDENZIALITA’
19.1 Fermo restando quanto stabilito dall’Articolo 19.2, una Parte non potrà diffondere a un soggetto terzo i termini del Contratto né qualsiasi informazione relativa al Contratto che è stata scambiata tra le Parti.
19.2 Il predetto obbligo di confidenzialità non si applica alle informazioni che:
(a) sono comunicate con il preventivo consenso scritto dell’altra Parte;
(b) sono comunicate da una Parte alle proprie Affiliate e ai loro rispettivi dirigenti, impiegati, agenti e consulenti professionali/società di servizi, a condizione che tale comunicazione avvenga per una necessità di conoscenza in buona fede e che i predetti soggetti concordino di trattare tali informazioni con gli stessi criteri di confidenzialità;
(c) sono comunicate in osservanza di obblighi di una legge, normativa o regolamento applicabile di qualsiasi autorità, borsa o ente regolatore, o in relazione a un procedimento o atto di un organo giudiziario, autorità o ente, sia locale che nazionale o sovranazionale inclusa, senza peraltro limitarsi ad essa, l’Unione Europea; fermo restando che ogni Parte dovrà, fino a quanto possibile e lecito secondo tale legge, normativa o regolamento o procedimento o atto, usare i ragionevoli sforzi per prevenire o limitare la diffusione e dandone sollecita comunicazione all’altra Parte;
(d) sono o divengono lecitamente di pubblico dominio senza costituire inadempienza dell’Articolo 19;
(e) sono comunicate a Snam Rete Gas e/o a GME in quanto strettamente necessarie per l’esecuzione e l’operatività del Contratto;
(f) sono comunicate a enti di rilevazione dei prezzi per il calcolo di un indice fermo restando che tale comunicazione non includerà l’identità dell’altra Parte;
(g) sono comunicate a Terzi quando la comunicazione sia indispensabile per l’esecuzione del Contratto o per la gestione delle controversie ad esso inerenti.
19.3 I termini e le condizioni del presente Articolo 19 resteranno valide per un (1) anno oltre lo scioglimento del Contratto, indipendentemente dalla ragione dello scioglimento.
ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.
ARTICOLO 21 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
21.1 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12, ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto.
21.2 Non saranno in nessun caso risarcibili i danni indiretti e/o gli oneri imputabili all’inadempienza di una Parte che l’altra Parte sostenga nel suo rapporto con terzi (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) fatto salvo il caso di dolo o colpa grave.
ARTICOLO 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell’osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (di seguito “dati”) dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito al Contratto verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di seguito “GDPR”) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale di cui al Contratto e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti.
Xxxxx restando gli obblighi di legge in capo alle Parti, il trattamento dei dati conferiti per le finalità di cui sopra è svolto sulla base del rapporto contrattuale in essere. Il trattamento verrà svolto nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività delle stesse Parti. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra perdureranno anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento. I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l’accesso e saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono state raccolti. Entrambe le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR, nonché proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito.
Il Responsabile per la protezione dei dati del Venditore è contattabile all’indirizzo xxx@xxx.xxx.
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra vale come informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a trasmettere quanto previsto nella presente clausola ai propri dipendenti e collaboratori.
A tale riguardo, il Compratore terrà indenne e manleverà il Venditore da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all’indennizzo in caso
di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva del Compratore.
23.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato.
Venditore
Come da Allegato 5 pubblicato nella pagina web riportante il bando di avvio delle aste per le Royalties sul sito xxx.xxx.
Compratore
Come comunicato dal Compratore inviando l’Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto.
23.2 Le Parti, con la sottoscrizione del Contratto, acconsentono all’utilizzo dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per effettuare qualsiasi comunicazione relativa al rapporto contrattuale, anche laddove lo stesso non sia esplicitamente indicato nel Contratto ma risulti da documentazione avente natura pubblica (ad es. visura camerale/Registro delle Imprese). In tal caso, l’eventuale comunicazione effettuata all’indirizzo PEC xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx sarà da considerarsi valida ed efficace ad ogni effetto.
23.3 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Xxxxxxxxx dovrà essere effettuata per iscritto trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, , mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento o a mezzo di PEC ai relativi recapiti dell’Articolo 23.2.
Ai fini del Contratto le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante lettera raccomandata ovvero nel caso di
• e-mail: alla data e ora di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, da lunedì a venerdì non festivi, nel periodo 8:30-17:30; in caso contrario si considereranno effettuate alle ore 8:30 del primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente;
• PEC da lunedì a venerdì non festivi, nel periodo 8:30-17:30; in caso contrario si considereranno effettuate alle ore 8:30 del primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente rispetto alla data di ricevimento
24.1 Il Compratore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) degli standard generali di trasparenza delle attività sensibili del "modello 231" ex decreto legislativo 231/2001 e del codice etico Eni, adottato dal Venditore, (b) della “management system guideline anti-corruzione” del Venditore e (c) della dichiarazione del Venditore sul rispetto dei diritti umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) sono disponibili sul sito internet xxx.xxx.xxx. Tali documenti sono stati predisposti sulla base dei principi, delle normative e best practice internazionali di riferimento, che il Compratore condivide e si impegna a rispettare.
24.2 Qualora, in qualsiasi momento, una clausola del Contratto risulti o divenga contraria alla legge, invalida o priva di tutela giudiziaria, a qualsiasi riguardo, per la legge o per qualsiasi
giurisdizione relativa, la legalità, validità e tutela giudiziaria di ogni altra parte del Contratto non ne saranno in alcun modo affette o limitate. Le Parti si impegnano a sostituire ogni clausola illegale, invalida o priva di tutela giudiziaria con una corrispondente clausola che sia legale, valida e tutelata giudiziariamente, che risulti il più vicino possibile per intento economico a quella invalida.
24.3 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.
Il Venditore
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXX Organizzazione: ENI SPA/00484960588 Data: 28/03/2023 17:38:18
Xxxxx Xxxxxx
Direttore Generale Eni Natural Resources
ALLEGATO 1 – Dichiarazioni del Compratore (in forma leggibile) – Pagina 1 di 2
Data:
Riferimenti del Compratore
Ragione sociale:
Indirizzo legale:
Nome del legale rappresentante o del procuratore abilitato:
Partita IVA:
Codice fiscale:
Codice accisa:
Dichiarazione IVA (allegare l’Allegato 3 o l’allegato 4 al Contratto): Riferimenti bancari (facoltativo)
Indirizzi operativi:
Indirizzo
Commerciale: [Nominativo] -
e-mail:
Tel.: [ ]
Fax:
ALLEGATO 1 – Dichiarazioni del Compratore (in forma leggibile) – Pagina 2 di 2
Nomine PSV: [Nominativo] -
e-mail:
Tel.: [ ]
Fax:
Fatturazione: [Nominativo] -
e-mail:
Tel.: [ ]
Fax:
Il Compratore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente le condizioni di somministrazione del Venditore, regolate dal “Contratto di somministrazione gas relativo al prodotto Mensile Royalties “m” su P-GAS” (“Contratto”) e pubblicate da GME S.p.A. ai sensi dell’art. 18 del Regolamento P-GAS.
Timbro e firma del Compratore
Accettazione delle clausole vessatorie del Contratto
Il Compratore, avendo incondizionatamente accettato e conoscendo le condizioni di somministrazione del Venditore, approva specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole del Contratto:
Condizioni Particolari: paragrafo b) (Quantità e Prezzo);
Condizioni Generali: art. 6 (Dichiarazioni e obblighi); art. 7 (Quantità); art. 8 (Prezzo Contrattuale), art. 9 (Nomine); art. 11 (Qualità); art. 12 (Default e rimedi); art. 13 (Fatturazione e pagamento); art. 14 (Diritti e tributi); art. 15 (Forza Maggiore); art. 16 (Sospensione della somministrazione); art. 17 (Scioglimento anticipato del Contratto); art. 18 (Cessione del Contratto); art. 19 (Confidenzialità); art. 20 (Legge applicabile e foro competente); art. 21 (Responsabilità delle Parti); art. 24 (Varie).
Timbro e firma del Compratore
ALLEGATO 2 – Riferimenti bancari per pagamento fatture
Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell’Importo Fattura Mese “m” mediante bonifico Sepa (Sepa Credit Transfer) con valuta banca beneficiario corrispondente alla Data di Scadenza al seguente riferimento:
ENI S.p.A. – Global Gas & LNG Portfolio Banca: Banque Eni S.A. Numero conto: 01486652
IBAN: XX00000000000000
SWIFT: XXXXXXXXXXX
Il Compratore è tenuto a inviare copia per conoscenza della documentazione attestante l’avvenuto pagamento a:
i) Eni S.p.A. / CRED / DIMID - P.zza Vanoni 1 - 00000 X. XXXXXX XXXXXXXX XX, e-mail:
- Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxx
- Xxxxxx Guzzaloni xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx
indicando il numero CRO – Codice Riferimento Operazione
ii) al riferimento del Venditore per aspetti di fatturazione definito nell’Allegato 5
ALLEGATO 3 - Dichiarazione IVA
[Obbligatorio se non esistono i presupposti previsti all’Articolo 14.6 del Contratto]
[su carta intestata Compratore]
Indirizzo Venditore
Data:
Il sottoscritto , in qualità di (procuratore o soggetto munito dei necessari poteri)
di [ragione sociale del Compratore]
• dichiaro e confermo che la società sopra menzionata è
(completare)
ha stabile organizzazione in | all’indirizzo | Numero IVA |
[inserire Paese] | [inserire indirizzo] | [inserire numero IVA] |
• e la società sopra menzionata
(selezionare con una croce la risposta applicabile)
è un “taxable dealer” | acquista per proprio consumo | non sta comprando attraverso una stabile organizzazione |
Solo in caso la fornitura o i servizi riguardino una stabile organizzazione per la quale il gas o i servizi sono forniti, si prega di compilare la seguente parte che il Venditore utilizzerà ai fini della fatturazione.
• la società sta comprando attraverso una stabile organizzazione
(completare)
stabilita in | all’indirizzo | Numero IVA |
[inserire Paese] | [inserire indirizzo] | [inserire numero IVA] |
Firmato:
DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA E COMPILARE CON I DATI DELLA SOCIETÀ CLIENTE
Spett.le XXXX
Denominazione Ditta / Società/Ente/Organismo/Soggetto cui si riferisce la fornitura:
…………………..….….………………………………………………....
Sede legale: via…............………………………….….....…… n. …........ comune …............…..…………………..………..
codice fiscale n. ………….….....................…….. partita IVA n. ………….….....................……..
telefono n. …….……………..… fax n. …….……………..…
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………......
nato/a a ………….……..………................…….. il ……………………..
residente in …………………………………………………………… via ,
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/ Ente/Organismo/Soggetto sopra indicata, in relazione al contratto di somministrazione di gas/energia elettrica stipulato con la Società fornitrice,
CONSAPEVOLE
• che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal DPR 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse;
• che la lett. d-quater) del comma 6 dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, con effetto 1° gennaio 2015, stabilisce che alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a) del DPR n. 633/1972 torna applicabile il meccanismo del reverse charge;
• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del gas o dell’energia elettrica possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
• che la Società fornitrice addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni;
• che la seguente dichiarazione ed istanza devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire alla Società fornitrice, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto;
D I C H I A R A
sotto la propria personale responsabilità che la Ditta/Società qui rappresentata per gli acquisti di gas o di energia elettrica oggetto del contratto si qualifica quale soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d- quater) del DPR 633/1972.
Pertanto, il/la sottoscritto/a
che alla fornitura di gas o energia elettrica oggetto del contratto, stipulato con la Società fornitrice sia applicato il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-quater) del DPR 633/1972.
.................................................................... lì, …….……………..… | TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE |
ALLEGATO 5
Comunicazioni
Eni S.p.A.
Piazza Vanoni 1
20097 San Donato X.xx (MI) Per comunicazioni relative a:
Aspetti commerciali, di abilitazione e di fatturazione:
- Xxx.xx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Telefono: x00 00 000 00000
e-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxx; XXX.xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
- Xxx.xx: Xxxxx Xxxxxxxxxx Telefono: x00 00 000 00000
e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxx
Nomine/allocazioni:
- Xxx.xx: Xxxxx Xxxxxx Telefono: x00 00 000 00000
- H24
Telefono: x00 00 000 00000 (H24)
e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxx
Fatturazione:
- Xxx.xx: OPS/FATT