Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica
Settore Approvvigionamenti e Logistica Ufficio Gestione Gare
Contratto per l’acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata e non programmata, per gli edifici dell’Agenzia delle Entrate (Uffici Centrali di Roma) - CIG: 7416661645
Il sottoscritto Xxxxxxxxx Xxxxx del Settore Approvvigionamenti e Logistica, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il nove luglio millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx, 000, Xxxx in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta delega conferita con atto prot. n. 40693/2018 dal Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica
e
la Società con sede legale in Via _ n. –
C.F. P.IVA _ , in persona del legale
rappresentante _, nato a (_ ) il
premesso che:
- l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso esplorativo al fine di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata e non programmata, per gli edifici dell’Agenzia delle Entrate (Uffici Centrali di Roma);
- tra le 32 manifestazioni di interesse pervenute sono stati selezionati, mediante sorteggio, 15 operatori economici da invitare a presentare un’offerta per i servizi in argomento;
- avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, la Società _ è risultata aggiudicataria della gara sulla base della graduatoria di cui al verbale di commissione del ;
- le parti convengono che gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciute da entrambe le parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità;
convengono e stipulano quanto segue
OGGETTO
Oggetto del presente contratto è l’esecuzione dei servizi manutentivi ordinari programmati e
non programmati per le finiture degli edifici dell’Agenzia delle Entrate (Uffici Centrali di Roma), infissi, opere murarie e strutture.
Tali servizi dovranno essere eseguiti con le modalità, termini e condizioni previsti nell’offerta presentata e negli atti di gara, che trovano piena e completa applicazione e che devono intendersi qui integralmente riportati per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di seguito si riporta una breve descrizione dei predetti servizi.
⮚ Interventi di manutenzione ordinaria programmata a canone
In questa categoria rientrano tutte le verifiche inerenti le manutenzioni, nonché gli interventi e le forniture di componenti già in uso e riguardanti semplici accessori. Tali attività sono svolte durante l’orario di presidio.
⮚ Interventi di manutenzione programmata extra canone
Gli interventi di manutenzione programmata extra canone afferiscono ad una serie di attività che l’Amministrazione Appaltante prevede di eseguire durante tutta la durata del contratto aventi come oggetto la fornitura di componenti per le sostituzioni necessarie al mantenimento in efficienza di infissi, serramenti, impianti e strutture edili oggetto dell’appalto
⮚ Interventi di manutenzione non programmata extra canone
Gli interventi di manutenzione non programmata extra canone afferiscono ad una tipologia di prestazioni per la loro natura non essendo programmabili seguiranno quanto previsto all’Art. 179 (DPR 210/2010) Lavori in economia contemplati nel contratto.
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata di due anni a decorrere dal verbale di consegna del servizio, salvo il raggiungimento del massimale di € 220.000,00 oltre IVA, oltre il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto.
IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI
L’importo massimale del contratto è pari a € 220.000,00 oltre IVA, di cui € _, oltre IVA per la manutenzione programmata a canone (presidio).
Per la manutenzione programmata extra canone si applicheranno i prezzi offerti.
Per la manutenzione non programmata extra canone gli interventi verranno valutati in base alle disposizioni previste all’art. 179 del DPR 210/2010, utilizzando la percentuale offerta per la manutenzione programmata extra canone.
Nell’ipotesi di prestazioni per attività extra canone non programmata richiedente la sola manodopera, qualora l’attività non possa essere espletata dal personale presente in presidio, la tariffa che verrà applicata sarà quella indicato dalla Società in sede di partecipazione alla procedura di gara, mentre il ribasso applicato sarà quello medio determinato sui prezzi della tabella 1 del capitolato.
L’Agenzia non assume alcun obbligo in merito al raggiungimento del predetto massimale.
I corrispettivi che l’Agenzia si impegna a corrispondere alla Società per l’esecuzione delle prestazioni, inclusa la fornitura, il montaggio, il collaudo e quant’altro necessario, secondo il dettaglio di cui al Capitolato, sono quelli riportati nell’offerta economica, replicata nelle successive tabelle, al netto di IVA, oltre la somma di € 8.328,00 al netto di IVA, per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.
Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso ad alcun meccanismo di adeguamento e revisione del prezzo contrattuale né trova in alcun caso applicazione quanto stabilito dall’art. 1664, comma 1, c.c.
Tabella 1 – Manutenzione ordinaria programmata a canone
ART | DESCRIZIONE | Q.TA | PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA |
mop | Manutenzione ordinaria programmata come definita dal Capitolato e dalle analisi dei prezzi | a corpo | € |
Tabella 2 – Manutenzione ordinaria programmata extra canone iva esclusa
A | B | C | D | E | F | G |
Art. | La descrizione completa degli interventi a prezzi unitari è riportata nei computi metrici | u. m. | Quantità | Prezzo unitario offerto in cifre | Prezzo unitario offerto in lettere | Importo complessivo in cifre (D x E) |
1 | Fornitura in opera serratura completa premi apri MERONI. | n° | 10 | |||
1 bis | Fornitura in opera serratura completa Pigio MERONI. | n° | 10 | |||
1 ter | Fornitura in opera piastra per porte a vetri MERONI. | n° | 10 | |||
2 | Fornitura in opera di componenti per serrature Meroni, scrocchi e cilindri CAS. | n° | 40 | |||
3 | Cilindri di sicurezza Yale, CISA, CORNI a profilo europeo qualunque dimensione con n° 5 chiavi. | n° | 20 | |||
4 | Fornitura in op. cilindri a profilo europeo tipo YALE con n° 3 chiavi. | n° | 20 | |||
5 | Fornitura in opera serratura completa a infilare di qualsiasi dimensione per porte legno. | n° | 10 |
6 | Fornitura in opera serrature antipanico a infilare per porte in ferro. | n° | 10 | |||
7 | Fornitura in opera controserratura a infilare per porte anti panico. | n° | 5 | |||
8 | Fornitura in opera di pompa chiudiporta. | n° | 15 | |||
9 | Fornitura in opera di maniglione antipanico anta principale e secondaria. | n° | 2 | |||
10 | Fornitura in opera di maniglia interna e maniglia esterna. | n° | 4 | |||
11 | Fornitura in opera copia di maniglie in ottone lucido o alluminio con molla di ritorno, chiusura normale o tipo Yale, con placca o con rosetta. | corpo | 10 | |||
12 | Fornitura in opera chiavistello libero occupato rosso verde in plastica per gli infissi di porta dei bagni della sede di via X. Xxxxxxx. | n° | 10 | |||
13 | Sostituzione serratura completa per porta scorrevole con nottolino serratura e maniglia TONDA. | n° | 1 0 | |||
14 | Fornitura in opera di serrature per cassetti, armadi. | n° | 100 | |||
15 | Fornitura in opera di cremonese SAVIO “manovra logica” per ante con meccanismo a ribalta per le sedi via X. Xxxxxxx nera con chiave. | n° | 16 | |||
16 | Compenso per la sostituzione equilibratura anta vetro delle vetrazioni delle finestre delle sedi di via Giorgione e X. Xxxxxxx fornite dall'Amministrazione. | corpo | 20 | |||
17 | Sostituzione kit completo per anta a ribalta a fulcro verticale. | corpo | 8 | |||
18 | Esecuzione di chiavi per serrature con cilindro di sicurezza. | n° | 50 |
19 | Esecuzione di chiavi per serrature armadi, cassettiere, serrature premi apri e a cilindro europeo escluse le chiavi dell'art. 18. | n° | 250 | |||
20 | Fornitura in opera di cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" spessore 6/7 mm composto da due cristalli uniti tra loro con foglio di polivinilbutirrale da mm 0,76 perfettamente trasparente, conforme UNI EN 12543. | mq | 15 | |||
21 | Fornitura in opera di vetrocamera composizione in doppia lastra di cristallo stratificato 33.1 completo di trattamento basso emissivo ed intercapedine con gas Argon. | corpo | 10 | |||
22 | Fornitura in opera di nuova vetri temperati trasparenti o colorati mm 8/10. | mq | 14 | |||
23 | Compenso per foro su vetro di sicurezza fino a mm 12, con fori Ø > di cm 10 fino a cm 20. | n° | 20 | |||
24 | Fornitura in opera pellicole satinate adesive per vetri | mq | 3 | |||
25 | Sostituzione di meccanismi di chiusura per finestre portefinestre in legno nella sede di largo Leopardi n° 5 e le sedi centrali dell'Agenzia. | corpo | 5 | |||
25 bis | Sistemazione vecchi infissi di finestra in legno. | corpo | 5 | |||
25 ter | Verniciatura vecchi infissi di finestra in legno. | mq | 10 | |||
26 | Fornitura in opera di cerniera in alluminio anodizzato naturale per infissi di porte vetrate in uso presso le sedi dell'Agenzia, spessore vetro 8-10 mm, peso massimo anta 50 kg, lunghezza anta massimo 1000 mm. | n° | 4 | |||
27 | Intonaco civile, formato dalla stesura di due mani di malta | mq | 20 |
cementizia, bastarda o premiscelata pervia preparazione delle superfici. | ||||||
28 | Tinteggiatura pareti con stuccatura parziale delle superfici intonacate con scartavetratura delle parti stuccate, applicazione di fissativo in soluzione acquosa a base di resine acriliche. | mq | 180 | |||
28bis | Tinteggiatura a tempera di superfici interne con scartavetratura e stuccatura parziale di superfici intonacate, applicazione di fissativo in soluzione acquosa a base di resine acriliche, da applicare a pennello, a rullo. | mq | 125 | |||
29 | Fornitura in opera pavimento in listoncini prefiniti in legno con rimozione pavimentazione in legno previo asporto tramite raschiatura e levigatura dei residui tenaci di vecchie colle dal sottofondo cementizio. | mq | 20 | |||
29bis | Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio | mq | 30 | |||
30 | Preparazione di sottofondi cementizi mediante demolizione dei livellanti di precedenti applicazioni, di collanti e quant’altro impedisca una corretta imbibizione del massetto. | mq | 30 | |||
30bis | Fornitura in opera di pavimento in PVC CE (EN14041) omogeneo presso-calandrato a doppia pressa (EN 649) tipo Primo Premium di Tarkett o similare, colori a scelta della D.L con uno spessore totale di | mq | 40 |
2.00 mm (EN 428), in teli o piastrelle di qualunque dimensione (EN427) con un peso (EN 430) 3000 g/mq; la classificazione d’uso 34/43 secondo EN 685 con una resistenza all’abrasione Gruppo P (EN 660-2) reazione al fuoc | ||||||
30ter | Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione autoposante eterogenea in PVC da applicare sul sistema di supporto esistente mediante nastro biadesivo ad alta tenuta | mq | 40 | |||
31 | Fornitura in opera di parete in alluminio e vetri di sicurezza di qualunque spessore da pagare a parte. La parete è costituita da una struttura in estrusi di lega di alluminio 6060 UNI 9006/1. | mq | 10 | |||
32 | Fornitura in opera di pareti in cartongesso da 100 mm di spessore, idonee all’alloggiamento degli infissi di porta da rimontare, con struttura interna, guide, montanti e traverse in lamiera di acciaio zincato spessore minimo 6/10. | mq | 20 | |||
33 | Fornitura in opera di parete divisoria modulare per altezze di soffitto 240 ÷ 268 cm, costituita da doppi pannelli in truciolare nobilitato melaminico dello spessore ciascuno di 18 mm larghezza cm 80 in tinta. | mq | 16 | |||
34 | Fornitura in opera modulo porta con telaio in alluminio verniciato per pareti divisorie modulari con porta vetrate in cristallo temperato colorato trasparente su un lato con stampa "C" sull'altra conforme norma UNI EN 572 di larghezza 800 ÷ 900 mm e spessore 8 ÷ 12 mm h m 2,15 | cad | 1 | |||
35 | Fornitura in opera di porta in | n° | 2 |
legno laminato porta costituito da telaio perimetrale in legno abete, nido d'ape in cartoncino resinato con cella da mm. 22 supporto da mm. 4 stipite in MDF rivestito con carte melaminiche antigraffio compresa serratura e maniglia dello stesso colore e caratteristiche degli infissi di porta già presenti nell'edificio. | ||||||
36 | Fornitura in opera di tapparelle in Pvc da minimo kq/mq 6. Nella fornitura si intende compreso lo smontaggio delle vecchie tapparelle la pulitura di ogni componente. | mq | 23 | |||
36bis | Fornitura in opera di cinghie di azionamento per le avvolgibili. | ml | 100 | |||
37 | Fornitura in opera di tenda sistema a strisce verticali da applicare a soffitto o parete, in tessuto del peso minimo di 110 g/mq corredata di accessori | mq | 30 | |||
37bis | Fornitura in opera guida in alluminio verniciato per tende verticali di qualunque forma e sezione da applicare a soffitto e/o con staffature. | ml | 18 | |||
38 | Fornitura in opera di veneziane in alluminio120x160 per installazione interna con lamelle orientabili da mm 25, cassonetto mm 25x25 verniciati a fuoco. | n° | 30 | |||
39 | Fornitura in opera di pannelli controsoffitto in fibra minerale, gesso, cartongesso. | mq | 25 | |||
40 | Fornitura in opera di porta multiuso da cantina. | cad | 1 | |||
41 | Assistenza muraria per inserzione controtelai in acciaio zincato, zanche ed ancoraggi di ogni tipo. | cad | 3 | |||
42 | Lavorazione lamiere in ferro acciaio zincato. | kg | 150 | |||
43 | Lavorazione lamiere in | kg | 10 |
alluminio sagomato. | ||||||
44 | Lavorazione elementi in ferro sagomato. | kg | 100 | |||
45 | Sigillante siliconico. | kg | 10 | |||
46 | Fornitura in opera di xxxxxxxxx per chiusure di infissi catene e quanto altro tramite il fissaggio in sede con stop ad occhiello eventuale raccordo con catene tramite giranti maglie e ferramenta aggiuntiva nonché l'applicazione di lucchetto di idonee dimensioni. | cad. | 6 | |||
TOTALE FORNITURE IN OPERA | ||||||
Pari a ribasso del % |
PROROGA E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
L’Agenzia, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all’Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l’ Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Agenzia potrà, a sua discrezione, imporre al Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
Nessuna variazione, variante, o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata preventivamente approvata ed autorizzata dalla Stazione appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art.106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’ Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Non è prevista per il presente contratto l’applicazione delle clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106 comma, lettera a) D. lgs 50/2016 e smi.
CONSEGNA E INIZIO DEI SERVIZI
L’esecuzione delle attività di cui al presente contratto ha inizio in seguito alla consegna del servizio, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 7 giorni dalla stipula, previa convocazione della Società.
Qualora nel giorno fissato e comunicato la Società non si presenti a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell’esecuzione del contratto fisserà una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora fosse indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento del servizio, il contraente sarebbe escluso dalla partecipazione, posto che l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Prima dell’inizio del servizio la Società deve trasmettere all’Agenzia la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attività effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta. Essa trasmette, altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle eventuali imprese subappaltatrici.
QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere eseguite a perfetta regola d’arte ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti alla Società dalla loro fornitura a pie’ d’opera, compresa ogni eventuale ulteriore spesa.
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il personale preposto all’esecuzione dei servizi dovrà essere di comprovata capacità tecnica, opportunamente istruito, reso edotto delle attività da svolgere ed in possesso di tutti i necessari requisiti di moralità e riservatezza e, in ogni caso, dovrà essere in possesso dei requisiti indicati nel Capitolato.
La Società, cinque giorni prima della consegna dei servizi, dovrà inoltrare all’Ufficio Immobili, Servizi Tecnici e Gestione Archivi dell’Agenzia, che avrà la facoltà di procedere ad ogni opportuna verifica, l’elenco del personale che intende impiegare.
Tale elenco dovrà contenere i relativi dati anagrafici, qualifiche ed attribuzioni.
Il personale che si dovesse assentare per qualsiasi motivazione dovrà essere sostituito da altri soggetti di pari livello, dandone tempestiva comunicazione all’Agenzia.
Il personale addetto dovrà essere dotato di idonei indumenti di lavoro sui quali dovrà essere riportato sia il nominativo dell’impresa che quello dell’addetto. L’Agenzia si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di allontanare il personale della
Società dal luogo di lavoro ritenuto non idoneo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
La Società dovrà immediatamente, senza eccezione alcuna, procedere alla sostituzione del personale allontanato.
Il personale addetto sarà tenuto a garantire:
• il rispetto dell’orario concordato con l’Ufficio;
• l’applicazione delle disposizioni generali impartite dall’Agenzia.
Il personale addetto, oltre a svolgere diligentemente quanto previsto, è tenuto alla custodia ed alla pulizia dei locali e delle aree immediatamente limitrofe al luogo ove vengono effettuate le lavorazioni (inclusi i locali a loro eventualmente riservati).
Durante i lavori il personale medesimo - dotato di camici e/o tute da lavoro e/o uniformi - dovrà essere corredato, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 123 del 3/8/2007 e s.m.i., di apposita tessera di riconoscimento, che dovrà essere regolarmente esposta, corredata di fotografia ed indicante le generalità del dipendente e la denominazione della Società.
La Società è responsabile di tutti gli infortuni e i danni che per colpa, dolo, trascuratezza o imperizia delle maestranze, siano causati agli impianti, a persone e/o cose.
In considerazione dei particolari luoghi di lavoro ove si opera la Società è tenuta alla segretezza di eventuali informazioni di cui viene in possesso.
La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.
Contestualmente alla stipula del presente atto la Società ha fornito l’elenco dei nominativi dei dipendenti impiegati nell’appalto in oggetto, impegnandosi a produrre, con l’emissione delle singole fatture, copia del libro unico o delle buste paga nonché copia di apposita autocertificazione del dipendente che attesti l’avvenuto pagamento degli emolumenti in suo favore.
SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI
La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.
A tal proposito le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che qui si allega, redatto dalle stesse ai sensi dell’art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008.
La Società dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell’impiego sono le ASL di competenza.
L’Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della Società.
ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ
Sono a carico della Società i seguenti oneri:
- manodopera;
- mezzi d’opera;
- materiali indicati nella descrizione delle manutenzioni programmate ordinarie;
- tutti gli oneri per trasporti, movimentazioni con mezzi o a spalla, cali in basso e tiri in alto;
- gli oneri per il conferimento in discarica dei materiali di risulta, la differenziazione dei singoli componenti riciclabili ed il relativo carico, scarico, trasporto;
- eventuali interventi di assistenza muraria, quando non siano perfettamente idonee a ricevere i manufatti da posare in opera;
- la messa in sicurezza di qualunque, superficie vetrata, infisso o struttura che costituisca pericolo secondo indicazione del Direttore dell’esecuzione o del Responsabile del Procedimento;
- accurata pulizia finale dei manufatti posti in opera, per consentirne un immediato utilizzo da parte dell’Agenzia;
- collaudo;
- certificazione secondo metodologia UNI dei serramenti esterni conforme alle specifiche normative vigenti;
- rilievo preliminare dello stato attuale (prima dell’inizio delle attività);
- redazione della documentazione minima obbligatoria prevista dal D.lgs. n.81/2008, D.lgs.
n. 106/2009 e s.m.i., il cui deposito preliminare presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento rappresenterà condizione imprescindibile per l’avvio dell’appalto;
- pratica ed oneri per occupazione di suolo pubblico (ove necessario);
- realizzazione di ponteggi, di opere provvisionali fino a m 4,00 recinzioni di cantiere secondo i dettami delle vigenti norme di sicurezza;
- il rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti, sia di carattere generale che relativi alle specifiche operazioni e realizzazioni oggetto dell’appalto;
- gli adempimenti ed oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso, che in forza di leggi ed intervenienti contratti di lavoro, gravano o potranno gravare sulla mano d’opera. A tale fine la Società è tenuta a certificare all’ Agenzia, nelle forme e nelle modalità di legge, l’avvenuta presentazione agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali delle denunce annuali nominative e retributive dei dipendenti occupati ed impiegati nelle prestazioni, nonché di tutti i dati necessari all’applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, nel rispetto delle leggi vigenti;
- mantenimento disciplina e decoro con adeguati indumenti da lavoro e di tesserino di riconoscimento, rispettando i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti;
- sgombero dei materiali residui e dei mezzi d’opera, a seguito delle lavorazioni, in modo da mantenere sempre pulite e libere le aree d’intervento;
- predisposizione di ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza di operazioni da eseguire e di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni secondo quanto previsto dalle specifiche norme.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ
Il Responsabile del Procedimento è _ dell’Ufficio _ (tel.
, e-mail _.
Il Direttore dell’esecuzione è dell’Ufficio (tel.
; e-mail ).
Il Responsabile dei lavori incaricato dalla Società è .
Al Responsabile compete:
- la continua reperibilità telefonica, attraverso l’impiego di idonei e funzionali sistemi di reperimento;
- la direzione, l’organizzazione e la disciplina dei propri uomini nelle attività oggetto dell’appalto;
- il mantenimento dei rapporti con l’Ufficio tecnico dell’Agenzia, rispettando e facendo rispettare gli ordini ricevuti dal medesimo;
- l’osservanza, da parte propria e delle maestranze impiegate, delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
- la tenuta di documenti e scritture afferenti il rapporto con l’Agenzia e documentazione da mettere a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza in base al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i..
DANNI A TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare alla Società e ai suoi dipendenti ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
La Società:
a. assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose dell’Agenzia o a terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità;
b. si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Agenzia da qualsiasi pretesa o molestia che, al riguardo, dovesse essere mossa da terzi.
La Società è tenuta alla stipula di una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall’Agenzia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione contrattuale. La polizza deve, inoltre, assicurare l’Agenzia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
L’importo massimale per sinistro della polizza RCT prodotta dalla Società verrà indicato prima dell’inizio delle attività.
DANNI NEL CORSO DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
Sono a carico della Società tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli altri adempimenti per evitare il verificarsi di danni, di qualsiasi natura, alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico della Società.
Nei casi di danni causati da forza maggiore la Società ne fa denuncia al Direttore dell’esecuzione entro due giorni lavorativi da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dell’esecuzione procede, redigendone processo verbale, all’accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
b) della causa dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dell’esecuzione;
e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI DELL’OPERA
Quale che sia l’esito del collaudo generale e delle eventuali verifiche, la Società garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti e/o difformità e che le attività eseguite sono esenti da qualsiasi vizio, difetto e/o difformità. In deroga a quanto previsto dall’art. 1667 c.c., la denuncia dei vizi, difetti e/o difformità deve essere effettuata dall’Agenzia entro un anno dall’avvenuto loro accertamento; l’azione contro la Società si prescrive in due anni dalla data di accettazione dell’opera.
PENALI
Le prestazioni dovranno essere eseguite dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato.
Qualora vi siano ritardi sulle tempistiche previste nel Capitolato tecnico ovvero nell’offerta migliorativa e relative alle modalità di esecuzione dell’attività di presidio e dei sopralluoghi in caso di interventi urgenti e non urgenti (Art. 5 comma 1 del Capitolato Tecnico Prestazionale), troveranno applicazioni le penali di seguito indicate.
• In caso di mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dal Capitolato e nel cronoprogramma, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo massimale per ogni giorno di mancato presidio, non giustificato o autorizzato dal DEC.
• Presidio minimo di 8 ore giornaliere: fermo restando l’obbligo di mantenere il presidio minimo indicato nel Capitolato, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo massimale per ogni ora di mancato presidio, non giustificata o autorizzata dal DEC.
• Richieste di intervento urgenti durante l’orario di presidio: sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo massimale per ogni ora di ritardo nell’intervento, non giustificata o autorizzata dal DEC, fatta salva la possibilità dell’Agenzia di rivolgersi ad un altro operatore economico e addebitare alla società inadempiente tutti gli oneri sostenuti per l’espletamento dell’attività richiesta;
• Richieste di intervento urgenti fuori dall’orario di presidio: sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo massimale per ogni ora di ritardo nell’intervento non giustificata o autorizzata dal DEC, fatta salva la possibilità dell’Agenzia di rivolgersi ad un altro operatore economico e addebitare alla società inadempiente tutti gli oneri sostenuti per l’espletamento dell’attività richiesta. La tempistica di riferimento sarà quella prevista nell’offerta tecnica;
• Richieste di intervento non urgenti: per ogni giorno di ritardo non giustificato o autorizzato dal DEC sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo massimale.
Ritardi relativi all’esecuzione degli interventi di manutenzione non programmata derivanti dall’applicazione di nuovi prezzi o preventivi.
• Ritardo nella preventivazione dell’intervento rispetto alle tempistiche previste nel Capitolato tecnico prestazionale ovvero nell’offerta tecnica: sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo massimale per ogni giorno di ritardo non giustificato o autorizzato dal DEC.
• Ritardo nell’avvio dell’intervento di manutenzione non programmata rispetto alla tempistica prevista in sede di preventivazione: sarà applicata un penale pari all’1 per mille dell’importo massimale per ogni giorno di ritardo non giustificato o autorizzato dal DEC;
• Ritardo nella conclusione dell’intervento di manutenzione non programmata rispetto alla tempistica prevista in sede di preventivazione: sarà applicata un penale pari all’1 per mille dell’importo massimale per ogni giorno di ritardo non giustificato o autorizzato dal DEC;
Ritardo nella consegna della documentazione integrativa prevista all’Art.3
DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE: sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo massimale per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica prevista nell’offerta tecnica.
L’applicazione delle penali, in tutti i casi descritti, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’addebito.
All’Assuntore sarà assegnato un termine non inferiore a cinque giorni, dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine senza che la ditta abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l’esistenza della violazione contrattuale, si procederà all’applicazione della penale.
L’applicazione delle sanzioni non impedisce in caso di risoluzione del contratto il risarcimento di eventuali maggiori danni. Oltre che nelle more del procedimento per l’applicazione della penale, la stazione appaltante ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Assuntore, per un periodo non superiore a tre mesi, fino a che l’impresa stessa non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali e salvo, comunque, il pagamento delle penali.
Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con periodicità bimestrale la Società provvederà a predisporre il consuntivo delle attività eseguite e inviarlo all’attenzione del Direttore dell’esecuzione, il quale, entro 30 giorni, procederà alla valutazione del documento approvandolo ovvero richiedendo chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso. Nel consuntivo di cui sopra dovranno risultare cronologicamente tutte le attività di manutenzione programmata a canone e programmata e non programmata in extra canone con la fornitura in opera dei materiali, eseguite nel bimestre con i riferimenti ai relativi rapporti di intervento. L’approvazione del consuntivo costituisce il certificato di regolare esecuzione per gli interventi eseguiti anche in base a preliminare preventivo.
A seguito della consegna della documentazione integrativa richiesta, il referente dell’Agenzia avrà come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni, senza ulteriori richieste di chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intenderà accettato ed approvato.
Ottenuta l’approvazione, la Società provvederà all’emissione della fattura, avente importo pari al corrispettivo relativo al consuntivo bimestrale approvato dall’Agenzia secondo quanto precedentemente riportato.
È comunque facoltà della Società emettere la fattura relativa alle sole prestazioni manutentive non contestate dall’Agenzia trascorsi 45 giorni dalla trasmissione del consuntivo bimestrale sopra richiamato. E’, altresì, facoltà dell’Agenzia applicare le penali all’importo della predetta fattura qualora la sussistenza delle stesse non fossero riconosciute dalla Società nella predisposizione del documento di consuntivazione.
La Società dovrà inoltre, dietro richiesta dell’Agenzia, fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Gli importi relativi alle ritenute di garanzia verranno pagate alla Società, in sede di conto finale, una volta accertata la regolarità delle attività manutentive.
Per la liquidazione degli importi per gli interventi di manutenzione la Società dovrà allegare al consuntivo bimestrale le schede d’intervento e di verifica consistenza e conservazione e per le manutenzioni extra canone anche la seguente documentazione:
• contabilità minima, concordata con il Direttore dell’esecuzione, attestante i servizi eseguiti;
• copia del preventivo accettato dalle parti;
• eventuali certificazioni e/o autocertificazioni richiesti dall’Agenzia;
• le fatture relative all’acquisto dei materiali qualora il prezzo di quest’ultimi fosse stato determinato in base ai listini delle case costruttrici.
Analogamente saranno pagate le presenze straordinarie richieste dall’Agenzia.
Le fatture, salvo diversa comunicazione, dovranno essere intestate a:
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti e Logistica – Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 – 00147- Roma.
Le stesse fatture dovranno essere spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA X3DZ5I.
L’Agenzia delle Entrate è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n.
96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, la Società dichiara che i conti dedicati sono i seguenti:
Istituto bancario _ IBAN _ Istituto bancario: _
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome e cognome _
codice fiscale
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma- della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In materia di recesso e risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e art. 109 del d.lgs. 50/2016.
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal presente contratto, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite alla data dello stesso.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’Agenzia ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il presente contratto qualora accerti l’incapacità della Società di svolgere i servizi o una evidente negligenza nell’eseguirli.
L’Agenzia potrà risolvere il contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione dei servizi. In tal caso spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 Codice civile, mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi: a) frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi; b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; c) manifesta incapacità nella prestazione dei servizi; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; e) sospensione della prestazione dei servizi da parte della Società senza giustificato motivo; f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136; h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art. 38 del Codice e s.m.i.; i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
SUBAPPALTO
Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito il ricorso al subappalto fino alla concorrenza del % del valore dell’appalto, per le prestazioni di seguito indicate , nel rispetto delle condizioni di legge e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore.
Ovvero
non essendo stato dichiarato in sede di gara, non è consentito il subappalto.
Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
L’Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iv) dichiarazione dell’Impresa relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l’autorizzazione.
L’Impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara .
Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’Agenzia, sentito il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti di Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti di Agenzia dei danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad Agenzia prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Agenzia deve acquisire e/o ricevere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’Impresa nei confronti della subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte di Agenzia, è onere dell’Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare ad Agenzia il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
Il Fornitore si impegna a comunicare ad Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIA DEFINITIVA
La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria n.
pari ad € rilasciata dalla _ _
in data ed acquisita all’atto della stipula del presente Contratto.
La
xxxxxxxx potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell’Agenzia a seguito della verifica - da parte dell’Ufficio Fornitori dell’Agenzia – della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammessa la cessione totale o parziale del presente Contratto.
In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente l’accordo e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991 n. 52.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.
RISERVATEZZA
La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La Società è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte del personale impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
È fatto divieto alla Società di riprodurre in qualsiasi modalità e attraverso qualsiasi strumentazione, nonché di divulgare il contenuto degli atti oggetto di appalto.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
La Società prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il d.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.. La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato d.lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, d.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione di Agenzia delle Entrate, predisposto ai sensi della L. 190/2012 e smi.
Pertanto, l’Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto e del Protocollo di integrità, si impegna ad operare nel rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da Agenzia. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei
rapporti attualmente in essere con Agenzia e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Roma Capitale ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
FORO COMPETENTE
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali oltre a quelle derivanti dalla gestione delle prestazioni contrattuali.
ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica - Settore Approvvigionamenti e Logistica - Xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxx; pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- Società
TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti dalla Società si precisa che:
- essi vengono acquisiti dall’Agenzia ai fini della effettuazione della verifica della sussistenza dei requisiti per partecipare alla gara, ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione del servizio nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati forniti vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. D) ed E), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati potranno essere comunicati a:
- i concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;
- al personale dell’Agenzia che cura il procedimento di gara;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Agenzia in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e che verranno di volta in volta costituite.
Relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
Titolare del trattamento è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 159. Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui sopra è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, alla quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati come sopra definito.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è frutto di specifica negoziazione e che non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile in materia di clausole vessatorie e contratti conclusi a mezzo formulari.
Allegati:
1. Capitolato tecnico prestazionale
2. Relazione Tecnico illustrativa
3. DUVRI
SOCIETÀ Per il dirigente ad interim
Il legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente Il funzionario delegato Xxxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente