CIG: 80234410F9
Procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL per l’
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI.
CIG: 80234410F9
🙪🙪🙪🙪🙪🙪🙪🙪🙪🙪
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
INDICE
ART. 1 OGGETTO 4
ART. 2 DURATA 4
ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
ART. 4 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IMPIEGATI 5
ART. 5 CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO 6
ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 7
ART. 7 CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 8
ART. 8 GARANZIE ASSICURATIVE 9
ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 10 CONTROLLI 10
ART. 11 TAVOLO DI COORDINAMENTO 13
ART. 12 INADEMPIMENTI: AZIONI DI MIGLIORAMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI 14
ART. 13 OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA 17
ART. 14 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE 18
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA 18
ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 19
ART. 17 REVISIONE PREZZI 19
ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI 19
ART. 19 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 20
ART. 20 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 24
ART. 21 OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013 24
ART. 22 OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER D. LGS. N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 24
ART. 23 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E DEI PATTI DI INTEGRITÀ
................................................................................................................................. 25
ART 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 25
ART. 25 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 26
ART. 26 RECESSO UNILATERALE 26
ART. 27 FORO ESCLUSIVO 26
ART. 28 NORME E CONDIZIONI FINALI 26
Art. 1 Oggetto
Il servizio, articolato in un unico lotto, ha per oggetto il trasporto di utenti disabili, residenti nel territorio dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, dalle singole abitazioni o punti di raccolta, alla località di destinazione, ossia i centri diurni denominati “Ex Ceod” e “Cà Nova” e viceversa. Si precisa che i centri diurni sono siti in San Donà di Piave, in via Calnova n. 21, collocati in un unico edificio suddiviso in due sezioni dedicate, rispettivamente, ai disabili gravi ed ai disabili gravissimi.
In riferimento agli indirizzi di residenza degli utenti si richiama il contenuto di cui all’Allegato A, precisando che i dati ivi contenuti sono meramente indicativi e basati sullo storico del servizio nell’anno 2018, pertanto devono essere considerati come parametro di riferimento ai soli fini dell’aggiudicazione della procedura di gara. Si precisa inoltre che alcuni utenti utilizzano il trasporto solo per il viaggio di andata o solo per il viaggio di ritorno, oppure solo per alcuni giorni alla settimana, pertanto la corretta modulazione del servizio riferita ai singoli utenti, sarà comunicata all’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio.
Il servizio oggetto del presente capitolato è un servizio di trasporto atipico (servizio regolare a contratto), ai sensi della L. R. 46/1994, pertanto al momento dell’avvio la ditta affidataria deve essere in possesso della specifica autorizzazione provinciale.
Art. 2 Durata
Il servizio avrà la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 24.
Qualora, prima della scadenza del contratto d’appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante può disporre la proroga tecnica del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo di 180 giorni e comunque, per il periodo strettamente necessario all’individuazione del nuovo aggiudicatario.
Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio
Per “servizio di trasporto ed accompagnamento di persone disabili” deve intendersi il trasporto con accompagnamento di persone con disabilità dalle rispettive residenze o punti di raccolta, alla sede in cui sono ubicati i centri diurni.
L’attuale numero di utenti frequentanti i centri diurni, sulla base dello storico dell’anno 2018, è indicato nell’allegato A.
Il servizio di trasporto si effettua per 5 giorni la settimana, da lunedì a venerdì, escluse le festività infrasettimanali, per i mesi di apertura del centro. Indicativamente il centro non opera durante le festività pasquali e natalizie e per due settimane nel mese di agosto. A mero titolo indicativo il servizio ha una durata annuale di circa 227 giorni, tuttavia il DEC provvederà a fornire alla ditta affidataria, prima dell’avvio del servizio, il calendario di apertura del centro.
Si precisa che la ditta affidataria, nei giorni in cui si effettua il servizio, dovrà mettere a disposizione un recapito telefonico al quale le famiglie degli utenti e gli operatori dei servizi, possano comunicare eventuali ed impreviste variazioni.
Si precisa che in caso di variazioni degli utenti da trasportare verranno comunicati, telefonicamente o via e-mail al Referente Organizzativo della ditta aggiudicataria, indicativamente con 24 ore di anticipo dai competenti uffici della UOS Disabilità, secondo le direttive generali dell'Ulss n. 4 per l'organizzazione del servizio di trasporto.
Il servizio dovrà essere organizzato e pianificato prevedendo:
− Corsa/e mattutina/e con arrivo compreso tra le ore 8.20 e le ore 8.50;
− Corsa/e pomeridiana/e (per il rientro degli utenti al proprio domicilio) nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, con arrivo del/i veicolo/i ai centri diurni alle ore 15.00;
− Corsa/e pomeridiana/e (per il rientro degli utenti al proprio domicilio) nei giorni di mercoledì e venerdì con arrivo del/i veicolo/i ai centri diurni alle ore 13.30.
Si evidenzia che nella/e corsa/e previste per i rientri degli utenti, sono necessari circa 10-15 minuti per la loro salita a bordo ed il loro corretto posizionamento.
Si precisa inoltre che, in ogni caso, ciascun utente non potrà essere prelevato dalla propria residenza prima delle ore 7.00 del mattino e che dal momento dell’inizio della corsa, la permanenza a bordo del mezzo, da parte dell’utente non dovrà essere superiore i 90 minuti per singola corsa.
Indicativamente ed a solo scopo conoscitivo, si stima dovranno essere percorsi annualmente complessivamente km 65.000.
Nello svolgimento del servizio dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
• le persone beneficiarie del servizio devono essere prelevate dalle rispettive abitazioni i cui indirizzi saranno comunicati dalla UOS Disabilità ed accompagnate al centro diurno e viceversa;
• durante il percorso in ogni veicolo andrà assicurata la presenza di un accompagnatore;
• il numero degli utenti, compresi quelli in carrozzina, potrà variare, sia in aumento che in diminuzione, secondo le esigenze della stazione appaltante, con le conseguenze di seguito descritte:
− nel caso ciò comporti una variazione (in aumento o in diminuzione) del percorso complessivo (totale delle linee) entro i limiti del 10% del chilometraggio giornaliero programmato, non vi sarà alcun riconoscimento economico;
− nel caso ciò comporti una variazione (in aumento o in diminuzione) del percorso complessivo (totale delle linee) superiore al 10% del chilometraggio giornaliero programmato, gli stessi verranno riparametrati sulla base del costo a km offerto in sede di gara.
• in caso di interruzione totale/parziale del/i percorso/i per cause non imputabili alla stazione appaltante (es. lavori sulla rete stradale o deviazioni, guasti dei mezzi ecc), quest’ultima non riconoscerà alcuna variazione economica.
Inoltre per lo svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso delle autorizzazioni della Città Metropolitana di Venezia previste per l’effettuazione dei collegamenti per il trasporto disabili, valide in tutti i territori interessati dal servizio.
Art. 4 Caratteristiche dei veicoli impiegati
La Ditta aggiudicataria del servizio fornirà i mezzi necessari a sua cura e spese, assumendone la gestione ed ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa vigente in sintonia con le esigenze rappresentate dalla UOS Disabilità.
La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio di trasporto, dovrà mettere a disposizione mezzi idonei, muniti di impianti di climatizzazione, attrezzati, revisionati ed omologati secondo le disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia di trasporto di portatori di handicap (con o senza carrozzina).
I mezzi in particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• essere costantemente in perfetta efficienza e pulizia;
• prevedere un numero di posti (con e senza carrozzina) tale da consentire il trasporto degli utenti nel rispetto del numero di passeggeri per il quale il veicolo è omologato;
• essere immatricolati in data non antecedente al 01.01.2015;
• possedere un chilometraggio non superiore a 100.000 Km;
• essere forniti di dotazione di sicurezza e primo soccorso (estintore, kit di primo soccorso, defibrillatore);
• essere dotati di piattaforma di sollevamento o scivolo a scomparsa funzionanti anche a motore spento;
• essere dotati di scalino laterale a scomparsa per superamento dislivello;
• essere provvisti di adeguato sistema di ancoraggio delle carrozzine e di cinture di ritenuta. La ditta dovrà effettuare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, nonché delle attrezzature ivi presenti (defibrillatore) e provvedere ogni giorno all’accurata pulizia interna del veicolo, assicurando contemporaneamente la continuità operativa del servizio.
I mezzi dovranno essere muniti, prima dell’avvio del servizio, di autorizzazione per il trasporto disabili rilasciata dalla Motorizzazione Civile. La Ditta aggiudicataria dovrà poi produrre copia della documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione delle suddette autorizzazioni (autorizzazione e copie libretti di circolazione) e autocertificare i chilometraggi dei mezzi.
In caso di guasto del mezzo o di sinistro la ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio con un mezzo sostitutivo dotato delle medesime caratteristiche e nei tempi più rapidi consentiti dalle circostanze. Sono a totale carico della ditta appaltatrice tutte le spese, comprese quelle derivanti dalla eventuale sostituzione dell’automezzo per il periodo necessario alla sua riparazione.
Entro 20 giorni antecedenti l’avvio del servizio, al fine della stipula del contratto, la ditta affidataria comunicherà all’azienda Ulss n. 4 l’elenco dei veicoli impiegati e tutta la documentazione necessaria (autorizzazioni, libretti, polizze assicurative ecc) ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente capitolato. La verifica della documentazione sarà svolta dal direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) che si avvarrà del supporto delle strutture aziendali competenti per materia.
Art. 5 Caratteristiche del personale impiegato
Personale autista
Il personale da impiegare nel servizio dovrà essere munito di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all’automezzo utilizzato.
Il servizio comprende l’ausilio agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza, posizionamento ed ancoraggio carrozzine.
Personale addetto all’accompagnamento
L’effettuazione del servizio di trasporto a persone disabili, oggetto del presente capitolato, richiede per il/i percorso/i organizzato/i, la presenza di un operatore addetto all’accompagnamento, fornito dalla Ditta.
L’attività di accompagnamento comprende la sorveglianza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto (allacciamento delle cinture di sicurezza), la collaborazione nel posizionamento, il posizionamento ed ancoraggio di carrozzine.
Il personale addetto all'accompagnamento dovrà avere la qualifica di operatore socio-sanitario ed essere in possesso del certificato di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) rilasciato da un centro accreditato e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge. A tale scopo si rappresenta che la validità dei certificati è di due anni dal primo conseguimento. Pertanto, ogni due anni dovrà essere rinnovato.
Il personale addetto all’accompagnamento potrà avere, in alternativa al titolo di OSS una esperienza triennale in servizi di assistenza a persone disabili o in disagio sociale presso un ente pubblico o un ente privato accreditato, formalmente documentata, nel qual caso dovrà essere autorizzato dalla Direzione dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda Ulss n. 4. Anche in tal caso il personale dovrà essere in possesso del certificato di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) rilasciato da un centro accreditato.
Il personale addetto all’accompagnamento dovrà essere munito, con costi a carico della Ditta, di un apposito telefono cellulare da utilizzare per le comunicazioni con le famiglie degli utenti ed i servizi aziendali, necessarie ad un corretto svolgimento del servizio.
Il referente organizzativo
La ditta aggiudicataria dovrà nominare, prima dell’inizio del servizio, un referente organizzativo, amministrativo e tecnico per le attività oggetto del presente capitolato e garantirne la sua presenza in loco.
Il Referente dovrà:
• costituire l’unico riferimento direttivo e di coordinamento per tutti gli aspetti inerenti le attività in capo alla ditta aggiudicataria previste nel presente capitolato;
• organizzare il personale, presiedere l’efficiente utilizzo dei mezzi impiegati, informare tempestivamente l’utenza/familiare di riferimento di qualsiasi variazione del servizio non imputabile a decisioni dell’azienda ULSS;
• organizzare il servizio garantendo la massima accuratezza, avendo perfetta conoscenza del/i percorso/i;
• attivarsi per superare qualsiasi improvvisa ed imprevista evenienza riguardante l’organizzazione e l’adempimento puntuale e tempestivo del servizio;
• assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali;
• garantire la rintracciabilità nella fascia oraria minima indicativa dalle ore 7.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi festivi, mediante telefono cellulare fornito dalla ditta aggiudicataria al fine di ricevere le indicazioni relative alle variazioni dei percorsi da parte del centro diurno e degli utenti.
Requisiti comuni a tutto il personale impiegato
Tutto il personale impiegato nell’esecuzione del servizio, oltre a possedere i requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente capitolato, sarà tenuto a rispettare un comportamento civile e consono.
In particolare, il personale ha l’obbligo di seguire le seguenti prescrizioni:
• indossare un abbigliamento adeguato ed essere dotati di un cartellino identificativo;
• mantenere un contegno irreprensibile e decoroso;
• rispettare il divieto di fumo all’interno degli automezzi;
• non chiedere o accettare dagli utenti alcun compenso o regalia;
• adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori utilizzando correttamente i dispositivi di sicurezza e rispettando quanto previsto dal codice della strada;
• assicurare la massima riservatezza relativamente ai dati personali degli utenti, a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
• consegnare immediatamente al responsabile del centro diurno, ogni oggetto rinvenuto all’interno dei mezzi;
• osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato, rispettare gli orari e il/i percorso/i stabilito/i e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.
L’Azienda Ulss n. 4 si riserva il diritto di richiedere la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari per l’espletamento del servizio o che non rispetti le sopra riportate prescrizioni.
Entro 20 giorni antecedenti l’avvio del servizio, al fine della stipula del contratto, la ditta affidataria comunicherà all’azienda Ulss n. 4 l’elenco del personale impiegato e tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti per il personale. La verifica della documentazione sarà svolta dal direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) che si avvarrà del supporto delle strutture aziendali competenti per materia.
Art. 6 Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria, nel corso del rapporto contrattuale sarà tenuta:
• ad osservare e far rispettare al proprio personale tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
• ad impiegare, per l’esecuzione del servizio, esclusivamente proprio personale inquadrato e retribuito sulla base delle leggi e dei contratti collettivi del settore in vigore e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo in cui si svolge l’appalto;
• a garantire la continuità del servizio e del personale impiegato, riconducendo il turn over del personale a situazioni di eccezionalità;
• ad eseguire il servizio con veicoli ed attrezzature conformi alle normative vigenti e ai requisiti previsti nel presente capitolato;
• ad assicurare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e provvedere ogni giorno all’accurata pulizia interna dell'automezzo, assicurando contemporaneamente la continuità operativa del servizio;
• prevedere una procedura per la gestione di eventuali situazioni di emergenza (es. malessere improvviso di un utente, necessità di attivare manovre di primo soccorso, ecc);
• a collaborare con le figure professionali dell’Ulss coinvolte nel servizio;
• a consentire la presenza sui propri mezzi di personale dell’Ulss n. 4, nei casi in cui particolari esigenze di servizio lo rendano necessario;
• a fornire al proprio personale in servizio sugli automezzi appositi dispositivi di protezione individuale;
• ad assumere a proprio carico le eventuali sanzioni conseguenti alla violazione delle norme di circolazione o legate all’uso degli automezzi;
• a dare immediata comunicazione all’Ulss degli eventuali danni a cose o a persone causati nello svolgimento del servizio, nonché degli eventuali guasti e danni subiti dalla ditta aggiudicataria,
• a comunicare, con congruo anticipo e solo per motivi di carattere eccezionale, qualsiasi variazione del personale al direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) nominato con la delibera di aggiudicazione del servizio, e assicurando che il servizio venga svolto con la medesima appropriatezza.
Art. 7 Clausola sociale e obblighi dell’aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, oltre che al fine di garantire la continuità relazionale del servizio, l’aggiudicatario si impegna ad assumere ed utilizzare gli operatori impiegati dal precedente appaltatore, preferibilmente con contratti a tempo indeterminato e, comunque, con contratti di durata non inferiore a quella del servizio oggetto del presente appalto.
I lavoratori impiegati nel precedente appalto saranno riassorbiti dall’aggiudicatario a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione della società aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio da eseguire. Allo scopo, si richiama l’allegato B, ossia il prospetto contenente i dati del personale utilizzato nel contratto in corso, precisando che l’attuale ditta affidataria ha avviato il servizio dal 1 settembre 2019, nel quale sono indicati i dati di seguito dettagliati:
− numero di unità impiegate
− monte ore
− CCNL applicato dall’affidatario del servizio
− qualifica
− livelli retributivi
− scatti di anzianità
− sede di lavoro
− presenza di eventuali lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999 o mediante altre agevolazioni contributive previste dalla legge.
Tali dati dovranno essere messi a disposizione dall’affidatario del servizio, a richiesta della stazione appaltante, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell’avvio della nuova gara.
Art. 8 Garanzie assicurative
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.
L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto.
Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche:
− garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio;
− garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
− garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc.
− garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione.
Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose
L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio.
La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
Art. 9 Risoluzione del contratto
L’Azienda Ulss, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).
L’Azienda Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
− in caso di frode, grave irregolarità nell’esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
− nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
− nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
− in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
− in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
− in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
− negli altri casi previsti dal presente Capitolato.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Ulss. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.
Art. 10 Controlli
L’Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.
Nello specifico, sono qui di seguito descritti gli ambiti sui quali il controllo può essere eseguito:
a) Controllo dei requisiti del servizio: tale attività ha lo scopo di verificare l’esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio, senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale o può esserne pregiudicato l’esito.
b) Monitoraggio dei livelli- performance del servizio (Service Level Agreement): l’attività di monitoraggio di risultato del servizio ha lo scopo di valutare l’andamento del processo di erogazione dello stesso, attraverso l’analisi di specifici indicatori di verifica. Più precisamente, tale monitoraggio, viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori. In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite le seguenti soglie di accettazione secondo le seguenti modalità:
− conforme al servizio richiesto: tale soglia indica il limite prestazionale, al di sopra del quale l’Azienda e quindi l’utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;
− conforme ma da migliorare: tale soglia indica quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale circostanza si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si realizza quando il fornitore/utilizzatore evidenziano dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi al servizio;
− prestazione da rifiutarsi: tale soglia indica il limite al di sotto del quale il servizio non si considera accettabile.
c) Monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio: lo scopo di tale attività è quello di conoscere il punto di vista dei destinatari del servizio ossia degli effettivi fruitori dello stesso, in modo tale che, attraverso l’elaborazione dei risultati raccolti si possa individuare l’effettivo gradimento del servizio offerto dall’affidatario. Inoltre, a seguito
dell’analisi dei risultati, se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento della prestazione.
d) Esecuzione di audit del processo: l’esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell’organizzazione e l’attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali. In particolare, gli audit consentono di valutare la capacità di gestione di chi fornisce il servizio, conformemente a quanto richiesto dall’Azienda.
L’Azienda ha inoltre la facoltà di organizzare ed implementare un sistema di gestione delle non conformità del Servizio. Tale attività ha lo scopo di monitorare, analizzare e condividere con il fornitore del servizio tutte quelle casistiche di non conformità/anomalie riscontrate dall’Azienda in relazione al servizio offerto dalla ditta aggiudicataria. Se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento e, se necessario, applicate le eventuali penali.
Preliminarmente all’implementazione dei controlli, il sistema di monitoraggio e controllo descritto a seguire, verrà recepito in appositi documenti che verranno condivisi con la ditta aggiudicataria ed integrati con eventuali proposte offerte dalla stessa in sede di gara
Revisione del sistema di monitoraggio e controllo
La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l’intero sistema al fine di individuare l’adozione di eventuali elementi migliorativi, alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia.
Detto aggiornamento potrà, inoltre, essere apportato nei casi di nuove conoscenze tecnico- scientifiche relative agli strumenti e alle modalità di controllo e monitoraggio, nonché alla loro efficacia.
Verifica, monitoraggio e controllo del servizio
Requisiti e livelli del servizio
I controlli dei requisiti consistono nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto previsto dal presente Capitolato e/o dichiarato in sede di gara dall’aggiudicatario. L’Azienda per mezzo dei suoi referenti ed in presenza (non vincolante) della Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di verificare gli aspetti di seguito meglio precisati:
In relazione al PERSONALE IMPIEGATO:
− la presenza di un accompagnatore durante tutta la durata del percorso, per le mansioni di cui all’art 5 del presente Capitolato;
− l’effettiva qualifica di operatore socio-sanitario debitamente comprovata da certificazione BLS-D, rilasciato da un centro accreditato e suoi successivi rinnovi (biennali); in alternativa titolo di OSS con esperienza triennale in servizi di assistenza a persone disabili o in disagio sociale, presso un ente pubblico o un ente privato accreditato, debitamente certificata e contemporanea presenza di BLS-D, rilasciato da un centro accreditato;
− messa a disposizione per il personale addetto all’accompagnamento di telefono aziendale al fine di garantire la reperibilità dello stesso nel corso dello svolgimento del servizio;
− nomina e presenza di un Referente organizzativo per le attività e mansioni di cui all’art 5 del presente Capitolato;
− effettiva reperibilità del Referente organizzativo dalle ore 7 alle ore 18 delle giornate dal lunedì al venerdì, esclusi giorni festivi;
− messa a disposizione per il Referente organizzativo di telefono aziendale al fine di garantire la reperibilità dello stesso nel corso dello svolgimento del servizio
− il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti di cui all’art. 5 del presente Capitolato di gara (es: cartellino identificativo, divieto di fumo all’interno degli automezzi ecc)
In relazione agli AUTOMEZZI:
− la corrispondenza degli automezzi alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 4 del presente Capitolato di Gara;
− l’effettiva esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi, e relative attrezzature ivi contenute con relativa documentazione comprovante l’esecuzione delle stesse;
− la pulizia all’interno del mezzo.
In relazione agli ORARI
− il rispetto degli orari di prelievo del paziente dalla propria abitazione (non prima delle ore 7);
− il rispetto degli orari (nelle relative giornate indicate nel Capitolato) previsti per le corse mattutine e pomeridiane di arrivo/partenza al/dal centri diurni (escluse cause dipese dall’utenza), così come indicato nel presente documento (vedi art. 3) e nella pianificazione predisposta dall’aggiudicataria al momento di avvio del servizio da prospetto/i che verrà/anno consegnato/i dal Responsabile del servizio;
− il rispetto della tempistica di permanenza massima a bordo del mezzo dell’utente (90 minuti).
ALTRI OBBLIGHI
− l’osservanza di quanto previsto all’art. 6 del presente documento “Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria”.
IN FASE DI AVVIO SARÀ INOLTRE VERIFICATO:
− l’effettivo invio (entro 20 gg da avvio del servizio) dell’elenco degli automezzi impiegati e relativa documentazione per la verifica dei requisiti previsti dal presente Capitolato di Gara;
− la documentazione attestante l’idoneità del veicolo a trasporto disabili, rilasciata da Motorizzazione Civile;
− l’effettivo invio (entro 20 gg da avvio del servizio), dell’elenco del personale impiegato e relativa documentazione attestante la presenza dei requisiti stabiliti per lo stesso;
− effettivo possesso delle autorizzazioni della Città Metropolitana di Venezia previste per l’effettuazione dei collegamenti per il trasporto disabili, valide in tutti i territori interessati dal servizio.
Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi verbali sottoscritti dai responsabili delegati al controllo dall’Azienda (DEC o personale a supporto) e della Ditta (se presente ai controlli), i quali, a rilevazione avvenuta, apporranno la propria firma congiuntamente avvalorandone il risultato. Qualora l’Appaltatore non fosse presente ai controlli, gli esiti degli stessi verranno comunicati per iscritto all’Appaltatore dalla Stazione appaltante.
Monitoraggio Customer Satisfaction
Il monitoraggio della customer satisfaction, viene eseguito sui destinatari del servizio reso, ovvero la persona trasportata, il familiare e/o i preposti, secondo degli strumenti ad hoc (es.: questionario).
Tale attività si articola in fasi successive:
− fase preparatoria consistente nella definizione degli obiettivi dell’indagine;
− fase di individuazione, classificazione e stratificazione dei clienti “tipo” consistente nell’analisi degli utenti (in relazione alle loro caratteristiche) e alla conseguente suddivisione degli stessi in famiglie;
− fase di definizione degli strumenti (questionari, istruzioni per le interviste, focus group, ecc.) e delle tecniche per l’analisi consistente nell’individuazione delle modalità di campionamento di ogni famiglia “tipo” precedentemente individuata, nonché nella scelta degli strumenti e delle tecniche di analisi;
− fase di pianificazione ed esecuzione dell’indagine;
− fase conclusiva: è rappresentata dall’analisi ed interpretazione dei dati raccolti, con conseguente impostazione di un piano di miglioramento.
Tale monitoraggio viene eseguito con cadenza annuale e il punteggio per ogni domanda/item di valutazione, sarà espresso in centesimi.
L’esito dell’analisi dei dati dell’indagine, è a carico dell’Azienda in collaborazione con la Ditta. È compito della Ditta stessa, entro il termine concordato con l’Azienda (30 giorni), sviluppare e far approvare dall’Azienda, il piano di miglioramento per quegli aspetti del servizio carenti e/o da migliorare.
Esecuzione di Audit
L’esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell’organizzazione e l’attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali.
La programmazione degli audit, conformemente alla norma ISO 19.011verrà definita con la Ditta in occasione di apposita riunione. Oltre agli audit programmati potranno essere svolti audit non programmati qualora la situazione e le performance lo richiedano.
Il team di audit sarà definito dall’Azienda e comunicato alla Ditta.
Art. 11 Tavolo di coordinamento
Al fine di meglio coordinare i rapporti in essere tra le parti, adeguare tempestivamente il servizio alle esigenze degli utenti, prevenire disservizi e dirimere controversie, i rappresentanti della ditta aggiudicataria dovranno partecipare, almeno con cadenza trimestrale, ad un tavolo stabile di coordinamento con i rappresentanti dell’Azienda, convocato e presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, con la collaborazione del Direttore dell’Esecuzione del servizio.
I nominativi dei rappresentanti della ditta aggiudicataria che parteciperanno a tali incontri saranno comunicati al momento dell’avvio del servizio, tenendo conto che dovrà essere sempre garantita la partecipazione del Responsabile dell’intero servizio e del rappresentante legale o di soggetti delegati con potere di firma e di vincolare la ditta aggiudicataria nelle decisioni assunte in tale sede.
Il tavolo di coordinamento sarà dunque composto:
− in forma stabile da RUP, DEC e dai rappresentanti della ditta aggiudicataria sopra indicati;
− in forma variabile da soggetti, individuati dal RUP, a seconda del rilievo degli argomenti da trattare, che possono comprendere sia i vertici dell’Azienda che ulteriori soggetti coinvolti nell’esecuzione e/o nel monitoraggio del servizio, nonché soggetti terzi che gestiscono servizi connessi all’attività oggetto del presente Capitolato al fine di individuare azioni di miglioramento del servizio offerto all’utenza.
Nell’ambito del tavolo di coordinamento:
− verranno discussi e concordati diminuzioni o aumenti di attività e relativi preventivi di spesa, redistribuzioni dei pacchetti orari previsti dal presente Capitolato, per singola voce di attività/sede;
− verranno valutate proposte di ottimizzazione/modifiche del servizio che la ditta aggiudicataria potrà formulare e, se richiesto dall’Azienda, progetti mirati per la
riorganizzazione dello stesso, in specifiche aree di attività oggetto del contratto, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda. Ogni variazione del contenuto e dell’entità del servizio reso dovrà essere preventivamente discussa in questa sede e autorizzata dall’Azienda per iscritto;
− verrà preso in esame l’esito dell’attività di monitoraggio descritta nel presente Capitolato al fine di:
✓ aggiornare le parti in merito all’andamento del servizio e a eventuali criticità riscontrate;
✓ condividere i risultati dei controlli eseguiti nel periodo di riferimento;
✓ definire eventuali azioni di miglioramento da intraprendersi;
✓ valutare l’efficacia delle azioni di miglioramento precedentemente eseguite;
✓ circoscrivere eventuali casi per i quali è necessario procedere alla valutazione delle penali.
− verrà inoltre trattato qualsiasi altro argomento ritenuto di rilievo.
Nell’ambito del tavolo di coordinamento, sulla base anche dei risultati del monitoraggio, in ordine all’andamento del servizio, verranno definiti metodi univoci e condivisi di lettura dei dati e potranno essere definiti congiuntamente ulteriori indicatori di monitoraggio o di qualità (SLA) o superate e aggiornate quella già definite nel presente Capitolato. È infatti facoltà dell’Azienda, concordemente con la ditta aggiudicataria, procedere, laddove fosse necessario, alla revisione del sistema di monitoraggio e controllo sia in fase di avvio, che attraverso revisioni periodiche (ad esempio: integrazione e/o modifica di requisiti e SLA). Pertanto, laddove non vengono indicati particolari indicatori nei singoli allegati potranno essere successivamente introdotti. Al termine dell’incontro verrà redatto un apposito verbale, sottoscritto dal RUP e dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria o suo delegato con potere di firma, che esplicita le decisioni assunte e vincola le parti con particolare riferimento alle eventuali diminuzioni o aumenti di attività, all’esito dell’attività di monitoraggio di cui al seguente articolo, eventuali penali da corrispondere all’Azienda, all’introduzione di nuovi elementi di controllo e agli adeguamenti relativi allo sviluppo tecnologico.
Art. 12 Inadempimenti: azioni di miglioramento e applicazione delle penali
In caso di inadempienze rilevate a seguito delle verifiche di cui agli articoli 10 e 11 del presente capitolato, o in caso di non conformità rilevate nell’esecuzione del servizio, l’Azienda Ulss n. 4 farà pervenire alla ditta aggiudicataria, per iscritto i risultati del controllo o le eventuali contestazioni conseguenti alle non conformità rilevate; comunicherà altresì eventuali prescrizioni e loro tempi di esecuzione, alle quali la ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi indicati dall’Azienda.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’Azienda Ulss n.4 , in una logica di partnership, con il fornitore, individuerà le azioni di miglioramento più opportune per garantire la corretta esecuzione del servizio; a suo insindacabile giudizio, potrà altresì addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale nei termini indicati dal presente articolo.
L’Azienda Ulss n. 4 potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’Azienda Xxxx potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.
Eccesso di rilievi sull’obiettivo
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato e/o dal progetto offerto. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l’applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.
Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Slittamento dell’avvio
In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso l’Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.
Mancato invio della documentazione necessaria all’avvio del servizio
Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell’elenco dei mezzi e tutta la documentazione correlata sarà applicata la sanzione di € 250,00 per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.
Mancato rispetto degli orari di arrivo e partenza
In caso di mancato rispetto degli orari indicati dal Capitolato di Gara e definiti nelle programmazione per l’esecuzione del servizio si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo per ritardi superiore ai 10 minuti di ritardo. In tal caso l’Azienda Ulss si riserva di addebitare una penale di euro 150,00 per ogni evento, non imputabile a cause di forza maggiore, non dipese dalla Ditta; in tal caso sarà necessario corredare le controdeduzione della stessa, con idonea documentazione a giustificazione
Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme di tutela della privacy Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l’Azienda Xxxx chiederà l’immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Mancata reperibilità del referente aziendale o assenza del personale addetto all’accompagnamento
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata reperibilità nella fascia oraria pattuita, effettuate dal personale dell'Amministrazione anche a seguito di segnalazione degli utenti e/o loro familiari, per ogni giorno del servizio.
Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale aziendale e dagli utenti. Per ogni segnalazione l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Turn-over del personale
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione. Per ogni sostituzione di personale l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale dell’1 per mille del corrispettivo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo, per ogni sostituzione.
Non comporteranno l’applicazione di penali:
− eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell’esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
− eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell’erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
• ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell’Amministrazione;
• ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.
Mancata ottemperanza delle disposizioni del progetto di manutenzione, pulizia e sostituzione dei mezzi
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerato n. 2 segnalazioni di disservizio in un mese.
Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
− maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
− maggiore costo derivante all’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria;
− oneri di natura organizzativa;
− danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente.
Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’Azienda Ulss provvederà alla segnalazione al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell’art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.
Art. 13 Osservanza della legislazione sulla sicurezza
L'Azienda fornirà all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale dell’appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro (DUVRI).
L'Azienda e l’appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.
L'Azienda e l’appaltatore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L’appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.
Ai fini degli adempimenti previsti dalla D. Lgs. 81/2008 le parti si impegnano a rispettare quanto definito nel DUVRI. Prima dell’inizio delle attività l’Azienda e il fornitore sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, in ottemperanza a quanto stabilito D. Lgs. 81/2008. Tale documento, che riprenderà i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell’appalto.
L’Azienda Sanitaria, in ottemperanza all’obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà attraverso sopralluoghi svolti dai propri servizi (Tecnico, SPP, MC, ecc.) idonei audit atti a certificare l’ottemperanza di ogni parte contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di coordinamento.
Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008, il personale dovrà essere munito ed esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la stazione Appaltante, il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la Ditta dalle sue responsabilità per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.
La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del D. Lgs. 81/08, l’aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione, sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante quanto segue:
− aver individuato il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione art.
17;
− aver individuato il nominativo del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria art. 18;
− aver valutato tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.
17;
− l’idoneità alle mansioni specifiche dei propri dipendenti in base a programmi sanitari definiti dal medico competente art. 41;
− di aver provveduto ad informare/formare il proprio personale sui rischi specifici art. 36.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.
Art. 14 Scioperi e cause di forza maggiore
Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l’appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all’assolvimento del servizio.
L’interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.
Art. 15 Cauzione definitiva
La ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.
Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.
Art. 16 Fatturazione e pagamenti
La fatturazione mensile avrà per oggetto il corrispettivo economico mensile, calcolato moltiplicando il prezzo giornaliero offerto in sede di gara per il numero di giorni di servizio effettuati nel mese di riferimento.
Si precisa che in caso di variazioni km , si applicano i contenuti di cui all’art. 2 del presente capitolato.
Nell’ambito dell’espletamento del servizio, non saranno riconosciute le “corse tecniche”, ovvero i chilometri percorsi senza utenti (c.d. km a vuoto).
In particolare, la Ditta deve produrre alla UOS Disabilità:
− con cadenza mensile un report in formato editabile, sottoscritto dal conducente del mezzo e dall'accompagnatore, firmate dal responsabile del centro diurno che fornisca per ogni singolo percorso le seguenti informazioni:
• orario di partenza - orario di arrivo - chilometri effettivamente percorsi giornalmente;
• presenze giornaliere degli utenti (giro di andata e ritorno);
− con cadenza semestrale un report riepilogativo in formato excel sul servizio che riporti i km percorsi nel semestre per singolo percorso, i tempi complessivi di percorrenza per singolo percorso, il numero di utenti trasportati ed eventuali altre informazioni che potranno essere successivamente richieste.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
Art. 17 Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., sarà possibile, a partire dal secondo anno di validità del contratto, su espressa e motivata richiesta dell’aggiudicatario, l’adeguamento dei prezzi limitatamente al maggior costo determinato dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore ed a seguito di un’istruttoria operata dal dirigente responsabile.
Art. 18 Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.
I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:
✓ eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
✓ adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
✓ gestire l’eventuale contenzioso;
✓ gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’impresa.
I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso
Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l’Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
− Istituti di credito;
− Professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Azienda;
− Avvocati e consulenti legali;
− Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
− Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell’amministrazione di tali procedure).
I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR. La ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.
La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un’e-mail all’indirizzo
La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale.
Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, nella persona dell’avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: xxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Art. 19 Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai fini dell’esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell’Azienda.
L’Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.
La ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di
garantire la loro riservatezza, la completezza e l’integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.
La ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.
La ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
L’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l’esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.
Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l’Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.
L’Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.
La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
Nell’adempimento delle proprie obbligazioni il fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall’Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.
Il fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all’esecuzione del Contratto.
Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.
Il fornitore si impegna a cooperare con l’Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest’ultima per l’adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall’Azienda a mezzo posta elettronica.
Il fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall’Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.
In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:
✓ adottare tutte le misure di cui all’art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti
tempo per tempo emanati dall’Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall’istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
✓ non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell’Azienda al di fuori dell’usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall’Azienda stessa;
✓ fornire all’Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
✓ impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l’aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
✓ istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
✓ comunicare all’Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
✓ assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
(i) alla sicurezza del trattamento;
(ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell’art. 33 del GDPR;
(iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell’art. 34 del GDPR;
(iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
(v) alla consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del GDPR. La ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
1) In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell’Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:
• informare l’Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell’evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell’Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l’impatto della violazione dei dati personali sull’Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
• fornire assistenza all’Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.
Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all’Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.
La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell’Azienda, individuando l’ambito autorizzativo consentito
ai sensi dell’art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.
2) Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.
3) In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all’esercizio dei propri diritti, la ditta deve:
• dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
• coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
• assistere e supportare il titolate del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l’obbligo dell’Azienda di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati.
4) Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell’azienda, individuando l’ambito autorizzativo consentito ai sensi dell’art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.
5) In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l’esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta alla’Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.
La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.
La ditta risponderà nei confronti dell’Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.
6) Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell’Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.
7) Comunicare immediatamente all’Azienda e prestare relativa assistenza in caso di:
• richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un’autorità di controllo, da un’autorità indipendente o dall’autorità giudiziaria;
• avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:
(i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
(ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
(iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.
8) Consentire all’Azienda lo svolgimento dell’attività di controllo ed audit relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell’Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.
9) Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.
10) Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell’U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR.
Mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del GDPR.
Art. 20 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell’Azienda Ulss i seguenti dati:
1) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
Art. 21 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013
La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del servizio in questione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 22 Obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 “incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione”
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 23 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx).
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
Art 24 Stipulazione del contratto
Successivamente all’aggiudicazione definitiva saranno stipulati specifici contratti in forma di scrittura privata in formato elettronico, che saranno soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986.
In caso di urgenza, l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” nelle more della stipula dei contratti, potrà disporre, l’anticipata esecuzione degli stessi, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda Ulss
n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
Art. 25 Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda Ulss.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 26 Recesso unilaterale
L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.
Art. 27 Foro esclusivo
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
In ogni caso - nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l’Azienda Ulss di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Art. 28 Norme e condizioni finali
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all’art. 52 D. Lgs. 50/2016.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti
Allegato A al Capitolato speciale
SCHEMA INDIRIZZI UTENTI
N. PROGRESSIVO UTENTE | INDIRIZZO | COMUNE DI RESIDENZA | CON CARROZZINA |
1 | Xxx Xxxxxxx 00 | Xxxxxx | X |
0 | Xxx Xxxxxxxx 00 | Xxxxxxx - xxxxxxxx Xx Xxxxxxx | |
3 | Xxx Xxxxxx 00 | Xxxxxxx - xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | |
4 | Xxx Xxxxxxxx XXXXX 00 | Eraclea | X |
5 | Xxx xxx Xxxxxx 00 | Xxxxxxxx xx Xxxxx | |
6 | Xxx xxxxx Xxxxxxxx 00 | Xxxxxxxx xx Xxxxx | X |
7 | Xxx Xxxxxxxxxx 00 | Xxxxxx - xxxxxxxx Xx Xxxxxx | |
0 | Xxx Xxxxxxx 00 | Xxxxxx Lido | |
9 | Xxx Xxxxxxx Xxxx 0 | Xxxxxx Xxxxx | |
00 | Via Antiche Mura 3 | Jesolo Paese | |
11 | Xxx Xxxxxxxx XXXXX 00/0 | Meolo | |
12 | Via Cà Tron 108 | Meolo | |
13 | Xxx Xxxxx Xxxxx 00 | Xxxxx - xxxxxxxx Xxxxxxxxx | |
00 | Xxx Xxxxxx 0 | Xxxxxx xx Xxxxx | |
15 | Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00 | Xxxxxx xx Xxxxx | |
16 | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 | Xxxxxx xx Xxxxx - località Millepertiche | |
17 | Xxx Xxxxxxxxxx 00 | Xxxxxx xx Xxxxx - località Millepertiche | X |
18 | Xxx Xxxxxxxxxx 00 | Xxxxxx xx Xxxxx - località Millepertiche | |
19 | Xxx Xxxxxx 00 | Xxxxxx xx Xxxxx - località Millepertiche | |
20 | Xxx X. Xxxxxxxxxxxx 00 | Xxxxxxx xx Xxxxx | |
21 | Xxx Xxxxxxx 00/X | Xxxxxxx xx Xxxxx | X |
22 | Xxx Xxxxxxxxx 00 | Xxxxxxx xx Xxxxx | |
23 | Xxx Xxxxxxx 00 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | |
24 | Xxx Xxxxxxx 00 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | |
25 | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | |
26 | Xxx X. Xxxxxxx 00 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | |
27 | Xxx Xxxxxxxxxxx 0/0 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | |
28 | Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 00 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | |
29 | Xxx Xxxxx 0 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | X |
30 | Xxx Xxxxx Xxxxxx 0 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | |
31 | Xxx Xxxxxxxxxxxx 0 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | X |
32 | Xxx Xxxxxxxx 000 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | |
33 | Xxx Xxxxxxxx 00 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | X |
34 | Xxx Xxxxxxxxx 0 | Xxx Xxxx xx Xxxxx | |
35 | Xxx Xxxxxx 0 | Xxx Xxxx xx Xxxxx - località Calvecchia | |
36 | Xxx Xxxxx xxxx'xxxx 00 | Xxx Xxxx xx Xxxxx - località Chiesanuova | |
37 | Xxx Xxxxxxxxxxx 00/0 | Xxx Xxxx xx Xxxxx - località Chiesanuova | X |
38 | Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/X | Xxx Xxxx xx Xxxxx - località Mussetta | |
39 | Xxx X. Xxxxxxx 0 | Xxx Xxxx xx Xxxxx - località Passarella | sale/scende in carrozzina |
40 | Xxx Xxxxxxxxxx 00 | Xxx Xxxx xx Xxxxx - località Passarella | sale/scende in carrozzina |
41 | Via Donatori del Sangue 1 | Torre di Mosto |
Allegato B al Capitolato speciale
PROSPETTO COSTI DEL PERSONALE
ATTIVITÀ | NUMERO UNITÀ | MONTE ORE | CCNL APPLICATO | QUALIFICA | LIVELLI RETRIBUTIVI | SCATTI ANZIANITÀ | SEDE LAVORO | L. 68/1999 |
Autisti | n. 1 | 25 | Cooperative sociali | Autista | C1 | 5 | San Donà di Piave | Nessuno |
n. 2 | 25 | 5 | ||||||
n. 3 | 25 | 5 | ||||||
Assistenti | n. 1 | 25 | Assistente | B1 | 5 | |||
n. 2 | 25 | 2 | ||||||
n. 3 | 25 | 5 |
28