REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PARTE I : DISPOSIZIONI GENERALI CAP. 1: LE LICENZE
Art. 1 - Il regolamento si applica alle competizioni per club organizzate dall’UEFA. Esso disciplina diritti, doveri e responsabilità delle parti coinvolte nel sistema di licenze per club e definisce in particolare i requisiti e le procedure minime cui deve attenersi ogni federazione per poter agire come “licenziante” dei suoi club che accedono alle competizioni UEFA. Il regolamento precisa il “minimo” necessario di infrastrutture, di personale amministrativo e giuridico e dei criteri finanziari che devono essere soddisfatti. Inoltre il regolamento definisce ulteriori normative su diritti, doveri e responsabilità delle parti coinvolte nel processo di monitoraggio UEFA. In particolare tali norme mirano:
a) a promuovere e migliorare il livello di tutti gli aspetti del calcio in Europa con priorità per la formazione di giovani calciatori;
b) a garantire un adeguato livello di gestione ed organizzazione dei club;
c) ad adeguare gli impianti per fornire a giocatori, spettatori e rappresentanti dei media strutture idonee, ben attrezzate e sicure;
d) a proteggere il regolare svolgimento delle competizioni UEFA per club;
e) a consentire lo sviluppo delle qualità organizzative, finanziarie, sportive e legali del personale amministrativo nei club di tutta Europa.
Inoltre le norme mirano a realizzare il “fair play” finanziario nelle competizioni UEFA per club e in particolare:
a) a migliorare la capacità economica e finanziaria dei club stessi, aumentando la loro trasparenza e credibilità;
b) a dare la dovuta importanza alla tutela dei creditori, garantendo che i club sono in grado di estinguere puntualmente i loro debiti verso, giocatori, fisco e altre società calcistiche;
c) ad introdurre maggiore disciplina e razionalità nell’amministrazione finanziaria dei club;
d) ad incoraggiare le società ad operare sulla base delle proprie risorse;
e) ad incoraggiare spese responsabili per un beneficio a lungo termine di tutto il calcio;
f) per proteggere la redditività e la salute economica del calcio europeo a lungo termine.
Nell’ambito del regolamento si applicano le seguenti definizioni:
-AGENTE: è la persona fisica che, a pagamento, mette in contatto un giocatore con un club per la negoziazione o la rinegoziazione di un contratto di lavoro; oppure che mette in contatto due società per il trasferimento di un giocatore.
-PROCEDURE: stante l’impegno di eseguire procedure concordate, un “revisore dei conti” è incaricato di effettuare il controllo e di riferire in merito ad eventuali questioni esistenti. I destinatari della relazione devono uniformare le proprie conclusioni alla relazione del revisore che può essere conosciuta solo dalle parti che hanno accettato la procedura, in quanto terzi ignari potrebbero interpretare male i risultati della procedura stessa.
BREAK-EVEN – Bilanci e scritture contabili devono essere presentati dai club per valutare la conformità al break-even richiesto.
REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE – Riguardano i
club che si qualificano per una competizione UEFA: organizzazione sportiva, impianti, personale amministrativo, legale e finanziario.
REGISTRAZIONE ACQUISTO GIOCATORI – Comprende questi costi:
• tassa di trasferimento per ottenere la registrazione;
• tassa di trasferimento (se applicabile) e altri costi incluso il compenso per la formazione del giovane e il contributo di solidarietà
INFORMAZIONI FINANZIARIE CORRENTI – Riguardano i dati di bilancio del club riferiti al periodo in cui le competizioni UEFA per club cominciano e la data entro la quale ciascun “licenziante” deve aver presentato tutte le informazioni rilevanti per ottenere la licenza.
EVENTI DI RILEVANTE IMPORTANZA – Sono quelli che, nella valutazione del bilancio comporterebbero una diversa e negativa presentazione della situazione finanziaria e del patrimonio netto, se verificatisi durante il precedente periodo di rendicontazione finanziaria o nel periodo intermedio.
SUCCESSIVE INFORMAZIONI – Riguardano la posizione finanziaria nel periodo successivo all’inizio delle competizioni per club.
INTERNACIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS - Sono i
principi e le interpretazioni dell’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
-le norme sull’ International Financial Reporting;
- i principi standard contabili internazionali;
-le interpretazioni originate dall’International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) o le precedenti interpretazioni dell’ex Standing Interpretations Committee (SIC).
Tutte le norme internazionali aggiornate in materia sono consultabili nel sito xxx.xxxx.xxx.
LA CONCESSIONE DELLA LICENZA – Il certificato di licenza concesso conferma l’adempimento dei criteri minimi nella procedura di ammissione alle competizioni per club UEFA. Esso vale fino alla scadenza. Omissioni materiali o valutazioni errate sono rilevanti se possono individualmente o collettivamente influenzare le decisioni prese sulla base di informazioni presentate dal club. La natura dell’omissione o errata misurazione è valutata a seconda delle circostanze.
CRITERI MINIMI PER LA CONCESSIONE – Viene presa in
considerazione la prassi contabile nazionale con richiesta di informazioni integrative. L'indebitamento finanziario viene valutato al netto di crediti o debiti per trasferimenti di giocatori. Inoltre è considerato l’indebitamento finanziario netto.
VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI – Viene presa in considerazione anche la caratteristica dello stadio della società in questione con le strutture complementari (uffici, zona ospitalità, centro stampa e centro di accreditamento).
CHIUSURA BILANCI – Viene valutata la data di chiusura annuale del bilancio insieme alle supplementari informazioni finanziarie da presentare al licenziante se i requisiti minimi di data e di contabilità non sono soddisfatti. Le informazioni complementari devono essere redatte sulla base dei principi contabili, coerentemente con i rendiconti finanziari. Le informazioni finanziarie devono provenire da fonti coerenti con quelle utilizzate per la redazione del bilancio annuale. Le informazioni supplementari devono essere d'accordo con le dichiarazioni pertinenti il settore finanziario. Il club deve anche indicare le attrezzature per la formazione delle sue attività giovanili.
PARTE 2: LE LICENZE UEFA PER CLUB
Art. 4 - L'amministrazione UEFA può concedere una deroga alle disposizioni entro i limiti successivamente descritti.
Art. 5 – Competenze: l’ente che eroga la licenza ai club è una federazione affiliata alla UEFA che si adegua al sistema di
concessione. In determinate condizioni la federazione può delegare il sistema di emissione delle licenze alla Lega al cui campionato partecipano i club ad essa affiliati. Le federazioni affiliate alla UEFA sono comunque responsabili della corretta applicazione del sistema di licenze per club, indipendentemente dal fatto che esista o meno una delega specifica ad una Lega. Il concedente deve assicurarsi che tutte le disposizioni definite nella parte II del presente regolamento siano previste nelle normative nazionali per il rilascio di licenze per club, le quali normative devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’UEFA.
In particolare, il “licenziante” deve:
a) istituire una commissione di rilascio di cui al successivo art. 6;
b) istituire almeno due organi decisionali di cui all'art. 7;
c) istituire un catalogo di sanzioni di cui all'art. 8;
d) definire il procedimento di base di cui all'art. 9;
e) esaminare la documentazione presentata dal club,
valutandone l’adeguamento per determinare se ogni criterio sia rispettato e chiedendo, se necessario, ulteriori informazioni;
f) assicurare la parità di trattamento dei club che chiedono una licenza e garantire la massima riservatezza in merito alle informazioni fornite durante il processo di rilascio delle licenze di cui all'articolo 11;
g) stabilire se una licenza può essere concessa.
Art. 6 - La gestione delle licenze
I compiti dell 'amministrazione delle licenze sono:
a) attuare un ulteriore sviluppo del sistema di licenze per i club;
b) fornire supporto amministrativo agli organi decisionali;
c) assistere, fornire consulenza e monitorare i concessionari durante la stagione calcistica;
d) informare UEFA di tutti gli eventi che dopo la concessione della licenza costituiscano una modifica significativa delle informazioni presentate in precedenza;
e) fungere da punto di contatto con gli uffici competenti per la licenza di altre federazioni affiliate alla UEFA e con la UEFA stessa.
Almeno un membro dello staff licenze, oppure un consulente finanziariom esterno deve avere una solida base finanziaria e un diploma riconosciuto da un appropriato organismo nazionale (ad esempio, associazione nazionale del commercio) o deve avere una vasta esperienza in tali settori ("riconoscimento di competenza").
Art. 7 - Organi decisionali
Gli organi decisionali sono uno di primo grado ed uno di appello, indipendenti uno dall’altro. L’organo di prima istanza decide se la licenza deve essere concessa o meno sulla base dei documenti forniti nel termine di presentazione fissato dal licenziante.
L’organo d’appello valuta i ricorsi presentati per iscritto e decide. I ricorsi in appello possono essere presentati soltanto:
a) da un richiedente la licenza che abbia ricevuto rifiuto da parte dell’organo di primo grado;
b) da un licenziatario la cui licenza sia stata ritirata dall’organo di prima istanza;
c) da un licenziatario per il quale l'organo competente deve fare valutazioni (per esempio se il medesimo ha una licenza come manager).
L'organo d’appello assume la decisione sulla base di quanto emerso in primo grado e di tutti gli elementi di prova forniti dal richiedente la licenza. La richiesta scritta di appello deve essere presentata entro il termine stabilito.
Se un tesserato UEFA vanta un tribunale arbitrale specifico nel proprio statuto, questo giudice decide se il sistema di licenze per club ricada o meno sotto la sua competenza. A tal proposito è necessario prestare particolare attenzione alle date di scadenza per essere ammessi ad una competizione UEFA per club.
I membri degli organi decisionali sono eletti o nominati a norma degli statuti UEFA. Essi devono:
a) agire in modo imparziale nell'esercizio delle loro funzioni;
b) astenersi se vi sia dubbio circa la loro indipendenza rispetto al richiedente la licenza o se vi sia un conflitto di interessi. A questo proposito, l'indipendenza di chi richiede la licenza non può essere garantita da qualsiasi membro della sua famiglia (coniuge, figlio, genitore o fratello), da un socio azionista dello stesso club, da un
business partner, da uno sponsor o da un consulente del richiedente la licenza;
c) non agire contemporaneamente come Licensing Manager;
d) non appartenere contemporaneamente a un organo giurisdizionale del licenziante;
e) essere almeno un avvocato e un revisore dei conti in possesso di un diploma riconosciuto dal competente organo professionale nazionale.
I membri dell’organo d’Appello non devono far parte del personale amministrativo di qualsiasi organo statutario o di commissioni UEFA o essere membri di federazioni ad essa affiliata. Il quorum degli organi decisionali deve essere di almeno tre membri. In caso di parità nella votazione, è decisivo il voto del presidente.
Gli organi decisionali devono operare secondo le regole procedurali rispettando le seguenti norme:
a) termini (scadenza di presentazione);
b) salvaguardia del principio di parità di trattamento;
c) rappresentanza legale;
d) diritto di essere ascoltato;
e) lingua ufficiale (se applicabile);
f) termine ultimo per le richieste (calcolo, rispetto, interruzione, estensione);
g) termine ultimo per il ricorso;
h) esecutività reale del ricorso (es., nessun effetto ritardato);
i) tipo di prove richieste;
j) onere della prova;
k) decisione in forma scritta;
l) motivazioni per i reclami;
m) contenuto e forma della memoria;
n) delibera;
o) costo della procedura.
Tipologia delle sanzioni
Per garantirsi un’adeguata valutazione, ogni associazione affiliata alla UEFA deve:
a) istituire il tipo di sanzioni per il sistema di licenze per club per la 'inosservanza dei criteri di cui all'articolo 16 (2). Esse possono prevedere un’ammonizione, una multa, l'obbligo di presentare prove e rispondere a determinati requisiti entro una certa data, ecc. Spetta agli organi nazionali competenti fissare le
sanzioni;
b) oppure si può fare riferimento alle sanzioni disciplinari nazionali già esistenti ed applicarle alle violazioni nella pratica di concessione della licenza (ad esempio presentazione di documenti falsificati o mancato rispetto delle scadenze)
Art. 9 - Procedimento per la concessione
L’organo concedente deve chiarire il procedimento per la verifica dei criteri nel rilascio delle licenze. Xxxx deve iniziare in una data definita dal licenziante e terminare con la presentazione della lista concessioni di licenze all'amministrazione della UEFA entro il termine comunicato da quest'ultima.
Il procedimento è costituito dalle seguenti fasi:
a) presentazione della documentazione dei richiedenti la licenza;
b) restituzione della documentazione di licenza al licenziante;
c) valutazione della documentazione da parte dell'amministrazione di licenza;
d) presentazione della lettera di rappresentazione al licenziante;
e) valutazione da parte degli organi decisionali;
f) presentazione della lista delle concessioni di licenze all'amministrazione UEFA.
I termini per i passaggi di cui sopra devono essere chiaramente definiti e tempestivamente comunicati ai club interessati da parte del licenziante.
Art.10 - Procedure di valutazione
Il licenziante definisce i metodi di valutazione, ad eccezione di quelli utilizzati per verificare il rispetto dei criteri finanziari per i quali i processi di valutazione specifica devono conformarsi a quelli descritti nel successivo allegato 9.
Art. 11 - Parità di trattamento e riservatezza.
L’organo licenziante garantisce parità di trattamento a tutti i richiedenti la licenza durante il procedimento. Inoltre esso deve garantire la riservatezza per quanto riguarda tutte le informazioni presentate durante la fase di autorizzazione. Chiunque sia coinvolto nel procedimento o sia nominato da parte del licenziante deve firmare una dichiarazione di riservatezza prima di assumere il suo incarico.
Art. 12 - Definizione del richiedente
Candidato ad ottenere la licenza può solo essere una società di calcio, cioè un soggetto giuridico pienamente responsabile le cui squadre partecipano a competizioni nazionali ed internazionali di una federazione appartenente all’UEFA. L'adesione e il rapporto contrattuale deve avere durata – a partire dalla concessione della
licenza - per almeno tre anni consecutivi. Qualsiasi alterazione di forma giuridica del club o della struttura aziendale (tra cui, ad esempio, il cambiamento di sede, il nome o i colori del club, o il trasferimento di quote tra club diversi) al fine di facilitare la sua qualificazione a scapito della concorrenza è considerato come interruzione di appartenenza alla sua federazione.
Art. 13 - Responsabilità del richiedente
1) Il richiedente deve fornire al licenziante:
a) tutte le informazioni necessarie e la documentazione rilevanti per dimostrare pienamente che gli obblighi di licenza sono soddisfatti; b) ogni altro documento rilevante per il processo
decisionale da parte del licenziante. Ciò include informazioni su chi redige, sulle infrastrutture, sul personale amministrativo, giuridico e finanziario. Ogni evento verificatosi dopo la presentazione della documentazione per la concessione della licenza che comporti un cambiamento significativo rispetto alle informazioni precedentemente presentate deve essere tempestivamente comunicate al licenziante.
Art.14 – Rilascio della Licenza
I club che si qualificano per le competizioni UEFA per merito sportivo o per la classifica fair-play devono ottenere una licenza rilasciata dal proprio licenziante secondo le normative nazionali, salvo l'applicazione del successivo articolo 15. La Licenza scade, senza preavviso, alla fine della stagione per la quale è stata rilasciata. La licenza non può essere trasferita. Essa può essere ritirata dal “licenziante” se: a) per qualsiasi ragione un licenziatario diventi insolvente ed entri in procedura di liquidazione decisa dalla legge nazionale. Quando un licenziatario diventa insolvente durante la stagione, allo scopo di salvare il club e la sua attività, la licenza potrebbe però non essere revocata; b) la licenza può essere invece ritirata se una delle condizioni per il suo rilascio non è più soddisfatta o se il licenziatario violi qualcuno dei suoi obblighi ai sensi della licenze per i club nazionali. Non appena un ritiro della licenza è deciso, la federazione affiliata alla UEFA deve di conseguenza informare l'amministrazione della stessa Xxxx.
Art. 15 - Permesso speciale
Poniamo il caso di una società che si qualifica per una competizione UEFA per merito sportivo, ma appartiene a una divisione diversa dalla massima serie nel suo Paese, tale club può eccezionalmente richiedere un’applicazione straordinaria del sistema di licenze in base alla quale l’ UEFA può concedere un permesso speciale alla società ammettendola ad una competizione UEFA per club solo per la stagione richiesta.
Art. 16 – Criteri da rispettare
1. Con l'eccezione di quelli definiti nel paragrafo seguente, i criteri definiti in questo capitolo devono essere rispettati dai club per essere inseriti nelle competizioni UEFA per club.
2. L'inosservanza dei criteri di cui agli articoli 22, 23, 26, 35, 39, 41 e 42 non comporta il rifiuto di una licenza, bensì una sanzione.
Art. 17 - Programma di sviluppo dei giovani
1. Il richiedente deve presentare un documento approvato dall’organo concedente la licenza che illustri il programma di sviluppo dell’attività giovanile in seno al club. Esso deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) filosofia di base volta alla valorizzazione dei giovani;
b) organizzazione del settore giovanile (organigramma, relazione al richiedente di licenza, numero delle squadre giovanili, ecc.);
c) personale (tecnici, medici, amministrativi, ecc.) avente la qualificazione richiesta;
d) infrastrutture a disposizione del settore giovanile;
e) risorse finanziarie (budget a disposizione);
f) programma di istruzione calcistica per diverse fasce di età (abilità di gioco, tecnica, tattica, strttura fisica);
g) programma di istruzione sulle Regole del Gioco;
h) programma di informazione anti-doping;
i) assistenza medica per i giocatori giovani (compresi i controlli periodici);
j) revisione frequente per valutare i risultati e la realizzazione degli obiettivi stabiliti;
k) validità del programma (di almeno tre anni, al massimo di sette). La società richiedente la licenza deve garantire che
tutti i giocatori giovani coinvolti nel programma abbiano la
possibilità di seguire l'istruzione scolastica obbligatoria nel rispetto della legge nazionale; e che nessuno di loro sia impossibilitato a proseguire la propria istruzione extra-calcistica.
Art. 18 - Le squadre giovanili
La società che richiede la licenza deve avere almeno le seguenti squadre giovanili affiliate alla propria federazione:
a) almeno due squadre nella fascia di età tra i 15 e i 21 anni;
b) almeno una squadra nella fascia di età da 10 a 14 anni;
c) almeno una squadra “under 10”.
Ogni squadra giovanile, ad eccezione della under 10, deve prendere parte a competizioni a livello nazionale, regionale o locale riconosciute dalla Federazione facente parte dell’UEFA.
Art. 19 - Assistenza sanitaria
La società richiedente la licenza deve sottoporre a visita medica annua tutti i giocatori in conformità con i regolamenti delle competizioni UEFA per club.
Art. 20 - Registrazione dei giocatori
Tutti i giocatori del club che richiede la licenza, compresi i giovani di età superiore ai 10 anni, devono essere tesserati di una federazione facente parte dell’UEFA e/o di una Lega affiliata alla federazione stessa, conformemente alle disposizioni del Regolamento FIFA sullo “status” e il trasferimento dei giocatori.
Art. 21 - Contratto dei giocatori professionisti
Tutti i giocatori professionisti richiedenti la licenza devono sottoscrivere un contratto con la società richiedente la licenza in conformità con le disposizioni del “Regolamento FIFA su status e trasferimento dei giocatori”.
Art. 22 - Arbitri e Regole del Gioco
La società deve partecipare ad una riunione su questioni arbitrali organizzata dalla Federazione membro dell’Uefa (o con la sua collaborazione) nell’anno precedente la concessione della licenza. Alla riunione devono essere presente, come minimo, il capitano della prima squadra, l’allenatore o il suo assistente.
Art. 23 - Eguaglianza razziale
Il richiedente la licenza deve applicare una politica per affrontare il razzismo e la discriminazione nel calcio, in linea con il relativo piano in 10 punti predisposto dalla UEFA in materia di razzismo
e sicurezza.
Art. 24 - Stadi per competizioni per club UEFA
Il richiedente la licenza deve avere a disposizione uno stadio per le competizioni UEFA per club nel territorio dell'associazione membro UEFA e da essa approvato. Se il richiedente di licenza non è il proprietario dello stadio, deve fornire un contratto sottoscritto con il proprietario per la stagione per la quale ha ottenuto la licenza. Lo stadio deve soddisfare i requisiti minimi stabiliti dalla UEFA classificato almeno come stadio di categoria 2.
Art.25 – Disponibilità della struttura
La società richiedente la licenza deve disporre di strutture di allenamento disponibili per tutta la stagione. Se non è proprietaria deve fornire un contratto d’uso dell’impianto che comprenda anche l’attività delle sue squadre giovanili.
Art. 26 - Infrastrutture minime
Come minimo, l'infrastruttura deve includere anche strutture al coperto, spogliatoi e sala medica.
Art.27 – Segreteria del club
Il richiedente la licenza deve avere assunto uno staff di segreteria in grado di eseguire il proprio lavoro quotidiano. Si deve avere un
altro ufficio per l’amministrazione. Esso deve garantire che il suo ufficio è aperto dotato, come minimo, di telefono, fax ed e-mail.
Art. 28 - Direttore Generale
Il richiedente la licenza deve avere nominato un direttore generale responsabile della gestione e dei suoi aspetti operativi.
Art. 29 – Direttore Finanziario
Inoltre deve avere anche un esperto responsabile in materia finanziaria che deve avere almeno uno dei seguenti titoli:
a) Laurea di Dottore Commercialista;
b) Diploma di revisore dei conti qualificato;
c) "Riconoscimento di idoneità" rilasciato sulla base di esperienza pratica in materia finanziaria di almeno tre anni. Art. 30 - Addetto stampa
1 La società deve nominare un responsabile per i rapporti con i media.
2 L'addetto stampa deve avere come minimo una delle seguenti qualifiche: a) diploma di giornalismo; b) diploma di addetto stampa fornito dal licenziante o da un organismo riconosciuto
dal licenziante;
c) "Riconoscimento di idoneità" sulla base di pratica esperienza in materia di almeno un anno.
Art. 31 – Medico sociale
La società deve nominare almeno un medico responsabile per il support durante le partite e la preparazione nonché per la prevenzione in materia di doping. La qualifica del medico deve essere riconosciuta dalla competente autorità sanitaria nazionale. Il medico deve essere regolarmente tesserato.
Art. 32 – Fisioterapista
La società licenza deve avere almeno un fisioterapista, responsabile per cure mediche e massaggi per la squadra durante
allenamenti e partite. La qualificazione del fisioterapista deve essere riconosciuta dalla competente autorità sanitaria nazionale.
Lo stesso deve essere debitamente registrato presso la federazione affiliata all’UEFA.
Art. 33 – Addetti alla sicurezza
La società deve nominare un addetto qualificato competente in materia di sicurezza e protezione. Esso deve essere titolare al minimo di uno dei seguenti titoli:
a) Certificato di agente di polizia o di persona addetta alla sicurezza in conformità alle leggi nazionali;
b) diploma di sicurezza e protezione ottenuto con un corso specifico gestito dal licenziante o da un’organizzazione legalmente riconosciuta;
c) "Riconoscimento di idoneità" rilasciato dal concedente la licenza, basato sulla partecipazione a corsi specifici sulla sicurezza gestiti dalle federazioni affiliate alla UEFA. Inoltre
l’addetto deve avere un’esperienza pratica in materia di almeno un anno.
Art. 34 - Steward
La società disporre di steward qualificati per garantire la sicurezza durante le partite interne.
Art. 35 – Addetto al collegamento con i tifosi
1 La società deve nominare un funzionario di collegamento come contatto per i tifosi. Questi deve partecipare regolarmente a riunioni con i club e deve collaborare con l'agente della sicurezza.
Art. 36 - Allenatore della prima squadra
La deve nominare un allenatore qualificato responsabile della prima squadra che deve avere uno dei seguenti titoli:
a) il più alto diploma “coaching” della sua federazione nell'ambito della Convenzione UEFA Coaching.
b) oppure un diploma coaching equivalente al precedente a e riconosciuto dalla UEFA in quanto tale;
c) "Riconoscimento di idoneità" rilasciato prima della stagione 2009/10 della UEFA sulla base di rilevante esperienza pratica di almeno 5 anni come capo allenatore.
Art. 37 - Assistente allenatore
La società deve nominare un allenatore qualificato che assiste il capo allenatore in tutte le questioni di della prima squadra.
L'assistente deve essere in possesso di una delle seguenti minimi qualifiche: a) il diploma di seconda categoria rilasciato dalla
propria federazione nazionale: b) il "Riconoscimento di idoneità" rilasciata prima della stagione da parte della sua federazione sulla base di rilevante esperienza pratica di almeno cinque anni come assistente allenatore.
Art. 38 - Responsabile programma sviluppo giovani – Il club deve nominare un responsabile per l'attività quotidiana e gli aspetti tecnici del settore giovanile, titolare di una delle seguenti qualifiche: a) diploma di secondo grado rilasciato dalla sua federazione nell'ambito della convenzione Coaching UEFA; b) diploma coaching equivalente a quello richiesto sotto a) e riconosciuto dalla UEFA in quanto tale; c) diploma UEFA Elite Giovani rilasciato dalla associazione affiliate e riconosciuto dalla UEFA; d) "Riconoscimento di idoneità" rilasciata prima della stagione 2009/10 da parte di una federazione membro UEFA sulla base di rilevante un’esperienza pratica di almeno due anni come responsabile di un programma di sviluppo dei giovani.
Art. 39 - Allenatori Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per ogni squadra giovanile obbligatoria, il richiedente di licenza deve nominare un allenatore qualificato che si occupi del team. Almeno un allenatore delle squadre giovanili deve essere titolare di uno dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di seconda categoria nazionale; b) diploma coaching equivalente a quello richiesto sotto a) e riconosciuto dalla UEFA in quanto tale; c) UEFA Elite Youth A- diploma rilasciato dalle federazioni affiliate alla UEFA e da questa riconosciuto; d) "riconoscimento di idoneità" rilasciato prima del 2009/10 da una federazione membro UEFA sulla base di un minimo di 5 anni d’esperienza.
Gli altri allenatori di giovani devono essere in possesso della qualifica minima prevista dalla loro associazione.
Art. 40 – “Coaching UEFA”, disposizioni applicabili.
Il titolare del richiesto diploma coaching UEFA, ai sensi degli articoli 36-39, è considerato tale secondo le disposizioni di attuazione della Convenzione UEFA se a) abbia acquisito un diploma di coaching UEFA da una federazione affiliata UEFA, oppure (caso b) abbia almeno avviato il necessario percorso di per ottenere il diploma. La semplice iscrizione al corso non è sufficiente.
Art.41 – Diritti e Obblighi.
Il tema è in fase di definizione.
Art. 42 - Sostituzione durante la stagione
Se il ruolo di un allenatore, di cui agli articoli 28-39, diventa vacante durante la stagione, la società deve garantire che, entro un periodo massimo di 60 giorni,la funzione sarà assegnata ad un allenatore che possiede la qualifica richiesta. Nel caso di malattia o infortunio, la società può ottenere una proroga del termine di 60 giorni solo se ragionevolmente accettabile.
Art. 43 - Partecipazione a competizioni UEFA
1 La società che ottiene la licenza deve presentare una dichiarazione giuridicamente valida sui seguenti punti:
a) essa riconosce come vincolanti regolamenti, statuti, direttive e decisioni di FIFA, UEFA, di federazioni affiliate alla UEFA e, se del
caso, delle Leghe nazionali, nonché la competenza della Corte Arbitrato per lo Sport (CAS di Losanna), come previsto dallo Statuto UEFA;
b) a livello nazionale deve partecipare a manifestazioni riconosciute dall’UEFA (campionato nazionale, coppa nazionale);
c) a livello internazionale deve partecipare a manifestazioni riconosciute da UEFA o FIFA (tale disposizione non riguarda le partite amichevoli);
d) deve comunicare tempestivamente al licenziante qualsiasi cambiamento significativo o variazioni di grande importanza economica sopravvenuto al proprio interno;
e) deve rispettere le normative di licenze per club membri di federazioni affiliate all’Uefa;
f) deve attenersi e rispettare il regolamento per le Licenze Club UEFA e per il Fair Play finanziario;
g) tutti i documenti presentati devono essere completi e corretti;
h) il club in questione autorizza l'autorità nazionale di gestione delle licenze per club, gli organismi nazionali, l'amministrazione UEFA, il “Financial Control Club” e gli organi UEFA per l'amministrazione della giustizia ad esaminare qualsiasi documento in questione e chiedere informazioni a qualsiasi pertinente ente pubblico o organismo privato in conformità della legislazione nazionale;
i) si riconosce che la UEFA si riserva il diritto di eseguire controlli di conformità a norma dell'art. 71. La dichiarazione deve essere
firmata da persona autorizzata non prima di tre mesi della scadenza del termine di presentazione all’autorità “licenziante”.
Art. 44 - Informazioni legali
1 Il richiedente la licenza deve presentare una copia del suo attuale statuto e dell’iscrizione alla camera di commercio con le seguenti informazioni: denominazione; indirizzo sede; forma giuridica; elenco dei firmatari autorizzati; tipo di firma richiesto (individuale o collettiva).
Art. 45 - Contratto scritto, formalità
Se il richiedente la licenza è una società del tipo definito al precedente articolo 12, essa deve fornire un contratto registrato con i seguenti requisiti: a) essere conforme alle leggi, ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni della FIFA, dell’UEFA,
della Federazione e della Lega cui è affiliata; b) la società non può cedere il proprio diritto di partecipare alle competizioni ad una della stessa o di altra nazione; c) il diritto di una società di partecipare a competizioni UEFA cessa col cessare della sua appartenenza ad una federazione; d) se la società è posta in fallimento o in liquidazione, il diritto di concedere la licenza ad altra società torna alla federazione nazionale nella stagione successiva.
e) Solo alla federazione affiliata all’UEFA è riservato il diritto di approvare la denominazione della società di calcio partecipante alle competizioni nazionali.
f) una società deve, a richiesta del competente tribunale arbitrale o del CAS, fornire chiarimenti, informazioni e documenti su questioni riguardanti la sua partecipazione a competizioni nazionali o internazionali. Ogni modifica deve essere approvata dalla sua federazione o dalla sua Lega.
Art. 46 - Informazioni sulla struttura societaria
Il richiedente deve fornire al licenziante un documento sulla struttura del club contenente informazioni su eventuali società controllate o controllanti, fino alla società “madre”. Qualsiasi società associata o affiliata deve essere resa nota. Il documento deve chiaramente identificare il soggetto membro dell'associazione affiliata all’UEFA e citare i seguenti dati per ogni impresa “collegata” al richiedente la licenza: nome del soggetto giuridico; personalità giuridica; informazioni sull'attività principale e altr eventuali attività calcistica; d) la percentuale di proprietà detenuta (e, se diversa, la percentuale di voto esercitabile in assemblea); il capitale sociale; il totale dei beni posseduti; i ricavi totali; il patrimonio netto. La “licenziante” determina i dati di riferimento, cioè l'entità o la combinazione di soggetti per i quali le informazioni
finanziarie (ad esempio la singola entità, il consolidato o il combinato bilancio complessivo) devono essere fornite in conformità all’allegato 7b. Devono essere inoltre indicate nei libri contabili: le indennità versate ai giocatori derivanti da obblighi contrattuali o di legge, i costi di acquisizione e le entrate da cessione di un giocatore.
Art. 47 - Bilanci d'esercizio
I bilanci annuali devono essere presentati all’ente
“licenziante” rispettando le scadenze fissate da questo organo e dall’UEFA. Tali bilanci annuali devono essere controllati da un revisore indipendente. Il bilancio annuale deve comprendere: a) lo stato patrimoniale; b) il conto profitti e perdite; c) il rendiconto finanziario; d) l’elenco dei principi contabili adottati e altre note esplicative; e) una relazione degli amministratori.
Il bilancio annuale deve soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato VI ed i principi contabili di cui all'allegato VII. Inoltre devono essere forniti dati comparativi rispetto alla chiusura precedente. Se i requisiti minimi di contabilità (di cui al precedente punto 4 non sono soddisfatti nel bilancio annuale, il richiedente la licenza deve presentare informazioni supplementari al fine di soddisfare quel livello minimo che deve essere valutato da un organo indipendente come il revisore dei conti di cui all'allegato V.
Art. 48 - Bilancio per il periodo transitorio
Se la scadenza del termine del richiedente la licenza è superiore a 6 mesi rispetto all’ultima data utile per la presentazione della lista per il rilascio della licenza UEFA, deve essere presentato un bilancio supplementare per il periodo intermedio. Tale periodo inizia dal giorno successivo alla scadenza del termine di legge e termina entro i sei mesi precedenti la scadenza per la presentazione delle procedure di rilascio delle licenze UEFA. Il bilancio intermedio deve essere controllato da un revisore dei conti indipendente secondo il dettato dell'allegato 5. Esso deve essere costituito da un bilancio al termine del periodo transitorio e una valutazione comparativa con lo stato patrimoniale esistente al termine dell’esercizio finanziario immediatamente precedente; un conto profitti e perdite per il periodo transitorio, messo a confronto col conto economico per l'analogo periodo
dell’esercizio finanziario annuale precedente; un rendiconto finanziario per il periodo transitorio, con una dichiarazione comparativa per l'analogo periodo intermedio dell'esercizio precedente; inoltre specifiche note esplicative.
Se il richiedente la licenza non presenta bilanci infrannuali per l'analogo periodo intermedio dell'anno
immediatamente precedente, i dati comparativi possono essere riferiti alle cifre dell'intero esercizio finanziario del bilancio della stagione precedente.
Il bilancio intermedio deve soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato VI. Ulteriori voci di bilancio e le note devono essere incluse qualora la loro omissione rendesse il bilancio intermedio fuorviante. Il bilancio intermedio deve seguire gli stessi principi contabili osservati nella redazione del bilancio annuale, tranne che per modifiche ai criteri contabili sopravvenute dopo la data del più recente bilancio annuale completo, criteri che saranno ripetuti nel successivo anno finanziario. I dettagli devono essere indicati nell'allegato provvisorio.
Se i requisiti minimi di contabilità, come sopra descritti, non sono soddisfatti nel bilancio intermedio, il richiedente la licenza deve fornire informazioni supplementari che devono essere valutate da un revisore indipendente.
Art. 49 - Debiti scaduti verso altre società.
Chi richiede la licenza deve dimostrare che al 31 marzo della precedente stagione non esistevano suoi debiti scaduti (definiti nel successivo allegato VIII) per trasferimenti di giocatori avvenuti prima del 31 dicembre precedente. Nelle somme dovute ad altre società a seguito di trasferimenti, vanno compresi l'indennità di formazione
ed i contributi di solidarietà definiti nel “Regolamento FIFA su status e trasferimento dei giocatori” e altri importi eventualmente dovuti. Chi richiede la licenza deve presentare la situazione debitoria, salvo che l'informazione non sia stata già resa nota in ossequio alle disposizioni nazionali sui trasferimenti (per esempio sui sistemi di compensazione per trasferimenti o prestiti di giocatori). La società richiedente la licenza deve elencare tutti i trasferimenti (compresi i prestiti) conclusi sino al 31 dicembre, indipendentemente dal fatto che vi sia un sospeso da pagare a quella data. Inoltre, il richiedente la licenza deve riferire di tutti i trasferimenti che siano stati oggetto di reclamo dinanzi all'autorità competente secondo la legislazione nazionale o internazionale oppure davanti ad un tribunale arbitrale.
Per i trasferimenti (prestiti compresi) devono essere fornite le seguenti informazioni: nome del giocatore; data di trasferimento e termini del contratto; società cedente; tipo di trasferimento o di prestito (comprese le indennità di formazione e il contributo di solidarietà); altri costi diretti di acquisizione pagate o da pagare; importo e data di pagamento; il saldo da pagare al 31 dicembre; residuo eventuale pagabile il 31 marzo; le eventuali passività non ancora conosciute il 31 dicembre.
La richiedente licenza nel bilancio finanziario deve citare gIi eventuali debiti in materia di trasferimento giocatori.
Tutte le voci vanno riferite anche se il pagamento non è stato ancora richiesto dal creditore. La tabella debiti da trasferimenti deve essere approvata dalla dirigenza della società richiedente la licenza ed evidenziata mediante dichiarazione e firma.
Art. 50 - Debiti scaduti verso dipendenti e fisco.
La società richiedente la licenza deve dimostrare che, alla data del 31 marzo precedente la eventuale concessione della licenza stessa, non abbia debiti scaduti (definiti nell'allegato VIII) verso dipendenti, verso organi di tutela e verso il Fisco a seguito di obblighi contrattuali e legali sorti anteriormente al 31 dicembre. L’obbligo rimane anche se si tratta di dipendenti non facenti più parte della struttura. richiedente la licenza. Il saldo deve avvenire entro il termine stabilito nel contratto e / o definito dalla legge, indipendentemente da come tali debiti sono contabilizzati in bilancio. Il termine "dipendenti" comprende: a) i giocatori professionisti secondo il vigente Regolamento FIFA su “Status e trasferimento dei giocatori”, il personale amministrativo, tecnico, medico e addetto alla sicurezza.
La società richiedente la licenza deve approntare l’elenco di tutti i dipendenti che siano stati utilizzati durante l'anno
fino al 31 dicembre che precede la stagione di licenza, cioè non solo l’elenco di quelli che restano alla fine dell'anno.
Questa pianificazione deve essere presentata alla federazione che deve rilasciare la licenza. Devono essere fornite per ogni dipendente: nome; sua funzione; data di inizio del rapporto; data di scadenza (se fissata); saldo debitorio eventuale al 31 dicembre, compresa la data di scadenza di ogni prestazione non pagata; qualsiasi prestazione pagabile al 31 marzo (scivolata in avanti rispetto al 31 dicembre), con spiegazione del ritardo. Il calendario di lavoro dei dipendenti deve essere approvato dalla direzione ed evidenziato mediante dichiarazione a firma di un dirigente. La società nel bilancio finanziario deve presentare i documenti necessari per dimostrare l'importo da pagare (se esistente) al 31
dicembre dell'anno precedente la stagione che precede la concessione della licenza, nonché qualsiasi somma pagabili al 31 marzo (slittata dal 31 dicembre) di contributi o tasse da pagare per obblighi contrattuali e di legge riguardanti i dipendenti.
Art. 51 – Dichiarazione prima della concessione di licenze Entro i sette giorni precedenti l’inizio del periodo in cui la decisione sulle licenze deve essere assunta dall’organo di prima istanza, il richiedente la licenza deve presentare
osservazioni scritte all’organo licenziante. Esse devono indicare se siano subentrati eventi di considerevole importanza economica tali da avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria della società richiedente la licenza, rispetto ai precedenti rendiconti finanziari annuali o di medio termine della gestione. Se tutti gli eventi o le condizioni di grande importanza economica si sono verificati, la lettera che illustra i particolari della gestione deve contenere una descrizione e una stima dei connessi effetti finanziari oppure la dichiarazione che tale stima non può essere fatta. L’approvazione della gestione deve essere evidenziata mediante una firma in nome e per conto dell'organo esecutivo della società richiedente la licenza.
Art. 52 - Successive informazioni finanziarie
La società che ottiene la licenza deve presentare successive informazioni finanziarie per dimostrare la sua abilitazione a continuare l’attività fino alla fine della stagione non avendo violato nessuno degli indicatori previsti.
Se invece una società presenta condizioni in contrasto con gli indicatori essa deve:
a) Indicatore 1: inviare una relazione in materia o un parere qualificato per quanto riguarda la continuità
aziendale in materia di bilancio o di situazioni infrannuali a norma degli articoli 47 e 48.
b) Indicatore 2: patrimonio netto negativo. Il bilancio d'esercizio annuale (comprese, ove necessario, le informazioni supplementari), presentato a norma dell'art. 47, fornisce una posizione peggiorata rispetto al bilancio dell'anno precedente o al bilancio intermedio presentato a norma dell'art. 48, (comprese, ove richieste, le informazioni supplementari). Esso indica una posizione di passività peggiorata rispetto al dato comparativo alladata di chiusura precedente. Le successive informazioni finanziarie devono coprire il periodo che inizia subito dopo la data di chiusura di legge dei bilanci annuali o, se del caso, la data del bilancio intermedio. Il bilancio deve
coprire tutta la stagione per cui è stata rilasciata la licenza. Le informazioni sul futuro finanziario sono costituite da: a) un utile in bilancio e nel conto economico, con dati comparativi con il precedente esercizio finanziario e il periodo intermedio (se applicabile); b) un flusso di cassa previsto, con dati comparativi con per il precedente esercizio e per il periodo intermedio (se applicabile); c) le note esplicative, tra cui una descrizione di significative ipotesi (con riferimento agli aspetti rilevanti della storia finanziaria e altre informazioni) usate per preparare il
bilancio, il conto economico e il rendiconto finanziario, nonché dei principali rischi che possono influenzare i risultati finanziari futuri. Le informazioni finanziarie future devono essere redatte, come minimo, su base trimestrale ed in coerenza con i rendiconti finanziari annuali e seguendo gli stessi principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio annuale, tranne che per modifiche ai criteri contabili effettuate dopo la data del più recente bilancio annuale, con riflesso nel successivo anno finanziario. Le successive informazioni finanziarie devono soddisfare i requisiti minimi di informativa di cui all'allegato VI. Ulteriori voci di bilancio o note devono essere incluse per fornire chiarimenti se la loro omissione potrebbe rendere sul futuro finanziario informazioni fuorvianti. Tali informazioni sul futuro finanziario, con le ipotesi sulle quali si fondano, devono essere approvate dalla direzione con una breve dichiarazione e firma dell'organo esecutivo dell'ente di riferimento.
Art. 53 - Responsabilità della commissione di controllo
La commissione decide nel rispetto delle norme di cui
all’art.71; disciplina il processo di monitoraggio secondo il disposto del successivo art. 54, valuta le informazioni preparate dal licenziatario determinando se i requisiti di controllo sono stati rispettati e quali ulteriori informazioni,
se del caso, sono necessarie; inoltre svolge gli altri compiti specificati nel Regolamento Organizzativo Uefa. Nello svolgimento di tali funzioni, il “Club Financial Control Panel” garantisce parità di trattamento di tutti i licenziatari e la riservatezza di tutte le informazioni fornite. Inoltre il
“Panel” dovrà sempre tenere presente gli obiettivi generali dei regolamenti per bloccare qualsiasi tentativo di aggirarli.
Art. 54 – Procedura di controllo
Essa inizia su presentazione all’Uefa, da parte della federazioni nazionali, dell'elenco delle licenze concesse e termina alla fine della stagione. Il controllo comprende i seguenti passi fondamentali: a) la pubblicazione della documentazione di monitoraggio per il licenziante e il licenziatario; b) la restituzione della documentazione a monitoraggio completato; c) la valutazione e la conferma della completezza di ogni documento al licenziante; d) la presentazione della documentazione di convalida al “Panel di controllo finanziario”; e) la valutazione della documentazione da parte del “Panel”; f) se del caso la richiesta del “Panel” di ulteriori informazioni; g) la decisione da parte del “Panel”, come specificato nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di organizzazione UEFA. Il termine della procedura è comunicato in modo tempestivo ai licenziatari dall'amministrazione UEFA.
Art. 55 – Responsabilità dell’ente licenziante
Il concedente deve: a) comunicare le scadenze del processo di monitoraggio al licenziatario; b) collaborare con il “Financial Control Panel” per richieste o indagini;
c) come minimo, e in conformità all'allegato IX G, garantire e confermare al “Club Financial Control Panel” che per quanto riguarda il break-even, tutte le informazioni fornite dal titolare della licenza sono complete e corrispondono a
quelle precedentemente comunicate ai fini della concessione delle licenze; d) valutare e confermare al Panel di controllo che le relazioni sono le stesse di chi ha
ha concesso la licenza e adeguate ai fini del monitoraggio del club;
e) rende edotto il “Panel di control” delle informazioni presentate da parte del licenziatario in materia di requisiti di controllo del club e comunque interviene anche dopo la decisione di autorizzazione se si palesa un cambiamento significativo delle informazioni precedentemente fornite dal licenziatario. Nello svolgimento di tali compiti viene assicurata parità di trattamento e garantita la riservatezza su tutte le informazioni fornite.
Art. 56 - Obblighi del titolare della licenza
Il concessionario: a) collabora con il licenziante e con l’ente di controllo finanziario dei club (Panel) per richieste e indagini; b) fornisce necessarie informazioni e documenti per dimostrare che i requisiti di monitoraggio siano soddisfatti, così come qualsiasi altro documento rilevante per la procedura decisionale; c) notifica tempestivamente al licenziante eventi successivi che costituiscano modifica significativa delle informazioni presentate in precedenza.
Art.57 – Scopo dei controlli ed esenzioni
Tutti i licenziatari qualificati per una competizione UEFA per club devono rispettare i requisiti di monitoraggio di cui agli articoli da 58 a 68. Sono esenti dal requisito del pareggio di bilancio: a) una società che si qualifica per una competizione UEFA per club in base al merito sportivo ed alla quale è concesso il permesso speciale di cui all'art. 15
b) è esente un licenziatario che dimostra di avere entrate e relative spese (art. 58) inferiori a 5 milioni di euro, per ciascuno dei due periodi di rendicontazione, nei due anni precedenti l'inizio della competizione Uefa in questione. Tale esenzione è presa dal “Panel” di controllo finanziario ed è definitiva. Se il bilancio annuale di un licenziatario è redatto in valuta diversa dall’euro, per stabilire se debba essere esente o non i dati pertinenti devono essere convertiti in euro al tasso di cambio medio del periodo di
riferimento, come pubblicato dalla Banca centrale CEE. Se il periodo di riferimento per il bilancio annuale è superiore o inferiore a 12 mesi, la soglia di 5 milioni di euro è aumentata o diminuita a seconda della durata del periodo di riferimento.
Articolo 58 - Nozione di entrate e spese rilevanti
Sono definite reddito rilevante entrate da incassi, diritti televisivi, sponsorizzazioni e pubblicità, attività commerciale e altri proventi di gestione, più l'utile derivante da cessione di giocatori, i proventi attivi da cessione di immobilizzazioni materiali e proventi finanziari. Il calcolo non comprende le poste non monetarie o determinati redditi da operazioni non di calcio.
Spese rilevanti sono definite: i costi del personale e altri costi d'esercizio, più l’ammortamento dei costi per acquisizione giocatori, per le iscrizioni, i costi finanziari ed i dividendi. Esse non comprendono ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni materiali, ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni immateriali (diverse dal tesseramento e dalla registrazioni di giocatori).
Rilevanti sono ritenute anche le spese per sviluppo del settore giovanile, per attività di sviluppo della società, qualsiasi altra posta non monetaria, finanziamenti direttamente imputabili alla costruzione di
immobilizzazioni materiali, le spese per le tasse o talune spese per operazioni non di calcio. Entrate e spese devono essere calcolate e conciliate dal revisore del bilancio annuale tenendo conto di informazioni finanziarie storiche, attuali o future. Entrate e spese devono essere adeguate per riflettere il reale valore di tali operazioni. Il capitolo entrate e spese è ulteriormente definito nell'allegato 10
Art. 59 - Nozione del periodo di monitoraggio.
Un periodo di monitoraggio è il periodo nel quale viene valutato un licenziatario ai fini del requisito di pareggio. Di norma si distinguono tre fasi: a) il periodo di riferimento che termina con l'anno solare nel quale sono cominciate le competizioni UEFA per club (periodo di riferimento T); b) il periodo di riferimento che termina con l'anno di calendario prima dell'inizio delle competizioni UEFA per club (periodo di riferimento T1); c) il periodo di riferimento precedente (periodo di riferimento T2).
Esempio: il periodo di monitoraggio valutato per la licenza nella stagione 2015/16 copre i periodi finali del 2015 (periodo di riferimento T), 2014 (segnalazione
Periodo T-1) e 2013 (periodo di riferimento T-2). Per eccezione a questa regola, il periodo di monitoraggio in primo luogo valutato nella licenza per la stagione 2013/14 copre solo due periodi di riferimento, vale a dire i periodi
di relazione finale nel 2013 (periodo di riferimento T) e 2012 (periodo di riferimento T-1).
Art. 60 - Nozione di break-even raggiunto
La differenza tra entrate e spese in questione deve essere calcolata ai sensi dell'allegato 10 per ogni periodo di riferimento. Se le spese di un licenziatario sono minori del reddito rilevato per uno dei periodi citati allora il club ha un break-even in eccedenza. Se le spese sono maggiori del reddito rilevato nel periodo di riferimento, allora il club ha un deficit. Se il bilancio è in valuta diversa dall’euro deve essere convertito in euro al tasso di cambio della Banca centrale europea. L'aggregato è la somma dei risultati del periodo di riferimento coperto dal periodo di monitoraggio (cioè segnalazione periodi T, T-1 e T-2). In caso di un aggregato di pareggio del disavanzo per il periodo di monitoraggio, il licenziatario può dimostrare che il deficit complessivo è ridotto di un surplus (se esiste) risultante dalla somma dei risultati di pareggio tra i due periodi di segnalazione prima di T-2 (cioè periodi T-3 e T-4).
Art. 61 – “Deviazione” accettabile
La “deviazione” accettabile di 5 milioni di euro è il massimo possibile deficit di cui al successivo art. 63. Si può superare questo livello se le eccedenze sono interamente coperte da contributi da parte degli azionisti o parti correlate: a) 45
milioni di euro per il periodo di monitoraggio valutato nelle stagioni 2013/14 e 2014/15; b) 30 milioni di euro per il periodo di monitoraggio valutato nelle stagioni 2015/16, 2016/17 e 2017/18; c) un importo inferiore, come deciso a suo tempo dal Comitato Esecutivo UEFA, per i periodi di monitoraggio degli anni successivi.
Gli apporti degli azionisti o parti correlate (come specificato nell’Allegato 10 d) sono presi in considerazione per determinare un’accettabile variazione se si sono verificati e sono stati riconosciuti: a) nel bilancio per uno dei periodi di relazione T, T-1 o T-2; oppure nei registri contabili fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, periodo T. Al licenziatario è imposto l’onere di dimostrare la validità economica dell'operazione che deve essere completa in tutti gli aspetti e senza alcuna condizione.
L'intenzione o l’impegno da parte dei proprietari di dare un contributo non è sufficiente per essere presa in considerazione. Se dagli apporti degli azionisti ed eventuali parti correlate che si verificano fino al 31 dicembre dell'anno in cui le competizioni UEFA per club sono cominciate sono riconosciute in periodo di riferimento +1 e prese in considerazione per determinare la deviazione accettabile per quanto riguarda il periodo monitorato (T2, T1 e T). L'aggregato pareggio risultato è la somma dei risultati di break-even di ogni periodo di riferimento
coperto dal periodo di monitoraggio (cioè segnalazione periodi T, T-1 e T-2). Se l'aggregato di pareggio è positivo (pari a zero o sopra) il licenziatario vanta un surplus per il periodo di monitoraggio. Se l’aggregato è negativo (sotto lo zero), allora il licenziatario ha un deficit per il periodo di monitoraggio. In caso di pareggio del disavanzo per il periodo di monitoraggio, il licenziatario deve dimostrare che il deficit complessivo è ridotto da un surplus (se esiste)
risultante dalla somma dei risultati di pareggio tra i due periodi di segnalazione prima del periodo T-2 (cioè periodi di rendicontazione T-3 e T-4).
Art. 62 - Informazioni sul break-even
Nel termine e nella forma comunicate dall’UEFA, la licenziataria deve redigere e presentare: a) le informazioni del break-even per il periodo di riferimento T1; b) le informazioni di break-even per il periodo di riferimento T- 2, se non già presentate in precedenza; c) le informazioni di break-even per il periodo di riferimento T, se la società ha violato gli indicatori definiti nel successivo paragrafo 3. Le informazioni di break-even devono: a) riguardare la redazione del bilancio per le licenze di club come definito all'articolo 46; b) essere approvate dalla dirigenza, evidenziando con una breve dichiarazione di conferma la completezza e l'accuratezza delle informazioni, e la firma a
nome del l'organo esecutivo del licenziatario. Se un licenziatario presenta qualcuna delle condizioni descritte negli indicatori da 1 a 4, il fatto è considerato violazione:
Indicatore 1: la relazione di revisione in materia di bilancio d'esercizio (periodo di riferimento T1) e / o bilancio intermedio (se applicabile) presentata a norma degli articoli 47 e 48, deve comprendere un parere qualificato per quanto riguarda la continuità aziendale.
Indicatore 2: patrimonio netto negativo. Il conto annuale (cioè segnalazione periodo T-1), presentato in conformità all'art. 47 fornisce una posizione netta di passività deteriorata rispetto al dato comparativo contenute nel precedente bilancio annuale (cioè segnalazione periodo T- 2), o nel bilancio intermedio presentato a norma dell'art.
48, evidenziando una posizione netta di passività peggiorata rispetto al dato comparativo precedente alla data di chiusura di legge (segnalazione periodo T-1).
Indicatore 3: risultato di pareggio. Il concessionario segnala un deficit di pareggio di cui all'articolo 60 per uno o entrambi i periodi di riferimento T-1 e T-2.
Indicatore 4: Il licenziatario ha debiti scaduti al 30 giugno dell'anno in cui cominciano le competizioni UEFA per club, situazione ulteriormente definito ai seguenti articoli 65 e
66. Inoltre, il Panel di controllo finanziario si riserva il
diritto di chiedere al licenziatario di presentare le informazioni supplementari in qualsiasi momento, in particolare se nel bilancio annuale: a) i costi del personale superano il 70% dei ricavi totali; b) il debito netto supera il 100% dei ricavi totali.
Art. 63 – Obbligo di pareggio
L'obbligo di break-even è soddisfatto se nessun indicatore (articolo 62/3) è violato e il licenziatario presenta un surplus per i periodi T-2 e T-1. L'obbligo di pareggio è da ritenere soddisfatto anche se un indicatore (come definito nell’art. 62/3) è violato, se: a) il licenziatario abbia un surplus per esercizi T-2,T-1 e T, oppure il licenziatario abbia un deficit complessivo di break-even per esercizi T-2,
T-1 e T con una deviazione accettabile (ai sensi dell'articolo 61) avendo preso in considerazione anche l'eccedenza (se presente) nei periodi di segnalazione T-3 e T-4 (di cui all'articolo 60/6. L'obbligo di pareggio non è invece soddisfatto se il licenziatario abbia un deficit per esercizi T- 2, T-1 e T che siano superiori all’accettabile deviazione (di cui all'art.61) essendo stata presa in considerazione anche l'eccedenza nei periodi di riferimento T-3 e T-4 (di cui all'articolo 60/6. Se il break-even richiesto non è soddisfatto allora, tenuti anche in considerazione altri elementi di cui all'allegato XI, il Club Financial Control
Panelpuò deferire il caso al Organi di Amministrazione di Giustizia, che adotterà la misura appropriata senza indugio secondo la procedura del Regolamento Disciplinare UEFA per i casi urgenti.
Art. 64 - Nuove informazioni finanziarie
1 Con il termine e nella forma comunicate dall'UEFA, il club licenziatario deve redigere e presentare un miglioramento delle informazioni finanziarie future che dovrà comportare:
a) l'aggiornamento di quelle già presentata al licenziante ai sensi dell'art. 52, se ha violato gli indici 1 e/o 2 di cui agli articoli 52 (2) e 62 (3); b) nuove informazioni finanziarie, se ha violato gli indici 3 e/o 4 come definito all'art. 62 (3).
Approfondite informazioni finanziarie devono coprire l’arco di 12 mesi a partire dal momento di chiusura
statutaria del periodo di rendicontazione T (in prosieguo: periodo di riferimento T+1). L’approfondimento delle informazioni finanziarie future sarà costituito da: a) un utile in bilancio e conto economico, con i corrispondenti dati annuali per il periodo T (se applicabile); b) i flussi di cassa previsti in bilancio, con i corrispondenti dati annuali, nel periodo T (se applicabile); c) un bilancio preventivo, con i corrispondenti dati annuali, segnalabile nel Periodo T (se applicabile); d) note esplicative, comprese le ipotesi non irragionevoli, i rischi e un confronto tra budget e dati
reali; e) un piano flessibile comprendente il calcolo del break-even per il periodo t +1 sulla base dell'utile iscritto a bilancio e il conto economico, incluse le rettifiche da calcolare nelle voci entrate e spese. Inoltre, le disposizioni degli articoli 52 (4) a 52 (7) si applicano per analogia alla futura accresciuta informazione finanziaria.
Art. 65 - Debiti scaduti verso società - Il licenziatario dovrà dimostrare che al 30 giugno dell'anno in cui partono le competizioni UEFA per club non ha debiti scaduti (come specificato nel successivo allegato (8) verso altre società a seguito di trasferimenti conclusi entro la stessa data. I pagamenti sono le somme dovute ad altre società a seguito di trasferimenti di giocatori, compresi indennità di formazione e contributi di solidarietà definiti nel Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di giocatori, così come qualsiasi importo dovuto. Alla data di chiusura dei trasferimenti e nella forma comunicata
dall’Uefa la società deve preparare e sottoporre un elenco di trasferimenti a titolo oneroso, comprendente anche eventuali trasferimenti in prestito di giocatori. La società deve divulgare tutti i movimenti di trasferimento, compresi i prestiti, entro il 30 giugno. Deve inoltre deve comunicare gli eventuali trasferimenti soggetti a procedimenti legali davanti ad un organo nazionale o internazionale o davanti a un tribunale arbitrale. La tabella dei trasferimenti deve
contenere queste informazioni per ogni trasferimento anche se in prestito: nome del giocatore, data del trasferimento, nome del club cessionario, somma relativa e data di pagamento, compresa l’indennità di formazione o il contributo di solidarietà, saldo pagabile al 30 giugno, data di somme pagabili in data successiva, somma non inserita nel bilancio chiuso il 30 giugno. La società licenziataria deve accordarsi sull’indennità di pagamento e deve citare nella lista di trasferimento anche i passaggi a titolo gratuito. La lista dei trasferimenti deve essere
firmata dall’esecutivo della società licenziataria.
Art. 66 – Ritardi di pagamento.
La licenziataria deve provare che al 30 giugno non ha debiti verso altre società o dipendenti, contributi compresi (come specificato nell’allegato 8). Alla scadenza, nella forma comunicate dall'amministrazione UEFA, la licenziataria deve redigere e presentare una dichiarazione che confermi l’assenza o l’esistenza di debiti verso impiegati e relativi contributi sociali. La dichiarazione va accompagnata dai seguenti dati: nome dell’impiegato; sua posizione
all’interno della società; data di assunzione; data di scadenza (se fissata); elenco degli eventuali ritardi al 30 giugno. Inoltre devono essere fornite le seguenti informazioni: nome del creditore, elenco dei ritardi al 30
giugno indicando per ciascuno la data di scadenza. La dichiarazione deve essere approvata dalla direzione e firmata. Se la licenziataria è in infrazione sui dati citati, essa deve provare che entro il successivo 30 settembre farà fronte a tutte le obbligazioni pendenti.
Art. 67 - Obbligo di riferire gli eventi successivi
Il licenziatario deve notificare tempestivamente all’organo che ha rilasciato la licenza eventuali significativi modifiche, tra cui, ma non solo, eventi successivi di importante rilievo economico almeno fino alla fine della stagione in cui è valida la licenza. Le informazioni predisposte dalla direzione devono comprendere la natura del fatto e una stima dei suoi effetti finanziari, oppure una dichiarazione motivata che tale stima al momento non può essere fatta.
Art. 68 - Disposizioni comuni
Se uno dei requisiti di monitoraggio definiti negli articoli da 64 a 67 non è soddisfatta, il Club Financial Control Panel può sottoporre il caso agli organi di giustizia, che prenderanno il provvedimento opportuno senza indugio
secondo la procedura isciplinare UEFA per casi urgenti.
Art. 69 - Lingua adottabile
In caso di discrepanza di interpretazione delle regole tra le lingue inglese, francese, tedesco e russo prevale la
versione inglese. La corrispondenza tra la UEFA, la federazione licenziante il licenziatario deve essere in una delle lingue ufficiali dell'UEFA (inglese, francese e tedesco) e l’UEFA può chiedere al licenziante e / o al licenziatario una traduzione giurata dei documenti a loro spese.
Art. 70 - Allegati
Tutti gli allegati costituiscono parte integrante delle regole.
Art. 71 - Controlli di conformità
L’UEFA e / o uno dei suoi organismi si riservano il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare controlli di conformità in presenza della licenziante e del licenziatario. Lo scopo delle verifiche di conformità è di assicurarsi che il licenziante ed il licenziatario, hanno adempiuto ai loro obblighi e che la licenza è stata correttamente assegnata. Ai fini delle verifiche di conformità, in caso di discrepanza di interpretazione sulle norme nazionali di licenze per club,
fa testo la versione in lingua nazionale ufficiale della UEFA.
Art. 72 - Procedure disciplinari
Qualsiasi violazione delle regole può essere sanzionato dalla UEFA in conformità con il suo Regolamento Disciplinare.
Art. 73 - Disposizioni di attuazione L'amministrazione UEFA prenderà, nella forma di direttive, le disposizioni specifiche necessarie per l'attuazione dei regolamenti.
Art. 74 - Entrata in vigore
Questo regolamento è stato adottato dal Comitato Esecutivo UEFA nella riunione del 27 maggio 2010,
sostituisce il testo dell’edizione 2008. Le presenti norme sono entrate in vigore il 1° giugno 2010 ad eccezione degli articoli 35, da 53 a 56, e quelli da 64 a 68 che sono entrati
in vigore il 1° giugno 2011. Gli articoli da 57 a 63 entreranno in vigore nel 2012, come specificato nell’art.59/2.
N.B. Gli allegati sono rilevabili sul sito xxxx.xxx alla voce “Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulation.