CONTRATTO PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA SONDRIO
FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIA ITALIANA
CONTRATTO PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI
E FLOROVIVAISTI
della Provincia di Sondrio
INTEGRATIIVO DEL C.C.N.L. 25 MaGGIO 2010
SONDRIO - VIA XXXXXX XXXXXXXX, 12
TELEFONO UFFICIO / FAX: 0000 000000 | WEB: xxxxxxxxxxx.xx| E-MAIL: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Confagricoltura Sondrio FLAI - CGIL
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Sondrio FAI- CISL
Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Sondrio UILA - UIL
EBAS - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Provincia di Sondrio
SONDRIO - Via Xxxxxx Xxxxxxxx, 12 - Tel. 0000.00.00.00
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
PER GLI OPERAI DELLE AZIENDE AGRICOLE e FLOROVIVAISTE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
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Ramponi Arti Grafiche - Xxxxxxx Xxxxxxx 2015
INDICE
PARTE PRIMA - Contratto provinciale Operai Agricoli - 1 gennaio 2012
Art. 1 | Oggetto del contratto pag. | 5 |
Art. 2 | Decorrenza e durata del contratto pag. | 5 |
Art. 3 | Relazioni sindacali pag. | 6 |
Art. 4 | Assunzione pag. | 7 |
Art. 5 | Periodo di prova pag. | 8 |
Art. 6 | Mercato del lavoro pag. | 8 |
Art. 7 | Contratto di apprendistato pag. | 8 |
Art. 8 | Riassunzione pag. | 8 |
Art. 9 | Classificazione operai agricoli pag. | 8 |
Area 1ª - LIV.“A” (ex Super Specializzato) pag. | 9 | |
Area 1ª - LIV.“B” (ex Specializzato) pag. | 11 | |
Area 2ª - LIV.“C” (ex Qualificato Super) pag. | 13 | |
Area 2ª - LIV.“D” (ex Qualificato) pag. | 14 | |
Area 3ª - LIV.“E” (ex Comune) pag. | 15 | |
Art. 10 | Classificazione operai florovivaisti pag. | 16 |
Area 1ª - LIV.“A” (ex Super Specializzato) pag. | 16 | |
Area 1ª - LIV.“B” (ex Specializzato) pag. | 17 | |
Area 2ª - LIV.“C” (ex Qualificato Super) pag. | 17 | |
Area 2ª - LIV.“D” (ex Qualificato) pag. | 18 | |
Area 3ª - LIV.“E” (ex Comune) pag. | 18 | |
Art. 11 | Orario di lavoro e flessibilità pag. | 19 |
Art. 12 | Banca ore pag. | 19 |
Art. 13 | Lavori continuativi pag. | 20 |
Art. 14 | Ferie pag. | 20 |
Art. 15 | Festività soppresse pag. | 21 |
Art. 16 | Permessi per formazione continua pag. | 21 |
Art. 17 | Lavoro straordinario, festivo e notturno pag. | 22 |
Art. 18 | Sospensione lavoro per intemperie pag. | 22 |
Art. 19 | Vestiario ed attrezzi di lavoro pag. | 23 |
Art. 20 | Modalità di pagamento retribuzioni operai pag. | 23 |
Art. 21 | Elementi della retribuzione operai a tempo indeterminato pag. | 24 |
Art. 22 | Tredicesima, quattordicesima pag. | 28 |
Art. 23 | Elementi della retribuzione operai a tempo determinato pag. | 28 |
Art. 24 | Xxxxxxxxxx addetta alle operazioni di raccolta pag. | 31 |
Art. 25 | Preavviso contratto a temine pag. | 31 |
Art. 26 | Trattamento di fine rapporto pag. | 31 |
Art. 27 | Fondo Nazionale di previdenza complementare pag. | 32 |
Art. 28 | Assistenza ed integrazione di malattia ed infortunio pag. | 32 |
Art. 29 | Anticipazioni in busta paga di indennità di infortunio sul lavoro ... pag. | 33 |
Art. 30 | Lavori speciali e nocivi pag. | 33 |
Art. 31 | Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pag. | 34 |
Art. 32 | Tutela della maternità pag. | 36 |
Art. 33 | Provvedimenti disciplinari pag. | 36 |
Art. 34 Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari ........ pag. 37
Art. 35 Licenziamenti individuali......................................................... pag. 38
Art. 36 Diritti sindacali....................................................................... pag. 38
Art. 37 Quota sindacale per delega................................................... pag. 38
Art. 38 Contributo assistenza contrattuale ........................................... pag. 39
Art. 39 Condizioni di miglior favore ..................................................... pag. 39
Art. 40 Stampa e distribuzione contratto ............................................. pag. 39
PARTE SECONDA - Articoli del contratto nazionale
Art. 14 Contratto individuale ............................................................. pag. 39
Art. 17 Rapporto di lavoro a tempo parziale ........................................ pag. 39
Art. 18 Contratto di apprendistato professionalizzante .......................... pag. 40
Art. 35 Riposo settimanale ................................................................ pag. 40
Art. 38 Permessi straordinari .............................................................. pag. 41
Art. 39 Permessi per corsi di recupero scolastico .................................. pag. 41
Art. 53 Scatti di anzianità .................................................................. pag. 41
Art. 55 Rimborso spese ..................................................................... pag. 42
PARTE TERZA - Regolamento EBAS
Art. 1 Decorrenza ........................................................................... pag. 43
Art. 2 Oggetto del regolamento ....................................................... pag. 43
Art. 3 Requisiti ed obbligatorietà di iscrizione all'ente bilaterale ............ pag. 43
Art. 4 Modalità e versamento contributivo a EBAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43
Art. 5 Contribuzione a EBAS ............................................................. pag. 43
Art. 6 Gestione risorse dei fondi........................................................ pag. 44
Art. 7 Mancato versamento dei contributi e sospenzione delle prestazioni. . . . . pag. 45
Art. 8 Prestazioni mutualizzate .......................................................... pag. 46
Art. 9 Titolarità prestazioni e decorrenza ............................................ pag. 47
Art. 10 Criteri e modalità di erogazione prestazioni ............................... pag. 48
Art. 11 Reclami sugli importi delle erogazioni....................................... pag. 48
Art. 12 Decadenza del diritto a servizio e prestazioni............................. pag. 48
Art. 13 Variazione o cessazione del datore di lavoro ............................. pag. 48
Art. 14 Xxxxxxx e tutela dati personali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 49
Art. 15 Disciplina del regolamento ..................................................... pag. 50
Art. 16 Disposizioni transitorie............................................................. pag. 50
Art. 17 Criteri di assegnazione RLST .................................................... pag. 50
PARTE QUARTA - Recapiti e indirizzi
Sedi Territoriali CGIL e patronato INCA....................................... pag. 51
Sedi Territoriali CISL e patronato INAS ........................................ pag. 51
Sedi Territoriali UIL e patronato ITAL ........................................... pag. 52
Recapiti organizzazioni datori di lavoro agricoli .......................... pag. 52
PARTE QUINTA - Allegati...................................................................... pag. 53
PARTE PRIMA
Contratto Integrativo Provinciale
IN VIGORE DAL 01.01.2012
Il giorno 18 Marzo 2013 presso la sede Ebas di Sondrio tra
• FAl-CISL rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx
• FLAl-CGIL rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx
• UILA-UIL rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
e
• Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Sondrio rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
• Confagricoltura Sondrio rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx
• Confederazione Italiana Agricoltori di Sondrio rappresentata da De Xxx Xxxxx
Si è convenuto, ai sensi del CCNL del 25.5.2010, di rinnovare il CIPLA per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Sondrio, scaduto il 31.12.2011
Art. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto provinciale regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole nonchè attività affini e connesse - comprese le imprese florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti, come previsto dall'art. 1 del CCNL.
Art. 2
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto, per la parte normativa ha durata triennale, decorre dal 01/01/2012 e scade il 31/12/2015. Per la parte economica, la durata è biennale.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato, se non disdettato da una delle parti con- traenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e comunque conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza. Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi. Dopo tre mesi di vacanza contrattuale, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il presente contratto, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione, denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’ inflazione programmata
applicato ai salari contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto la “indennità di vacanza contrattuale” cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della “indennità di vacanza contrattuale” come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata presentazione delle piatteforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
Art. 3
RELAZIONI SINDACALI
In relazione al testo del CCNL e ai contenuti del protocollo interconfederale sulle relazioni sindacali, che evidenziano l’esigenza della costituzione di un livello di con- fronto provinciale, le parti si impegnano a costituire la commissione di conciliazione presso l’Ente Bilaterale Agricolo. In tale occasione verrà costituito anche l’Osservato- rio Provinciale di settore.
L’Osservatorio sarà composto da un totale di sei rappresentanti, tre per le Organizzazioni Sindacali e tre per le Associazioni Datoriali, espressione di tutto il terri- torio Provinciale.
I rappresentanti verranno nominati in forma scritta, da ogni singola Organizzazione firmataria del CCPLA.
L’osservatorio avrà la propria sede presso Ebas che ne assume i compiti di segrete- ria, di elaborazione e di divulgazione degli elaborati.
Entro 3 mesi dalla sua costituzione, l’Osservatorio si riunirà per definire un proprio calendario dei lavori e un regolamento di funzionamento.
In particolare l’Osservatorio, lavorerà avvalendosi anche della collaborazione di esperti del settore su varie tematiche, finalizzate all’acquisizione di informazioni riguardanti l’intero comparto quali:
- Fornire alle 00.XX. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad indi- viduare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- Fornire alle 00.XX. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui pro grammi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
- Individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tec- niche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx e contratti di area;
- Esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifi- chino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, o a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera xxxxxxxx, sollecitando a tale riguardo alle com- petenti Istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- Esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguar- do alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, a inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di for- mazione specifici per l’agricoltura;
- Concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle diret- tive comunitarie in materia di parità;
- Accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti con- formi;
- Esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavo- ro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 85;
- Esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’e- satta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
- In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnale- ranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riquali- ficazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
Art. 4
ASSUNZIONE
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge nonché dalle norme previste dall’art. 13 del vigente CCNL.
Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Per quanto riguarda l’assunzione a termine, si individuano le fasi lavorative più rile- vanti in provincia di Sondrio:
• potatura verde, legatura tralci, trattamenti antiparassitari, taglio erba
• lavori stagionali per allestimento giardini e piantumazione, taglio erba
• lavorazione latte presso latterie sociali
• custodia del bestiame in alpeggio
• lavorazione latte in alpeggio
• cura stagionale delle varietà orticole e florovivaistiche
• periodo stagionale delle attività agrituristiche
• raccolta di prodotti agricoli
• cernita, pulitura, imballaggio prodotti ortofrutticoli
• lavori di forestazione pulizia bosco
L’assunzione di ogni singolo lavoratore, che avviene per fasi lavorative o per più fasi lavorative, può avere una durata del rapporto anche di un anno nel limite delle 180 giornate annuali.
Art. 5
PERIODO DI PROVA
L’operaio agricolo assunto a tempo indeterminato, è soggetto ai seguenti periodi di prova:
• 1ª Area ex Super Specializ. Liv.“A”, ex Specializzato Liv.“B”, 26 gg. lavorativi.
• 2ª Area ex Qualificati Super Liv.“C”, ex Qualificati Liv.“D”, 14 gg. lavorativi.
• 3ª Area ex Comuni Liv.”E”, 8 gg. lavorativi.
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribu- zione per il periodo di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova l’assunzione diventa definitiva alle condizioni previste dal CCNL. Per gli operai assunti con contratto a tempo determinato il periodo di prova sarà di due giorni lavorativi, indipendentemente dall’inquadramento e dalla durata del contratto.
Art. 6
MERCATO DEL LAVORO
Considerato che all’atto del rinnovo del CCPLA, non risultano ancora apportate modifiche al CCNL in merito alla riforma del mercato del lavoro (legge 30/2004), le parti si impegnano ad incontrarsi, ed eventualmente a recepire le modifiche inter- venute.
Art. 7
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Si rimanda a quanto previsto dalle normative vigenti in materia
Art. 8
RIASSUNZIONE
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13-20-21 del CCNL, la priorità per l’applica- zione dei criteri di riassunzione degli operai a tempo determinato verrà assegnata, nel rispetto della normativa vigente e secondo i seguenti criteri:
Diritto di precedenza legata all’anzianità di servizio, professionalità, situazione famigliare.
Art. 9
CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI
Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.
Qualora detti operai, per esigenze aziendali, siano adibiti a mansioni previste per la
qualifica inferiore, conservano i diritti e la retribuzione della qualifica di assunzione; nel caso invece siano adibiti a mansioni di qualifica superiore, acquisiscono il dirit- to, per tutto il periodo in cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all’attività svolta; acquisiscono altresì il diritto alla nuova qualifica superiore quando siano adibiti continuativamente a detta nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di un anno.
Ai fini del passaggio di qualifica di cui al precedente comma non vengono conteg- giate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, licenza matrimoniale, decesso di congiunti, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell’assente.
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CIPL definisce la relativa declaratoria.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:
1ª AREA:
Appartengono a questa area i lavoratori in possesso di titoli o di specifiche cono- scenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Livello “a” ex super specializzato:
➢ Conduttore di macchine agricole operatrici complesse: è l’operaio che, fornito di patente di guida, rilasciata dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all’uso anche su strada di macchine agricole ope- ratrici complesse ‘provvede alla manutenzione ordinaria ed alle eventuali piccole riparazioni con il materiale messo a disposizione dal datore di lavoro.
➢ Autista: è l’operaio che, fornito di patente di guida, rilasciata dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, è adibito alla guida di autotreni, autoarticolati ed automezzi con portata superiore a 35 quintali. Esegue scritture amministrative contabili di natura fiscale, provvede alla manutenzione ordinaria con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda.
➢ Capo mungitore: è l’addetto responsabile sotto ogni profilo del buon governo della stalla. Osserva e fa osservare le regole per l’incremento zootecnico. Alle direttive del datore di lavoro o di un suo responsabile, svolge direttamente, se da solo, o con l’aiuto di altre persone in subordine, le seguenti operazioni: mungitura, alimentazione, preparazione dei mangimi, pulizia della sala di mungitura e delle relative attrezzature. Risponde dell’igiene e della pulizia delle stalle. Provvede in prima persona all’assistenza, ai parti e all’allattamento dei vitelli fino allo svezzamento. Coadiuvato eventualmente dai mungitori in subordine, provve- de altresì alla medicazione delle bovine ammalate. Prende inoltre nota degli eventi che avvengono nell’allevamento.
➢ Fecondatore: è l’operaio in grado di espletare la fecondazione artificiale degli animali. Riconoscere i calori, decidere i tempi di intervento idonei, seguire tutte le fasi pre e post fecondazione, compilare e gestire le schede contabili delle varie fecondazioni.
➢ Tecnico di allevamento: è l’operaio responsabile degli allevamenti zootecnici, avicoli, suinicoli, ittici. Conosce i programmi di alimentazione, la sintomatologia delle più frequenti malattie delle specie e sovrintende alla sanità e alla igiene degli allevamenti, assiste al parto, esegue medicazioni ed effettua cure indicate dal veterinario con autonomia. Per il settore avicolo è l’operaio che svolge lavori di sessaggio.
➢ Falegname, Xxxxxx, muratore elettricista idraulico: è l’operaio che è in grado di eseguire tutti i lavori, anche complessi inerenti alla propria specializzazione, atti a mantenere in efficienza le attrezzature, i macchinari, gli impianti, i mezzi di traspor- to, gli stabili e le opere murarie aziendali. Possiede polifunzionalità professionale, che gli consente di ricoprire ruoli non inerenti alla sua specializzazione. Quando è libero dalle proprie mansioni di qualifica, potrà essere adibito ad altre mansioni.
➢ Preparatore di miscele antiparassitarie: è l’operaio che dotato di relativo per messo, rilasciato dalla competente autorità ministeriale, sia in grado di eseguire miscele e trattamenti antiparassitari di prima e di seconda classe di tossicità acuta, oltre a quelli di terza e di quarta. Decide i tempi e le modalità di intervento e adotta tutte le norme cautelative del caso con responsabilità ed autonomia operativa.
➢ Casaro: è l’operaio in grado di effettuare la lavorazione del latte (cagliata, uso della chitarra, realizzazione delle diverse forme della pasta) e addetto al funzio- namento degli impianti, con particolare attenzione alle procedure di non inqui- namento del latte e del prodotto finito. Provvede alla stagionatura dei prodotti decidendo autonomamente tempi e modalità ed è in grado di svolgere lavori particolari per formaggi tipici (es. affumicatura).
➢ Ibridatore: è l’operaio che dotato delle capacità specifiche è in grado di esegui- re l’ibridazione delle piante coltivate, conoscendo le caratteristiche tecniche, genetiche e produttive, decide tempi e modalità di intervento.
➢ Conduttore di Caldaie: è l’operaio che, in possesso del relativo permesso rila- sciato dalle competenti autorità, è in grado di gestire e di condurre le caldaie. Provvede all’ordinaria manutenzione delle stesse e del relativo impianto di riscal- damento.
➢ Capo cuoco o cuoco unico Agriturismo: È il lavoratore in grado di svolgere attivi- tà e funzioni di responsabile di cucina, con conoscenza delle qualità organoletti- che dei cibi in possesso di diploma di scuola alberghiera. Il cuoco unico deve
essere in grado di svolgere, autonomamente, funzioni di coordinamento e con- trollo della cucina.
➢ Coordinatore addetti campagna: È il lavoratore che, oltre alle varie operazioni di raccolta, pulizia e cernita dei prodotti agricoli, su direttiva del datore di lavoro o un suo rappresentante, coordina il lavoro della squadra composta da almeno 7 addetti.
➢ Guida agrituristica
Livello “b” ex specializzato:
➢ Trattorista: è l’operaio che fornito di patente di guida, rilasciata dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, è in possesso di specifiche conoscenze che gli con- sentono di essere adibito alla guida dei trattori e delle macchine operative sem- plici. Provvede alla manutenzione e alle eventuali piccole riparazioni con i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Esegue con perizia i lavori connessi con l’im- piego di tutte le macchine a disposizione dell’azienda (es. motocoltivatori, trattori snodabili, trattori piccoli). Quando è libero dai lavori propri di qualifica sarà adibi- to ad altri lavori in azienda.
➢ Autista: è l’operaio che fornito della patente di guida, rilasciata dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, in possesso di specifiche conoscenze è addetto (anche in continuità) alla guida di automezzi all’interno e all’esterno dell’azien- da. Provvede alla manutenzione e alle eventuali piccole riparazioni con i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Quando è libero dai lavori propri di qualifica sarà adibito ad altri lavori in azienda.
➢ Mungitore: è l’operaio che seguendo le direttive del capo mungitore e/o datore di lavoro, dotato di specifiche conoscenze, espleta la cura del bestiame affidato- gli, compresa la pulizia della stalla, la preparazione della lettiera, il trasporto e il riordino del letame nella concimaia, l’abbeverata del bestiame. Provvede alla cura degli animali colpiti da malattia e ne sorveglia il pascolo. È tuttavia tenuto, in suddette circostanze, a coadiuvare chi ha la responsabilità diretta delle opera- zioni.
➢ Addetto di allevamento: è l’operaio dotato di conoscenze complesse e specifi- che, che negli allevamenti zootecnici, ittici, suinicoli ed avicoli esegue con cura e responsabilità i lavori inerenti alle nascite, ai parti, i lavori per la sanità e l’igiene degli allevamenti, preparazione dei mangimi secondo le formule predisposte dai datori di lavoro; cura la riproduzione degli animali, segue le operazioni di cambio vasche per l’incremento della crescita dei pesci, segue l’incubazione delle uova e il controllo delle incubatrici con tutte le operazioni connesse, comprese quelle di travaso uovo dall’incubatrice alla schiusa.
➢ Adetto a macchinari di confezionamento produttivi con responsabilità della macchina, cassiere addetto alla vendita.
➢ Falegname, fabbro, meccanico, muratore, idraulico, elettricista: è l’operaio che dotato di capacità e conoscenze professionali è in grado di eseguire la maggior parte dei lavori inerenti la propria specializzazione. Coadiuva il responsabile nello svolgimento di lavori complessi e laboriosi. Provvede a mantenere in efficienza le attrezzature, i macchinari, i mezzi di trasporto, gli stabili e le opere murarie dell’a- zienda.
➢ Esecutore di trattamenti antiparassitari: è l’operaio che è in grado di preparare miscele antiparassitarie con principi attivi di terza e di quarta classe di tossicità acuta ed esegue trattamenti antiparassitari alle colture con tutte le norme caute- lative del caso in piena autonomia. È coadiuvato da un responsabile nella deci- sione dei tempi e delle modalità di intervento
➢ Potatore: È l’operaio che conosce le caratteristiche vegetative delle piante e pra- tica la potatura diversa a seconda della specie della pianta e dello scopo della potatura. Nell’eseguire detto compito rispetta le esigenze vegetative delle piante, distinguendo i vari tipi di potatura: di produzione, di allevamento, di forma e di estetica. Conosce la risposta vegetativa delle singole specie alla potatura.
➢ Addetto alla produzione funghi: è l’operaio che dotato di conoscenze specifi- che è in grado di eseguire e realizzare le varie fasi della coltura e della crescita dei funghi, provvede al carico e scarico delle lettiere, alla semina, all’annaffiatura e alla regolazione della temperatura nelle celle. Valuta tempi e modi di raccolta in base alle “volate” e alla produzione richiesta. Conduce mezzi agricoli quali: pale, trattori e carri trainati e nello svolgimento del proprio lavoro adopera nastri trasportatori. Provvede alla manutenzione con i mezzi messi a disposizione dall’a- zienda. È dotato di polifunzionalità professionale che gli consente di svolgere più mansioni e compiti necessari al buon andamento della fungaia.
➢ Cuoco in agriturismo con attestato di corso professionale: In particolare, è il lavo- ratore addetto alla preparazione e cottura di cibi ed altre vivande destinate al consumo, sorveglianza ed alla pulizia delle stoviglie.
➢ Magazziniere esperto: è il lavoratore che con specifica capacità professionale acquisita per pratica o titolo, è in grado di controllare e governare il magazzino merci nel suo complesso.
➢ Responsabile del maneggio.
2ª AREA:
Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professio- nali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di prati- ca.
Livello “c” qualificato super:
➢ Addetto ai mezzi semoventi: è l’operaio adibito all'uso di mezzi semoventi che effettuano lavori semplici e singoli (es. motofalciatrice, motoranghinatore, ecc...) deve provvedere alla manutenzione ordinaria al rifornimento ed a un uso oculato del mezzo.
➢ Addetto di allevamento: è l’operaio che esegue con provata capacità tutti i lavori di governo degli animali in allevamenti zootecnici, ittici, suinicoli ed avicoli senza avere la responsabilità diretta dei parti, della preparazione dei mangimi, delle cure medico-sanitarie. Sovrintende agli allevamenti con responsabilità e competenza, esegue la pulizia delle stalle e dei ricoveri e somministra i mangimi; quando il bestiame è in pascolo, effettua lavori tipici del mandriano (foraggia- mento, abbeveraggio del bestiame e sorveglianza).
➢ Addetto al vigneto, al frutteto e alle colture orticole: è l’operaio che in possesso di conoscenze tecniche specifiche nelle aziende di frutticoltura, viticoltura e orti- coltura è in grado di eseguire con debito discernimento e proprietà professionale i lavori inerenti alle colture praticate (preparazione presidi sanitari, utilizzo attrezzi semoventi e/o trattori snodabili per sarchiature, diserbi meccanici, concimazione, diradamento delle essenze coltivate, valutazione di tempi e modalità per raccolta prodotti). Coadiuva ai lavori di potatura e di innesto, agli squadri e agli impianti di frutteti e vigneti.
➢ Acquaiolo: è l’operaio addetto alla distribuzione dell’acqua per l’irrigazione dei campi: valuta tempi e modi per manovrare le chiuse e provvede alla loro pulizia.
➢ Coadiuvante produzione funghi: è l’operaio che è in grado di assistere i lavora- tori che raccolgono funghi; prepara e distribuisce i parati nelle celle, li ritira quan- do sono pieni di funghi e con i mezzi agricoli (carrelli elevatori, piccoli trattori), li porta in pesa e li prepara per la spedizione. Coadiuva a tutti gli effetti la raccolta dei funghi ed è in grado di sostituire nello svolgimento dei lavori, per brevi periodi di tempo, lo specializzato. Non ha responsabilità diretta nell’andamento produtti- vo delle celle.
➢ Addetto agrituristico: È il lavoratore in grado di svolgere tutte le funzioni connes- se alla ricezione degli ospiti, dall’arrivo alla partenza. Tale dipendente potrà svol- xxxx il compito di guida dei clienti su itinerari turistici all’interno ed all’esterno dell’azienda, nonché funzioni di animatore.
➢ Addetto al Centro Benessere: È il lavoratore che opera all’interno del centro benessere con mansioni di massaggiatrice e massaggiatore.
➢ Carrellista esperto: È il lavoratore in grado di eseguire con competenza e profes- sionalità le operazioni inerenti la mansione di carrellata e di utilizzare il muletto. Le conoscenze delle principali norme di sicurezza e la pratica della manovra sono i requisiti fondamentali di ogni carrellista, compreso il possesso del patentino previ- sto dalla legge. È necessario quindi che si utilizzi personale particolarmente ido- neo e tecnicamente preparato all’uso corretto del mezzo. Tale necessità deve essere avvertita dai Datori di Lavoro al fine di assolvere all’obbligo previsto dall’art. 4/b DPR 547/55 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che devono rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici.
Livello “d” ex qualificato:
➢ Aiutante di magazzino
➢ Custode: è l’operaio che in possesso di capacità professionali e conoscenze specifiche svolge mansioni di custode agli stabili e ai terreni aziendali.
➢ Aiuto commesso: è l’operaio che aiuta e coadiuva il lavoro che si svolge negli spacci e nei negozi aziendali relativo all’esposizione dei prodotti e alla loro collo- cazione negli appositi scaffali.
➢ Addetto alle irrorazioni delle piante da frutto e delle viti limitatamente agli operatori con getto a mano senza autonomia operativa.
➢ Coadiuvante casaro: è l’operaio che coadiuva la lavorazione del latte, dei lattici- ni e della stagionatura dei prodotti; provvede alla pulitura degli attrezzi necessari per la lavorazione e riordina l’ambiente caseario.
➢ Confezionatore settore avicolo: è l’operaio che conosce le varie fasi della lavo- razione.
➢ Addetto al macello settore avicolo: è l’operaio che conosce le varie fasi della lavorazione.
➢ Addetto alla raccolta funghi: è l’operaio che per esperienza e capacità profes- sionali raccoglie funghi in modo corretto e con dovizia di particolari.
➢ Cameriere sala e piani: è il lavoratore che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, opera anche nel servizio di ristorazione.
➢ Aiuto Cuoco: È il lavoratore che, in stretto raccordo con il cuoco e su indicazione di questo, svolge con provata competenza le varie operazioni di cui si articola il lavoro in cucina.
3ª AREA:
Appartengono a questa area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Livello “e” ex comune:
È operaio comune il lavoratore di nuova assunzione fino a 6 mesi di anzianità di ser- vizio (101 giornate per gli otd), che non possiede requisiti specifici professionali e non è in grado di gestire il lavoro con autonomia e dovizia di particolari.
Necessita di un collega o del datore di lavoro che impartisca le direttive per una corretta realizzazione del lavoro stesso; ha funzioni meramente manuali ed esecuti- ve ed utilizza attrezzi manuali.
Viene riconosciuta la figura di capo squadra, a colui che nell’ambito delle qualifi- che sopra menzionate, svolge compiti di coordinamento di squadra o che abbia un incarico fiduciario da parte del datore di lavoro.
A tale figura viene riconosciuto una maggiorazione salariale mensile pari ad
€36,152 per il periodo in cui svolge tali mansioni.
➢ Addetto alle pulizie e alla preparazione e sistemazione degli alloggi in aziende agrituristiche, pulizia delle camere ed ambienti comuni.
➢ Addetto alla cucina pulizia e preparazione delle verdure, ed al lavaggio delle stoviglie a mano, o in lavastoviglie.
➢ Addetto alla pulitura manuale del vigneto, e dei prati e campi e aiuto in malga/alpeggio, attenzione al pascolo e predisposizione di recinzioni.
➢ Addetto alla manovalanza nei lavori di invasatura, pulizia e carico/scarico materiali nel vivaio.
➢ Addetto alle mansioni generiche di manovalanza negli allevamenti
I lavoratori addetti a mansioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, trascorsi 24 mesi presso la stessa azienda, siano essi OTI o OTD (anche in periodi frazionati), verranno automaticamente passati al livello superiore (qualifi- cati).
Nota a verbale: le esemplificazioni sopra riportate, possono non essere esaustive delle mansioni esistenti.
Art.10
CLASSIFICAZIONE OPERAI FLOROVIVAISTI
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in “aree professionali” comprendenti, ciascu- na, diversi profili professionali.
Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così definita:
1ª AREA:
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche cono- scenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Livello “a” ex operaio super specializzato:
➢ Giardiniere capo: è l’operaio che, oltre a disimpegnare con particolare perizia tutti i lavori inerenti alle colture in piena aria e di serre relative ai fiori, alle piante ornamentali, sementi e vivai, nonché la loro difesa, sa tecnicamente seguire, organizzare e distribuire il lavoro del!’ azienda in riferimento anche al personale dipendente. Possiede le conoscenze tecniche per tracciare e sistemare con l’au- silio di disegni planimetrici, parchi, giardini e alberature, stima e valuta i tempi di esecuzione dei lavori.
➢ Potatore artistico: è l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata compe- tenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica- figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto.
➢ Conduttore di macchine agricole complesse: è l’operaio che conduce le seguenti macchine agricole, anche portate da trattori, quali: autoscale, ollatrici, bracci taglia-erba su alzapiante e braccia raccogli materiale (ragni); provvede alla ordinaria manutenzione con i mezzi messi a disposizione dall’azienda.
➢ Vivaista: è l’operaio che gestisce il vivaio con tutti i lavori inerenti: squadri, piantu- mazioni, cura la preparazione di imballaggi razionali delle piante, nonché il tra- sporto e le consegne di piante e fiori per gli acquirenti e le annotazioni ammini- strative e le eventuali ordinazioni.
➢ Autista addetto alla tentata vendita: è l’operaio stabilmente o saltuariamente adi- bito alla vendita fuori azienda presso centri di vendita autorizzati. Per il disbrigo di tale attività deve possedere le seguenti caratteristiche qualitative: senso dell’ordine, affidabilità, autonomia esecutiva. Conosce i vari tipi di piante, per le quali sa dare ragione delle loro caratteristiche in modo esaustivo al cliente. Si sposta con auto- mezzi affidatigli dall’azienda per i quali è responsabile sotto ogni profilo, così come lo è per le merci a lui affidate. Provvede anche alla eventuale riscossione di denaro.
➢ Ibridatore: è l’operaio che svolge lavori di ibridazione delle varie specie di piante,
di selezione e di innesto tra marze e portainnesti, conoscendo le caratteristiche colturali, di affinità e botaniche delle varie specie.
➢ Addetto ai garden o centri vendita: è l’operaio adibito alla vendita delle piante all’interno dell’azienda e/o nei punti vendita. Conosce i vari tipi di piante per le quali sa dar ragione delle loro caratteristiche in modo esaustivo al cliente; è in grado di tenere buoni rapporti di cortesia e gentilezza con le persone acquirenti. Dispone le piante da vendere all’interno del garden con oculatezza e senso di ordine, provvede alla riscossione del denaro ed è responsabile dell’organizzazio- ne del lavoro.
➢ Fabbro, meccanico, muratore, idraulico ed elettricista: è l’operaio che svolge lavori anche complessi, con elevata autonomia, inerenti alla propria specializza- zione atti a mantenere in efficienza le attrezzature, i macchinari, gli impianti e i mezzi di trasporto, gli stabili e le opere murarie aziendali. Utilizza i mezzi messi a disposizione dall’azienda per lo svolgimento di tali mansioni. Quando è libero dalle proprie mansioni di qualifica può essere adibito ad altre mansioni.
➢ Conduttore di caldaie: è l’operaio in possesso del relativo permesso rilasciato dalle autorità competenti che è in grado di condurre, gestire ed eseguire le ordi- narie manutenzioni delle caldaie installate nell’azienda.
Livello “b” ex operaio specializzato:
➢ Giardiniere: è l’operaio che conosce la nomenclatura delle piante, i tempi di fio- ritura, la combinazione tra essenze diverse per realizzare un giardino. Effettua trat- tamenti antiparassitari di prima e seconda classe preparando le relative miscele, conosce le malattie fitosanitarie delle piante coltivate all’ aperto.
➢ Potatore: è l’operaio che conosce le relative tecniche di potatura che rispettano le esigenze vegetative, ornamentali e botaniche delle piante e dei cespugli, conosce i principi della potatura: taglio di ritorno, di sfoltimento, potatura orna- mentale e di produzione. Possiede le conoscenze tecnico-pratiche per effettuare lavori di dendrochirurgia e di consolidamento delle alberature di alto fusto utiliz- zando attrezzature quali: motosega, scalpello, trapano ecc. Utilizza motoseghe anche di grandi dimensioni, ad un’altezza di oltre tre metri.
2ª AREA:
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali
-acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Livello “c” ex qualificato super:
➢ Addetto alla serra: è l’operaio che effettua trattamenti antiparassitari di prima e seconda classe preparando le relative miscele; conosce le malattie fitosanitarie
delle piante coltivate in serra, coltiva le piante e gestisce le serre che le conten- gono (operazioni di irrigazione, aerazione, concimazione ecc.).
➢ Conduttore di macchine agricole: è l’operaio che conduce trattori con mezzi trainanti e portati tipo: botte, aratro, erpice, tagliasiepi pneumatico e carri, provve- de all’ordinaria manutenzione con i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Conduce tutti i tipi di motocoltivatore.
➢ Coadiuvante garden o centri di vendita: è l’operaio adibito all’annaffiatura, concimazione e rinvasatura delle piante presenti nei garden; conosce la nomen- clatura di queste e in assenza del responsabile tiene i rapporti con i clienti ren- dendoli edotti sulle caratteristiche colturali. Trasporta piante e fiori dal magazzino al centro di vendita. È dotato di autonomia esecutiva e professionalità. Non è responsabile diretto del centro di vendita.
Livello “d” ex qualificato:
➢ Coadiuvante vivaista: è l’operaio che coadiuva il responsabile della gestione del vivaio, partecipa ai lavori di squadri, piantumazioni e preparazioni di imbal- laggi, carico e scarico delle piante da automezzi.
➢ Coadiuvante serre: è l’operaio che coadiuva i lavori di serra e la coltivazione delle relative piante, svolge su indicazioni lavorazioni quali: irrigazione, aerazione, travasi e composizioni. Non è responsabile diretto del lavoro che svolge. Effettua trattamenti antiparassitari di terza e di quarta classe all’interno dello serra; ricono- sce in parte le malattie fitosanitarie delle piante.
3ª AREA:
Appartengono a quest’area i lavoratori addetti o mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Livello “e” ex comune:
È operaio comune il lavoratore di nuova assunzione fino a 6 mesi di anzianità di ser- vizio (100 giornate per gli otd) che non possiede requisiti specifici professionali e non è in grado di gestire il lavoro con autonomia e dovizia di particolari.
Necessita di un collega o del datore di lavoro che impartisca le direttive per una corretta realizzazione del lavoro stesso, ha funzioni meramente manuali ed esecuti- ve e utilizza attrezzi manuali.
Viene riconosciuta la figura di capo squadra, a colui che nell’ambito delle qualifiche sopra menzionate, svolge compiti di coordinamento di squadra o che abbia un inca- rico fiduciario da porte del datore di lavoro. A tale figura viene riconosciuta una mag- giorazione salariale mensile pari ad € 36, 152 per il periodo in cui svolge tali mansioni.
Nota a verbale: le esemplificazioni sopra riportate, possono non essere esaustive delle mansioni esistenti.
Art. 11
ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITÀ
L’orario settimanale di lavoro, fissato in 39 ore settimanali, tenuta presente la discipli- na normativa di cui al CCNL, viene così stabilito:
• lavori di stalla ore 6.30 per 6 giorni la settimana;
• lavori di campagna ore 7 per 5 giorni più 4 ore al sabato;
• lavori in settimana corta (ore 8 per 5 giorni) riduzione di 1 ora al venerdì. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di contenere il ricor- so allo straordinario e/o alla cassa integrazione, viene introdotta la “flessibilità dell’o- rario di lavoro”.
L’orario di lavoro flessibile si potrà attuare per i lavoratori a tempo indeterminato, per le lavorazioni di trattamenti, per la raccolta dei prodotti, secondo il seguente sche- ma:
• Per i periodi dal 10 Maggio al 10 Agosto e dal 20 Settembre al 10 Novembre ore 44 settimanali. Tale maggior orario di lavoro giornaliero o settimanale verrà recupera- to fino a concorrenza nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Dicembre in 32 ore settimanali. L’indicazione di massima per l'orario giornaliero di lavoro relati- vo ai predetti periodi è il seguente:
• Fase di supero: 8 ore per 5 giorni e 4 ore al sabato oppure 9 ore per 4 giorni più 8 ore al quinto giorno, comunque con un massimo di 9 ore giornaliere.
• Fase di recupero: 8 ore per 5 giorni più 2 ore al sabato oppure 7 ore per 2 giorni e 6 ore per 3 giorni.
A livello aziendale le parti potranno concordare altri sistemi di supero o recupero giornaliero, in funzione dell’organizzazione aziendale, fatto salvo un massimo di 9 ore giornaliere e nei limiti settimanali previsti.
NOTA
La paga oraria applicabile nel predetto periodo è corrispondente alla retribuzione mensile in vigore nel momento di effettuazione, divisa per 169.
Art. 12
BANCA ORE
Con decorrenza 01 .01 .2005, viene istituita in forma sperimentale la così detta “Banca delle Ore”, nella quale ogni singolo lavoratore potrà far confluire le ore di straordinario effettuate in corso d’anno, per un massimo di 39 ore. Le ore accanto- nate, potranno essere utilizzate come permessi individuali, previa richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 3 giorni. La richiesta si intenderà accolta, fatto salvo comprovate esigenze tecnico-produttive, comunicate dall’azienda al lavoratore, almeno 24 ore prima dell’inizio del permesso. L’azienda attiverà detto isti- tuto su richiesta scritta del lavoratore, da presentarsi entro la fine del mese di febbra- io di ogni anno. Le ore accantonate potranno altresì essere utilizzate, previo accor-
do tra le parti, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata ad intemperie. Esse si intendono per l’effettiva retribuzione ordinaria, fermo restando l’erogazione, nel mese di competenza, della maggiorazione prevista per la prestazione straordi- naria. Alla fine di ogni anno, o stagione, le eventuali ore accantonate e non utilizza- te, dovranno essere retribuite. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Nella banca delle ore, se annualmente già attivata da parte del lavoratore, confluiranno anche le ore di recupero della fles- sibilità eventualmente non fruite in occasione del programmato recupero collettivo.
Art. 13
LAVORI CONTINUATIVI
In caso di turni prestabiliti ed organizzati, in cui l’orario di lavoro sia continuativo, a tutti i lavoratori interessati, viene riconosciuta una pausa di mezzora retribuita. Per presta- zioni di lavoro fino a 6 ore continuate, non è prevista nessuna pausa retributiva.
Art. 14
FERIE
Agli operai agricoli con rapporto a tempo indeterminato spetta per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito pari a 26 gior- nate lavorative. Il periodo e le modalità di fruizione, saranno concordate entro il mese di marzo di ogni anno tra azienda e R.S.U./R.S. A. o in mancanza, direttamente con i lavoratori. Tre settimane saranno di norma continuative, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico-produttive, mentre la quarta settimana verrà fruita in separato periodo, possibilmente nei periodi con fasi di lavorazioni meno intense.
La fruizione delle ferie può essere effettuata anche ad ore.
Ai lavoratori immigrati che necessitano di un congruo periodo feriale in relazione al ricongiungimento con i propri familiari nei paesi di origine, è data la possibilità del cumulo totale o parziale delle ferie maturate nell’anno precedente con quelle maturate o da maturarsi nell’anno di competenza. È inoltre facoltà del lavoratore immigrato, chiedere un periodo di aspettativa (massimo due mesi) non retribuita al proprio datore di lavoro da aggiungere alle ferie.
PERMESSI STRAORDINARI E CONGEDI PARENTALI
Operai a tempo indeterminato:
• A integrazione dell’art.38 CCNL:
In caso di matrimonio hanno diritto ad un permesso retribuito di 13 giorni di xxxxx- xxxxx.
In aggiunta a quanto previsto dell’Art.38 del CCNL per la nascita del figlio, al padre, verrà riconosciuta un ulteriore giornata retribuita da usufruire entro i cinque giorni
dall’evento, previo accordo con il datore di lavoro, supportato da certificato di nascita.
Il 50% di una giornata all’anno, verrà retribuita per visite mediche regolarmente documentate.
Ha altresì diritto a un permesso retribuito di giorni tre come previsto dall’Art.38 del CCNL in caso di decesso di parenti di primo grado, secondo grado, affini o docu- mentata grave infermità, come previsto dall’art. 4, L. n. 53/2000.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 10 giorni dal decesso o dall’accer- tamento dell’insorgenza della grave infermità tenendo conto dei conseguenti spe- cifici interventi terapeutici, osservando la nota n.16/2008 del Ministero del Lavoro.
Operai a tempo determinato:
• in caso di nascita di un figlio, al padre, viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito da utilizzarsi il giorno del parto o al massimo in quello successivo.
• in caso di decesso o documentata grave infermità di genitori, figli, fratelli, coniuge, hanno diritto ad un permesso retribuito di giorni 3 lavorativi per anno solare, con alme- no 151 giornate nell’anno precedente o almeno con contratto annuale di 151 gg.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 10 giorni dal decesso o dall’accer- tamento dell’insorgenza della grave infermità tenendo conto dei conseguenti spe- cifici interventi terapeutici, osservando la nota n.16/2008 del Ministero del Lavoro
Art. 15
FESTIVITÀ SOPPRESSE
Si concorda che le 4 festività soppresse: X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx, saranno trasformate in altrettante giornate di riposo compensativo retribuite, da usufruirsi a richiesta dell’interessato, escludendo il periodo di maggiore intensità lavorativa ovvero 15 giugno/30 agosto per la zootecnia, 20 aprile/30 giu- gno e 15 settembre/10 novembre per trattamenti e raccolta. Qualora per esigenze aziendali le suddette giornate o parte di esse non siano usufruite come riposi com- pensativi saranno retribuite con la normale retribuzione oraria del mese di dicem- bre, calcolando 8 ore per ogni giornata non usufruita.
Art. 16
PERMESSI PER FORMAZIONE CONTINUA
Per quanto concerne l’esercizio di tale diritto si fa riferimento all’art. 37 del vigente CCNL. Le modalità di partecipazione ai corsi, saranno comunque oggetto di con trattazione aziendale.
Art. 17
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
Premesso che il lavoro straordinario va concordato con le maestranze tenendo conto delle esigenze aziendali, tale lavoro straordinario non dovrà superare le 250 ore annuali.
Si considera:
a. lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 11 del CCNL;
b. lavoro festivo ordinario quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni indica-
ti dall’art. 36 del CCNL del 6 luglio 2006;
c. lavoro festivo straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro, nei gior- ni festivi;
Il lavoro straordinario non potrà mai superare le due ore giornaliere e le dodici setti- manali.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico e conti- nuativo.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base, contin- genza) sono le seguenti:
- lavoro straordinario 25%
- lavoro festivo 35%
- lavoro notturno 40%
- lavoro festivo straordinario 40%
- lavoro festivo notturno 45%
Per gli operai a tempo determinato, per i quali la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, verranno erogate nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cade in regolari turni periodici in particolare per le attività agrituristiche le cui prestazioni vengono rese nella giornata domenica- le e prestazioni serali, riguardanti mansioni specifiche, nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo ad una maggiorazione del 20%.
Art. 18
SOSPENSIONE LAVORO PER INTEMPERIE
Nel caso che, a causa di intemperie, non sia possibile, effettuare, il normale orario di lavoro e non sussista la possibilità di occupare il personale in lavori al coperto, è consentito il recupero, entro le due settimane successive e nel limite massimo di un’ora al giorno.
In alternativa il recupero può essere eseguito nell’arco dei sei mesi successivi all’e- vento per un numero massimo di 30 ore considerando 50 minuti di lavoro come un’ora recuperata.
Le ore non recuperate, nei termini di cui sopra, dovranno essere retribuite.
Le ore in cui i lavoratori restano a disposizione sul luogo di lavoro, vengono conside- rate lavorative e retribuite come tali.
Laddove l’attività viene sospesa per una o più giornate, si farà ricorso alla cassa integrazione guadagni per l’agricoltura.
Art. 19
VESTIARIO ED ATTREZZI DI LAVORO
Fatti salvi gli attrezzi ed il vestiario che ogni azienda dovrà fornire ai lavoratori sotto- posti a lavori nocivi, l’azienda fornirà a tutti i lavoratori a tempo indeterminato:
a. ai trattoristi 2 tute complete all’anno;
b. ai restanti lavoratori 2 giubbetti più 2 pantaloni all’anno;
c. qualora se ne ravvedano le necessità, l’azienda dovrà essere in grado di fornire in uso un impermeabile ed un paio di stivali;
d. gli attrezzi necessari al lavoro assegnati in uso al lavoratore.
Art. 20
MODALITÀ DI PAGAMENTO RETRIBUZIONI OPERAI
La retribuzione dei lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato, è deter- minata in misura mensile e corrisposta a decorrere dal 1 luglio 1988 in misura costante per l’intero anno, salvo gli adeguamenti previsti dalla contrattazione. La predetta retribuzione mensile è comprensiva delle festività nazionali ed infrasettima- nali previste dal presente contratto cadenti nei giorni lavorativi.
Le aziende effettueranno il conguaglio con la retribuzione mensile in vigore e le ore effettivamente prestate nei seguenti casi:
• assenze per malattia, infortunio e maternità;
• assenze per cassa integrazione;
• permessi non retribuiti;
• assenze per le quali non è contrattualmente prevista la retribuzione o l’anticipo da parte dell’azienda;
• nel caso di ·cessazione del rapporto di lavoro o di assunzione avvenuta durante l’anno, rispetto al monte ore mensile medio, limitatamente ai lavoratori che in rela- zione alla rispettiva qualifica prestano attività lavorativa con orario differenziato.
La retribuzione dei lavoratori assunti con contratto a termine, viene corrisposta in forma oraria in base alle ore effettivamente svolte nel corso del mese.
La corresponsione del salario dovrà essere effettuata entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza, fatta salva la situazione di maggior favore.
Art. 21
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
Gli elementi che costituiscono la retribuzione per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono:
Salario contrattuale (ex paga base ex indennità di contingenza distinta per qualifi- ca, edr, uso abitazione indennità sostitutiva)
Scatti anzianità
Aumenti retributivi
I salari contrattuali vigenti alla data di stipula del presente accordo, vengono incre- mentati del 5,1% precisamente al 3,315% con decorrenza 01/03/2013 e di un ulte- riore 1,785% con decorrenza del 1/11/2013 gli aumenti retributivi da aggiungersi al salario contrattuale vigente in provincia al 31/12/2011
LIVELLI | dal 1 marzo 2013 PARI A 3,315% | dal 1 novembre 2013 il 1,785% |
1A EX SUPER SPECIALIZZATI | 48,09 | 25,89 |
1B EX SPECIALIZZATI | 45,44 | 24,47 |
2C EX SUPER QUALIFICATO | 43,86 | 23,62 |
2D EX QUALIFICATO | 41,41 | 22,30 |
3E EX COMUNE | 37,70 | 20,30 |
Allegato 1
Tabella Operai a tempo indeterminato dal 01/03/2013
OTI TABELLE VALEVOLI DAL 01/03/2013
QUALIFICHE | Salario Contrattuale | SCATTI ANZIAN. | TOTALE |
1° AREA | |||
livello “a” ex super specializzati | |||
1° Biennio oltre 16 a | 1498,59 | 1498,59 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1498,59 | 12,78 | 1511,37 |
3° Biennio oltre 16 a | 1498,59 | 25,56 | 1524,15 |
4° Biennio oltre 16 a | 1498,59 | 38,34 | 1536,93 |
5° Biennio oltre 16 a | 1498,59 | 51,12 | 1549,71 |
6° Biennio oltre 16 a | 1498,59 | 63,90 | 1562,49 |
Livello “b” ex specializzati | |||
1° Biennio oltre 16 a | 1416,19 | 1416,19 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1416,19 | 12,50 | 1428,69 |
3° Biennio oltre 16 a | 1416,19 | 25,00 | 1441,19 |
4° Biennio oltre 16 a | 1416,19 | 37,50 | 1453,69 |
5° Biennio oltre 16 a | 1416,19 | 50,00 | 1466,19 |
6° Biennio oltre 16 a | 1416,19 | 62,50 | 1478,69 |
2° AREA | |||
Livello “c” ex qualificati super | |||
1° Biennio oltre 16 a | 1367,04 | 1367,04 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1367,04 | 11,93 | 1378,97 |
3° Biennio oltre 16 a | 1367,04 | 23,86 | 1390,90 |
4° Biennio oltre 16 a | 1367,04 | 35,79 | 1402,83 |
5° Biennio oltre 16 a | 1367,04 | 47,72 | 1414,76 |
6° Biennio oltre 16 a | 1367,04 | 59,65 | 1426,69 |
livello “d” ex qualificati | |||
1° Biennio oltre 16 a | 1290,47 | 1290,47 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1290,47 | 11,36 | 1301,83 |
3° Biennio oltre 16 a | 1290,47 | 22,72 | 1313,19 |
4° Biennio oltre 16 a | 1290,47 | 34,08 | 1324,55 |
5° Biennio oltre 16 a | 1290,47 | 45,44 | 1335,91 |
6° Biennio oltre 16 a | 1290,47 | 56,80 | 1347,27 |
3° AREA | |||
Livello “e” ex comuni | |||
1° Biennio oltre 16 a | 1174,87 | 1174,87 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1174,87 | 9,89 | 1184,76 |
3° Biennio oltre 16 a | 1174,87 | 19,78 | 1194,65 |
4° Biennio oltre 16 a | 1174,87 | 29,67 | 1204,54 |
5° Biennio oltre 16 a | 1174,87 | 39,56 | 1214,43 |
6° Biennio oltre 16 a | 1174,87 | 49,45 | 1224,32 |
Allegato 2
Tabella operai a tempo indeterminato 01/11/2013
OTI TABELLE VALEVOLI DAL 01/11/2013
QUALIFICHE | Salario Contrattuale | uso abitaz | SCATTI ANZIAN. | TOTALE | |
1°AREA | |||||
livello “a” ex super specializzati | |||||
1° Biennio oltre 16 a | 1498,47 | 26,01 | 1524,48 | 1524,48 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1498,47 | 26,01 | 1524,48 | 12,78 | 1537,26 |
3° Biennio oltre 16 a | 1498,47 | 26,01 | 1524,48 | 25,56 | 1550,04 |
4° Biennio oltre 16 a | 1498,47 | 26,01 | 1524,48 | 38,34 | 1562,82 |
5° Biennio oltre 16 a | 1498,47 | 26,01 | 1524,48 | 51,12 | 1575,60 |
6° Biennio oltre 16 a | 1498,47 | 26,01 | 1524,48 | 63,90 | 1588,38 |
Livello “b” ex specializzati | |||||
1° Biennio oltre 16 a | 1414,65 | 26,01 | 1440,65 | 1440,65 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1414,65 | 26,01 | 1440,65 | 12,50 | 1453,15 |
3° Biennio oltre 16 a | 1414,65 | 26,01 | 1440,65 | 25,00 | 1465,65 |
4° Biennio oltre 16 a | 1414,65 | 26,01 | 1440,65 | 37,50 | 1478,15 |
5° Biennio oltre 16 a | 1414,65 | 26,01 | 1440,65 | 50,00 | 1490,65 |
6° Biennio oltre 16 a | 1414,65 | 26,01 | 1440,65 | 62,50 | 1503,15 |
2° AREA | |||||
Livello “c” ex qualificati super | |||||
1° Biennio oltre 16 a | 1364,65 | 26,01 | 1390,66 | 1390,66 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1364,65 | 26,01 | 1390,66 | 11,93 | 1402,59 |
3° Biennio oltre 16 a | 1364,65 | 26,01 | 1390,66 | 23,86 | 1414,52 |
4° Biennio oltre 16 a | 1364,65 | 26,01 | 1390,66 | 35,79 | 1426,45 |
5° Biennio oltre 16 a | 1364,65 | 26,01 | 1390,66 | 47,72 | 1438,38 |
6° Biennio oltre 16 a | 1364,65 | 26,01 | 1390,66 | 59,65 | 1450,31 |
Livello “d” ex qualificati | |||||
1° Biennio oltre 16 a | 1286,76 | 26,01 | 1312,77 | 1312,77 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1286,76 | 26,01 | 1312,77 | 11,36 | 1324,13 |
3° Biennio oltre 16 a | 1286,76 | 26,01 | 1312,77 | 22,72 | 1335,49 |
4° Biennio oltre 16 a | 1286,76 | 26,01 | 1312,77 | 34,08 | 1346,85 |
5° Biennio oltre 16 a | 1286,76 | 26,01 | 1312,77 | 45,44 | 1358,21 |
6° Biennio oltre 16 a | 1286,76 | 26,01 | 1312,77 | 56,80 | 1369,57 |
3° AREA | |||||
Livello “e” ex comuni | |||||
1° Biennio oltre 16 a | 1169,16 | 26,01 | 1195,17 | 1195,17 | |
2° Biennio oltre 16 a | 1169,16 | 26,01 | 1195,17 | 9,89 | 1205,06 |
3° Biennio oltre 16 a | 1169,16 | 26,01 | 1195,17 | 19,78 | 1214,95 |
4° Biennio oltre 16 a | 1169,16 | 26,01 | 1195,17 | 29,67 | 1224,84 |
5° Biennio oltre 16 a | 1169,16 | 26,01 | 1195,17 | 39,56 | 1234,73 |
6° Biennio oltre 16 a | 1169,16 | 26,01 | 1195,17 | 49,45 | 1244,62 |
Una Tantum
Una tantum | 01/03/2013 | 01/09/2013 | 01/12/2013 |
100 | 100 | 70 |
Tabelle valevoli dal 01/11/2014
QUALIFICHE | Salario Contrattuale | SCATTI ANZIAN. | TOTALE |
1°AREA | |||
Livello”a”ex.super specializ | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1556,49 | 1556,49 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1556,49 | 12,78 | 1569,27 |
3°Biennio oltre 16 a | 1556,49 | 25,56 | 1582,05 |
4°Biennio oltre 16 a | 1556,49 | 38,34 | 1594,83 |
5°Biennio oltre 16 a | 1556,49 | 51,12 | 1607,61 |
6°Biennio oltre 16 a | 1556,49 | 63,90 | 1620,39 |
Livello”b”ex.specializzati | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1470,91 | 1470,91 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1470,91 | 12,50 | 1483,41 |
3°Biennio oltre 16 a | 1470,91 | 25,00 | 1495,91 |
4°Biennio oltre 16 a | 1470,91 | 37,50 | 1508,41 |
5°Biennio oltre 16 a | 1470,91 | 50,00 | 1520,91 |
6°Biennio oltre 16 a | 1470,91 | 62,50 | 1533,41 |
2° AREA | |||
Livello”c”ex qualificati super | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1419,86 | 1419,86 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1419,86 | 11,93 | 1431,79 |
3°Biennio oltre 16 a | 1419,86 | 23,86 | 1443,72 |
4°Biennio oltre 16 a | 1419,86 | 35,79 | 1455,65 |
5°Biennio oltre 16 a | 1419,86 | 47,72 | 1467,58 |
6°Biennio oltre 16 a | 1419,86 | 59,65 | 1479,51 |
Livello “d”ex qualificati | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1340,33 | 1340,33 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1340,33 | 11,36 | 1351,69 |
3°Biennio oltre 16 a | 1340,33 | 22,72 | 1363,05 |
4°Biennio oltre 16 a | 1340,33 | 34,08 | 1374,41 |
5°Biennio oltre 16 a | 1340,33 | 45,44 | 1385,77 |
6°Biennio oltre 16 a | 1340,33 | 56,80 | 1397,13 |
3° AREA | |||
Livello”e” ex comuni | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1220,26 | 1220,26 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1220,26 | 9,89 | 1230,15 |
3°Biennio oltre 16 a | 1220,26 | 19,78 | 1240,04 |
4°Biennio oltre 16 a | 1220,26 | 29,67 | 1249,93 |
5°Biennio oltre 16 a | 1220,26 | 39,56 | 1259,82 |
6°Biennio oltre 16 a | 1220,26 | 49,45 | 1269,71 |
Tabelle valevoli dal 01/05/2015
QUALIFICHE | Salario Contrattuale | SCATTI ANZIAN. | TOTALE |
1°AREA | |||
livello ”a” ex super specializ | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1583,93 | 1583,93 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1583,93 | 12,78 | 1596,71 |
3°Biennio oltre 16 a | 1583,93 | 25,56 | 1609,49 |
4°Biennio oltre 16 a | 1583,93 | 38,34 | 1622,27 |
5°Biennio oltre 16 a | 1583,93 | 51,12 | 1635,05 |
6°Biennio oltre 16 a | 1583,93 | 63,90 | 1647,83 |
Livello ”b” ex specializzati | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1496,84 | 1496,84 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1496,84 | 12,50 | 1509,34 |
3°Biennio oltre 16 a | 1496,84 | 25,00 | 1521,84 |
4°Biennio oltre 16 a | 1496,84 | 37,50 | 1534,34 |
5°Biennio oltre 16 a | 1496,84 | 50,00 | 1546,84 |
6°Biennio oltre 16 a | 1496,84 | 62,50 | 1559,34 |
2° AREA | |||
Livello ”c” ex qualificati super | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1444,89 | 1444,89 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1444,89 | 11,93 | 1456,82 |
3°Biennio oltre 16 a | 1444,89 | 23,86 | 1468,75 |
4°Biennio oltre 16 a | 1444,89 | 35,79 | 1480,68 |
5°Biennio oltre 16 a | 1444,89 | 47,72 | 1492,61 |
6°Biennio oltre 16 a | 1444,89 | 59,65 | 1504,54 |
livello “d”ex qualificati | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1363,96 | 1363,96 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1363,96 | 11,36 | 1375,32 |
3°Biennio oltre 16 a | 1363,96 | 22,72 | 1386,68 |
4°Biennio oltre 16 a | 1363,96 | 34,08 | 1398,04 |
5°Biennio oltre 16 a | 1363,96 | 45,44 | 1409,40 |
6°Biennio oltre 16 a | 1363,96 | 56,80 | 1420,76 |
3° AREA | |||
Livello ”e” ex comuni | |||
1°Biennio oltre 16 a | 1241,78 | 1241,78 | |
2°Biennio oltre 16 a | 1241,78 | 9,89 | 1251,67 |
3°Biennio oltre 16 a | 1241,78 | 19,78 | 1261,56 |
4°Biennio oltre 16 a | 1241,78 | 29,67 | 1271,45 |
5°Biennio oltre 16 a | 1241,78 | 39,56 | 1281,34 |
6°Biennio oltre 16 a | 1241,78 | 49,45 | 1291,23 |
Per tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo è prevista l’ero- gazione di un importo forfettario “una tantum” di € 200 a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e ulteriori 70 € a tito- lo di parziale recupero della mancata quota di aumento dal 1 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013.
Il suddetto importo totale € 270 sarà erogato in tre periodi e più precisamente € 100 con la retribuzione mese di marzo 2013, € 100 con la retribuzione del mese di set- tembre 2013, € 70,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2013. Inoltre per tutti i lavoratori l’importo “una tantum” non avrà alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e di legge, trattamento di fine rapporto compreso.
Art. 22
TREDICESIMA, QUATTORDICESIMA
Agli operai assunti a tempo indeterminato, saranno corrisposte, nei mesi di Aprile e Dicembre, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, pari al valore della retribu- zione globale mensile in vigore nei suddetti mesi.
Art. 23
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Gli elementi che costituiscono la retribuzione per gli operai agricoli a tempo deter- minato sono:
Salario contrattuale (ex paga base ex indennità di contingenza distinta per qualifi- ca, edr, uso abitazione indennità sostitutiva)
Terzo elemento
Il “terzo elemento” compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei
seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%
- ferie 8,33%
- 13ma mensilità 8,33%
- 14ma mensilità 8,33%
- totale 30,44%
All’operaio a tempo determinato compete altresì il trattamento di fine rapporto pari all’8,63% del salario contrattuale provinciale per l’effettivo lavoro ordinario svolto.
Tale misura deve essere evidenziata nelle tabelle paga e corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro e comunque entro il 31 Dicembre di ogni anno.
Aumenti retributivi
Le retribuzioni orarie vigenti alla data della stipula del presente accordo
Vengono calcolate utilizzando il divisore 169 (calcolo paga oraria) sulle retribuzioni del salario contrattuale degli OTI in vigore dal 1/3/13 e dal 1/11/13 come da tabel- le allegate
Livello | 01/03/2013 | 01/11/2013 |
1A EX SUPER SPECIALIZZATI | 0,42694 | 0,1532 |
1B EX SPECIALIZZATI | 0,41725 | 0,14478 |
2C EX SUPER QUALIFICATO | 0,40942 | 0,13976 |
2D EX QUALIFICATO | 0,39148 | 0,13193 |
3E EX COMUNE | 0,37005 | 0,11944 |
Grandi campagne
3GC | 0,52 | |
31GC 1 ASSUNZIONE | 0,46 |
Retribuzioni orarie
Salari operai agricoli a tempo determinato OTD valevoli dal 01/03/2013
SALARIO CONTRATTUALE | 3° elem 0,3044 | TOTALE retribuzione Lorda oraria | TFR 0,0863 |
1° AREA
Livello “a” ex super speciali | 9,02058 | 2,745865 | 11,77 | 0,778476 |
Livello “b” ex specializ. | 8,52459 | 2,594884 | 11,12 | 0,735672 |
2°AREA
Livello “a” ex super speciali | 8,22873 | 2,504825 | 10,73 | 0,710139 |
Livello “b” ex specializ. | 7,76784 | 2,364531 | 10,13 | 0,670365 |
3° AREA
Livello “e” ex comune | 7,07198 | 2,152712 | 9,22 | 0,610312 |
Retribuzioni orarie
Salari operai agricoli a tempo determinato OTD valevoli dal 01/11/2013
CONTRATTUALE | 3° elem 0,3044 | Retribuz. Lorda oraria | 0,0863 | |
1° AREA | ||||
Livello “a” ex super speciali | 9,02058 | 2,745865 | 11,77 | 0,778476 |
Livello “b” ex specializ. | 8,52459 | 2,594884 | 11,12 | 0,735672 |
2°AREA | ||||
Livello “a” ex super speciali | 8,22873 | 2,504825 | 10,73 | 0,710139 |
Livello “b” ex specializ. | 7,76784 | 2,364531 | 10,13 | 0,670365 |
3° AREA | ||||
Livello “e” ex comune | 7,07198 | 2,152712 | 9,22 | 0,610312 |
Grandi Campagne 2013
3GC 1 livello | 9,67 |
31GC livello 1 assunzione | 8,70 |
Retribuzioni orarie
Salari operai agricoli a tempo determinato OTD valevoli dal 01/11/2014
SALARIO CONTRATTUALE | 3° elem 0,304 | TOTALE Retribuz. Lorda oraria | TFR 0,086 | |
1° AREA | ||||
Livello”a” ex super speciali | 9,210 | 2,804 | 12,01 | 0,795 |
Livello “b”ex specializ. | 8,704 | 2,649 | 11,35 | 0,751 |
2°AREA | ||||
Livelli “c”ex qualif. super | 8,402 | 2,557 | 10,96 | 0,725 |
Livello “d”ex qualificato | 7,931 | 2,414 | 10,35 | 0,684 |
3° AREA | ||||
Livello”e”ex comune | 7,220 | 2,198 | 9,42 | 0,623 |
Retribuzioni orarie
Salari operai agricoli a tempo determinato OTD valevoli dal 01/05/2015
SALARIO CONTRATTUALE | 3° elem 0,304 | TOTALE Retribuz. Lorda oraria | TFR 0,086 | |
1° AREA | ||||
Livello”a” ex super speciali | 9,372 | 2,853 | 12,23 | 0,809 |
Livello “b”ex specializ. | 8,857 | 2,696 | 11,55 | 0,764 |
2°AREA | ||||
Livelli “c”ex qualif. super | 8,550 | 2,603 | 11,15 | 0,738 |
Livello “d”ex qualificato | 8,071 | 2,457 | 10,53 | 0,697 |
3° AREA | ||||
Livello”e”ex comune | 7,348 | 2,237 | 9,58 | 0,634 |
2 livello 1 assunzione | 9,20 |
Grandi Campagne 2015
1 livello | 10,22 |
Una tantum Operai a tempo determinato
Per i lavoratori in forza alla data 1 marzo 2013 erogazione una tantum oraria OTD per i mesi gennaio e febbraio 2013 sulla base ore effettivamente prestate pari a € 0,20 da liquidarsi con mensilità di marzo 2013.
Art. 24
MANODOPERA ADDETTA ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA
Le campagne di raccolta vengono individuate nella provincia di Sondrio per i seguenti prodotti:
• uva
• frutta in pieno campo
Considerato che a tutt‘oggi, sono in vigore delle retribuzioni specifiche per i lavora tori impegnati nella raccolta di prodotti viticoli ed ortofrutticoli, le parti si accordano per un superamento graduale di dette retribuzioni fino a raggiungere il 90% di quanto previsto per un “ex comune”, per i lavoratori di prima assunzione ed il 100% per tutti gli altri, da effettuarsi con la seguente gradualità:
ANNO | 1ª ASSUNZIONE | ALTRI |
2005 | 83% | 93% |
2006 | 86% | 96% |
2007 | 90% | 100% |
Le retribuzioni fissate, si applicheranno esclusivamente alla manodopera ulterior- mente ed occasionalmente assunta per la raccolta.
Art. 25
PREAVVISO CONTRATTO A TERMINE
In caso di dimissioni di lavoratore con contratto a termine della durata superiore a mesi 2, il preavviso è pari a giorni 15 di calendario.
Art. 26
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribu- zione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta
per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza dal 1 giugno 1982, a partire cioè dalla data di entrata in vigore della Legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali preesistenti. In caso di morte dell’operaio, le indenni- tà spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice Civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispon- dente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo massimo di 6 mesi dal decesso. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.
All’operaio a tempo determinato compete il T. F. R. per l’effettivo lavoro ordinario svol- to, pari a11’8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provincia- le; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, elevata al l0% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il T.F.R. non si calcola sul terzo elemento.
Art. 27
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per quanto riguarda il presente articolo si fa riferimento all’art. 59 del vigente CCNL
Art. 28
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE DI MALATTIA E INFORTUNIO
È operativo in provincia di Sondrio, L’Ente Bilaterale agricolo territoriale, denominato EBAS, disciplinato dall’ accordo sindacale che è parte integrante del presente CCPLA. In caso di malattia o di infortunio sul lavoro, XXXX assicura agli operai agri- coli e florovivaisti, una integrazione sulle indennità erogate dagli Istituti Assicurativi.
EBAS è finanziato dall’apposito contributo posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nelle misure indicate nell’accordo sindacale stesso e da eventuali modifi- che ed integrazioni.
Malattia
Si precisa che il calcolo dei 180 giorni previsti dal CCNL, utili per la conservazione del posto di lavoro, si intendono per anno solare 1/1 - 31/12.
Prima della scadenza dei 180 giorni, a richiesta, il lavoratore a mezzo raccomandata A.R., potrà fare richiesta di aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a 180 giorni, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
Infortunio
La conservazione del posto per l’operaio a tempo indeterminato dovrà essere man- tenuta sino a guarigione clinica
Art. 29
ANTICIPAZIONI IN BUSTA PAGA DI INDENNITÀ DI INFORTUNIO SUL LAVORO
Viene prevista un’anticipazione pari ad € 16,00 per ogni giornata riconosciuta di infortunio sul lavoro. Tale anticipazione verrà erogata solo per infortuni di durata superiore a 8 giorni. Il lavoratore all’atto della liquidazione da parte dell’INAIL dovrà dare comunicazione al datore di lavoro e provvedere al rimborso di quanto antici- pato dalla ditta entro l0 giorni.
Le aziende agricole anticipano agli operai fissi le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all’infortunio e alla cassa integrazione.
Norma transitoria
La presente disposizione produce effetti dal momento in cui gli Enti previdenziali e assistenziali renderanno operativa la possibilità per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati.
Art. 30
LAVORI SPECIALI E NOCIVI
Sono considerati lavori speciali i seguenti:
• lavori in acqua o fango come lo spurgo delle rogge o l’irrigazione che prevede immissione di organi del corpo in acqua o stazionare in vasche piene d’acqua
• per svolgere lavori di riproduzione e/o allevamento pesci;
• l’estirpazione a mano in lotto delle piante;
• la potatura, i lavori di dendrochirurgia e lo scalvo delle piante di altezza superiore a tre metri;
• la preparazione, somministrazione e distribuzione di sostanze antiparassitarie, anti crittogamiche, erbicide ed insetticidi;
• lavorazioni in celle frigorifere;
• lavorazioni continuate con uso di vernici.
Per quanto riguarda le lavorazioni nocive, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, si impegnano a promuovere una ricerca complessiva sull’uso e sulla nocività degli anticrittogamici e a definire nel più breve tempo possibile gli elenchi aggiornati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Per tali lavori, viene corrisposto un compenso supplementare del 30% sul salario glo- bale riferito alle ore prestate. Il lavoratore non è obbligato a prestarsi per il lavoro di spurgo di rogge oltre il perimetro di Km. 5 dall’azienda.
Art. 31
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che presentano “fattori di nocività”, l’azienda limiterà la prestazione a 4 ore giornaliere. Per detti lavori vengono concesse 2 ore e 20 minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo a completamento dell’orario normale e giornaliero verrà impiegato in altri lavori normali nell’azienda.
Per i sopracitati lavori l’azienda metterà a disposizione i mezzi personali di protezio- ne in base alla natura stessa dei lavori.
Le parti si attengono alla descrizione minuziosa e dettagliata di tutti i mezzi di prote- zione necessari a prevenire qualsiasi tipo di infortunio qui di seguito riportata:
1 - Addetti ai trattamenti con fitofarmaci:
• tute impermeabili e traspiranti, intere, in cotone 100% anche impermeabilizzate e rivestite su entrambi i lati con materiali che garantiscano un grado di protezione conforme alle norme ISO e permeabilità alla sudorazione conforme alle norme DIN,
• cappucci a cappelli con copricollo impermeabili,
• guanti in polietilene, polivinile o lattice rinforzato con sottoguanti in cotone,
• occhiali con protezioni laterali qualora si utilizzino semimaschere,
• stivali in gomma o calzature traspiranti impermeabili e suola antisdrucciolo;
• xxxxxxxx piano facciali con schermi panoramici in policarbonato o vetro tempe- rato antiurto, che eroghino aria purificata mediante elettroventilatore a batteria dotato di gruppo filtrante idoneo ai prodotti utilizzati (combinazione idonea di filtri antipolvere e antigas o speciali conformi alle norme internazionali e CEE). I filtri dovranno essere custoditi accuratamente, dovranno essere sostituiti alla loro sca- denza o comunque quando il potere filtrante sia esaurito.
2 - Addetti all’utilizzo di fitofarmaci in ambiente chiuso:
• scafandro alimentato con aria purificata.
3 - Addetti allo spargimento di concimi chimici:
• maschere con filtro antipolvere di tipo P2 o P3.
4 - Addetti all’utilizzo di mezzi agricoli non cabinati:
• casco di protezione adeguato . 5 - Addetti alle celle di magazzini ortofrutticoli:
• giubbotto imbottito traspirante e copricapo con protezione per le orecchie.
5 - Addetti alle mietitrebbie:
• un paio di occhiali con protezioni laterali e mascherine con filtro antipolvere di tipo P2, protettori per l’udito in conformità al D.L. 277/91.
6 - Addetti alla mungitura:
• guanti e camici atti a prevenire il contatto con agenti organici potenzialmente infetti.
7 - Addetti all’utilizzo di motoseghe, decespugliatori, soffiatori, falciatrici, trinciaer- ba, trinciastocchi:
• calzature con suola antisdrucciolo e puntale rinforzato,
• guanti resistenti al taglio e all’abrasione, protettori per l’udito in conformità al D.L 277/91,
• casco protettivo con schermo facciale.
8 - Addetti alla semina e raccolta funghi:
• due tute (pantaloni e giubba) all’anno, stivali e guanti idonei con sostituzione ad usura per i lavoratori addetti alla semina e ai lavori complementari, due grembiuli all’anno e guanti con sostituzione ad usura per i lavoratori addetti alla raccolta funghi.
La dotazione dei mezzi personali di protezione non esonera il datore di lavoro dall’osservanza di altre norme o altre precauzioni tecniche alle quali va data la pre- ferenza, quali ad esempio l’utilizzo di mezzi meccanici con cabine pressurizzate per l’irrorazione di fitofarmaci.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e classe di appartenenza del presidio sanitario da usare. In assenza di tale informazione, il lavo- ratore potrà rifiutarsi di somministrare il prodotto.
A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione del sindacato, in presenza di situazioni precarie in ordine alla salute dei lavoratori è consentita la possibilità degli interventi delle USSL tramite suoi esperti e tecnici i quali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Gli oneri derivati dagli accertamenti medici e dalla rilevazione concordati ed ese- guiti dagli enti saranno a carico delle aziende.
In relazione al capo 40 del D.L. 277/91 (protezione dei lavoratori dal rischio di ipoa- cusia da rumore) saranno obbligatoriamente sottoposti ad accertamenti sanitari i lavoratori la cui soglia di esposizione superi i valori indicati dalla legge stessa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 44 di tale decreto. L’onere derivante da detti accertamenti è posto a carico dell’azienda.
Qualora le visite vengano effettuate durante il normale orario di lavoro, il lavoratore disporrà di un permesso retribuito. Il lavoratore è tenuto a presentare certificato comprovante l’effettuazione della visita.
Ai lavoratori che ne faranno richiesta verranno concesse tre mezze giornate retribui- te nell’arco dell’anno per visite mediche e specialistiche personali, da documentar- si dietro presentazione del certificato medico.
Al fine di ridurre l’incidenza degli infortuni gli imprenditori si impegnano a fare adottare ai lavoratori le seguenti precauzioni:
• utilizzare trattrici agricole dotate di cabina o telai di sicurezza
• utilizzare per l’aggancio delle attrezzature esclusivamente i dispositivi indicati dal costruttore
• non trainare masse eccedenti il valore od il peso riportato nel libretto d’uso
• evitare il trasporto di passeggeri su mezzi non omologati
• non rimuovere a trattrice in moto, il manicotto di sicurezza dei giunti cardanici
Nelle aziende ove i lavoratori sono soliti consumare pasti, dovrà essere messo a disposizione da parte dei datori di lavoro un adeguato locale ad uso mensa o prov- vedere ad una sistemazione equivalente.
Con riferimento al decreto del 19.03 .56 n° 303 ed al Dlgs 81/2010, le aziende agri- xxxx metteranno a disposizione dei dipendenti adeguati locali ad uso spogliatoi provvisti di servizi igienici, comprese le docce.
Ogni azienda dovrà essere dotata della cassetta di pronto soccorso. Per quanto non contemplato nel presente articolo le parti faranno espresso riferimento alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 32
TUTELA DELLA MATERNITÀ
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge in vigore.
A tutte le lavoratrici sarà concesso un permesso all’anno non retribuito per potersi sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e mammografia. Le interessate devono produrre il certificato attestante l’effettuazione della visita.
Trattamento economico del 100% della maternità obbligatoria e/o anticipata, per gli OTI.
Art. 33
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari che vengono esemplificati, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso che garantiscono un rapporto quanto più possibile definito fra sanzione e mancanza.
L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quan- do le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario pre- avvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
Ove l’ammonizione verbale, o scritta, non abbia sortito l’effetto voluto o la mancan- za abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a 2 ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni, ovvero il licenziamento.
A titolo di indicazione si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro e non giustifichi l’assenza;
b. senza legittima giustificazione ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi
la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta l’autorizzazione dal diretto superiore;
c. per negligenza esegua male il lavoro affidatogli;
d. all’interno dell’azienda esegua lavoro per suo conto senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale even- tualmente impiegato;
e. per disattenzione provochi danni alle macchine, alla produzione, ai prodotti o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f. a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro non ne avverta il proprio superiore diretto
g. nel proprio interesse o di un compagno di lavoro escluso ogni preventivo concer- to con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall’azienda allo scopo di accer- tare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell’orario;
h. contravvenga al divieto di fumare all’interno dell’azienda ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.
L’importo delle multe verrà devoluto ad EBAS.
Art. 34
PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le norme per la sanzione e la procedura per l’applicazione dei provvedimenti disci- plinari, dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione all’albo aziendale.
L’azienda non può applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disci- plinare, ad eccezione di quello del rimprovero verbale, senza avergli preventivamen- te contestato l’addebito per iscritto e sentite le sue difese, nonché indicata la san- zione disciplinare che intende adottare nei suoi confronti.
Nella contestazione scritta di cui sopra dovranno essere indicati dall'azienda i fatti specifici che costituiscono l’infrazione imputata. Il provvedimento che l’azienda intende adottare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 giorni dalla docu- mentata notificazione della contestazione dell’infrazione.
Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare verbalmente o per iscritto le sue controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un rappre- sentante sindacale aziendale.
Trascorso il predetto termine di 5 giorni l’azienda, ove non abbia ritenuto valide le giustificazioni da parte del lavoratore, potrà dare applicazione alla sanzione discipli- nare di cui aveva dichiarata l’adozione.
Per contro, qualora tale provvedimento non venga applicato dall’azienda entro i 6 giorni successivi a quello della presentazione delle controdeduzioni, le stesse si riter- ranno accolte.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, un tentativo obbligatorio di conciliazione, con richiesta di
convocazione della “Commissione Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali”, istituita con accordo sindacale del 27.04.2000.
In tal caso la sanzione disciplinare resterà sospesa fino alla definizione della contro- versia.
Art. 35
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Le parti recepiscono integralmente quanto previsto dalla Legge 108/90 e successi- ve modifiche ed integrazioni, in merito ai licenziamenti individuali.
Per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella comunicazione scritta vanno specificati distintamente i motivi di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo.
I licenziamenti per motivi giustificati da ragioni inerenti l’attività produttiva e l’orga- nizzazione del lavoro sono riferiti ai casi seguenti:
• modifiche sostanziali della superficie aziendale per destinazione di aree fabbricabili, aree industriali o ad altri usi pubblici o in caso di espropri o cessazione di affittanze;
• modifiche sostanziali negli ordinamenti colturali o dell’organizzazione aziendale, che comportano la necessità inderogabile, anche se temporanea, della riduzione dell’organico;
• quanto sopra con riferimento ai programmi zonali;
• adesione dell’azienda a forme associative di conduzione, sempre che la stessa renda inevitabile la riduzione dell’organico aziendale. In tale eventualità il lavoratore deve acquisire titolo preferenziale per l’assunzione nella nuova realtà associata;
• quando l’imprenditore subentra nella lavorazione diretta con il proprio nucleo familiare, oppure in caso di rientro di unità attiva coltivatrice diretta.
Art. 36
DIRITTI SINDACALI
Le parti recepiscono integralmente l’accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, come sottoscritte dalle Organizzazioni Nazionali di categoria.
Art. 37
QUOTA SINDACALE PER DELEGA
Le aziende effettueranno la trattenuta dei contributi sindacali, dietro regolare dele- ga con firma del lavoratore interessato, che autorizza il datore di lavoro alla trattenu- ta ed al versamento per conto del lavoratore stesso al sindacato da lui indicato, con le modalità che saranno chiaramente riportate sulla delega stessa.
Art. 38
CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
Viene confermato nella misura dello 0,50% a carico del lavoratore e dello 0,50% a carico dell’impresa, il contributo di assistenza contrattuale provinciale, denominato CAC, disciplinato da apposito accordo sindacale.
Art. 39
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
A seguito della stipula ed applicazione del presente CCPLA, si intendono conferma- te tutte le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende.
Art. 40
STAMPA E DISTRIBUZIONE CONTRATTO
La stampa del presente CCPLA è posta a carico di EBAS e la distribuzione gratuita ai lavoratori, compete alle Aziende e alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.
PARTE SECONDA
Articoli Contratto Nazionale
Art. 14
CONTRATTO INDIVIDUALE
Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato o determinato, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo inde- terminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto individuale dovranno essere precisati, la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed Il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal Contratto provinciale di lavoro.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Art. 17
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavora-
xxxx occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente C.C.N.L. per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente C.C.N.L.;
- la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
- l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporziona- to all’entità della prestazione;
- ogni altra modalità di impiego .
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell’art. 5 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da cia- scuna azienda nell’anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinar io rilevate in azienda nell’anno precedente e l’u- nità equivalente (*).
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:
a. per prestazioni settimanali: 24 ore;
b. per prestazioni mensili: 72 ore;
c. per prestazioni annuali: 500 ore.
I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.
(*) L’unità equivalente è pari a 270 giornate
Art. 18
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Le parti, rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante, ai fini della for- mazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro, defi- niscono al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 10.9.2003
n. 276 del vigente CCNL art. 18 - apprendistato professionalizzante (vedi allegati CCNL).
Art. 35
RIPOSO SETTIMANALE
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 48 ore.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell’art. 8 della legge 22 febbra- io 1934, n. 370.
Art. 38
PERMESSI STRAORDINARI
In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di dieci giorni.
In occasione della nascita, adozione internazionale o affidamento preadottivo di minore è riconosciuto al padre un giorno di permesso.
Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado. Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per figli con handicap grave e di congedi per malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi.
Art. 39
PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
All’operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potrà superare nello stes- so momento, il numero 1, per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione provinciale. Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione riconosciuti dall’art. 5 della legge 53/2000.
Art. 53
SCATTI DI ANZIANITÀ
Con decorrenza dal 1° febbraio 1983 gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, ad € 10.33 mensili se operai qualificati, ad
€ 10.85 mensili se operai qualificati super, ad € 11.36 mensili se operai specializzati e ad € 1 1.62 mensili se operai specializzati super.
Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto.
Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore, l’opera- io conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più ele- vato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, fino al raggiungimento del numero massimo di 5.
L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’ operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali.
Resta ferma la decorrenza del 1° novembre 1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato.
Nota a verbale
Fermo restando il valore in cifra fissa degli scatti di anzianità di cui all’art. 53, nella fase di prima applicazione del presente CCNL i Contratti provinciali di lavoro, nel definire la classificazione degli operai di cui all’art. 31, attribuiranno ai profili profes- sionali individuati i corrispondenti valori degli scatti di anzianità.
Art. 55
RIMBORSO SPESE
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero, ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
I contratti provinciali potranno prevedere la forfetizzazione anziché il rimborso a piè di lista, delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
PARTE TERZA
Regolamento Ebas
Art. 1
DECORRENZA
Il presente regolamento decorre dal 19 Aprile 2013, salvo le decorrenze particolari stabilite e specificate diversamente.
Art. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento disciplina l’attuazione degli scopi statutari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni previste ed erogate dall’Ente Bilaterale della Provincia di Sondrio denominato (EBAS) in applicazione del CCNL per gli operai agricoli e floro- vivaisti e del Contratto Integrativo Provinciale, sottoscritto in data 18 marzo 2013.
Art. 3
REQUISITI ED OBBLIGATORIETÀ DI ISCRIZIONE ALL’ENTE BILATERALE
Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, che applicano il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti operanti con unità produttive sul territorio della Provincia di Sondrio, sono tenute a riconoscere integralmente quanto previsto dal Contratto Integrativo Provinciale siglato in data 18 marzo 2013, con la conse- guente possibilità di aderire a (EBAS) ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, che già sostituisce ex Fondo Integrativo Malattia Infortuni denominato (FIMI).
Art. 4
MODALITÀ E VERSAMENTO CONTRIBUTIVO AD EBAS
L’iscrizione ad EBAS presuppone e comporta la conoscenza con conseguente accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro even- tuali successive modifiche; inoltre con l’iscrizione/registrazione le aziende s’impe- gnano formalmente ad osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dal Contratto Integrativo Provinciale ed il relativo CCNL, oltre agli accordi ed atti norma- tivi adottati fra le parti.
Art. 5
CONTRIBUZIONE AD EBAS
L’obbligo contrattuale, disposto dall’accordo tra le Associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori dell’agricoltura in Provincia di Sondrio, definito dalla convenzione INPS, in data 30/06/2005, viene assolto mediante il versamento TRIMESTRALE attra- verso il modello DMAG/R che autorizza l’INPS a trattenere l’importo convenuto, il cui ammontare complessivo è del 2,60%, di cui, 1,30% a carico del datore di lavoro, il restante 1,30% a carico del lavoratore.
DESTINAZIONE FONDO | A CARICO IMPRESA | A CARICO LAVORATORE | TOTALE |
Fondo comune di gestione | 0,15% | 0,15% | 0,30% |
Mutualizzazione Integrazione Malattia Infortunio | 0,60% | 0,60% | 1,20% |
Organismo paritetico e finanziamento RLST | 0,05% | 0,05% | 0,10% |
Assistenza Contrattuale | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
TOTALE | 1,30% | 1,30% | 2,60% |
In riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, EBAS richiede alle aziende iscritte una quota per l’attività di verifica da parte dei Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST) presso le aziende associate a EBAS.
Viene stabilito che l’onere a carico delle imprese sia differenziato a seconda del numero degli addetti, calcolato in base ai rapporti di lavoro subordinato, instaurati nel corso dell’anno precedente, indipendentemente dalla sua tipologia o durata, ovvero:
• Per le aziende fino a15 dipendenti una quota pari allo 0.50% della retribuzione complessiva erogata ai dipendenti nel corso dell’anno precedente, con una soglia minima di € 50 per azienda.
• Per le aziende sopra i 15 dipendenti il contributo sarà pari allo 0.35% della retribu- zione complessiva, erogata ai dipendenti nel corso dell’anno precedente, con un massimale di € 2.000.
Art. 6
GESTIONE RISORSE DEI FONDI
Le risorse derivanti dalle contribuzioni trimestrali sono ripartite negli appositi e speci- fici fondi a destinazione vincolata, nel rispetto del Contratto Integrativo Provinciale e successive modifiche come da verbale del 30/06/2005.
Gli importi ripartiti ai fondi, sono al netto di tutti gli oneri di riscossione contabilizzata in proporzione all’entità delle entrate.
Fermo restando quanto indicato sopra, la gestione amministrativa dei Fondi spetta al Comitato di Gestione come previsto dallo Statuto (EBAS) Art.9, ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; assicu- rando in ogni caso la liquidità necessaria per la gestione dei servizi e l’erogazione delle prestazioni nei termini previsti dai precedenti regolamenti e dalle procedure.
Di norma prelievi, erogazioni, pagamenti per qualsiasi titolo o causale ed il movi- mento dei fondi dell’Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente e approvate dal Comitato di Gestione, nel rispetto dello statu- to; è consentita l’eccezione, in casi di reale urgenza per l’operatività dell’Ente, di firma disgiunta solo nei limiti di € 3500 (tremilacinquecento) euro, dandone comuni- cazione nel primo Comitato Esecutivo.
Art. 7
MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Richiamando l'obbligo del versamento trimestrale attraverso F24 contributi INPS, che assolve l'impresa e di conseguenza i lavoraotori dalle mutualizzazioni erogate dall'ente bilaterale nelle percentuali previste, Art. 5 (contributi ad EBAS).
In mancanza di tale versamento, non saranno garantiti i servizi e le prestazioni, sia alle imprese che ai loro dipendenti, che verranno considerati sospesi dandone comunicazione ufficiale attraverso lettera raccomandata.
Potrà essere sanato il mancato versamento del contributo entro il mese successivo alla normale scadenza, previa comunicazione ad EBAS attraverso lettera raccoman- data accompagnata da effettiva ricevuta della regolarizzazione della posizione.
A partire da gennaio 2014, a tutti i casi di ritardo versamento dei contributi, si appli- cherà una contribuzione addizionale (finalizzata a coprire le maggiori spese ammi- nistrative) pari a 3 euro per mese di ritardo riferito a ciascuna posizione lavorativa associata oltre ad un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.
Il calcolo della contribuzione addizionale verrà effettuato dall’ufficio amministrativo dell’ente ed il versamento dei contributi dovrà consentire la netta distinzione tra contribuzione ordinaria ed addizionale.
Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti EBAS si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all’incasso dei contributi dovuti dalle aziende, adottando i prov- vedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo idonei proce- dimenti giudiziari.
In caso di mancato versamento dei contributi oltre i sei mesi, i servizi e le prestazioni potranno essere riattivate solo a seguito dell’effettivo pagamento delle mensilità sco- perte, mediante bonifico bancario, ivi compresa la contribuzione addizionale prevista e calcolata dall’ufficio amministrativo EBAS.
La definitiva riattivazione del diritto alle prestazioni avverrà senza soluzione di conti- nuità per i lavoratori, mentre invece sarà oggetto di valutazione del Comitato di Gestione la determinazione della nuova decorrenza delle prestazioni a vantaggio delle imprese.
Art. 8
PRESTAZIONI MUTUALIZZATE
Le prestazioni mutualizzate previste con decorrenza dal 30/06/2005 sono riferite ad “Integrazione Malattia ed Infortuni, Assistenza Contrattuale”.
La gestione mutualizzata offre certezza di oneri alle imprese e favorisce per i lavora- tori l’agevolata esigibilità e migliori condizioni economiche e normative di tutele contrattuali previste dal CPL e CCNL in vigore.
L’Ebas assicura agli operai agricoli e florovivaisti aventi diritto, un’integrazione, a par- tire dalla fine del periodo di carenza, tale da assicurare un trattamento economico, pari al 100% della retribuzione prevista dal vigente CCPLA.
In caso di erogazioni di acconti da parte degli Istituti, l’EBAS provvederà previa pre- sentazione di domanda, ad erogare le integrazioni di propria competenza.
Per quanto riguarda i periodo di carenza, l’Ebas erogherà, a copertura parziale delle giornate non indennizzate, sia agli operai a tempo indeterminato che a tempo determinato, un importo tale da assicurare un trattamento economico pari a circa il 60% della retribuzione giornaliera per quanto riguarda la malattia e circa il 90% per quanto riguarda l’infortunio sul lavoro.
I trattamenti tuttora in vigore sono i seguenti:
CARENZA MALATTIA: Op. Super Specializzati (LIV.A) | € 105,00 |
Op. Specializzati (LIV. B) | € 100,00 |
Op. Super Qualificati (LIV. C) | € 95,00 |
Op. Qualificati (LIV. D) | € 90,00 |
Op. Comuni (LIV. E) | € 85,00 |
CARENZA INFORTUNIO: Op. Super Specializzati (LIV.A) | € 160,00 |
Op. Specializzati (LIV. B) | € 150,00 |
Op. Super Qualificati (LIV. C) | € 145,00 |
Op. Qualificati (LIV. D) | € 140,00 |
Op. Comuni (LIV. E) | € 125,00 |
Le integrazioni previste verranno erogate ai soli lavoratori iscritti negli elenchi ana- grafici agricoli della Provincia di Sondrio, che abbiano prestato attività lavorativa nel settore e che comunque siano stati indennizzati per Malattia o Infortunio dai rispetti- vi Istituti Assicurativi.
Le parti si impegnano a adeguare tali importi qualora i contratti collettivi Nazionali o Provinciali prevedano aumenti salariali.
Le integrazioni, nonché le ulteriori prestazioni straordinarie previste, verranno liquida- te, previa presentazione della relativa domanda correlata dalla necessaria docu- mentazione.
Il Comitato autorizzerà l’erogazione delle prestazioni, dopo aver costatato l’avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell’Istituto e dopo aver verificato la regolari- tà di versamenti da parte delle aziende.
Per quanto riguarda l’integrazione della Malattia:
Agli operai a tempo indeterminato verrà garantita un’integrazione salariale, fino ad un massimo di 180 giornate per assenza dovuta a malattia. Nel caso in cui la malattia prosegua oltre la 180° giornata, al lavoratore ancora in forza all’azienda o disoccupato a seguito della cessazione della conservazione del posto, che non percepisca nessun altro trattamento analogo o pensionistico, l’Ebas erogherà un’in- dennità sostitutiva, pari al 50% della retribuzione tabellare, fino al 365° giorno. Per le malattie che si collocano a cavallo tra un anno e l’altro, al lavoratore compete l’in- tegrazione completa fino al 180° giorno dall’inizio della malattia. Semmai continuas- si il pagamento della prestazione da parte dell’Inps, l’Ebas sospenderà la corre- sponsione dell’integrazione, fino alla cessazione del pagamento da parte dell’istitu- to, per poi riprendere per le giornate rimanenti fino al 365° giorno dall’inizio dell’e- vento.
Agli operai assunti con contratto di lavoro a termine o per fase lavorativa, l’integra- zione sarà corrisposta fino al termine del contratto di lavoro, fermo restando il rico- noscimento da parte dell’INPS.
Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro:
A tutti gli operai sia a tempo indeterminato che a termine, verrà garantita l’integra- zione, per tutto il periodo di assenza dal lavoro, previo riconoscimento dell’indennità temporanea da parte dell’INAIL.
Per quanto riguarda le prestazioni straordinarie quali:
Assegno Funerario, Borse di Studio, Protesi Odontoiatriche/Oculistiche, il Comitato di Gestione si riserva di deliberare erogazioni tenendo conto delle disponibilità di bilancio.
Art. 9
TITOLARITÀ PRESTAZIONI E DECORRENZA
Le aziende ed i loro lavoratori dipendenti possono fruire dei servizi e delle prestazioni e provvidenze purché le prime risultino in regola con l’applicazione integrale della
contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CPL) di settore ed abbiano regolar- mente versato la contribuzione ad EBAS da almeno sei mesi.
Art. 10
CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE PRESTAZIONI
Le domande di Prestazioni/Providenze verranno evase dall’ufficio EBAS entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei tabulati INPS / INAIL.
Art. 11
RECLAMI SUGLI IMPORTI DELLE EROGAZIONI
Qualsiasi reclamo nei confronti di XXXX sulla non corrispondenza delle somme ero- gate oppure sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve essere presentato per iscritto dal dipendente o dall’azienda entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o rifiuto della pratica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 12
DECADENZA DEL DIRITTO A SERVIZIO E PRESTAZIONI
Il diritto a servizi e prestazioni a favore di aziende e loro lavoratori dipendenti si estingue:
- per cessazione dell’azienda;
- per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- per decesso del dipendente (eccetto il caso della provvidenza per decesso del dipendente);
- per passaggio del dipendente alla qualifica di dirigente.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di diri- gente, l’azienda è tenuta a darne comunicazione ad EBAS.
Art. 13
VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Nel caso di cessazione dell’Attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un’ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell’articolo precedente.
Con riferimento al caso in cui l’Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad EBAS nel termine massimo dei 60 giorni.
Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessione di ramo d’azienda, l’a- zienda subentrante è tenuta a comunicare i nominativi dei lavoratori trasferiti.
In tutti i casi l’azienda subentrante inizierà a calcolare e versare la contribuzione prevista dal primo giorno del mese successivo all’ultimo trimestre regolarmente ver- sato dall’azienda cessante, anche se la cessione è avvenuta nel corso del mese.
Resta in facoltà di EBAS mettere in atto tutte le azioni necessarie alla riscossione dei contributi dovuti dalle aziende.
Art. 14
PRIVACY E TUTELA DATI PERSONALI
EBAS, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n.196/03, s’impe- gna al trattamento di tutti i dati conferiti dalle aziende, dai loro consulenti e centri servizio e dai lavoratori dipendenti nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normati- va vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.196/03 e suc- cessive modifiche ed integrazioni.
Il conferimento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili, richiesti dalle procedure di registrazione e contribuzione saranno strettamente funzionali, alla gestione e all’esecuzione del rapporto associativo-contrattuale, il quale senza il trat- tamento dei dati richiesti potrebbe non essere, in tutto o in parte eseguito.
Le modalità di trattamento dati e le procedure-effettuate anche con l’ausilio di stru- menti elettronici-necessarie per il fine indicato, nel rispetto dei principi di liceità, cor- rettezza e trasparenza e con logiche strettamente correlate agli scopi e finalità di EBAS, attribuite dallo stesso statuto e dalla contrattazione Provinciale e nazionale tra le Parti del settore.
I dati potranno essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori, specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di responsabili o incaricati, di volta in volta individuati e coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni e comunque in conformità alle istru- zioni ricevute; l’elenco di tali collaboratori, potrà essere conosciuto dagli associati facendo specifica richiesta all’Ente.
I dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato, trattamen- to illecito.
Essi, non sono soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, oltre che alle Parti sociali costitutive di EBAS, anche a terzi soltanto per svolgere o fornire servizi funzioni alla esecuzione e prosecuzione del rapporto associativo-contrattuale.
Art. 15
DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO
Quanto non disciplinato nel presente regolamento, oppure nelle specifiche conven- zioni/accordi, legati alle prestazioni e previdenze, potrà essere previsto con specifi- ca delibera dal Comitato di Gestione, che verrà allegata al regolamento come ver- bale del Comitato.
Art. 16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Gli Organismi di EBAS, congiuntamente con le parti sociali hanno determinato, con decorrenza dal 20 Febbraio 2013 l’avvio operativo di EBAS; conseguentemente ces- serà la denominazione FIMI, che verrà sostituita da EBAS (ENTE BILATERALE XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX).
Art. 17
CRITERI DI ASSEGNAZIONE RLST
Con riferimento al verbale del 15/06/2012 e come previsto dal CPL di Sondrio sotto- scritto dalle parti in data 18/03/2013, si è deciso di definire il ruolo della bilateralità attraverso l’istituzione dell’Ente Bilaterale Territoriale (denominato EBAS).
Restando sempre dentro l’alveo della Bilateralità, si è definito il ruolo degli R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) figure essenziali per il set- tore Xxxxxxxx e Florovivaista della Provincia di Sondrio.
Le figure che ricopriranno l’incarico da R.L.S.T saranno 2 (due) per l’anno 2013, nominate da FLAI CGIL e FAI CISL.
Le stesse eseguiranno un corso di formazione della durata di 64 ore, attraverso un qualificato ente di formazione, che rilascerà l’attestato di partecipazione al corso, a titolo di, RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE ai sensi del
X.Xxx. n. 9 aprile 2008, n.81 e D.M. 16/01/1997.
Una terza figura a tempo parziale, sarà nominata dalla UILA -UIL per l’anno 2014, previo verifica tra le parti firmatarie dell’accordo Provinciale siglato in data 18/03/2013.
PARTE QUARTA
Recapiti e Indirizzi
RECAPITI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
SEDI TERRITORIALI CGIL E PATRONATO INCA
SONDRIO
Via Xxxxxxx 14
Tel. 0000 000000
Fax 0000 000000
XXXXXXXX
Xxx Xxxxxxxx 0
Tel. 0000 000000
Fax 0000 000000
XXXXXXXXX
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0 Tel. 0000 00000
Fax 0000 00000
XXXXXX
Xxx Xxxxxxxxxx 00
Tel. 0000 000000
Fax 0000 000000
XXXXXX
Xxx X. Xxxxxxx 0
Tel. 0000 000000
XXXXXXX
Xxxxx Xxxxxxx 0
Tel. 0000 000000
Fax 0000 000000
XXXXXX
Xxx Xxxxxx 00
Tel. 0000 000000
Fax 0000 000000
XXXXXXX
Xxx Xx Xxxx 000/X Tel. 0000 000000
Fax 0000 000000
SEDI TERRITORIALI CISL E PATRONATO INAS
SONDRIO
Via Bonfadini 1
Tel. 0000 000000
XXXXXX
Xxx Xxxxxx 00
Tel. 0000 000000
XXXXXXX
Xxx 0x Xxxxxx 0
Tel. 0000 000000
LIVIGNO
Scuole Elem. Xxx Xxxxxx Xxx. 0000 000000
XXXXXX
Xxx Xxxxxx 0
Xxx. 0000 000000
XXXXXX
Piazza Marinoni 12
Tel. 0000 000000
MORBEGNO
Xxx Xxxxxxx 00
Xxx. 0000 000000
XXXXXXXXX
P.tta Persenico Xxx xxxxx Xxxxxxx Xxx. 0000 00000
XXXXXXX
Xxx Xxxxxxx 0
Tel. 0000 000000
SEDI TERRITORIALI UIL E PATRONATO ITAL
SONDRIO
Via Mazzini 65
Tel. 0000 000000
Fax 0000 000000
XXXXXXXX
Xxx Xxxxxxxxx 00
Tel. e Fax 0000 000000
CHIAVENNA
Via Consoli Chiavennaschi 1
Tel. e fax 0000 00000
XXXXXX
Xxx xxxxx Xxxxxxxx 00 Tel. e Fax 0000 000000
LIVIGNO
Via Xxxxx 108 presso stabile Polizia Locale Tel. 0000 000000
RECAPITI ORGANIZZAZIONI DATORI DI LAVORO AGRICOLI
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (Coldiretti) e Patronato Epaca
SONDRIO
Largo Sindelfingen, 9 - Tel. 0000 000000/541625 - Fax 0000 000000 email: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Patronato:
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
email: xxxxx.xx@xxxxxxxxxx.xx sito: xxx.xxxxx.xx
UFFICI DI ZONA E RECAPITI
• TIRANO: Via Manzoni, 7 - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
• BORMIO: Xxx Xxxxxxx, 0 - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
• GROSIO: Xxx Xxxxxxx, 0
• MORBEGNO: Via Damiani, 39 - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
• CHIAVENNA: Via X. Xxxxxxx, 8 - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
• TEGLIO: Xxx Xxxxxxx, 0
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX (XXX) E PATRONATO INAC
• SONDRIO: Via X. Xxxxx, 44 - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
CONFAGRICOLTURA E PATRONATO ENAPA
• SONDRIO: Via Parravicini, 18 - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
PAR TE QUINTA
Allegati
Allegato n° 1
VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO.
Il giorno 18 marzo 2013 presso la sede Ebas in Via X. Xxxxx, 44
TRA
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Sondrio, rappresentata dal sig. Xxxxx Xxxxxxx. Confederazione Italiana Agricoltori di Sondrio, rappresentata dal Sig. Xxxxx Xx Xxx.
Confagricoltura Sondrio, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
E
FLAI - CGIL di Sondrio, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx. FAI - CISL di Sondrio, rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxx Xxxxx. UILA - UIL di Sondrio, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Si conviene quanto segue:
Ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale vigente. si stipula l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Sondrio.
DURATA DEL CONTRATTO E CAMPO D’APPLICAZIONE
Il contratto decorre dal 01.01.2012 ed ha validità fino al 31.12.2015 ed è valevole per i dipendenti delle aziende Agricole e Florovivaiste ubicate nella provincia di Sondrio.
OSSERVATORIO PROVINCIALE
Le parti si impegnano a costituire la commissione di conciliazione presso l'ente bilaterale. In tale occasione verrà costituito anche l'Osservatorio provinciale di settore
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
Se costituito in data 1.9.2013 il nuovo servizio in materia di sicurezza sul lavoro con le due figure di RLST come previsto dal D.Lgs. 81/2008
ASSUNZIONE E TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO
In caso di accordi interconfederali o categoriali nazionali riguardanti le modalità di assunzione o di nuove tipologie di rapporto di lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarne il loro
RIASSUNZIONE
Fermo restando il diritto alla riassunzione peraltro già previsto dal precedente CPL e dal vigente CCNL, la nuova formu- lazione dell’articolo dovrà contenere la dicitura:
“il diritto alla riassunzione è confermato, salvo effettive motivazioni che ne impediscano l’applicazione”.
CONTRATTO APPRENDISTATO
Per le sole attività stagionali, (esempio Alpeggi) si concorda la possibilità di stipulare contratti di apprendistato rappor- tati alla durata della stagione stessa, fermo restando che questi periodi verranno cumulati fino al raggiungimento della durata massima stabilita dal CCNL per il conseguimento della qualifica.
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Le parti convengono di valutare. su proposta delle Organizzazioni Sindacali dei lavorator i. l’inserimento nelle Aree di tempi di preavviso pari a giorni quindici.
MALATTIA APPRENDISTI
A decorrere dal 1° gennaio 2005, verrà riconosciuta anche agli apprendisti da parte di Xxxx l’indennità salariale relati- va ai periodi di assenza per malattia, compresa la carenza, in misura non superiore all’integrazione prevista per i medesimi eventi. accaduti agli operai.
MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO
Per quanto riguarda il lavoro notturno e/o festivo, le parti convengono di meglio chiarire quanto scritto nel precedente Contratto Provinciale; si specifica che in caso di lavoro prestato in regolari turni periodici. la maggiorazione da ricono- scere al lavoratore è pari al 20%.
Per tutte le altre maggiorazioni valgono le percentuali stabilite dal vigente CCNL.
Allegato n° 2
CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI DELL’AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E L’INPS PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER L’EROGAZIONE DI INDENNITÀ INTEGRATIVE DI MALATTIA E DI INFORTUNIO, AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 334.
L’anno 2013 il giorno 28 del mese di giugno in Sondrio
tra
Il Dr Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nella qualità di direttore della sede provinciale INPS di Sondrio a ciò delegato dal Direttore generale dell’ INPS con determinazione n. P23/168/13 del 30 maggio 2013.
e
I rappresentanti legali di:
Confagricoltura Sondrio | Sig. | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
Federazione Prov.le Coltivatori Diretti Xxxxxxx | Xxx. | Xxxxx Xxxxxxx | |
Confederazione Prov.le Italiana Agricoltori | Sig. | Xxxxx Xx Xxx | |
Flai Cgil | Sig. | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
Fai Cisl | Sig. | Xxxxxx Xxxxx | |
Uila | premesso | Sig.ra | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
- l’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 prevede che il servizio per i contributi agricoli unificati, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può assumere per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’agricoltura a carattere nazionale la riscossione dei contributi per l’assistenza contrattuale e per l’integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti col- lettivi di lavoro, stipulando all’uopo apposita convenzione;
- che per effetto dell’art. 9- sexies, comma 1, del D.l. 510/1996 convertito dalla legge 608/1996, l’INPS è subentrato allo SCAU nella gestione delle convenzioni stipulate tra lo SCAU e le predette associazioni sindacali;
- che i contributi suddetti sono stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli del 25/05/2010 (art. 5 ter.) e determinati quanto alla misura, dall’accordo sindacale del 05/04/2000 per la costituzione di un ente bilaterale (EBAS) per l’erogazione di indennità integrative a quelle di legge (malattie ed infortuni) e per il contributo di assistenza contrattuale ai lavoratori agricoli (C.A.C.), dipendenti dalle aziende agricole della Provincia di Sondrio;
- che gli stessi rientrano fra quelli indicati dall’articolo 11 della già citata legge 334 del 1968;
visto
il D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali,
rilevata
l’opportunità di porre in essere una regolamentazione dei rapporti tra l’INPS e le associazioni sindacali predette, che tenga conto dell’attuale contesto normativo e delle mutate esigenze operative,
considerato
che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dell’art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Sondrio affidano all’INPS la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integra- tivi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citato in premessa, e stabiliti nella
misura totale del 2,60% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui il 1,60% per il contributo di assistenza malattia (EBAS) e il 1,00% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).
Art. 2
I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo precedente debbono, all’atto della presenta- zione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l’apposito riquadro in cui viene confermata l’ap- plicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l’INPS a trattenere l’importo convenuto.
La sottoscrizione vale come autorizzazione per l’INPS a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei contributi obbligatori, l’importo dovuto.
I datori di lavoro, come sopra individuati, debbono portare a conoscenza dei singoli lavoratori, destinatari della pre- sente convenzione, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento dell’obbiettivo.
Art. 3
La Sede dell’INPS provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autoriz- zazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2,60% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l’art.1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art.1 D.L.338/89.
Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni l’importo complessivo sarà determinato sulla retribuzione imponibile calcolata come salario medio convenzionale dell’anno per il numero delle giornate accertate in via definitiva nell’an- no precedente.
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e malattia e infortunio avviene anche nel caso in cui per age- volazioni di legge non è prevista la riscossione del contributo obbligatorio.
In caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La riscossione deve avvenire in un’unica soluzione.
Le comunicazioni relative alle variazioni degli importi di cui sopra dovranno pervenire all’Istituto entro il 30 giugno dell’anno in corso. Eventuali successive comunicazioni saranno prese in considerazione a partire dal primo trimestre dell’anno successivo.
Art. 4
La riscossione dei contributi di cui all’art. 1 avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro.
Sulla lettera di personalizzazione a cui è allegata la modulistica in uso sarà esplicitamente menzionata la natura del contributo con le dizioni “Assistenza contrattuale provinciale” e “Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale”. Art. 5
Le Associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro costituiranno formalmente il comitato provinciale di gestione della cassa integrativa di trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza contrattuale, comunicando alla sede dell’INPS, firmataria della presente convenzione: Il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare le rimesse dei contributi; Il nome del rappresentante del Comitato di gestione.
Art. 6
Le Associazioni si impegnano a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione. Il costo unitario di gestione per l’esazione del contributo in oggetto, cioè per quanto riguarda la riscossione quote da riscuotere con il DMAG-Unico, è stato individuato dall’Istituto sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2009 ed è pari a € 0,54.
All’Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi previsti in convenzione, così come comunicato all’INPS dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17 della legge n. 286/2006.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata A/R, a seguito della quale le Associazioni hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
L’ammontare del rimborso dei costi di gestione del servizio viene trattenuto sulle rimesse monetarie da corrispondere alle XX.XX.
È a carico delle organizzazioni sindacali e datoriali oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla pre- sente convenzione.
Art. 7
Contemporaneamente all’invio dei modelli in uso la Sede dell’INPS di Xxxxxxx trasmetterà al Comitato di gestione il riassunto dei ruoli emessi comprendenti, per ciascun Comune:
il numero delle giornate accertate e poste a base della riscossione dei contributi in questione per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, compartecipanti e piccoli coloni ed il totale delle retribuzioni indicate sul DMAG- Unico o ricavate dai salari medi convenzionali;
l’importo dei contributi dovuti in base o alle predette giornate o alla retribuzione indicata sul DMAG-Unico. La Sede dell’INPS di Sondrio invierà al Comitato di gestione:
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l’elenco comunale dei versamenti fino a quel momento affluiti a titolo di contributi;
entro 3 mesi dalla suddetta scadenza, il rendiconto della riscossione nel quale saranno indicati il carico definitivo ed i versamenti affluiti.
La Sede dell’INPS di Sondrio comunicherà al Comitato di gestione, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, l’ammontare dei contributi affluiti nel periodo compreso tra la scadenza della rata in esame e quella della rata precedente, depurata delle spese da rimborsare ai sensi del precedente art. 6.
Tale importo sarà accreditato sul conto corrente indicato, attraverso il codice IBAN, congiuntamente dalle organizza- zioni firmatarie della presente convenzione, intestato al comitato individuato dall’art. 5 senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo.
In relazione a ciascun versamento, la Sede dell’INPS fornirà al suddetto Comitato, entro 120 giorni, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con l’ammontare delle quote singolarmente versate dalle imprese stesse e del numero dei dipendenti denunciati.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 8
Le Organizzazioni sindacali firmatarie sono responsabili in solido della gestione e dei rapporti finanziari effetto della convenzione. L’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione anche nei confronti delle imprese agricole e di tutti i soggetti compresi nell’art.1 e da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori delle strutture nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti o di strutture asso- ciate alle stesse, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente conven- zione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e le organizzazioni sindacali alle quali i predetti titolari sono iscritti. Pertanto le Organizzazioni sindacali stipulanti esonerano l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e si obbligano a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controver- sie. In particolare, esse sono tenute in solido al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese che l’INPS dovesse eventualmente sostenere, in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o, comunque, l’applicazione della presente convenzione. L’INPS è sollevato, infine, da ogni responsabilità ed onere qua- lora le rimesse monetarie al Comitato dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative con- nesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art.9
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte delle associazioni sindacali e datoriali dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.
La presente convenzione sostituisce in tutto la precedente firmata in data 15 Luglio 2011.
Art. 10
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Sondrio.
Allegato n° 3
REGOLAMENTO FISLAF
Il Fislaf garantisce, in caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura pubblico o privato e anche in caso di ricovero senza intervento chirurgico, ma che comporti un pernottamento continuato superiore a 10 giorni:
• il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’iscritto per se stesso o per i propri familiari a carico per:
• i relativi accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;
• prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero comprese le spese per la camera singola e per l’assistenza infer- mieristica privata;
• rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore fino alla concorrenza di Euro 52,00 giornalieri nell’Istituto di cura;
• trasporto urgente in ambulanza all’Istituto di cura e dallo stesso al domicilio.
Tali garanzie vengonoprestate per ogni annoeperciascun nucleo familiare entro i seguenti limiti:
- Euro 6.200,00 per gli operai a tempo indeterminato e determinato iscritti nell’anno precedente negli elenchi ana- grafici con un numero di giornate superiori a 150;
- Euro 4.150,00 per gli operai a tempo determinato iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate superiori fra 101 e 150;
- Euro 2.100,00 per gli operai a tempo determinato iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate superiori fra 51 e 100.
NB: Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%.
Qualora l’iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale e scelga di ricoverarsi in Istituto di cura Privato oppure in reparto non convenzionato di un ospedale pubblico, il Fislaf rimborserà le spese descritte al punto “A” nella misura dell’80% di quelle effettivamente sostenute e documentate. I capitali massimi disponibili per ciascun anno e per ogni nucleo familiare sono quelli segnalati in A1 -A2 - A3 precedenti.
Nel caso in cui il ricovero e le spese sanitarie conseguenti siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e non venga pertanto richiesto alcun rimborso in base al precedente punto “A” e in caso di ricovero senza intervento chirur- gico in Istituto di cura Pubblico o Privato che comporti un pernottamento di almeno 10 giorni, il Fislaf corrisponderà per ciascuna giornata di degenza e per un massimo di 50 giorni per persona all’anno e per ciascun ricovero un rim- borso forfetario di:
- Euro 52,00 per gli operai a tempo indeterminato e determinato iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafi- ci con un numero di giornate superiori a 150;
- Euro 36,00 per gli operai a tempo determinato iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un nume- ro di giornate superiori fra 101 e 150;
- Euro 26,00 per gli operai a tempo determinato iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un nume- ro di giornate superiori fra 51 e 100;
- Euro 13,00 per gli operai a tempo determinato iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un nume- ro di giornate superiori fra 25 e 50. In questo caso il rimborso verrà corrisposto, per un massimo di 50 giorni annui e per nucleo familiare.
Tra le prestazioni del Fislaf è previsto anche il rimborso fino a Euro 2.600,00 per le spese sostenute per il trasporto della salma dall’Istituto di cura al luogo di tumulazione.
Nel caso in cui la malattia o l’infortunio non comportino ricovero con degenza in Istituto di cura, il Fislaf provvede al pagamento delle relative spese per le seguenti prestazioni:
• chemioterapia
• cobaltoterapia
• dialisi
• elettroencefalografia
• risonanza magnetica nucleare
• scintigrafia
• TAC
• telecuore
• angiografia
Le spese per tali prescrizioni vengono rimborsate entro i massimali sotto descritti:
• Euro 1.050,00 per ogni anno assicurativo e per ogni nucleo familiare degli operai a tempo indeterminato e determi- nato iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate superiori a 150;
• Euro 775,00 per ogni anno assicurativo e per ogni nucleo familiare degli operai a tempo determinato iscritti nell’an- no precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate compreso fra 101 e 150;
• Euro 520,00 per ogni anno assicurativo e per ogni nucleo familiare degli operai a tempo determinato iscritti nell’an- no precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate compreso fra 51 e 100.
NB: le spese sostenute per le prestazioni descritte in questo punto 2 (alta specializzazione) sono rimborsate con una deduzione del 20% con il minimo di euro 52,00 per ciascuna prestazione fatturata.
INFORTUNIO SUL LAVORO - PRESTAZIONI
Per il solo operaio agricolo iscritto (questa prestazione non vale per i familiari a carico) il Fislaf interviene con le seguenti indennità:
• In caso di morte
- Euro 18.100,00 per gli operai a tempo indeterminato e determinato che risultino iscritti negli elenchi anagrafici nell’anno precedente all’evento infortunistico con un numero di giornate superiori a 100;
- Euro 181,00 per ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di Euro 520,00 per gli operai che risultino iscritti negli elenchi anagrafici nell’anno precedente all’evento infortunistico con un numero di giornate da 1 a 100.
• In caso di invalidità permanente
Quando l’infortunio sul lavoro causi un’invalidità permanente superiore al 19%, il Fislaf corrisponde un’indennità rap- portata al grado di invalidità calcolata sui seguenti massimali:
- fino a Euro 18.100,00 per gli operai a tempo indeterminato e determinato che risultino iscritti negli elenchi anagra- fici nell’anno precedente all’evento infortunistico con un numero di giornate superiori a 100;
- fino a Euro 181,00 per ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di Euro 520,00 per gli operai che risultino iscritti negli elenchi anagrafici nell’anno precedente all’evento con un numero di giornate da 1 a 100.
Per gli infortuni che comportano un grado di invalidità superiore al 60% l’indennità viene liquidata per intero. La copertura assicurativa comprende inoltre:
a) infortunio“initinere”: gli infortuni che colpiscono gli assicurati durante il tempo strettamente necessario per com- piere il percorso per via ordinaria dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa con l’uso dei normali mezzi di loco- mozione;
b) mancinismo: nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto supe- riore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano destra e viceversa;
c) supervalutazione dell’invalidità permanente: in caso di infortunio che comporti le seguenti invalidità, il risarcimen- to del Fislaf sarà il doppio di quello base:
• sordità completa bilaterale;
• cecità completa;
• perdita anatomica di almeno un arto superiore od inferiore nonché la perdita completa delle dita di una mano. L’indennità per invalidità permanente sarà liquidata in base alle percentuali stabilite dalla “Tabella delle valutazioni del grado percentuale invalidità permanente - agricoltura” allegato al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, attenendosi per la liquidazione alla valutazione effettuata dall’INAIL.
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Nel caso in cui il lavoratore o un suo familiare a carico subiscano un grande intervento chirurgico i massimali riportati alla sezione “A” del punto 1 precedente, saranno raddoppiati.
Di conseguenza, le entità di detti massimali saranno le seguenti:
• Euro 12.400,00 gli operai (e i loro familiari a carico) a tempo indeterminato e determinato iscritti negli elenchi ana- grafici nell’anno precedente per più di 150 giornate;
• Euro 8.300,00 gli operai (e i loro familiari a carico) a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici nell’anno precedente per un numero di giornate compreso fra 101 e 150;
• Euro 4.200,00 gli operai a tempo determinato (e i loro familiari a carico) iscritti negli elenchi anagrafici compreso fra 51 e 100.
N.B. Nei limiti delle somme sopra indicate, per i casi di grande intervento chirurgico, il Fislaf rimborsa il 100% di tutte le spese documentate.
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO (Garanzia prevista per i soli iscritti, esclu- si i familiari)
Il FISLAF, provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio sul lavoro, esclusiva- mente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso e di certificazione INAIL, sempre che siano pre- scritte da medico “di base” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere compro- vato dal documento di spesa.
Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico
- sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizza- bile di € 50,00 per fattura.
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni su indicate corrisponde a euro 400,00 per ogni iscritto.