che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l’artigianato del metallo
Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l’artigianato del metallo
Proroga e modifica dell’11 giugno 2019
Il Consiglio federale svizzero, decreta:
visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,
decreta:
Art. 1
La validità dei decreti del Consiglio federale del 22 maggio 2014, del 19 marzo 2015 e del 15 marzo 20181 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l’artigianato del metallo, è prorogata fino al 30 giugno 2024.
Il decreto del Consiglio federale del 22 maggio 2014 menzionato alla cifra I è inoltre modificato come segue (modifica del campo d’applicazione):
Art. 2
1 L’obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera, ad eccezione dei Cantoni Basilea Campagna e Basilea Città e dei settori serramenta, metalcostruzioni e costru- zioni in acciaio nei Cantoni di Vaud, Vallese e Ginevra.
2 Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese) dei settori serramenta, metalcostruzioni, tecnica agricola, forgiatura e costruzioni in acciaio. Vi rientrano:
a. settore delle metalcostruzioni: comprendente la lavorazione e la trasformazio- ne di lamiere e metalli per la fabbricazione e/o l’assemblaggio e/o la riparazio- ne e/o l’assistenza per i seguenti prodotti: porte, portoni, dispositivi antincen- dio, finestre, facciate, sistemi di protezione solare e contro le intemperie, tapparelle, tende, mobili metallici, arredi per negozi, serbatoi, contenitori, apparecchi, impalcature, parti metalliche prefabbricate, sistemi di sicurezza, recinzioni, prodotti per la saldatura, prodotti metallici per l’edilizia civile;
b. settore della tecnica agricola: comprendente la costruzione e/o riparazione e/o assistenza di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, apparecchi a motore per la cura di terreni agricoli e giardini, costruzione, riparazione e as- sistenza di attrezzature per l’allevamento di bestiame, produzione e lavorazio- ne del latte, attrezzature per stalle.
1 FF 2014 3409, 2015 2667, 2018 1263
c. settore della forgiatura: comprendente le attività di artigianato di xxxxxx, mani- scalchi, xxxxxx di veicoli e la forgiatura artistica;
d. settore delle serramenta;
e. settore delle costruzioni in acciaio.
3 Sono eccettuate:
a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori;
b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM);
c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’ar- ticolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambito mec- canico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto apparec- chiature e apparecchi di alta complessità.
4 Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai dipen- denti impiegati nelle imprese di cui al capoverso 2. Sono eccettuati:
a. quadri cui sono subordinati collaboratori e altri collaboratori che, per la loro posizione o responsabilità, sono investiti di ampi poteri decisionali in azienda o possono influire in modo determinante sulle decisioni;
b. lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come gestio- ne di corrispondenza, salari, contabilità e personale;
c. lavoratori che si occupano principalmente di pianificazione, progettazione, calcolo e offerte;
d. familiari del datore di lavoro;
Le seguenti disposizioni del CCL si applicano agli apprendisti: articolo 24 (durata del lavoro), articolo 30 (giorni festivi), articolo 33 (indennità per as- senze giustificate) e articolo 38.1 (indennità di fine anno, tredicesima).
5 Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizio- ni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera1 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applica- zione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Pariteti- che del CCL.
1 SR 823.20
2 ODist 823.201
Art. 3
Per quanto riguarda i contributi alle spese d’esecuzione (art. 19 CCNL) occorre pre- sentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’al- legato 10 del CCL.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2019 con effetto sino al 30 giugno 2024.
11 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Xxxx Xxxxxx
Il cancelliere della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxxx
Appendice
Contratto collettivo di lavoro per l’artigianato del metallo
concluso nell’agosto 2013 tra
l’Unione Svizzera del Metallo (USM),
da una parte
e
il Sindacato UNIA e il Sindacato SYNA,
dall’altra parte
Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale
Art. 10 Commissioni Paritetiche Professionali (CPP)
10.2 Le Commissioni Paritetiche Professionali hanno … i seguenti compiti:
b) in casi individuali fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi alle spese di applicazione e di perfeziona- mento professionale;
e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo;
g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, pene convenzionali, incasso dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento pro- fessionale;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli articoli 37.4 e 37.5, in casi individuali;
i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale;
j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
Se in un Cantone o in una regione non esiste una CPP, compete alla CPNM assumerne le funzioni.
10.3 La CPP può inoltre essere invocata per la conciliazione di controversie deri- vanti da contratti individuali di lavoro. Le domande di conciliazione devono essere inviate per iscritto e con l’indicazione delle motivazioni al presidente, rispettivamente al segretariato della CPP.
Art. 11 Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM)
11.1 Per l’esecuzione del CCNL, è nominata una Commissione Paritetica Naziona- le delle Metalcostruzioni (CPNM).
11.5 La CPNM ha i seguenti compiti:
b) applicazione ed esecuzione del presente CCNL;
e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento professionale;
h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli articoli 37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM);
i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro e di un lavoratore (delega al consiglio della CPNM);
j) decisione e incasso di spese di controllo, spese procedurali, pene conven- zionali e incasso dei contributi alle spese di applicazione e perfeziona- mento professionale (delega al consiglio della CPNM);
l) promozione della formazione e del perfezionamento professionali;
m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
11.6 In caso di sospetto giustificato, la CPNM ha il diritto di effettuare, oppure di far effettuare da terzi, controlli presso i datori di lavoro in merito al rispetto della CCNL.
11.8 Abrogato
Art. 13 Violazioni della CCNL: rispetto della Convenzione, violazioni della Convenzione, pene convenzionali
a) Violazioni da parte del datore di lavoro
13.1 I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del CCNL sono esorta- ti dalla CPNM o da una CPP al pagamento degli arretrati corrispondenti. Pos- sono inoltre essere condannati a pagare le spese procedurali e una pena con- venzionale ai sensi dell’articolo 13.3 CCNL.
13.3 Il consiglio della CPNM o una CPP hanno il diritto di ordinare il pagamento di pene convenzionali, spese di controllo, spese procedurali e arretrati dei con- tributi alle spese di applicazione e perfezionamento professionale. Devono essere impiegati per l’applicazione e l’implementazione del CCNL.
Per assicurare i contributi alle spese di applicazione e perfezionamento profes- sionale così come le ulteriori pretese derivanti dal contratto collettivo naziona- le di lavoro della CPNM o di una CPP, le aziende sottoposte al CCNL devono depositare una cauzione. La cauzione è parte integrante del presente CCNL ed è regolata nell’appendice 15.
13.4. Le spese di controllo e procedurali, le pene convenzionali così come gli arretrati dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento professionale devono essere pagati entro 30 giorni dalla notifica della decisione sul conto della CPNM.
b) Violazioni da parte dei lavoratori
13.6 Il consiglio della CPNM, rispettivamente la CPP, ha il diritto di ordinare il paga- mento di pene convenzionali. Devono essere impiegati per l’applicazione e l’im- plementazione del CCNL.
13.7 La pena convenzionale deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Luogo di pagamento è il conto del CCNL.
c) Rispetto della Convenzione, violazioni della Convenzione, pene conven- zionali
13.8 Su richiesta motivata, attraverso l’organo di controllo designato dal consiglio della CPNM o da una CPP, sono effettuati controlli in merito all’applicazione delle disposizioni contrattuali nel libro paga delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione del CCNL. I datori di lavoro presso i quali sono effet- tuati questi controlli devono presentare integralmente, se richiesti ed entro 30 giorni, tutti i documenti necessari. Determinanti sono: elenchi del personale, distinte dei salari, ecc.
13.10 Se dai controlli effettuati emergono delle infrazioni al CCNL, le spese di con- trollo sono integralmente a carico dell’azienda che ha commesso l’infrazione.
13.11 Pene convenzionali
Sia la CPNM sia la CPP hanno la facoltà di comminare una pena convenzio- nale ai datori di lavoro che violano gli obblighi previsti dal contratto collettivo di lavoro.
a) La sanzione convenzionale è tale da dissuadere i datori di lavoro e i lavo- ratori colpevoli di violazione del contratto collettivo dal commettere vio- lazioni future. In singoli casi, può essere superiore alla somma delle pre- stazioni valutabili in denaro trattenute ai dipendenti.
b) Il loro ammontare viene poi calcolato in modo cumulativo secondo i se- guenti criteri:
1. l’importo delle prestazioni valutabili in denaro trattenute dai datori di lavoro ai loro dipendenti;
2 violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro non valutabili in denaro, in particolare il divieto del lavoro nero e le di- sposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro;
3 la circostanza che un datore di lavoro o un dipendente dichiarato inadempiente dalle parti contraenti ha già adempiuto in tutto o in parte ai propri obblighi;
4 le infrazioni singole o ripetute e la gravità delle violazioni delle sin- gole disposizioni del contratto collettivo;
5 ricaduta in caso di violazione del contratto collettivo di lavoro;
6 dimensioni dell’azienda;
7 se i dipendenti hanno fatto valere di propria iniziativa le loro riven- dicazioni individuali contro un datore di lavoro che si comporta in modo scorretto o se ci si può aspettare che lo facciano nel prossimo futuro.
c) Chiunque non tenga un registro delle ore di lavoro nell’azienda ai sensi dell’articolo 24.2 CCNL è passibile di una pena convenzionale fino a 8000 franchi. Se viene effettuato un controllo dell’orario di lavoro che è comprensibile ma non soddisfa tutte le condizioni del contratto collettivo di lavoro, la pena convenzionale può essere adeguatamente ridotta.
e) Chiunque, nel corso di un controllo, non presenta per scritto, ai sensi dell’articolo 13.8 CCNL, i documenti necessari richiesti in precedenza dall’organo di controllo incaricato, rendendo così impossibile un control- lo regolare, è passibile di una pena convenzionale fino a 8000 franchi.
f) Chiunque non paghi la cauzione in conformità alle disposizioni dell’arti- colo 13.3 CCNL e dell’allegato 15, o non la paghi correttamente nono- stante abbia ricevuto un sollecito, è passibile di una pena convenzionale fino all’importo della cauzione da pagare.
g) Il pagamento della pena convenzionale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di rispettare le altre disposizioni del presente contratto col- lettivo di lavoro.
13.12 Il consiglio della CPNM ha la facoltà di proporre azioni per l’esecuzione e di pronunciarsi in merito ai crediti derivanti dai controlli per quanto riguarda le spese d’esecuzione e controllo, le spese procedurali e le pene convenzionali.
13.13 Salvo indicazione esplicita di un altro luogo di pagamento, i pagamenti devono essere effettuati sul conto CPNM entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
Art. 19 Contributo alle spese di applicazione
19.1 Il contributo alle spese di applicazione e perfezionamento professionale è ri- scosso per finanziare:
a) le spese d’applicazione del CCNL;
b) le spese dell’esecuzione congiunta del CCNL;
c) misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
d) attività di formazione e perfezionamento professionale;
e) le spese amministrative del segretariato.
19.2 Un’eventuale eccedenza dei contributi alle spese di applicazione può essere utilizzata anche dopo la scadenza della Dichiarazione di forza obbligatoria del CCNL, ma solo per le istituzioni di formazione e perfezionamento professiona- le, per compiti in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute non- ché per l’applicazione del CCNL.
19.3 …
a) Contributi dei lavoratori
Tutti i lavoratori sottoposti al CCNL versano un contributo di 15 franchi men- sili alle spese di applicazione e di 5 franchi mensili alle spese di perfeziona- mento professionale, per un totale di 20 franchi mensili. La deduzione è fatta mensilmente direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiara- mente nel conteggio del salario.
b) Contributi dei datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro assoggettati al CCNL versano un contributo di 15 fran- chi mensili alle spese di applicazione e di 5 franchi mensili alle spese di perfe- zionamento professionale, per un totale di 20 franchi mensili per ogni lavora- tore assoggettato al CCNL. Questo contributo così come quelli pagati dai lavoratori vanno versati periodicamente secondo il conteggio del segretariato della CPNM.
19.5 Per i lavoratori occupati a tempo parziale il cui grado d’occupazione è inferio- re al 40 %, né i datori di lavoro, né i lavoratori devono versare il contributo alle spese di applicazione.
Art. 20 Obblighi del datore di lavoro
20.2 Il datore di lavoro assegna al lavoratore incarichi chiari. Per salvaguardare la sua salute da una parte e per determinare chiaramente le responsabilità dall’al- tra, egli tiene conto dell’età, dell’esperienza, della formazione e della posizio- ne del lavoratore.
20.3 Igiene e prevenzione degli infortuni
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore.
20.4 Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavo- ratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
20.5 Datore di lavoro e lavoratore applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni. Il datore di lavoro informa il lavoratore sulle mi- sure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.
20.7 Consegna di materiale, attrezzi e documentazione
Il datore di lavoro mette tempestivamente a disposizione del lavoratore:
a) il materiale necessario;
b) la documentazione appropriata;
c) gli attrezzi adeguati e in buono stato. L’attrezzatura deve poter essere conservata sotto chiave. Essa è contenuta in un inventario firmato dalle parti.
20.8 Il lavoratore deve disporre del tempo necessario per riordinare il proprio posto di lavoro e i suoi attrezzi durante l’orario normale di lavoro.
Art. 21 Obblighi del lavoratore
21.1 Diligenza e fedeltà
Il lavoratore deve eseguire con cura il lavoro affidatogli e salvaguardare i le- gittimi interessi del datore di lavoro. Evita le attività svolte fuori dall’azienda che potrebbero pregiudicare le sue capacità lavorative.
21.2 Cura del materiale e dell’attrezzatura
Il lavoratore utilizza e cura secondo le regole le macchine, gli attrezzi e i vei- coli, conformemente alle istruzioni ricevute. Egli tratta con cura il materiale affidatogli e ne fa uso con economia.
21.3 Se il lavoratore deve utilizzare macchine, attrezzi o veicoli per cui non ha an- cora ricevuto istruzioni, egli stesso chiederà di essere istruito.
21.4 Il lavoratore è tenuto a informare immediatamente il datore di lavoro in caso di danni o incidenti particolari.
21.5 Igiene e prevenzione degli infortuni
Il lavoratore asseconda il datore di lavoro nell’applicazione delle misure di igiene e di prevenzione degli infortuni.
Il lavoratore è tenuto a rispettare le norme e le istruzioni per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e risponde in caso di violazione colposa delle norme o delle istruzioni.
21.6 Egli utilizza le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute conformemente alle istruzioni.
21.7 Divieto del lavoro nero
Il lavoratore non è autorizzato a svolgere alcun inerente alla sua professione remunerato o non remunerato per conto di terzi durante il tempo libero o le vacanze senza il permesso del datore di lavoro. …
21.8 Obbligo di restituzione
Al termine di un lavoro o di un rapporto di lavoro, il lavoratore deve restituire immediatamente al datore di lavoro i documenti ad esso relativi.
21.9 Ore straordinarie
…
Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto. …
21.10 Osservanza delle istruzioni
Il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro per l’esecuzione del lavoro, secondo le regole della buona fede. In particolare egli deve:
a) compilare con cura e consegnare puntualmente i rapporti sul lavoro ese- guito;
b) comportarsi correttamente verso le persone con cui ha contatto nell’eser- cizio della sua professione ed evitare atti che possano danneggiare il da- tore di lavoro o provocare reclami;
c) xxxxxxxsi, su richiesta del datore di lavoro, dal fumare e dal consumare bibite alcoliche durante l’orario di lavoro;
d) avvertire immediatamente il datore di lavoro o il suo rappresentante circa eventuali impedimenti al lavoro;
e) prestare particolare attenzione alla formazione degli apprendisti di cui è responsabile.
Art. 22 Promozione del perfezionamento professionale
22.1 I lavoratori sottoposti … hanno diritto fino a tre giorni lavorativi pagati all’an- no per la formazione e il perfezionamento professionale, a condizione che di- mostrino di farne uso.
22.2 Abrogato
22.3 I corsi da seguire sono definiti per tempo e congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori. Xxxx s’impegnano a frequentare i corsi corrispondenti, nella misura in cui sono utili all’attività professionale, d’intesa con il datore di lavoro.
Art. 23 Perfezionamento particolare
23.1 Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento professionale citati all’articolo 22.1 possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari per compiti speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione profes- sionale;
c) lavoratori che accessoriamente sono occupati quali istruttori di apprendi- sti;
d) abrogato
e) abrogato
23.2 L’indennizzo per i corsi frequentati dai lavoratori citati all’articolo 23.1 in relazione alla loro attività, avviene tramite i contributi alle spese di applicazio- ne e di perfezionamento professionale.
23.3 Abrogato
Art. 24 Durata del lavoro
24.1 La durata annuale del lavoro è in media pari a 2086 ore per il settore della forgiatura, delle metalcostruzioni, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio e può essere aumentata a 2138 ore (con rispettivo aumento dello stipendio reale). Per le professioni delle tecniche agricole e per i maniscalchi la durata è di 2190 ore.
24.2 Per il conteggio delle indennità sostitutive (ad es. giorni di carenza per infor- tunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) sono utilizzate come base di cal- colo le seguenti durate medie del lavoro:
Metalcostruzioni, forgiatura, serramenta e costruzioni in acciaio
Durata media del lavoro
al mese alla settimana al giorno
2086 ore 174 ore 40 ore 8 ore o con il rispettivo aumento dello stipendio reale:
2138 ore 178 ore 41 ore 8.2 ore
Tecniche agricole, maniscalchi
Durata media del lavoro
al mese alla settimana al giorno
2190 ore 182.5 ore 42 ore 8.4 ore
24.3 Il datore di lavoro fissa la durata del lavoro settimanale, rispettivamente quo- tidiana, rispettando le disposizioni di legge, tenendo conto dei bisogni dell’a- zienda e dopo averne discusso con il lavoratore. Tale durata può essere fissata in maniera differente per lavori di gruppi o oggetti specifici. La compensazio- ne delle fluttuazioni dell’orario di lavoro è disciplinata per analogia.
24.4 Il calcolo del salario orario si basa sulla durata media mensile secondo l’art.
24.2 CCNL.
24.5 Nel contratto di lavoro individuale non possono essere concordate delle durate del lavoro superiori a quelle stabilite all’art. 24.2 CCNL.
Art. 25 Ritardo, interruzione del lavoro, percorso Da 25.1 a
25.3 Abrogato
25.4 Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del posto di lavoro
Su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore perse se:
a) arriva in ritardo al lavoro per colpa sua;
b) interrompe il lavoro senza ragione;
c) lascia il lavoro anzitempo.
25.5 Se il tempo di lavoro non è recuperato, il datore di lavoro può procedere a una deduzione salariale corrispondente.
25.6 Pause quotidiane
Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno mezz’ora. Que- sta interruzione non è retribuita.
25.7 In caso di lavoro notturno il lavoro va interrotto un’ora per il pasto. Questa interruzione è retribuita.
25.8 Il tempo di lavoro può essere interrotto con una pausa non retribuita.
L’inizio e la durata della pausa sono fissati dal datore di lavoro. Le pause non sono considerate tempo di lavoro e quindi non sono retribuite.
Art. 26 Lavoro di recupero
26.1 Se per ragioni di malattia, infortunio o servizio militare obbligatorio un lavo- ratore non può beneficiare delle ore di lavoro che ha recuperato, egli potrà farlo in data ulteriore, dopo essersi accordato con il datore di lavoro.
Art. 28 Vacanze
28.1 La durata delle vacanze è pari a: | |
Giorni di vacanza | |
dopo il compimento del 20° anno d’età | 23 |
dopo il compimento del 50° anno d’età | 25 |
dopo il compimento del 60° anno d’età | 30 |
28.4 La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1° gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse.
Art. 29 Riduzione del diritto ed epoca delle vacanze, salario durante le vacanze
29.5 Il datore di lavoro, d’accordo con il lavoratore, fissa la data delle vacanze all’inizio dell’anno. Il lavoratore deve tener conto degli interessi dell’azienda. Se ha luogo una chiusura aziendale per ferie collettive, le vacanze devono es- sere prese in tale periodo.
Art. 30 Giorni festivi
30.1 Il lavoratore ha diritto al proprio salario per i giorni festivi stabiliti dal diritto cantonale, purché il giorno precedente e il giorno seguente quello festivo non rimanga assente dal lavoro senza motivazione.4
30.2 Sono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto.
30.4 Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ul- teriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale.
Art. 31 Indennità per giorni festivi
31.1 Per i lavoratori il cui salario è versato mensilmente, le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. Non va operata nessuna deduzione.
31.2 L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario giornaliero nor- male di lavoro a salario normale.
31.3 L’indennità per giorni festivi non è dovuta se il giorno festivo cade su un sa- bato o una domenica non lavorativi.
31.4 I giorni festivi pagati che cadono nel periodo delle vacanze sono compensati addizionalmente.
31.5 I giorni festivi che cadono durante un’assenza per malattia, infortuno o servi- zio militare non possono essere recuperati.
4 La seconda parte della frase non è valida per il 1o agosto
Art. 32 Pensionamento flessibile
32.1 Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani da licenziamenti con motiva- zioni economiche e da sovraccarichi fisiologici, il lavoratore e il datore di lavo- ro possono convenire un pensionamento flessibile, sulla base della presente CCNL.
32.2 In tal caso bisogna attenersi alle disposizioni seguenti:
a) Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
b) L’entrata in vigore di un pensionamento flessibile deve essere conclusa tra lavoratore e datore di lavoro in modo definitivo e per scritto con 3 mesi di anticipo.
c) Tramite il pensionamento flessibile il lavoratore può diminuire la durata del proprio lavoro. Questa riduzione della durata del lavoro può essere effettuata in modo scalare, aumentando col passare degli anni.
d) Il pensionamento flessibile comporta una diminuzione proporzionale del salario del lavoratore.
e) I premi versati per la previdenza professionale (2° pilastro) restano al livello precedente l’introduzione della riduzione della durata del lavoro, purché il lavoratore abbia almeno 15 anni di servizio presso l’azienda.
Art. 33 Indennità per assenze giustificate
33.1 Ai lavoratori è bonificato il salario per le seguenti assenze:
a) in caso di matrimonio del lavoratore 3 giorni
b) in caso di matrimonio di un figlio, per partecipare
alla cerimonia 1 giorno
c) in caso di nascita di un figlio, entro 2 mesi dalla nascita 5 giorno
d) in caso di decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore 3 giorni
e) in caso di decesso di xxxxx, suoceri, genero, xxxxx, fratello o sorella
– se vivevano nella stessa economia domestica del
lavoratore 3 giorni
– se non vivevano nella stessa economia domestica 1 giorno
f) in caso di arruolamento 1 giorno
g) in caso di esame militare preliminare 1 giorno
h) in caso di fondazione o di trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di
datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno 1 giorno
i) per la cura di famigliari malati per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venir
organizzata altrimenti … fino a 3 giorni
Art. 35 Salario a rendimento
35.1 Il salario lordo dipende dal tipo di posto di lavoro, dalla personalità, dal rendi- mento e dalla funzione del lavoratore.
35.2 Abrogato
Art. 36 Salario orario, mensile, annuo
36.1 Il salario è fissato come salario orario, mensile o annuo di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratore.
36.2 Se un’azienda aumenta le ore nel settore metalcostruzioni, forgiatura, serra- menta e costruzioni in acciaio a 41 ore settimanali, i salari reali dei dipenden- ti esistenti saranno aumentati del 2,5 % da quel momento in poi.
36.3 Il salario orario è calcolato dividendo il salario annuo per la durata annua del lavoro convenuta nel CCNL.
36.4 Ogni lavoratore riceve periodicamente un conteggio delle ore e alla fine dell’anno un conteggio finale relativo alle ore di lavoro prestate. Il conteggio finale include i saldi delle ore di recupero, delle vacanze, del lavoro straordi- nario e delle ore supplementari nonché il saldo positivo o negativo delle ore.
36.5 Se un lavoratore lascia l’azienda durante l’anno corrente, è compilato un con- teggio finale relativo al periodo dal 1° gennaio al momento dell’uscita.
36.6 Qualora il conteggio indichi un saldo negativo delle ore per colpa del lavora- tore, le ore mancanti possono essere recuperate durante il periodo di disdetta. Se ciò non avviene le ore mancanti possono essere compensate con una dedu- zione di salario.
36.7 Se il saldo negativo delle ore, sopraggiunto su ordine del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso andrà a carico del datore di lavoro (ritardo d’accettazione).
Art. 37 Salari minimi
37.2 … I salari minimi sono fissati … nell’appendice 10 …
37.4 Possono essere previste disposizioni speciali per i lavoratori con capacità ri- dotta e per i lavoratori di un progetto di integrazione (reinserimento nel mer- cato del lavoro, integrazione delle persone ammesse provvisoriamente). Que- ste disposizioni speciali devono essere sottoposte all’approvazione della CPNM.
37.5 Nel caso in cui un salario minimo fissato dalle parti contraenti la CCNL non possa essere pagato per ragioni inerenti la personalità del lavoratore, bisogna sottoporre al consiglio della CPNM o ad una CPP una richiesta di deroga al salario minimo, dietro osservanza dell’art. 10.2 lett. h) e art. 11.5 lett. h) CCNL.
37.6 Categorie di lavoratori:
a) metalcostruttori/metalcostruttrici AFC (costruzione metallica, xxxxxx, co- struzioni in acciaio);
b) meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC;
c) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato:
svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedu- re in base alle istruzioni necessarie;
Art. 38 Indennità di fine anno (tredicesima)
38.1 Il lavoratore (incluso il tirocinante) riceve un’indennità del 100 % del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro ai sensi dell’articolo 24.1 (senza ore straordinarie).
38.2 L’indennità di fine anno è versata al più tardi nel mese di dicembre dell’anno in cui è dovuta; se il lavoratore lascia definitivamente il suo lavoro, nel mese di partenza.
38.3 Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità è pagata pro rata temporis. In questo caso contano solo i mesi interi. Un diritto all’indennità pro-rata sussiste unicamente se il rapporto di lavoro non è stato disdetto duran- te il periodo di prova.
38.4 Se parti dell’indennità di fine anno sono versate nel corso oppure alla fine dell’anno civile, esse devono risultare chiaramente nel conteggio del salario.
Art. 40 Indennità per lavoro straordinario
40.1 Il lavoro straordinario è compensato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale.
40.2 Sono considerate lavoro straordinario le ore di lavoro effettuate nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti dell’orario gior- naliero secondo la legge sul lavoro (dalle 06.00 alle 23.00). Il lavoro straordi- nario deve essere compensato con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente. 100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25 %.
Art. 41 Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi
41.1 Per il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi:
Orario | Indennità | |
Domeniche/festivi | 00.00–24.00 | 100 % |
Esposizioni/fiere la domenica | 00.00–24.00 | 50 % |
Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile
* Vedi art. 41.4 VVNL
41.2 Abrogato
23.00–06.00 50 %*
41.4 In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Art. 42 Indennità per lavoro fuori sede
42.1 Principio: se in seguito a un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare queste spese.
42.2 Per lavoro fuori sede s’intende il lavoro svolto a più di 15 chilometri di strada dall’officina.
42.3 … per il vitto si applica la seguente tariffa: indennità di mezzogiorno 16 franchi
Art. 43 Indennità per l’utilizzo di un veicolo privato
43.1 Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. In questo caso, il lavoratore ha diritto a un’indennità di 60 centesimi al km.
43.2 Per l’utilizzazione di una motocicletta, sono fissate le seguenti indennità:
– fino a 125 cm3 di cilindrata 30 centesimi al km
– oltre 125 cm3 di cilindrata 35 centesimi al km
43.3 La Commissione aziendale può concordare con la direzione un altro sistema d’indennità, nonché altre tariffe, purché l’indennità corrisponda globalmente agli importi indicati nella CCNL. Tali soluzioni aziendali devono tuttavia es- sere sottoposte alla CPNM prima della loro entrata in vigore.
43.4 Nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere, il lavoratore è te- nuto a trasportare nel suo veicolo tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. Lo stesso vale per il trasporto di materiale e attrezzi nel quadro della Legge sulla circolazione stradale.
43.5 Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione responsabilità civile con copertura illimitata per il vei- colo a motore privato che serve per le trasferte di servizio.
Art. 45 Pagamento del salario
45.1 Il salario è conteggiato e pagato ogni mese.
45.2 Il salario è versato al lavoratore in moneta legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese o versato entro lo stesso termine su un conto corren- te bancario o postale.
45.3 Al lavoratore deve essere consegnato un conteggio scritto, in cui sono specifi- cati il salario, le indennità e le deduzioni.
Art. 48 Impedimento per malattia – obbligo di assicurazione
48.1 Il datore di lavoro assicura i suoi dipendenti presso un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per perdita di salario. In caso di malattia, l’assicurazio- ne copre il salario nella misura dell’80 %.
48.3 Il premio dell’assicurazione d’indennità giornaliera è a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. La quota del lavoratore è dedotta dal salario e versata all’assicurazione assieme alla quota del datore di lavoro. Il lavoratore deve essere informato dal datore di lavoro circa le condizioni di assicurazione dettagliate.
48.4 Indipendentemente da eventuali prestazioni assicurative, il lavoratore ha dirit- to all’80 % del salario a partire dal primo giorno di impedimento.
Art. 49 Condizioni di assicurazione
49.1 Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue:
a) il pagamento del salario inclusa l’indennità di fine anno in caso di malat- tia, dall’inizio, nella misura dell’80 % del salario normale (senza spese). Il datore di lavoro può stipulare un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera con differimento delle prestazioni. Tuttavia, durante il perio- do di differimento deve pagare l’80 % del salario perso a causa di malat- tia;
b) la durata della copertura assicurativa deve coprire 720 giorni nell’arco di 900 giorni e deve includere una o più malattie;
c) le indennità giornaliere da versare devono essere calcolate in maniera proporzionale al grado d’incapacità lavorativa;
e) eventuali riserve esistenti devono essere comunicate per scritto all’assi- curato al momento dell’inizio dell’assicurazione e sono valide al massi- mo per un periodo di cinque anni;
g) al momento della sua uscita dall’assicurazione collettiva, l’assicurato dev’essere informato in merito al diritto di aderire ad un’assicurazione individuale. Tale adesione deve avvenire conformemente alle regole del- la LAMal (non possono essere formulate nuove riserve, tariffa unitaria, periodo d’attesa);
h) tutto il personale sottoposto alla convenzione deve essere assicurato presso la stessa assicurazione collettiva d’indennità giornaliera;
i) in caso di eccesso di partecipazione, i lavoratori hanno diritto in propor- zione alla partecipazione al premio;
j) per quanto concerne le disposizioni relative ai diritti dei lavoratori assi- curati che hanno raggiunto i 65, rispettivamente i 64 anni di età, il datore di lavoro contatta la compagnia di assicurazione interessata ed informa adeguatamente i lavoratori in merito;
k) se un lavoratore non può più essere assicurato, ad esempio a causa di esaurimento delle prestazioni assicurative o di pensionamento, si può convenire un pagamento limitato del salario ai sensi dell’articolo 324a CO, tenendo conto degli anni di servizio, a partire dalla data dell’uscita dall’assicurazione collettiva.
49.2 Se un dipendente non è incluso nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera di malattia, il datore di lavoro paga almeno la metà del premio se il dipendente stipula un’assicurazione individuale convenzionata.
49.3 Le prestazioni di cui all’articolo 49.1 sono considerate pagamento del salario ai sensi dell’articolo 324a CO.
Art. 54 Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile o di protezione civile
54.1 Durante il servizio militare, civile o di protezione civile svizzero, il lavoratore riceve un salario dal datore di lavoro. Il pagamento è effettuato sulla base della notifica IPG.
54.2 L’importo del pagamento del salario è pari a:
durante la scuola reclute come recluta o la sostituzione della scuola reclute con il servizio civile più lungo:
a) per celibi senza obbligo di mantenimento: il 50 % del salario
b) per coniugati o celibi con obbligo di mantenimento: l’80 % del salario
c) per militari in ferma continuata: l’80 % del salario durante 300 giorni, purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio
d) durante altri periodi di servizio obbligatorio:
• fino a 4 settimane per anno civile: 100 % del salario
• per ulteriori periodi di servizio: tutte le categorie 80 % del salario
54.3 Nell’ambito del pagamento del salario, le prestazioni IPG spettano al datore di lavoro. Se tali prestazioni superano il pagamento del salario illustrato sopra, queste vanno sempre girate al lavoratore e conteggiate presso la cassa di com- pensazione.
Art. 59 Disdetta in generale
59.3 La disdetta è da inoltrare per lettera raccomandata entro la fine del mese. Essa deve pervenire al destinatario al più tardi entro l’ultimo giorno lavorativo pri- ma dell’inizio del periodo di disdetta. …
Art. 60 Disdetta durante il periodo di prova
60.3 In caso di riduzione effettiva del periodo di prova in seguito a malattia, infor- tunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, esso è prolungato di un periodo equivalente.
Art. 61 Disdetta dopo il periodo di prova
61.3 Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima azienda, ai fini del calcolo del periodo di disdetta sono considerati anche gli anni di apprendistato.
Art. 63 Divieto di disdetta da parte del datore di lavoro
63.1 Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di la- voro:
a) …
b) …
c) a partire dal decimo anno di servizio durante il periodo in cui il lavorato- re beneficia di indennità giornaliere per malattia o infortunio (720 gior- ni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 %;
d) …
e) …
Appendice 10
Adeguamento salariale (art. 39 CCNL)
I salari dei lavoratori assoggettati al CCL subiscono in via generale un aumento dell’1.0 %. (Sono esclusi i collaboratori che a seguito dell’aumento dei salari minimi ricevono già un adeguamento del salario).
Salari minimi
a) metalcostruttore/metalcostruttrice AFC
(Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)
Esperienza profes-
Salario orario Salario
Salario
sionale/settoriale
40 ore 41 ore
mensile
annuo
1° e 2° anno CHF 24.40 CHF 23.85 CHF 4’243.50 CHF 55’165.50
3° e 4° anno CHF 25.45 CHF 24.90 CHF 4’429.80 CHF 57’587.40
5° e 6° anno CHF 26.50 CHF 25.95 CHF 4’616.10 CHF 60’009.30
7° e 8° anno CHF 27.60 CHF 27.00 CHF 4’802.40 CHF 62’431.20
9° e 10° anno CHF 28.65 CHF 28.05 CHF 4’988.70 CHF 64’853.10
dall’11° anno CHF 29.75 CHF 29.05 CHF 5’175.00 CHF 67’275.00
L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.
b) maniscalchi AFC /meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC
Esperienza professionale/ settoriale | Salario orario | Salario mensile | Salario annuo |
1° e 2° anno | CHF 22.45 | CHF 4’100.– | CHF 53’300.– |
3° e 4° anno | CHF 23.45 | CHF 4’280.– | CHF 55’640.– |
5° e 6° anno | CHF 24.45 | CHF 4’460.– | CHF 57’980.– |
7° e 8° anno | CHF 25.40 | CHF 4’640.– | CHF 60’320.– |
9° e 10° anno | CHF 26.40 | CHF 4’820.– | CHF 62’660.– |
dall’11° anno | CHF 27.40 | CHF 5’000.– | CHF 65’000.– |
L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.
c) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato
(Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)
Esperienza profes-
Salario orario Salario
Salario
sionale/settoriale
40 ore 41 ore
mensile
annuo
1° e 2° anno CHF 21.10 CHF 20.65 CHF 3’674.25 CHF 47’765.25
3° e 4° anno CHF 22.00 CHF 21.50 CHF 3’829.50 CHF 49’783.50
5° e 6° anno CHF 22.90 CHF 22.40 CHF 3’984.75 CHF 51’801.75
7° e 8° anno CHF 23.80 CHF 23.25 CHF 4’140.00 CHF 53’820.00
dal 9° anno CHF 24.70 CHF 24.15 CHF 4’295.25 CHF 55’838.25
L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.
d) lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi/ meccanica per macchine agricole/meccanica di apparecchi a motore)
Esperienza professionale/ settoriale | Salario orario | Salario mensile | Salario annuo |
1° e 2° anno | CHF 19.45 | CHF 3’550.– | CHF 46’150.– |
3° e 4° anno | CHF 20.25 | CHF 3’700.– | CHF 48’100.– |
5° e 6° anno | CHF 21.10 | CHF 3’850.– | CHF 50’050.– |
7° e 8° anno | CHF 21.90 | CHF 4’000.– | CHF 52’000.– |
dal 9° anno | CHF 22.75 | CHF 4’150.– | CHF 53’950.– |
L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.
e) aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
Esperienza profes-
Salario orario Salario
Salario
sionale/settoriale
40 ore 41 ore
mensile
annuo
1. und 2. Jahr CHF 21.40 CHF 20.95 CHF 3’726.00 CHF 48’438.00
3. und 4. Jahr CHF 22.30 CHF 21.80 CHF 3’881.25 CHF 50’456.25
5. und 6. Jahr CHF 23.20 CHF 22.70 CHF 4’036.50 CHF 52’474.50
7. und 8. Jahr CHF 24.10 CHF 23.55 CHF 4’191.75 CHF 54’492.75
ab dem 9. Jahr CHF 25.00 CHF 24.40 CHF 4’347.00 CHF 56’511.00
L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.
Appendice 15
Cauzione
Art. 1 Principi
1.1 Per assicurare i contributi di perfezionamento professionale e le spese di ap- plicazione, oltre alle pretese relative al CCNL della commissione paritetica nazionale delle metalcostruzioni (CPNM), ogni datore di lavoro che effettua lavori contemplati nel campo d’applicazione del CCNL, prima di iniziare l’at- tività professionale, è tenuto a depositare a favore della CPNM una cauzione fino ad un ammontare di 10 000 franchi o della somma equivalente in euro.
1.2 La cauzione può essere depositata in contanti o mediante una garanzia irrevo- cabile di una banca sottoposta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o di una assicurazione sottoposta alla FINMA. L’autoriz- zazione d’accesso alla cauzione a favore della CPNM deve essere regolata con questa banca o assicurazione e deve inoltre indicarne lo scopo. La CPNM de- posita la cauzione versata in contanti su un conto vincolato che garantisce lo stesso tasso d’interesse fissato per tali conti. I proventi derivanti dagli interes- si rimangono sul conto e saranno versati unicamente al momento della restitu- zione della cauzione e dopo deduzione delle spese amministrative.
Art. 2 Ammontare della cauzione
Se la somma della commessa è inferiore a 2000 franchi (retribuzione secondo il contratto d’appalto), l’impresa è esentata dall’obbligo di versare una cauzio- ne. Questo esonero viene calcolato per anno civile. Se la somma delle com- messe per anno civile è fra 2000 franchi e 20 000 franchi, la cauzione ammon- ta a 5000 franchi. Se invece la somma delle commesse per anno civile supera i 20 000 franchi, deve essere versata la cauzione completa di 10 000 franchi. Nel caso in cui la somma della commessa è inferiore a 2000 franchi, l’impren- ditore deve presentare alla CPNM il contratto d’appalto.
Somma d’appalto a partire a
Somma d’appalto fino a
Ammontare della cauzione
CHF 2’000.– Nessun obbligo di versare
una cauzione CHF 2’001.– CHF 20’000.– CHF 5’000.–
CHF 20’001.– CHF 10’000.–
5 Si tratta dell’articolo 2 dei decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006 e del
9 febbraio 2010 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per l’artigianato del metallo.
Art. 3 Messa in conto
Sul territorio della Confederazione la cauzione deve essere depositata una sola volta. Veranno conteggiate tutte le pretese di cauzione derivanti da altri con- tratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale. L’impresa dovrà fornire prova scritta di eventuali versamenti di altre cauzioni.
Art. 4 Utilizzo della cauzione
4.1 La cauzione verrà utilizzata per soddisfare le richieste giustificate della CPNM nel seguente ordine:
1. a copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e procedu- rali;
2. a copertura dei contributi di perfezionamento professionale e delle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL.
Art. 5 Ricorso alla cauzione
5.1 Se la CPNM accerta che l’impresa non ha osservato le prescrizioni di cui la cauzione è una garanzia in virtù dell’articolo 1.1 dell’allegato 15, gli comuni- ca la somma da versare alla CPNM, motivandone la richiesta e fissando una scadenza di 10 giorni per la presa di posizione. Scaduto questo termine, la CPNM comunica all’impresa la propria decisione motivata ed emette la fattu- ra con un termine di pagamento di 15 giorni civili. Se il pagamento non avvie- ne entro il termine fissato di 15 giorni la CPNM può esigere la cauzione.
5.2 Quando le condizioni ai sensi dell’articolo 5.1 sono rispettate, la CPNM è senz’altro autorizzata a chiedere presso l’istituto competente (banca/assicura- zione) il versamento proporzionale o integrale della cauzione (in funzione dell’ammontare della pena convenzionale e delle spese di controllo e procedu- rali e/o dell’ammontare dei contributi alle spese di applicazione e di perfezio- namento professionale) o di chiedere l’accreditamento corrispondente della cauzione in contanti.
5.3 Dopo che la cauzione è stata utilizzata dalla CPNM, quest’ultima informa l’impresa per scritto, entro 10 giorni, relativamente alla data del prelevamento e dell’ammontare prelevato. Al contempo, in un rapporto scritto, la CPNM informa l’impresa sui motivi per cui è stata utilizzata la cauzione e come sia definito il suo ammontare.
5.4 Nel caso di utilizzo della cauzione la CPNM ha l’obbligo di segnalare per iscritto all’impresa che contro l’utilizzazione della cauzione può essere fatta causa presso il tribunale competente alla sede della CPNM. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
Art. 6 Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto
L’impresa deve ripristinare la somma della cauzione al suo valore iniziale, entro 30 giorni o prima di iniziare un nuovo lavoro contemplato nel campo di applicazione dichiarato d’obbligatorietà generale.
Art. 7 Liberazione della cauzione
I datori di lavoro che hanno versato una cauzione possono chiedere in forma scritta alla CPNM la liberazione di questa cauzione nei casi seguenti:
a) il datore di lavoro attivo nel campo di applicazione del CCNL di forza obbligatoria che ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel settore delle metalcostruzioni;
b) l’impresa con lavoratori distaccati attiva nel campo di applicazione del CCNL di forza obbligatoria, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’o- pera oggetto del contratto d’appalto.
Nei casi sopramenzionati, devono inoltre essere soddisfatte obbligatoria- mente e in modo cumulativo tutte le seguenti condizioni:
1. Sono state versate regolarmente tutte le pretese legate al CCNL qua- li le pene convenzionali, le spese di controllo e procedurali, i contri- buti di perfezionamento professionale e le spese d’applicazione;
2 La CPNM non ha constatato alcuna violazione delle disposizioni con- trattuali del CCNL e tutte le procedure di controllo sono terminate.
Art. 8 Sanzioni nel caso di mancato versamento della cauzione
Se nonostante il richiamo un’impresa non versa la cauzione, questa infrazi ne viene punita conformemente agli articoli 13.1 e 13.3 del CCNL con una san- zione convenzionale fino all’ammontare della cauzione dovuta più le relative spese di procedura. Il pagamento di questa sanzione non libera l’impresa dall’obbligo di versare una cauzione.
Art. 9 Gestione della cauzione
La CPNM può delegare parzialmente o totalmente la gestione della cauzione.
Art. 10 Foro giuridico
In caso di controversie sono competenti i tribunali della sede della CPNM, Zurigo. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.