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ACCORDO QUADRO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA PER IL RISCHIO DI PREMORIENZA RELATIVA ALL’ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA (APE) DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 166 A 178, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
TRA
il Ministro dell’economia e delle finanze con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97
E
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con sede in Roma, Via Veneto n. 56
E
l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (di seguito: ANIA), con sede in Roma, via X. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx n.72,
E
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, xxx Xxxxxxxxxxx, 00,
di seguito, congiuntamente: “le Parti”
Premesso che
l’articolo 1, commi da 166 a 178, della legge11 dicembre 2016,n. 232, istituisce, in via sperimentale, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito, APE), che consiste in un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del suddetto articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;
la restituzione del prestito, coperto da una assicurazione obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni;
il comma 169 dello stesso articolo 1 prevede che il richiedente l’APE presenti una proposta di assicurazione contro il rischio di premorienza a una delle imprese assicuratrici che aderiscono all’Accordo Quadro stipulato tra le Parti;
il successivo comma 174 del medesimo articolo 1 prevede che all'APE si applichino il tasso di interesse, la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione contro il rischio di premorienza indicati negli accordi quadro di cui al comma 169 e la commissione di accesso al fondo di garanzia di cui al comma 173;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della politiche sociali, del 4 settembre 2017, n. 150 (di seguito:
DPCM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2017, reca le norme attuative delle disposizioni in materia di APE;
il DPCM, all’art. 11, comma 2,stabilisce che le Parti stipulino, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DPCM medesimo, un Accordo Quadro per definire, in particolare, la misura del premio assicurativo per la copertura del rischio di premorienza, i termini e le modalità di adesione da parte delle imprese assicuratrici, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicuratrici, gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e quelli derivanti dall’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, nonché le condizioni generali e particolari di assicurazione;
il medesimo DPCM contiene, altresì, ulteriori rinvii al medesimo Accordo Quadro: nell’articolo 3, comma 5; nell’articolo 7,commi11 e 14; nell’articolo 10, comma 3; nell’articolo 12, comma 5;
il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle politiche previdenziali e assicurative del 5 dicembre 2017 ha definito, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2019;
l’INPS, con nota n. 64 del 12 gennaio 2018, si è espresso sui profili di propria competenza disciplinati nel presente Accordo Quadro;
sentito il Garante per la protezione dei dati personale che, con nota n. 95 del 2 gennaio 2018, ha trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze il parere favorevole sugli schemi dell’Accordo Quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e dell’Accordo Quadro per la polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza relativa all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, espresso nella riunione tenutasi in data 29 dicembre 2017;
il presente accordo quadro, in conformità all’art. 11 del DPCM, è stato previamente trasmesso con nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 dicembre 2017 all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato per i profili di competenza,
TUTTO CIÒ PREMESSO, SENTITO L’INPS PER I PROFILI DI COMPETENZA, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1
(Definizioni) Ai fini del presente accordo quadro si intende per:
Accordo Quadro Bancario: l’Accordo Quadro di cui all’art. 11, comma 1, del DPCM;
Accordo Quadro Assicurativo: l’Accordo Quadro di cui all’art. 11, comma 2, del DPCM;
APE: anticipo finanziario a garanzia pensionistica, il prestito di cui all’art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Capitale Assicurato: durante il periodo di erogazione dell’APE, corrisponde alla somma del Finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al Fondo) erogato dall’Istituto Finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all’articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di Finanziamento; durante il periodo di rimborso dell’APE, corrisponde al Debito Residuo, come definito all’articolo 1 del DPCM e riportato nella proposta di Finanziamento;
Contraente o Assicurato o Soggetto Finanziato: il percettore dell’APE; Debito residuo: come definito all’art. 1 lett. i) del DPCM; Finanziamento: come definito all’art. 1, lett. d), del DPCM;
Finanziamento Supplementare l’importo che l’Istituto Finanziatore potrà finanziare ad integrazione del Finanziamento al fine di erogare la quota mensile di APE fino all’effettiva data di maturazione del diritto alla pensione, qualora nella fase di erogazione dell’APE intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM.
Fondo di Garanzia o Fondo: il fondo di cui all’art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Impresa Assicuratrice: l’impresa di assicurazione o le imprese di assicurazione, aderente/i all’Accordo Quadro Assicurativo;
Interessi contrattuali: come definiti all’art. 1, lett. h) del DPCM;
Istituto Finanziatore: la banca di cui all’articolo 13 del TUB o l’intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del TUB, aderente all’Accordo Quadro Bancario;
Piano di ammortamento: schema degli importi mensili a carico del Soggetto finanziato relativi a: a) le rate costanti di ammortamento alla francese del Finanziamento, con evidenza per ciascuna di esse della relativa quota di capitale e di interessi; b) le quote costanti degli interessi maturati nel periodo di erogazione del Finanziamento;
Richiedente: il soggetto che presenta domanda di APE;
Simulatore: il simulatore APE è il servizio on line dell’INPS che consente di calcolare, in via indicativa, l’importo dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la rata di rimborso mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte dell’interessato;
Tasso di interesse: il tasso di interesse, comprensivo di ogni altro eventuale onere di natura bancaria, applicabile all’operazione di finanziamento come determinato al momento della presentazione della domanda di APE ai sensi dell’art. 6 del Accordo Quadro Bancario;
Testo Unico Bancario (TUB): il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
ART. 2
(Oggetto e finalità)
1. Il presente Accordo Quadro Assicurativo definisce termini, modalità e condizioni alle quali le Imprese Assicuratrici realizzano le operazioni di cui all’art. 1, commi da 166 a 178, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 e al DPCM.
ART. 3 (APE)
1. L’APE decorre dal mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda, sempreché alla predetta data risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del DPCM.
2. L’ Istituto Finanziatore eroga il finanziamento, in quote mensili di pari importo, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, il primo giorno del secondo mese successivo al perfezionamento dell’APE, ovvero il primo giorno bancabile successivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del DPCM, con corresponsione delle quote mensili maturate ai sensi del precedente comma.
3. L’APE è erogato fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 del presente Accordo Quadro Assicurativo in attuazione dell’art. 3, comma 2, del DPCM in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
4. La prima erogazione del Finanziamento comprende: a) le quote mensili di APE maturate dal mese di decorrenza; b) l’importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti che l’Istituto Finanziatore provvede a corrispondere, per conto del Soggetto finanziato, all’Impresa Assicuratrice da quest’ultimo prescelta; c) la commissione di accesso al Fondo di garanzia che l’Istituto Finanziatore provvede a versare, per conto del Soggetto finanziato, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 173 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dandone comunicazione all’INPS, in qualità di gestore del predetto Fondo, entro i successivi 10 giorni.
5. Per i Soggetti finanziati che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPCM, presentano domanda di APE entro il 18 aprile 2018, chiedendo le quote maturate a decorrere dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, l’Istituto Finanziatore provvede a corrispondere l’importo complessivo delle quote spettanti con la prima erogazione del Finanziamento.
6. Per i Xxxxxxxx finanziati che hanno fatto richiesta del Finanziamento Supplementare, l’ammontare dello stesso è determinato, ai sensi dell’articolo 7, comma 16 del DPCM, in sede di presentazione della domanda di APE, sulla base dei criteri definiti all’articolo 6 del DPCM.
7. Ai fini delle quantificazioni di cui al comma precedente, si fa riferimento ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici definiti con il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle politiche previdenziali e assicurative del 5 dicembre 2017. Per i Xxxxxxxx finanziati che, sulla base di quanto disposto dal predetto decreto direttoriale, maturano il diritto alla pensione di vecchiaia oltre il termine del 31 dicembre 2020, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia è valutato considerando l’adeguamento del
requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.
8. Qualora in sede di domanda di APE il Soggetto finanziato esprima la volontà di non accedere al Finanziamento Supplementare, l’ammontare del Finanziamento è determinato, sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 del DPCM, includendo: a) gli interessi che maturano sullo stesso nel periodo intercorrente fra il termine dell’erogazione dell’APE in base alla durata richiesta e la data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia qualora intervenisse l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita; b) l’integrazione del premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo connessi all’eventuale posticipazione dell’accesso al trattamento pensionistico. Ai fini delle quantificazioni di cui al presente comma, trovano applicazione i medesimi criteri di cui al comma 7.
9. Nella fase di erogazione dell’APE maturano sul Finanziamento erogato fino alla data dell’inizio dell’ammortamento, interessi calcolati secondo il regime della capitalizzazione semplice e al tasso determinato secondo quanto previsto all’art. 6dell’Accordo Quadro Bancario.
10. Il rimborso del Finanziamento inizia dalla data di pagamento al Soggetto finanziato, da parte dell’INPS, del primo rateo di pensione. Il rimborso ha una durata di 20 anni, secondo il Piano di ammortamento. In caso di ritardo nell’erogazione dei primi ratei di pensione rispetto a quanto previsto in sede di domanda di APE, non dipendente dal caso di cui al successivo art. 7, l’INPS provvede a rimborsare all’Istituto Finanziatore le quote di ammortamento arretrate alla data della corresponsione del primo rateo di pensione.
11. Il tasso di interesse applicato nella fase di ammortamento è determinato secondo quanto previsto all’art. 6 dell’Accordo Quadro Bancario.
ART. 4
(Modalità di perfezionamento del contratto di assicurazione)
1. Il Richiedente, ai sensi dell’art. 7 del DPCM, presenta, attraverso il sito dell’INPS, il modulo di proposta di assicurazione secondo il modello allegato al DPCM, una volta acquisita dal sito INPS la documentazione precontrattuale e contrattuale e rilasciati i previsti consensi.
2. L’identità del Richiedente è verificata dall’INPS attraverso l’uso del sistema pubblico di identità digitale-SPID almeno di secondo livello.
3. L’INPS trasmette all’Impresa Assicuratrice, mediante flusso telematico, la proposta di assicurazione sottoscritta da parte del Richiedente con SPID almeno di secondo livello, anche quando egli utilizzi un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n.152, unitamente alle seguenti informazioni:
− lo sviluppo del Capitale Assicurato nella fase di erogazione;
− Piani di Ammortamento;
− Opzione espressa dal Richiedente riguardo all’accesso al finanziamento supplementare in caso di aumento dell’età pensionabile in corso di erogazione;
− Domicilio dell’Istituto Finanziatore eletto ai fini dell’APE;
− Dati dell’istituto Finanziatore e del Rappresentante Legale a fini antiriciclaggio;
− Domanda di APE.
4. L’Impresa Assicuratrice comunica al richiedente ed all’INPS, mediante flusso telematico, l’accettazione della proposta di assicurazione entro il giorno 18 del mese successivo alla data di presentazione della domanda di APE, ovvero il giorno bancabile successivo. L’INPS pubblica tale
informazione nella sezione del proprio sito internet dedicata al Richiedente il giorno 21 di tale mese, ovvero il primo giorno lavorativo successivo.
5. L’INPS mette a disposizione dell’Impresa Assicuratrice indicata dal Richiedente, mediante flusso telematico, l’accettazione o il rifiuto della proposta di contratto di finanziamento da parte dell’Istituto Finanziatore.
6. Il contratto di assicurazione è perfezionato alla data di pubblicazione contestuale, nel sito dell’INPS, dell’accettazione della proposta di assicurazione secondo quanto previsto al comma 4, nonché dell’accettazione del contratto di finanziamento da parte dell’Istituto Finanziatore.
7. Il Richiedente può recedere dal contratto di assicurazione entro 14 giorni dal suo perfezionamento, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comunicandolo all’Impresa Assicuratrice attraverso il sito INPS, nella sezione dedicata allo stesso Richiedente.
8. L’assicurazione è efficace dal giorno in cui il premio è pagato.
ART. 5
(Contratto di assicurazione)
1 L’assicurazione può essere conclusa esclusivamente utilizzando le condizioni contrattuali allegate al presente Accordo Quadro Assicurativo, che costituiscono parte integrante dell’Accordo stesso.
Eventuali aggiornamenti delle predette condizioni sono definiti d’intesa tra le Parti, sentito l’INPS, e non comportano modifica del presente Accordo Quadro Assicurativo; detti aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet dell’INPS.
ART. 6
(Condizioni economiche del contratto di assicurazione)
1 L’assicurazione è prestata secondo le condizioni contrattuali allegate al presente Accordo Quadro Assicurativo, le quali specificano anche la misura del premio.
ART. 7
(Modifica dell’età di pensionamento dell’Assicurato)
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di cui all’articolo 12, comma 12-bis del Decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 disciplinante i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2021, l’INPS comunica al Soggetto finanziato l’eventuale variazione dei requisiti anagrafici per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e la correlata nuova data di pensionamento, dandone contestuale informativa all’ Istituto Finanziatore e all’Impresa Assicuratrice.
2. L’Impresa Assicuratrice, qualora il Contraente, in sede di domanda di APE, abbia richiesto e ottenuto di accedere al Finanziamento Supplementare, procede al calcolo dell’integrazione del premio dovuta secondo quanto previsto dall’articolo 10 delle condizioni di assicurazione allegate al presente Accordo Quadro Assicurativo sulla base della data di pensionamento
comunicata ai sensi del comma 1 e sulla base della variazione del Finanziamento e del Piano di Ammortamento.
3. Qualora, in sede di domanda di APE, il Contraente abbia espresso la volontà di non accedere al Finanziamento Supplementare, l’Impresa Assicuratrice procede al calcolo dell’integrazione del premio dovuta secondo quanto previsto dall’articolo 11 delle condizioni di assicurazione allegate al presente Accordo Quadro Assicurativo sulla base della data di pensionamento comunicata ai sensi del comma 1 e sulla base della variazione del Finanziamento e del Piano di Ammortamento.
4. Il giorno 20 del mese successivo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, alla comunicazione dell’INPS di cui al comma 1, l’Impresa Assicuratrice comunica all’INPS l’integrazione del premio determinato in applicazione dei commi precedenti e gli adeguamenti della copertura assicurativa a seguito della modifica dell’età di pensionamento di vecchiaia dell’Assicurato. Entro i successivi tre giorni lavorativi da tale ultima comunicazione, l’INPS pubblica le informazioni di cui al periodo precedente nella sezione del proprio sito dedicata all’Assicurato secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 4. In automatico viene generata una comunicazione all’indirizzo email del Soggetto finanziato, con testo standardizzato, definito tra ANIA, UnipolSai ed INPS.
5. L’Istituto Finanziatore provvede al pagamento dell’integrazione di premio all’Impresa Assicuratrice e della commissione di accesso al Fondo per conto del Contraente, in un'unica soluzione. Il pagamento avviene: i) contestualmente alla prima quota mensile di APE erogata a seguito dell’allungamento del periodo di erogazione contrattualmente definito, nel caso in cui il Soggetto Finanziato abbia chiesto il Finanziamento Supplementare; ii) il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di erogazione dell’APE contrattualmente definito, nel caso in cui il Soggetto Finanziato non abbia chiesto il Finanziamento Supplementare.
ART. 8
(Accesso del Soggetto finanziato a trattamento pensionistico diretto)
1. Qualora nella fase di erogazione dell’APE il Soggetto finanziato richieda all’INPS la liquidazione di un trattamento pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’INPS comunica, entro 30 giorni, tale richiesta all’Istituto Finanziatore, che sospende l’erogazione dell’APE.
2. Fatto salvo il ricorso all’estinzione anticipata di cui all’articolo 12 del DPCM, entro 30 giorni dall’accoglimento della richiesta di cui al comma precedente, l’INPS, per conto del Soggetto finanziato, dà comunicazione all’Impresa Assicuratrice della data di decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico diretto, inoltrando, contestualmente, proposta di adeguamento del contratto assicurativo in funzione della rideterminazione dell’inizio del periodo di ammortamento del Finanziamento.
3. L’Impresa Assicuratrice, acquisita la comunicazione di cui al comma precedente, trasmette entro 15 giorni lavorativi all’INPS l’accettazione della proposta di adeguamento del contratto assicurativo. L’INPS entro 3 giorni lavorativi pubblica il contratto di assicurazione adeguato alle nuove condizioni nella sezione del sito internet dedicata all’Assicurato. In automatico, viene
generata una comunicazione all’indirizzo email dell’Assicurato, utilizzato per l’identificazione SPID con testo standardizzato, definito dall’ANIA, da UnipolSai e dall’INPS.
4. L’adeguamento del contratto assicurativo è perfezionato alla data di pubblicazione nel sito dell’INPS dell’accettazione da parte dell’Istituto Finanziatore dell’integrazione del contratto di Finanziamento e dell’adeguamento del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dal comma precedente. Si applica quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 6, in tema di restituzione delle quote del premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo di Garanzia non goduti. L’impresa Assicuratrice procede alla determinazione della quota di premio da rimborsare al Contraente, secondo l’art. 12 delle condizioni di assicurazione allegate al presente Accordo Quadro assicurativo, e provvede al rimborso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2.
ART. 9
(Estinzione anticipata del Finanziamento)
1. Il Soggetto finanziato può presentare richiesta di estinzione parziale o totale del Finanziamento all’Istituto Finanziatore, attraverso la sezione del sito internet dell’INPS a lui dedicata, secondo quanto previsto dall’art. 12 del DPCM. L’operazione di estinzione si perfeziona con il pagamento da parte del Soggetto finanziato, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 dell’Accordo Quadro Bancario, dell’importo dovuto. Ricevuto tale pagamento, l’Istituto Finanziatore trasmette entro tre giorni lavorativi all’INPS e all’Impresa Assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione totale ovvero il nuovo piano di ammortamento in caso di estinzione parziale. In caso di mancato pagamento da parte del Soggetto finanziato entro il predetto termine l’estinzione è inefficace.
2. L’impresa Assicuratrice provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Istituto Finanziatore di cui al comma precedente, all’estinzione totale o parziale della copertura e al rimborso della corrispondente parte di premio al Contraente, secondo le modalità di cui all’art. 9 delle condizioni di assicurazione allegate al presente Accordo Quadro Assicurativo.
3. L’Impresa Assicuratrice per il, tramite dell’INPS e mediante flusso telematico, comunica al Contraente l’avvenuta estinzione parziale o totale della copertura assicurativa e il relativo importo di premio rimborsato.
4. L’estinzione totale del Finanziamento comporta l’estinzione totale della relativa copertura assicurativa e il rimborso al Contraente, da parte dell’Impresa Assicuratrice, della parte di premio non goduta con le modalità stabilite dall’art. 9 delle condizioni di assicurazione allegate al presente Accordo Quadro Assicurativo.
5. L’estinzione parziale del Finanziamento comporta la prosecuzione della copertura assicurativa e la rideterminazione del Capitale Assicurato e il rimborso al Contraente, da parte dell’Impresa Assicuratrice, della parte di premio non goduta con le modalità stabilite dall’art. 9 delle condizioni di assicurazione allegate al presente Accordo Quadro Assicurativo.
6. Le quote della commissione di accesso al Fondo di Garanzia non godute saranno restituite al Soggetto finanziato dall’INPS in qualità di gestore del Fondo.
ART. 10
(Cessione dei contratti di assicurazione)
1. L’Impresa Assicuratrice aderente può cedere tutti o parte dei contratti assicurativi collegati all’APE ad altre Imprese Assicuratrici comunicandolo mediante flusso telematico all’INPS. In tal caso l’Impresa Assicuratrice cessionaria assume tutti gli impegni relativi ai contratti trasferiti utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall’INPS, ferma l’adesione all’Accordo Quadro Assicurativo, e informa l’Istituto Finanziatore, nonché, attraverso la sezione del sito internet INPS a lui dedicato, il Contraente.
ART. 11
(Premorienza dell’Assicurato)
1. In caso di premorienza dell’Assicurato, l’INPS la comunica tempestivamente, in via telematica, all’Impresa Assicuratrice e all’Istituto Finanziatore, che, trascorsi 60 giorni dalla comunicazione, richiede all’Impresa Assicuratrice l’erogazione del Capitale Assicurato.
2. L’Impresa Assicuratrice provvede al rimborso del sinistro entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Istituto Finanziatore, utilizzando il conto corrente con l’IBAN indicato dall’Istituto Finanziatore all’atto di adesione (ovvero quello successivamente modificato). Oltre tale scadenza, l’Impresa Assicuratrice corrisponde fino alla data del pagamento all’Istituto Finanziatore gli interessi prodotti dal Tasso di interesse contrattuale, maggiorato di tre punti percentuali, sulla somma da rimborsare.
3. A seguito della comunicazione dell’INPS all’Impresa Assicuratrice e all’Istituto finanziatore, mediante flusso telematico, di errata segnalazione del decesso: a) se il Finanziamento è ancora in fase di erogazione, l’Istituto finanziatore riprende la sua erogazione nel mese successivo, provvedendo a corrispondere al Soggetto Finanziato l’APE mensile assieme agli importi non erogati durante il periodo di sospensione; b) se il Finanziamento è in fase di ammortamento, l’INPS provvede a versare all’Istituto Finanziatore le quote di ammortamento del Finanziamento relative ai ratei di pensione sospesi dalla stessa INPS, corrisposti al Soggetto Finanziato .
4. L’impresa Assicuratrice non è tenuta a pagare eventuali rate di ammortamento del Finanziamento scadute e non recuperate dall’INPS.
5. L’Impresa Assicuratrice, tramite flusso telematico, comunica ad INPS l’avvenuto pagamento del Capitale Assicurato all’Istituto finanziatore.
ART. 12
(Attivazione del Fondo di garanzia)
1. In caso di attivazione del Fondo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del DPCM, l’INPS, in qualità di Gestore del Fondo comunica all’Impresa Assicuratrice, tramite flusso telematico, le coordinate bancarie del Fondo e dell’Istituto Finanziatore.
2. L’Impresa Assicuratrice, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, provvede a rimborsare al Fondo l’80% della parte di premio relativa al periodo di copertura non goduto, calcolato alla data di risoluzione del contratto di finanziamento, e il restante 20% all’Istituto Finanziatore.
ART. 13
(Risoluzione delle controversie)
1. Le eventuali controversie tra l’Impresa Assicuratrice e il Contraente in relazione al contratto di assicurazione possono essere devolute, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DPCM e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 16 dello stesso decreto legislativo. Quanto stabilito dall’organismo di mediazione, qualora accettato dal Contraente, è vincolante per l’Impresa Assicuratrice, che è obbligata a conformarvisi.
2. Il contratto di assicurazione non prevede la procedura di arbitrato.
ART. 14
(Rapporti fra l’INPS e le Imprese Assicuratrici)
1. Lo scambio di informazioni tra l’INPS, anche in qualità di gestore del Fondo, gli Istituti Finanziatori e le Imprese Assicuratrici che aderiscono al presente accordo avviene attraverso un’infrastruttura applicativa basata su web services.
2. La descrizione tecnica dei flussi scambiati è riportata nel documento tecnico allegato al presente Accordo Quadro Assicurativo. Tale documento è reso disponibile sul sito internet dell’INPS all’interno di un’area dedicata ai soggetti interessati. Eventuali aggiornamenti del documento tecnico sono definiti d’intesa tra INPS, ABI, ANIA ed UnipolSai e saranno pubblicati nel sito internet dell’INPS nella suddetta area dedicata. Detti aggiornamenti non comportano modifica del presente Accordo Quadro Assicurativo.
3. Le Imprese Assicuratrici, in alternativa all’infrastruttura applicativa di cui al comma 1, possono accedere alla procedura telematica INPS attraverso un servizio offerto dall’ANIA. Le caratteristiche tecniche del servizio offerto dall’ANIA, di cui al comma 4, sono definite dall’ANIA stessa, compatibilmente alle specifiche tecniche della procedura telematica definita dall’INPS, e sono riportate sul sito internet dell’ANIA all’interno di un’area dedicata alle Imprese Assicuratrici aderenti al presente Accordo Quadro.
4. L’INPS utilizza, per il calcolo dei premi assicurativi, le formule matematiche accluse alle condizioni contrattuali allegate al presente Accordo Quadro Assicurativo e comunicate da ANIA.
ART. 15
(Impegno dell’ANIA)
1. Le Parti sottoscrittrici si impegnano a promuovere la diffusione dei contenuti del presente accordo. In particolare, l’ANIA provvederà ad inviare apposita comunicazione ai propri associati, invitandoli ad aderire allo stesso.
Art. 16
(Vicende relative alle Imprese Assicuratrici aderenti)
1. L’adesione all’Accordo Quadro Assicurativo è volontaria. Le Imprese Assicuratrici aderiscono all’Accordo Quadro Assicurativo comunicandolo per iscritto all’INPS mediante l’apposito modulo riportato nell’Allegato 1. L’adesione ha effetto entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’INPS del modulo di adesione. L’INPS rende operativa l’adesione entro i termini sopraindicati, sempreché sia pienamente operativa la piattaforma di comunicazione messa a disposizione dall’INPS stesso. Entro quindici giorni dall’adesione all’Accordo Quadro Assicurativo, l’Impresa Assicuratrice trasmette all’INPS la documentazione precontrattuale e contrattuale dell’assicurazione per il rischio di premorienza relativa all’APE, documentazione che l’INPS mette a disposizione del Richiedente medesimo ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 232/2016. Le Imprese Assicuratrici aderenti devono possedere i requisiti di anzianità e patrimoniali stabiliti dall’art. 11, comma 3, del DPCM e riportati nel modulo di adesione allegato al presente Accordo Quadro Assicurativo (cfr. Allegato 1). Con l’adesione le Imprese Assicuratrici dichiarano di aver preso visione e condiviso i contenuti del documento tecnico di cui all’articolo 13, comma 2 e del simulatore, assumendosi la responsabilità relativa ai diversi documenti prodotti ai fini della conclusione e gestione del contratto di assicurazione e degli eventuali connessi aggiornamenti.
2. Il recesso dall’Accordo Quadro Assicurativo è libero. Le Imprese Assicuratrici che intendono recedere dall’Accordo Quadro Assicurativo lo comunicano all’INPS per iscritto mediante l’apposito modulo riportato nell’Allegato 1. Il recesso ha effetto, per le domande pervenute all’INPS entro il giorno quindici del mese, a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo. Per le comunicazioni pervenute all’INPS dopo il giorno quindici del mese, il recesso ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. L’INPS rende operativo il recesso entro i termini sopraindicati.
3. Il recesso delle Imprese Assicuratrici dall’Accordo Quadro Assicurativo non produce effetti sui contratti di assicurazione perfezionati prima della data di operatività del recesso medesimo.
4. L’Impresa Assicuratrice comunica all’INPS eventuali variazioni di denominazione societaria entro 30 giorni prima del relativo effetto. In caso di operazioni di fusione o scissione societaria l’Impresa Assicuratrice comunica all’INPS la volontà di aderire o recedere dall’Accordo Quadro Assicurativo secondo le modalità riportate nel presente articolo.
ART. 17
(Regime transitorio)
1. Per i soggetti beneficiari di cui all’art. 3, comma 3, del DPCM, il premio assicurativo determinato in base alle condizioni di assicurazione riportate in allegato al presente Accordo Quadro, è così ridotto:
a) 2,5 punti base per il numero di ratei mensili di APE arretrati corrisposti, se il numero di ratei mensili complessivi, comprensivi di quelli arretrati, è compreso tra 24 e 36;
b) 5 punti base per il numero di ratei mensili di APE arretrati corrisposti, se il numero di ratei mensili complessivi, comprensivi di quelli arretrati, è compreso tra 12 e 23;
c) 7,5 punti base per il numero di ratei mensili di APE arretrati corrisposti, se il numero di ratei mensili complessivi, comprensivi di quelli arretrati, è compreso tra 6 e 11.
2. In caso di numero di ratei mensili complessivi, comprensivi di quelli arretrati, è maggiore di 36, non è prevista nessuna riduzione.
ART. 18
(Validità dell’Accordo Quadro)
1. Il presente Accordo Quadro Assicurativo è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione fino alla completa estinzione di tutti i diritti ed obblighi derivanti dall’accordo stesso.
2. Gli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro Assicurativo valgono per i contratti di assicurazione conclusi prima della data di scadenza dell’Accordo stesso e fino alla loro estinzione.
3. L’Accordo Quadro Assicurativo può essere rivisto, in tutto o in parte, con l’accordo delle Parti sottoscrittrici, e sentito il parere dell’INPS per i profili di competenza, sentito il Garante per la protezione dei dati personale e previa trasmissione all’AGCM per i profili di competenza.
ART. 19
(Esonero Responsabilità)
1. Non è configurabile responsabilità in capo all’INPS per le risultanze del simulatore; resta a carico dell’INPS solo l’aggiornamento dei dati funzionali ai mutamenti dell’età pensionabile in dipendenza della speranza di vita.
2. Le Imprese Assicuratrici sono tenute a comunicare all’INPS le loro eventuali variazioni anagrafiche, per consentire i relativi accreditamenti presso INPS, entro 30 giorni dalla data in cui le predette variazioni hanno effetto mediante flusso telematico.
3. Non è configurabile responsabilità in capo all’INPS per i fatti e le conseguenze comunque riconducibili all’omessa, errata o tardiva comunicazione della variazione anagrafica per decesso del soggetto richiedente la prestazione da parte dell’ufficiale di anagrafe, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 luglio 1965 n. 903 o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo ai sensi dell’art. 1 comma 303 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4. L’INPS non risponde per ogni eventuale conseguenza correlata a omesse, tardive o erronee comunicazioni da parte di ANIA e delle Imprese Assicuratrici, nonché di soggetti diversi da Istituti Finanziatori ed Imprese Assicuratrici, necessarie per l’esatto e proficuo svolgimento dei compiti assegnati. Le comunicazioni dell’ANIA e delle Imprese Assicuratrici devono essere trasmesse esclusivamente attraverso un tracciato concordato tra le parti e riportato nell’allegato tecnico al presente Accordo Quadro Assicurativo.
5. La documentazione precontrattuale e contrattuale inerente la copertura assicurativa e le eventuali modifiche e/o integrazioni è predisposta dall’Impresa Assicuratrice che se ne assume la relativa responsabilità in merito ai loro contenuti e ad eventuali mancati aggiornamenti, con piena manleva dell’INPS in relazione ai contenuti dei documenti pubblicati e a ritardi nel loro aggiornamento. L’errata pubblicazione della documentazione sul sito INPS avviene sotto l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo con piena manleva nei confronti delle Imprese Assicuratrici.
6. Non è configurabile responsabilità in capo all’INPS per l’eventuale uso da parte dei soggetti destinatari dei dati personali degli assicurati forniti agli Istituti finanziatori e alle imprese
assicuratrici non conforme alle finalità di cui all’art. 1 commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e del DPCM.
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Presidente dell’ANIA Il Rappresentante
legale diUnipolSai
ALLEGATO 1
MODULI DI ADESIONE E RECESSO
Modulo di adesione all’Accordo Quadro Assicurativo
Spett. INPS
[Luogo], [data]
Adesione all’Accordo Quadro Assicurativo riguardante l’assicurazione obbligatoria per il rischio di premorienza relativa all’anticipo pensionistico (APE), stipulato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, l’ANIA e altre primarie Imprese assicuratrici
La sottoscritta Società dichiara di rispettare i requisiti previsti dall’art. 11, comma 3, del DPCM, e comunica di voler aderire all’Accordo Quadro Assicurativo in oggetto, assumendone i relativi impegni sino al momento dell’eventuale recesso dall’Accordo Quadro Assicurativo.
Distinti saluti
[nome, cognome e carica] Firma
***
Modulo di recesso dall’Accordo QuadroAssicurativo
Spett. INPS
[Luogo], [data]
Recesso dall’Accordo Quadro Assicurativo riguardante l’assicurazione obbligatoria per il rischio di premorienza relativa all’anticipo pensionistico (APE), stipulato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, l’ANIA e altre primarie imprese assicuratrici
La sottoscritta Società recede dall’Accordo Quadro Assicurativo in oggetto, fermo restando che i contratti di assicurazione già stipulati a seguito dell’adesione continueranno a produrre i loro effetti sino alla relativa estinzione.
Distinti saluti
[nome, cognome e carica] Firma
ALLEGATO 2
SPECIFICHE TECNICHE E DI SICUREZZA DELLA PROCEDURA TELEMATICA DEI FLUSSI TRA INPS, ISTITUTI FINANZIATORI E IMPRESE ASSICURATRICI
V. allegati successivi a pag. 30
ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa Assicuratrice, alle condizioni di seguito indicate, garantisce, in caso di premorienza dell’Assicurato per qualunque causa nel corso della durata contrattuale, il pagamento del Capitale Assicurato di cui all’art. 5, a fronte del pagamento di un premio unico anticipato. In caso di sopravvivenza dell’assicurato al termine della durata contrattuale nulla è dovuto e i premi resteranno acquisiti dall’Impresa assicuratrice. La copertura assicurativa è valida in qualsiasi parte del mondo.
Art. 2 – Persone assicurabili
Sono assicurabili i soggetti individuati all’art. 3 del DPCM, in possesso della certificazione del diritto all’APE.
Art. 3 – Delimitazioni ed esclusioni
In caso di dolo del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, la copertura assicurativa è esclusa e il beneficiario non avrà alcun diritto al pagamento del Capitale Assicurato.
Art.4 – Modalità di perfezionamento. Durata, decorrenza, efficacia e cessazione della copertura
Il contratto è perfezionato dalla data di pubblicazione contestuale nel sito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)dell’accettazione della proposta di assicurazione, sottoscritta con SPID almeno di secondo livello, e della accettazione della proposta di finanziamento.
La durata della copertura assicurativa è pari alla somma della durata di erogazione dell’APE e della durata del piano di ammortamento dell’APE ed è indicata nel contratto di assicurazione.
La copertura assicurativa è efficace dal primo giorno del secondo mese seguente a quello di perfezionamento del contratto, ovvero dal primo giorno bancabile successivo, a condizione che sia stato pagato il premio dall’Istituto Finanziatore per conto del Contraente.
La copertura assicurativa cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
− scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto di finanziamento abbinato;
− premorienza dell’Assicurato;
− estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento abbinato;
− attivazione del Fondo di Garanzia per l’accesso all’APE.
Art. 5 – Capitale assicurato
Il capitale assicurato è pari:
• durante il periodo di erogazione dell’APE, alla somma del Finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al Fondo di Garanzia) erogato dall’Istituto Finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all’articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di finanziamento allegata al DPCM;
• durante il periodo di rimborso dell’APE, al Debito Residuo, come definito all’articolo 1 del DPCM e riportato nella proposta di finanziamento allegata al DPCM.
Art. 6 – Premio
Il premio è unico, anticipato per tutta la durata del contratto, ed è dovuto tramite bonifico xxxxxxxx.Xx premio unico è determinato in base alla seguente formula:
𝑇𝑃 × [𝑅 × 𝑁
× (1 + 𝐹 + 𝑖𝑚 × 𝑁 × 𝐹 + 𝑖𝑚 × 𝑁1+1)]
1
𝑃𝑈 =
1 1 1 2
1 − 𝑇𝑃 × [1 + 𝐹 + 𝑖𝑚 × 𝑁1 + 𝑖𝑚 × 𝑁1 × 𝐹]
1 1
dove:
𝑇𝑃 = 0,635 × 𝑖 + 0,207 se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi
𝑇𝑃 = 0,665 × 𝑖 + 0,210 se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.
TP è il tasso di premio, arrotondato alla quarta cifra decimale
𝐹 = 1,63%
i = TAN
𝑖𝑚 = 𝑖−0,1%
1
è il tasso di interesse mensile applicato nel periodo di erogazione dell’APE, arrotondato alla
12
quarta cifra decimale
N1 = numero di quote mensili di APE erogate
R = importo della quota mensile di APE erogata
ESEMPIO
Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi
𝐶𝑎𝑠𝑜 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.
i = 3,0%
𝑖𝑚 = 3,0% − 0,1% = 0,24%
N1= 36
R = 1.000 euro Per il caso 1:
1 12
𝑃𝑈 =
0,2261 × [1.000 × 36 × (1,06210832)]
1 − 0,2261 × [1,10410832] = 36.000 × 0,320036164348498 = 11.521,30
Per il caso 2:
0,2300 × [1.000 × 36 × (1,06210832)]
𝑃𝑈 =
1 − 0,2300 × [1,10410832] = 36.000 × 0,327435491095929 = 11.787,68
In entrambi i casi, il premio effettivo varia in funzione dell’età dell’Assicurato e della durata, nonché dell’importo dell’APErichiesto e del TAN. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di premio per 1.000 euro di APE mensile, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, ciascuna corrispondente a una età pari all’età pensionabile ridotta della durata, e TAN.
Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi
Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni
Il Contraente-Assicurato può comunque, in qualsiasi momento, estinguere il contratto di finanziamento. L’estinzione del contratto di finanziamento comporta automaticamente l’estinzione della copertura assicurativa, e la restituzione da parte dell’Impresa Assicuratrice al Contraente-Assicurato della parte di premio finanziato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’estinzione può essere anche parziale. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo art. 9.
L’eventuale integrazione di premio, dovuta alla variazione del requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia modificato in funzione dell’incremento dell’aspettativa di vita, è calcolata al momento della domanda di APE in base al requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.
Nel caso in cui, nel corso dell’erogazione dell’APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell’incremento dell’aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti uguale, o comunque non superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio restano comunque determinati sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.
Nel caso in cui, nel corso dell’erogazione dell’APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell’incremento dell’aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono determinati sulla base del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.
Nel caso in cui, nel corso dell’erogazione dell’APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell’incremento dell’aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti inferiore al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono comunque determinati in funzione del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.
Per maggiori dettagli, relativi al caso in cui, al momento della domanda di APE, il Contraente-Assicurato abbia chiesto di ricevere il Finanziamento Supplementare, si rinvia al successivo art. 10.
Per maggiori dettagli, relativi al caso in cui, al momento della domanda di APE, il Contraente-Assicurato abbia chiesto di non ricevere il Finanziamento Supplementare, si rinvia al successivo art. 11.
Qualora nel corso dell’erogazione dell’APE il contraente-assicurato acceda a trattamenti pensionistici diretti, l’erogazione dell’APE originariamente pattuitasi interrompe e l’Impresa Assicuratrice rimborsa l’eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo art. 12.
Art. 7 – Diritto di recesso dal contratto
Il contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto medesimo ai sensi dell’art. 7, comma 15, del DPCM, dandone comunicazione scritta all’Impresa Assicuratrice tramite il portale dell'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa e conseguentemente anche dell’APE dalle ore 24 del giorno dell’invio della comunicazione.
Art. 8 – Beneficiari
Beneficiario del contratto è l’Istituto Finanziatore. Il beneficio non può essere revocato o modificato, salvi i casi di decadenza previsti dall’art.1922 del Codice Civile.
Art. 9 – Estinzione anticipata
In caso di estinzione anticipata, l’Impresa Assicuratrice restituisce al Contraente-Assicurato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta estinzione da parte dell’Istituto Finanziatore, la parte di premio finanziato relativo al periodo residuo non goduto rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale Assicurato residuo, per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
La parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato di seguito.
ESTINZIONE ANTICIPATA NEL PERIODO DI EROGAZIONE DELL’APE
Se l’estinzione avviene nel periodo di erogazione dell’APE, l’importo da rimborsare, PA, è pari a:
𝑃𝐴 = 𝑃𝑈
𝐾1
× (1 − ) + 𝑃𝑈
𝐾1
+ 𝑃𝑈 × 𝐻 × (1 − )
1
dove:
𝑁1 2 𝑁
PU = premio unico complessivo
H = caricamento di gestione, pari al 2,5% del premio unico complessivo
−0,08 × 𝑖 + 0,032 𝑠𝑒 𝑁1 ≤ 12 𝑚𝑒𝑠𝑖
−0,13 × 𝑖 + 0,060 𝑠𝑒 12 < 𝑁1 ≤ 24 𝑚𝑒𝑠𝑖
𝛼 = {
−0,18 × 𝑖 + 0,084 𝑠𝑒 24 < 𝑁1 ≤ 36 𝑚𝑒𝑠𝑖
−0,20 × 𝑖 + 0,098 𝑠𝑒 𝑁1 > 36 𝑚𝑒𝑠𝑖
se al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi
−0,08 × 𝑖 + 0,033 𝑠𝑒 𝑁1 ≤ 12 𝑚𝑒𝑠𝑖
α {
−0,13 × 𝑖 + 0,061 𝑠𝑒 12 < 𝑁1 ≤ 24 𝑚𝑒𝑠𝑖
=
−0,18 × 𝑖 + 0,085 𝑠𝑒 24 < 𝑁1 ≤ 36 𝑚𝑒𝑠𝑖
−0,20 × 𝑖 + 0,098 𝑠𝑒 𝑁1 > 36 𝑚𝑒𝑠𝑖
se al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni
αè la quota percentuale del premio unico complessivo corrispondente al periodo di erogazione dell’APE, arrotondata alla quarta cifra decimale
𝑃𝑈1 = 𝑃𝑈 × 𝛼 × (1 − 𝐻)è la quota del premio unico complessivo relativa al periodo di erogazione, al netto del caricamento di gestione
𝑃𝑈2 = 𝑃𝑈 × (1 − 𝛼) × (1 − 𝐻)è la quota del premio unico complessivo relativa alperiodo di rimborso,al netto del caricamento di gestione
N = durata complessiva dell’assicurazione in mesi interi, pari alla somma di N1 e N2 N1 = numero delle quote complessive mensili di APE erogate
N2 = durata del periodo di rimborso dell’APE in mesi interi, pari a 240
K1 = numero delle quote mensili di APE erogate fino al momento dell’estinzione
ESEMPIO
Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi
𝐶𝑎𝑠𝑜 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni
Per il caso 1:
PU = 11.521,30
Per il caso 2:
PU = 11.787,68
i = 3,0% N=276 N1 = 36
N2 = 240
K1 = 24
𝛼 = −0,18 × 0,03 + 0,084 = 7,9%
Per il caso 1:
𝑃𝑈1 = 11.521,30 × 7,9% × (1 − 2,5%) = 882,93
𝑃𝑈2 = 11.521,30 × 92,1% × (1 − 2,5%) = 10.350,33
𝑃𝐴 = 882,93 × (1 − 24) + 10.350,33 + 11.521,30 × 2,5% × (1 − 24 ) = 10.907,63
36
Per il caso 2:
276
𝑃𝑈1 = 11.787,68 × 8,0% × (1 − 2,5%) = 914,84
𝑃𝑈2 = 11.787,68 × 92,0% × (1 − 2,5%) = 10.578,15
𝑃𝐴 = 914,84 × (1 − 24) + 10.578,15 + 11.787,68 × 2,5% × (1 − 24 ) = 11.152,16
36 276
In entrambe i casi, il valore del premio da rimborsare dipende dall’importo del premio unico e dalla durata trascorsa fino all’estinzione. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata trascorsa fino all’estinzione, alcuni importi da rimborsare per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.
Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi
Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni
ESTINZIONE ANTICIPATA NEL PERIODO DI RIMBORSO DELL’APE
Se l’estinzione avviene nel periodo di rimborso dell’APE,l’importo da restituire, 𝑃𝑅, è pari a:
(1 − (1 + 𝑖 )−(𝑁2−𝐾2))
𝑃𝑅 = 𝑃𝑈2
𝐾2
× (1 − ) ×
𝑁2
12
(1 − (1 +
𝑖 )
12
−𝑁2
)
𝑁1 + 𝐾2
+ (𝑃𝑈) × 𝐻 × (1 − )
𝑁
dove
K2 = durata trascorsa dall’inizio del periodo di rimborso in mesi interi
𝑖𝑚 = 𝑖 12
è il TAN su base mensile arrotondato alla quarta cifra decimale
ESEMPIO
Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi
𝐶𝑎𝑠𝑜 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni
N1 = 36
N2 = 240 N=276 K2 = 60
𝑖𝑚 = 𝑖 12
3,0%
= = 0,25%
12
H = 2,5%
Per il caso 1:
𝛼 = −0,18 × 3,0% + 0,084 = 7,9%
𝑃𝑈2 = 11.521,30 × 92,1% × (1 − 2,5%) = 10.350,33
𝑃𝑅 = 10.350,33 × (1 −
Per il caso 2:
60
) ×
240
(1 − (1 + 0,25%)−(180))
(1 − (1 + 0,25%)−(60))
+ 11.521,30 × 2,5% × (1 −
96
276
) = 6.422,02
𝛼 = −0,18 × 3,0% + 0,085 = 8,0%
𝑃𝑈2 = 11.787,68 × 92,0% × (1 − 2,5%) = 10.578,15
𝑃𝑅 = 10.578,15 × (1 −
60
) ×
240
(1 − (1 + 0,25%)−(180))
(1 − (1 + 0,25%)−(60))
+ 11.787,68 × 2,5% × (1 −
96
276
) = 6.563,57
In entrambe i casi, il valore del premio da rimborsare dipende dall’importo del premio unico e dalla durata trascorsa fino all’estinzione. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata trascorsa fino all’estinzione, alcuni importi da rimborsare per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.
Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi
Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni
ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE
Se l’estinzione è parziale, il premio da restituire è pari alla quota di estinzione parziale moltiplicata per il premio da restituire in caso di estinzione totale, determinato come sopra indicato. Pertanto, se l’estinzione parziale avviene nel corso dell’erogazione dell’APE, il premio da restituire è:
PpA = PA xpAPE - C
dove
pAPE = la quota parziale del Finanziamento estinta
C = costi amministrativi per l’operazione di estinzione parziale, pari a 20 euro.
In ogni caso, il premio da rimborsare dipende dall’importo del premio unico, dalla durata trascorsa fino all’estinzione parziale e dalla quota del Finanziamento estinta. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito gli importi di rimborso di premio per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%, nel caso in cui venga estinta una quota del 30% del Finanziamento, in corrispondenza di diverse ipotesi,
Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi
Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni
p
Se l’estinzione parziale avviene nel corso del periodo di rimborso dell’APE l’importo da rimborsare è: P R = PR xpAPE - C.
In ogni caso, il premio da rimborsare dipende dall’importo del premio unico, dalla durata trascorsa fino all’estinzione parziale e dalla quota del Finanziamento estinta. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse, alcuni importi di rimborso di premio per 1.000euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%, nel caso in cui venga estinta una quota del 30% del Finanziamento.
Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi
Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni
Art. 10 – Adeguamento della copertura assicurativa a seguito dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vitae accesso al Finanziamento supplementare
Qualora l’assicurato, in fase di presentazione della domanda di APE, abbia espresso la volontà di accedere al Finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell’APE intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, disposto con il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato sono rideterminati in funzione della posticipazione dell’accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della volontà espressa dall’assicurato di voler accedere al suddetto Finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 6.
L’integrazione di premio è pari a:
I = PU1 – PU
dove
PU è il premio relativo al contratto originario, calcolato secondo quanto previsto al precedente articolo 6,
𝑁 +1
1
𝑇𝑃1 × [ 𝑅 × 𝑁1 × (1 + 𝐹 + 𝑖𝑚 × 𝑁1 × 𝐹 + 𝑖𝑚 × 1 )]
1
𝑃𝑈1 =
1 1 1 2
1 − 𝑇𝑃1 × [1 + 𝐹 + 𝑖𝑚 × 𝑁1 + 𝑖𝑚 × 𝑁1 × 𝐹]
1 1 1 1
è il premio rideterminato a seguito della posticipazione dell’accesso al trattamento pensionistico, dove:
N11 = numero delle quote mensili di APE complessivamente erogate a seguito dell’aumento dell’età pensionabile;
𝑇𝑃1 = 𝑇𝑃 + 0,0037 × 𝑀se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito
2
anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi
𝑇𝑃1 = 𝑇𝑃 + 0,0038 × 𝑀
2
se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito
anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.
TP1è il nuovo tasso di premio, essendo TP il tasso di premio al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione originario, arrotondato alla quarta cifra decimale, dove:
𝑁1 − 𝑁1 𝑠𝑒 𝑁1 − 𝑁1 è 𝑝𝑎𝑟𝑖
𝑀 = { 1 1 ;
𝑁1 − 𝑁1 + 1 𝑠𝑒 𝑁1 − 𝑁1 è 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖
1 1
ESEMPIO
Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi
𝐶𝑎𝑠𝑜 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni
Per il caso 1: i = 3,0%
N1 = 36
R = 1.000 €
𝑇𝑃 = 0,2261
PU = 11.521,30
N11 = 41
1 ( ) 6
𝑇𝑃
= 0,2261 +
0,0037
× ( ) = 0,2372 2
𝑃𝑈1 = 0,2372 × [1.000 × 36 × (1,06830392)] = 36.000 × 0,000000000000000 = 14.131,24
1 − 0,2372 × [1,11630392]
I = 14.131,24 - 11.521,30 = 2.609,94
In entrambi i casi, l’integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dai mesi di adeguamento dell’età di accesso al trattamento pensionistico. Si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile erogata, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell’età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).
Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi
L’Impresa Assicuratrice, ricevuta dall’Istituto Finanziatore, per conto del contraente-assicurato, l’integrazione di premio, inviate tempestivamente al Contraente-Assicurato, per il tramite dell’INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato. Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l’Istituto Finanziatore versa all’Impresa Assicuratrice l’integrazione di premio.
Per il caso 2: i = 3,0%
N1 = 36
R = 1.000 €
𝑇𝑃 = 0,2300
PU = 11.787,68
N11 = 41
1 ( ) 6
𝑇𝑃
= 0,2300 +
0,0038
× ( ) = 0,2414 2
𝑃𝑈1 = 0,2414 × [1.000 × 36 × (1,06830392)] = 36.000 × 0,353018496015656
1 − 0,2414 × [1,11630392]
= 14.473,76
I = 14.473,76 - 11.787,68 = 2.686,08
In ogni caso, l’integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dai mesi di adeguamento dell’età di accesso al trattamento pensionistico. Si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per
1.000 euro di APE mensile erogata, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell’età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).
Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni
L’Impresa Assicuratrice comunica al Contraente-Assicurato, per il tramite dell’INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato. Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l’Istituto Finanziatore versa all’impresa Assicuratrice l’integrazione di premio.
Art. 11 – Adeguamento della copertura assicurativa in caso di adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita e mancato accesso al finanziamento supplementare
Qualora il Contraente-Assicurato, in fase di presentazione della domanda di APE, abbia espresso la volontà di non accedere al Finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell’APE intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, disposto con il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la durata della copertura, il premio e il capitale assicurato sono rideterminati in funzione della posticipazione dell’accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della scelta effettuata dal Contraente-Assicurato di non voler accedere al suddetto finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 6.
L’integrazione di premio è in tal caso determinata in base alla seguente formula:
1
𝐼′ = 𝑃𝑈 × 0,02 × (𝑁1 − 𝑁1)
dove:
I’ = integrazione di premio a seguito dell’aumento dell’età pensionabile ESEMPIO
Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi
𝐶𝑎𝑠𝑜 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni
N1 = 36
N11 = 41;
Per il caso 1: PU = 11.521,30
𝐼′ = 11.521,30 X 0,02 X (41 - 36)= 11.521,31 X 0,1 = 1.152,13
Per il caso 2:
PU = 11.787,68
𝐼′ = 11.787,68 X 0,02 X (41 - 36) = 11.787,68 X 0,1 = 1.178,77
In entrambi i casi, l’integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dall’aumento in mesi dell’accesso al trattamento pensionistico. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell’età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).
Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi
Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni
L’Impresa Assicuratrice comunica al Contraente-Assicurato, per il tramite dell’INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato.
Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l’Istituto Finanziatore versa all’impresa Assicuratrice l’integrazione di premio.
Art. 12 – Adeguamento della copertura assicurativa in caso di accesso a trattamenti pensionistici diretti prima della pensione di vecchiaia
In caso di liquidazione di trattamento pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 3, comma 4, del DPCM, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato sono rideterminati in funzione dell’anticipazione dell’accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello originariamente previsto.
L’impresa Assicuratrice, ricevuta dall’INPS la comunicazione dell’anticipazione dell’accesso, rimborsa l’eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura. L’eccedenza di premio da restituire è determinata secondo la seguente formula:
PE = PU - PU*
Dove PU è il premio relativo al contratto originario,
𝑁 +1
1
𝑇𝑃 × [𝑅 × 𝑁1 × (1 + 𝐹 + 𝑖𝑚 × 𝑁1 × 𝐹 + 𝑖𝑚 × 1 )]
𝑃𝑈∗ =
1 1 1 1 2
1 − 𝑇𝑃 × [1 + 𝐹 + 𝑖𝑚 × 𝑁1 + 𝑖𝑚 × 𝑁1 × 𝐹]
1 1 1 1
è il premio rideterminato in base al minor periodo di copertura, essendo:
N11 = numero delle quote mensili di APE complessivamente erogate a seguito dell’anticipazione dell’accesso al trattamento pensionistico.
ESEMPIO
Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi
𝐶𝑎𝑠𝑜 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni
N1 = 36
N11 = 24;
Per il caso 1:
PU = 11.521,30
𝑃𝑈∗ = 0,2261 × [1.000 × 24 × (1,04723888)] = 24.000 × 0,312796963857671 = 7.507,13
1 − 0,2261 × [1,07483888]
PE = 11.521,30 – 7.507,13 = 4.014,17
Per il caso 2:
PU = 11.787,68
𝑃𝑈∗ = 0,2300 × [1.000 × 24 × (1,04723888)] = 24.000 × 0,319964244826305 = 7.679,14
1 − 0,2300 × [1,07483888]
PE = 11.787,68 – 7.679,14 = 4.108,54
In entrambe i casi, l’eccedenza di premio rispetto al premio originario da restituire dipende dai mesi di anticipo rispetto al trattamento pensionistico previsto originariamente. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di eccedenza di premio da restituire per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.
Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi
Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni
L’impresa Assicuratrice comunica al Contraente-Assicurato, per il tramite dell’INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato.
Art.13 – Denuncia e liquidazione del sinistro
L’Impresa Assicuratrice liquida la prestazione assicurata al beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro da parte del beneficiario.
Art. 14 – Attività professionali e altre assicurazioni
L’impresa esonera il Contraente-Assicurato dall'obbligo di comunicare l'attività professionale svolta nonché l'esistenza di altre assicurazioni in caso di premorienza. Resta convenuto che l’assicurazione di cui al presente contratto può cumularsi con altre polizze di assicurazione stipulate dal contraente.
Art. 15 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Contraente all’Impresa Assicuratrice dovranno essere fatte tramite il portale dell’INPS.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente elegge come proprio domicilio esclusivo il portale dell’INPS ai fini delle comunicazioni da parte dell’Impresa Assicuratrice che avvengano tramite il suddetto portale.
Art. 16 – Regime fiscale
Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri sono a carico del Contraente. Al Contraente è riconosciuto, nel periodo di rimborso dell’APE, un credito di imposta annua pari ad un ventesimo del 50 per cento dell’importo del premio stesso. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini dell’IRPEF.
Art. 17 –Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Le eventuali controversie tra l’Impresa Assicuratrice e il Contraente in relazione al presente contratto possono essere devolute, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DPCM e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 16 dello stesso decreto legislativo.
Quanto stabilito dall’organismo di mediazione, qualora accettato dal Contraente, è vincolante per l’Impresa Assicuratrice, che è obbligata a conformarvisi.
Il presente contratto non prevede la procedura di arbitrato.
Art. 18 – Legge applicabile
La legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.
Art.19 –Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 20 – Foro competente
Il Foro competente è quello del luogo di residenza del contraente.
Art. 21 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di legge.