LOTTO 2 -
Allegato B2)
- LOTTO 2 -
C A P I T O L A T O
POLIZZA FURTO E RAPINA
CAMERA DI COMMERCIO – INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA C.F. : 80000330243
P.I. : 00521440248
CONDIZIONI DI POLIZZA FURTO - RAPINA E ALTRI RISCHI
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
Art. 1 - BENI ASSICURATI
Premesso che la Camera di Commercio di Vicenza ha proprie sedi, uffici, dipendenze, laboratori, magazzini, ecc…, su tutto il territorio della Provincia di Vicenza, i beni assicurati con il presente contratto e di seguito indicati, si devono intendere riposti in tutti i locali, nessuno escluso, a qualsiasi titolo occupati dalla Camera di Commercio di Vicenza:
1) CONTENUTO: intendendosi per tale qualunque bene mobile o asportabile di proprietà della Camera di Commercio di Vicenza o dalla stessa detenuto a qualsiasi titolo (uso - comodato - custodia - in deposito da terzi, ecc.) e contenuto in qualsiasi fabbricato e/o locale a qualsiasi titolo occupato dalla Camera di Commercio di Vicenza stessa.
Sono esclusi dall'assicurazione:
- autoveicoli, motoveicoli, natanti, di proprietà della Camera di Commercio di Vicenza;
- le apparecchiature elettroniche se già assicurate con specifica polizza.
2) DENARO, TITOLI, VALORI E PREZIOSI IN GENERE.
Di proprietà della Camera di Commercio o di proprietà di terzi e dalla Camera di Commercio detenuti a qualsiasi titolo, e:
a) - comunque custoditi, durante l'orario di apertura degli uffici;
b) - custoditi in casseforti o in armadi o in cassetti, chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura;
c) - trasportati da dipendenti o da altre persone espressamente incaricate.
Si intende pertanto espressamente compreso anche:
- oro e/o altri metalli preziosi di proprietà di terzi presso il Laboratorio Saggio Metalli Preziosi, presso l’Ufficio Metrico, e/o presso qualunque altro ufficio o locale occupato dalla Camera di Commercio di Vicenza;
- le “matrici”, in metallo prezioso, dei marchi di identificazione delle aziende orafe.
3) gli OGGETTI D'ARTE intendendosi per tali, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, statue, bassorilievi, incisioni, xxxxxx, tappeti e qualunque altro oggetto avente valore artistico:
a) di proprietà della C.C.I.A.A. e riposti in locali a qualsiasi titolo occupati dalla C.C.I.A.A. stessa;
b) di proprietà di terzi, affidati alla C.C.I.A.A. e custoditi presso le sedi dell'Amministrazione ovvero presso le sedi di altri Enti Pubblici.
Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Oggetto dell'assicurazione sono:
A) le perdite di beni di cui all'art. 1), verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o nel tentativo di commetterli:
A/1 - FURTO, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 621 del Codice Penale, purchè l'autore del reato si sia introdotto nei locali mediante:
- scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti o dei soffitti, oppure con
- apertura delle serrature con chiavi false o non, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi, oppure tramite:
- via diversa da quella destinata al transito ordinario, purchè con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale.
- in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.
A/2 - RAPINA e/o SCIPPO, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale, con la precisazione che per i beni di cui all'art. 1) punto 2 c) la garanzia è operante unicamente dalle ore 5.00 alle ore 21.00 e sempre che la persona che effettua il trasporto non abbia menomazioni fisiche tali da renderla inadatta a detto servizio e che, comunque, abbia una età superiore ai 18 anni ed inferiore a 65 anni.
E' equiparato alla rapina il furto con strappo e/o scippo o avvenuto in occasione di infortunio od improvviso malore del portavalori;
A/3 - ESTORSIONE, intendendosi per tale il reato di cui all'art.629 del Codice Penale. A/4 - DOLO E/O COLPA GRAVE
Si intendono coperti anche i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave da:
-persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
-incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
-persone del fatto delle quali la C.C.I.A.A. deve rispondere.
In ogni caso per tali rischi la Compagnia di Assicurazione ha piena facoltà di rivalsa nei confronti dei responsabili (vedi art.15).
A/5 - EVENTI SOCIOPOLITICI
Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.
A/6 - ATTI VANDALICI
L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati;
L’assicurazione è prestata, limitatamente a DENARO, TITOLI, VALORI E I PREZIOSI IN GENERE , contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza nei casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina commessi sulla persona incaricata del trasporto dei valori
A/8 – FURTO CON DESTREZZA
L’Assicurazione copre il furto con destrezza, intendendosi per tale l’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato, presente e normalmente vigilante, o di altre persone addette.
La garanzia vale esclusivamente all’interno dei locali durante le ore di apertura degli stessi, purchè il furto venga denunciato entro il giorno successivo a quello nel quale è avvenuto o il primo giorno utile non festivo .
B) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla C.C.I.A.A. a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo:
B/1 - per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate ecc. inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonchè i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati;
B/2 - a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonchè gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove la C.C.I.A.A. ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo art. 9);
B/3 - relative alla procedura di ammortamento, per i titoli;
B/4 - per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
C) il risarcimento di:
X/0 – XXXXX X XXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXX.
L’assicurazione è prestata per le perdite dei beni di cui all’art. 1) e derivanti da furto – rapina – atti vandalici a seguito di furto e rapina consumati o tentati, anche presso ubicazioni di terzi presso le quali i beni assicurati si trovano in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purchè custoditi all’interno di locali, chiusi nelle ore di non apertura al pubblico.
Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di €.150,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €. 10.000,00.
C/2 – FURTO E RAPINA DI BENI PRESSO ESPOSIZIONI – FIERE – MOSTRE - CONGRESSI
L’assicurazione è prestata per le perdite dei beni di cui all’art. 1), derivanti dai reati di cui all’art. 2A) e che abbiano colpito le cose assicurate presso altre ubicazioni adibita ad Esposizioni – Fiere – Mostre – Congressi purchè all’interno di fabbricati.
Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di €.150,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €. 15.000,00.
D) Il pagamento di una INDENNITA’ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI.
La Società riconosce alla Contraente/Assicurato, per i danni indiretti conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente polizza, una indennità aggiuntiva di importo forfetario pari al 10% dell’indennizzo spettante per il sinistro indennizzabile.
Art. 3 - ESCLUSIONI
La Società non risarcisce i danni verificatisi in occasioni di:
- atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate.
Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) per i danni ai beni di cui all'art. 1 punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'art. 2):
a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
b) per i danni ai beni indicati all'art. 1 punto 2) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'art. 2, il valore nominale di detti beni;
c) per i danni ai beni indicati all'art. 1 punto 3) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'art. 2):
c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
d) per i danni indicati all'art. 2 punto B), l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
e) per i danni e l’indennità indicati all’art. 2) punto C) e D), l’importo dei danni subiti dalle cose assicurate e l’indennità prevista con i limiti indicati da ogni specifica garanzia.
Inoltre, la Società si obbliga a risarcire il danno nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Per primo rischio assoluto si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
Art. 5 - SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE E SCOPERTI
Il massimo risarcibile da parte della Società per ciascun sinistro è pari a € 160.000,00 con i limiti di seguito indicati:
- per i danni ai beni di cui all'art. 1 punto 1): € 52.000,00= (cinquantaduemilaeuro)
- per i danni ai beni di cui all'art. 1 punto 2): € 50.000,00= (cinquantamilaeuro) per i rischi di cui ai punti 2a) e 2b):
€ 20.000,00= (ventimilaeuro) per i rischi di cui all’art. 2c);
- per i danni ai beni di cui all'art. 1 punto 3 ): € 50.000,00= (cinquantamilaeuro) con il limite di
€ 15.500,00= (quindicimilacinquecento) per singolo oggetto;
- per le spese di cui alla lettera B/1 dell'art. 2): € 25.000,00= (venticinquemila);
- per le spese di cui alla lettera B/2 dell'art. 2): € 6.000,00= (seimilaeuro);
- per le spese di cui alla lettera B/3 dell'art. 2): € 5.000,00= (cinquemilaeuro);
- per le spese di cui alla lettera B/4 dell'art. 2): € 30.000,00= (trentamilaeuro);
- per i danni ai beni di cui all’art. 2) C1 : €.10.000,00 (diecimilaeuro);
- per i danni ai beni di cui all’art. 2) C2 : €.15.000,00 (quindicimilaeuro);
- per l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 2) D 10% dell’indennizzo spettante per sinistro indennizzabile. Per ogni sinistro il risarcimento verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di 150,00 Euro.
In caso di sinistro il limite complessivo di risarcimento per anno assicurativo di € 160.000,00 (centosessantamilaeuro) potrà essere reintegrato su richiesta della C.C.I.A.A. con l'obbligo da parte della medesima di corrispondere il relativo rateo di premio.
POSSIBILITA’ DI AUMENTO PERIODICO DEI CAPITALI ASSICURATI.
Limitatamente ai beni assicurati all’art. 1.2) a-b-c- VALORI E PREZIOSI IN GENERE, per periodi limitati durante il corso dell’annualità assicurativa, la Contraente C.C.I.A.A. ha la facoltà di richiedere alla Società la copertura per capitali più elevati rispetto a quanto sopra previsto per gli stessi beni.
La Contraente, di volta in volta, dovrà fare esplicita richiesta di aumento dei capitali precisando : l’importo dei capitali da garantire – il periodo di garanzia e la decorrenza della copertura assicurativa.
La Società, sui capitali assicurati in eccedenza a quanto previsto dalla polizza base, per la quantificazione del premio, applicherà i tassi previsti dalla polizza aumentati del 30%.
Il premio da pagare da parte della Contraente, sarà calcolato in trecentosessantesimi e comunque con il minimo di €. 500,00 netti per ogni richiesta di aumento.
Art. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo del Contraente.
Art. 7 - UBICAZIONE DEI RISCHI E NUOVI ENTI
I beni assicurati all'art. 1) si devono intendere riposti in tutti i locali, nessuno escluso, a qualsiasi titolo occupati dalla
C.C.I.A.A. salvo quanto previsto all’art. 2C).
La Società si impegna inoltre a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali della C.C.I.A.A. e senza obbligo di preventiva comunicazione, anche quelle successivamente gestite e/o occupate dalla C.C.I.A.A. stessa nel corso del periodo di assicurazione.
Art. 8 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termini di dieci giorni lavorativi dall'evento o dal momento in cui la
C.C.I.A.A. ne sia venuta a conoscenza.
La C.C.I.A.A. fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.
Art. 9 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dalla C.C.I.A.A. con apposito atto unico.
Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la C.C.I.A.A. .
Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.
Art. 10 - MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO
La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre alla C.C.I.A.A. una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 gg. dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 gg. successivi all'accettazione della suddetta proposta.
Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.
Art. 11 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI
I periti e/o gli arbitri devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti artt. 4 e 9;
3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.
I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.
Art. 12 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art. 13 – REINTEGRO AUTOMATICO
Si conviene che le somme assicurate con le singole partite ed i relativi limiti e sottolimiti, ridottisi in seguito a sinistro, si intendono con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi la C.C.I.A.A. a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.
Art. 14 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, nè legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla C.C.I.A.A. e dalla Società.
L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.
Art. 15 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del C.C., a favore della
C.C.I.A.A. o dei suoi aventi diritto.
Art. 16 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Si conviene fra le Parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 17 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile.
Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto, il foro competente è esclusivamente quello della sede della Contraente/Assicurato.
Art. 18 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere la polizza.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di prima assicurazione in corso, ovvero, se comunicato meno di 90 gg. prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
Art. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro ognuna delle Società concorrerà nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di assicurazione, in proporzione della rispettiva quota.
La Delegataria si impegna a corrispondere per intero gli indennizzi dovuti all'Assicurato e provvederà poi a rivalersi sulle coassicuratrici.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto (e di fatto le Compagnie coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato).
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Art. 20 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
In ogni caso tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:
▪ Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
▪ Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
▪ Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Società, da parte del Contraente stesso;
▪ Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Società.
Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.
Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti dal Contraente/Assicurato.
La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker INTERSTUDIO S.A.S. incaricato della esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente anche ai fini di quanto previsto dall’art. 1901 del C.C..
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati, alla/e Società di competenza.
ART. 21 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITA’ ANNUALE - FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO
La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3(tre) dalle ore 24 del 01/01/2010 alle ore 24 del 01/01/2013 e a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Comunque, alla scadenza, è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza subordinata ad accettazione della Società.
La scadenza delle rate di premio, successive alla prima, è fissata al 01/01 di ogni anno.
Sebbene la presente polizza sia stipulata per una durata poliennale è in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90gg. prima della scadenza annuale del premio.
Art. 22 - CLAUSOLA BROKER
La Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio INTERSTUDIO S.A.S. – Vicenza.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio INTERSTUDIO S.A.S. - V.le Milano 66 – 00000 XXXXXXX.
Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contratto, a scelta del Contraente d’intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.
Il Broker come consuetudine di mercato verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie e tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker INTERSTUDIO s.a.s con sede in V.le Milano 66 – 00000 Xxxxxxx incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente anche ai fini di quanto stabilito dall’art. 1901 del C.C.
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alla/e Compagnia/e di competenza.
LA SOCIETA' IL CONTRAENTE
Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli artt. seguenti delle "Condizioni Generali che regolano l'assicurazione":
art. 2 Oggetto dell’Assicurazione art. 3 Esclusioni
art. 6 Dichiarazioni relative alle Circostanze del Rischio art. 8 Denuncia di sinistro
art. 16 Interpretazione della Polizza
art. 17 Riferimento alle Norme di Legge – Foro Competente art. 18 Recesso in Caso di Sinistro
art. 20 Pagamento del Premio – Decorrenza della Garanzia art. 21 Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196.
Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.
LA SOCIETA' IL CONTRAENTE
- LOTTO 2 -
GARA ASSEGNAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI
SCHEDA D'OFFERTA FURTO e XXXXXX
SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE E SCOPERTI:
come da art. 5) “SOMME ASSICURATE” delle Condizioni di Polizza riportate nel capitolato.
Calcolo del premio:
- Premio annuo imponibile complessivo
: €
- Accessori
: €
- Imposte, percentuale del %
: €
- TOTALE PREMIO XXXXX XXXXX (espresso in cifre e in lettere)
: €
Si dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni previste dal capitolato di polizza
Denominazione sociale offerente:
Codice fiscale e partita IVA :
Sede legale :
Firma leggibile qualifica :
data: