DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 878 del 31/07/2019
adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA ASST VALLE OLONA: ESAME E PROVVEDIMENTI RELATIVI.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Xxxxxxx Xxxxx di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;
Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Richiamato il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara;
Considerato che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra cui:
• la L.R. n. 17 del 24 giugno 2015, ad oggetto “Interventi regionali per la prevenzione
e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”,
• la D.G.R. n. 1299 del 30 gennaio 2014, con la quale è stato approvato il Patto di
integrità in materia di contratti pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare, i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità,
Ricordato che con deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2019 è stato approvato e adottato il Piano Triennale 2019-2021 per la Prevenzione della Corruzione di questa ASST Valle Olona, integrato con la sezione trasparenza, con particolare riferimento all’art. 18 avente ad oggetto “Patti di integrità negli affidamenti”, che viene sotto riportato:
“L’azienda, in qualità di stazione appaltante, inserisce negli avvisi, bandi, lettere d’invito riferite all’affidamento di lavori, forniture e servizi, convenzioni nonché sponsorizzazioni, una specifica clausola di salvaguardia di conoscenza e rispetto del Codice Comportamentale e (ove applicabile) del Codice Etico degli Appalti. I Codici sono pubblicati sul sito internet dell’azienda.”;
Considerato che tra le attività programmate per l’anno 2019, il medesimo PTPCT 2019-2021 ha previsto l’applicazione in avvisi, bandi, lettere invito riferite all’affidamento di lavori, forniture e servizi, convenzioni nonché sponsorizzazioni, della clausola di salvaguardia;
Vista la recente D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17 giugno 2019, con la quale è stato approvato il nuovo Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale, in sostituzione del precedente adottato con
D.G.R. n. 1299/2014;
Vista la proposta n. 927/2019 del Responsabile della S.S. Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto di adottare il Patto di Integrità aziendale in materia di contratti pubblici, nel testo allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, dando mandato ai competenti Uffici aziendali di attuarlo nella predisposizione degli atti di gara e nella esecuzione dei contratti;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;
D E L I B E R A
facendo propria la proposta n. 927/2019 del Responsabile della S.S. Trasparenza e Prevenzione della Corruzione:
1° - per le motivazioni esposte in premessa, di approvare e adottare il Patto di Integrità della ASST Valle Olona in materia di contratti pubblici, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2° - di dare mandato ai competenti uffici di attuare quanto approvato al precedente punto 1°) nella predisposizione degli atti di gara e nella esecuzione dei contratti;
3° - di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell’Elenco Fornitori Telematico avvenga in occasione del primo aggiornamento dell’elenco o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento a termini del D.lgs. n. 50/2016;
4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Xxxxxx Xxxx’Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
della ASST Valle Olona
Articolo 1 Principi
1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all art. 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Il presente Patto di Integrità è redatto in conformità al Patto di Integrità in materia di contratti Pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale di cui all All. A1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30, approvato con X.X.X. x. XX/ 0000 del 17 giugno 2019.
Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione
1 Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della ASST Valle Olona, come anche dei soggetti del Sistema regionale di cui all All. A1 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30, nell ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla ASST Valle Olona e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all All. A1 alla L.R. 27 dicembre 2006
n. 30. Lespressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l iscrizione all Elenco Fornitori Telematico. Tale
condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d xxxxxx.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell iscrizione all Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Articolo 3 Obblighi dell operatore economico
1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. Loperatore economico si impegna a:
a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l aggiudicazione o gestione del contratto;
c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. Loperatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/ o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all Elenco Fornitori Telematico Sintel l operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d appalto l operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo
diverso accordo tra le parti.
Articolo 4 Procedure e adempimenti della Stazione appaltante
1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all art. 14 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.
Articolo 5 Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
a. l esclusione dalla procedura di affidamento e l escussione della cauzione provvisoria;
b. qualora la violazione sia riscontrata e/ o commessa nella fase successiva all aggiudicazione e durante l esecuzione contrattuale, l applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall art. 121, comma 2, D.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
Articolo 5 - Norma finale e rapporti con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa e regolamentazione generale, comunitaria, nazionale e regionale, relativa alla materia.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento e costituisce applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall ASST.