REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI COLLESALVETTI
Allegato C - Schema di Contratto d’appalto del servizio di trasporto scolastico
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI COLLESALVETTI
Provincia di Livorno
REP. N.
CONTRATTO DI APPALTO
L’anno2022 (duemilaventidue), il giorno ( ) del mese di , nella residenza comunale, avanti a me , Segretario Comunale di Collesalvetti, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica - amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono personalmente comparsi, entrambi muniti di firma digitale la cui validità è stata da me accertata:
La Responsabile servizi al cittadino, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Livorno il 17/03/1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell’interesse, in nome e per conto del Comune di COLLESALVETTI - codice fiscale 00285400495, che rappresenta in forza dell’incarico dirigenziale Conferitole dal Sindaco con Decreto n.13/2021;
Il Sig. nato a il , che dichiara di intervenire in qualità di legale rappresentante dell’impresa con sede in
, via codice fiscale , partita IVA
;
PREMESSO CHE
con Determina a contrarre n. 168 del 19/03/2021 la Responsabile dei servizi al cittadino del Comune di Collesalvetti provvedeva ad approvare il progetto di appalto del servizio di trasporto scolastico unitamente al relativo Capitolato Speciale, prenotando la conseguente spesa e demandando alla Centrale Unica di Committenza cui il Comune è associato l’espletamento, ai sensi dell’art.60 del D.lgs n. 50 e ss.mm.ii., della procedura di gara;
Che a seguito dell’adozione del Decreto dirigenziale n. del , di approvazione del bando e
del disciplinare di gara, è stata avviata con modalità telematica, mediante la Piattaforma elettronica START,
la procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto di appalto di cui sopra;
con Verbale della Commissione giudicatrice n. del , è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell’impresa ;
con Determinazione dirigenziale n.
del
il Responsabile Unico del
Procedimento ha approvato il suddetto verbale provvedendo all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di trasporto scolastico alla su citata impresa per un importo unitario di €. /Km., pari ad un totale presunto di €. oltre I.V.A. di Legge per l’intero periodo di durata dell’appalto, includendo l’eventuale rinnovo e le possibili varianti e proroghe;
Che la stazione appaltante ha provveduto alle comunicazioni dell’aggiudicazione ai sensi dell'art.76, comma
5 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO
Che all’appalto è assegnato il codice CIG ,
Che sono state effettuate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. risultanti dalla documentazione amministrativa prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara, procedendo d’ufficio ai relativi riscontri presso gli enti competenti;
Che sono state acquisite tutte le certificazioni a comprova del possesso dei requisiti capacità tecnica, economica e finanziaria dichiarati dall’aggiudicatario in fase di gara;
Che I documenti sono conservati agli atti della Stazione appaltante che ha esperito la gara.
Che in conformità con le disposizioni dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e della documentazione di gara, l’impresa aggiudicataria ha prestato la cauzione definitiva dovuta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo dipolizza fideiussoria n. rilasciata da , con validità dal al , di importo pari ad euro , corrispondente al % del valore dell’appalto, conservata agli Atti dell’Ufficio Servizi al Cittadino;
Che l’impresa aggiudicataria ha presentato la polizza assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) n. emessa da , con massimale di garanzia pari ad
€ , con scadenza il , nonché la Polizza RCA n. , emessa da
, con scadenza il ;
Che si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011;
Che le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica,
in conformità con le disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016
TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti, come sopra costituite e identificate, convengono e stipulano quanto segue
Art.1 Premesse e atti facenti parte del Contratto
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e come tali vengono riconosciute dalle parti.
Costituiscono altresì parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, i seguenti atti:
a) Il Capitolato Speciale d’appalto, come allegato al presente Contratto sotto la lettera A;
b) L’offerta tecnica presentata dall’impresa aggiudicataria in sede di Gara;
c) L’offerta economica presentata dall’impresa aggiudicataria in sede di Gara;
d) Il Progetto di riassorbimento del personaleimpiegatonel serviziodall’appaltatore uscente.
Art.2 – Oggetto del Contratto
Il Comune di Collesalvetti, come sopra rappresentato (d’ora in poi semplicemente denominato “Committente”), APPALTA il Servizio di trasporto scolastico all’impresa (d’ora in poi semplicemente denominata “appaltatore”), che come sopra rappresentata ACCETTA, obbligandosi all’esecuzione dell’appalto nel pieno e incondizionato rispetto del presente contratto e dei documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Art.3 – Disciplina dell’appalto
L’esecuzione dell’appalto di cui al precedente articolo è disciplinata dal presente Contratto e dagli Atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 1, con particolare riferimento al Capitolato speciale e all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, le cui condizioni, obblighi e disposizioni prescrittive le parti dichiarano di conoscere ed accettare inscindibilmente e in toto, senza riserve e con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Costituiscono inoltre riferimenti normativi generali e imprescindibili regolanti l’appalto:
a. le disposizioni della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di pubblici di servizi ed in particolare quelle di di cui al D.lgs. n.50/2016 recante il Codice dei Contratti pubblici;
b. le norme del Codice Civile unitamente alle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c. le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii e relativo
regolamento attuativo (DPR n.495/1992 e ss.mm.ii.) unitamente a tutte le vigenti norme, comunitarie , nazionali e regionali in materia di trasporto passeggeri su strada e di trasporto scolastico, come meglio specificate dall’art. 2 del Capitolato speciale.
Art.4 Durata del Contratto
Il presente contratto ha durata triennale, a decorrere dal e fino al , con possibilità di rinnovo agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo di pari durata, previa comunicazione del committente all’appaltatore a mezzo PEC entro i 15 antecedenti la scadenza naturale del presente contratto e ferma restando l’adozione di apposito e conseguente Atto espresso da parte dello stesso Committente, e per esso del RUP;
Art.5 – Corrispettivo dovuto all’appaltatore e valore del contratto
L’appalto è compensato a misura, laddove la misura unitaria del valore dell’appalto è il prezzo per Kilometro
(€/Km.);
Il Corrispettivo dell’appaltatore è il prezzo kilometrico risultante dall’offerta economica presentatain sede di gara, pari ad € oltre IVA moltiplicato per il numero di kilometri percorsi.
Il suddetto corrispettivo è dovuto fino alla concorrenza della percorrenza massima di Km.83.500 per anno scolastico, corrispondente al fabbisogno kilometrico stimato dal Progetto di servizio e previsto dal Capitolato speciale, e comunque nella misura minima del 95% (novantacinque per cento) in caso di percorrenze kilometriche inferiori al 95% (novantacinque per cento) del predetto fabbisogno kilometrico presunto.
Il valore economico complessivo del contratto per il primo triennio di vigenza è pertanto pari a totale
€ oltre IVA di Legge, di cui €. 0 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per totale
€. inclusa IVA.
Art.6 –Modifiche e varianti del Contratto in corso di esecuzione
In conformità con le disposizioni di cui all’art, 29 c.1 lett. a del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera adel D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di vigenza del presente contratto è riconosciuta la facoltà di revisione dei prezzi, in presenza di variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli beni e servizi compresi nell’appalto tali da comportare un aumento o una
diminuzione di almeno il 5% dell’importo complessivo contrattuale ed alterare così significativamente
l’originario equilibrio.
Le condizioni e le modalità di applicazione della clausola di revisione e adeguamento del prezzo sono puntualmente disciplinate dall’art. 3 Capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e alla quale si rimanda.
Nel periodo di efficacia del Contratto il Committente, e per esso il Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in poi RUP), potrà altresì disporre modifiche o varianti contrattuali ai sensi dell’art.106, c.1 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. nei casi ed entro i limiti dettagliatamente previsti dal medesimo art.3 del Capitolato speciale, fermo restando il rispetto dell’art.106 comma 4 del medesimo D.lgs n.50/2016 per quanto attiene il carattere non sostanziale, né pertanto tale da alterare la natura generale del contratto, di dette modifiche.
Qualora ricorrano le suddette casistiche, le variazioni del corrispettivo che ne conseguono saranno concordate dalle parti mediante apposito verbale e soggette all’approvazione del R.U.P.
Ai sensi del richiamato art. 3 del Capitolato speciale tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non
potranno in ogni caso superare l’importo di €. 80.410,50, pari al10% dell’importo contrattuale iniziale. In caso di mancato accordo sulle modifiche del corrispettivo il RUP ordinerà l'esecuzione delle nuove prestazioni sulla base dei nuovi prezzi, che si intenderanno definitivamente accettati ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili.
Resta inteso ed accettato dalle parti quanto disposto dall’art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, in forza del quale, qualora nel rispetto di tutte le condizioni di cui al medesimo art.106 si rendessero necessarie modifiche che comportino variazioni delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del 20% (un quinto) dell’importo originario, l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto, rimanendo obbligato, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, all’esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni, senza poter vantare alcun diritto ad indennità o compensi ulteriori al corrispettivo maturato per le nuove prestazioni effettivamente eseguite.
Ai fini del calcolo del così detto quinto d’obbligo e in generale dell’incidenza economica di ogni modifica contrattuale, l’importodi riferimento è determinatodal valore del contratto originario, aumentato dell’importo delle modifiche e/o varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore aisensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta unilateralmente dall'appaltatore.
In caso di modifiche contrattuali non disposte o approvate dalla stazione appaltante il Direttore dell'Esecuzione fornisce all'appaltatore le disposizioni per il ri-pristino del pre-vigente stato con spese a carico dell'appaltatore medesimo, che non ha diritto a pagamenti o rimborsi di sorta né per quanto eseguito in esecuzione di modifiche contrattuali non autorizzate nèper le attività di ripristino della situazione preesistente.
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Con riferimento alle attività relative al presente contratto le parti assumono tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche, come individuati analiticamente all'art. 3 della stessa Xxxxx.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito conto corrente dedicato e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’effettuazione anche di una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale, o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. costituisce causa di risoluzione del presente contratto di
appaltoai sensi dell’art. 3, comma 9/bis – della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga a comunicare al Committente qualsivoglia variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane s.p.a., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, entro massimo 7 (sette) giorni dalla intervenuta variazione e/o accensione. Dette comunicazioni sono effettuate mediante Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.21 del DPR 28/12/2000 n.45.
Nelle fatture elettroniche emesse dall’appaltatore e in ogni altro documento inerente ai pagamenti e alle operazioni finanziarie relative al presente contratto debbono essere riportati il codice CIG _, così come assegnato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, unitamente agli estremi dell’Atto di aggiudicazione.
L’appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai suddetti sub-contratti l’appaltatore si impegna altresì a comunicare immediatamente al committente ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.
Con riferimento agli obblighi di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto che l’appaltatore ha comunicato come segue gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto di appalto unitamemte alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:
n. conto , Persone delegate
Art.8 – Fatturazione e pagamenti
Le modalità di contabilizzazione e fatturazione delle prestazioni e pagamento del corrispettivo dell’appaltatore sono disciplinate in dettaglio dall’art.11 del Capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e al quale si rinvia.
Le parti si danno reciprocamente atto che il pagamento delle fatture regolarmente emesse con modalità elettronica dall’appaltatore avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione, subordinatamente alla verifica, a cura del Direttore dell’esecuzione, della quantità, qualità e regolarità delle prestazioni contabilizzate e all’accertamento, mediante acquisizione dei DURC, della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, nonchè, in caso di sub-appalto, ai sensi dell’art.105 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni nel periodo di riferimento della fattura.
Il versamento dell’imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dal committente secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. A tale scopo l’impresa dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
Art. 9 - Xxxxx e responsabilità generali dell’appaltatore
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio oggetto d’appaltoa perfetta regola d’arte, obbligandosi a tale scopo a garantire la piena conformità delle relative prestazioni alle norme, alle prescrizioni e alle specifiche tecniche e di sicurezza previste dal Capitolato speciale, con particolare riferimento al dettato di cui agli articoli da 6 a 18, nonché ad attenersi esattamente ai parametri della propria offerta tecnica, che con la sottoscrizione del presente attoassurge ad obbligazione contrattuale specifica.
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi interamente remunerati dal corrispettivo contrattuale, tutti gli
oneri e le responsabilità derivanti dall’espletamento del servizio oggetto d’appalto e dello svolgimento di
tutte le prestazioni necessarie alla sua perfetta e conforme esecuzione, che lo stesso appaltatore è tenuto a garantire mediante organizzazione, personale e mezzi propri, tenendo indenne e sollevato il Committente da ogni conseguenza o responsabilità imputabile all’eventuale inadempienza o inosservanza del contratto.
Per nessun motivo l’appaltatore può abbandonare o sospendere per decisione unilaterale il servizio, neanche nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente.
Ai sensi dell’art.20 del Capitolato speciale l’eventuale abbandono o sospensione del servizio per decisione o cause imputabili all’appaltatore costituiscono grave inadempienza contrattuale e determinano la risoluzione del contratto ipso-jure in danno, con incatenamento della cauzione definitiva, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del committente di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, ivi inclusi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente per l’individuazione del nuovo contraente.
L’appaltatore è altresì tenuto a rispettare le prerogative del Committente, nonché titolare del servizio di trasporto scolastico, così come puntualmente indicate all’art.10 del capitolato speciale, osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dal Responsabile dell’Esecuzione Contrattuale (REC) individuato dal RUP, nonché garantendo la piena collaborazione in sede di svolgimento delle attività di controllo riservate allo stesso committente.
In conformità con l’art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è fatto obbligo all’appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art.10 - Personale impiegato nel servizio e clausole sociali
I requisiti e gli obblighi inerenti al personale impiegato nel servizio oggetto d’appalto sono disciplinati dall’art.13 del capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e al quale si rinvia.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’appaltatore ha fornito al committente l’elenco nominativo del personale impiegato nell’esecuzione del contratto con indicazione delle relative qualifiche e che lo stesso rimarrà conservato agli atti del competente ufficio “Istruzione”.
L’appaltatore è tenuto a garantire la sostituzione del suddetto personale in caso di assenza e a comunicarne tempestivamente al committente ogni modifica o aggiornamento del relativo elenco nominativo.
Il suddetto personale opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’impresa appaltatrice, non implicando lo svolgimento del servizio oggetto d’appalto l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, di nessuna natura o genere, tra il committente e il personale impiegato dall’appaltatore, che pertanto mantiene sollevato l’ Ente appaltante da qualsiasi pretesa possa essere avanzata dal medesimo personale;
L’appaltatore è tenuto ad applicare al proprio personale il trattamento retributivo, contributivo, previdenziale ed assicurativo previsto dalla vigente normativa e dai Contatti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, in vigore per il settore e la zona di riferimento nel periodo di durata dell’appalto;
In coerenza con l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall’appaltatore, il RUP, provvederà ad invitare l’appaltatore ad adempiere entro i 15 giorni successivi. Decorso inutilmente tale termine il committente provvederà a pagare direttamente ai lavoratori interessati le spettanze arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore inadempiente. Qualora l’importo si riveli insufficiente il committente provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, così come previsto dall’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
In caso di inadempienze contributive relative al personale dipendente dall’appaltatore risultanti dal DURC il committente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
A tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato dal contraente uscente trova applicazione la clausola sociale di cui all’art.14 del capitolato speciale, così come accettata dall’appaltatore, che con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad attuare e rispettare in toto il proprio progetto di riassorbimento, così come presentato allo scopo e recepito dal presente contratto.
Art. 11 - Responsabilità verso terzi e coperture assicurative
L’aggiudicatario tiene indenne il committente da ogni responsabilità civile ed amministrativa per sinistri, incidenti e danni causati a cose o persone durante lo svolgimento del servizio appaltato, rispondendo direttamente dei danni comunque procurati all’utenza, ai propri lavoratori, al Comune di Collesalvetti, e a terzi nell’espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, ivi inclusi i danni provocati da disservizi, ritardi, errori, ed omissioni e Restando a suo completo ed esclusivo carico ogni conseguente risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del committente medesimo;
All’uopo l’appaltatore è tenuto a garantire per tutto il periodo di durata del servizio le necessarie e adeguate coperture assicurative nelle forme, con le modalità e secondo i massimali di garanzia puntualmente previsti dall’art.15 del Capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e al quale si rinvia per la disciplina delle coperture assicurative e di tutti i connessi adempimenti a carico dell’appaltatore.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’appaltatore ha regolarmente prodotto, come puntualmente identificate in premessa, le polizze assicurative RCA e RCT di cui al sopracitato art.15 del Capitolato speciale.
Art. 12 - Adempimenti in materia di sicurezza
Nello svolgimento del servizio oggetto d’appalto l’aggiudicatario garantisce la piena osservanza delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii.
Per ogni ulteriore, specifico obbligo dell’appaltatore in materia di sicurezza trova applicazione l’art.16 del
Capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e al quale si rinvia.
Ai sensi del sopracitato articolo del Capitolato speciale l’appaltatore comunica come segue il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza:
Le parti si danno reciprocamente atto che per il servizio oggetto d’appalto non sono stati rilevati apprezzabili rischi da interferenza tra il personale o le imprese da ciascuna dipendenti, rimanendo a carico dell’appaltatore la valutazione, la definizione e l’attuazione delle misure organizzative e di sicurezza necessarie a ridurre al minimo gli ulteriori specifici rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di servizio nei luoghi e negli ambienti indisponibili al committente;
L’impresa si obbliga ad informare, aggiornare e formare adeguatamente il proprio personale in ordine ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare, nonché a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla propria attività, e che pertanto verranno introdotti nell’ambiente stesso, così come rilevati dal proprio documento di valutazione dei rischi
Art. 13 - Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza
Con riferimento ai dati inerenti al presente contratto e allo svolgimento del relativo servizio l’appaltatore s i
obbliga ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679, nonché dell’art.17 del Capitolato speciale, che ne costituisce disciplina contrattuale specifica e al quale si rinvia per ogni connesso adempimento;
Ai sensi delle norme sopra richiamate l’appaltatore accetta la nomina di Responsabile Esterno del trattamento per conto del titolare committente, comunicando come segue il nominativo del designato Responsabile: Sig.
Art.14 - Divieto di cessione del Contratto e disciplina del sub-appalto
Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, a pena di nullità, è fatto divieto all’appaltatoredi cedere il presente contratto o di affidarea terzi la totalità o la prevalenzadelle relativeprestazioni. La cessione del contratto ne comporta la risoluzioneautomaticacon incameramento della cauzione definitiva, fatta salvaed impregiudicata la facoltà del Committente di esigereil risarcimentodel maggior danno subito.
È ammesso il sub-appalto entroi limiti e con le modalitàdi cui all’art. 18 del Capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e al quale si rinviaancheper tutto ciò checoncerne i requisiti cui è subordinata la necessaria, preliminare autorizzazionedel committente;
In caso di sub-appalto l’appaltatore è responsabile in solido con l’eventuale subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
In coerenza con l’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 il Committente potrà corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, unicamente nei seguenti casi:
- Qualora il subappaltatore sia una piccola o micro-impresa;
- In caso di inadempimento dell’appaltatore;
- Su richiesta del subappaltatore qualora la natura del contratto lo consenta.
Art. 15 - Avvio e ultimazione dell’esecuzione
L’avvio dell’esecuzione del contratto decorre dalla data di consegna del servizio, che le parti convengono coincidere con il giorno successivo alla stipula del presente contratto, fatta salva la facoltà del RUP di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del medesimo contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32 c.8 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del Capitolato speciale.
In caso di esecuzione in via d’urgenza, di cui all’art.29 del Capitolato speciale, l’avvio dell’esecuzione decorre dalla data di sottoscrizione del Verbale della riunione di consegna del servizio convocata dal RUP entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la data di inizio dell’anno scolastico.
In caso di mancato avvio delle attività di trasporto scolastico entro la data di inizio dell’anno scolastico per cause imputabili all’appaltatore, il contratto si intenderà risolto in danno con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ed impregiudicata la facoltà del Comune di esigere il risarcimento del maggior danno subito.
L’Appaltatore dovrà ultimare l’esecuzione entro i 36 mesi successivi all’avvio di attività e comunque, limitatamente alla prestazione principale di trasporto casa-scuola-casa, entro il 30 giugno 2025.
L’ultimazione dovrà essere comunicata per iscritto, a mezzo PEC, non appena avvenuta, affinché il Responsabile dell’Esecuzione possa procedere a verificarne la conformità in contraddittorio con l’Appaltatore e ad elaborare il relativo certificato entro i termini di Legge.
Su richiesta scritta dell’appaltatoree subordinatamente alla costituzione di specifica garanzia fideiussoria, da
presentarsiin occasionedellastipuladel contratto ai sensi dell’art. dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, il Committente potràcorrispondere una anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importocontrattuale. Tale anticipazione, laddoverichiestanel rispetto dellecondizioni di cui al sopracitato art. 35, c. 18 del Codice, è erogataentro i 15 giorni successivi alla datadi effettivo inizio delleprestazionicontrattuali accertatadal RUP, fatta salva la decadenzadal beneficio con conseguente obbligo di restituzionedella sommaanticipataaddizionatadegli interessi maturatiqualoral’esecuzionedelle prestazioni non procedasecondo i tempi contrattuali.
Art. 16 - Inadempienze contrattuali e penali
Nei casi di disservizio, irregolarità e inadempienza contrattuale dell’appaltatore, si applicano le penali dettagliatamente previste all’art.19 del Capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e al quale si rimanda anche per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
Il Committente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali mediante trattenute di pari importo sui corrispettivi maturati e non ancora erogati e, in difetto, si avvarrà della cauzione definitiva, senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento né di procedimento giudiziario.
L’applicazione delle penali non ha effetto risarcitorio, resta pertanto salva e impregiudicata la risarcibilità dell’eventuale maggior danno subito dal Committente per effetto delle sanzionate inadempienze.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicate superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA, il contratto si intende risolto ipso jure in danno, con incatenamento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto del committente di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Art. 17 - Recesso e risoluzione del contratto
Le condizioni di recesso unilaterale e le cause di risoluzione automatica del presente Contratto sono puntualmente individuate e disciplinate dall’art.20 del capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato e al quale si rinvia.
Nei previsti casi di recesso unilaterale del committente, così come nei casi di risoluzione automatica del Contratto, lo stesso si intenderà risolto in danno con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di esigere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Articolo 18 – Domicilio dell’appaltatore
Ai fini e a tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Collesalvetti.
Art. 19 - Controversie
Per ogni controversia o contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in merito all’esecuzione o
interpretazione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Livorno.
Il ricorso al giudice ordinario del suddetto foro rimane comunque subordinato all’insuccesso dei preliminari
tentativi di risoluzione bonaria.
Art. 20 - Spese di stipula e Registrazione del Contratto
Fatta eccezione per l’IVA dovuta, tutte le spese relative alla stipula del presente contratto (Xxxxx, copie, registrazioni, diritti ecc.), nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010.
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/86 n.131.
Art. 21 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice civile e del D.lgs. n. 50/2016, recante il Codice dei Contratti pubblici.
Del presente atto, redatto in modalità elettronica, io Segretario Generale Xxxxxxx ho dato lettura alle Parti che, approvandolo e confermandolo, con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD).
Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Questo atto consta di n. facciate di cui ( ) intere e di righe di quest’ultima facciata, scritte da persona di mia fiducia.
Il R.U.P., Dott.ssa - numero identificativo certificato di firma digitale:
rilasciato da valido fino al ;
Il Legale Rappresentante legale dell’impresa appaltatrice - numero identificativo certificato di firma digitale: rilasciato da valido fino al ;
Il Segretario Generale - numero identificativo certificato di firma digitale:
rilasciato da valido fino
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