Istituto Superiore di Sanità
Istituto Superiore di Sanità
Mod. 2200 – ISS
VI A L E RE XXXX E LEN A , 29 9
00 16 1 R OM A
TE LEGRAMMI : I S T IS AN R OM A TE LEF O NO : 06 49 90 1
TE LEF A X : 06 493 87 118
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
Progetto “Sistema Nazionale di Allerta Precoce sulle droghe (SNAP)”
TRA
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - Codice Fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299 - 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
L’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica – Partita Iva/Codice Fiscale 00382520427 con sede in Ancona, Xxxxxx Xxxx 00
- 00000 rappresentato per la stipula del presente atto dal Rettore, Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx
Premesso
• che L’istituto Superiore di Sanità ha sottoscritto in data 19.02.2021 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Antidroga l’ Accordo di Collaborazione Interistituzionale per la realizzazione e il coordinamento del Progetto “Sistema Nazionale di Allerta Precoce sulle droghe (SNAP)”, di seguito denominato “Progetto”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato 1);
• che alla realizzazione del Progetto SNAP contribuisce anche la seguente Unità Operativa:
UO n. 5: Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (SBSP) dell’Università Politecnica delle Marche (di seguito UO5)
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 (Premesse e allegati)
1) Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 (Oggetto e attività)
1) l’ISS e UO5 intendono collaborare nella realizzazione del Progetto “Sistema Nazionale di Allerta Precoce sulle droghe (SNAP)", finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA), come da Progetto (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e come meglio dettagliato nella descrizione delle attività che dovranno essere svolte dalla UO5 – Annesso Tecnico (Allegato 2).
Art. 3 (Modalità di realizzazione e impegni delle parti)
1) Ai fini dell’attuazione del presente accordo l’ISS:
a) cura i compiti di coordinamento generale delle attività in accordo con le Unità Operative;
b) provvede a redigere e produrre la documentazione tecnica e finanziaria;
2) Ai fini dell’attuazione del Progetto, UO5 svolgerà le attività previste in ottemperanza all’Annesso Tecnico (Allegato 1 e Allegato 2) - che sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 4 (Risorse finanziarie e modalità di pagamento)
1) L’ISS trasferirà all’UO5, per tutte le attività di cui all’Art. 2 del presente Accordo, e così come dettagliate nel Progetto (Allegato 1), il contributo massimo di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) a seguito del ricevimento del contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA).
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
2) I fondi corrisposti dall’ISS saranno oggetto di rendicontazione scientifica e finanziaria che dovrà essere redatta utilizzando la “Scheda standard di rendicontazione finanziaria” fornita dal DPA, secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate, e nel rispetto di quanto disciplinato nel vademecum del DPA (Allegato 4);
3) Il trasferimento del finanziamento avverrà mediante ripartizione dello stesso in tre tranches, secondo quanto di seguito convenuto dalle Parti, previa presentazione di apposita richiesta di pagamento, con indicazione del Titolo del progetto e del CUP (codice unico di progetto):
• erogazione di una prima quota pari a euro 78.000,00 (settantottomila/00), come forma di anticipo previa presentazione di apposita richiesta di pagamento, con indicazione del Titolo del progetto, del CUP (codice unico di progetto), e comunque subordinatamente all’erogazione dei relativi fondi da parte del DPA;
• erogazione di una seconda quota non superiore a euro 78.000,00 (settantottomila/00) dopo la presentazione del rendiconto tecnico finanziario dei primi 12 mesi di attività a rimborso delle spese sostenute nel periodo dal 22.02.2021 al 21.02.2022 e previa verifica della documentazione atta a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della erogazione della prima tranche. La documentazione sarà corredata della dichiarazione attestante gli adempimenti delle prescrizioni di legge, fiscali e previdenziali relativamente alle attività oggetto di rendicontazione e della valutazione positiva dei risultati raggiunti al 21.02.2022. La quota sarà corrisposta previa presentazione di apposita richiesta di pagamento, con indicazione del Titolo del progetto, del CUP (codice unico di progetto), e comunque subordinatamente all’erogazione dei relativi fondi da parte del DPA;
• il saldo del finanziamento, non superiore a euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) da corrispondersi a conclusione delle attività progettuali fissate al 18.02.2024 previo parere positivo dei DPA sulle rendicontazioni finali sia scientifiche che finanziarie. L’ISS provvederà al pagamento della quota finale previa presentazione di apposita richiesta di pagamento, con indicazione del Titolo del progetto, del CUP (codice unico di progetto), e comunque subordinatamente all’erogazione dei relativi fondi da parte del DPA.
4) Il trasferimento del finanziamento previsto sarà effettuato tramite Bonifico Bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Banca d’Italia – Tesoreria di Ancona
Conto di Tesoreria n. 0037301 – Sottoconto 1501 IBAN: IT 33Q0100003245330300037301
5) Il trasferimento dei finanziamenti di cui ai commi precedenti si intende subordinato all’erogazione dei relativi fondi nei confronti del ISS da parte del DPA.
6) Le risorse, destinate agli interventi di cui sopra, sono specificatamente indicate nel prospetto finanziario del Progetto, così come estratte dallo stesso nell’Allegato 3.
Art. 5 (Codice Unico Progetto)
1) L’UO5 ha provveduto a generare, in relazione al progetto, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I35F21000150001.
2) Si fa presente che in mancanza di tale dato non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Art. 6 (Valutazione tecnica e rendicontazione finanziaria. Rimodulazioni)
1) La reportistica tecnica e la rendicontazione finanziaria saranno effettuata dall’ UO5 e mediante l’utilizzo di modelli concordati con il DPA e mantenuti tali per l’intera durata dell’accordo (Allegato 4).
2) Eventuali rimodulazioni del piano finanziario connesse alle attività progettuali potranno essere concordate, fermo restando l’importo totale previsto per l’UO5, unicamente per iscritto e qualora se ne ravvisi motivata esigenza attraverso l’ISS, utilizzando la modulistica nell’Allegato 4.
Art. 7 (Pubblicazioni, divulgazione dei dati e comunicazione)
1) Eventuali pubblicazioni effettuate in relazione al presente accordo così come la divulgazione dei risultati dovranno riportare obbligatoriamente la dicitura “Progetto attivato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2) Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, eventi e partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
4) I dati personali e gli archivi elettronici raccolti saranno trattati a norma del successivo art. 8.
Art. 8 (Trattamento dei dati personali e privacy)
1) Ciascuna delle Parti è tenuta a assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che l’attività summenzionata si realizzi nel rispetto della disciplina dettata dal codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy.
Art. 9 (Responsabile scientifico)
1) Il Coordinatore del progetto esecutivo, allegato al presente accordo, è individuato nella Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx del Centro Nazionale Dipendenze e Doping – Istituto Superiore di Sanità, Roma.
2) Il Responsabile Scientifico del progetto dell’UO5 Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (SBSP) dell’Università Politecnica delle Marche – è individuato nel Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
Art. 10 (Durata. Efficacia. Proroghe)
1) Il presente accordo è valido dalla data di sottoscrizione dell’ultima parte firmataria con scadenza 18.02.2024.
2) Le attività del Progetto hanno avuto inizio il 22.02.2021 così come comunicato dall’ISS al Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) (Allegato 5).
Dalla data di inizio delle attività del Progetto, 22.02.2021 decorrerà la eleggibilità delle spese per la rendicontazione finanziaria.
3) Eventuali proroghe, motivate da speciali ragioni di carattere tecnico, scientifico o organizzativo, potranno essere concordate per iscritto entro i 30 giorni precedenti alla data di scadenza dell’accordo, tramite l’ISS utilizzando la modulistica nell’Allegato 4.
Art. 11 (Manleve)
1) L’ISS non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività progettuali da parte della UO5.
2) Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni, spese e costi che possano sorgere in conseguenza di azioni che comportino responsabilità dirette di una delle parti stesse verso terzi.
Art. 12 (Legge applicabile e Foro Competente)
1) Il presente Accordo è teso al rispetto dei principi elencati negli Statuti degli Enti coinvolti e per quanto non espressamente specificato, si applica la legge italiana.
2) Tutte le modifiche apportate al presente Accordo dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, sarà competente per eventuali controversie il Foro di Roma.
Art. 13 (Oneri fiscali)
1) Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241, e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
4) L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
5) L’importo relativo all'onere del 50% sarà versato dalla UO5 sul conto corrente dell’ISS – UBI Banca IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Art. 14 (Allegati)
1) I seguenti allegati costituisco parte integrante del presente atto: Allegato 1: Progetto DPA ISS
Allegato 2: Annesso Tecnico UO5 Allegato 3: Budget UO5
Allegato 4: Vademecum DPA (Rendicontazione tecnica e Finanziaria) Allegato 5: Comunicazione Inizio Attività Progetto
Per l’Istituto Superiore di Sanità Per l’Università Politecnica delle Marche Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx
Direttore Rettore
Risorse Umane ed Economiche
Firmato digitalmente da
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
CN = Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
C = IT