AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
“BACCHIGLIONE”
ACQUEVENETE S.p.A.
ex Sub Ambito C.V.S.
INDICE DEGLI ARTICOLI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio e titolarità della stessa 7
Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate 7
Articolo 5 - Durata della Convenzione 8
Articolo 6 - Tariffa del servizio idrico integrato 8
Articolo 7 - Carta dei servizi e legittimazione degli utenti 9
Articolo 8 - Funzioni e compiti del Consiglio di Bacino 9
Articolo 9 - Programmazione e realizzazione opere del S.I.I 10
Articolo 10 - Obblighi di gestione 11
Articolo 11 - Obblighi di informazione nei confronti del Consiglio di Bacino 11
Articolo 12 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature 12
Articolo 13 - Oneri di servizio pubblico 12
Articolo 14 - Inventario dei beni 13
Articolo 15 - Beni destinati al pubblico servizio 14
Articolo 16 - Responsabilità del gestore 14
TITOLO II - PIANO D’AMBITO
Articolo 17 - Contenuto del Piano d’Ambito 14
Articolo 18 - Aggiornamento del Piano d’ambito 15
TITOLO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 19 - Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 16
Articolo 20 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario 16
Articolo 21 - Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 16
Articolo 22 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 17
TITOLO IV - CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 23 - Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 17
TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 24 - Ulteriori obblighi dell’EGA 18
Articolo 25 - Ulteriori obblighi del Gestore 18
Articolo 26 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore 19
TITOLO VI - PENALI E SANZIONI
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30 - Decadenza e risoluzione del rapporto 21
Articolo 31 - Clausola compromissoria 21
Articolo 32 - Assicurazioni 22
Articolo 33 - Modalità di aggiornamento della Convenzione 22
Articolo 34 - Disposizioni finali 22
TRA
Il Consiglio di Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (già “AATO Bacchiglione”) di cui all’art. 3 della Legge Regionale del Veneto 27 aprile2012 n. 17 con sede in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 000, di seguito denominato “EGA” (Ente di Governo d’ambito) in persona del suo legale rappresentante che in calce al presente atto sottoscrive nella qualità di Presidente;
E
La società Acquevenete S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxx (XX) 00000 - Xxx X. Xxxxxxx, 00/X capitale sociale Euro 258.398.589,00 i.v. Cod. Fisc. - P.IVA - Reg. Imprese CCIAA di Pd 00064780281, iscrizione R.E.A. di Pd n. 256689, in persona del suo rappresentante che in calce al presente atto si sottoscrive;
si regolamenta quanto segue: Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e
per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGA).
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: ARERA) ratione temporis vigente.
Articolo 2 - Oggetto
2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ente di governo dell’Ambito (EGA), Consiglio di Bacino Bacchiglione, si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico- Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Bacino Bacchiglione in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
2.4. Il Consiglio di Bacino conserva il controllo sul servizio idrico integrato affidato ed ha titolo ad ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri, così come stabiliti dalla legge e specificati nelle disposizioni seguenti
Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio e titolarità della stessa
3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime società in house providing in adempimento alla deliberazione n. 5 del 21.03.2006 ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
3.2 L’affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato in capo al Gestore è subordinata alla permanenza, in capo alla suddetta società:
· del vincolo del “controllo analogo” da parte degli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale;
· del capitale interamente pubblico;
· del requisito dell’“attività prevalente;
3.3 Il Gestore, nel pieno rispetto dei propri obblighi statutari nei confronti dell’Assemblea di coordinamento intercomunale, disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli Enti locali soci ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, si obbliga, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a trasmettere al Consiglio di Bacino Bacchiglione, anche prima della definitiva approvazione da parte degli organi della Società, il bilancio di esercizio, e su richiesta dell’Ente d’Ambito, altri eventuali documenti di tipo programmatico e gestionale.
Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate
4.1 L’EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall'insieme delle attività svolte alla data di approvazione della presente Convenzione
4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico- finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 21 della presente Convenzione.
4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: Agna, Agugliaro, Albignasego, Alonte, Anguillara Veneta, Arquà Xxxxxxxx, Arre, Asigliano Veneto, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Boara Pisani, Borgo Veneto, Bovolenta, Campiglia dei Berici, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Granze, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Orgiano, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Pojana Maggiore, Ponso, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, San Xxxxxx Viminario, Sant'Elena, Sant’Urbano, Sarego, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x'Xxxx, Villa Estense, Vò, Zovencedo.
4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.
4.6 L’EGA ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i seguenti gestori conformi: AcegasApsAmga S.p.A. (Gruppo Hera), Viacqua S.p.A. e Acquevenete S.p.A.
4.7 I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui di cui all’art 4. co. 4, ivi comprese le attività produttive e non domestiche in genere, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l’osservanza del presente atto e
delle direttive statali, regionali dell’Autorità Nazionale competente e del Consiglio di Bacino Bacchiglione.
4.8 II Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio di competenza, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo e vigilanza del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità.
Articolo 5 - Durata della Convenzione
5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 17, la durata dell'affidamento è fissata in base alla delibera assembleare di affidamento del servizio n. 5 del 21.03.2006, come modificata dalla Delibera assembleare n. 3 del 16.04.2019, ovvero fino al 31.12.2036.
5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa nei limiti previsti dalle norme vigenti, in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, con particolare attenzione ai seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità Nazionale).
5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza al Consiglio di Bacino, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all’Autorità preposta. L'Ente d’Xxxxxx decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'Autorità Nazionale la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Articolo 6 - Tariffa del servizio idrico integrato
6.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, così come definito al precedente art. 1, e viene determinata dal Consiglio di Bacino secondo le disposizioni di cui all’art. 154 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni nonché del metodo tariffario in vigore disposto dall’Autorità Nazionale competente.
6.2 II Gestore si impegna ad applicare la tariffa proposta dal Consiglio di Xxxxxx e approvata dall’Autorità Nazionale competente per tutto l'anno solare di riferimento e a fornire tutti gli elementi conoscitivi tecnici e finanziari eventualmente necessari alla verifica della corretta applicazione della stessa.
6.3 Ove si sia in presenza, di una pluralità di Gestori all’interno dell’A.T.O. Bacchiglione, il Consiglio di Bacino determina le eventuali tariffe di interscambio tra i Gestori.
6.4 Eventuali revisioni della tariffa determinata dal Consiglio di Bacino:
· saranno calcolate sulla base delle metodologie approvate dall’Autorità Nazionale competente;
· saranno determinate adottando criteri idonei al raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario della gestione, ai sensi dell’art. 149, quarto comma, del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche;
6.5 Le modificazioni delle tariffe e dei contributi determinati e approvati dal Consiglio di Bacino cominciano ad applicarsi in base alle indicazioni dell’Autorità Nazionale. In mancanza di specifiche indicazioni, dal l° gennaio dell'anno successivo al tempo dell'approvazione.
6.6 Il Gestore si impegna ad informare l’utenza, in maniera chiara e nel più breve tempo possibile, mediante bolletta e/o altri strumenti idonei, delle variazioni tariffarie consentite dal Consiglio di Bacino, approvate dall’Autorità Nazionale, ed effettivamente applicate.
Articolo 7 - Carta dei servizi e legittimazione degli utenti
7.1 Il Gestore si impegna ad adottare e rendere pubblica agli utenti la Carta dei Servizi Idrici predisposta dal Consiglio di Bacino in conformità ai principi espressi nel modello proposto dall’Autorità Nazionale preposta, ed accetta sin d’ora i futuri aggiornamenti.
7.2 L’inadempimento alle prescrizioni indicate dalla Carta dei Servizi vale inadempimento parziale del servizio e gli utenti possono ottenere il previsto pagamento degli indennizzi eventualmente prevista nella Carta dei Servizi.
7.3 Il Gestore è tenuto verso gli utenti all’osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del Gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente.
7.4 Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24, secondo gli standard descritti nella carta dei servizi, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza.
Articolo 8 - Funzioni e compiti del Consiglio di Bacino
8.1 Il Consiglio di Bacino determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l’approvazione di Piani e Programmi e con l’emanazione di atti e direttive, compie atti di ispezione, controllo, monitoraggio e vigilanza sulla gestione stessa su richiesta delle autorità competenti ed in base alle proprie necessità istituzionali.
8.2 Gli atti e le direttive del Consiglio di Bacino vincolano il Gestore, nel rispetto della normativa vigente.
8.3 Il Consiglio di Bacino esercita il controllo sulla gestione del servizio e sull’organizzazione propria del Gestore al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti e la corretta e puntuale realizzazione degli investimenti, valutare l’andamento economico-finanziario della gestione e nel complesso verificare la corretta attuazione delle previsioni del Piano d’Ambito, della presente Convenzione e degli altri atti che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
8.4 Il Gestore si impegna a consentire all’Ente o a suoi incaricati ovvero agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche, anche a mezzo di sistemi informativi, che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti funzionali all’espletamento del servizio idrico integrato.
8.5 Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
Articolo 9 - Programmazione e realizzazione opere del S.I.I.
9.1 La programmazione e approvazione dei progetti delle opere pubbliche in materia di servizio idrico integrato, in attuazione del Piano degli investimenti, di importo superiore a € 100.000,00 spetta al Consiglio di Bacino in virtù delle vigenti disposizioni normative statali e regionali. Contestualmente all’approvazione del progetto preliminare, l’Ente d’Ambito provvederà a verificare la coerenza dell’opera di cui trattasi con le previsioni del Piano d’Ambito. Il Consiglio di Bacino si impegna a rilasciare l’autorizzazione di cui al presente comma entro 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito al protocollo della documentazione di rito, fatte salve richieste d’integrazione della stessa nel caso risultasse incompleta. Nel caso di mancato diniego espresso nel termine su indicato, il nulla osta si ritiene rilasciato.
9.2. Per tutti gli investimenti del servizio idrico integrato di importo superiore ad euro 100.000,00 il gestore dovrà redigere apposito progetto. Sono soggetti a redazione del progetto anche gli investimenti del servizio idrico integrato di importo inferiore ad euro 100.000,00 che interessino aree private e comportino la limitazione di un diritto reale (esproprio, servitù, occupazione, etc.).
9.3 Tutti gli investimenti relativi al Servizio Idrico Integrato di importo uguale o superiore a euro 25.000,00, che non necessitino della redazione di un progetto preliminare, devono essere preventivamente autorizzati dall’Ente d’Ambito. Il Gestore dovrà richiedere il nulla osta preventivo che sarà rilasciato previa verifica della coerenza dell’intervento con le previsioni del Piano d’Ambito. Il Consiglio di Bacino si impegna a rilasciare l’autorizzazione di cui al presente comma entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di deposito al protocollo della documentazione di rito, fatte salve richieste d’integrazione della stessa nel caso risultasse incompleta. Nel caso di mancato diniego espresso nel termine su indicato, il nulla osta si ritiene rilasciato.
9.4 Non necessitano di autorizzazione preventiva:
a) Gli investimenti del servizio idrico integrato di importo inferiore ad euro 25.000,00;
b) Gli investimenti del servizio idrico integrato di importo superiore ad euro 25.000,00 per i quali venga redatto e presentato il relativo progetto preliminare;
c) Gli interventi del servizio idrico integrato urgenti ed indifferibili, che dovranno essere successivamente rendicontati all’Ente d’Ambito entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento stesso;
d) Gli investimenti per l’acquisizione di altre immobilizzazioni, materiali o immateriali, funzionali all’erogazione del servizio idrico integrato, purché non individuati puntualmente nel Piano d’Ambito;
e) Gli interventi di ordinaria manutenzione;
9.5 In caso di realizzazione di opere realizzate in grave e sostanziale difformità dei commi 1, 2, 3, 4 il Consiglio di Bacino si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione del valore da corrispondere al termine del periodo di gestione per subentro di altro Ente.
9.6 Il Gestore si impegna all’esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel Piano d’Ambito ed è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.
9.7 Il Gestore dovrà, a tal fine, porre in essere le attività necessarie per l’ottenimento di eventuali finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant’altro richiesto dagli Enti concedenti.
9.8 Viene allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante ed inscindibile, il Piano degli interventi contenente l’indicazione degli investimenti e delle opere da realizzarsi da parte del Gestore da aggiornarsi in base alle delibere dell’Ente d’Ambito e della altre Autorità competenti.
9.9 Il Gestore si obbliga, sotto le comminatorie di legge e della presente Convenzione, a realizzare quanto previsto nel detto Piano degli interventi in ogni sua parte e nei tempi ivi previsti.
Articolo 10 - Obblighi di gestione
10.1 Il Gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
10.2 Il Gestore si obbliga al rispetto delle previsioni del Piano degli Interventi di cui all’allegato B richiamato dall’art. 35 co. 1, garantendo a tal fine le risorse necessarie ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi ivi previsti secondo le vigenti normative.
10.3 Il Gestore accetta sin d’ora di contribuire alla realizzazione di investimenti di interesse comune a tutto l’Ambito territoriale o a più aree territoriali prendendo atto che tali investimenti troveranno adeguata copertura per mezzo della tariffa del servizio idrico integrato per la porzione non finanziata con risorse pubbliche o di altri soggetti.
10.4 Il Gestore si impegna, per tutta la durata del rapporto oggetto della presente Convenzione, a dare puntuale e sollecita attuazione alle direttive ed agli altri atti, comunque denominati, promananti dal Consiglio di Bacino.
10.5 Il Gestore si obbliga, ai sensi dell’art. 153, secondo comma, del D. Lgs. 152/06, e successive modificazioni ed integrazioni, a rimborsare agli Enti locali le rate residue di ammortamento delle passività in essere, al netto dei contributi e dei trasferimenti erariali a qualunque titolo percepiti dagli Enti Locali a fronte di tali posizioni debitorie. Il Gestore si obbliga altresì a privilegiare il rimborso dei debiti finanziari contratti a titolo oneroso per la realizzazione del Piano degli Interventi rispetto al rimborso delle rate residue di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni di cui al presente comma.
10.6 Il Gestore si impegna a garantire i livelli minimi del servizio aggiornandoli alla normativa vigente.
10.7 II Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio idrico integrato e quelle che saranno successivamente realizzate per l’attuazione del Piano d’Ambito.
10.8 Il Gestore si obbliga a versare al Consiglio di Bacino Bacchiglione, in luogo dei Comuni di competenza, le rispettive quote di spese di funzionamento dell'Ente d’Ambito stesso nella misura deliberata annualmente dall’Assemblea d’Ambito.
10.9 Il Gestore, qualora operi quale grossista, eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall’Ente d’Ambito Bacchiglione in base ai provvedimenti dell’Autorità Nazionale e nel rispetto delle deliberazioni di quest’ultima.
Articolo 11 - Obblighi di informazione nei confronti del Consiglio di Bacino
11.1 Il Gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché a comunicare al Consiglio di Bacino tutti i dati e le informazioni attinenti la gestione del servizio e di cui alla presente Convenzione, nei modi e nei termini ivi previsti e/o che l’ente stesso individuerà e richiederà nei successivi atti adottati.
11.2 Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino di tutti i Piani, Programmi e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione.
11.3 Il Gestore, più in particolare, si obbliga espressamente a trasmettere all’Ente d’Ambito, entro e non oltre un congruo termine da quest’ultima assegnato:
· tutti i dati necessari alla determinazione della tariffa ed alla verifica delle differenze tra la pianificazione approvata e le evidenze a consuntivo;
· i risultati completi dei rilievi, effettuati dal Gestore con carattere di continuità, in ordine alla qualità del servizio, il livello di gradimento degli utenti ed il rispetto degli standards previsti nella Carta dei servizi;
· tutte le informazioni tecniche che consentano di verificare il corretto funzionamento degli impianti e delle opere funzionali al servizio idrico integrato, nonché il rispetto delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità del servizio;
· l’inventario, su richiesta del Consiglio di Bacino, di tutti i beni e delle opere preordinate e funzionali all’espletamento del servizio idrico integrato nonché la loro stima, sulla base dei criteri e con le modalità indicate dall’Autorità Nazionale il tutto come meglio disciplinato dall’art. 14.
Resta ferma la possibilità per il Gestore di inviare raccolte di dati comparabili già raccolte per altri enti o altre finalità, motivandone la concreta comparabilità.
11.4 Il Gestore prende atto e dichiara di accettare sin d’ora che l’omesso, insufficiente o tardivo adempimento senza giustificato motivo degli obblighi informativi posti a suo carico, e di cui al presente articolo, è soggetto alle sanzioni di cui al successivo art. 27.
11.5 Allo scopo di mantenere massima la collaborazione fra Ente d’Ambito e Gestore, questi si impegnano a tenersi rispettivamente informati circa le attività e le comunicazioni intrattenute con l’Autorità Nazionale.
Articolo 12 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature
12.1 II Gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature relative al servizio ad esso affidato ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni secondo le disposizioni vigenti.
12.2 Per gli scarichi di acque reflue industriali il Gestore definisce le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione in conformità ai criteri emanati dalle Autorità competenti.
12.3 Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponde ai terzi e alle Autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando il Consiglio di Bacino e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità.
12.4 Il Consiglio di Bacino si riserva di regolamentare e coordinare, con atti propri sottoposti al preventivo parere non vincolante degli Enti Gestori, il regolamento di fognatura e le autorizzazioni di scarico nelle aree di competenza.
Articolo 13 - Oneri di servizio pubblico
13.1 Il Consiglio di Xxxxxx potrà richiedere al Gestore di sostenere oneri di servizio pubblico, intesi quali attività che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio.
13.2 Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dal Consiglio di Bacino al Gestore, dopo la stipula della Convenzione, estranee alle strategie di gestione dichiarate all’atto di affidamento del servizio e caratterizzate da costi superiori ai ricavi.
13.3 Gli eventuali costi sostenuti dal Gestore per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, troveranno copertura sulla base della normativa vigente.
13.4 Qualora non vi sia accordo tra il Consiglio di Bacino ed il Gestore circa la definizione degli oneri di servizio pubblico o comunque circa l’entità delle somme da corrispondere al Gestore per l’esecuzione
delle predette attività di servizio pubblico, la loro definizione avviene secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto al successivo art. 31.
Articolo 14 - Inventario dei beni
14.1 Entro il 31 dicembre 2019 il Gestore si impegna a redigere l’inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili ed immobili ad esso affidati nonché a farne la relativa stima sulla base delle metodologie predisposte dall’Autorità Nazionale, comunicando al Consiglio di Bacino Bacchiglione le relative risultanze. I costi sostenuti per la redazione della stima e di tutte le attività connesse alla stessa, troveranno copertura in tariffa.
14.2 Detto inventario potrà essere aggiornato con le medesime modalità allorché sopravvenga il ritrovamento di beni mobili od immobili dei quali non si era a conoscenza o se ne ignorava l’esistenza o, comunque, non siano stati compresi senza colpa nell’originario inventario.
14.3 I valori delle immobilizzazioni tecniche nonché dei beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario di cui al primo comma e delle eventuali integrazioni debbono essere attestati con apposita perizia, che potrà essere redatta anche successivamente all'inventario ed alle sue integrazioni ma, in ogni caso, entro mesi 6 dalla redazione degli elenchi inventariali medesimi. La valorizzazione dei beni tramite perizia dovrà uniformarsi alle disposizioni dell’Autorità nazionale preposta
14.4 Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario come sopra allegato, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e delle quali il Gestore dichiara espressamente di aver preso conoscenza, salva la facoltà di accertare nel corso della gestione l’esistenza di diritti di proprietà, altri diritti reali di godimento su beni di proprietà altrui e/o il regolare accatastamento degli immobili, il cui onere rimane a carico degli Enti proprietari.
14.5 Grava sul Gestore l’obbligo della ordinaria e straordinaria manutenzione di tutti i beni in gestione, compresi quelli già di proprietà comunale, elencati nell'inventario allegato.
14.6 Il Gestore tiene un registro degli inventari ove sono annotati tutti gli impianti e le immobilizzazioni materiali ed immateriali relative alla gestione del servizio, suddivisi tra beni in proprietà o messi a disposizione. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuove immobilizzazioni sono annotate sul registro degli inventari e vengono annotate tramite l’aggiornamento del proprio SIT.
14.7 Il Gestore si impegna ad aggiornare il SIT detenuto presso l’Ente d’Ambito almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, fatta salva la possibilità di dare accesso dinamico tramite mezzi informatici.
14.8 I beni affidati al Gestore, le opere e gli impianti costruiti dopo la stipula della presente Convenzione nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione dovranno, al termine dell’affidamento, nell’ipotesi di decadenza o risoluzione del rapporto ovvero riscatto anticipato essere ceduti al Gestore subentrante secondo le modalità previste dalla legge e dalle delibere dell’Autorità Nazionale. Quest’ultimo corrisponderà al Gestore uscente un indennizzo pari al valore residuo dei suddetti beni.
14.9 Fermo restando quanto disposto nel comma 8 del presente articolo, il Gestore entrante, a sua discrezione e previo assenso degli istituti mutuanti, potrà subentrare nei contratti di mutuo in essere per la realizzazione delle opere afferenti al servizio cedute ai sensi del precedente comma 6. In questo caso il Gestore subentrante dovrà prestare le medesime garanzie all’istituto mutuante pattuite dal Gestore uscente ed espressamente approvate dal Consiglio di Bacino. Qualora ciò non si verificasse, il Gestore uscente provvederà ad estinguere i contratti di mutuo in essere per la realizzazione delle opere del servizio idrico integrato cedute al Gestore subentrante.
14.10 Il costo dei beni finanziati con fondi o contributi pubblici è considerato nel calcolo ai fini tariffari in base alle disposizioni dell’Autorità Nazionale.
Articolo 15 - Beni destinati al pubblico servizio
15.1 Il Gestore ha l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza tutte le opere, gli impianti, le apparecchiature e le canalizzazioni esistenti destinate o necessarie al servizio idrico integrato e quelle che saranno successivamente realizzate, nonché a garantire il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, provvedendo ad effettuare le migliorie e le sostituzioni necessarie, con l’obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in conformità alla presente Convenzione ed agli altri atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
15.2 Per interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione da effettuare su strutture affidate in concessione è comunque richiesta la preventiva approvazione del Consiglio di Bacino, secondo quanto previsto al precedente articolo 9.
15.3 Il Gestore tiene un libro cespiti avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, afferenti alla gestione, annotando ove possibile per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità nonché la conformità alle norme vigenti.
15.4 Ogni vicenda rilevante per la vita tecnica e funzionale dei beni in esame deve essere annotata sul libro cespiti con cadenza almeno annuale e, nei successivi trenta giorni, comunicata, anche per estratto, al Consiglio di Bacino.
Articolo 16 - Responsabilità del gestore
16.1 Dalla data di attivazione del servizio il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
16.2 Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi esercitati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive o degli atti di coordinamento del Consiglio di Bacino, esonerando questa e gli Enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.
16.3 In caso di danni recati ai beni destinati al servizio, il Gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.
16.4 Resta ferma, comunque, la facoltà, in capo agli Enti locali proprietari dei beni e delle opere del servizio idrico integrato affidate al Gestore, di agire direttamente a tutela dei beni e delle opere medesime.
16.5 Nell’espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.
Titolo II - PIANO D’AMBITO
Articolo 17 - Contenuto del Piano d’Ambito
17.1 Il Piano d’Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
e) L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
17.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Articolo 18 - Aggiornamento del Piano d’ambito
18.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’ARERA, l'EGA - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione
- di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’ARERA - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’ARERA.
18.2 L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
18.3 L'EGA assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Titolo III - STRUMENTI PER ILMANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO
Articolo 19 - Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
19.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione.
Articolo 20 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario
20.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
20.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
20.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 21 - Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
21.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
21.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 22 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
22.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
22.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
22.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 23 - Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
23.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
23.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
23.3 L’EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
23.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
23.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGA.
23.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
23.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore attraverso la proroga della Convenzione nei limiti previsti dalle norme vigenti. Tale attività di gestione comprende gli investimenti già individuati dall’EGA nel Piano d’Ambito approvato e, straordinariamente, gli investimenti improcrastinabili eventualmente individuati dall’EGA, il tutto unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi. Ove si verifichi tale condizione di mancato pagamento, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.
Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 24 - Ulteriori obblighi dell’EGA
24.1 L'EGA è obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’ARERA medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’ARERA.
Articolo 25 - Ulteriori obblighi del Gestore
25.1 Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente Convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’ARERA;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione.
Articolo 26 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore
26.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
26.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.
26.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGA competente procede.
Titolo VI - PENALI E SANZIONI
Articolo 27 - Penali
27.1 L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente d’Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
27.2 L’EGA comunica all’Autorità Nazionale le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
27.3 Eventuali inadempimenti alle direttive ovvero altri atti, comunque denominati, del Consiglio di Bacino sono contestati per iscritto al Gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni.
27.4 In caso di gravi inadempimenti ed ove l'interesse pubblico lo esiga, il Consiglio di Bacino può chiedere al Comune concedente di disporre dei beni, secondo le previsioni contrattualmente pattuite, per attivare l'esercizio del servizio oggetto del presente atto in via sostitutiva e in danno del Gestore
27.5 Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il Gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale pari a € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli atti del Consiglio di Bacino. Il giorno iniziale per il conteggio della penale è stabilito in quello successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
27.6 L’importo giornaliero della penale viene aggiornato annualmente in via automatica in funzione dell’inflazione acquisita dall’indice ISTAT FOI.
27.7 Si considerano inoltre, ed in ogni caso, inadempimenti alle direttive ed agli atti di cui al presente articolo, le violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi informativi di cui ai precedenti artt. 11 e 25 e, più in particolare:
· l’omessa consegna, senza giustificato motivo, delle informazioni e dei documenti richiesti;
· la ritardata consegna delle informazioni e dei documenti richiesti senza giustificato motivo, avendo riguardo al termine originariamente assegnato dall’Consiglio di Bacino;
· la consegna parziale e/o comunque incompleta delle informazioni e dei documenti richiesti senza giustificato motivo;
· la trasmissione di dati non corretti e/o redatti in modo non conforme alle direttive ed alle richieste dell’Consiglio di Bacino senza giustificato motivo.
27.8 La penale non estingue il diritto del Consiglio di Bacino di pretendere il trasferimento delle somme corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo art. 30, comma 3.
27.9 Le sanzioni e le penali derivanti dall’accertato inadempimento alla presente Convenzione non saranno riconosciute in tariffa.
Articolo 28 - Sanzioni
28.1 L’EGA è tenuto a segnalare all’ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29 - Garanzie
29.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
29.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria , da calcolarsi in base alle disposizioni di legge e regolamentari del Consiglio di Bacino.
29.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
29.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
29.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 30 - Decadenza e risoluzione del rapporto
30.1 La presente Convenzione è risolta di diritto per dismissione del servizio, per cessione o subconcessione a terzi dei beni qualora non espressamente previsto nei titoli costitutivi, per il venire meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venire meno del gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire l'attività.
30.2 Il Consiglio di Bacino Bacchiglione può richiedere al Comune concedente i beni, di risolvere il rapporto di concessione qualora il Gestore sia posto in liquidazione o se non è stata osservata la diffida conseguente all'inadempimento ed avente ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, nonché per gravi violazioni delle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per gravi inadempienze della presente Convenzione o delle legittime disposizioni dell’Ente d’Ambito.
30.3 La mancata attuazione del Piano d’Ambito, oltre alle penali di cui all’art. 27, importa decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto ogni qualvolta il Gestore sia stato inadempiente con fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto stesso. E’ altresì causa di decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto la mancata prestazione fidejussoria come prevista all’art. 29 (Garanzie).
30.4 Nei casi di cui ai commi precedenti, alla cessazione del rapporto i contratti di utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio saranno trasferiti nella disponibilità dell’Ente d'Ambito o di altro/i soggetto/i dalla stessa indicato/i, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati ed al buon funzionamento del servizio.
30.5 Resta comunque ferma l'osservanza delle disposizioni contrattuali in atto relative a detti beni nonché delle previsioni di cui agli artt. 2558-2560 del Codice Civile.
Articolo 31 - Clausola compromissoria
31.1 Qualunque controversia tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'Autorità giudiziaria, è decisa da un Collegio arbitrale di tre componenti, uno nominato dall'Ente d'Ambito, l'altro dal Gestore ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale
Amministrativo Regionale, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra, trascorsi trenta giorni dall'invito stesso.
31.2 Gli arbitri decideranno secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Articolo 32 - Assicurazioni
32.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere idonee polizze assicurative per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi;
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali.
Articolo 33 - Modalità di aggiornamento della Convenzione
33.1 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 7 della presente Convenzione.
33.2 La presente Convenzione e Piano d’Ambito possono essere modificati per porre rimedio ad eventuali errori od incongruenze presenti nei relativi documenti.
Articolo 34 - Disposizioni finali
34.1 Il presente atto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 15 del
D.P.R. 131/96.
34.2 Tutte le spese relative al presente atto sono a carico del Gestore.
34.3 Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti del Consiglio di Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx ed uno da consegnarsi al Gestore.
34.4 Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia.
34.5 Il Gestore si impegna ad esibire, entro la data di sottoscrizione della presente Convenzione, il testo della garanzia fideiussoria concessa, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 29 della presente Convenzione.
Articolo 35 - Allegati
35.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:
Allegato A. Perimetro del servizio idrico integrato oggetto di affidamento;
Allegato B. Piano d’Ambito vigente alla data di sottoscrizione comprensivo del Piano degli Interventi, Piano Economico Finanziario;
Allegato C. Deliberazione ex AATO Bacchiglione n. 5 di reg. del 21.03.2006 (affidamento diretto del servizio);
Allegato D. Carta del Servizio idrico integrato vigente alla data di sottoscrizione;
Allegato E. Regolamenti del servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura e depurazione); Allegato F. Copia della fideiussione di cui all’art. 29 della presente Convenzione;
Tali allegati possono essere oggetto di aggiornamenti e modifiche che saranno oggetto di specifica approvazione da parte dell’EGA.