CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1) Ambito di applicazione.
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito CGA) disciplinano i rapporti commerciali di vendita di beni e di fornitura di servizi tra L'Affilotecnica S.r.l., con sede legale a Remanzacco (UD), Strada di Salt 59/24, C.F. 02459120305 e l'impresa fornitrice, in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero essere di volta in volta emessi da L'Affilotecnica.
1.2 Le CGA, ove non espressamente derogate per iscritto da L'Affilotecnica, costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché base giuridica vincolante, di ogni Ordine di Acquisto e/o Conferma d'Ordine, nonché agli altri documenti tra cui indicativamente offerte, documenti di trasporto e/o fatture relative ai Prodotti (di seguito, unitamente, Contratto).
1.3 Le CGA si intendono accettate dal Fornitore con prevalenza e annullamento nei rapporti con L'Affilotecnica di eventuali proprie condizioni generali o particolari che non impegneranno in alcun modo L'Affilotecnica se non accettate espressamente per iscritto dalla stessa.
1.4 Eventuali accordi, dichiarazioni e/o impegni di agenti e/o dipendenti di L'Affilotecnica avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente alla sottoscrizione delle CGA non saranno vincolanti per L'Affilotecnica se non confermati da quest'ultima in forma scritta.
1.5 Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l’acquisto di beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai servizi. Viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di servizi, non troveranno applicazione le disposizioni relative ai beni.
2) Definizioni.
2.1 Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
- Fornitore: il soggetto, persona fisica o giuridica, fornitore di beni o servizi che approva e accetta le presenti Condizioni Generali apponendo la propria firma in calce alle stesse.
- L'Affilotecnica: la società L'Affilotecnica S.r.l., con sede legale a Remanzacco (UD), Strada di Salt 59/24, C.F. 02459120305.
- Informazioni Riservate: si intendono, congiuntamente, (i) le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa a L'Affilotecnica e/o a clienti di L'Affilotecnica, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi e attività̀, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di L'Affilotecnica al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio o altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) e i Risultati.
- Bene/i: i beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore a L'Affilotecnica ai sensi del Contratto, ovvero le lavorazioni richieste al Fornitore secondo le caratteristiche, anche di natura tecnica, previste nell'OdA;
- Servizio/i: le prestazioni d’opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore a L'Affilotecnica ai sensi del Contratto.
- Contratto: lo specifico contratto di volta in volta concluso tra L'Affilotecnica e il Fornitore con l’accettazione di un Ordine di Acquisto.
- Proposta Contrattuale: ogni proposta di vendita di Beni o di svolgimento di Servizi sottoposta per iscritto dal Fornitore a L'Affilotecnica.
- Specifiche Tecniche: qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità̀ relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings, di volta in volta comunicate per iscritto da L'Affilotecnica al Fornitore o confermate per iscritto da L'Affilotecnica.
- Ordine di Acquisto (OdA): la richiesta di acquisto di Beni, ovvero di lavorazioni secondo precise caratteristiche, anche di natura tecnica, nonché di fornitura di Servizi emessa da L'Affilotecnica nei
confronti del Fornitore e avente i requisiti di forma e contenuto di cui all’art. 3.1.
- Conferma d'Ordine (CdO): la conferma di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessa da L'Affilotecnica nei confronti del Fornitore a seguito di Proposta Contrattuale di quest'ultimo e avente i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 3.3.
- Risultati: tutti i risultati dell’attività̀ creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, dati, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampi.
- Parti: congiuntamente L'Affilotecnica e il Fornitore.
- Tasso di Difettosità: il rapporto espresso in percentuale tra il numero di Beni difettosi o non conformi ai sensi dell’art. 7 e il numero totale di Beni consegnati dal Fornitore a L'Affilotecnica in esecuzione dell’OdA e/o della CdO a cui fanno riferimento i Beni difettosi o non conformi.
3) Ordini di Acquisto e conclusione del Contratto.
3.1 Gli Ordini di Acquisto devono essere emessi in forma scritta e devono contenere l’indicazione almeno dei seguenti elementi:
- Beni e/o Servizi oggetto del singolo Ordine di Acquisto;
- quantità, caratteristiche e termini di consegna dei Beni o Servizi;
- prezzi, modalità e termini di pagamento;
- eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali.
3.2 Gli OdA diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da L'Affilotecnica ovvero, in mancanza, entro il termine di cinque (n. 5) giorni dal ricevimento dell’OdA. L'Affilotecnica si riserva in ogni caso il diritto di revocare gli OdA finché il Fornitore non li accetti per iscritto, nonchè di rifiutare le accettazioni di Xxxxxx pervenute dopo il termine di accettazione sopra indicato.
3.3 Qualora L'Affilotecnica emetta una CdO a seguito della presentazione di una Proposta Contrattuale da parte del Fornitore, la stessa diverrà̀ immediatamente vincolante per le Parti al momento del suo invio al Fornitore e senza necessità di ulteriore approvazione di quest’ultimo, a condizione che la CdO faccia espresso riferimento a tale Proposta confermandone integralmente i contenuti.
3.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta esclusivamente le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica ordinaria, PEC, o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.
3.5 La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà̀ il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.
3.6 Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per L'Affilotecnica di emettere un numero minimo o predeterminato di OdA.
3.7 L'Affilotecnica avrà̀ diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all’art. 1373, co. 1, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno l’idoneità̀ tecnica del Fornitore a effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, il Fornitore si trovi in uno stato difficoltà economica tale da porre in pericolo l’effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei confronti di quest'ultimo risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso a una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.
3.8 I Contratti e i crediti del Fornitore nei confronti di L'Affilotecnica derivanti dalla fornitura di Beni o Servizi non sono cedibili dal Fornitore senza il previo consenso scritto di L'Affilotecnica.
3.9 Nel caso un OdA, e/o una CdO, o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà̀ rimesso alla discrezione di L'Affilotecnica decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le
fasi successive alla prima. Il Fornitore quindi svolgerà̀ le fasi successive alla prima e L'Affilotecnica pagherà̀ il relativo corrispettivo solo a seguito di sua autorizzazione scritta a procedere con la fase successiva.
3.10 La conclusione del Contratto comporta l'accettazione da parte del Fornitore e l'applicazione delle CGA ancorché queste non siano materialmente allegate e/o non siano state sottoscritte dal Fornitore per ogni singola fornitura.
3.11 Con la conclusione del Contratto il Fornitore si obbliga nei confronti di L'Affilotecnica in forza di tutto quanto espresso dal Contratto e dalle presenti CGA.
4) Sospensione e cessazione dell'esecuzione del Contratto.
4.1 L'Affilotecnica potrà sospendere temporaneamente l'esecuzione del Contratto per un periodo non eccedente a sessanta (n. 60) giorni, previa comunicazione per iscritto al Fornitore da compiersi in data non inferiore a quindici (n. 15) giorni prima della data di sospensione.
4.2 Qualora L'Affilotecnica intenda richiedere la cessazione dell'esecuzione del Contratto dovrà darne comunicazione al Fornitore con un preavviso non inferiore a quindici (n. 15) giorni.
4.3 L'Affilotecnica in ogni caso corrisponderà il prezzo di quanto già consegnato, prodotto e/o in fase di realizzazione al momento della richiesta di cessazione.
5) Modalità̀ di consegna ed esecuzione.
5.1 Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore a L'Affilotecnica, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme “Incoterms” vigenti specificate negli Ordini di Acquisto. In mancanza di ciò, la consegna si intente effettuata “reso sdoganato” (DDP). Il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.
5.2 Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità̀ di consegna dei Beni ed espletamento dei Servizi indicati negli OdA e/o nel CdO (da considerarsi essenziali nell’interesse di L'Affilotecnica). L'Affilotecnica ha facoltà̀ di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
5.3 Il Fornitore deve garantire che la quantità̀ di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli OdA e/o nelle CdO. L'Affilotecnica potrà̀ chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà̀ di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all’eventuale pagamento già̀ effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda da subito.
5.4 In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell’esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, L'Affilotecnica avrà̀ il diritto di:
(i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi, o
(ii) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già̀ pagato.
5.5 L’eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell’Art.
5.4 (i) non preclude a L'Affilotecnica il diritto di avvalersi del rimedio di cui all'Art. 5.4 (ii) ove il Fornitore non rispetti l’ulteriore termine fissato da L'Affilotecnica ai sensi dell’Art. 5.4 (i).
5.6 In aggiunta ai rimedi di cui all’Art. 5.4, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, L'Affilotecnica potrà̀:
(i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;
(ii) richiedere l'immediata consegna dei beni a spese del Fornitore;
(iii) applicare una penale per il ritardo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo pattuito per i Beni o Servizi per ogni settimana di ritardo fino alla data di consegna dei Beni o completamento dei Servizi, fatto salvo il maggior danno;
(iv) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a essa causato direttamente o indirettamente dalla
ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto e ogni costo aggiuntivo sostenuto da L'Affilotecnica per acquistare i Beni o i Servizi da altri fornitori in conseguenza dell’inadempimento del Fornitore.
5.7 I rimedi previsti dal presente articolo sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di L'Affilotecnica, quali il diritto di agire in giudizio per ottenere l’adempimento dei Contratti.
5.8 Con un congruo preavviso L'Affilotecnica avrà̀ diritto di effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni delle Condizioni Generali, delle Specifiche Tecniche e degli Ordini di Acquisto.
6) Prezzi e pagamenti.
6.1 L’importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà̀ indicato negli Ordini di Acquisto o nelle Conferme d'Ordine, ovvero sarà stabilito in separati accordi scritti tra le parti. I prezzi indicati negli OdA e/o nelle CdO e accettati ai sensi dell’art. 3.2 e/o 3.3, ovvero quelli concordati per un determinato periodo, saranno fissi e non soggetti a revisioni o modifiche.
6.2 Il prezzo stabilito ai sensi dell’art. 6.1 è onnicomprensivo di ogni esborso applicabile a quanto oggetto del Contratto. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da L'Affilotecnica in forma scritta.
6.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono comprensivi dell'eventuale trasporto e dell’imballaggio necessario a garantire l’integrità̀ del prodotto. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.
6.4 Termini e modalità̀ di pagamento saranno indicati negli OdA e/o nelle CdO, ovvero stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. In mancanza di ciò̀, il pagamento avverrà̀ tramite bonifico bancario entro novanta (n. 90) giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura e di copia della polizza di carico (ove applicabile). Il pagamento sarà̀ in ogni caso condizionato alla consegna a L'Affilotecnica dei beni e/o dell’originale della polizza di carico (ove applicabile).
6.5 Al fine di evitare frodi informatiche le eventuali modifiche del conto corrente sul quale effettuare il pagamento non potranno avvenire mediante sola comunicazione telematica, ma dovranno essere anticipate tramite fax o raccomandata A.R. e successivamente confermate tra le Parti a mezzo comunicazione telefonica.
7) Garanzie di qualità̀ dei Beni.
7.1 Il Fornitore garantisce che i Beni siano:
a) conformi alla normativa nazionale e internazionale applicabile e ai migliori standard tecnici di sicurezza in vigore, nonché provvisti delle certificazioni, delle relative schede di sicurezza ed etichette in lingua italiana e aggiornati alle disposizioni di legge;
b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e/o delle Conferme d'Ordine e delle Specifiche Tecniche;
c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
d) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sui Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da L'Affilotecnica;
e) idonei all’uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da L'Affilotecnica e che dovessero essere stati da quest’ultima portati a conoscenza del Fornitore;
f) conformi alle caratteristiche e qualità̀ degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.
7.2 In caso di difetto o non conformità̀ dei Beni alle garanzie previste, L'Affilotecnica avrà̀ diritto a sua discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi:
a) chiedere l’eliminazione dei difetti o della non conformità̀ o la sostituzione dei Beni non conformi o dell’intero lotto di cui fanno parte a spese del Fornitore entro un termine stabilito da L'Affilotecnica;
b) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei Beni non conformi o del lotto in cui sono stati
riscontrati i Beni non conformi;
c) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni non conformi o ai Beni nel cui lotto sono stati riscontrati i Beni non conformi qualora il Tasso di non conformità sia superiore al 20%, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già̀ pagati da L'Affilotecnica in relazione ai Beni difettosi o non conformi.
7.3 La circostanza che L'Affilotecnica abbia chiesto l’eliminazione della non-conformità̀ ai sensi dell’art. 7.2
(a) non preclude alla medesima l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7.2 (b) e 7.2 (c) se il Fornitore non provveda a eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato da L'Affilotecnica.
7.4 In aggiunta ai rimedi previsti dall’art. 7.2, in ipotesi di non conformità̀ dei Beni alle garanzie previste dall’art. 7.1, L'Affilotecnica avrà̀ diritto di: a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni non conformi al lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi; b) se il Tasso di Difettosità̀ è superiore al 5% (cinque per cento), applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo aggregato dei Beni consegnati dal Fornitore a L'Affilotecnica in esecuzione dell’OdA e/o della CdO a cui fanno riferimento i Beni difettosi, fatto salvo il maggior danno; c) esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità̀ o non conformità̀ dei Beni.
7.5 Nel caso i Beni già̀ immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare a qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che dovesse essere attuate e a rimborsare a L'Affilotecnica ogni costo collegato, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale e dei consulenti esterni.
7.6 Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 7 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità̀ dei Beni. In deroga a quanto previsto dagli artt. 1495 e 1512 Codice Civile, il termine per la denuncia di vizi o non conformità̀ dei Beni è rispettivamente di sedici (n. 16) giorni e sessanta (n. 60) giorni dalla scoperta degli stessi.
8) Proprietà̀ intellettuale e autorizzazioni amministrative.
8.1 Il Fornitore dichiara e garantisce:
a) che Beni, i loro componenti e accessori e i Risultati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d’autore o altri diritti di proprietà̀ intellettuale ed industriale di terzi;
b) di essere pienamente legittimato a trasferire a L'Affilotecnica il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni e di utilizzare e riprodurre i Risultati.
8.2 Nel caso una decisione dell’autorità̀ giudiziaria o amministrativa affermino, accertino o implichino l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 8.1, anche in via provvisoria o cautelare, o abbiano per oggetto o effetto l’impossibilità di utilizzare i Risultati o commercializzare i Beni o gli eventuali prodotti in cui i Beni o Risultati siano incorporati in conseguenza di insussistenza dei requisiti di cui all’art. 8.1, in aggiunta ai rimedi previsti dall’art. 9, L'Affilotecnica avrà̀ diritto di risolvere ex. art. 1456 c.c., i Contratti relativi ai Beni o Risultati a cui è riconducibile la violazione della garanzia.
8.3 Il Fornitore cede in esclusiva a L'Affilotecnica tutti gli eventuali diritti di proprietà̀ intellettuale sui Risultati, siano essi tutelabili o meno da brevetto, diritto d’autore o altre forme di privativa, senza limiti geografici e di tempo. Il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei Servizi di intende comprensivo del corrispettivo per la cessione dei diritti di proprietà̀ intellettuale sui Risultati.
8.4 Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i Contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà̀ intellettuale di L'Affilotecnica.
9) Risarcimento e manleva.
9.1 Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata L'Affilotecnica da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità̀, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:
a) violazione delle garanzie previste dagli articoli 7 o 8;
b) necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli artt. 7 o 8;
c) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali.
9.2 In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà̀ e terrà indenne e manlevata L'Affilotecnica da ogni responsabilità̀ da prodotto che dovesse sorgere in capo a L'Affilotecnica in conseguenza di difetti dei Beni.
9.3 L’obbligo di risarcimento e manleva di cui al presente articolo non è soggetto al limite temporale costituito dal periodo di garanzia né al termine di decadenza previsto dall’art. 7.6.
10) Risoluzione per inadempimento.
10.1 L'Affilotecnica potrà̀ in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 Codice Civile mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che L'Affilotecnica indicherà̀ nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore: (a) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d’uso di cui all'art. 11; (b) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di L'Affilotecnica; (c) sia inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 8.1; (d) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità̀ dei crediti e dei Contratti; (e) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione e dell’avviamento di L'Affilotecnica o dei suoi prodotti.
10.2 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà̀ effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.
11) Riservatezza
11.1 Il Fornitore dà atto e riconosce di non essere proprietario delle Informazioni Riservate ricevute da L'Affilotecnica e di non essere titolare di alcun diritto di proprietà̀ intellettuale sulle medesime.
11.2 Il Fornitore si obbliga a: (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate ricevute da L'Affilotecnica; (b) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie e appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate; (c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di L'Affilotecnica, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto; (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessarie per l’esecuzione dei Contratti; (e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da L'Affilotecnica; (f) non brevettare, né registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate; (g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate; (h) informare i dipendenti all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza a esse relativi; (i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate; (j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà̀ responsabile nei confronti di L'Affilotecnica per qualsiasi violazione rispetto alle Informazioni Riservate commesse da detto terzo.
11.3 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà̀ interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà̀ industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.
12) Legge applicabile e Foro competente.
12.1 Le presenti CGA e tutti i rapporti giuridici derivanti sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana; ogni controversia relativa è sottoposta alla giurisdizione esclusiva italiana. Le parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni.
12.2 Le controversie derivanti dal contratto tra L'Affilotecnica e il Fornitore sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Udine.
12.3 L'Affilotecnica, a sua discrezione, avrà̀ la facoltà̀ di rinunciare alla competenza esclusiva di cui all’art.
12.2 e incardinare la controversia nel foro in cui è domiciliato il convenuto o presso qualsiasi altro foro competente in base ai criteri ordinari di ripartizione della giurisdizione e competenza.
13) Forza maggiore.
13.1 Non costituirà̀ inadempimento alle presenti Condizioni Generali o ai Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità̀, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.
13.2 In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.
13.3 Il Fornitore darà esecuzione ai Contratti in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società̀, né attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza in nome di L'Affilotecnica.
14) Durata delle Condizioni Generali.
14.1 Le presenti Condizioni Generali hanno validità̀ di cinque anni dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti. Alla scadenza, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriori periodi di un anno, salvo che una delle parti non invii all’altra una comunicazione scritta di disdetta con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza originaria o prorogata.
14.2 Alla scadenza, le Condizioni Generali continuano ad avere efficacia in relazione ai Contratti già̀ in vigore alla data di scadenza. In ogni caso, la scadenza delle Condizioni Generali non farà̀ venire meno gli obblighi a carico del Fornitore ai sensi dell'art. 11.
15) Disposizioni finali.
15.1 Il testo delle presenti CGA è redatto solo in lingua italiana; in caso di traduzione del testo in altre lingue quello in lingua italiana è l'unico facente fede e vincolante tra la Parti come testo originale anche ai fini della validità del contenuto e della sua interpretazione.
15.2 Le presenti CGA abrogano, modificano e/o sostituiscono qualsivoglia accordo convenuto tra le Parti.
15.3 Una eventuale deroga alle presenti CGA potrà essere effettuata da L'Affilotecnica esclusivamente per iscritto.
15.4 L'invalidità e/o inapplicabilità di una o più clausole delle presenti CGA non pregiudicano la validità e l'applicabilità delle altre clausole delle Condizioni.
16) Trattamento dei dati personali.
16.1 L'Affilotecnica e il Fornitore dichiarano che tutti i dati personali da loro reciprocamente comunicati in relazione all'esecuzione del Contratto saranno trattati esclusivamente per gli scopi relativi all'esecuzione del Contratto stesso e in conformità al Regolamento UE n. 679/2016.
L'Affilotecnica S.r.l.
L'Affilotecnica S.r.l. Il Fornitore
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Fornitore approva specificatamente per iscritto le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto: 3) Ordini di Acquisto e conclusione del Contratto; 4) Sospensione e cessazione dell'esecuzione del Contratto; 5) Modalità̀ di consegna ed esecuzione; 7) Garanzie di qualità̀ dei
Beni; 10) Risoluzione per inadempimento; 12) Legge applicabile e Foro competente; 14) Durata delle Condizioni Generali.
Il Fornitore