COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 07/04/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto, in data 26 aprile 2007, una proposta irrevocabile avente ad oggetto un contratto di noleggio di una autovettura, che prevedeva la corresponsione di n. 61 rate mensili dell’importo unitario di euro 293,00. Al momento della sottoscrizione parte ricorrente versava 293,00 euro a titolo di deposito cauzionale.
Al fine di assicurare il pagamento del canone di noleggio dell’autovettura, parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con la resistente - per la medesima durata del contratto di noleggio e con rata di importo pari al canone mensile - denominato "Finanziamento noleggio a Lungo Termine e Carta di credito''.
In data 19 maggio 2007 veniva effettuata la consegna dell’autovettura. Tuttavia, solo nell’aprile del 2008 - su richiesta della stessa ricorrente - le veniva consegnata copia del contratto sottoscritto, di cui riferisce non aver avuto preventiva visione. In particolare, la ricorrente riferisce di non essere a conoscenza della previsione di un maggiore addebito di rata in ipotesi di superamento di un dato chilometraggio. Al momento della consegna del contratto si avvedeva, in altri termini, dell’apposizione di firme a lei non riconducibili. Pertanto, immediatamente disconosceva le firme chiedendo spiegazioni alla resistente senza ottenere un valido chiarimento.
A causa della controversia che ne seguiva, si perveniva alla risoluzione del contratto di noleggio con riconsegna del veicolo, che veniva poi venduto a un terzo soggetto.
Nonostante ciò, fino al mese di febbraio 2011, la ricorrente provvedeva a saldare regolarmente i ratei mensili del finanziamento. Tuttavia, nel mese di marzo 2011 parte ricorrente comunicava all’intermediario l’intenzione di avvalersi dell’articolo 7 del contratto di finanziamento, che prevedeva l’estinzione anticipata del contratto, con l’obbligo della convenzionata di corrispondere all’intermediario quanto necessario per l’estinzione del finanziamento con la liberazione della richiedente.
Parte resistente, in riscontro a tale comunicazione, sosteneva che vi fosse autonomia tra le sorti del noleggio e quelle del finanziamento, richiedendo il pagamento dei canoni a scadere perché imputati a “finanziamento di tipo personale”. A fronte delle resistenze della ricorrente e del mancato pagamento dei ratei scaduti, l’intermediario procedeva alla segnalazione del nominativo della resistente nell’archivio informatico gestito da Crif.
Veniva, dunque, presentato ricorso innanzi a questo Arbitro, con il quale si lamentava l’illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente e, pertanto, si chiedeva: a) la risoluzione del contratto di finanziamento, in quanto connesso al contratto di noleggio risolto; b) dunque, la restituzione dei canoni corrisposti e non dovuti a decorrere dal mese di aprile 2009, oltre interessi, da quantificarsi in euro 6.739,00; c) la cancellazione del nominativo dal sistema Crif; d) il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 2.500,00.
L’intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepiva innanzitutto l’incompetenza ratione temporis del Collegio adito, in quanto le doglianze della ricorrente attenevano alle clausole contrattuali di rapporti sorti nel 2007 (quindi prima del 1° gennaio 2009). Nel merito si rilevava che le doglianze della ricorrente fossero originate dall’errato presupposto che sussistesse un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di noleggio di un’autovettura, laddove invece i due rapporti erano indipendenti ed il primo aveva ad oggetto un prestito personale. Xxxxxxxx, quindi, il rigetto del ricorso ritenendo la ricorrente ancora obbligata al pagamento dei ratei del finanziamento. Inoltre, respingeva qualunque addebito in merito alla legittimità della segnalazione del nominativo presso il sistema Crif, avendo a tal fine regolarmente trasmesso - anche con raccomandata a.r. - le lettere di sollecito, il preavviso di revoca e la comunicazione di classificazione a sofferenza. Ne discendeva, dunque, anche la mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento.
Seguivano repliche alle controdeduzioni, con cui la ricorrente ribadiva le proprie posizioni,
contestando tutto quanto dedotto dalla resistente.
DIRITTO
In considerazione dell’eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente, il Collegio ritiene di doversi preliminarmente soffermare sulla verifica della propria competenza nella trattazione del ricorso de quo.
L’eccezione di incompetenza ratione temporis di questo Arbitro deve essere disattesa. Infatti, appare evidente come la ricorrente – in questa sede – non voglia far valere vizi genetici del contratto, quanto le vicende ad esso successive (verificatesi a partire dal mese di aprile 2009), afferenti all’esecuzione del rapporto e alla sua risoluzione. Tali vicende, come evidente, si collocano all’interno dell’ambito temporale affidato alla competenza di questo Arbitro.
Tanto premesso, il Collegio procede ad esaminare nel merito la questione sottoposta al proprio esame.
Dall’analisi della documentazione versata in atti appare evidente come sussista un collegamento negoziale tra il contratto di noleggio e quello di finanziamento, risultando questo espressamente volto ad assicurare il corrispettivo mensile convenuto tra le parti per il nolo dell’autovettura nel periodo convenuto. Sussistono, infatti, i presupposti di cui all’art. 121 TUB per poter ritenere che si tratti di un contratto di credito collegato. Ciò produce, in particolare, l’unitarietà causale dell’operazione economica, risolvendosi un una “interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso tra i due negozi fa sì che “l’esistenza, la validità, l’efficacia dell’uno influiscano sull’altro, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all’altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia per relationem determinato dal contenuto dell’altro, e così via” (cfr. Collegio Napoli, decisione 3443/2013).
In considerazione del legame negoziale tra i contratti, si deve procedere a verificare,
allora, se – sotto il piano oggettivo – possa ritenersi applicabile la disciplina del TUB in tema di credito ai consumatori, ovvero se la vicenda debba essere risolta applicando i principi generali, posto che la ridetta ricostruzione incide anche sul piano degli effetti della risoluzione.
Al riguardo, non può sottacersi come il contratto stipulato dal ricorrente sia volto al finanziamento del noleggio di un’autovettura, la cui finalità risulta quella di conferire al noleggiatore il godimento di un bene mobile per un certo periodo di tempo e previo pagamento di un canone mensile. Del pari evidente è la circostanza che la materiale sottrazione del bene dalla disponibilità della ricorrente abbia indotto un’alterazione dell’originario sinallagma, con evidenti conseguenze anche sul piano del pagamento dell’importo finanziato.
Si consideri, al riguardo, che nell’ambito delle vicende sottoposte all’attenzione di questo Arbitro non può sfuggire la circostanza che il noleggiatore abbia – al momento della sottoscrizione del contratto – incassato l’intero ammontare dovuto dalla ricorrente per tutta la durata del noleggio, beneficiando del finanziamento accordato alla cliente. Dunque, abbia ottenuto preventivamente il pagamento anche di tutte quelle rate successive alla risoluzione del contratto di noleggio. Inoltre, a seguito delle vicende intercorse, il noleggiatore ha alienato a terzi il veicolo, con suo esclusivo beneficio.
Nonostante la qualificazione stessa del contratto, il Xxxxxxxx ritiene di non poter applicare al caso di specie le disposizioni di cui all’art 125-quinquies TUB, ponendosi una questione di diritto intertemporale, concernente la disciplina applicabile. Ora, a norma dell’art. 3, co. 3, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (come modificato dal successivo d. lgs. 14 dicembre 2010, n. 218), i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alla disciplina del Capo II del Titolo VI del TUB (nella quale è inserito il riportato art. 125 – quinquies rubricato all’inadempimento del fornitore) entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione (provvedimento della Banca d’Italia avente natura regolamentare del 9 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011). Il contratto in oggetto, concluso addirittura prima della emanazione della legge di modifica della richiamata disciplina, è pertanto estraneo alla sua portata applicativa (anche nel caso in cui si voglia considerare la norma in argomento, in quanto afferente al riparto del rischio contrattuale, direttamente applicabile).
Tale circostanza, tuttavia, non esclude che al caso de quo possa applicarsi l’allora vigente
disciplina consumeristica, di cui all’art. 42 d.lgs. 206/2005.
Le circostanze descritte in fatto (e sostanzialmente avallate, oltre che dalla documentazione in atti, dallo stesso riconoscimento dell’intermediario della sussistenza di una correlazione causale tra finanziamento e compravendita) dimostrano l’esistenza di una specifica connessione, non occasionale ma strutturale e teleologica, tra il contratto di
vendita e quello di finanziamento, i quali risultano coordinati dalle parti in vista del conseguimento di una funzione unitaria, ascrivibile alla fattispecie negoziale complessivamente considerata e sovrastante le cause dei singoli tipi di cui l’operazione è composta, sicché le vicende o la disciplina di ciascun negozio sono variamente destinate a ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia.
La norma dell’art. 42 del codice del consumo subordina, nei contratti di credito al consumo, il “diritto di agire” nei confronti del finanziatore alla inutile costituzione in mora del fornitore. Ma, osserva il resistente, in assenza di accordo di esclusiva (presupposto di operatività della norma) non possono, a mente degli artt. 6.1 e 6.4 delle condizioni generali di contratto, essere opposte all’intermediario le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il fornitore e il cliente.
Sul punto è importante ribadire che una significativa sentenza della Corte di giustizia Ce del 23 aprile 2009 (n. C – 509/07) su questione pregiudiziale sollevata proprio da un giudice italiano (Trib. Bergamo, 4 ottobre 2007) ha affermato che, pure in assenza dell’accordo di esclusiva, “il subordinare l’esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore (finanziatore) alla condizione dell’esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore e il finanziatore contrasterebbe con l’obiettivo della direttiva 87/102/Cee” (prima direttiva sul credito al consumo). Ha quindi dichiarato il diritto del consumatore di procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento (con conseguente sospensione delle rate e restituzione di quelle già versate), sia pure prescindendo dalla protezione supplementare (risarcimento del danno) assicurata dalla vigenza di tale accordo.
Tale sentenza ha prodotto in Italia talune similari pronunce di merito (cfr. Trib Terni, 6 novembre 2009 che, per inciso, ha dichiarato nulla per contrasto con la disciplina delle clausole abusive la pattuizione secondo la quale era preclusa al consumatore, in assenza di accordi di esclusiva, la possibilità di eccepire alcunché al finanziatore) e omologhi, ormai consolidati, orientamenti di questo Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Collegio di Napoli, decisioni n. 917/2010; 1054/2010; 678/2011; 1131/2011; 2011/2011; Collegio di Milano, decisione n. 917/2010).
Dunque, la ricorrente avrà diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e il rimborso delle rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente pagato.
Ne discende che – stante la legittimità delle richieste di risoluzione e rimborso avanzate dalla ricorrente, essendo ormai da tempo venuta meno la causa del finanziamento – illegittima deve ritenersi la segnalazione del nominativo della ricorrente presso il sistema gestito da Crif.
Infatti, sebbene la resistente abbia dato prova di aver rispettato la procedura richiesta per procedere all’iscrizione, anche tramite l’invio del rituale preavviso, difettano i requisiti sostanziali per l’iscrizione. Infatti, le prestazioni richieste non erano affatto dovute da tempo e l’iscrizione pare, piuttosto, assumere i connotati di uno strumento di pressione utilizzato per ottenere l’adempimento.
Stante l’illegittimità della segnalazione, dunque, la resistente dovrà attivarsi per la cancellazione del nominativo iscritto, laddove non vi abbia già provveduto.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno patito, in mancanza di qualunque prova da cui far discendere l’effettività del pregiudizio lamentato e dovendo escludersi che possa aderirsi alla teoria del c.d. “danno non patrimoniale in re ipsa”, automaticamente desunto dalla violazione di una regola di condotta contrattualmente stabilita (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2210/2011), questa non può trovare accoglimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara risolto il contratto di finanziamento.
Dispone che l’intermediario restituisca alla parte ricorrente i ratei maturati successivamente alla restituzione della vettura e si attivi per la cancellazione della segnalazione contestata.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1