Contract
I Settore - Amministrativo e Legale Servizi alla persona
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO QUALE SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
(contratti di locazione registrati entro il 2021 e canoni di locazione relativi al 2021)
VISTI
- L’art. 11 della L. 431/98 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
- D.M. 7 giugno 1999 - Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi;
- Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13/07/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 11/08/2022 n. 187 “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità 2022.” ha attribuito alla regione Abruzzo le risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – annualità 2021 pari a € 6.249.476,91, da ripartire tra i Comuni della Regione.
- L’art. 1 del richiamato Decreto Ministeriale, che precisa quanto segue:
Comma 4. “Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali”.
Comma 5 “Stante il protrarsi delle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito di cui al comma precedente può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021”. L’importo massimo concedibile è di € 3.100,00;
Comma 6 “I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i comuni successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate”.
Richiamata la nota in atti al prot. 41587 del 30/9/2022 con cui la Regione Abruzzo ha invitato tutti i Comuni a porre in essere le procedure per l’emanazione di appositi avvisi per la definizione della graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 07/06/1999, fornendo altresì indicazioni e precisazioni sull’avviso pubblico in oggetto e sul termine di trasmissione degli elenchi dei beneficiari della misura;
Dato atto in particolare che la Regione Abruzzo ha rappresentato la possibilità di prevedere lo scomputo dell’eventuale detrazione d’imposta dal contributo spettante ai sensi dell’art. 11 della legge 431/1998;
DATO ATTO CHE
- in attuazione di quanto disposto dalla L. 437/98 al’art. 11 comma 8 e del predetto Decreto Ministeriale del 13/07/2022 il Comune di Sulmona deve emanare apposito avviso per pubblico per la definizione della graduatoria dei cittadini aventi diritto al contributo in quanto in possesso dei requisiti, definendo le modalità di erogazione dei contributi, nel rispetto dei criteri e requisiti e dei requisiti minimi di cui al Decreto Ministeriale;
- all’esito della procedura di evidenza pubblica l’Ente predisporrà apposita graduatoria degli aventi diritto.
Il Dirigente in esecuzione della determinazione Dirigenziale n. Reg. di Settore 832 05/10/2022 indice un avviso per la formazione di una graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo ad integrazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo – annualità 2022 – (contratti di locazione registrati entro il 2021 e canoni di locazione relativi al 2021).
L’avviso è aperto dal 06/10/2022 e le istanze dovranno pervenire entro il giorno 05/11/2022
Art. 1 requisiti di accesso
Possono partecipare tutti i nuclei familiari (si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica – DPCM 05/12/2013 n. 159) che, alla data della scadenza dell’avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana
2. cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.lgs 06/02/2007 n. 30)
3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
4. residenza anagrafica nel Comune di Sulmona in alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
5. titolarità di un contratto di locazione stipulato per uso abitativo, non avente natura transitoria (per contratto avente natura transitoria si intende il contratto stipulato per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti ad esempio locazioni ad uso foresterie, locazioni per motivi di studio e lavoro, abitazioni secondarie per un periodo limitato etc ……e, in ogni caso, il contratto stipulato per locazione di durata inferiore ad un anno), riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situata nel
Comune di Sulmona, regolarmente registrato entro l’anno ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro presso Agenzia delle Entrate. In caso di separazione legale, l’istanza potrà essere presentata dal coniuge con diritto all’abitazione coniugale;
6. essere titolare di un contratto di locazione che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 Sono esclusi dai contributi:
• i soggetti fruitori di alloggi residenziali pubblici
• chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risultante dall’attestazione ISEE
NOTA BENE
I contributi di cui al 3° comma dell’art. 11 della L. 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori (comma 2 art 10 della l. 431/98) e che, pertanto, si provvederà a scomputare l’eventuale detrazione d’imposta fruita a tale titolo dal contributo spettante in forza del presente avviso.
Art 2. Requisiti reddituali del nucleo
Si specifica che per indicatore del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l’indicatore della situazione economica ISE e l’indicatore della situazione Economica Equivalente ISEE.
Limiti di reddito
FASCIA A - reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS annuo 2021 (€ 13.405,08) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;
FASCIA B – il reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.
In caso di presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del DM 07/06/1999, per i nuclei che includano ultrasessantacinquenni, disabili, o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo può essere incrementato del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiari dei contributi, i limiti di reddito indicati possono essere incrementati del 25%.
NOTA BENE - In caso di reddito 0 (zero) o inferiore al canone di locazione, il Comune sarà tenuto a chiedere una certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, una autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno).
Il Decreto Ministeriale sopra richiamato stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.
Per l’emergenza COVID – 19 secondo quanto previsto dal già richiamato DM del 13/07/2022 è confermato l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (come già previsto dal comma 4 dell’art. 1 del Decreto Ministeriale del 12/08/2020) anche ai soggetti, in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di
aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a € 35.000,00.
La riduzione del reddito (commi 4 e 5 dell’art. 1 del DM 13/07/2022) può essere certificata o attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.
Art. 3 chi non può partecipare al bando
Non possono accedere al contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo di cui al presente avviso:
• i contratti di locazione alloggio inseriti nella categoria catastale A1(Abitazione di tipo signorile), A8 (Ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 431/98;
• i contratti di locazione di alloggi ATER e case parcheggio che sono già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della L.R. 96/96;
• i conduttori di alloggi che hanno beneficiato per l’anno 2021 di contributo pubblico a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità;
• i conduttori di alloggi che abbiano un contratto di natura transitoria;
• i percettori di reddito o pensione di cittadinanza che hanno beneficiato nell’anno 2021 della quota destinata all’affitto del c.d. Reddito di cittadinanza (di cui al Decreto legge 28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni ed integrazioni);
• i nuclei familiari in cui uno o più componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazioni alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso ( è adeguato l’alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell’art. 23 L. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della L. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3- 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone , non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le suddette modalità. Concorre a determinate l’elusività del diritto di proprietà, usufrutto uso e abitazione anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. Questa disposizione non si applica nel caso in cui vi sia nuda proprietà, l’alloggio risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune, il richiedente legalmente separato o divorziato per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario).
• i nuclei familiari che nell’anno 2021 hanno percepito altri benefici pubblici a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità;
Art. 4 criteri per la determinazione del canone di locazione di riferimento
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione entro il 2021, in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell’immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei familiari residenti nell’alloggio.
Art. 5 individuazione beneficiari
Al termine della raccolta delle domande, l'Amministrazione Comunale espleterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso e dalla Legge e la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. I controlli, da effettuarsi su tutte le domande, avranno per oggetto le condizioni dichiarate del Modulo di Richiesta Contributo.
Verificato il possesso dei requisiti, verrà approvato l’elenco dei richiedenti ammessi e dei richiedenti esclusi e a ciascuno verrà inviata relativa comunicazione al recapito indicato nella domanda. In caso di dichiarazioni mendaci o qualora il contributo risultasse indebitamente riconosciuto il Comune procederà al recupero delle somme e alla denuncia prevista per legge agli organi competenti.
L’elenco dei beneficiari sarà recepito con apposito atto dirigenziale.
Art. 6 erogazione del contributo
Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo successivamente alla ripartizione del fondo regionale, operata sulla base delle richieste presentate e delle disponibilità finanziarie assegnate.
Art. 8 modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno pervenire entro il 05/11/2022.
Tutte le istanze pervenute oltre tale data saranno ritenute non ammissibili.
Le domande devono essere redatte – a pena di esclusione - utilizzando il modello appositamente predisposto dagli Uffici comunali e che potrà essere scaricato dal sito istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx oppure fornito dall’Ufficio Servizi alla Persona del Comune sito in Via X. Xxxxx s.n.c.
Le domande possono essere recapitate a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune sito in Via Mazara
n.21 o inviate a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx. In caso di consegna a mano sarà necessario specificare sulla busta “AVVSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2022”. Tale dicitura dovrà essere riportata anche nell’oggetto della PEC.
Per le domande recapitate a mano farà fede la data apposta dall’ufficio protocollo dell’Ente.
La firma sulla domanda non deve essere autenticata, ma è richiesta la allegazione di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 9 precisazioni
Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dall’ufficio e resa disponibile unitamente al presente avviso, la mancanza della firma o la mancanza del documento renderanno l’istanza non ammissibile.
In caso di omessa presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’istanza l’Ufficio provvederà ad assegnare un termine perentorio per l’integrazione. Inutilmente decorso il termine suddetto, la domanda sarà considerata non ricevibile e, pertanto, esclusa in quanto non suscettibile di istruttoria.
Art 10 – riferimenti normativi
Per quanto non espressamente indicato nell’avviso si fa riferimento alla legge 431/98 e ai DDMM di riparto del fondo nonché al Decreto del Ministro del LLPP del 07/06/1999.
Art. 11- Privacy
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. In particolare per il procedimento di cui al presente Avviso l’Amministrazione Comunale tratterà informazioni, dati e documenti riferibili al conduttore ed al proprietario nel totale rispetto delle prescrizioni normative e ad uso esclusivo del procedimento di cui al presente Avviso-
Si potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALAL DOMANDA
▪ Fotocopia documento di identità e codice fiscale del richiedente.
▪ copia del contratto di locazione con estremi della registrazione.
▪ registrazione annua/pagamento d’imposta per l’anno 2021 o attestazione applicazione cedolare secca;
▪ fotocopia delle ricevute di pagamento canoni di locazione anno 2021 su cui deve essere presente la marca da € 2,00 o copia dei bonifici di pagamento del canone di locazione;
▪ modello ISEE completo (DSU e Attestazione) in corso di validità;
▪ dichiarazione dei redditi 2022 (riferita all’anno fiscale 2021)
▪ in caso di riduzione del reddito causa COVID – 19 modello ISEE completo e corrente (DSU e Attestazione) o, in alternativa, dichiarazioni fiscali anno 2021 ed anno 2022
IN CASO DI REDDITO PARI A ZERO O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE è necessario
presentare una dichiarazione attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, una autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno).
▪ eventuale certificazione di invalidità civile;
▪ copia attestazione diritto di soggiorno cittadini (extracomunitari)
▪ copia permesso /carta di soggiorno (utenti extracomunitari) di tutti i componenti il nucleo familiare;
▪ copia di sfratto esecutivo (nel caso sia presente);
▪ fotocopia codice IBAN sul quale versare il contributo;
▪ Altra documentazione utile
Il Responsabile del procedimento è l’istruttore Direttivo Dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxxx: tel. 0000000000
e-mail x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx Sulmona, 06 /10/2022
Il Dirigente
*X.xx Avv. M. Di Massa
*(firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39 /1993)
-