Sommario
Regolamento Asilo Nido del Comune di Vigodarzere
Sommario
Art. 1 - Principi generali .- 2 -
Art. 2 - Xxxxxxxxx e finalità educativa del servizio.........................................................................- 2 -
Art. 3 - Gestione operativa e standard di servizio..........................................................................- 2 -
Art. 4 - Capacità ricettive.................................................................................................................- 2 -
Art. 5 - Organizzazione interna.......................................................................................................- 2 -
Art. 6 - Domande di iscrizione.........................................................................................................- 2 -
Art. 7 - Criteri generali di ammissione............................................................................................- 2 -
Art. 8 - Criteri di formazione delle graduatorie..............................................................................- 2 -
Art. 9 - Approvazione graduatorie e ricorsi....................................................................................- 2 -
Art. 10 - Assegnazione del posto – accettazione e inizio frequenza..............................................- 2 -
Art. 11 - Calendario e orario di apertura del servizio.....................................................................- 2 -
Art. 12 - Inserimento dei bambini al nido.......................................................................................- 2 -
Art. 13 - Rinuncia e dimissioni d’ufficio..........................................................................................- 2 -
Art. 14 - Tariffa di iscrizione e rette di frequenza...........................................................................- 2 -
Art. 15 - Detrazioni sulla retta.........................................................................................................- 2 -
Art. 16 - Maggiorazioni sulla retta.................................................................................................- 2 -
Art. 17 - Modalità di pagamento della retta..................................................................................- 2 -
Art. 18 - Accertamenti sanitari........................................................................................................- 2 -
Art. 19 - Comitato di gestione.........................................................................................................- 2 -
Art. 20 - Decadenza dall’incarico e dimissioni del Comitato di gestione.......................................- 2 -
Art. 21 - Validità delle riunioni del Comitato di gestione...............................................................- 2 -
Art. 22 - Competenze del Comitato di gestione..............................................................................- 2 -
Art. 23 - Assemblea dei genitori......................................................................................................- 2 -
Art. 24 - Personale dei Nido............................................................................................................- 2 -
Art. 32 - Polizza assicurativa .- 2 -
Norma finale....................................................................................................................................- 2 -
Il presente Regolamento, in armonia con la Carta dei servizi, norma le attività dell’Amministrazione orientate alla programmazione, creazione e coordinamento dei Servizi rivolti alla popolazione infantile 0-3 anni al fine di rispondere ai bisogni formativi del bambino ed alle esigenze sociali della cittadinanza.
Art. 1
Principi generali
1. L’Xxxxx Xxxx è un servizio di interesse pubblico che rispondendo alle esigenze delle famiglie, concorre a:
a. Riconoscere il bambino come individuo e cittadino;
b. Esplicare le proprie attività in riferimento alla delicatezza e peculiarità del suo essere, attivando forme di tutela e garanzia;
c. Creare le condizioni per avviare processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino, rendendolo capace di esprimerle e sostenendolo nella formazione della sua identità;
d. Assicurare sostegno alle famiglie agevolando l’accesso al lavoro di entrambi i genitori.
2. Il Comune di Vigodarzere L’Unione dei Comuni del Medio Brenta in collaborazione con i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere offre tale servizio presso:
x. Xxxxx Xxxx “Il Piccolo Principe” sito a Vigodarzere in Xxx Xxxxxxxx, 00; b. Asilo nido “Xxxx Xxxx” sito a Xxxxxxxxx xx Xxx X. Xxxxxxx, 0.
Art. 2
Carattere e finalità educativa del servizio
1. Il servizio Xxxxx Xxxx dovrà:
- Favorire lo sviluppo armonico dell’intera personalità del bambino nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;
- Mettere in atto le risorse necessarie al fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione dei bambini e delle loro famiglie;
- Garantire il rispetto dei principi universali di libertà, dignità, uguaglianza, giustizia, tolleranza e solidarietà, non ponendo alcuna discriminazione in merito a razza, etnia, sesso, religione, opinioni politiche, condizione socio-economica e psicofisica.
- Attuare gli orientamenti educativi con l’apporto di metodologie didattico-organizzative sempre aggiornate coinvolgendo le famiglie.
2. Nell’ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all’infanzia, il Nido:
- Favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all’ambiente sociale ed agli altri servizi esistenti, mette in atto azioni positive per offrire ai propri utenti pari opportunità, valorizzando le differenze, svolgendo altresì un’azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un’opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche
relative alla prima infanzia;
Tutela e garantisce il diritto all’inserimento dei bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.
Art. 3
Gestione operativa e standard di servizio
1. L’Amministrazione Comunale di Vigodarzere dell’Unione riconosce gli standard qualitativi e quantitativi vigenti quali riferimenti per l’organizzazione e la gestione del servizio oggetto del presente Regolamento e stipula accordi con altre realtà erogatrici di Servizi, tenendo in considerazione tali standard e attuando il controllo attraverso l’utilizzo delle proprie strutture tecniche, pedagogiche ed amministrative, con particolare riferimento a :
a. Rapporti numerici tra il personale docente ed il bambino;
b. Qualità degli spazi;
c. Qualità e tipologia dei materiali didattici;
d. Tipologia delle attività educative;
e. Processi formativi del personale;
f. Accessibilità ed utilizzo dei servizi;
g. Valorizzazione delle differenze.
Art. 4
Capacità ricettive
1. L’asilo nido “Il Piccolo Principe” sito in Vigodarzere ha una capacità ricettiva di n. 34 posti. L’asilo nido “Xxxx Xxxx” sito in Cadoneghe ha una capacità ricettiva di n. 53 posti.
2. In relazione alla presenza media dei bambini, il numero delle ammissioni può essere aumentato in misura non superiore al 20% come previsto dalla normativa regionale.
3. I bambini verranno suddivisi in sezioni in base all’età ed allo sviluppo psico-fisico dei bambini rispettando la normativa regionale in materia.
Art. 5
Organizzazione interna
1. Il nido si articola in sezioni in relazione all’età ed allo sviluppo psico-motorio del bambino. Per l’inserimento in una sezione o nell’altra non si terrà conto solo dell’età ma anche dello sviluppo psico-motorio dei bambini e degli aspetti organizzativi del Nido.
2. Tenendo conto di quanto sopra, le sezioni sono orientativamente così suddivise:
x. Xxxxxxxx ( dai 3 ai 15 mesi)
b. Divezzi ( dai 15 ai 36 mesi)
3. Per il calcolo dei mesi di vita del bambino ai fini dell’inserimento nella sezione viene considerato il 1 settembre.
Art. 6
Domande di iscrizione
1. La domanda di ammissione deve essere presentata all’avvenuta nascita del/la bambino/a.
2. Le domande di iscrizione devono essere compilate su appositi moduli da ritirare presso gli Uffici Amministrativi e devono contenere la seguente documentazione, anche in forma autocertificata:
- Stato di famiglia;
- Attestazione Isee con i redditi dell’anno precedente, così come emerge dallo stato di famiglia, inclusi quelli dei genitori non conviventi, ma titolari di potestà genitoriale;
- Altra eventuale documentazione indicata nella modulistica.
3. Le domande devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Vigodarzere dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta dal 1° maggio al 31 maggio di ogni anno; le domande dei cittadini non residenti nel territorio dell’Unione possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
La mancata presentazione dell’Isee comporterà l’applicazione della tariffa massima prevista.
4. E’ prevista un’integrazione della graduatoria da effettuarsi entro il successivo mese di novembre, sulla scorta delle nuove domande che perverranno dal 1° giugno al 31 ottobre applicando gli stessi criteri della graduatoria principale posizionate in coda alla prima e valida per tutto l’anno educativo in corso.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie ed in presenza di posti disponibili, potranno essere accettate domande al di fuori dei predetti termini.
6. I bambini, ancora rientranti per età, già frequentanti il nido dovranno confermare la frequenza per gli anni successivi con la presentazione entro il 31 maggio dell’apposita richiesta di proseguimento disponibile presso il competente servizio dell’Unione corredato dalla nuova dichiarazione ISEE.
7. Nella domanda di iscrizione sarà possibile indicare la priorità di scelta delle strutture di asilo nido nel caso in cui si volesse essere presenti in entrambe le graduatorie.
Art. 7
Criteri generali di ammissione
1. L’ordine di ammissione dei bambini viene stabilito attraverso la formazione di una graduatoria predisposta dall’Ufficio Amministrativo Asili Nido. Tale graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio ed è resa pubblica entro il 15 giugno secondo le seguenti modalità:
a. Le domande dei bambini residenti nel Comune di Vigodarzere per ogni singolo Comune hanno priorità nel nido di competenza rispetto alle domande dei residenti in altri Comuni aderenti all’Unione rispetto alle domande dei non residenti (al territorio dell’Unione) anche se quest’ultimi hanno un punteggio superiore.
b. Hanno priorità i bambini dichiarati invalidi almeno del 70% e/o portatori di handicap certificato
dal competente servizio dell’ULSS ed i bambini in situazione di disagio psico-socio-ambientale valutati tali con una relazione delle competenti strutture territoriali e/o servizi socio-sanitari.
2. All'asilo nido sono ammessi:
a. bambini dai tre mesi ai tre anni di età;
b. bambini di età inferiore a tre mesi possono essere ammessi solo in caso di comprovate necessità supportate da apposita relazione dei servizi sociali;
c. oltre i tre anni la frequenza all'asilo nido può essere prolungata fino alla conclusione dell'anno scolastico per i bambini che compiono i tre anni dal 1º febbraio. Tale possibilità può essere estesa ai bambini che compiono i tre anni dal 1º gennaio, qualora non siano accolti nella scuola dell’infanzia, salvo diverse disposizioni derivanti dalla normativa scolastica. In questo caso si chiede l’invio della comunicazione di non accettazione da parte della scuola dell’infanzia.
3. Per i non residenti verrà compilata una graduatoria separata e, qualora ammessi per la disponibilità del posto, la retta mensile da versare sarà fissata nella misura massima senza alcun riferimento agli indicatori ISEE. E’ fatta salva la possibilità di impegnativa da parte del Comune di residenza a versare al Comune di Vigodarzere all’Unione una contribuzione alla retta che verrà riconosciuta totalmente in detrazione all’utente. In tal caso dovrà essere prodotta tale impegnativa da parte del Comune interessato.
Art. 8
Criteri di formazione delle graduatorie
1. Le graduatorie sono suddivise, in base alle norme regionali, in
a. Graduatoria lattanti;
b. Graduatoria divezzi.
2. Ai fini dell’inserimento in graduatoria, l’età dei bambini viene considerata al 1 settembre;
3. La graduatoria viene formulata dal responsabile del servizio, applicando i seguenti criteri e punteggi:
a. Bambino orfano di entrambi i genitori: punti 4
b. Xxxxxxx convivente con un unico genitore lavoratore: punti 4
c. Bambino con entrambi i genitori lavoratori: punti 3
d. Bambino convivente con un solo genitore non lavoratore: punti 1
e. Per ogni fratello di età fino ai 6 anni: punti 1,5
f. Per ogni fratello di età compresa tra i 6 e i 14 anni: punti 1
g. Bambino con grave situazione di disagio psico-socio-ambientale segnalata dai servizi sociali e/o socio sanitari: punti 3
h. Genitori affetti da handicap: punti 2
4. Al punteggio attribuito sulla base dei criteri sopra elencati viene applicato un coefficiente rapportato alla attestazione ISEE (arrotondata all’euro), come da prospetto che segue:
fascia | coeff. | |
ISEE tra | € 0 e € 5.000 | 1 |
ISEE tra | € 5.001 e € 7.000 | 0,99 |
ISEE tra | € 7.001 e € 9.000 | 0,98 |
ISEE tra | € 9.001 e € 11.000 | 0,97 |
ISEE tra | € 11.001 e € 13.000 | 0,96 |
ISEE tra | € 13.001 e € 15.000 | 0,95 |
ISEE tra | € 15.001 e € 17.000 | 0,94 |
ISEE tra | € 17.001 e € 19.000 | 0,93 |
ISEE tra | € 19.001 e € 21.000 | 0,92 |
ISEE tra | € 21.001 e € 23.000 | 0,91 |
ISEE tra | € 23.001 e € 25.000 | 0,90 |
ISEE tra | € 25.001 e € 27.000 | 0,89 |
ISEE tra | € 27.001 e € 31.000 | 0,88 |
ISEE tra | € 31.001 e € 33.000 | 0,87 |
ISEE tra | € 33.001 e € 35.000 | 0,86 |
ISEE superiore a | € 35.001 | 0,85 |
5. In caso di mancata presentazione del modello ISEE si applicherà un coefficiente pari al limite ISEE massimo.
6. Qualora nella formazione delle singole graduatorie risultasse una parità di punteggio, l’assegnazione della posizione avverrà seguendo il criterio della precedenza per i bambini maggiori di età (in ordine di nascita).
7. Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale (art. 8, c. 4 L.R. 32/1990).
Art. 9
Approvazione graduatorie e ricorsi
1. Nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo, viene predisposta la graduatoria provvisoria dall’Ufficio competente, la quale verrà pubblicata per 5 giorni interi e consecutivi, entro i quali è ammessa opposizione al responsabile del servizio, da parte degli aventi diritto.
2. Nella domanda di ammissione verrà indicato il giorno di pubblicazione della graduatoria nel sito internet del Comune di Vigodarzere dell’Unione con l’indicazione del periodo di pubblicazione.
3. Al termine della pubblicazione, in assenza di opposizioni, la graduatoria diviene definitiva e viene approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all’albo pretorio online per 15 giorni.
Art. 10
Assegnazione del posto – accettazione e inizio frequenza
1. L’assegnazione del posto sarà contestuale alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. Gli interessati dovranno confermare per iscritto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, l'accettazione o la rinuncia all’ammissione, ed effettuare il versamento della quota di iscrizione. In mancanza di comunicazione nei termini gli aventi diritto saranno considerati rinunciatari.
3. Il calcolo della retta decorre dal primo giorno effettivo di inizio della frequenza che sarà stabilito dall’Amministrazione, nel rispetto della graduatoria di ammissione.
4. In caso di richiesta di proroga dell’inizio frequenza da parte del genitore, il calcolo della retta decorre in ogni caso dal giorno di inizio della frequenza, previsto dall’Amministrazione.
5. L'inizio della frequenza nel corso dell’anno scolastico dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, che potrà avvenire anche con strumenti telematici ( fax, email, ecc..).
6. In caso di rinuncia dopo l'accettazione, ai genitori rinunciatari verrà trattenuta la quota di iscrizione versata a titolo di iscrizione;
7. In caso di ritiro del bambino già inserito, la retta sarà calcolata come previsto dal successivo art. 13.
8. L’inserimento dei nuovi bambini avverrà in modo scaglionato, singolarmente o per piccoli gruppi formati secondo l’ordine della graduatoria, seguendo il programma di inserimento formulato dall’Amministrazione.
9. Le graduatorie del mese di maggio e di novembre di ciascun anno solare si riferiscono all’anno scolastico che inizia a settembre dello stesso anno e termina a luglio di quello successivo.
Art. 11
Calendario e orario di apertura del servizio
1. L’asilo nido funziona dal 1° settembre al 31 luglio. Nel caso in cui il 1° settembre cada di venerdì l’apertura slitterà al primo lunedì successivo. L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
2. L'ingresso mattutino dei bambini non può avvenire più tardi delle ore 9.00, salvo differente ed eccezionale segnalazione dei genitori al personale educativo e comunque al massimo entro le ore 11.00.
3. L'uscita è fissata dalle ore 12.30 alle 13.00 (part-time o facoltativa) e dalle ore 15.30 alle ore
16.00 salvo diversi accordi con il personale dell’asilo nido.
4. L'orario di uscita può essere prolungato al massimo fino alle ore 17.30 per i bambini i cui
genitori siano entrambi impossibilitati a rispettare l'orario precedentemente indicato, per motivi di lavoro o per altri motivi ritenuti validi dall’amministrazione e qualora ne sia fatta richiesta per almeno 6 bambini. Tale orario, detto “prolungamento”, potrà essere attivato in presenza di almeno 6 domande di genitori che ne facciano richiesta per comprovati motivi di lavoro; è riservato ai bambini che hanno superato il 12° mese di età. In caso di un numero di domande di prolungamento superiore alla ricettività del servizio, verrà formulata dal responsabile del servizio una graduatoria che terrà conto pariteticamente, del maggiore disagio per orario di lavoro e distanza dal posto di lavoro dei richiedenti. Avverso la graduatoria è ammessa opposizione al responsabile del servizio e si applicheranno le medesime procedure previste per l’opposizione contro la graduatoria di ammissione all’asilo nido.
Chi cessa dalle condizioni di bisogno che hanno motivato la richiesta di prolungamento, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Unione, al fine di consentire ulteriori inserimenti.
5. L’orario di entrata può essere anticipato ai richiedenti che avessero la necessità per non più di 30 minuti rispetto all’orario fissato.
6. L’orario di uscita pomeridiana può essere posticipato di 15 minuti applicando una maggiorazione prevista dalla Giunta dell’Unione.
7. L’asilo nido è chiuso durante le festività nazionali, le vacanze natalizie e pasquali, come stabilito dal calendario regionale, la festività del Santo Patrono ( 11 novembre per Piccolo Principe e 13 giugno per Xxxx Xxxx) e negli altri giorni stabiliti dal calendario educativo approvato dalla Giunta del Comune di Vigodarzere dell’Unione.
8. Nel caso in cui i genitori si presentino in ritardo per riprendere il bambino, agli stessi verrà inviata, dal competente responsabile di servizio, diffida a rispettare l’orario. Dopo la quinta diffida verrà applicata per ciascuno degli ulteriori ritardi una penale pari ad € 5,00, se il ritardo è contenuto entro i 10 minuti e pari a € 20,00 se il ritardo è superiore ai 10 minuti. Al momento del ritiro del bambino in ritardo, il genitore è tenuto a sottoscrivere apposito modulo nel quale dovrà essere indicato l’entità del ritardo. Il modulo sarà vistato dall’educatrice in servizio. Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoscrivere il modulo lo stesso verrà compilato dall’educatrice in servizio riportando la dichiarazione che il genitore si è rifiutato di sottoscriverlo.
Art. 12
Inserimento dei bambini al nido
1. Gli inserimenti vengono effettuati secondo l’ordine di graduatoria a partire dal mese di settembre, e successivamente ogni qualvolta si liberi un posto.
2. Compatibilmente con le esigenze educative, i bambini verranno accolti nel corso dell’anno nel momento in cui i posti si renderanno disponibili all’interno delle varie sezioni. L’inserimento, di norma, avviene gradualmente nell’arco di tre settimane, prevedendo una presenza sempre maggiore del bambino fino al raggiungimento dell’orario completo. Uno dei genitori, o un adulto significativo per il bambino, è tenuto ad essere presente almeno la prima settimana, al fine di conseguire un buon adattamento del bambino al Nido. Eventuali prolungamenti dei tempi di inserimento dovranno essere concordati opportunamente tra il personale educatore e i genitori.
3. La regolare e continua frequenza del bambino è necessaria per assicurare un ottimo inserimento, favorire lo sviluppo psico-fisico e garantire l'esperienza socio-educativa.
4. Nel mese di settembre saranno inseriti con precedenza i bambini, ancora rientranti per età, già frequentanti l’asilo nido nell’anno precedente.
5. Saranno consentiti inserimenti posticipati, rispetto alla data prevista, solo per gravi e documentati motivi di salute del bambino, su certificazione del medico pediatra e, per le fattispecie di seguito riportate, per le quali il competente servizio si riserva di acquisire specifica documentazione ai fini della valutazione:
- situazioni segnalate dai Servizi Sociali
- adozione o affido
- grave malattia di uno dei genitori
- lutto
6. In caso di rinuncia all’inserimento di un bambino, si scorrerà la graduatoria.
7. Il mancato inserimento non giustificato, o la ritardata comunicazione di rinuncia al posto, darà luogo alla decadenza dal diritto ed all’attribuzione del posto rimasto vacante al primo bambino in graduatoria nella lista d’attesa, fatto salvo il pagamento della retta maturata in relazione al rispetto del periodo di preavviso richiesto.
8. Coerentemente con quanto previsto dal “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” redatto a cura dell’Assessorato alla Sanità - Segreteria Sanità e sociale – Direzione Prevenzione della Regione Veneto, per l’inserimento del bambino in collettività, non è necessario un certificato medico attestante le buone condizioni generali. Sarà richiesta invece la compilazione di un apposito modulo con il quale i genitori sono tenuti a portare a conoscenza il responsabile dell’asilo nido (coordinatrice) di particolari condizioni di salute del minore che possano richiedere interventi o particolari attenzioni da parte degli operatori del nido.
9. La data di inserimento sarà stabilita secondo un programma di inserimento proposta dal personale educatore.
10. E’ facoltà del Comune di Vigodarzere dell’amministrazione dell’Unione disporre l’ammissione in qualsiasi momento di bambini che rientrino in situazioni di particolare e grave disagio, segnalate dalle competenti strutture sociali e socio-sanitarie, purché non sia superata la capacità ricettiva dell’asilo.
Art. 13
Rinuncia e dimissioni d’ufficio
1. In caso di cessazione della frequenza, dovrà essere dato preavviso scritto all'ufficio asilo nido almeno 15 giorni prima della data di cessazione prevista. In caso contrario, la retta dovrà essere pagata fino a 15 giorni successivi alla comunicazione.
2. Se la frequenza cessa dopo il 30 giugno, la retta dovrà essere pagata per intero anche nel mese di luglio.
3. In caso di assenza ingiustificata per oltre 30 giorni consecutivi, compresi sabato e domenica, il bambino viene invitato a riprendere la frequenza; se non riprende la frequenza entro 10 gg., qualora il numero dei posti non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di ammissione, viene escluso dalla frequenza all'asilo nido con l’obbligo di pagare la retta fino al giorno dell’esclusione.
Art. 14
Tariffa di iscrizione e rette di frequenza
1. Il servizio è soggetto al pagamento di una tariffa di iscrizione e di una retta mensile, entrambi quantificati con provvedimento della Giunta del Comune di Vigodarzere dell’Unione su proposta della Conferenza degli Assessori competenti. L’ individuazione delle diverse fasce per la determinazione delle rette viene effettuata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilendo che, ai fini della determinazione dell’ISEE, la composizione familiare venga allargata nel senso di comprendere in ogni caso i genitori del bambino (tranne i casi di separazione legale o divorzio) anche con diversa residenza anagrafica.
2. Per la fruizione del servizio asilo nido è previsto un contributo a carico degli utenti, sotto forma di retta mensile.
L'entrata complessiva delle rette di frequenza, detratto il contributo regionale, non può superare il costo del servizio. Per i bambini non residenti nel territorio del Comune di Vigodarzere (o residenti nei comuni già componenti l’Unione alla data dell’iscrizione del bambino al nido per l’anno 2019/2020) dell’Unione è previsto il pagamento della retta massima.
3. L’attestazione ISEE dovrà essere presentata con i redditi dell’anno precedente la presentazione della domanda. Nel caso non fossero ancora disponibili alla data di presentazione della domanda, il nucleo può depositare una certificazione ISEE anche con i redditi del penultimo anno precedente, purché valida. Sarà onere del richiedente produrre la dichiarazione aggiornata entro l’inizio della frequenza. Nel caso di ritardo nella presentazione dell’ISEE aggiornato, la retta definitiva avrà decorrenza dal mese di deposito della stessa attestazione in caso sia più favorevole per l’utenza, mentre sarà applicata dall’inizio dell’anno scolastico nel caso sia più favorevole per l’Amministrazione.
4. Nel caso di situazioni particolari, quali, ad esempio, licenziamento, variazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o cambio di lavoro con diminuzione di reddito, su richiesta dell’interessato, la retta potrà essere ricalcolata dall’ufficio utilizzando i parametri adottati per l’Isee, considerando la nuova base di reddito mensile dimostrata; la retta provvisoria così definita avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda. Il conguaglio avverrà dopo la presentazione dell’Isee dell’anno a cui si riferisce la variazione.
5. I genitori dei bambini che frequentano più anni scolastici sono tenuti a presentare ogni anno l’attestazione ISEE aggiornata, alle scadenze comunicate dall’ufficio competente.
6. Le rette vengono calcolate dall’ufficio asilo nido all’inizio di ogni nuovo anno scolastico
7. Per il mese di agosto nel quale non è attivo il servizio asilo nido la retta non è dovuta.
8. La retta è invece dovuta negli altri periodi di chiusura del nido (Natale e Pasqua e altre festività
previste dal calendario che viene comunicato all'inizio di ogni anno educativo).
Art. 15
Detrazioni sulla retta
1. La retta mensile è soggetta a variazioni solo nei seguenti casi:
A. MALATTIA CERTIFICATA (documentata con certificato medico rilasciato da un medico pediatra, o dal medico di famiglia, che attesti il giorno di inizio e di fine malattia) si avranno i seguenti casi di riduzione:
a) Nessuna riduzione in caso di assenza fino a 15 giorni naturali e consecutivi
b) Riduzione in una mensilità del 25% in caso di assenza superiore a 15 giorni naturali e consecutivi (dal 16° giorno)
c) Riduzione in una mensilità del 50% in caso di assenza pari o superiore a 30 giorni naturali e consecutivi (dal 31° giorno)
Non sarà applicata la riduzione per la malattia intervenuta nel periodo dei 15 giorni di preavviso precedenti il ritiro.
La malattia non può iniziare con i giorni prefestivi e festivi, se il bambino ha regolarmente frequentato fino al giorno precedente. Possono essere conteggiati i giorni prefestivi e festivi qualora compresi nel periodo di malattia risultante dal certificato medico.
B. ORARIO PART-TIME (fino alle ore 13.00) se previsto dalla struttura verrà applicata una riduzione pari al 20%
C. CONDIZIONI PARTICOLARI
a) Si applica una riduzione del 100%, prendendo come riferimento il costo della retta giornaliera (retta mensile diviso i giorni di funzionamento del mese), in caso di interruzione del servizio per astensione dal lavoro del personale o per chiusure impreviste;
b) Si applica una riduzione del 30% giornaliero nel caso di assenza a causa di sospensione dal servizio per alcune ore della giornata (es. assemblee sindacali)
c) Si applica una riduzione del 15% per bambino appartenente a nucleo familiare con tre o più figli minori a carico (in caso di fratelli si applica una volta sola)
d) Si applica una riduzione del 15% per bambino frequentante assieme ad almeno un altro fratello (non si applica al primo iscritto
D. PER INSERIMENTO: Nel mese in cui viene effettuato l’inserimento: riduzione in misura proporzionale ai giorni effettivamente utili considerando la frequenza dalla settimana di inizio dell’inserimento, indipendentemente dal numero di ore frequentate.
Non sarà applicabile la riduzione nel caso l’inserimento fosse rinviato per cause imputabili alla famiglia. In caso di malattia del bambino la riduzione rientrerà in quella casistica.
2. Le percentuali di riduzione e maggiorazione si sommano algebricamente, se compatibili e in
caso di contemporanea sussistenza delle situazioni. Si applica quindi la percentuale complessiva ottenuta sulla retta base mensile, arrotondando infine all’euro.
3. L’Amministrazione può disporre controlli sui dati dichiarati ai fini ISEE. In caso di dichiarazioni false si procederà alla denuncia alle autorità competenti ed alla rideterminazione della retta sulla base della nuova fascia di reddito accertata, con applicazione retroattiva dall’inizio della frequenza dell’anno scolastico in cui si effettua l’accertamento.
4. Per particolari casi sociali, l'Amministrazione valuterà ulteriori interventi prevedendo anche la gratuità del servizio, al fine di consentire la frequenza dei bambini all'Asilo Nido.
Art. 16
Maggiorazioni sulla retta
1. La retta mensile è soggetta a maggiorazione nei seguenti casi e misure:
- nel caso di prolungamento dell’orario fino alle ore 17:30, se attivato, nella misura del 20% della retta base;
- nel caso del posticipo di uscita pomeridiana (max 15 min.), nella misura di 1/6 della maggiorazione prevista per il prolungamento d’orario.
Art. 17
Modalità di pagamento della retta
1. La retta va pagata entro il giorno 10 di ogni mese di frequenza secondo le modalità stabilite dall’ufficio amministrativo preposto. Se il 10 cade di giorno festivo o non lavorativo, il pagamento va fatto entro il primo giorno lavorativo utile.
2. Qualora i pagamenti non vengano effettuati secondo le scadenze previste, il responsabile del servizio, richiede chiarimenti all’interessato in merito al mancato pagamento e una volta accertate le cause del mancato pagamento, qualora le stesse non siano dipendenti da ragioni sociali per le quali dovrà interessare gli uffici competenti, provvederà alla diffida a regolarizzare il pagamento dovuto e a pagare regolarmente i mesi successivi;
3. Qualora i competenti uffici, a seguito istruttoria, non ritengano che sussistano ragioni sociali tali da giustificare il mancato pagamento, il competente responsabile procederà alla decadenza d’ufficio.
4. In caso di ritardo reiterato e non giustificato, previo sollecito con invito ad ottemperare entro otto giorni, sarà applicata una penale di € 5,00 per pagamento entro il mese di riferimento e di
€ 10,00 entro il 10 del mese successivo
Art. 18
Accertamenti sanitari
1. Nell'interesse di tutti i bambini frequentanti l’Asilo Nido e delle loro famiglie, gli stessi dovranno essere allontanati quando presentino una delle condizioni descritte dall’apposita sezione del “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” redatto a cura dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Prevenzione della Regione Veneto.
L’estratto di tale manuale che tratta il tema dell’allontanamento, dell’assenza per malattia e della riammissione alla frequenza dovrà essere reso disponibile ai genitori ed esposto nei locali del Nido, così da permettere a tutti i genitori di prenderne ampia ed approfondita conoscenza.
2. Nei casi previsti dal documento suddetto il personale educatore dell'Xxxxx Xxxx è autorizzato ad allontanare dalla collettività il bambino.
3. Qualunque assenza per malattia della durata superiore a cinque giorni consecutivi, con rientro quindi dal settimo giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita di certificato medico che attesti l’idoneità alla frequenza scolastica (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 42 e DPR 314/90 art. 19).
4. Le assenze per motivi non di salute non richiedono il certificato di riammissione, purché la famiglia abbia informato, precedentemente, il personale della scuola.
5. I bambini che sono stati allontanati dall’asilo nido o dalla scuola per sospetta malattia, se assenti fino a 5 giorni, sono riammessi su autodichiarazione (redatta su apposito modello) del genitore che attesti di essersi attenuto alle indicazioni del curante per quanto riguarda la terapia ed il rientro in collettività.
6. In caso di allontanamento per febbre il bambino deve essere tenuto in osservazione per almeno 24 ore prima del rientro.
7. In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non è sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda cure particolari che il personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli altri bambini.
8. Il bambino con pediculosi può essere riammesso in comunità il giorno dopo l’avvio di idoneo trattamento disinfestante, autodichiarato dal genitore.
9. In caso di malattia infettiva, i genitori del bambino ammalato dovranno comunicare al Responsabile dell’asilo nido (coordinatrice), anche telefonicamente, la diagnosi effettuata dal curante. Ciò al fine di poter garantire l’avvio tempestivo degli interventi preventivi necessari nella scuola..
Art. 19
Comitato di gestione
1. In osservanza a quanto previsto dalla L.R. 32/90, è costituito il Comitato di Gestione per ogni struttura, che è composto dai seguenti membri:
a) n. 3 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale di competenza di cui 1 della minoranza; essi durano in carica per la durata del Consiglio Comunale;
b) n. 3 rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, eletti dall'assemblea dei genitori, essi durano in carica per due anni;
c) n. 1 coordinatore dell’asilo nido in rappresentanza del personale dell'Xxxxx Xxxx con funzioni educative.
2. I rappresentanti dei genitori vengono scelti a scrutinio segreto, sulla base di un'unica lista contenente tutti gli elettori, indicativamente nei mesi di novembre-dicembre.
Ciascun elettore può indicare 1 nominativi.
Per essere valida, alle votazioni dovranno partecipare metà più uno dei nuclei familiari dei bambini iscritti.
Hanno diritto di voto entrambi i genitori del singolo bambino. Non è ammesso voto di delega.
3. Nel caso di parità di voti è eletto il più anziano di età; ciascun membro è rieleggibile.
4. Le nomine e le surroghe avranno decorrenza dalla data del provvedimento.
5. Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno, tra i suoi componenti di cui al comma 1 lett. b), il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impossibilità.
6. Il Presidente nomina tra i membri, un Segretario; questi redige i verbali delle riunioni che vengono inoltrati all’amministrazione e la cui copia viene depositata all’asilo nido per la consultazione da parte dei genitori interessati.
7. Il Comitato di Xxxxxxxx viene convocato dal Presidente almeno una volta all’anno, oppure su richiesta del responsabile del servizio, a fronte di motivate esigenze. Il Comitato viene inoltre convocato su delibera dell'assemblea, da farsi durante una sua riunione con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno o su richiesta di un terzo dei componenti il Comitato; in questi casi il Presidente deve convocare il Comitato entro 10 giorni dalla richiesta.
8. Alle riunioni del Comitato di gestione partecipano di diritto, a titolo consultivo, il Sindaco del Comune di competenza o altri componenti dell'Amministrazione Comunale opportunamente delegati, il Responsabile del servizio asilo nido o suo delegato.
Art. 20
Decadenza dall’incarico e dimissioni del Comitato di gestione
1. I componenti del Comitato di Gestione cessano dall'incarico:
a) per decadenza, quando risultino assenti per 3 volte consecutive senza giustificato motivo;
b) per i membri che rappresentano le famiglie, quando cessano di fruire del servizio dell'Asilo Nido;
c) per dimissioni volontarie.
2. Il responsabile del competente servizio dichiara la decadenza o prende atto delle dimissioni e provvede alla surroga, ad eccezione dei membri di nomina consiliare per i quali provvede l’organo medesimo, secondo le modalità espresse nell'articolo precedente
3. Per le cessazioni che si verificano nell’anno scolastico i rappresentanti dei genitori sono sostituiti con i primi dei non eletti o, in difetto, vengono eletti in una nuova assemblea appositamente convocata.
4. Provvisoriamente i componenti decaduti o dimissionari, rimangono in carica fino alla nomina dei successori
5. All’inizio di ogni anno educativo l’Assemblea dei genitori provvede alla nomina di almeno tre rappresentanti che saranno chiamati a integrare e/o surrogare i membri cessati e/o cessanti.
6. Le funzioni di membro, di Presidente, Vicepresidente e di Segretario del Comitato di Gestione sono del tutto gratuite.
Art. 21
Validità delle riunioni del Comitato di gestione
1. Il Comitato di Gestione si riunirà almeno una volta all'anno, nonché in via straordinaria tutte le volte che ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti, o qualora il Presidente lo ritenga necessario.
2. Il Comitato di Xxxxxxxx viene convocato dal Presidente (o, in caso di assenza, dal vice- presidente) con preavviso di almeno 5 giorni. Per motivi di urgenza, il Presidente può convocare il Comitato con preavviso di 48 ore. In caso di comprovata e documentata indisponibilità del Presidente e del vice-presidente, il Comitato di gestione potrà essere convocato, fatti salvi i criteri sopra esposti, da parte del Responsabile del competente servizio.
3. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di 1/3 dei membri del Comitato stesso secondo le modalità sopra descritte.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti (4). Le riunioni sono valide in seconda convocazione con la presenza di almeno 3 componenti. Le decisioni del Comitato sono assunte con la maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni sono pubbliche, tranne i casi in cui si discutono situazioni riservate e casi personali.
6. Alle riunioni, il Presidente potrà invitare eventuali altre persone, senza diritto di voto, utili alla disamina di punti all’ordine del giorno.
Art. 22
Competenze del Comitato di gestione
1. Il Comitato di Gestione porrà il massimo impegno per stimolare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dell'Asilo Nido, per il buon funzionamento dell'Istituzione e per renderla sempre più idonea a realizzare i fini che si propone.
In particolare, al Comitato di Gestione spetta di:
a) presentare proposte, idee, suggerimenti e quant’altro riguardante l’assistenza alla prima infanzia che possa essere di comune interesse al fine di migliorare il servizio offerto;
b) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale proposte per il bilancio di previsione dell’Asilo Nido;
c) contribuire all’elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali e organizzativi dell’Asilo Nido e vigilare sulla loro attuazione;
d) esaminare il piano di lavoro elaborato dal personale addetto all'Xxxxx Xxxx;
e) convocare l'assemblea dei genitori per discutere gli indirizzi pedagogico-assistenziali,
amministrativi e organizzativi dell'Xxxxx Xxxx;
f) collaborare con l’Amministrazione per iniziative di medicina preventiva e di educazione sanitaria per la tutela dell'infanzia;
g) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
h) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'Asilo Nido;
i) chiedere una verifica sulla corretta applicazione dei criteri stabiliti dal presente regolamento per la formazione delle graduatorie.
Art. 23
Assemblea dei genitori
1. L'Assemblea è composta dai genitori dei bambini che frequentano il Nido o da chi ne fa le veci.
2. L'Assemblea è convocata dall’Amministrazione mediante avviso scritto con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno una volta all'anno, ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed ogni volta che ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei genitori oppure il presidente del Comitato di Gestione.
3. All'Assemblea sono invitati il Sindaco e il competente assessore o loro delegati.
4. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la partecipazione di almeno un genitore (o chi ne fa le veci) per un numero pari alla metà più uno dei bambini ammessi. In seconda convocazione l'Assemblea è valida se vi partecipa almeno un genitore (o chi ne fa le veci) per un numero pari ad un quarto dei bambini ammessi.
5. L'Assemblea dei Genitori elegge i propri rappresentanti all’interno del Comitato di Gestione dell'Asilo Nido (art. 19, comma 1, lett. b). Le votazioni si svolgono mediante scrutinio segreto con schede; ogni genitore può esprimere un’unica preferenza.
Art. 24
Personale dei Nido
1. L'Organico del Nido è costituito da personale educativo e ausiliario di ambo i sessi, qualificato e numericamente adeguato, come previsto dalla L.R. 32/90.
2. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso di uno dei titoli come previsto all’art. 15, C. 1 della L.R. 32/90.
3. L'educatrice/ore del Nido è un operatore qualificato che possiede idonee conoscenze socio- psico-pedagogiche atte ad individuare e soddisfare i complessi bisogni dei bambini, assicurare le necessarie cure igieniche, favorire il loro sviluppo affettivo e cognitivo mediante metodologie e tecniche che privilegiano l'attività di gruppo, promuovere e realizzare l'attività didattico- educativa.
4. L'educatrice/ore estende altresì il proprio intervento educativo attraverso un dialogo continuo
con i componenti l'ambiente familiare e sociale del bambino, per assicurare continuità al processo formativo ed educativo in atto.
5. Il Coordinatore del Nido, scelto tra il personale educativo, ha la funzione di coordinare l'attività dei vari operatori al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio e la realizzazione del programma.
Il Coordinatore, in particolare, avrà cura di:
a) coordinare la formazione dei gruppi di bambini, secondo il grado di sviluppo psico-fisico in collaborazione con il restante personale educatore e con il coordinatore psicopedagogico;
b) controllare l'osservanza dell'orario di lavoro e coordina i turni, in caso di assenza del personale educatore, in rapporto alle esigenze del servizio;
c) segnalare le assenze del personale al competente ufficio e chiedere le supplenze necessarie
d) controllare la regolare compilazione del registro delle presenze dei bambini;
e) segnalare al Responsabile Sanitario tutti i casi accertati o sospetti di malattie infettive o contagiose e di segnalarlo attraverso un avviso pubblico da affiggere in bacheca della struttura interessata;
f) non ammettere al Nido bambini in stato febbrile o che presentino segni evidenti di malattia seguendo i criteri di allontanamento del Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche redatto dalla Regione Veneto, Assessorato alla Sanità - Direzione Prevenzione;
g) far rispettate tutte le norme igienico-sanitarie;
h) controllare e conservare la documentazione relativa alle forniture alimentari;
i) curare l'organizzazione generale del servizio;
j) tenere in consegna quanto in dotazione del Nido e curarne il più utile impiego;
k) curare i rapporti con l’Amministrazione segnalando al competente ufficio inconvenienti e disfunzioni relativi al servizio;
l) mantenere contatti xxxxxxxx con il responsabile del competente servizio;
m) convocare il gruppo di lavoro formato dal personale educativo;
n) partecipare quale membro ai lavori del Comitato di Gestione.
6. Al personale addetto ai servizi (ausiliario) spetta curare la pulizia e l'ordine delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni degli edifici, la pulizia ed il riordino della biancheria in dotazione all'asilo nido, la preparazione della refezione, nonché aiutare il personale educatore, qualora lo stesso ne faccia richiesta.
7. Il personale è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento che l’Amministrazione organizza in proprio o in affidamento a terzi o a quelli previsti dalla L.R. n° 32 del 23/4/90.
8. Il personale operante all'interno del Nido deve essere in regola con quanto disciplinato dalla
L.R. n. 41 del 19.12.2003 in ambito sanitario
Art. 25
Gruppo educativo
1. Coerentemente con le finalità ed i compiti istituzionali dell'Xxxxx Xxxx, il personale si costituisce in "gruppo educativo" organizzandosi collegialmente per affrontare e concorrere a risolvere i problemi della gestione del Nido in stretto rapporto con gli altri organismi presenti.
2. Il gruppo cura la programmazione educativa ed elabora il piano di lavoro che presenterà
annualmente al Comitato di Gestione e che viene illustrato negli incontri periodici di sezione con tutti i genitori
Art. 26
Vigilanza igienico sanitaria
1. Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Unità locale socio-sanitaria compete la tutela della salute collettiva ed in particolare la sorveglianza sanitaria e la prevenzione delle malattie infettive.
2. Per quanto riguarda le norme comportamentali relative alla medicina scolastica applicabili all’asilo nido si fa riferimento per quanto possibile al Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche redatto dalla Regione Veneto, Assessorato alla Sanità - Direzione Prevenzione
Art. 27
Patto di corresponsabilità
1. E’ applicato il Patto di corresponsabilità quale strategia di promozione della salute nell’ambiente educativo. Questa è una condizione fondamentale e ampiamente condivisa da tutti i soggetti impegnati nella scuola e da quanti sono osservatori attenti e qualificati dei processi educativi e didattici che considerano il bene-essere, il bene-stare nella relazione educativa e nell’ambiente di apprendimento;
2. Il Patto di corresponsabilità quale forma di “contratto formativo” sottoscritto tra asilo nido e famiglia, sulla base di reciproci impegni assunti in vista del miglioramento della qualità della vita al nido quale opportunità perché questo ambiente diventi una palestra di crescita dei bambini frequentanti.
Art. 28
Servizio mensa – Principi generali
1. Il servizio mensa viene effettuato mediante cucina interna, applicando il sistema di autocontrollo concernente l’igiene dei prodotti alimentari HACCP (D.Lgs. 26.5.97, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I pasti vengono preparati nella cucina dell'asilo nido, secondo diete approvate dall’ufficio dell’ULSS territorialmente competente.
3. Eventuali diete particolari, per esigenze sanitarie, dovranno essere concordate con il Pediatra.
4. La colazione del mattino, prima dell’ingresso all’asilo, è a cura dei genitori. La merenda mattutina e quella pomeridiana, sono a cura dell’asilo nido.
5. La gestione della cucina interna può essere effettuata anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, salvaguardando comunque i principi di cui ai precedenti commi.
6. I genitori, attraverso il “Comitato mensa” nominato dal Comitato di Gestione, verificano occasionalmente la buona somministrazione dei pasti: orari, quantità, gradevolezza
Art. 29
Commissione mensa - Compiti
1. Fanno parte di diritto della Commissione Mensa, i genitori componenti del Comitato di Gestione. Xxxxxxx farne parte inoltre fino ad un massimo di cinque genitori designati dall’assemblea degli stessi.
2. La Commissione Mensa è coordinata dal Comitato di Gestione, cui riferisce anche sugli aspetti problematici. I componenti della commissione mensa svolgono, con le modalità previste dal successivo articolo controlli sensoriali, in quanto la loro attività deve essere limitata alla mera raccolta informazioni:
a) dello stato, delle condizioni igieniche e degli impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei mezzi di trasporto utilizzati nella preparazione dei pasti;
b) delle materie prime, degli ingredienti e degli altri prodotti utilizzati per la preparazione dei prodotti alimentari;
c) dei materiali e degli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti;
d) dei procedimenti di manutenzione, di disinfestazione, di disinfezione e di pulizia;
e) dei mezzi e delle modalità di conservazione e stoccaggio nelle celle;
f) dell'igiene dell'abbigliamento del personale;
g) delle modalità di cottura;
h) delle modalità di distribuzione;
i) del lavaggio e impiego dei sanificanti;
j) delle modalità di sgombero dei rifiuti;
k) dello stato igienico-sanitario del personale addetto;
l) dello stato igienico dei servizi;
m) della professionalità degli addetti alla mensa;
n) della conformità del menù;
o) dell'appetibilità e gradimento del cibo, su campione prelevato dal personale addetto alla ristorazione scolastica
3. Nello svolgimento delle suddette funzioni, i Rappresentanti della Commissione Mensa sono tenuti:
a) ad evitare qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti;
b) a partecipare al corso informativo, organizzato dall'Amministrazione di sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche relative all'alimentazione scolastica.
Art. 30
Commissione mensa – accesso alle strutture - verbali
1. I Rappresentanti della Commissione Mensa possono accedere ai locali di ristorazione scolastica, senza interferire, creare disagio o rallentamento alla normale attività degli addetti alla produzione e di distribuzione pasti, nonché degli addetti alla normale attività di pulizia, disinfestazione, disinfezione non più di un membro per volta.
2. La visita sarà limitata ad un massimo di un'ora.
3. La Commissione può degustare, in spazio distinto e separato, campioni del pasto del giorno, con stoviglie a perdere fornite dal personale di cucina, può assistere alle operazioni di pulizia e sanificazione, può - previo accordo con il personale educativo del nido - presenziare alla distribuzione e consumo dei pasti dei bambini.
4. La commissione Mensa formalizza le risultanze delle verifiche eseguite su modulistica predisposta dal Servizio competente.
5. Tale modulistica verrà trasmessa tempestivamente al competente ufficio del Comune di Vigodarzere dell’Unione per le opportune valutazioni ed i relativi interventi. Copia sarà depositata al nido a disposizione per la consultazione da parte dei genitori
Art. 31
Materiale a carico dei genitori
1. La fornitura dei pannolini è a carico dei genitori, come pure un cambio completo di vestiti da tenere presso il nido. Altro materiale potrà essere richiesto dal personale in funzione delle necessità di ogni singolo bambino
Art. 32
Polizza assicurativa
1. Il gestore del servizio è obbligato a stipulare polizza assicurativa contro gli infortuni a favore dei bambini ai sensi degli artt. 1917, 2043 e 2048 del Codice Civile.
2. La responsabilità civile verso terzi dei bambini è comunque obbligatoria ed a carico dei genitori
Norma finale
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Vigodarzere dell’Unione
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge dello Stato e della Regione Veneto, nonché al Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi.