COMUNE DI PASSIRANO
COMUNE DI PASSIRANO
Provincia di Brescia
Regolamento
per l’organizzazione degli uffici e dei servizi
Approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 22.08.2012 Modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 30.01.2013 Modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 12.06.2018
Sommario
Titolo I – Principi generali 3
Articolo 1 – Oggetto del regolamento 3
Articolo 2 – Principi 3
Articolo 3 – Pari opportunità 3
Articolo 4 - Trasparenza 4
Articolo 5 – Capacità e poteri 4
Titolo II – Organizzazione 5
Articolo 6 – Struttura organizzativa 5
Articolo 7 – Programmazione del fabbisogno di personale 5
Articolo 8 – Dotazione organica 5
Articolo 9 - Gestione del personale 5
Articolo 10 – Segretario comunale 5
Articolo 11 – Vicesegretario 6
Articolo 12 – Dirigenti 6
Articolo 13 – Funzionari dell’area direttiva 6
Articolo 14 – Incarichi fuori dotazione organica 7
Articolo 15 - Ufficio di staff 7
Articolo 16 - Ufficio personale e disciplinare 7
Titolo III – Assunzioni 8
Articolo 17 - Assunzioni 8
Articolo 18 – Mobilità volontaria 8
Articolo 19 - Concorsi 8
Articolo 20 – Graduatorie altrui 9
Articolo 21 – Contratti di lavoro flessibile 9
Titolo IV – Norme finali e allegati 10
Articolo 22 – Misurazione e valutazione della perfomance 10
Articolo 23 – Incarichi di collaborazione autonoma 10
Articolo 24 – Internet presso la biblioteca 10
Articolo 25 – Uso dei mezzi propri dei dipendenti 10
Allegati:
A – misurazione e valutazione della performance;
B – disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma;
C - modalità operative di accesso al web presso la biblioteca comunale.
Titolo I – Principi generali
Articolo 1 – Oggetto del regolamento
1. Nel rispetto della legge e in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale, il presente Regolamento disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Passirano.
Articolo 2 – Principi
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti principi:
a. distinzione tra la funzione di indirizzo politico e le attività di gestione, con ampia responsabilizzazione delle posizioni organizzative, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo e della piena autonomia gestionale, esercitata nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici;
b. un’organizzazione flessibile e una dotazione organica, qualitativamente e quantitativamente, allineata alle funzioni del comune ed ai programmi ed ai progetti dell’amministrazione;
c. adozione delle nuove modalità di accesso al pubblico impiego finalizzandole al reperimento delle competenze e delle professionalità che soddisfano le esigenze dell’amministrazione;
d. misurazione, valutazione e incentivazione della performance organizzativa ed individuale come strumenti di miglioramento della qualità dei servizi offerti e crescita delle competenze professionali;
e. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f. erogazione dei servizi, gestione e valorizzazione delle risorse umane al fine di soddisfare le esigenze degli utenti;
g. garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa, quale livello essenziale delle prestazioni, intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno, anche da parte del cittadino.
Articolo 3 – Pari opportunità
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata al principio delle pari opportunità tra donne e uomini nelle condizioni di lavoro, nell’accesso e nella progressione in carriera, nella formazione e nell’aggiornamento professionale.
Articolo 4 - Trasparenza
1. Il comune adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza sull’organizzazione e sulla gestione.
2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, dell’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Articolo 5 – Capacità e poteri
1. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici1.
1 Articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi.
Titolo II – Organizzazione
Articolo 6 – Struttura organizzativa
1. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, la giunta comunale definisce la struttura organizzativa2.
Articolo 7 – Programmazione del fabbisogno di personale
1. Annualmente, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, la giunta comunale programma su base triennale il fabbisogno di personale ai sensi dell’articolo 91 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267.
Articolo 8 – Dotazione organica
1. La giunta comunale, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, definisce e aggiorna la dotazione organica.
2. Al fine di garantire la massima flessibilità di gestione, la dotazione organica prevede, per ciascuna categoria A, B, C e D, i posti previsti a tempo pieno e a tempo parziale, i posto occupati, i posti vacanti e, per questi ultimi, le modalità di accesso: se dall’esterno o per progressione di carriera.
Articolo 9 - Gestione del personale
1. Tutti gli atti di gestione e direzione del personale, di organizzazione del lavoro, compresi articolazione dell’orario di lavoro e i trasferimenti interni, sono di competenza esclusiva dei responsabili di ufficio o di servizio e del segretario comunale che operano con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro3.
Articolo 10 – Segretario comunale
1. Il comune dispone di un segretario comunale dipendente del Ministero dell’Interno, iscritto al relativo Albo.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2 Alla data di elaborazione del regolamento vigeva la deliberazione 8 febbraio 2012 numero 18.
3 Si veda l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165.
3. Il segretario comunale svolge funzioni di direzione e di coordinamento con poteri gerarchici dei titolari di posizione organizzativa, dell’intero personale, degli eventuali dirigenti a contratto.
4. Esercita ogni altra funzione che gli sia stata attribuita dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco.
Articolo 11 – Vicesegretario
1. I titolari di posizione organizzativa in possesso di laurea magistrale in legge, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, possono essere incaricati della funzione di vicesegretario comunale.
2. L’incarico della funzione di vicesegretario viene assegnato dalla giunta comunale ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto.
3. Il vicesegretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce, in tutti i suoi compiti anche di ufficiale rogante, nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Articolo 12 – Dirigenti
1. Data la dimensione demografica del comune e l’ordinaria complessità gestionale dello stesso, la dotazione organica non può prevedere personale di qualifica dirigenziale.
Articolo 13 – Funzionari dell’area direttiva
1. I funzionari dell’area direttiva sono dipendenti titolari di posizione organizzativa, responsabili di una ripartizione organizzativa.
2. I funzionari, che gerarchicamente rispondono al segretario comunale, assicurano con autonomia operativa l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi.
3. Spettano ai funzionari tutti i compiti che l’ordinamento conferisce al personale di qualifica dirigenziale.
4. E’ possibile l’attribuzione di una responsabilità di posizione organizzativa anche al dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e già titolare della responsabilità di una posizione organizzativa può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale previa valutazione che la riduzione e l’articolazione dell’orario proposte siano compatibili con l’incarico attribuito e con le specifiche peculiarità dell’Ente. In tal caso, la trasformazione – nel rispetto degli ulteriori limiti stabiliti dal CCNL vigente nel tempo – viene disposta sempre per un periodo di tempo determinato, scaduto il quale può eventualmente
essere riproposta.
Articolo 14 – Incarichi fuori dotazione organica
1. Previa deliberazione della giunta comunale, il sindaco ha facoltà di conferire un incarico a tempo determinato di dirigente, alta specializzazione, funzionario dell’area direttiva.
2. L’incarico può essere conferito alle seguenti condizioni:
a. previa deliberazione della giunta che fissa il compenso;
b. a tempo determinato con scadenza non oltre la fine del mandato elettorale;
c. a persona di comprovata qualificazione professionale, con curriculum adeguato in relazione al ruolo da ricoprire.
Articolo 15 - Ufficio di staff
1. Sindaco e giunta possono costituire un ufficio posto alle loro dirette dipendenze.
2. A tale ufficio è assegnato un dipendente del comune o un collaboratore assunto con contratto a tempo determinato nel rispetto dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267.
3. Il collaboratore viene scelto con procedura comparativa ad evidenza pubblica.
4. Il contratto del collaboratore non può avere durata superiore a quella del mandato elettorale. In ogni caso, il contratto è risolto di diritto decorsi trenta giorni dalla cessazione del mandato per una qualsiasi causa.
Articolo 16 - Ufficio personale e disciplinare
1. L’ufficio competente per la gestione del personale e per i procedimenti disciplinari è composto dal solo segretario comunale.
2. Il segretario comunale esercita i poteri disciplinari in conformità alla legge, allo statuto, ai regolamenti ed ai contratti collettivi di lavoro.
Titolo III – Assunzioni
Articolo 17 - Assunzioni
1. Le assunzioni avvengono con le seguenti modalità:
a. trasferimento da altre amministrazione (mobilità volontaria) ex articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165;
b. concorso pubblico secondo la disciplina fissata nel relativo bando da pubblicarsi sul sito web del comune con congruo anticipo rispetto alla data delle prove;
c. utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti locali;
d. avviamento degli iscritti nelle liste del centro per l’impiego per qualifiche e profili per l’accesso ai quali è richiesto il solo possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Articolo 18 – Mobilità volontaria
1. Per ogni nuova assunzione, deve sempre essere esperita la preventiva procedura di mobilità volontaria.
2. La procedura di mobilità è avviata con avviso pubblicato sul sito web del comune. L’avviso reca: numero, categoria, profilo professionale dei posti da ricoprire; i titoli, le conoscenze particolari e le attitudini richieste; modalità e tempi di presentazione della domanda; criteri di selezione; le modalità di espletamento del colloquio conoscitivo.
3. In ogni caso l’avviso deve prevedere il diritto di precedenza per coloro che si trovino già presso il comune in posizione di comando o fuori ruolo.
4. La procedura di mobilità si potrà concludere soltanto dopo aver acquisito il parere favorevole del funzionario cui il personale sarà assegnato o del segretario comunale.
Articolo 19 - Concorsi
1. Le procedure concorsuali per l’accesso sono previste dal DPR 9 maggio 1994 numero 487 e smi fatte salve le diverse previsioni contenute nel presente o nelle disposizioni di legge al tempo vigenti.
2. La pubblicità del bando di concorso è garantita dalla pubblicazione sul sito web del comune per non meno di venti giorni naturali e continui. Il responsabile del procedimento può prevedere ulteriori forme di pubblicità anche onerose, come la pubblicazione su quotidiani o in gazzetta ufficiale della
repubblica.
3. La partecipazione alla procedura concorsuale è subordinata al pagamento di euro dieci a titolo di tassa per l’ammissione al xxxxxxxx0.
Articolo 20 – Graduatorie altrui
1. Il comune può assumere attingendo da graduatorie concorsuali stilate da altri enti locali.
2. A tal fine è necessario acquisire l’autorizzazione dell’ente titolare della graduatoria ed il consenso del candidato ad essere assunto in un ente diverso da quello per il quale ha partecipato alla selezione.
Articolo 21 – Contratti di lavoro flessibile
L’assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili può avvenire entro i limiti fissati dalla normativa5.
Anche in deroga ai limiti di legge, data la contenuta dimensione della dotazione xxxxxxxx0, al fine di assicurare l’ordinario svolgimento delle funzioni fondamentali è sempre possibile assumere almeno una persona a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili7.
4 La tassa per l’ammissione ai concorsi degli enti locali può essere prevista dall’amministrazione fino ad un massimo di “20.000 Lire” (articolo 27 comma 6 del DL 55/1983 modificato dall’articolo 23 della legge 340/2000).
5 Si veda l’articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010) modificato dal comma 102, articolo 4, della legge 183/2011, che vieta anche agli enti locali il ricorso a forme contrattuali flessibili in misura superiore al 50% di quanto speso nel 2009 per le medesime finalità.
6 Al momento della stesura del presente i dipendenti erano 19 per circa 7.200 abitanti. Il comune di Comitini (AG) di abitanti 946 vantava 65 dipendenti.
7 La possibilità derogare ai limiti assunzionali posti dall’articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 è stata argomentata dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione 11/CONTR/12 depositata il 17.4.2012 e ripresa dalla Corte dei Conti Piemonte con la deliberazione 199/2012/SRCPIE/PAR depositata il 25.5.2012.
Titolo IV – Norme finali e allegati
Articolo 22 – Misurazione e valutazione della perfomance
1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa è disciplinato dal documento Allegato A parte integrante e sostanziale del xxxxxxxx0.
2. Ciascun funzionario dell’area direttiva valuta l’operato del personale assegnato alla ripartizione organizzativa di cui è responsabile.
3. Il nucleo di valutazione, composto dal solo segretario comunale, salva diversa deliberazione della giunta comunale, valuta l’operato dei funzionari.
4. Il sindaco, sentita la giunta, valuta l’operato del segretario comunale.
Articolo 23 – Incarichi di collaborazione autonoma
1. Eventuali incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti nel rispetto delle disciplina recata dal documento Allegato B parte integrante e sostanziale del presente.
Articolo 24 – Internet presso la biblioteca
1. Le modalità operative di accesso al web da parte degli utenti della biblioteca comunale sono disciplinate nel documento Allegato C parte integrante e sostanziale del presente.
Articolo 25 – Uso dei mezzi propri dei dipendenti
1. Qualora ragioni di servizio lo impongano e non sia possibile, o economicamente più conveniente, ricorrere agli automezzi comunali o al trasporto pubblico, ogni dipendente può essere autorizzato all’uso del proprio mezzo per recarsi dall’ufficio alla destinazione prevista per servizio9.
2. Giustificano l’uso dei mezzi dei dipendenti le seguenti attività di servizio: recarsi a incontri di formazione, convegni, giornate di studio, riunioni con legali, tecnici o amministratori, tavoli di lavoro o di studio organizzati presso altre amministrazioni anche fuori del territorio comunale, svolgere attività di verifica, ispezioni, sopralluoghi presso proprietà comunali, cantieri, fiere, mercati, abitazioni, insediamenti industriali o artigianali nel territorio comunale.
3. Per l’uso del proprio mezzo il dipendente ha diritto al rimborso della spesa sostenuta nella misura
8 Il nuovo sistema di valutazione della performance è stato già oggetto di approvazione con deliberazione giuntale 30 maggio 2012 numero 66.
di un quinto del prezzo della benzina verde per ogni chilometro percorso. In sede di liquidazione il prezzo della benzina verde è prelevato dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx: riferimento “prezzo medio”.
4. In ogni caso, per l’uso del proprio mezzo il dipendente ha diritto alla copertura assicurativa prevista dalla legge e dai contratti collettivi.
9 Si veda la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia 12 ottobre 2010, numero 949/2010/PAR.
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Allegato A -
Misurazione e valutazione della performance individuale
(articolo 7 del decreto legislativo 150/2009)
Appendice del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Normativa di riferimento
Comma 557, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006 numero 296 e smi: “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali
al comma 558”.
Comma 557-bis, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006 numero 296 e smi: “557-bis Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”.
L’articolo 2, comma 32, della legge 22 dicembre 2008 numero 203: “A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
L’articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: “1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14. (…)
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 150/2009 secondo i quali, nell’ambito del ciclo di gestione della performance, si devono misurare e valutare la performance organizzativa e la performance individuale.
Il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 150/2009 (modificato dal decreto legislativo 141/2011): “2. (…) gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6”.
L’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 150/2009 (modificato dal decreto legislativo 141/2011): “6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente”.
L’Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali nel pubblico impiego, stipulata il 4 febbraio 2011 tra Governo e Sindacati, per la quale: “le parti convengono che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell’applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 150 del 2009”.
L’articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2011 numero 141: “La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111”.
Premessa
A norma dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 78/2010, le risorse decentrate finalizzate ad incentivare la produttività del personale, ex articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004 comparto Regioni e Autonomie Locali, non possono essere aumentate rispetto al valore del 2010. Tali risorse non possono crescere nemmeno applicando il comma 5-bis dell’articolo 208 del Codice della Strada, come novellato dalla legge 120/2010. In tal senso si vedano i pareri 961/2010 della Corte dei Conti Lombardia e 5/2011 della Corte dei Conti Piemonte.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 del DL 78/2010, “il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (…), ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. La Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 24 dicembre 2010 (fonte Il Sole 24 Ore del 13 gennaio 2011) ha definito il contenuto del trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 del personale dipendente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha escluso dalle voci ordinariamente spettanti: produttività, retribuzione di risultato, compensi per progettazioni, patrocini legali, compensi previsti da specifiche disposizioni di legge inclusi nei fondi ex articolo 15 lettera k) del CCNL 1°aprile 1999 e articolo 26, lettera e) del CCNL Dirigenti 23 dicembre 1999. Pertanto, escludendo la voce “produttività” dal “trattamento ordinariamente spettante” – che non può superare quello percepito nel 2010 – la Presidenza del Consiglio ha ammesso che la “produttività” di ciascun dipendente possa essere superiore a quanto erogato nel 2010.
Dello stesso tenore la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero delle Finanze) numero 12 del 15 aprile 2011 che ricomprende tra le voci ordinariamente spettanti “oltre al trattamento fondamentale (…) le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo”. Conseguentemente, la produttività – che non ha carattere fisso e continuativo,
considerato che viene erogata su valutazione annuale del dipendente - non è in alcun modo vincolata alla cifra pagata nel 2010.
La riforma Brunetta
In tale quadro normativo l’articolo 31 comma 2 del decreto legislativo 150/2009 dispone che l’ente locale nell’esercizio delle rispettive potestà normative:
preveda non meno di tre fasce nelle quali ripartire il personale dipendente in base alla graduatoria delle valutazioni individuali;
preveda che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale della fascia di merito alta.
L’articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011 numero 141 ha sospeso l’applicazione di tali disposizioni sino all’avvenuta stipulazione del prossimo contratto collettivo nazionale.
In vigore gli articoli 4 e 5 della “Riforma Brunetta” per i quali il ciclo di gestione della performance deve consentire di misurare e valutare sia la performance organizzativa che la performance individuale.
Misurazione e valutazione della perfomance Performance organizzativa
Al fine di misurare la perfomance organizzativa si applica la gestione per obiettivi. All’inizio dell’esercizio la giunta comunale approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) su proposta del segretario comunale. Gli obiettivi sono oggettivi e misurabili.
A fine anno il nucleo di valutazione, composto dal solo segretario, provvede a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di competenza dei responsabili d’area. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati al segretario è attestato dal sindaco sentita la giunta.
La percentuale di realizzazione degli obiettivi di ciascuna area misura la performance organizzativa dell’ufficio. Mentre la sommatoria delle percentuali delle aree e del segretario misura la performance dell’intera struttura organizzativa.
Performance individuale
La gestione per obiettivi consente di “misurare” l’operato del personale con responsabilità gestionali. In ragione della realizzazione o meno degli obiettivi assegnati, il nucleo di valutazione monocratico valuta i responsabili di area, mentre il sindaco sentita la giunta valuta il segretario comunale.
Per quanto concerne il personale privo di responsabilità gestionali, l’articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 150/2009 stabilisce che la valutazione della performance individuale sia collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
Conseguentemente, si ritiene di
1) correlare la valutazione del dipendente al grado di realizzazione degli obiettivi dell’ufficio;
2) giudicare la prestazione sulla base di criteri prefissati;
3) commisurare il premio da erogare al tasso di assenza/presenza della persona durante l’anno.
1) Per quanto concerne gli obiettivi d’ufficio, questi sono fissati nel PDO. L’incidenza degli obiettivi sulla valutazione complessiva del dipendente è:
del 10% per l’esercizio 2012 (primo esercizio di applicazione del PDO con obiettivi a contenuto fortemente oggettivo e misurabile);
del 15% dal 2013.
Il coefficiente Ca (colonna 4 della allegata scheda “Ipotesi di ripartizione del fondo 2011”) permette di calare il raggiungimento degli obiettivi del PDO nella valutazione della persona. Il coefficiente Ca è determinato dal rapporto tra il grado di realizzazione degli obiettivi dell’ufficio cui appartiene il dipendente e la sommatoria di tutte le percentuali di realizzazione degli obiettivi dei dipendenti.
Esempio: dipendente 1 => R1 = 100 / 1800 => R1 x 10% = 0,0056 (Ca).
2) Il contratto decentrato integrativo per il 2012 dovrà definire i criteri generali per la valutazione del personale. Si propongono i criteri (ed i subcriteri) seguenti:
Criteri di valutazione della prestazione |
1. Esperienza e conoscenza: A) Conoscenza della normativa e degli aspetti tecnici correlati alle mansioni proprie del ruolo svolto e della categoria di appartenenza. (Max 5 punti) B) Capacità di semplificare e razionalizzare le attività assegnate e le procedure gestite. (Max 5 punti) |
2. Accuratezza, precisione, qualità del lavoro e produttività: A) Accuratezza, puntualità, precisione e qualità del lavoro assegnato. (Max 10 punti) B) Rapidità di esecuzione. (Max 10 punti) |
3. Comportamenti organizzativi: A) Puntualità di esecuzione delle direttive impartite. (Max 10 punti) B) Capacità di collaborare e comunicare con i colleghi, con i superiori anche di altri uffici e con gli amministratori. (Max 15 punti) C) Capacità di comunicare e collaborare con gli utenti contribuendo a qualificare l’immagine del comune. (Max 15 punti) |
4. Spirito di servizio: A) Capacità di adattarsi e far fronte a situazioni o istanze straordinarie. (Max 10 punti) B) Disponibilità allo svolgimento di compiti d’ufficio pur non formalmente assegnati. (Max 10 punti) C) Capacità di risoluzione di ordinari inconvenienti d’ufficio senza ricorrere ai superiori. (Max 10 punti) |
Il coefficiente Cb commisurato alla valutazione individuale ha un peso:
del 70% nel 2012;
del 65% dal 2013.
La valutazione individuale – di competenza esclusiva del dirigente/responsabile (art. 9, comma 2, d.lgs 150/2009) – viene sintetizzata attraverso un indice numerico compreso tra 0 e 100, con soglia di “sufficienza” pari a 70/100. Per ognuno dei quattro criteri generali di giudizio, il responsabile attribuisce un voto sulla base dei sotto criteri indicati in tabella entro i limiti fissati. Il coefficiente Cb per ciascun dipendente è dato dal rapporto tra la votazione individuale e la sommatoria dei voti attribuiti a tutto il personale.
Esempio: dipendente 1 => R2 = 85 / 1530 => R2 x 70% = 0,0389 (Cb).
3) Per quanto concerne il peso dei periodi di assenza del personale si prevede il 20%. Il coefficiente
Cc è commisurato alle eventuali assenze del dipendente.
Fissato in 250 il numero dei giorni lavorativi annui, si sottraggono i giorni di assenza per malattia, aspettativa, permessi non retribuiti, permessi ex legge 104/1992 e finalizzati a garantire il diritto allo studio e la formazione (CCNL 14.9.2000 artt. 15 e 16).
Il coefficiente Cc viene determinato dal rapporto tra i giorni di presenza del dipendente e la sommatoria dei giorni di presenza di tutto il personale.
Esempio: dipendente 1 => R3 = 245 / 4410 => R3 x 20% = 0,0111 (Cc).
Il coefficiente complessivo di ciascun dipendente è dato dalla somma dei parametri Ca, Cb e Cc. Il rapporto tra coefficiente complessivo del dipendente e sommatoria dei coefficienti di tutti i dipendenti moltiplicato per le risorse a disposizione determina la quota di produttività da erogare al dipendente.
Esempio: dipendente 1 => 5,556 / 100 x 11.130,85 euro = 618,38 euro.
Conclusioni
Il modello di misurazione e valutazione della perfomance individuale cerca il giusto equilibrio tra parametri oggettivi e misurabili, quali il grado di realizzazione degli obiettivi d’ufficio ed il tasso di assenza/presenza del dipendente, e la valutazione individuale svolta dal dirigente/responsabile sulla base di criteri generali, ma invariabilmente esposta alla discrezionalità del valutatore.
Agli obiettivi è stato assegnato un peso ponderale del 10 / 15% perché la realizzazione o meno degli stessi dipende in larga parte dall’operato del dirigente/responsabile. Un peso superiore esporrebbe il coefficiente complessivo di ciascun dipendente alla condotta del dirigente, che per le più svariate ragioni potrebbe non essere on grado di realizzare i targets.
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Allegato B -
disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma
(articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 –
Legge Finanziaria 2008 – articolo 46 della legge 6 agosto 2008, numero 133)
Sommario
Articolo 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione 2
Articolo 2 – Oggetto 2
Articolo 3 – Esclusioni 2
Articolo 4 – Presupposti giuridici 3
Articolo 5 – Divieti 4
Articolo 6 – Programmazione e limite di spesa 4
Articolo 7 – Competenza 4
Articolo 8 - Determinazione a contrattare 4
Articolo 9 – Pubblicazione 5
Articolo 10 – Criteri di selezione 5
Articolo 11 – Determinazione di aggiudicazione 5
Articolo 12 – Forma del contratto 5
Articolo 13 – Pubblicità 6
Articolo 14 – Procedura negoziata 6
Articolo 14bis – Affidamento diretto 6
Articolo 15 – Sanzioni 6
Articolo 16 – Trasmissione alla Corte dei Conti 7
1
Articolo 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione
1. Le disposizioni che seguono rispondono alle finalità del contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente.
2. L’affidamento degli incarichi di collaborazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità1.
3. Il presente si applica anche alle istituzioni ed alle società in house, nonché alle aziende speciali ed ai consorzi controllati interamente dal comune2.
Articolo 2 – Oggetto
1. Il presente regolamento, appendice del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, disciplina l’affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e si applica a tutte le tipologie di prestazione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell’informatica, a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento – compreso il collocamento – e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs 276/2003 purché senza nuovi o maggiori oneri e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di legge3, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore dell’incaricato.
Articolo 3 – Esclusioni
1. Oltre all’incarico di componente dell’organismo indipendente di valutazione o del nucleo di valutazione, non rientrano nel novero degli incarichi individuali di collaborazione autonoma oggetto del presente:
1 Principi e criteri ripresi dall’articolo 2 del d.lgs 163/2006.
2 Si precisa che il comune non dispone di istituzioni, società in house e aziende speciali.
3 La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia ha ritenuto che il requisito della “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” sia prescindibile soltanto nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge (parere numero 27 del 14 ottobre 2008). Il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la PDCM, ha dichiarato che “al di fuori delle deroghe descritte riprende pienamente vigore il principio della specializzazione universitaria secondo cui la sola laurea triennale non è sufficiente ad integrare il requisito essendo a tal fine necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente” (parere numero 51 del 14 ottobre 2008). Durante la “revisione” del Regolamento, si è avuta notizia di un disegno di legge all’attenzione del Senato volto ad introdurre ulteriori deroghe al requisito.
2
a. gli appalti pubblici di servizi definiti all’articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i., per i servizi elencati negli Allegati II A e II B del medesimo decreto4. In particolare:
- (Allegato II A, categoria 12: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria …ecc.) incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori e di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici per i quali si applicano disciplina e limiti di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e s.m.i.;
- (Allegato II B, categoria 21: servizi legali) affidamenti a studi legali e/o avvocati articolati in assistenza, collaborazione, supporto, rappresentanza e patrocinio giudiziale. Al contrario, si applica il presente per affidare singoli incarichi di patrocinio legale5.
b. Gli incarichi eventualmente conferiti dal Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL)6.
Articolo 4 – Presupposti giuridici
1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono legittimamente conferiti quando sussistano i presupposti seguenti:
a. l’incarico individuale di collaborazione autonoma deve essere stato preliminarmente programmato e deve sussistere la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse a ciò destinate ai sensi del successivo articolo 6;
b. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione7;
c. la prestazione deve essere temporanea ed altamente qualificata;
d. si deve accertare preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;
4 La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione numero 29 del 2008 ha ritenuto possibile affidare a persone fisiche, titolari di partita IVA, lo svolgimento dei servizi di cui all’Allegato II A: “…la distinzione tra persone giuridiche o fisiche o enti morali non è rilevante per l’aggiudicazione degli appalti di beni e servizi”. Di parere contrario Xxxxx Xxxxxxx, in ItaliOggi del 3 giugno 2008, pagina 38.
5 In tal senso la sentenza 11 maggio 2012 numero 2730 del Consiglio di Stato, Sezione V.
6 Le ipotesi di cui agli articoli 110, commi 1 e 2, nonché 90 del TUEL, pur sottostando ai principi di derivazione costituzionale di cui all’articolo 1, comma 2, del Regolamento, determinando dei rapporti di lavoro “subordinato” non sono “collaborazioni autonome” ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. Pertanto, dette fattispecie saranno più propriamente disciplinate da altre parti del Regolamento di Organizzazione.
7 E’ necessario “dimostrare che l’incarico, oltre ad essere necessario (perché caratterizzato da una elevata professionalità non presente nell’ente) sia anche utile e quindi opportuno” (da ItaliaOggi del 31 ottobre 2008, pagina 23, Xxxxx Xxxxxxxx).
3
e. debbono preventivamente determinarsi la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso della collaborazione.
Articolo 5 – Divieti
1. E’ vietato ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati. La violazione del presente è causa di responsabilità amministrativa8.
Articolo 6 – Programmazione e limite di spesa
1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma avviene sulla base di un atto di programmazione annuale9 deliberato dal consiglio comunale quale allegato al bilancio previsionale.
2. Il limite massimo della spesa per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo10.
Articolo 7 – Competenza
La competenza per l’affidamento degli incarichi individuali di collaborazione spetta ai Responsabili di Area. In ogni caso di assenza o vacanza dei suddetti Responsabili può provvedere il Segretario comunale.
Articolo 8 - Determinazione a contrattare
1. Con determinazione a contrattare11 il Responsabile competente avvia il procedimento di conferimento dell’incarico di collaborazione autonoma. Con tale determinazione il Responsabile attesta la sussistenza di tutti i presupposti elencati all’articolo 3.
2. Il Responsabile deve, preliminarmente, accertare l’esistenza o meno di professionalità all’interno dell’intera dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste, dichiarare l’assenza di tali professionalità o l’impossibilità oggettiva di avvalersi delle risorse umane disponibili. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
a. la carenza effettiva di personale;
8 Il divieto di ricorrere alle Xx.xx.xx per lo svolgimento dell’attività ordinaria è stato normato dall’articolo 46 del DL 25 giugno 2008 numero 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, numero 133. La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia si era già espressa per il divieto con il parere numero 10 del 2008.
9 Previsione dell’articolo 3, comma 55, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) novellato dal comma 2 dell’articolo 46 del DL 25 giugno 2008 numero 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 numero 133.
10 Articolo 3, comma 56, della Legge Finanziaria 2008 novellato dal comma 3, dell’articolo 46 del DL 25 giugno 2008 numero 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 numero 133.
11 Prevista dall’articolo 192 del TUEL.
4
b. gli impedimenti di natura gestionale (ad esempio: rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro);
c. l’inesigibilità delle prestazioni;
d. l’inadeguatezza del titolo di studio o della professionalità del personale rispetto ai contenuti della prestazione richiesta.
3. Accertato quanto sopra, il Responsabile deve richiedere il preventivo parere al revisore contabile, menzionarlo ed allegarlo alla determinazione12.
Articolo 9 – Pubblicazione
1. L’avviso relativo alla procedura di selezione è pubblicato per non meno di giorni quindici, naturali e continui, almeno sul sito web del comune ed all’albo pretorio. Quando per la natura della prestazione è richiesta l’iscrizione ad albi o ordini professionali, l’avviso è trasmesso alle relative sedi provinciali.
2. I candidati sono invitati a presentare una nota di manifestazione d’interesse all’incarico (completa dei documenti eventualmente richiesti nella determinazione a contrattare: autocertificazioni, curriculum, ecc.) entro un termine non inferiore a giorni quindici, naturali e continui, dall’ultimo di pubblicazione.
Articolo 10 – Criteri di selezione
1. La selezione dei candidati si svolge sulla base dei criteri seguenti, il cui peso è ponderato nella determina a contrattare:
a. eventuali titoli di specializzazione post laurea;
b. eventuale appartenenza ad albi od ordini;
c. esperienza maturata nel settore cui è riconducibile l’oggetto della prestazione;
d. corrispettivo richiesto.
Articolo 11 – Determinazione di aggiudicazione
1. Al termine della selezione, il Responsabile competente aggiudica con propria determinazione il conferimento dell’incarico di collaborazione autonoma motivando gli esiti della selezione.
Articolo 12 – Forma del contratto
1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono perfezionati dal Responsabile competente con contratto di lavoro autonomo professionale, occasionale o di collaborazione coordinata e
12 Secondo la Corte dei Conti Lombardia il preventivo parere del revisore contabile è tuttora necessario - nei comuni con più di 5.000 abitanti - poiché i commi 11 e 42, articolo unico, della Legge 311/2004 non sono stati abrogati dalla successiva Legge 266/2005. Il parere del revisore contabile non è necessario per gli incarichi di progettazione.
5
continuativa. Il contratto, stipulato in forma di scrittura privata, specifica l’oggetto dell’incarico, la durata, il luogo, il compenso.
Articolo 13 – Pubblicità
1. Entro quindici giorni dall’aggiudicazione dell’incarico è data notizia mediante pubblicazione sul sito web del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e del compenso previsto13.
2. Per i soli incarichi di consulenza l’efficacia degli stessi decorre dalla data di pubblicazione sul sito web delle informazioni di cui al comma precedente14.
3. Tali informazioni rimangono pubblicate sino al terzo mese successivo alla scadenza dell’incarico.
Articolo 14 – Procedura negoziata
1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di importo non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), IVA ed oneri previdenziali esclusi, il Responsabile ha facoltà di affidare l’incarico previa consultazione (anche a mezzo fax e/o posta elettronica) di almeno tre operatori.
Articolo 14-bis – Affidamento diretto15
1. L’affidamento diretto degli incarichi di collaborazione è ammesso esclusivamente nelle ipotesi seguenti:
a. qualora la procedura comparativa sia andata deserta;
b. nel caso di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
c. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
Articolo 15 – Sanzioni
1. L’affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione autonoma in genere in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
13 Articolo 3, comma 54, della Legge Finanziaria 2008 (si veda anche l’articolo 54 del d.lgs. 82/2005). La norma impone la pubblicazione sul sito web dei soli incarichi di collaborazione e consulenza. L’eventuale pubblicazione di altre tipologie di incarico di collaborazione autonoma, differente dalla consulenza, sembrerebbe violare il diritto alla privacy dell’incaricato (in tal senso Xxxxxx Xxxxxxxx, “Più trasparenza per consulenze ed incarichi esterni”, Diritto e Pratica Amministrativa – Il Sole 24Ore, Febbraio 2008, numero 2, pagina 24).
14 Previsione dell’articolo 3, comma 18, della Legge Finanziaria 2008.
15 L’articolo 14-bis è stato inserito su richiesta della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (deliberazione 420/2012/REG del 25.9.2012).
6
Articolo 16 – Trasmissione alla Corte dei Conti
1. Il presente è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro giorni trenta dall’approvazione, così come ogni modifica successivamente approvata.
2. Gli incarichi di collaborazione autonoma di importo superiore ad euro 5.000,00 sono sottoposti alla verifica della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima16.
16 La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia ha chiarito che detti incarichi di valore superiore ad euro 5.000 sono assoggettati a verifica allorquando la sezione svolga attività di controllo sulla gestione dell’ente. Solo in tale ipotesi gli incarichi saranno trasmessi alla Sezione.
7
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
- Allegato C –
MODALITÀ OPERATIVE DI ACCESSO AD INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
Art. 1 – Obiettivi del servizio
1. La Biblioteca di Passirano riconosce e incentiva l’utilità dell’informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze informative della comunità.
2. Il servizio Internet consente alla Biblioteca di soddisfare i bisogni informativi e culturali della comunità locale e dei singoli utenti, ed è ulteriore strumento di informazione che integra le tradizionali fonti cartacee o multimediali.
3. La postazione multimediale è strumento utile per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative, ogni altro utilizzo non è consentito.
4. Internet è una risorsa che deve essere usata in coerenza con gli obiettivi e le finalità determinati dal Regolamento generale della Biblioteca. L’utilizzo di Internet in Biblioteca è da intendersi esclusivamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione (le apparecchiature e la navigazione in Internet non possono essere utilizzate per videogiochi; acquisti on-line, etc.).
Art. 2 -Qualità dell’informazione
1. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria del singolo produttore: spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.
2. La Biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico; la stessa non è quindi responsabile per i contenuti offerti.
Art. 3 - Modalità di accesso al servizio Internet
1. La postazione multimediale è a disposizione degli utenti iscritti alla Biblioteca in possesso delle basilari nozioni informatiche; il servizio di consultazione tramite Internet è possibile durante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca e fino a 10 minuti antecedenti l’orario di chiusura della stessa.
2. L’accesso ad Internet è consentito esclusivamente agli utenti che abbiano compilato e firmato
l’apposito modulo d’iscrizione e preso visione del presente Regolamento.
3. Ogni utente può usufruire del servizio per 30 minuti al giorno, prolungabili ad un massimo di 1 ora se nessuno è in attesa.
4. Non è consentita la prenotazione del computer.
5. Ogni utente che consulta Internet è tenuto, ad ogni sessione, a firmare l’apposito registro che documenta il giorno e l’orario di utilizzo.
6. L’accesso alla postazione è consentito di norma a non più di due persone contemporaneamente.
7. Ogni utente che si colleghi a Internet si assume in pieno la responsabilità sull’uso delle informazioni trovate.
8. Considerata la vastità delle informazioni reperibili, saranno effettuati controlli periodici sui siti visitati dagli utenti; in caso di necessità verranno segnalate eventuali situazioni sospette alle forze di Pubblica Sicurezza.
9. Gli utenti sono invitati a segnalare eventuali anomalie riscontrate nei personal computer.
Art. 4 - Servizi non disponibili
1. caricamento di file in rete (upload)
2. instant messaging e chat (IRC – Internet Relay Chat)
3. telefonate virtuali
Art. 5 - Costi per l’utilizzo del servizio
1. Il servizio di consultazione Internet è gratuito, mentre i costi di stampa sono stabiliti con apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.
Art. 6 - Assistenza
1. Il personale della Biblioteca non è tenuto a spiegare all’utente le nozioni base di informatica (uso pc, etc.) né a fornire assistenza per le ricerche.
Art. 7 - Responsabilità e obblighi per l’utente
1. La navigazione in Internet può essere utilizzata solo per scopi consentiti dalla legislazione vigente.
2. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, per l’uso improprio di Internet, per la violazione di accessi protetti, per il mancato rispetto delle norme sul copyright e sulle licenze d’uso.
3. La Biblioteca è tenuta a denunciare l’utente alle autorità competenti per le attività illecite o
illegali dallo stesso eventualmente compiute.
4. E’ vietato immettere dati o programmi, alterare dati immessi da altri,
5. svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la funzione e le prestazioni,
6. alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware sui personal computer della biblioteca, scaricare software dalla rete.
7. E’ vietato l’uso di Internet per scopi commerciali, pubblicitari e propagandistici.
8. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.
Art. 8 - Sanzioni
1. La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, secondo la gravità a:
− interruzione della sessione;
− sospensione o esclusione dal servizio Internet;
− denuncia alle autorità competenti;
Art. 9 - Utenti minorenni
1. L’iscrizione al servizio, per i minori di 18 anni, deve essere autorizzata e sottoscritta da un genitore, mediante modulo da consegnare personalmente dal genitore alla bibliotecaria.
2. I minori di 13 anni compresi possono navigare in Internet solo se assistiti da un genitore.
3. Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet da parte dei minori, che è demandata al genitore.
Art. 10 - Raccomandazioni per la sicurezza dei minori ad uso dei genitori
1. Allo scopo di informare i genitori o chi ne fa le veci dei minori frequentanti la Biblioteca sugli eventuali rischi nei quali i minori possono incorrere utilizzando Internet, e per consentire ai minorenni di accedere alla postazione Internet sarà richiesta agli stessi genitori la sottoscrizione di idonee raccomandazioni che esonerano da qualunque responsabilità il personale addetto al servizio biblioteca.