UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO
APPALTO DELLA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI CAPITOLATO D’APPALTO
ART 1. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DI CONSUMO
1. La struttura deve rispondere alle sollecitazioni del suo esercizio e pertanto il materiale ad oggi più efficace è l’ABS antiurto. Non deve presentare angoli vivi, deve essere ergonomico. Il pulsante erogatore deve essere a pressione e non a leva.
2. Il distributore deve essere chiuso con una chiave apposita per evitare danneggiamenti e uso improprio da parte di persone non autorizzate
3. L’erogazione non deve superare gli 0.80 grammi sapone onde evitare sprechi che vanno a pesare sul budget annuale.
4. Deve essere ispezionabile per una facile pulizia e sostituzione della cartuccia del sapone.
5. Il montaggio deve essere ove possibile sopra al lavabo.
6. Le dimensioni dell’apparecchio devono essere, con tolleranza del 10%, di cm 12 di larghezza, cm 25 di altezza e cm 11 di profondità.
DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI in rotolo da ml 100
1. La struttura deve rispondere alle sollecitazioni del suo esercizio e pertanto il materiale ad oggi più efficace è l’ABS antiurto. Non deve presentare angoli vivi e deve essere ergonomico.
2. Il distributore deve essere chiuso con una chiave apposita per evitare danneggiamenti e uso improprio da parte di persone non autorizzate. I meccanismi interni non devono costituire pericolo di infortunio al personale addetto alla ricarica e manutenzione.
3. Il distributore deve essere igienicamente stabile in modo da consentire all’utente di utilizzare solo la carta da lui toccata.
4. Il distributore deve avere il taglio automatico obbligando l’utente a l’utilizzo di un asciugamano per volta.
5. Il distributore deve ridurre drasticamente gli sprechi di carta a vantaggio economico e ambientale. (consumo medio 2 pezzi a persona)
6. Il montaggio deve essere ove possibile il più vicino al lavabo.
7. Il distributore deve garantire un pre-taglio di almeno cm. 25 su un rotolo asciugamano di carta a tre veli con grammatura per velo di almeno 17 gr. /mq.
8. Le dimensioni dell’apparecchio devono essere, con tolleranza del 10%, di cm 30 di larghezza, cm 30 di altezza e cm 23 di profondità
DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA maxi – rotolo ml 350
1. La struttura deve rispondere alle sollecitazioni del suo esercizio e pertanto il materiale ad oggi più efficace è l’ABS antiurto. Non deve presentare angoli vivi, deve essere ergonomico.
2. Il distributore deve essere chiuso con una chiave apposita per evitare danneggiamenti e uso improprio da parte di persone non autorizzate
3. Il distributore deve avere un bordo inferiore zigrinato, non pericoloso per l’utente, atto a permettere il taglio della carta.
4. Le dimensioni dell’apparecchio devono essere, con tolleranza del 10%, di cm 37 di larghezza, cm 36 di altezza e cm 13 di profondità
SAPONE in cartuccia con pompa integrata
1. Essere dermatologicamente testato e risultare con un PH compreso tra 6,5 e 7, con certificato Eco- Label.
2. Essere biodegradabile oltre il 90%.
3. In conformità alle direttive CEE sui composti e materiali pericolosi, questo prodotto non deve essere contrassegnato come prodotto a rischio.
4. Deve essere dotato di scheda tecnica e scheda di sicurezza.
5. La cartuccia deve contenere 1000 ml di prodotto
6. Deve avere profumazione gradevole.
7. Il prodotto deve avere un grado di concentrazione non inferiore al 8% di parte attiva, tale da erogare un massimo di grammi 0,80 per dose lavante.
8. Caratteristiche tecniche:
- Densità non inferiore a 1020g/l
- Viscosità non inferiore a 2000 cps +/- 200
- Idrosolubile al 100%.
- Contenere emollienti per la pelle tipo betaina, estratti di cocco, ecc….
ROTOLI asciugamani
1. Tipo di carta: Pura cellulosa al 100%, di colore bianco, senza pre-taglio
2. Composti da 3 veli microcollati
3. Grammatura per velo minimo 17gr./mq
4. Larghezza minima cm 21,5
5. Lunghezza minima del rotolo metri 100
6. Caratteristiche tecniche della carta:
- Resistenza longitudinale a secco minimo: 3,500 Kg/50mm
- Resistenza a secco trasversale minimo 2,040 kg/50mm
- Resistenza a umido longitudinale minimo 0,800 kg/50mm
- Allungamento longitudinale massimo 21%
ROTOLI carta igienica
1. Tipo di carta: pura cellulosa al 100%, senza trattamento antispappolo
2. Composti da 2 veli goffrati
3. Grammatura per velo minimo 16,5 gr./mq
4. Larghezza minima cm 10
5. Lunghezza minima del rotolo metri 350 con strappo minimo da cm 37
6. Peso del rotolo minimo Kg 1
7. Totale dissolvenza al contatto dell’acqua, al fine di non creare occlusioni nelle tubazioni
Art. 2. LUOGHI INTERESSATI DALLA FORNITURA
FABBRICATI | Piano | n°locali | n° WC | n°lavabi | n° porta carta igienica | n°porta asciugamani | n° dosa sapone |
Xxxxx Xx Xxxxxx - Xxx xx Xxxxxxxx,0 | T | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 |
C.E.P. – Il Cubo - X.Xxxxxxxxxx, 6 | |||||||
Aule | T | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Portineria | T | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Facoltà di Ingegneria - V.di Santa Marta, 3 | |||||||
Aule | S | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Presidenza e aule | T | 5 | 18 | 14 | 18 | 9 | 9 |
Aule | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Portineria | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Xx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 | S | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
T | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
Anatomia Umana e Patologia - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 | |||||||
Xxxx Xx Xxxxxx | T | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Scienze Xxxxxxxxxxx-X.xx Xxxxxxxx, 00 | T | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 |
Segreterie Stud. Xxxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx, 00 | T | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Xxxxxxxx 00 | |||||||
T | 14 | 39 | 39 | 39 | 28 | 28 | |
1 | 16 | 41 | 41 | 41 | 30 | 30 | |
2 | 16 | 29 | 19 | 29 | 18 | 18 | |
3 | 17 | 27 | 28 | 27 | 19 | 19 | |
Scienze Fisiologiche, Xxxxx Xxxxxxxx 00 | T | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Xxxxxx xx Xxxx - Xxx xxxxx Xxxxxx, 00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Xxxxxx xx Xxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totali | 100 | 225 | 208 | 225 | 159 | 159 |
Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO, TERMINI PER IL COMPIMENTO DELLE FORNITURE E LUOGHI DI CONSEGNA
Il contratto avrà durata biennale a partire dalla data di stipula del contratto o dalla data di inizio della fornitura.
La consegna dei beni ordinati dovrà avvenire per merce franca di qualsiasi spesa entro e non oltre DIECI giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di ciascun ordine.
I beni dovranno essere consegnati presso una o più delle sedi del Polo Biomedico e Tecnologico indicate al precedente punto del capitolato, durante l’orario di servizio del personale addetto alle sedi stesse.
Ciascun ordine di fornitura conterrà l’esatta indicazione della sede di consegna e dell’orario di servizio del personale incaricato del ritiro.
In caso di mancato rispetto del luogo o dell’orario indicati nell’ordine, la consegna non sarà accettata e dovrà essere ripetuta secondo nuove indicazioni del Responsabile del Servizio.
Nel caso in cui il materiale consegnato non fosse conforme alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato, l’aggiudicatario si obbliga a sostituire tutto il materiale non conforme entro 24 ore dalla richiesta del committente.
Art. 4. CONDIZIONI DELLA FORNITURA
Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui il materiale appartiene e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Polo Biomedico e Tecnologico.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici degli immobili del Polo Biomedico e Tecnologico nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed i prestatori di lavoro ad essi equiparati, derivanti da disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a carico tutti i relativi oneri. In particolare il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Art. 5. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
Il Fornitore si obbliga a fornire PRIMA dell’inizio della prestazione le schede tecniche dei prodotti agli uffici competenti allo scopo di consentire il dovuto controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del presente capitolato
Il Fornitore si obbliga a fornire in comodato gratuito d’uso nonché a installare a proprie spese e carico gli apparecchi per la distribuzione dei prodotti oggetto dell’appalto nei luoghi interessati e nel numero occorrente alla fornitura, nelle quantità specificate al precedente punto 2.
Il Fornitore si assume altresì l’onere della manutenzione ordinaria degli apparecchi.
In caso di atti vandalici o furto, l’apparecchio sarà reintegrato dal Fornitore, a spese del Committente, al costo, compreso manodopera occorrente, corrispondente al prezzo corrente di Listino Ufficiale Italia scontato del 40 %.
Al termine dell’appalto il Committente potrà alternativamente :
a) rilevare i dosatori ed i distributori oggetto dell’appalto a mezzo corresponsione di un importo non superiore al 50% del prezzo di Listino Ufficiale Italia scontato del 40%, con esclusione degli oneri di installazione;
b) richiedere la rimozione dei distributori concessi in comodato senza corresponsione di alcun onere;
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente capitolato e del contratto, a :
• Garantire ai sensi degli artt. 1483, 1484 e 1490 c.c. il Polo Biomedico e Tecnologico contro l’evizione e dai vizi dei Prodotti Igienico Sanitari.
• Manlevare il Polo Biomedico e Tecnologico dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti da vizi dei Prodotti Igienico Sanitari.
• Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura richiesti nel presente capitolato.
• Assumersi ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Polo Biomedico e Tecnologico qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
Ogni spesa, ivi compreso le spese di trasporto, imballaggio, il montaggio applicativo alle pareti, e qualsiasi altra spesa connessa, è a completo carico dell’aggiudicatario.
Le forniture saranno contabilizzate in base alle quantità indicate nei singoli ordinativi. Le fatture saranno pagate nei 90 giorni successivi dall’arrivo delle stesse.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre al riferimento alla data di consegna dei prodotti, anche il dettaglio dei prodotti consegnati (tipo di prodotto, quantità e prezzi unitari).
Ai sensi del’art. 3 L. 136-2010 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’aggiudicatario della fornitura dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall’aggiudicatario il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi della L. 3/2003 art. 11, il codice CUP. L’aggiudicatario comunicherà alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 7. PENALI
L'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di applicare penali nei confronti dell'appaltatore, per ogni violazione degli obblighi contrattuali assunti e per ogni caso di deficiente, tardivo od incompleto compimento della fornitura. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti verrà applicata una penale di € 100,00 da decurtare sulla fatturazione.
Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’Impresa aggiudicataria ed influenti sulla fornitura, devono essere tempestivamente documentati e segnalati.
L'importo delle penali verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura.
Le suddette penali non potranno comunque superare il tetto massimo del 10% dell’importo di aggiudicazione. L’applicazione delle penali non esclude la risarcibilità da parte della ditta dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Amministrazione derivante da inadempienze e/o difformità della fornitura.
Art. 8. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà versare una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/06. Tale cauzione resterà vincolata sino al completamento della fornitura, dopo l’accertamento di regolarità della medesima.
La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti dall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’appalto. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui la stazione appaltante si sia eventualmente rivalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese.
La cauzione potrà essere prestata alternativamente in contanti ovvero mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria.
La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 113, c. 2 D. Lgs. 163-06, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 9.RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
L'Impresa appaltatrice sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alle forniture eseguite, potessero derivare ai beni immobili e mobili dell'Amministrazione universitaria, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti dell'Amministrazione universitaria ed agli studenti. L’amministrazione appaltante rimarrà indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali violazioni privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i beni oggetto della fornitura, con espressa clausola che il concorrente riconosce di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo. Sono altresì a carico dell’appaltatore le responsabilità inerenti i danni che potrebbero derivare dalla fornitura e conseguente utilizzo di prodotti non conformi alle normative vigenti.
Prima della sottoscrizione del contratto, l’impresa appaltatrice dovrà produrre polizza assicurativa R.C.T., con massimale minimo pari a € 2.500.000,00 (duemilioni e cinquecentomila/00) per danni alle persone, ed € 2.500.000,00 (duemilioni e cinquecentomila/00) per danni a cose.
La polizza dovrà esplicitamente contenere le seguenti condizioni di polizza:
• "in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2°, del Codice Civile, è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all'Amministrazione universitaria, della inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione";
• "Si dà e si prende atto che, senza il consenso scritto dell'Amministrazione universitaria, in nessun caso potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto"
Art. 10. GESTIONE DELLE INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Il contratto si intenderà risolto da parte dell’Amministrazione qualora l'Impresa appaltatrice si renda colpevole di frode o di grave negligenza, ovvero venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli obblighi assunti, e specificamente, ma non esaustivamente, nei seguenti casi:
a) in caso di xxxxx, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali (tre inadempienze, anche non consecutive, contestate per iscritto alla Ditta);
b) in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratori e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa;
c) in caso di morte dell’imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzie;
d) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’amministratore non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e) nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato previamente autorizzato dall’Amministrazione;
f) nel caso che la fornitura non venga effettuata entro il termine massimo stabilito in contratto.
g) qualora la fornitura venga sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
h) deficienze nell’espletamento della fornitura o non conformità della stessa al presente documento; mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dall’Amministrazione e comunque l’inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente atto.
In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Ditta aggiudicataria riceva la comunicazione, mediante raccomandata A.R., che l’Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento la Ditta aggiudicataria si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto.
Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione provvederà a revocare l’aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo miglior offerente, ovvero a terzi, secondo le procedure previste dalla vigente normativa.
Salva comunque l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e la risarcibilità dell’ulteriore danno, all’aggiudicatario inadempiente sarà addebitato l’eventuale maggior costo della nuova fornitura.
L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente appalto in qualunque momento avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni, nonché per motivi di pubblico interesse.
L’Amministrazione potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originali patti e condizioni, secondo i termini di legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 1 del R.D. 2440/1923.
L’Amministrazione si riserva pertanto, la facoltà di modificare il numero delle unità immobiliari interessate dalla fornitura qualora per sopravvenute esigenze (per es. esecuzione di lavori di ristrutturazione che comportino chiusure di intere strutture o di parti di esse, passaggi di proprietà e/o conferimenti di edifici ad altri soggetti pubblici) si verifichi la necessità di:
1 Estendere la fornitura anche a locali e/o aree non contemplati nella presente gara.
2 Aumentare le aree e/o le superfici interessate dalla fornitura.
3 Diminuzione delle aree e/o superfici interessate dalla fornitura.
4 Variazione di destinazione d’uso dei locali, con conseguente variazione di tipologia.
5 Revoca temporanea o definitiva delle forniture.
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per la Ditta aggiudicataria per risolvere anticipatamente il contratto.
Le revoche del servizio, temporanee o definitive, possono invece non essere contenute nei limiti prestabiliti, nel caso in cui siano determinate da cause di forza maggiore o da disposizioni di legge.
Tutte le variazioni alle superfici contrattuali formeranno oggetto di atto aggiuntivo al contratto d’appalto, se comportano aumento di spesa.
La ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite.
La Ditta aggiudicataria in caso di risoluzione o recesso, rimane comunque obbligata ad ultimare le forniture già in ordine di esecuzione.
Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO
E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte la fornitura, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. Il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale. In ogni caso l’Amministrazione rimarrà estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all’appaltatore.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) il concorrente (all’atto dell’offerta) o la ditta aggiudicataria (all’atto dell’affidamento) dovrà indicare le attività e/o le forniture che intende subappaltare;
b) l’appaltatore dovrà depositare presso l’Amministrazione il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle forniture subappaltate;
c) con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore dovrà trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle forniture a lui affidate;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n.575/65 e successive modificazioni.
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L'Impresa aggiudicataria dovrà praticare per le forniture affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 18 della Legge n. 55/90.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
Art. 12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.
Art 13. SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto saranno ad intero carico dell'Impresa.
Art. 14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti dalle Imprese concorrenti sarà finalizzato all'espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso questa Amministrazione.
Inoltre, per quanto riguarda la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali, in relazione agli obblighi derivanti da contratto.
La Ditta aggiudicataria potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge citata; in particolare potrà chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri dati.