REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | |
Data della delibera | |
Oggetto | |
Contenuto | Tribunale Civile di Firenze, procedimento Xxxxxxxx S.r.l./Azienda USL Toscana Centro (n. R.G. 14231/2020). Autorizzazione alla chiusura conciliativa della lite. |
Dipartimento | DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE |
Direttore del Dipartimento | XXXXXXX XXXXXXX |
Struttura | S.O.C. AFFARI LEGALI E AVVOCATURA |
Direttore della Struttura | XXXXXXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | MOLESTI XXXXXXX |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Allegati Atto | ||
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 5 | Schema conciliativo |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale Toscana n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso che
- con Delibera n. 326 del 1 marzo 2019 l’Azienda USL Toscana Centro pubblicava un Avviso di manifestazione di interesse per la ricerca, ai fini di acquisto, di un immobile da adibire a nuovo “SERD”;
- l’unica offerta veniva presentata dalla società Xxxxxxxx s.r.l.;
- con Delibera n. 968 del 4 luglio 2019 l’Azienda prendeva atto delle risultanze del citato Avviso ed avviava procedura amministrativa per procedere con l’acquisto dell’immobile proposto dalla società Xxxxxxxx S.r.l., sito in Firenze, Xxx Xxxxxx x. 000, composto da palazzina, resede esterno e area parcheggio;
- la soc. Xxxxxxxx S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante p.t., si dichiarava concorde con il prezzo offerto dall’Azienda di € 2.780.000,00 oltre iva;
- la soc. Xxxxxxxx s.r.l. accettava, altresì, che il predetto prezzo di acquisto fosse da ritenersi comprensivo dei lavori di adeguamento dell’immobile per l’uso convenuto, così come richiesti dall’Azienda e meglio descritti negli atti e nei documenti già condivisi dalla S.O.C. Patrimonio con la stessa soc. Xxxxxxxx S.r.l.;
- successivamente la procedura di acquisto veniva sospesa dall’Azienda, con comunicazione inviata a Xxxxxxxx S.r.l. in data 1 settembre 2020 (nota prot. 68217), evidenziando la necessità di accelerare il trasferimento del servizio SERD per contingenti improrogabili esigenze della proprietà dell’attuale sede, provvedendo quindi a cercare una sistemazione in affitto presso locali idonei;
- in data 3 settembre 2020 la soc. Xxxxxxxx s.r.l., a mezzo di proprio legale, contestava la comunicata sospensione ed intimava l’Azienda a voler procedere senza indugio alla formalizzazione dell’atto di compravendita dell’immobile individuato;
- in data 23 settembre 2020 l’Azienda rispondeva a Xxxxxxxx s.r.l. eccependo che non era ancora sorto alcun obbligo a contrarre da parte del citato Ente, poiché non era stata ancora deliberata l’aggiudicazione definitiva, senza la quale non era possibile considerare concluso l’iter procedurale avviato con la deliberazione n. 326 del 1 marzo 2019, sopra citata, potendosi quindi applicare la previsione di cui al punto 6 del bando pubblicato in cui si legge: “Il presente avviso riveste il carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non saranno impegnative per l’Azienda USL Toscana Centro, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna proposta, ovvero di selezionare la proposta che riterrà preferibil
risarcimento per i danni subiti; il tutto maggiorato da rivalutazione ed interessi di legge;…..”;
- che la causa veniva iscritta al n. R.G. 14231/2020 ed assegnata al Giudice Dottor Xxxxx Xxxxxxxxxxx, il quale fissava la prima udienza per il giorno 6 ottobre 2021;
Dato atto
che in seguito ai successivi sviluppi delle operazioni di nuova allocazione del SerD aziendale, delle difficoltà di sistemazione del servizio presso sedi provvisorie, rivelatosi non idonee allo scopo, di successivi accordi presi con l’attuale proprietà dell’immobile sede del servizio, la soluzione inizialmente prospettata di acquisizione dell’immobile sito in Xxx Xxxxxx x. 000 x Xxxxxxx veniva riconsiderata positivamente come la migliore dalla Direzione Aziendale e dal competente Dipartimento Area Tecnica;
Dato atto altresì
che nel maggio 2021 intercorreva corrispondenza tra la Direzione Generale, il Dipartimento aziendale Area Tecnica e la Direzione della S.O.C. Patrimonio, conservata agli atti di quest’ultima struttura, mediante la quale il Direttore Generale, preso atto degli elementi di valutazione forniti, dava direttive al Dipartimento Area Tecnica circa l’acquisto dell’immobile sito in Xxx Xxxxxx x. 000 x Xxxxxxx di proprietà di Xxxxxxxx S.r.l., con finanziamento dell’acquisto mediante apposito mutuo e assegnazione della corrispondente autorizzazione di spesa alla S.O.C. Patrimonio (autorizzazione n. 2021/680 a valere sul mutuo 2021);
Considerato
Che in applicazione delle direttive impartite dalla Direzione, viste al punto precedente, è stata avviata una
da elettrodotto in alta tensione e dispositivi relativi;
Dato atto
che Xxxxxxxx S.r.l. ha accettato di redigere le ulteriori due relazioni tecniche di cui al punto precedente, oltre alla relazione tecnica descrittiva necessaria al notaio per la redazione del contratto preliminare di compravendita;
Tenuto conto
per la determinazione della somma di acquisto dell’immobile e di rimborso delle spese sostenute nella vicenda in contenzioso, che verrà rinunciata da Xxxxxxxx S.r.l., dei seguenti elementi:
- della perizia di stima dell’immobile di Xxx Xxxxxx x. 000 x Xxxxxxx di proprietà di Xxxxxxxx S.r.l. considerato nel suo stato attuale, perizia conservata agli atti della S.O.C. Patrimonio, che valorizza l’immobile nella somma di Euro 1.160.000,00;
- delle ulteriori spese che la società dovrà sostenere relative alle due relazioni tecniche antisismica ed elettromagnetica di cui ai punti precedenti;
- delle ulteriori spese tecniche sostenute per l’originario progetto di a0(g)7(0(r)1o)-10(g)I10(v)8(r)-7(à)5(
Con riserva
altresì di delegare, mediante successiva deliberazione, il Direttore della S.O.C. Xxxxxxxxxx alla firma del contratto preliminare e all’effettuazione dei conseguenti adempimenti esecutivi, previo esame ed approvazione dello schema di preliminare redatto dal notaio incaricato;
Esaminato
Lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione sub “A”, contenente le condizioni inderogabili di chiusura della vertenza in oggetto, da sottoscriversi contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita avanti al notaio incaricato e previa fornitura da parte di Xxxxxxxx
S.r.l. di apposita polizza fideiussoria a garanzia dell’acconto versato in sede di preliminare.
6) pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.