ACCORDO SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI SENDI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 7/08/1990 N. 241
ACCORDO SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI SENDI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 7/08/1990 N. 241
L’anno 2015 il giorno ……… del mese di ,
presso la Sede del Comune di Sumirago, via San Xxxxxxx n. 21 Sumirago, si sono riuniti i Signori:
Signor ………………………………..………………..., codice fiscale
……………………………………….. giusto Decreto del Sindaco n. ….
del e
Signor ………………………………..., codice fiscale
……………………………………….. giusto Decreto del Sindaco n. .…
del …………………………….…
in rappresentanza del Comune di Sumirago p.IVA 00309330124 di seguito chiamato “Comune”;
Signor …………………………………………………………., codice fiscale
……………………………………….., in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Completo di Mornago, con sede in Mornago via A. Volta n. 9 C.F. 82019560125, giusto atto ,
di seguito chiamato “I.C.C.”;
Signor ……………………………………………..…, codice fiscale
……………………………………….., in rappresentanza della Cooperativa Educational Team con sede in via Varese via Dandolo n. 27 p.IVA 02854430127, come da visura della CCIAA allegata, di seguito chiamata “Cooperativa”;
Signor ……………………………………………..…, codice fiscale
……………………………………….., in rappresentanza
dell’Associazione “La Tavola Rotonda” di Sumirago, con sede in Sumirago via X. Xxxxxxxx, giusto atto ………………………, di seguito chiamata “Associazione”;
PREMESSO che
.- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2009 furono approvati lo statuto, il regolamento e il progetto denominato “Educazione e Comunità”; fu costituita l’Associazione “Educare in Rete”, con intesa istituzionale di programma; fu approvata la convenzione per la gestione dell’asilo nido “Xxxxxxx Xxxxxxxxx”;
.- attraverso l’approvazione dei suddetti documenti il Comune di Sumirago aveva costituito un’associazione non riconosciuta con l’Istituto Comprensivo Completo di Mornago, con l’Associazione Genitori “La Tavola Rotonda” di Sumirago e con la Cooperativa Sociale Educational Team di Varese, giusta scrittura privata di costituzione dell’Associazione del 22/06/2009 e allegato Statuto; aveva aderito ad un’intesa istituzionale di programma con gli stessi soggetti costituendo una rete territoriale per: progettare e realizzare progetti per attività di sostegno e promozione dei servizi educativi; attività di programmazione, progettazione, formazione e aggiornamento; gestione organizzativa e amministrativa (scadenza 22/06/2015); e aveva approvato, in attuazione al punto precedente, il progetto “Educazione e Comunità”, quale progetto innovativo di promozione dei servizi per la famiglia
sull’educazione e la crescita dei figli (per il periodo luglio 2009
/ luglio 2015); nonché aveva approvato la convenzione per la gestione dell’asilo nido “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” regolante i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Sociale Educational Team di Varese (scadenza 31/08/2015);
il tutto nell’ambito della procedura di co-progettazione di cui alla legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e Legge Regionale 12/03/2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”;
DATO ATTO che in ragione dell’istanza presentata in data 13/11/2014 (protocollo n. 10656 del 14/11/2014) dalla Cooperativa Sociale Onlus Educational Team di Varese con la quale chiedeva l’avvio del procedimento di “rinnovo” del progetto educazione e comunità e della correlata convenzione per l‘utilizzo dell’edificio di proprietà comunale “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” sito in Sumirago via X. Xxxxxxxx, il Comune di Sumirago aveva avviato il relativo procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi e giuridici per avviare il procedimento amministrativo di rinnovo dei predetti atti approvati con la citata deliberazione del C.C. 41/2009, per la gestione dell’asilo nido “Xxxxxxx Xxxxxxxxx”, giusto atto del 9/12/2014 protocollo n. 11365;
TENUTO CONTO che in relazione al suddetto procedimento,
dopo ampia e partecipata istruttoria, è stato emesso il preavviso di rigetto dell’istanza, ex art. 10bis della legge 7/08/1990 n. 241, in data 9/02/2015 protocollo n. 994; CONSIDERATO che come previsto dall’art. 11 della citata legge 241/1990 l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo; OSSERVATO come lo stesso preavviso di rigetto conteneva la proposta di proroga per un anno degli accordi/intese/convenzioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2009 con l’introduzione di alcune limitazioni:
.- mantenimento della capacità di inserimento all’asilo nido pari all’attuale;
.- limitazione a nuovi ingressi presso la sezione Primavera;
.- scadenza della proroga per le attività di gestione dell’asilo nido e sezione primavera al 31/07/2016;
.- presa in possesso dell’ala uffici da parte del Comune a far data dal 1/09/2015;
.- limitazione all’utilizzo dell’area a parcheggio retrostante l’edificio, escludendosi il parcamento delle auto (solo carico e scarico), al fine del suo utilizzo riservato come area gioco bimbi;
.- definizione delle modalità di ripartizione delle spese (energia elettrica, gas, ecc.) e di uso degli spazi esterni; RICHIAMATA sul punto la comunicazione della Cooperativa Educational Team del 19/02/2015 n. 1240 di protocollo e le osservazioni in essa contenute;
OSSERVATO, più in generale come, il Comune di Sumirago quale proprietario dell’immobile si farà carico di ogni intervento, opera ed attività necessaria per razionalizzare ed ottimizzare la struttura, al fine di garantirne il corretto utilizzo dall’attuale utilizzatore durante l‘anno di proroga; RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del ……………………………. quale determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento di proroga degli atti di co-progettazione (accordi/intese e relativa convenzione d’uso dell’immobile comunale) approvati con la citata deliberazione del C.C. 41/2009 per la gestione dell’asilo nido “Xxxxxxx Xxxxxxxxx”, ai sensi dell’art. 11 comma 4bis della Legge 241/1990;
In ossequio ai principi di utilità e congruità del mezzo prescelto dall’autorità amministrativa rispetto al fine da conseguire, di proporzionalità, di coerenza, nonché di ragionevolezza dell’azione amministrativa, ed in virtù dei principi di correttezza e di leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge 7/08/1990 n. 241
si conviene e stabilisce quanto sopra
Articolo 1 – Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha per oggetto la definizione degli impegni assunti dalle Parti in superamento del preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo degli atti di co-progettazione approvati con deliberazione del C.C. 41/2009.
Fermo restando il non accoglimento dell’istanza di rinnovo, le Parti concordano per la proroga di un anno degli atti di co- progettazione e comunque sino al 31/07/2016, con le limitazioni e gli impegni comuni di seguito evidenziati.
Articolo 2 – Impegni del Comune
Il Comune di Sumirago, quale proprietario dell’immobile, prenderà possesso della porzione della struttura (edificio e spazi esterni) come individuati nell’allegato planimetrico a far data dal 1° agosto 2015 dovendo provvedere ad una serie di interventi edilizi e impiantistici come indicati nel seguito.
Il Comune si impegna a rendere la struttura disponibile ed adeguatamente pulita, ogni opera conclusa, entro il 31/08/2015.
Il Comune si impegna altresì:
.1 - alla temporanea ripartizione pro quota delle utenze (idrica, energia elettrica, gas, ecc.), per l’anno di proroga, secondo la seguente proporzione: Comune 233,53 millesimi – utilizzatore Cooperativa 766,47 millesimi;
.2 - a farsi totale carico delle spese per la manutenzione del verde, della derattizzazione e disinfestazione periodica degli
dell’intera struttura, essendo di proprietà, come del resto, in conformità a quanto già attualmente avviene;
.3 - a farsi carico, a sue totali cura e spese, degli interventi necessari per lo spostamento delle utenze elettriche e telefoniche, nonché dei citofoni esterni, necessari per garantire la temporanea indipendenza dell’utilizzatore Cooperativa;
.4 - a farsi carico, a sue totali cura e spese, degli interventi necessari per la realizzazione di un ufficio nuovo per l’amministrazione dell’asilo nido, in prossimità della prima aula (entrando a destra) per una superficie non superiore a mq 15,00; a farsi carico, altresì, a sue totali cura e spese, della pulizia a fondo del nido prima dell’ìinizio del nuovo anno scolastico, e del trasloco degli arredi e corredi della Cooperativa Educational Team presenti nei locali che saranno occupati dal Comune negli spazi che rimarranno in uso alla Cooperativa, su indicazione della Cooperativa medesima, e ciò entro la prima settimana del mese di agosto 2015, assicurando altresì il funzionamento delle cucine per la ripresa dell’anno scolastico..
.5 - a mantenere in essere il contratto di assicurazione sull’intero immobile per responsabilità civile verso terzi (contratto già esistente);
.6 - a provvedere, anche attraverso il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, all’aggiornamento
dei piani di sicurezza ed evacuazione in coordinamento con il Responsabile C.P.P. dell’utilizzatore Cooperativa;
.7 - a provvedere a sue cura e spese al distacco dall’impianto di anti intrusione degli spazi di cui prende immediato possesso, e per i quali non si ritiene necessaria alcuna forma di reperibilità, assicurando il funzionamento dell’impianto nella parte dell’immobile che rimarrà in uso alla Cooperativa;
.8 - a provvedere, a sua cura e spese alle comunicazioni/segnalazioni all’Azienda Sanitaria Locale ed agli altri Enti ed Istituzioni competenti per le modifiche così introdotte, anche per quanto di competenza della Cooperativa, con la collaborazione di questa; nonché a garantire gli spazi necessari per assicurare la capienza originaria dell’asilo nido “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” (45 bambini) e della “Sezione Primavera” (per un numero non superiore a quello degli attuali iscritti al primo e secondo anno, come da elenchi in nostro possesso già trasmessi dalla Cooperativa).
.9 – a riservare al personale dell’asilo nido n. 10 posti auto nel parcheggio esterno, in posizione tale da non interferire con le manovre degli autobus e dei genitori all’entrata e all’uscita della scuola.
Articolo 3 – Impegni della Cooperativa.
La Cooperativa si impegna a rilasciare l’immobile al Comune a far data dal 1° agosto 2015 per l’effettuazione degli interventi sopra descritti, che rientrerà nella disponibilità della
porzione ad essa temporaneamente assegnata a far data dal
31/08/2015 .
Alla Cooperativa sarà, comunque, consentito accedere alla porzione alla stessa assegnata a far tempo dal 16 agosto 2015 per il compimento delle necessarie attività finalizzate a consentire la ripresa dell’attività a far tempo dal 1.9.2015 (verifica di pulizia, predisposizione funzionamento sistema operativo e funzionalità cucine, etc).
La Cooperativa si impegna altresì:
.1 – ad accogliere un numero di bambini frequentanti l’asilo nido non superiore all’attuale capacità (quarantacinque bambini);
.2 – a bloccare nuovi ingressi alla sezione Primavera;
.3 – all’utilizzo dell’area a parcheggio interno solo per carico e scarico merci, non essendo consentito il parcamento delle auto;
.4 – alla temporanea ripartizione pro quota delle utenze (idrica, energia elettrica, gas, ecc.), per l’anno di proroga, secondo la seguente proporzione: Comune 233,53 millesimi – utilizzatore Cooperativa 766,47 millesimi .
Le utenze rimarranno intestate alla Cooperativa ed il Comune provederà al rimborso della propria quota entro trenta giorni dalla richiesta, dietro presentazione di adeguato giustificativo di spesa (copia bollette, fatture, ecc.);
La Cooperativa si impegna inoltre a collaborare con tutte le
Parti del presente accordo, secondo quanto previsto dagli atti di co-progettazione approvati dal Comune con deliberazione del C.C. 41/2009 e con i limiti e le prescrizioni contenute nel presente atto.
Articolo 4 – Impegni dell’Istituto Comprensivo Completo di Mornago.
L’I.C.C. acconsente alla proroga per un anno e comunque non oltre il 31/07/2016 degli atti di co-progettazione approvati dal Comune con deliberazione del C.C. 41/2009, dando atto sin d’ora che la sottoscrizione del presente atto non comporta né sostituisce alcun atto di assenso in relazione alle attività che saranno svolte nella struttura dalla Cooperativa.
L’I.C.C. precisa altresì che, in tale anno di proroga, si riserva la facoltà di recedere dal presente impegno in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, a propria insindacabile volontà e decisione.
Articolo 5 Impegni dell’Associazione “La Tavola Rotonda di Sumirago”.
L’Associazione si impegna, durante l’anno di proroga degli atti di co-progettazione, a collaborare con tutte le Parti del presente accordo secondo quanto previsto dagli atti di co- progettazione approvati dal Comune con deliberazione del
C.C. 41/2009 e con i limiti e le prescrizioni contenute nel presente atto.
Articolo 6 – Conclusione del procedimento.
Il Comune si impegna con il presente atto a dare definitiva conclusione al procedimento amministrativo avviato con nota del 9/12/2014 prot. 11365, come descritto nelle premesse.
Articolo 7 – Clausola di acquiescenza.
La Cooperativa accetta irrevocabilmente in ogni sua parte il presente accordo, prestando così atto di acquiescenza con rinuncia espressa alla tutela giurisdizionale in ordine al rigetto dell’istanza di rinnovo degli atti di co-progettazione approvati dal Comune con deliberazione del C.C. 41/2009 e di cui al preavviso di rigetto del 9/02/2015 n. 994 di protocollo. L’Associazione accetta irrevocabilmente in ogni sua parte il presente accordo, prestando così atto di acquiescenza con rinuncia espressa alla tutela giurisdizionale in ordine al rigetto dell’istanza di rinnovo degli atti di co-progettazione approvati dal Comune con deliberazione del C.C. 41/2009 e di cui al preavviso di rigetto del 9/02/2015 n. 994 di protocollo.
Articolo 8 – Legge applicabile.
Al presente accordo si applica in generale tutta la normativa di diritto interno e dell’ordinamento comunitario, nonché in particolare le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, fatto sempre salvo quanto previsto dall’art. 11 comma 4 della citata Legge 241/1990 (recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse).
Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa .
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice
Civile sarà ritenuto grave inadempimento contrattuale e giusta causa di risoluzione del presente accordo, la violazione da parte della Cooperativa delle normative statali e regionali in materia di gestione delle strutture per la prima infanzia (asili nido), di requisiti soggettivi richiesti agli educatori ed a tutto il personale operante, di rapporto educatore/bambino, in particolare a tal fine si richiamano i contenuti della L.R. 12/03/2008 n. 3 e le D.G.R. 7-20588/2005 e 20943-2005,
nonché tutte le circolari/provvedimenti/linee guida/norme emanate o emanande nel settore di competenza.
In tal caso il contratto si intenderà risolto qualora la Cooperativa non provveda a rimuovere la causa di risoluzione, se esistente, entro il termine di giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dalla intimazione scritta del Comune di cui al comma 1 dell’art. 1454 comma 1.
Articolo 10 – Controversie.
Ogni controversia in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente accordo, è di competenza esclusiva del giudice amministrativo, come previsto dall’art. 11 comma 3 della Legge 241/1990.
* * * * * * * * * * *
Le Parti avendo conoscenza piena del presente atto, nel rispetto del principio di buona fede contrattuale che impone comportamenti improntati a lealtà e correttezza tra le Parti, liberamente lo sottoscrivono accentandolo in ogni sua parte.
Per il Comune di Sumirago, Signor
Signor
Per l’Istituto Comprensivo Completo di Mornago, Signor
Per la Cooperativa Educational Team, Signor
Per l’Associazione “La Tavola Rotonda” di Sumirago, Signor